#Finsubito news – Sulle modifiche post omologa al piano nell’accordo di ristrutturazione dei debiti tra diritto dei contratti e diritto della crisi


(*)Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee. Il saggio è destinato agli Scritti in onore di Alessandro Nigro.

[1]Senza la pretesa di essere esauriente, in generale: P. Valensise, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge fallimentare, Torino, 2012, 482 ss.

[2]Sul tema: G.B. Nardecchia, Anticipazioni del codice della crisi: le modifiche alla legge fallimentare, in Diritto della crisi, 13 gennaio 2022.

[3]S. Pacchi, Il piano di risanamento tra disciplina in vigore, prossimo codice e presente pandemico, in Le crisi d’impresa e del consumatore dopo il d.l. 118/2021 , Liber amicorum per Alberto Jorio, a cura di Ambrosini, Bologna, 2021, 449.

[4]S. Pacchi, Accordi di ristrutturazione dei debiti, in Arato – D’Attorre – Fabiani (a cura di), Trattato di diritto della crisi e dell’insolvenza, II, Torino, 2026, 41.

[5]Sulle c.d. clausole di self-adjusting, già: G. Melecchi, La rilevanza giuridica del piano economico-finanziario (Business Plan), in Contr. e impr., 2010, 282, secondo il quale le clausole di “informativa e di allarme” confermano un certo grado di flessibilità del piano, individuando a priori più scenari alternativi considerati nell’attestazione del professionista e i conseguenti meccanismi di adeguamento automatico del piano.

[6]Sulla nozione di rischio preventivato e sulla distribuzione dei rischi nel contesto dell’assunta stabilità del contratto: G. Alpa, Il contratto in generale. Fonti, teorie e metodi, in Tratt. dir. civ. e comm., già diretto da Cicu – Messineo – Mengoni, continuato da Schlesinger, Milano, 2014, 542 ss.

[7]Così: F.L. Nocera, Analisi civilistica degli accordi di ristrutturazione dei debiti, Torino, 2017, 312, che fa, come esempio, riferimento all’ipotesi in cui la cessione dei cespiti immobiliari subisca un rallentamento.

[8]Sul tema: Trib. Terni 4 luglio 2011, in questa Rivista, 2012, con nota di M. Arato, Modifiche all’accordo di ristrutturazione dei debiti e nuovo controllo giudiziario, secondo cui “è inammissibile l’istanza con la quale si chiede al tribunale di omologare le modifiche apportate all’accordo di ristrutturazione già omologato, pur se le medesime non comportano variazioni rispetto all’attuabilità del piano ed alla sua capacità di assicurare il pagamento dei creditori estranei, non essendo prevista alcuna forma di ulteriore omologa di sue eventuali modifiche, se non determinata da una specifica censura di inadempimento ad opera della parte interessata”.

[9]Tra i tanti: G. Falcone, Modifica e revisione dei piani attestati e degli accordi di ristrutturazione, in Bonfatti – Falcone (a cura di), Soluzioni negoziali e istituti “preconcorsuali” nella gestione della crisi, Milano, 2013, 157 ss.; M. Sciuto, Effetti legali e negoziali degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Riv. dir. civ., 2009, I, 358 ss.; E. Capobianco, Le patologie degli accordi di ristruttuazione, in Dir. fall., 2013, I, 186 ss.

[10]F.L. Nocera, op. ult. cit., 312 ss.; Trib. Milano 30 novembre 2010; Trib. Milano 17 giugno 2009, in Crisi di impresa: casi e materiali, a cura di Bonelli, Milano, 2011, 962 e 1079. La tematica delle qualità delle modifiche era stata oggetto di riflessioni anche per il trattamento dei crediti erariali nel contesto della previgente legge fallimentare, sì che, in assenza di specifiche disposizioni, si era ritenuto che se le modifiche avessero riguardato solo modalità e condizioni di pagamento, esse ben avrebbero potuto essere introdotte mediante un semplice atto integrativo di quello precedentemente stipulato con l’Agenzia delle Entrate; diversamente, se le modifiche fossero consistite in una rideterminazione del debito con ulteriore abbattimento della pretesa tributaria o in una rimodulazione dei tempi di pagamento talmente ampia da incidere sul giudizio di sostenibilità del piano nei termini stimati dall’attestatore. Sul tema: G. Andreani – A. Tubelli, La transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti, in DB-Approfondimenti, maggio 2020, 13, secondo i quali si dovrebbe in tal caso procedere ad una nuova certificazione dei debiti tributari, alla stipula di una nuova transazione fiscale, oltre che ad un nuovo accordo di ristrutturazione da omologare (in ciò facendo riferimento alla risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 414 dell’11 ottobre 2019 con riferimento ad un’istanza di interpello). Di recente: G. Andreani, La transazione fiscale e contributiva negli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Trattato di diritto della crisi e dell’insolvenza, II, cit., 73 ss.; G. Fauceglia, Brevi riflessioni sul trattamento dei crediti tributari nelle modifiche sostanziali post omologa del piano di ristrutturazione dei debiti, in Ristrutturazioni aziendali, 18 giugno 2026.

