#Finsubito news – Il risarcimento del danno non patrimoniale tramite TUN “va al galoppo”


Il caso

La ricorrente, minorenne all’epoca dei fatti, lamentava di essere rimasta vittima di una caduta da cavallo, durante una lezione al maneggio. Il cavallo aveva avuto ordine di galoppare e la poco esperta cavallerizza era stata disarcionata, con conseguenze molto serie (postumi permanenti valutati al 20%). Come osserva la sentenza, il fatto storico oggetto di causa è sostanzialmente pacifico tra le parti, anche se i convenuti sostengono (senza dimostrarlo, secondo il Tribunale) che il cavallo si fosse spaventato a causa del rumoroso passaggio di un veicolo vicino alla struttura.

Anche sulle conseguenze dannose non vi sono particolari dubbi. Era stata esperita una CTU medico-legale sull’attore e le conseguenze accertate del sinistro erano quelle appena viste.

Il punto controverso è chi debba rispondere del danno, a quale titolo ed in quale misura.

La responsabilità del maneggio e dell’istruttore

Sul primo punto, il Tribunale opera una distinzione. Per quanto riguarda il maneggio, il tribunale ritiene validamente instaurato un contratto ed a nulla rileva, in questo caso, che il danno sia stato concretamente inflitto dal cavallo. Quest’ultimo, come spiega la sentenza, rappresenta lo strumento utilizzato dal centro ippico per dare corso al contratto stipulato; pertanto, non viene in evidenza l’art. 2052 c.c. ma piuttosto l’art. 1453 c.c. A tale riguardo il Tribunale ricorda che dall’ iscrizione dell’allievo ad una scuola o ad un corso sportivo, deriva l’obbligo per lo stesso istituto e dell’insegnante, nella veste di ausiliario del debitore ex art. 1228 c.c., di vigilare sulla sicurezza e incolumità degli allievi, tenuto conto altresì del grado di esperienza e bravura degli stessi. Considerando che si trattava della prima lezione di una assoluta principiante, mandare il cavallo al galoppo rappresenta una negligenza non da poco. A tacere del fatto che la struttura ove si svolgevano le esercitazioni “appare altamente inadeguata vista la presenza di pali in metallo sprovvisti di ogni protezione”.

Per quanto riguarda la posizione dell’istruttore, con cui l’allieva non aveva alcun diretto rapporto contrattuale, la sentenza identifica una responsabilità ex art. 2043 c.c. Visto lo svolgimento dei fatti, chiaramente connotato da un elevato grado di negligenza, su cui il Tribunale compie un esame molto articolato, viene ricostruito sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo dell’illecito.

I due convenuti, sia pure a diverso titolo, vengono ritenuti solidalmente responsabile del danno subito dall’allieva.

L’individuazione del criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute

Appurata l’esistenza del fatto storico, dimostrato il nesso causale tra la caduta e il danno, si apre il capitolo del risarcimento. E qui la sentenza affronta una questione di notevole rilevanza sistematica: l’individuazione del criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute dopo l’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, anche alle fattispecie estranee al suo ambito normativo e ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore.

Il fatto, ricordiamo, risale al 2019, quando la tabella unica era ben lungi dal venire. E non riguarda certo la circolazione stradale. Quindi, perché mai il Tribunale dovrebbe applicare questa e non le consuete tabelle “milanesi”?

Il D.P.R. n. 12/2025, entrato in vigore il 5 marzo 2025, ha introdotto la Tabella Unica Nazionale prevista dall’art. 138, Codice delle assicurazioni private, destinata alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesioni di non lieve entità, con invalidità permanente compresa tra il 10% e il 100%.

La sua applicazione normativa diretta è circoscritta ai danni conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e alla responsabilità sanitaria, purché derivanti da eventi verificatisi successivamente al 5 marzo 2025.

La fattispecie esaminata dal Tribunale risulterebbe pertanto esclusa dall’ambito applicativo della nuova disciplina.

