La signora Le Thi Thanh Lam interviene durante la sessione di discussione di gruppo.
I delegati hanno approvato all’unanimità la proposta del Governo, la relazione sull’accettazione e la spiegazione dei pareri della Commissione permanente dell’Assemblea nazionale, nonché la relazione di verifica della Commissione per la cultura e gli affari sociali. Il Governo e gli organi incaricati della redazione hanno dimostrato un altissimo livello di apertura e disponibilità all’ascolto, integrando pienamente tutti i contributi per la stesura definitiva del progetto di legge. Tuttavia, affinché il progetto di legge, una volta approvato, possa essere effettivamente attuato, garantendo la coerenza e l’uniformità dell’ordinamento giuridico e la massima fattibilità nel contesto della trasformazione digitale , i delegati hanno fornito il loro contributo e analizzato ulteriormente i seguenti contenuti specifici:
In primo luogo, riguardo al punto b, comma 1, articolo 1 – modifica e integrazione del punto a, comma 4 – l’espressione “assegno mensile” è piuttosto ampia (può includere assegni per meriti individuali, sussidi di assistenza sociale, ecc.). È necessario chiarire se questo “assegno mensile” sia disciplinato dalla legge sulla previdenza sociale o da un’altra legge, al fine di evitare difficoltà di attuazione.
In secondo luogo, per quanto riguarda l’assicurazione pensionistica integrativa (articolo 1, comma 2 del progetto di legge – modifica all’articolo 3, comma 5): il progetto di legge che modifica e integra diversi articoli della legge sulla previdenza sociale modifica la disposizione dell’articolo 3, comma 5, come segue: “5. L’assicurazione pensionistica integrativa è una forma di assicurazione volontaria basata sui principi di mercato, finalizzata a integrare il regime pensionistico dell’assicurazione sociale obbligatoria, con un meccanismo per la costituzione di un fondo a valere sui contributi dei datori di lavoro, o dei datori di lavoro e dei dipendenti, o dei soli dipendenti.”
Dopo un esame, la Commissione per la Cultura e la Società raccomanda al Governo di mantenere le disposizioni vigenti della Legge sulla Previdenza Sociale, le quali stabiliscono che “l’assicurazione integrativa previdenziale è un tipo di assicurazione volontaria basata sui principi di mercato, volta a integrare il regime pensionistico dell’assicurazione sociale obbligatoria, con un meccanismo per la creazione di un fondo a partire dai contributi dei datori di lavoro o di entrambi” (senza specificare che i partecipanti all’assicurazione integrativa previdenziale siano solo i dipendenti). Si raccomanda di emendare e integrare le disposizioni della Legge sulla Previdenza Sociale per consentire ai dipendenti di partecipare direttamente all’assicurazione integrativa previdenziale (senza dover passare attraverso i datori di lavoro), come previsto dalla Legge sulla Previdenza Sociale del 2014. Perché:
(1) Ampliare l’accesso e le opzioni politiche per i lavoratori: Aggiungere un metodo di partecipazione diretta, creando le condizioni affinché i lavoratori iscritti all’assicurazione sociale obbligatoria possano contribuire in modo proattivo ai fondi di previdenza complementare nei casi in cui il datore di lavoro non organizzi un programma pensionistico (in particolare i soggetti specificati ai punti b, c, d, e, g, k, comma 1, articolo 2 della legge sulla previdenza sociale). Secondo la legge sulla previdenza sociale del 2024, la previdenza complementare consente la costituzione di un fondo solo tramite contributi da parte del lavoratore o del datore di lavoro. Ciò comporta il problema che i lavoratori che aderiscono al momento del pensionamento non potranno continuare a contribuire, o, se l’azienda non sceglie di continuare a partecipare, il lavoratore perde anche il diritto di contribuire autonomamente; consentire ai singoli di contribuire direttamente mira a tutelare i diritti continuativi dei lavoratori, aiutandoli ad accumulare in modo proattivo risorse finanziarie per la vecchiaia senza dipendere da cambiamenti di lavoro o politiche aziendali.