[11]Nella prospettiva civilistica, anticipando quanto di seguito sarà esposto, il profilo di interesse riguarda se il perimetro delle modificazioni sostanziali possa o meno ritenersi coincidente con l’effetto della novazione ovvero se, a prescindere dai presupposti dell’art. 1231 c.c., queste possano ritenersi connesse a modifiche accessorie, che, come per l’eliminazione o la rideterminazione dei termini per l’adempimento, non comportano alcun profilo novativo (ponendosi, così, nel contesto dell’esecuzione dell’obbligazione in precedenza assunta). Sul tema: P. Perlingieri, La dilazione come vicenda modificativa della disciplina del rapporto, in Dir. giur., 1969, 699 ss.; G. Gabrielli, Dilazione del termine per l’adempimento di un contratto preliminare e sopravvenuta infermità mentale di una delle parti, in Dir. giur., 1972, 258 ss.; E. Morotti, La modificazione del contenuto del rapporto obbligatorio, Napoli, 2022, 137 ss.; G. Recinto, I patti di inesigibilità del credito, Napoli, 2004, 95; per una recente ricostruzione del dibattito: D. Fauceglia, La dilazione innova o nova il rapporto obbligatorio?, in Contratto e impresa, 2024, 199 ss. Per quanto il tema non possa essere affrontato in questa sede, con dovuta completezza, può considerarsi che se la modifica riguarda solo il termine per l’adempimento delle obbligazioni assunte nel piano omologato, ciò resterebbe estraneo – ai sensi dell’art. 1231 c.c. – dall’effetto novativo, e come tale dovrebbe più attentamente porsi la questione se ciò possa o meno rappresentare una “modifica sostanziale” nella prospettiva assunta dall’art. 58, comma 2, CCII.

[12]M. Spiotta, Sub art. 56 , in Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, a cura di Carratta, Bologna, 2026, 926; M. arato, op. ult. cit., 209.

[13]S. Bonfatti, I finanziamenti bancari nelle procedure di crisi, in Dir. banca e merc. finan., 2026, 44.

[14]App. Ancona 11 luglio 2024, in Unijuris.it, che ha escluso dalle modifiche sostanziali quelle riguardanti le sole condizioni sospensive nelle vendite di alcuni cespiti immobiliari e dei relativi termini di pagamento.

[15]G.B. Nardecchia, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel Codice della crisi e dell’insolvenza, in questa Rivista, 2020, 1052-1053, con riferimento, in ordine alla qualificazione delle modifiche, ai principi generali elaborati dalla giurisprudenza in presenza di inadempimento di non scarsa importanza.

[16]Sul tema, la letteratura è davvero così ampia da non poterne dare conto in questa sede, sì che, senza la pretesa di essere esauriente, pur riconoscendo che l’impianto del CCII ormai caratterizza gli accordi nell’ambito degli istituti di diritto concorsuale, si rinvia a: D. Burroni, Sub art. 57 , in Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, cit., 931-932; per una prospettiva, invece, prevalentemente negoziale: B. Inzitari, Accordi di ristrutturazione, in Crisi d’impresa e procedure concorsuali, diretto da Cagnasso – Panzani, I, Milano, 2025, 1453-1454.

[17]A. Petrosillo – G. Berti, Sub art. 58 , in Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, a cura di Carratta, I, Bologna, 2026, 946. Altra questione è se lo scostamento dal piano originario potrebbe assumere rilievo ai fini dell’inadempimento degli accordi, a tal proposito con riferimento alle finalità dello strumento può ritenersi che le modifiche sostanziali sono quelle che, in assenza, potrebbero giustificare il diritto del creditore a richiedere la risoluzione.

