#Finsubito news – Come Si Verifica La Ragionevole Perseguibilità Del Risanamento Nella Composizione Negoziata?


Non esiste un unico modo di verificare se il risanamento della tua impresa è “ragionevolmente perseguibile”: la risposta cambia a seconda di che impresa sei. La formula è la stessa per tutti e si trova nell’art. 12 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), ma l’esperto e il tribunale la riempiono di contenuti molto diversi quando hanno davanti un’azienda che guadagna ma è soffocata dalle rate, una che perde ogni anno, una che dipende da un solo creditore, una che incassa tutto in quattro mesi o una che ha già smesso di pagare.

Qualche esempio lampo. Un’impresa con margini positivi e debito alto di solito supera il primo filtro, ma deve dimostrare in quanti anni i suoi flussi possono servire il debito. Un’impresa in perdita strutturale non può limitarsi a chiedere tempo: deve spiegare cosa cambierà nel modello di business, altrimenti l’esperto può chiudere il percorso già al primo incontro. Un’impresa con un solo grande creditore vive o muore sulla disponibilità di quel creditore, e i giudici lo hanno detto in modo esplicito. Un’impresa stagionale rischia di essere giudicata nel mese sbagliato. Un’impresa con un calo di fatturato temporaneo deve provare che il calo è davvero temporaneo. Un’impresa già insolvente può ancora accedere, ma solo se l’insolvenza è reversibile.

In questa guida trovi sei profili:

  1. impresa con margini positivi ma debito alto;
  2. impresa in perdita strutturale;
  3. impresa con un solo grande creditore;
  4. impresa stagionale;
  5. impresa con calo di fatturato temporaneo;
  6. impresa già insolvente.

Per ciascuno vedrai come ragionano l’esperto (art. 17, comma 5) e il tribunale (art. 19), cosa cambia se la tua è un’impresa sotto soglia (art. 25-quater, comma 1) e quali pronunce hanno negato o revocato le misure protettive per mancanza di prospettive.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso della composizione negoziata e il punto di vista dell’esperto che deve valutare le prospettive di risanamento. Per le imprese minori, che passano anche dagli strumenti del sovraindebitamento, conta poi la sua qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC.

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Le regole comuni a tutti i profili: cosa vuol dire “ragionevolmente perseguibile”

Prima di passare ai profili, conviene fissare una volta sola le regole che valgono per tutti. I profili, più avanti, rimanderanno a questa parte.

La norma di partenza: l’art. 12, comma 1. Nel testo vigente, modificato dal D.Lgs. 136/2024, l’art. 12 consente all’imprenditore commerciale e agricolo di chiedere la nomina dell’esperto quando si trova in stato di crisi o di insolvenza (art. 2, comma 1, lettere a e b) oppure anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, e “risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”. Le condizioni sono quindi due e devono esserci insieme: una difficoltà (squilibrio, crisi o insolvenza) e una prospettiva credibile di uscirne.

Il primo filtro: l’esperto (art. 17, comma 5). Appena accettato l’incarico, l’esperto convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento. Se la ravvisa, incontra le altre parti interessate e fissa gli incontri successivi. Se non la ravvisa, ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, che dispone l’archiviazione dell’istanza entro i successivi cinque giorni lavorativi. È questo il momento in cui la maggior parte dei percorsi senza futuro si chiude, prima ancora che intervenga un giudice. L’archiviazione, ha chiarito il Tribunale di Roma l’8 agosto 2025, è un provvedimento amministrativo che il giudice ordinario non può sindacare.

Il secondo filtro: il tribunale (art. 19). Se l’imprenditore ha chiesto le misure protettive, deve depositare entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza un ricorso al tribunale per la conferma. Al ricorso vanno allegati, tra l’altro, un progetto di piano di risanamento redatto secondo la lista di controllo dell’art. 13, comma 2, un piano finanziario per i sei mesi successivi, un prospetto delle iniziative e una dichiarazione con valore di autocertificazione attestante che l’impresa può essere risanata, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità (art. 19, comma 2). All’udienza il giudice, sentite le parti e l’esperto, valuta la funzionalità delle misure ad assicurare il buon esito delle trattative e ne fissa la durata, da 30 a 120 giorni (comma 4). Le misure possono essere prorogate, ma la loro durata complessiva non può superare 240 giorni (comma 5). Possono essere revocate o abbreviate in qualsiasi momento, su istanza dell’imprenditore, dei creditori o su segnalazione dell’esperto, quando non servono più al buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio dei creditori (comma 6).

