#Finsubito news – Procedure doganali per le merci ritirate dai residenti di confine.


Le nuove normative, in vigore dal 1° gennaio 2027, chiariscono le responsabilità degli operatori commerciali nell’espletamento delle procedure doganali e degli obblighi fiscali.

I commercianti devono presentare le loro domande entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda la regolamentazione più specifica delle procedure doganali per le merci importate e acquistate dagli operatori commerciali da residenti di confine, dalla dichiarazione e registrazione dei moduli doganali all’adempimento degli obblighi fiscali e all’introduzione delle merci nel paese.

Secondo la circolare, gli operatori commerciali che acquistano e consolidano merci importate già esentate dalle quote di esenzione fiscale per i residenti di confine nelle aree di mercato di confine, devono seguire le procedure doganali come se le merci fossero state importate direttamente attraverso i valichi di frontiera. In fase di dichiarazione, gli operatori commerciali devono indicare il numero di dichiarazione del residente di confine nell’apposito campo del numero della polizza di carico sul modulo di dichiarazione doganale e allegare tale dichiarazione al sistema. In caso di dichiarazione cartacea, gli operatori commerciali devono allegare la documentazione richiesta.

Le nuove normative, in vigore dal 1° gennaio 2027, chiariscono le responsabilità degli operatori commerciali nell’espletamento delle procedure doganali e degli obblighi fiscali. (Immagine a scopo illustrativo)

Il termine per la presentazione dei documenti doganali è di 30 giorni dalla data di acquisto delle merci. Gli operatori commerciali devono dichiarare e registrare la dichiarazione doganale presso l’ufficio doganale più vicino al luogo di acquisto delle merci.

La circolare stabilisce inoltre chiaramente le condizioni per l’introduzione di merci sul mercato interno. Di conseguenza, gli operatori commerciali sono autorizzati a vendere o trasportare merci dalle zone di confine, dai punti di raccolta merci e dalle aree di ispezione verso il mercato interno solo dopo aver completato le procedure doganali e pagato tutte le tasse e gli altri oneri (ove previsti) come stabilito. Il modulo di dichiarazione doganale compilato funge da documento per la circolazione e il trasporto delle merci sul mercato interno.

Le merci acquistate all’ingrosso devono essere completamente assemblate presso magazzini, piazzali o punti di raccolta designati per l’ispezione e la supervisione doganale centralizzata all’interno dell’area di valico di frontiera. La disposizione dei punti di raccolta deve garantire che non vi sia congestione di merci e veicoli.

In particolare, nei casi in cui i residenti di confine abbiano adempiuto pienamente ai propri obblighi fiscali, tributari e di altro tipo (ove previsti) e siano conformi alle politiche di gestione delle merci importate e alle normative sul controllo qualità, gli operatori commerciali non sono tenuti a espletare le procedure doganali per le merci consolidate. La verifica della conformità delle merci a tali condizioni si basa su registri, documenti, dati elettronici o informazioni fornite dalle autorità competenti. Quando immettono merci nel mercato interno, gli operatori commerciali devono emettere fatture elettroniche secondo le modalità previste.

Ispezionate le merci direttamente al valico di frontiera.

Per le merci scambiate dai residenti di frontiera, la circolare stabilisce che le dichiarazioni devono essere effettuate tramite il sistema elettronico di elaborazione dati doganale. I residenti devono dichiarare tutte le informazioni secondo i criteri prescritti e sono legalmente responsabili del contenuto della dichiarazione.

Qualora il sistema non funzioni correttamente o non soddisfi i requisiti, l’ufficio doganale di frontiera richiederà la presentazione della dichiarazione su modulo cartaceo. Una volta che il sistema sarà nuovamente online, gli agenti doganali aggiorneranno le informazioni e i risultati dell’elaborazione. Questo metodo garantisce che la ricezione e l’elaborazione delle dichiarazioni possano essere effettuate anche in caso di interruzione del sistema elettronico.

Per quanto riguarda gli obblighi fiscali, le merci acquistate e vendute dai residenti di confine devono essere pienamente conformi alle normative sulla parte di merci che eccede la franchigia esentasse. Le merci esportate e importate che superano tale franchigia devono inoltre essere conformi alla politica di gestione delle merci. Nei casi in cui le informazioni dichiarate siano insufficienti, l’autorità doganale effettuerà un’ispezione fisica per determinare il nome, il tipo e la quantità delle merci, come base per il calcolo e la riscossione di imposte e altri oneri (se previsti) al valico di frontiera o al punto di ingresso.

Un altro aspetto degno di nota riguarda il meccanismo di riscossione delle imposte presso i valichi di frontiera e i checkpoint sprovvisti di sportelli della Tesoreria di Stato o di banche commerciali. In questi luoghi, l’Agenzia doganale riscuote le imposte e gli altri oneri previsti dalla legge, in contanti o tramite metodi di pagamento elettronici quali digital banking, portafogli elettronici e carte di credito; contestualmente, rilascia le ricevute e trasferisce l’importo riscosso al bilancio statale, secondo le modalità previste.

Ai fini di ispezione e controllo, le merci importate dai residenti di confine che superano la franchigia doganale devono essere ispezionate fisicamente. Gli ufficiali doganali effettuano la supervisione diretta ai valichi di frontiera e ai checkpoint e confermano nel sistema quando le merci hanno completato le procedure e possono essere sdoganate. In caso di malfunzionamento del sistema, l’ufficio doganale di frontiera aprirà un registro e riceverà la registrazione della dichiarazione secondo il modulo prescritto.

La circolare prevede inoltre che le merci acquistate e vendute attraverso i valichi di frontiera siano sottoposte a quarantena, controllo di qualità e ispezioni di sicurezza alimentare, come prescritto. Le merci importate entro i limiti di esenzione fiscale, ma non utilizzate per la produzione o il consumo da parte dei residenti, bensì rivendute, devono essere accompagnate da un modulo di dichiarazione di importazione per residenti di frontiera, in modo che gli operatori commerciali che le acquistano e le ritirano possano registrarle e dichiararle alle autorità doganali.


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