[18]Il tema, con riferimento alla inadeguatezza delle regole contrattuali a disciplinare l’esecuzione di contratti di durata con riferimento alle soluzioni, anche negoziali, della crisi dell’impresa: F. Di Marzio, Diritto dell’insolvenza, Milano, 2023, 433 ss., il quale, però, fa generico riferimento ad un dovere di “rinegoziazione” degli accordi, omettendo, però, di considerare che la norma si riferisce solo ad “adempimenti” del debitore. In sostanza, in una prospettiva ancora più generale, la stessa norma sembrerebbe assumere la eventualità che dall’esecuzione dell’accordo, a causa della sopravvenienza di eventi incerti, una o più parti possano ricevere anche un minor vantaggio di quello ragionevolmente prevedibile (C.G. Terranova, L’eccessiva onerosità nei contratti, in Codice Civile. Commentario, diretto da Schlesinger, Milano, 1995, 167). Anche: S. Pacchi, op. ult. cit., 42, secondo la quale “a differenza di quanto previsto nel codice civile, nel CCII ed in generale nei rapporti tra imprenditori, non è necessario che i mutamenti determinino anche l’eccessiva onerosità delle prestazioni per una delle parti, né è indispensabile che le modifiche siano causate dal verificarsi di mutamenti economici straordinari e imprevedibili” (secondo F. Di Marzio, op. ult. cit., 434, questi mutamenti sono connessi alla mancata realizzazione delle assunzioni economiche poste alla base del piano).

[19]V. Roppo, Il contratto, in Trattato di diritto privato, a cura di Iudica – Zatti, Milano, 2025, 880 ss.

[20]Tema di cui non può darsi conto in questa sede, senza la pretesa di essere esauriente sui rimedi “manutentivi”, si rinvia a: F. Macario, Le sopravvenienze, in Trattato del contratto, diretto da Roppo, V, 2, Milano, 2006, 689 ss.; ed in particolare sulla inutilizzabilità delle regole generali sul contratto in caso di crisi anche sistemica: V. Di Cataldo, Pandemia, imprese e contratti di durata, in Le crisi d’impresa e del consumatore, cit., 1057 ss.; S. Leuzzi, Considerazioni sistematiche sulla rinegoziazione dei contratti d’impresa, ivi, 1067 ss.

[21]Sul tema: P. Beltrami, Rinegoziazione degli accordi e modifiche del piano, in Crisi e insolvenza dopo il Correttivo-ter, Commentario, diretto da Irrera – Cerrato, t. I, Bologna, 2024, 1006 ss.

[22]Sul tema: E. Gabrielli, L’autonomia privata. Dal contratto alla crisi d’impresa, Milano, 2020, 650 ss.

[23]Non a caso, in particolare, anche in questa ipotesi l’interesse tutelato dall’opposizione sarebbe quello generale dei creditori al mantenimento della consistenza patrimoniale del proprio debitore (G. Cabras, Le opposizioni dei creditori nel diritto delle società, Milano, 1978, 91 ss.) oppure l’interesse specifico dell’opponente a non subire in concreto un pregiudizio delle proprie ragioni (R. Nobili, Riduzione del capitale, in Il nuovo diritto societario. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, III, Torino, 2007, 315).

[24]Non è il caso di ricordare quelle opinioni che muovono dal postulato che anche il silenzio, ove si accompagni a circostanze idonee a renderlo significativo, possa costituire un congegno idoneo a manifestare una volontà negoziale (per tutti: G. Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 1969, 163 ss.; sul comportamento dell’oblato, che vanno riconosciuti nei limiti di una sua reazione negativa in cui si concreta il potere di rifiuto: G. Conte, La formazione del contratto, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Milano, 2018, 402 ss.). In sostanza, il fatto che il legislatore abbia attribuito al destinatario della proposta un potere (quello dell’opposizione) che pacificamente rientra nella sua disponibilità, è indice della stessa funzione del “rifiuto”, quale effetto della neutralizzazione della situazione negoziale che diversamente verrebbe a verificarsi.