(2) Garantire la fattibilità e sostenere lo sviluppo delle politiche: il presente regolamento non pregiudica l’attuazione della politica di assicurazione sociale obbligatoria; al contempo, contribuisce a incoraggiare e promuovere lo sviluppo di una politica di assicurazione pensionistica integrativa, rispondendo alla crescente necessità di accumulare prestazioni pensionistiche legittime per i lavoratori.
(3) In linea con le prassi internazionali e nel contesto di una popolazione che invecchia: consentire ai lavoratori di partecipare attivamente a programmi volontari di previdenza complementare è una soluzione comune in molti paesi. Nel contesto del Vietnam che sta entrando nella fase di invecchiamento della popolazione, diversificare il meccanismo di creazione di un fondo pensionistico a partire dai contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro (come nella prassi internazionale) è veramente necessario, contribuendo a ridurre la pressione sul fondo di previdenza sociale obbligatorio e a soddisfare la legittima esigenza di accumulare fondi per integrare le pensioni di una parte dei lavoratori, garantendo una sicurezza sociale sostenibile per i lavoratori al raggiungimento dell’età pensionabile.
In terzo luogo, per quanto riguarda la responsabilità per la presentazione dei documenti e il risarcimento dei danni dovuti al ritardo nella presentazione (comma 4, comma 5, comma 6 dell’articolo 1 del progetto di legge – integrazione degli articoli 11, 13 e 18): l’aggiunta nel progetto di legge di una disposizione che richiede spiegazioni scritte per il ritardo nella presentazione e che stabilisce la responsabilità dei datori di lavoro o degli enti di previdenza sociale di risarcire i danni qualora il ritardo nell’elaborazione pregiudichi i diritti legittimi dei beneficiari è un passo molto positivo. Si propone che il Governo sia incaricato di specificare l’importo del risarcimento e la procedura per l’accertamento della colpa di ciascuna parte, al fine di garantirne la fattibilità ed evitare lunghe controversie tra dipendenti, imprese e enti di previdenza sociale.
Per quanto riguarda la riduzione delle procedure amministrative e la promozione delle transazioni elettroniche (articolo 2 e comma 2, articolo 3 del progetto di legge): i delegati hanno convenuto di abolire le rigide normative in materia di documenti e pratiche burocratiche previste dalla legge, lasciando al Governo la facoltà di regolamentare in modo flessibile l’applicazione del database nazionale della popolazione e di database specializzati. Tuttavia, è necessario mantenere la modalità parallela di ricezione delle domande di persona o tramite servizio postale per agevolare le persone residenti in zone remote, gli anziani o coloro che non possiedono competenze digitali.
In quarto luogo , riguardo alla modifica del regolamento che amplia il portafoglio di investimenti della previdenza sociale vietnamita: (articolo 1, comma 25 del progetto di legge – Modifica al punto c, comma 1, articolo 122) stabilisce “Banche commerciali per azioni con capitale statale e imprese statali con oltre il 50% di capitale sociale, banche commerciali per azioni con capitale di impresa statale superiore al 50% di capitale sociale”. Si raccomanda di non modificare o integrare questo regolamento, mantenendolo come previsto dalla legge sulla previdenza sociale del 2024: “c) Depositi presso banche commerciali statali e banche commerciali per azioni con oltre il 50% di capitale statale; nessun investimento di fondi di previdenza sociale in banche commerciali sottoposte a vigilanza speciale”. Perché:
(1) Il regolamento sul deposito di denaro nelle banche commerciali per azioni con capitale statale e nelle imprese statali con più del 50% di capitale sociale, e le banche commerciali per azioni con imprese statali con più del 50% di capitale sociale, anche se garantisce l’elemento di controllo del capitale statale per garantire la responsabilità per l’investimento, tuttavia, per garantire un investimento sicuro ed efficace per preservare e accrescere il fondo e per garantire la solvibilità a lungo termine per i partecipanti, è richiesto all’organo di redazione di considerare di mantenerlo come nella legge attuale.
(2) Il presente regolamento amplia l’elenco delle banche che possono ricevere depositi, tra cui possono rientrare le banche obbligate a trasferire i fondi; nel frattempo, il fondo di previdenza sociale è un fondo per l’espletamento delle funzioni di sicurezza sociale, ed è necessario dare priorità alla sicurezza.
PV (riepilogo)
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