Come i giudici leggono la formula. Il massimario della composizione negoziata della Camera di commercio di Pistoia-Prato (edizione maggio 2026) raccoglie decine di pronunce di merito. Ne emerge una griglia abbastanza stabile:

  • la conferma delle misure richiede una verifica di verosimiglianza sulla realizzabilità del piano (fumus) e un rischio concreto per le trattative senza le misure (periculum): così il Tribunale di Reggio Emilia il 27 settembre 2023 e il Tribunale di Avellino il 16 maggio 2022;
  • la crisi o l’insolvenza devono essere reversibili, cioè tali da lasciare ancora perseguibile il risanamento (Trib. Avellino, 16 maggio 2022; Trib. Bergamo, 25 maggio 2022);
  • nella fase iniziale la valutazione è sommaria: il giudice non deve stabilire se l’accordo con i creditori sarà davvero raggiunto, compito che spetta all’esperto lungo le trattative (Trib. Pistoia, 18 maggio 2022);
  • la dichiarazione dell’imprenditore non può essere tautologica, ma deve essere argomentata (Trib. Ferrara, 21 marzo 2022).

Lo strumento tecnico: il test pratico (art. 13, comma 2). La piattaforma telematica nazionale mette a disposizione una lista di controllo per redigere il piano, un protocollo di conduzione della composizione e un “test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento”. Il loro contenuto è fissato con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia; l’ultimo aggiornamento è il D.M. 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero n. 10 del 31 maggio 2026, che aggiorna le linee guida del 21 marzo 2023 (a loro volta successive al D.M. 28 settembre 2021). Secondo il commento pubblicato da EC News il 15 luglio 2026, il test “non diagnostica la crisi, ma contribuisce alla sua prognosi”: misura la difficoltà del risanamento attraverso il rapporto tra il debito da ristrutturare e i flussi annui disponibili per servirlo, e dice se basta ristrutturare il debito o serve anche intervenire sull’azienda. Per le imprese minori è prevista una versione semplificata. Il funzionamento passo per passo del test lo trattiamo in una guida dedicata: qui ci interessa come il suo esito pesa su ciascun profilo.

Il caso dell’impresa sotto soglia (art. 25-quater). Se la tua impresa rispetta congiuntamente i requisiti dell’impresa minore (art. 2, comma 1, lettera d: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro, nei tre esercizi precedenti), il percorso ha regole proprie. Il comma 1 dell’art. 25-quater ripete la condizione chiave: puoi chiedere la nomina dell’esperto “quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”. L’istanza va al segretario generale della camera di commercio, che nomina anche l’esperto (comma 2), e non richiede il progetto di piano di risanamento (sono richiamati i documenti dell’art. 17, comma 3, tranne la lettera b). Il comma 5 rinvia, “in quanto compatibili”, agli artt. 12, 17 (compreso il comma 5 sull’archiviazione), 18 e 19. Una differenza testuale va tenuta presente: il comma 1 dell’art. 25-quater parla solo di squilibrio che rende probabile la crisi o l’insolvenza, mentre l’art. 12 vigente nomina espressamente anche la crisi e l’insolvenza. Non abbiamo trovato pronunce sull’art. 25-quater: è una questione aperta, che riprenderemo nel profilo dell’impresa già insolvente.

Le tre domande che ogni esperto si pone. Messe insieme, norme e pronunce si riducono a tre domande: (1) i flussi che l’impresa può generare, eventualmente dopo interventi correttivi, sono sufficienti a sostenere un debito ristrutturato in tempi ragionevoli? (2) Le persone e i creditori necessari all’operazione sono disponibili a trattare? (3) L’imprenditore collabora in modo trasparente? Ogni profilo che segue risponde a queste domande in modo diverso.