[25]G. Bruno, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Contr. e impr., 2021, 458 ricorre al termine “rinegoziazione”, quale strumento volto a porre rimedio a tutte le sopravvenienze perturbative del piano, per garantire la certezza dei traffici giuridici nonché quale strumento manutentivo del negozio allo scopo di salvaguardare l’iniziale regolazione di interessi. In tal caso, la dimensione della negozialità ed il governo della sua fenomenologia, nella peculiare modalità di realizzazione giuridica di interessi a rilevanza programmatica, viene a collocarsi proprio nella fase rappresentata dalla produzione degli effetti, la quale resta necessariamente successiva a quella della preventiva enunciazione programmatica di interessi rappresentata dall’accordo originario omologato (il tema in generale è indagato da V. Scalisi, Il negozio giuridico tra scienza e diritto positivo, Milano, 1998, 62 ss.).

[26]Proprio per questo non riterrei di aderire a quella tesi che escluderebbe la possibilità che in occasione di questo nuovo “consenso” il creditore già aderente non possa mutare la propria opinione non prestando più adesione ad un accordo già raggiunto, che però aveva altre caratteristiche. L’argomento ad inconveniendum secondo il quale proprio il mancato consenso muterebbe la posizione del creditore da aderente e non aderente, con tutte le conseguenze anche in termini di “tenuta” del piano e con ricadute sui flussi finanziari ivi previsti, non mi pare decisivo, posto che il mancato rinnovo del consenso non può avere altri effetti se non quello tipicamente negoziale ovvero di mancata accettazione di una nuova proposta.

[27]G. Bruno, op. ult. cit., 458-459, secondo il quale le modifiche post omologazione seguono una logica maggiormente procedimentale, senza pero sottrarre all’accordo la sua natura negoziale.

[28]Si ritiene, invece, che le modifiche del piano e degli accordi comportano in ogni caso una sorta di rinnovazione e sostituzione del precedente accordo, che conseguentemente deve essere trattato come nuovo accordo, sicché i creditori possono proporre opposizione ex art. 48 CCII (S. Pacchi, op. ut. loc. cit.).

[29]Sul tema, di recente: D. Fauceglia, I contratti plurilaterali di scambio, Napoli, 2023, 69 ss.

[30]S. Pacchi, op. ult. cit., 43 sembra aderire ad una lettura più ampia della norma, ritenendo che le modifiche possano riguarda anche gli accordi, ciò, però, non spiegando perché proprio in relazione agli accordi ante omologa è richiesto una nuova manifestazione di volontà dei creditori aderenti (ciò giustificando, in effetti, l’art. 58, comma 2, che fa riferimento al solo piano).

[31]Proprio per questo non riterrei di aderire a quella tesi che escluderebbe la possibilità che in occasione di questo nuovo “consenso” il creditore già aderente non possa mutare la propria opinione non prestando più adesione ad un accordo già raggiunto, che però aveva altre caratteristiche. L’argomento ad inconveniendum secondo il quale proprio il mancato consenso muterebbe la posizione del creditore da aderente e non aderente, con tutte le conseguenze anche in termini di “tenuta” del piano e con ricadute sui flussi finanziari ivi previsti, non mi pare decisivo, posto che il mancato rinnovo del consenso non può avere altri effetti se non quello tipicamente negoziale ovvero di mancata accettazione di una nuova proposta, restando ferma la precedente adesione.

[32]G.B. Nardecchia, op. ult. cit., 1053, con riferimento sia agli accordi originari che a quelli modificati.

[33]In ogni caso, va precisato che il piano modificato non richiede alcuna successiva omologazione, “non essendo prevista alcuna forma di intervento giudiziale nella fase attuativa dell’accordo già definitivamente omologato – anche in forma di ulteriore omologa di una sua eventuale modifica – se non suscitata da una specifica censura di inadempimento ad opera di una parte interessata, tanto più stante la persistente libertà negoziale dei partecipanti all’accordo medesimo” (Trib. Terni 4 luglio 2011, in questa Rivista, 2012, 205).

