Un concordato preventivo biennale (CPB) può venire meno anche senza che il contribuente decada dall’accordo in senso proprio: l’art. 21 del D.Lgs. n. 13/2024 enumera le cause di cessazione, ossia gli eventi che tolgono efficacia al patto a partire dal periodo d’imposta in cui accadono. Con le FAQ del 13 ottobre 2026, diffuse poco prima del 2 novembre 2026, termine per aderire al biennio 2026-2027, l’Agenzia delle Entrate chiarisce tre situazioni concrete. Se il concordato 2024-2025 di una società è cessato nel 2025 perché è cresciuto il numero dei soci, la società può formulare una nuova proposta, ma non ottiene il potenziamento dei benefici premiali ISA destinato ai rinnovi, dato che la cessazione interrompe la continuità fra i due bienni. Per le imprese di costruzioni, il limite di ricavi ISA maggiorato del 50% si controlla aggiungendo le rimanenze finali e togliendo le esistenze iniziali. Il cambio dell’attività prevalente, infine, fa cessare il concordato quando porta a un ISA diverso, anche se la nuova attività si affianca alla precedente. Per professionisti e imprese, il controllo va eseguito prima di firmare l’adesione.
– INTERRUZIONE DAL PERIODO DELL’EVENTOQuadro Generale: Che cosa si intende per cessazione
Cessazione e decadenza non coincidono. La decadenza deriva da condotte o irregolarità del contribuente, come dati scorretti o versamenti omessi, e comporta la perdita dei benefici del concordato. La cessazione, al contrario, interviene quando la situazione di fatto del contribuente muta in modo inconciliabile con la proposta: per esempio cambia la compagine sociale, l’attività si sposta oppure vengono superati i limiti dimensionali. In tali ipotesi l’accordo non produce più effetti dal periodo d’imposta in cui l’evento si verifica, e il contribuente ritorna alle regole ordinarie per determinare il reddito.
Le ipotesi sono elencate nell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024: fra queste figurano la modifica dell’attività svolta (lettera a), l’aumento del numero dei soci (lettera b-ter) e il superamento del limite di ricavi previsto per l’applicazione degli ISA, maggiorato del 50% (lettera b-quater). Secondo i commenti dedicati, il decreto Omnibus (D.Lgs. n. 148/2026) ha riordinato le lettere b-ter, b-quinquies e b-sexies per renderle coerenti con le cause di esclusione. Le FAQ del 13 ottobre si occupano di tre casi sui quali i dubbi erano più diffusi.
– CONTINUITÀ E BENEFICI PREMIALINuovi Soci: Adesione senza i benefici del rinnovo
Il primo chiarimento tocca le società. Quando il concordato 2024-2025 è cessato nel 2025 perché è aumentato il numero dei soci, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera b-ter, la società può ugualmente presentare una nuova proposta per il biennio 2026-2027. Resta però esclusa dal potenziamento dei benefici premiali ISA spettanti a chi rinnova, disciplinato dall’art. 14 del D.Lgs. n. 13/2024, come modificato dall’art. 28, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 148/2026.
La ragione sta nella continuità. Con la cessazione si spezza il collegamento fra i due bienni: l’adesione che segue è a ogni effetto una nuova adesione, non un rinnovo. Stando alle fonti consultate, i benefici rafforzati includono la riduzione di due anni, invece di uno, dei termini di accertamento, l’esonero dal visto di conformità entro soglie più alte e la rateazione senza interessi. Chi entra come nuovo contribuente rimane nel regime ordinario dei benefici.
Questo chiarimento va letto in parallelo con un’altra novità del decreto Omnibus: per le società di persone e le associazioni professionali che rinnovano, l’ingresso di nuovi soci con reddito di lavoro dipendente o d’impresa del periodo precedente non superiore a 35.000 euro non preclude più il rinnovo. In pratica la differenza è la seguente: se la compagine sociale muta entro questi limiti, il rinnovo può continuare; se invece il concordato è già cessato per l’aumento dei soci, l’adesione successiva è un nuovo ingresso e i benefici maggiori non spettano.
– VARIAZIONE DELLE OPERE IN CORSOImprese di Costruzioni: Ricavi, rimanenze ed esistenze iniziali
Il secondo chiarimento concerne il limite di ricavi. Ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera b-quater, il concordato cessa se i ricavi eccedono il limite stabilito per l’applicazione degli ISA maggiorato del 50%. Per le imprese di costruzioni la FAQ specifica che nella verifica occorre considerare anche la variazione delle rimanenze, che per queste imprese pesa molto perché cantieri e lavori in corso restano a lungo in magazzino.
