L’intelligenza artificiale è già entrata negli studi legali, negli uffici pubblici e, inevitabilmente, nei palazzi di giustizia. Sarebbe ingenuo pensare che il magistrato, diversamente da ogni altro professionista chiamato a esercitare una funzione dello Stato, continuerà a lavorare come se nulla fosse accaduto.
La vera questione non è dunque se la macchina sarà impiegata, ma fino a quale punto potrà concorrere alla formazione della sentenza senza sostituirsi al giudice.
Una sentenza può essere scritta a mano, con una penna stilografica, mediante un programma di videoscrittura oppure con l’ausilio di un sistema generativo. Il mezzo, tuttavia, non è sempre neutrale. La penna stilografica non seleziona i precedenti, non ricostruisce i fatti, non suggerisce la norma applicabile e non propone una motivazione. Presuppone il lavoro personale dello studioso, del ricercatore e dell’interprete. L’intelligenza artificiale può invece concorrere a svolgere tutte queste attività e, proprio per questo, oltrepassare impercettibilmente la soglia che separa lo strumento dall’autore.
Qui risiede il problema costituzionale.
La sentenza non è un semplice testo. È l’atto attraverso il quale lo Stato esercita la funzione giurisdizionale sulla libertà, sui beni e sui diritti delle persone. Essa deve essere pronunciata da un giudice soggetto soltanto alla legge, nel rispetto del contraddittorio e dell’obbligo di motivazione. Gli articoli 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, sesto comma, della Costituzione presuppongono un magistrato che ascolti, valuti, decida e risponda della decisione assunta. Anche la garanzia del giudice naturale precostituito per legge, sancita dall’articolo 25, perderebbe sostanza se dietro il titolare dell’ufficio operasse, in modo determinante e invisibile, un diverso centro di elaborazione della decisione.
La legge 23 settembre 2025, n. 132, ha fissato un principio apparentemente netto. L’articolo 15 stabilisce che, anche quando siano impiegati sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria, rimangono sempre riservate al magistrato l’interpretazione e l’applicazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e l’adozione dei provvedimenti. La stessa disposizione affida al Ministero della giustizia la disciplina degli impieghi dell’IA per l’organizzazione dei servizi, la semplificazione del lavoro giudiziario e le attività amministrative accessorie.
È una distinzione necessaria, ma non ancora sufficiente.
È facile affermare che la decisione resta al magistrato. Più difficile è stabilire quando ciò accada realmente. Il giudice che domanda alla macchina di riordinare cronologicamente gli atti utilizza uno strumento. Lo stesso può dirsi se le affida la ricerca di precedenti, purché ne controlli esistenza, pertinenza e contenuto. Ma quando il sistema riceve gli atti processuali, individua la questione decisiva, seleziona l’orientamento giurisprudenziale e restituisce una motivazione già compiuta, il confine diventa incerto.
La firma rende il provvedimento formalmente imputabile al magistrato, ma non risolve ogni problema. Nell’esercizio della giurisdizione non conta soltanto chi sottoscrive il testo: occorre che al giudice siano personalmente riferibili la valutazione dei fatti e delle prove, la selezione della regola applicabile e la decisione. L’intelligenza artificiale può concorrere alla redazione; non può diventare il luogo occulto nel quale il giudizio si è realmente formato.
Si può sottoscrivere anche un ragionamento non compiuto personalmente. È proprio questo il pericolo: la delega occulta della funzione giurisdizionale, mascherata da assistenza redazionale.
Il Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale colloca tra quelli ad alto rischio i sistemi destinati ad assistere un’autorità giudiziaria nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a un caso concreto. La ragione è evidente: un errore algoritmico in questo campo non produce soltanto un documento inesatto, ma può incidere direttamente sul diritto di difesa, sull’eguaglianza delle parti e sull’accesso effettivo alla giustizia.
Occorre allora introdurre il tema della riconoscibilità dell’uso dell’intelligenza artificiale. Una sentenza scritta con la penna stilografica reca talvolta persino i segni materiali del processo intellettuale del suo autore: correzioni, ripensamenti, aggiunte. Una decisione prodotta dalla macchina può invece apparire formalmente impeccabile, ordinata e persuasiva, nascondendo l’origine artificiale del ragionamento. La fluidità della lingua non garantisce la verità delle fonti; l’eleganza della motivazione non prova che le difese siano state comprese; la quantità dei precedenti citati non assicura che essi esistano o siano pertinenti.