[34]G. Bruno, op. ult. cit., 462, il quale, in una prospettiva più generale, assume che l’omologazione si pone come condizione giuridica per la produzione degli effetti dell’atto e per la sua opponibilità nei confronti dei terzi, sì che l’operazione di turnaround che si sostanzia in una ristrutturazione dei debiti, indubbiamente atto di autonomia funzionale ad una rimodulazione dell’esposizione debitoria per produrre effetti richiede la realizzazione della condicio juris della sentenza di omologazione, senza che questo incida sulla natura dell’operazione economica la quale, nonostante la procedimentalizzazione e l’intervento del giudice, resta di natura negoziale.

[35]A. Petrosillo – G. Berti, op. ult. cit., 948. In tal senso, si parla di una metamorfosi che il diritto dei contratti ha conosciuto proprio nel contesto della crisi d’impresa, di recente: R. Tarolli, Le tendenze evolutive della crisi d’impresa: verso un (nuovo) modello di accordo socialmente orientato, in Giur. comm., 2023, I, 468 ss.

[36]Diversa prospettiva, riferita non al piano ma agli accordi (ritenuti modificati) assume S. Pacchi, op. ult. cit., 44, secondo la quale se la modifica non si limita al piano omologato per investire gli strumenti attuativi, occorrerebbe acquisire un nuovo consenso dei creditori, i quali diversamente resterebbero obbligati alle condizioni iniziali cui hanno prestato il loro consenso (già: F. Di Marzio, op. ult. cit., 436). Nella stessa prospettiva: L. Melara, Le modifiche del piano dopo l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Caiafa (a cura di), Scritti in onore di Giovanni Lo Cascio, Roma, 2020, 364, secondo la quale “se le modifiche sostanziali del piano implicano mutamenti dell’oggetto dell’accordo originario, la volontà delle parti (debitore e creditori aderenti) deve validamente manifestarsi attraverso la formale sottoscrizione di un ‘nuovo’ contratto che modifica l’oggetto di quello in precedenza omologato”, con ciò escludendo valore ed efficacia ai soli adempimenti pubblicitari e di comunicazione previsti dall’art. 58, comma 2, CCII.

[37]P.P. Lanni, Il contratto nell’operazione (o procedimento) di ristrutturazione dei debiti, in www.questagiustizia.it, il quale in ragione di tanto sottolinea che il ccii abbia finito per assegnare al modello contrattuale un ruolo recessivo nella procedura di ristrutturazione dei debiti, con la definitiva prevalenza della lex concursus sulla lex contractus, in ciò, però, sottovalutando che proprio la regola del silenzio assenso resterebbe idonea a confermare un certo profilo negoziale, spostando il profilo reattivo dalla semplice negazione del consenso (alla stregua di mancata accettazione della proposta o degli effetti del negozio unilaterale) alla opposizione in sede processuale.

[38]Ulteriore ipotesi rimediale, rispetto ad accordi sopravvenuti o all’inclusione di nuovi creditori (estranei o sopravvenuti all’accordo omologato), potrebbe rinvenirsi nella predisposizione di un piano attestato, in cui queste posizioni potrebbero trovare opportuna “regolazione” (che negli effetti si aggiungerebbe a quanto già assentito nel precedente accordo).

[39]Viene, in questo contesto, assunta una nozione di modifica del piano, ad esempio. riferita all’ipotesi in cui nello stesso sia stata prevista la dismissione di determinati cespiti e si rilevi necessario procedere ad altre dismissioni, in tal caso ritenendo che le modifiche consentirebbero pur sempre gli adempimenti degli accordi originari e solo in tal caso non sarebbe previsto un nuovo giudizio di omologazione. La distinzione, però, si presenta di difficile individuazione pratica, posto che proprio questa circostanza potrebbe incidere sull’adempimento originariamente indicato (connesso, ad esempio, ai nuovi termini per procedere alle nuove dismissioni, restando quelle precedentemente previste non idonee o non sufficienti per ciò realizzare), così, in sostanza, aprendo nuovi spazi per conflitti interpretativi o per ritardi che addirittura potrebbero vanificare l’esito del superamento della crisi o dell’insolvenza.

[40]M. Spiotta, op. ult. cit., 939, che afferma – anche in relazione alla previgente disposizione dell’art. 182- bis l.fall. – la stretta correlazione tra piano ed accordo, tenuto conto che il primo integra il contenuto del secondo.