Il Tribunale richiama tuttavia la sentenza Cassazione civile n. 8630/2026, pronunciata a seguito del rinvio pregiudiziale disposto proprio dal Tribunale milanese con ordinanza 18 luglio 2025, n. 4915, che ha profondamente innovato il quadro interpretativo.

La Suprema Corte (Cass. civ. n. 8630/2026) ha infatti affermato che la T.U.N. costituisce un parametro della valutazione equitativa del danno alla salute conforme agli artt. 1226 e 2056 c.c. e, come tale, è suscettibile di applicazione generalizzata in via indiretta, anche alle fattispecie formalmente estranee alla propria disciplina normativa.

La distinzione tra applicazione diretta e indiretta assume rilievo fondamentale. Nel primo caso la tabella opera in forza delle disposizioni che ne delimitano l’efficacia; nel secondo, invece, essa viene utilizzata quale criterio di riferimento per l’esercizio del potere di liquidazione equitativa attribuito al giudice dalle norme codicistiche. Non si tratta, dunque, di un’applicazione retroattiva del D.P.R. n. 12/2025, bensì del riconoscimento alla tabella nazionale della funzione di parametro privilegiato dell’equità risarcitoria.

In questo modo viene sostanzialmente superata la posizione di centralità precedentemente riconosciuta alle tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, alle quali Cass. civ. n. 12408/2011 aveva attribuito una particolare efficacia para-normativa, in ragione della loro idoneità a garantire uniformità e parità di trattamento tra i danneggiati. Secondo la Cassazione, la T.U.N. offre garanzie almeno analoghe, essendo fondata su un sistema a punto variabile, caratterizzato dalla progressiva riduzione del valore risarcitorio in funzione dell’età della vittima e dall’incremento più che proporzionale dell’importo in relazione all’aggravarsi dell’invalidità permanente.

La sua derivazione normativa costituisce, inoltre, un elemento che ne rafforza l’attitudine a orientare la valutazione equitativa.

La Suprema Corte ha precisato che la T.U.N. non è inderogabile ed il giudice può discostarsene, eventualmente ricorrendo alle tabelle milanesi, purché individui circostanze del tutto peculiari del caso concreto, tali da rendere il parametro nazionale inadeguato a garantire un risarcimento equo, e ne dia puntuale motivazione.

Resta, in definitiva, uno spazio per l’utilizzazione delle tabelle di origine giurisprudenziale, ma il loro impiego non può più essere giustificato dal semplice richiamo alla prassi consolidata o dalla maggiore entità degli importi riconosciuti.

La decisione

Facendo applicazione di questi principi, il Tribunale ritiene che la fattispecie non presenti circostanze tali da giustificare l’utilizzo di altre tabelle in luogo della T.U.N.

La parte attrice aveva invocato le tabelle milanesi senza indicare specifiche ragioni di inadeguatezza del parametro nazionale (ipotizziamo che non si fossero particolarmente poste il problema); dall’istruttoria non emergevano peculiarità della dinamica del sinistro o delle conseguenze lesive idonee a giustificare una diversa soluzione. Il giudice procede, pertanto, alla liquidazione del danno temporaneo e permanente secondo la nuova tabella, mantenendo distinta la componente biologico-dinamico-relazionale da quella relativa alla sofferenza soggettiva interiore.

Di particolare interesse è il riconoscimento di una personalizzazione del 10% della componente dinamico-relazionale, giustificata dall’accertata impossibilità per la danneggiata di continuare a praticare abitualmente la corsa, attività alla quale si dedicava prima dell’incidente. Il relativo incremento viene applicato esclusivamente alla componente biologica e non a quella morale, in conformità ai criteri richiamati dalla giurisprudenza di legittimità.

Viceversa, il Tribunale esclude un’ulteriore personalizzazione per il danno estetico, già considerato nella determinazione della percentuale di invalidità permanente, così evitando una duplicazione risarcitoria.