I quattro momenti in cui la verifica si ripete. La ragionevole perseguibilità non si accerta una volta per tutte. Si verifica (1) all’accesso, quando l’esperto incontra l’imprenditore (art. 17, comma 5); (2) alla conferma delle misure protettive, quando il giudice valuta se sono funzionali alle trattative (art. 19, comma 4); (3) alla proroga, quando il giudice, acquisito il parere dell’esperto, decide se concedere altro tempo (art. 19, comma 5); (4) in ogni momento, quando un creditore o l’esperto chiedono la revoca o l’abbreviazione (art. 19, comma 6). A ogni passaggio l’asticella sale. Il Tribunale di Prato, il 22 aprile 2022, lo ha detto con chiarezza: alla conferma basta la disponibilità delle parti a trattare, mentre al rinnovo occorre l’imminenza di un accordo. Il Tribunale di Avellino, il 7 dicembre 2022, ha aggiunto che per la proroga serve un piano già dettagliato, discusso almeno con una parte dei creditori, e, se il piano prevede la cessione dell’azienda, offerte con contenuto determinato, irrevocabili e garantite. Chi prepara solo il primo esame rischia di fallire il secondo o il terzo.

Profilo 1 – Impresa con margini positivi ma debito alto

La tua situazione

Se hai un’impresa che vende, ha un margine operativo positivo, paga stipendi e fornitori correnti ma ogni mese si ritrova senza liquidità perché le rate dei finanziamenti, i piani di rateizzazione e gli scaduti accumulati divorano tutto quello che produce, questa sezione è scritta per te. Il tuo problema non è il prodotto né il mercato: è la struttura del debito. Spesso si tratta di debiti contratti in un momento di espansione, di finanziamenti garantiti a breve durata, di esposizioni verso fornitori che si sono trasformate in scoperti.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che gioca a tuo favore: quando l’azienda genera flussi positivi, il risanamento è “ragionevolmente perseguibile” se quei flussi, applicati a un debito riscadenziato o ridotto, lo ripagano in un arco di tempo credibile. In altre parole, per te la verifica è soprattutto aritmetica. È il terreno su cui il test pratico dell’art. 13, comma 2, è più utile: confronta il debito da ristrutturare con i flussi annui al servizio del debito e indica se basta intervenire sul debito.

L’esperto, al primo incontro previsto dall’art. 17, comma 5, ti chiederà di dimostrare tre cose: che il margine positivo è stabile e non dipende da poste straordinarie; che il debito è ricostruito per intero (banche, fisco, enti previdenziali, fornitori); che esistono interlocutori disponibili a rinegoziare. Il D.M. 23 aprile 2026, secondo il commento di EC News, consiglia piani di durata non superiore a cinque anni, salvo che l’impresa sia in grado di formulare previsioni accurate su un arco più lungo.

In tribunale, se chiedi le misure protettive, il giudice guarderà il piano finanziario a sei mesi (art. 19, comma 2): un’impresa con margini positivi deve dimostrare che, protetta dalle azioni esecutive, riesce a pagare i debiti correnti nati durante le trattative. Il Tribunale di Milano il 19 giugno 2025 ha negato una misura cautelare che avrebbe impedito ad alcuni creditori di reagire al mancato pagamento dei debiti maturati nel corso delle trattative: durante il percorso le obbligazioni correnti vanno adempiute.

I numeri

Ipotesi dimostrativa. Debito complessivo 2.316.400 euro, di cui 1.684.900 euro da ristrutturare (il resto sono debiti correnti che l’impresa paga regolarmente). Margine operativo lordo normalizzato 418.700 euro; imposte e investimenti di mantenimento 131.200 euro. Flussi annui disponibili per il servizio del debito: 418.700 − 131.200 = 287.500 euro. Rapporto debito da ristrutturare / flussi annui: 1.684.900 / 287.500 = 5,86. Tradotto: con i flussi attuali servono quasi sei anni di cassa per ripagare il debito. Il rapporto non chiude il discorso, ma indica che la sola dilazione potrebbe non bastare entro l’arco di cinque anni suggerito dalle linee guida e che conviene affiancare una riduzione di una parte del debito o un apporto di nuova finanza. Se il debito da ristrutturare scendesse a 1.390.000 euro grazie a uno stralcio del 17,5% concordato con le banche, il rapporto scenderebbe a 4,83.