Non è possibile affidare la riconoscibilità a presunti indizi stilistici. Una prosa eccessivamente uniforme e impersonale, una motivazione lunga ma scarsamente aderente alle peculiarità del fascicolo, citazioni inesistenti o deformate, una ricostruzione plausibile ma non coincidente con gli atti possono alimentare il sospetto. Lo stesso vale per la riproduzione del medesimo schema argomentativo in cause diverse. Ma nessuno di questi elementi dimostra che sia stata impiegata l’IA. Un magistrato può scrivere in modo schematico; una macchina può imitare una prosa personale. Anche i programmi che pretendono di riconoscere automaticamente i testi generati artificialmente sono fallibili.
La riconoscibilità non può dunque dipendere da una caccia linguistica all’algoritmo. Deve essere assicurata dall’ordinamento attraverso trasparenza e tracciabilità: registri di accesso, cronologia delle interrogazioni, metadati, versioni successive del documento, identificazione del sistema impiegato e conservazione delle istruzioni impartite alla macchina. Non serve un “detective algoritmico”; serve una garanzia processuale.
Occorre, tuttavia, distinguere tre situazioni.
La prima è quella dell’IA impiegata come penna evoluta: corregge la sintassi e la punteggiatura, ordina paragrafi oppure sintetizza un testo già pensato dal giudice. L’incidenza sulla decisione è minima e non avrebbe senso imporre un obbligo di dichiarazione per ogni correzione formale.
La seconda è quella dell’IA impiegata come assistente: ricerca precedenti, confronta documenti, ricostruisce sequenze, propone una struttura argomentativa. Qui diventano indispensabili il controllo umano e la tracciabilità delle operazioni.
La terza è quella dell’IA impiegata come giudice sostanziale: ricostruisce i fatti, individua la questione decisiva, seleziona la soluzione e genera la motivazione, poi semplicemente sottoscritta. In questo caso la firma umana rischia di coprire una decisione non realmente assunta dal magistrato.
Una sentenza scritta con l’intelligenza artificiale non si riconoscerà necessariamente dalle parole che contiene, ma dalle tracce che il suo processo di formazione dovrà conservare. La riconoscibilità non è un problema stilistico: è una garanzia processuale.
Ed è proprio questa la differenza rispetto alla penna stilografica: la penna lascia il pensiero al giudice; l’IA può concorrere a formarlo. Perciò non basta sapere chi abbia firmato la sentenza: occorre poter accertare chi, o che cosa, ne abbia costruito il ragionamento.
La legge n. 132 del 2025 riserva al magistrato le attività essenziali del giudicare, ma non prevede espressamente un obbligo generale di dichiarare nella sentenza l’impiego dell’intelligenza artificiale. È precisamente su questo vuoto che il legislatore dovrà intervenire. Non per imporre un’inutile confessione tecnologica ogni volta che la macchina corregga un refuso, ma per rendere conoscibile il suo impiego quando abbia inciso sulla sostanza della decisione.
Quando l’IA abbia partecipato all’analisi degli atti, alla selezione delle questioni rilevanti, alla ricostruzione dei fatti, alla scelta dei precedenti o alla predisposizione della motivazione, il suo utilizzo dovrebbe essere dichiarato. Non occorre trasformare la sentenza in un verbale informatico, né rendere pubbliche informazioni riservate sul funzionamento dei sistemi. È però necessario che le parti sappiano se nel procedimento decisionale sia intervenuto uno strumento capace di influenzarne l’esito, quale funzione gli sia stata affidata e quali verifiche siano state compiute dal magistrato.
La dichiarazione potrebbe essere estremamente semplice: attestare che un sistema di IA è stato utilizzato, indicare per quali attività e certificare che fatti, prove, fonti e conclusioni sono stati verificati personalmente dal giudice. Non sarebbe una formula di stile, ma l’assunzione esplicita della paternità intellettuale e della responsabilità giuridica del provvedimento. Quanto maggiore è l’incidenza dello strumento sulla formazione del testo, tanto più rigorosi devono essere il controllo umano e la documentazione del suo impiego.
Questa conoscibilità interessa anche il contraddittorio. Se una fonte, una classificazione dei fatti o una correlazione documentale suggerita dalla macchina entra nella motivazione, le parti devono poter contestare non l’algoritmo in astratto, ma il risultato concretamente utilizzato. Non può formarsi, accanto al fascicolo processuale, un fascicolo invisibile composto dalle risposte della macchina e sottratto al confronto tra accusa e difesa o tra le parti. Il principio del contraddittorio non consente che un elemento decisivo entri nel giudizio da una porta tecnologica rimasta chiusa ai suoi destinatari.