Il calcolo si svolge in tre passaggi. Ai ricavi si sommano le rimanenze finali e si sottraggono le esistenze iniziali, valutate secondo gli artt. 92 e 93 del TUIR, vale a dire le regole fiscali per valutare scorte e opere in corso. L’importo ottenuto va poi confrontato con il limite ISA maggiorato del 50%. Lo stesso criterio è fissato per l’applicazione dell’ISA dall’art. 3 del D.M. 18 marzo 2024 ed è confermato, per l’ISA EG69U, dall’art. 3, comma 2, del D.M. 31 marzo 2026.
L’esempio spiega l’importanza della regola. Un’impresa con ricavi di 5.000.000 euro potrebbe credersi lontana dal limite, ma se ha accumulato opere in corso per 2.000.000 euro e ne possedeva 500.000 all’inizio, la cifra che conta arriva a 6.500.000 euro. Se tale valore supera la soglia, il concordato cessa dal periodo d’imposta in cui avviene il superamento. Il contribuente deve perciò monitorare il dato ogni anno, e non soltanto all’atto dell’adesione.
– PREVALENZA ECONOMICA E ISA DIVERSOCambio di Attività: Quando pesa l’ISA
La terza FAQ, la n. 3 del 13 ottobre 2026, riguarda la lettera a) dell’art. 21, comma 1: il concordato cessa dal periodo d’imposta in cui il contribuente cambia l’attività svolta rispetto a quella esercitata nel periodo precedente il biennio. Se per le nuove attività è previsto il medesimo ISA, la cessazione non si produce.
L’Agenzia precisa che la causa opera in due casi. Il primo è il mutamento dell’attività prevalente fra due attività già esercitate. Si immagini un contribuente che, nel periodo precedente il biennio, taglia e pialla il legno (70% dei ricavi) e vende al dettaglio mobili per la casa (30%): la proposta è stata costruita sull’ISA D09U, relativo all’attività prevalente. Se durante il biennio diventa prevalente il commercio e per esso è previsto un ISA diverso, il concordato cessa.
Il secondo caso è l’avvio di una nuova attività che diventa prevalente. Lo stesso imprenditore, che all’inizio si limitava al taglio e alla piallatura del legno, inserisce nel biennio il commercio di mobili, e questa attività diventa quella principale con un ISA diverso: pure in tale ipotesi l’accordo cessa. In entrambe le situazioni, la cessazione dipende dal cambiamento sostanziale dell’attività prevalente, che comporta l’applicazione di un ISA diverso da quello su cui si fondava la proposta. L’effetto decorre dal periodo d’imposta in cui il cambiamento si realizza.
I casi in cui il concordato rimane valido
La FAQ ribadisce quanto già chiarito con la FAQ n. 6 del 25 ottobre 2024. Svolgere attività ulteriori, o modificarne la composizione, non determina la cessazione se le attività ricadono nello stesso ISA. Inoltre, pur con attività soggette a ISA differenti, la causa di cessazione non ricorre se l’attività prevalente del periodo precedente il biennio resta tale anche nel biennio. In sostanza, rileva la prevalenza economica di partenza, non la semplice estensione dell’offerta.
– SOCI, SOGLIE E RICAVI DA MONITORAREControlli Pratici: Che cosa fare prima del 2 novembre
Le tre risposte condividono una conseguenza concreta per chi valuta l’adesione: la cessazione può manifestarsi dopo la firma, e i benefici cambiano a seconda che il contribuente rinnovi o entri per la prima volta. Come orientamento, professionisti e imprese possono seguire una traccia semplice:
- accertare se il concordato 2024-2025 è cessato nel 2025 e per quale motivo, perché da ciò dipende se l’adesione sia un rinnovo o un nuovo ingresso;
- per le imprese di costruzioni, determinare ogni anno l’importo dei ricavi comprensivo di rimanenze ed esistenze, valutando lo scarto rispetto al limite maggiorato del 50%;
- esaminare come evolve l’attività nel biennio, mettendo a confronto ricavi e ISA applicabile, così da cogliere un eventuale cambio di prevalenza;
- conservare la documentazione, poiché dati e prove sull’attività prevalente e sulle rimanenze possono servire in caso di controllo.
Per aderire al biennio 2026-2027 il termine è il 2 novembre 2026. Per i casi dubbi resta di riferimento il testo integrale delle FAQ, che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 13 ottobre 2026; le indicazioni riportate qui poggiano sul commento delle fonti specializzate.
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