Se la tua è un’impresa sotto soglia. Un’impresa minore con margini positivi e debito alto ha, per definizione, numeri più piccoli: debiti complessivi non superiori a 500.000 euro e ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro. Ipotesi dimostrativa: ricavi 186.400 euro, margine al servizio del debito 31.900 euro, debito da ristrutturare 214.700 euro; rapporto 214.700 / 31.900 = 6,73. Il ragionamento è identico, ma due differenze contano. L’istanza va presentata al segretario generale della camera di commercio, che nomina l’esperto (art. 25-quater, comma 2), e non richiede il progetto di piano di risanamento. Se però chiedi le misure protettive, il ricorso dell’art. 19 richiede, tra gli allegati, proprio un progetto di piano e un piano finanziario a sei mesi: il rinvio dell’art. 25-quater, comma 5, vale “in quanto compatibili”, e la compatibilità di questi documenti con l’istanza semplificata è un punto da maneggiare con cautela. La scelta prudente è prepararli comunque.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è sopravvalutare il margine. Se il margine “normalizzato” che presenti all’esperto include ricavi non ripetibili o non tiene conto dei costi che oggi stai rinviando (manutenzioni, contributi non versati), i numeri del test sono falsati e l’esperto se ne accorgerà. Il D.M. 2026, sempre secondo il commento citato, colloca tra le verifiche dell’esperto la ragionevolezza, la coerenza e la correttezza delle informazioni dell’imprenditore.

Secondo rischio: usare le misure protettive come scudo per non pagare i debiti correnti. È esattamente il comportamento che porta alla revoca per mancanza di buona fede.

Le mosse giuste

  1. Ricostruisci il debito per intero, distinguendo debito corrente e debito da ristrutturare, prima di depositare l’istanza.
  2. Calcola il margine normalizzato togliendo le poste straordinarie e aggiungendo i costi rinviati.
  3. Esegui il test pratico e prepara una spiegazione scritta del risultato, soprattutto se il rapporto supera l’arco del piano.
  4. Individua le banche e i creditori chiave e prepara una proposta di riscadenziamento sostenibile con i flussi.
  5. Valuta se chiedere misure protettive selettive solo nei confronti dei creditori che stanno aggredendo il patrimonio, invece di misure verso tutti.

In questo profilo l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, lavora con lo staff di commercialisti sulla ricostruzione dei flussi e del debito bancario, perché è lì che si decide se il risanamento regge.

Giurisprudenza dedicata

Il Tribunale di Milano, il 17 gennaio 2022, ha confermato misure mirate a neutralizzare i pignoramenti sui conti correnti che impedivano l’operatività dell’impresa, ritenendo che, sulla base delle dichiarazioni motivate dell’esperto, esistesse una ragionevole probabilità di risanamento. È il caso tipico dell’impresa che produce margini ma è paralizzata dal debito pregresso. Lo stesso tribunale ha precisato che i creditori non possono opporsi solo perché l’imprenditore non ha onorato accordi transattivi precedenti per somme modeste. Il Tribunale di Firenze, il 29 dicembre 2021, ha ritenuto sufficiente, in una fase iniziale con piano ancora in costruzione ma budget triennale già depositato, che l’esperto attestasse l’affidabilità della situazione contabile, la completezza del quadro e l’adeguatezza degli assetti.