La trasparenza non serve a screditare il giudice. Serve, al contrario, a preservarne la responsabilità. Se l’impiego sostanziale dell’IA resta invisibile, diventa impossibile verificare se la riserva di decisione sancita dalla legge sia stata rispettata. E una garanzia non verificabile rischia di ridursi a una proclamazione.
Naturalmente, la provenienza artificiale di una bozza non rende, di per sé, invalida o apparente la motivazione. Anche un testo predisposto da un collaboratore può essere controllato, rielaborato e consapevolmente fatto proprio dal giudice. Ciò che rileva non è chi abbia materialmente digitato le parole, ma chi abbia valutato le difese, accertato i fatti, interpretato le norme e costruito la decisione. Se il magistrato verifica realmente e fa proprio il ragionamento, il provvedimento rimane suo. Se invece recepisce acriticamente un testo generato dalla macchina, la motivazione può esistere graficamente e mancare sostanzialmente.
Non basta, infatti, che la sentenza contenga parole formalmente riconducibili allo schema dell’articolo 132 del codice di procedura civile o dell’articolo 546 del codice di procedura penale. La motivazione è costituzionalmente tale quando rende percepibile l’itinerario logico seguito dal giudice: quali fatti abbia ritenuto provati, perché abbia accolto una tesi e respinto l’altra, come abbia applicato la norma al caso concreto. Diversamente, si avrebbe una sentenza provvista di molte
pagine, ma priva di un giudizio autenticamente riferibile al suo autore: una motivazione apparente tecnologica.
Ne derivano interrogativi processuali tutt’altro che teorici. L’omessa dichiarazione di un uso determinante dell’IA potrebbe incidere sulla validità della decisione? La parte dovrebbe poter conoscere le modalità dell’elaborazione? Sarebbe possibile impugnare la sentenza dimostrando che il giudice non ha esercitato personalmente la funzione valutativa? Chi risponde quando il sistema inventa un precedente, altera il contenuto di una prova o riproduce un orientamento discriminatorio? E come si tutela la riservatezza degli atti immessi in piattaforme gestite da soggetti privati?
Anche le conseguenze processuali dovranno essere graduate. Non ogni irregolarità nell’impiego dell’IA potrà travolgere la sentenza. Un’omessa indicazione priva di influenza sul contenuto potrebbe rilevare sul piano organizzativo o disciplinare; altra cosa sarebbe la dimostrazione che la macchina abbia introdotto fatti estranei agli atti, precedenti inesistenti o argomenti decisivi mai sottoposti alle parti. Nei casi più gravi il vizio non riguarderebbe l’origine tecnologica della scrittura, ma la violazione del contraddittorio, l’omesso esame delle difese o la mancanza sostanziale della motivazione. L’IA non crea necessariamente nuove categorie di invalidità: può però rendere tecnologicamente nuove e più difficili da accertare violazioni processuali già note.
La tracciabilità pone, a sua volta, un problema delicato. Non può trasformarsi in un controllo amministrativo sul merito della deliberazione giudiziaria, né consentire al fornitore privato del sistema di conoscere o condizionare il processo decisionale. Occorrerà conciliare la verificabilità dell’impiego dell’IA con l’indipendenza della magistratura, la segretezza della camera di consiglio, la protezione dei dati processuali e i diritti delle parti. Le tracce dovranno documentare l’uso dello strumento, non aprire una sorveglianza sul libero convincimento del giudice.
Il legislatore dovrà quindi disciplinare gli impieghi consentiti, gli strumenti autorizzati, la protezione dei dati, la conservazione delle operazioni, l’obbligo di controllo umano e i casi nei quali l’intervento dell’IA debba essere dichiarato alle parti. Dovrà anche stabilire chi possa accedere alle registrazioni, per quali finalità e con quali garanzie, impedendo che la necessaria trasparenza produca una nuova dipendenza del giudice dal potere amministrativo o dal soggetto privato che fornisce la tecnologia.
L’intelligenza artificiale può migliorare la giustizia. Può abbreviare ricerche interminabili, ordinare fascicoli complessi, segnalare orientamenti contrastanti e liberare tempo per lo studio effettivo del caso. Ma può anche produrre una giustizia seriale, statisticamente conforme e intellettualmente deresponsabilizzata. Un algoritmo addestrato sulle decisioni precedenti tende fisiologicamente a riprodurre ciò che è già stato deciso. Rischia così di consolidare gli errori, trasformare l’orientamento maggioritario in una verità automatica e impoverire quella capacità critica attraverso la quale la giurisprudenza evolve.
Il giudice non deve essere difeso dalla tecnologia. Deve essere difesa dalla tecnologia la sua libertà di giudicare.