[41]S. Pacchi, op. ult. cit., 13, che parla di “norme inderogabili” che introducono un vincolo, sia pure indiretto, all’oggetto del piano e, quindi, una limitazione ex art. 1322 c.c. alla libertà contrattuale. Sul contenuto del piano, senza la pretesa di essere esauriente: M. Spiotta, op. ult. cit., 939-940; A. Zorzi, Piani di risanamento e accordi di ristrutturazione nel codice della crisi, in questa Rivista, 2019, 993 ss.; R. Ranalli, I Piani negli accordi di ristrutturazione e nei concordati preventivi in continuità tra il regime attuale e la loro evoluzione, in questa Rivista, 2018, 1477 ss.

[42]Così pare orientata S. Pacchi, op. ult. cit., 44, in ragione del rinvio della norma all’art. 48 CCII, il quale prevede che, decorso il termine per le opposizioni, il tribunale decide sulle stesse con sentenza, così trattando le modifiche del piano e degli accordi alla stregua di un nuovo piano o di nuovi accordi. Così, pure: M. Fabiani, Sistema, principi e regole del diritto della crisi d’impresa, Piacenza, 2024, 195, il quale, nell’ipotesi in cui il piano non possa essere realizzato ed occorre altresì modificare gli accordi con i creditori, posto che la modifica non può essere unilaterale, non vi sono alternative ad una nuova negoziazione e sarà necessario attivare un nuovo accordo di ristrutturazione.

[43]Sul tema: G. Ivone, Esecuzione, rinegoziazione degli accordi e modifiche del piano nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, in Giustiziacivile.it, 10 ss., secondo la quale se la modificazione del piano investe anche gli accordi attuativi, non sarà sufficiente il rinnovo dell’attestazione, ma occorre acquisire nuovamente il consenso dei creditori. Anche: S. Pacchi, op. ult. cit., 44, secondo la quale se la modifica non si limita al piano omologato per investire gli strumenti attuativi, occorre nuovamente acquisire il consenso dei creditori, i quali altrimenti restano obbligati alle condizioni iniziali cui hanno prestato il loro consenso.

[44]M. Perrino, La rinegoziazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Dir. fall., 2021, I, 952.

[45]M. Perrino, op. ult. cit., 946-947, conclusione raggiunta con riferimento sia alla modifica del piano economico-finanziario che degli accordi.

[46]Secondo S. Pacchi, op. ult. cit., 43, “qui di mezzo c’è la sentenza del tribunale, che è un dato di fatto giuridicamente rilevante e che non può non esplicare i propri effetti anche sul séguito della procedura”; sostiene questa tesi anche G.B. Nardecchia, op. ult. cit., 1054, secondo il quale “l’art. 48 ccii attiene all’opposizione all’omologa degli accordi, omologazione che in questo caso già è intervenuta, né può ritenersi che l’opposizione possa portare alla revoca dell’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, procedimento di competenza della Corte d’Appello disciplinato dall’art. 53, comma 5°, ccii”.

[47]Nella riflessione civilistica, in generale: A. Gnani, Il contratto divisibile. Frazionamento del sinallagma e risoluzione del contratto, Napoli, 2012, 24 ss.

[48]Non pare che il contenuto dell’opposizione in ordine alla modifica possa implicitamente contenere la diversa domanda di risoluzione dell’accordo originario, da far valere sul piano negoziale con un’ordinaria azione di cognizione, in tal modo ritenendo che “il senso concreto della norma è quella di ritenere che il legislatore abbia fornito al creditore uno strumento processuale più snello e veloce rispetto al processo ordinario di cognizione, che gli consenta comunque di ottenere un risultato analogo” (G.B. Nardecchia, op. ult. cit., 1054, il quale, però, si attesta sulla posizione che l’inefficacia sopravvenuta potrà riguardare il solo accordo del creditore opponente, così escludendo gli effetti propri della risoluzione del concordato preventivo).

[49]Sul tema: Trib. Roma 23 luglio 2019, in Giur. comm., 2020, II, 1413, con nota di G. Bua, Sull’inadempimento degli accordi di ristrutturazione dei debiti, secondo cui anche il creditore aderente, le cui ragioni non abbiano trovato soddisfazione nell’esecuzione dell’accordo, quale che sia l’inquadramento giuridico, concorsuale o contrattuale dello stesso, è legittimato all’istanza di fallimento del debitore, indipendentemente dalla pregiudiziale risoluzione dell’accordo, in quanto titolare di una pretesa di pagamento. Legittimazione alla dichiarazione di insolvenza è stata riconosciuta ai creditori rimasti estranei all’accordo omologato e non soddisfatti: Cass. Civ. 22 maggio 2019, n. 13850, in questa Rivista, 2019, 882, con nota di F. Bonato.