La sentenza dedica particolare attenzione alle differenze economiche tra i due sistemi liquidatori, affrontando una delle principali obiezioni sollevate nei confronti dell’applicazione generalizzata della T.U.N.: il rischio di una riduzione dei risarcimenti.

Il Tribunale riconosce che la tabella nazionale prevede valori sensibilmente inferiori per il danno biologico temporaneo, ma osserva che il confronto deve necessariamente comprendere anche il danno permanente.

Richiamando Cass. civ. n. 8630/2026, evidenzia come la T.U.N. contempli, in generale, risarcimenti superiori rispetto alle tabelle milanesi per le invalidità comprese tra il 10% e il 36% e tra l’82% e il 100%, mentre le tabelle milanesi risultano più favorevoli nella fascia intermedia.

L’applicazione della T.U.N. nel caso concreto determina, per la danneggiata, un risarcimento complessivo superiore di € 3.935,20, nonostante la minore valorizzazione dell’inabilità temporanea. Il raffronto conferma che non è possibile considerare aprioristicamente la tabella nazionale più o meno favorevole rispetto a quella milanese, dipendendo il risultato dall’età del danneggiato, dalla percentuale di invalidità e dalle caratteristiche del pregiudizio.

Il Tribunale precisa, tuttavia, che la maggiore convenienza economica non può costituire il criterio di scelta della tabella applicabile. Il giudice deve anzitutto verificare se sussistano circostanze peculiari che giustifichino il discostamento dalla T.U.N.: soltanto dopo avere individuato il sistema liquidatorio appropriato, procede alla quantificazione del risarcimento. Particolarmente significativa è, infine, l’affermazione secondo cui non sarebbe consentita un’applicazione mista dei due sistemi, utilizzando di volta in volta le voci economicamente più favorevoli dell’una o dell’altra tabella.

Secondo il Tribunale, una simile operazione introdurrebbe un elemento di arbitrarietà incompatibile con le esigenze di uniformità e prevedibilità della liquidazione, finendo per riprodurre proprio quelle disparità di trattamento che la giurisprudenza di legittimità ha inteso superare.

Occorre peraltro precisare che il divieto di applicazione parziaria costituisce una conclusione interpretativa espressa dal Tribunale, mentre il principio formulato da Cass. civ. n. 8630/2026 riguarda propriamente il ruolo privilegiato della T.U.N. e la necessità di una motivazione specifica per discostarsene.

Conclusioni

La conclusione che ne possiamo trarre è che, se questo rimarrà l’orientamento della giurisprudenza, la T.U.N. tenderà ad assumere il ruolo di parametro generale di riferimento della liquidazione equitativa del danno alla salute, anche per fatti anteriori al 5 marzo 2025 e per eventi estranei alla responsabilità automobilistica e sanitaria.

Ciò non comporta l’abbandono definitivo delle tabelle milanesi, ma ne ridimensiona sensibilmente la funzione: la loro applicazione, in alternativa alla T.U.N., richiede ora l’individuazione di specifiche circostanze che rendano quest’ultima inadeguata a realizzare l’equità nel caso concreto.

Sul piano processuale, ne discende la necessità di una più rigorosa allegazione e dimostrazione delle peculiarità del danno, con particolare riguardo alle conseguenze non adeguatamente rappresentate dai valori tabellari ordinari.

Rimane irrisolto, invece, il problema dell’individuazione delle circostanze eccezionali che consentono il ricorso a parametri differenti. La stessa sentenza milanese osserva che Cass. civ. n. 8630/2026 non fornisce indicazioni esemplificative al riguardo, lasciando aperte questioni delicate, quali le lesioni derivanti da fatti dolosi, il danno biologico terminale e, più in generale, il rapporto tra i limiti del sistema tabellare e il principio dell’integralità del risarcimento.

Esito della domanda:

Accoglimento della domanda

Riferimenti normativi:

Art. 2043 c.c.

Art. 1453 c.c.

Art. 1226 c.c.

Art. 1228 c.c.

Art. 2056 c.c.

D.P.R. n. 12/2025

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