La penna stilografica poteva essere più lenta e meno efficiente, ma non pretendeva di pensare al posto di chi la impugnava. L’intelligenza artificiale, invece, può formulare il ragionamento prima ancora che il giudice lo abbia maturato. Per questo l’ordinamento deve renderne riconoscibile l’intervento e imporre che ogni passaggio decisivo rimanga imputabile a una persona.
La macchina potrà cercare, confrontare, riassumere e persino proporre. Ma la sentenza dovrà continuare a essere pensata dal giudice. Perché giudicare non significa scegliere il testo
statisticamente più plausibile. Significa assumere, in nome del popolo italiano, la responsabilità umana e costituzionale di decidere.
Postilla semiseria: la stilografica chiede di essere sentita
A questo punto la vecchia penna stilografica potrebbe sentirsi ingiustamente messa da parte. Per decenni ha accompagnato giudici, avvocati e professori senza mai pretendere un aggiornamento, una password o l’accettazione delle condizioni d’uso. Non ha mai inventato una sentenza della Cassazione, né citato un articolo di legge inesistente. Al massimo macchiava un polsino, saltava una parola o si rifiutava di scrivere proprio nel momento meno opportuno. Difetti visibili, quasi onesti, certamente imputabili a chi la teneva in mano.
La stilografica, soprattutto, non aveva ambizioni decisorie. Non interrompeva il giudice per suggerirgli che «alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale» una delle parti aveva certamente ragione. Non riassumeva cinquecento pagine in dieci righe, magari dimenticando proprio le tre righe decisive. Non mostrava sicurezza quando non sapeva nulla. Era uno strumento con un pregio oggi rivoluzionario: conosceva i propri limiti.
L’algoritmo è più servizievole. Non dice quasi mai di essere stanco, non chiede il rinvio dell’udienza e non protesta per il carico di ruolo. Se interrogato, risponde; se nuovamente interrogato, spesso risponde in modo diverso, ma con la medesima impeccabile sicurezza. Può essere utilissimo, purché nessuno confonda la velocità con la verità, la correttezza sintattica con la correttezza giuridica e la disponibilità di una risposta con l’esistenza di una soluzione.
Immaginiamo allora una futura camera di consiglio. Sul tavolo non vi sono più codici consunti e fascicoli legati con lo spago, ma uno schermo luminoso. Il sistema propone una decisione in pochi secondi e informa che essa presenta il 93 per cento di compatibilità con la giurisprudenza prevalente. Quel restante 7 per cento, tuttavia, potrebbe contenere il dubbio, l’eccezione, il fatto irripetibile o la ragione per la quale proprio quella causa non può essere decisa come tutte le altre. Potrebbe contenere, in definitiva, il diritto.
Il buon giudice sarà colui che saprà fermarsi su quel 7 per cento. Non perché debba diffidare per principio della tecnologia, ma perché la giurisdizione comincia spesso dove termina la regolarità statistica. Le grandi svolte giurisprudenziali non sono nate dalla ripetizione automatica della soluzione più frequente. Sono nate da qualcuno che, studiando una vicenda concreta, ha trovato il coraggio argomentativo di distinguere, correggere o superare ciò che sino al giorno prima sembrava pacifico.
Forse, dunque, non occorrerà scegliere tra la stilografica e l’intelligenza artificiale. Potranno stare entrambe sul tavolo del giudice. La prima gli ricorderà che ogni parola della sentenza deve avere un autore; la seconda gli consentirà di lavorare meglio e più rapidamente. Ma dovrà essere chiaro chi comanda. La macchina non porta la toga, non presta giuramento, non è soggetta soltanto alla legge e, soprattutto, non prova l’inquietudine che accompagna una decisione difficile.
Ed è bene che sia così. Un giudice che non avverta mai il peso del dubbio sarebbe assai più preoccupante di una penna che perde inchiostro. La giustizia non ha bisogno di sentenze esitanti, ma di giudici capaci di esitare prima di pronunciarle. L’algoritmo potrà offrire mille risposte ordinate; il magistrato dovrà continuare a porsi la domanda disordinata e decisiva: è davvero giusto, in questo caso, decidere così?
Alla fine, la stilografica potrebbe persino accettare la nuova collega digitale. A una condizione: che l’intelligenza artificiale rimanga dall’altra parte della mano. Perché tra chi scrive e ciò che viene scritto deve continuare a esserci una coscienza, non soltanto una connessione. E se un giorno la macchina dovesse domandare di firmare la sentenza, sarà opportuno risponderle con garbo, magari usando proprio la vecchia penna: «Grazie per l’aiuto. Ma il giudice sono ancora io».
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