[50]Proprio per questo, resterebbe escluso che, nonostante il richiamo all’art. 48 CCII, i terzi interessati possano proporre opposizione (A. Petrosillo – G. Berti, op. ult. loc. cit.). In tal senso, anche la giurisprudenza secondo la quale l’opposizione è “ammessa” solo a seguito e in dipendenza dell’avviso, non potendo la stessa configurarsi in presenza della semplice conoscenza della intervenuta pubblicazione dell’attestazione (in termini: Trib. Udine 12 agosto 2021, in unjuris.it).

[51]Contra: M. Arato, Brevi note sugli accordi di ristrutturazione dei debiti, in www.ilcaso.it, aprile 2019, secondo cui la notifica andrebbe rivolta a tutti i creditori (teoricamente, anche se non avessero ricevuto la notifica) a prescindere dal fatto che siano anteriori o successivi, “in quanto l’accordo di ristrutturazione, non essendo una procedura concorsuale non distingue tra creditori concorsuali o della massa e mette tutti i creditori sullo stesso piano”. Vi è, però, che proprio in ragione della rilevanza contrattuale dell’accordo, i creditori successivi risultano estranei all’assetto di interessi raggiunto e non possono, di conseguenza, ritenersi neppure direttamente interessati ad una sua modifica, la quale non avrebbe alcun effetto sulle loro pretese sostanziali.

[52]G. Nardecchia, Sub art. 58 , in Il Codice della Crisi. Commentario, a cura di Valensise – Di Cecco – Spagnuolo, Torino, 2024, 384, secondo il quale “la notifica debba essere effettuata ai soli creditori aderenti e non a quelli che lo siano al momento del deposito presso il registro delle imprese di piano e attestazione modificati, divenuti creditori in forza di un titolo giuridico successivo all’accordo originario”; in tal modo, mi pare, che l’A. superi la precedente opinione formulata in Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel Codice della crisi e dell’insolvenza, in questa Rivista, 2020, 1054, secondo la quale avrebbe dovuto ritenersi che “la notifica debba essere effettuata ai soli creditori aderenti ed estranei al momento dell’omologazione (questi ultimi naturalmente solo ove non siano stati ancora integralmente soddisfatti)”.

[53]M. Perrino, op. ult. cit., 941, 951, secondo il quale tutti i creditori anteriori all’omologa (sia aderenti che estranei) sono posti in grado di tutelare i loro interessi con l’opposizione, dovendo essi essere destinatari dell’avviso previsto dalla norma.

[54]A. Petrosillo – G. Berti, op. ult. loc. cit.; una prospettiva ancora più estesa viene assunta da S. Pacchi, op. ult. cit., 43, secondo cui i creditori legittimati all’opposizione è una platea più ampia rispetto ai soli creditori aderenti, estesa ad ogni soggetto interessato, e ciò anche al fine di rendere maggiormente concreta la possibilità di una successiva adesione di soggetti ad origine non aderenti (il ché non pare necessariamente caratterizzare le modifiche sostanziali, posto che il provvedimento di omologazione già ha verificato la percentuale minima di adesione, sì che l’adesione successiva di creditori dapprima non aderenti configura un miglioramento del piano, il quale non varrebbe a giustificare l’ampliamento voluto delle legittimazione ad opporsi da parte di qualsiasi terzo interessato).

[55] Cass. Civ. 8 maggio 2019, n. 12064, in questa Rivista, 2019, 1327. Sul tema, più in generale: L. Melara, op. ult. cit., 363, secondo la quale “l’aver escluso il controllo del Tribunale, contemplando tale intervento quale fase accidentale dell’iter delle modifiche sostanziali del piano, potrebbe costituire terreno elettivo per condotte abusive a danno dei creditori”.

[56]Diversamente, M. Perrino, op. ult. cit., 952, secondo il quale non sarebbe peregrina il riconoscimento di una legittimazione all’opposizione di “ogni altro interessato”, al pari di quanto avviene nell’originario giudizio di omologazione.


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