Profilo 2 – Impresa in perdita strutturale

La tua situazione

Per chi è nella tua posizione, la domanda non è “quanto tempo mi serve per pagare”, ma “come smetto di perdere”. Se il conto economico è negativo da più esercizi, se i ricavi non coprono i costi fissi, se ogni mese di attività aggiunge debito, sei in una perdita strutturale. Può dipendere da un settore in declino, da costi del personale o degli affitti fuori scala, da un prodotto superato, da un punto vendita che da anni brucia cassa.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. Per un’impresa in perdita strutturale il risanamento è ragionevolmente perseguibile solo se il piano indica interventi concreti che invertono la perdita: senza discontinuità, il test pratico non dà un rapporto “lungo”, dà un rapporto impossibile. Se i flussi annui sono negativi, non c’è dilazione che tenga: servono una ristrutturazione aziendale (taglio di rami in perdita, rinegoziazione di contratti, nuovi prodotti, nuovi soci) o il trasferimento dell’azienda o di suoi rami, che l’art. 12, comma 2, indica espressamente tra le soluzioni che l’esperto può agevolare.

All’incontro dell’art. 17, comma 5, l’esperto valuterà se le azioni proposte sono specifiche e attuabili. Se gli presenti un piano che si limita a dire “ridurremo i costi” e “aumenteremo le vendite”, è probabile che non ravvisi una concreta prospettiva e informi il segretario generale per l’archiviazione.

Il giudice, in sede di conferma delle misure, ragiona allo stesso modo. Un piano che non specifica gli interventi su struttura, risorse, scelte di mercato e operazioni straordinarie non documenta la prospettiva di risanamento.

C’è un punto su cui la giurisprudenza non è uniforme e che ti riguarda da vicino: la soluzione liquidatoria. Se la perdita non è reversibile, molti tribunali ritengono che una composizione orientata solo alla chiusura non sia ammessa. Il Tribunale di Perugia, il 15 luglio 2024, ha invece letto la formula “ragionevole perseguibilità del risanamento” in senso ampio, comprensiva anche del risanamento dell’esposizione debitoria attraverso i proventi della liquidazione, a seconda della gravità della crisi. Il D.M. 23 aprile 2026, nel commento citato, indica come valore di confronto la liquidazione giudiziale se l’impresa è in crisi o insolvente e la liquidazione in bonis se c’è solo squilibrio.

I numeri

Ipotesi dimostrativa. Ricavi 1.137.800 euro, costi operativi 1.209.300 euro: margine operativo −71.500 euro. Debito da ristrutturare 846.200 euro. Il rapporto debito/flussi non è calcolabile in senso utile, perché i flussi sono negativi. Il piano prevede la chiusura di un punto vendita in perdita (costi eliminati 128.400 euro, ricavi persi 61.900 euro) e la rinegoziazione dell’affitto della sede (risparmio 22.600 euro). Margine dopo gli interventi: −71.500 + 128.400 − 61.900 + 22.600 = 17.600 euro. Rapporto 846.200 / 17.600 = 48,1. Anche dopo gli interventi servirebbero quasi cinquant’anni: la sola ristrutturazione interna non basta, serve un intervento più profondo (nuova finanza, cessione di un ramo, ingresso di un socio) oppure un esito diverso dal risanamento in continuità.

Il punto, per te, è che il test pratico non va letto come una sentenza ma come una misura della distanza da colmare. Un rapporto di 48 non dice che l’impresa è spacciata: dice che con le sole forze interne non ce la fa e che il piano deve contenere un fattore esterno. Il commento al D.M. 23 aprile 2026 lo esprime chiaramente quando spiega che l’esito del test indica se basta ristrutturare il debito o se serve anche una ristrutturazione aziendale, e con quale intensità. Se il fattore esterno esiste (un socio, un investitore, un acquirente di un ramo), mettilo nero su bianco prima del primo incontro con l’esperto; se non esiste, è meglio saperlo subito che scoprirlo con un provvedimento di revoca.

I rischi specifici

Il rischio principale è che le misure protettive vengano negate o revocate perché il piano non mostra come la perdita si arresta. Il Tribunale di Salerno, il 13 febbraio 2023, ha negato la conferma desumendo l’insolvenza irreversibile dall’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a coprire le obbligazioni dei dodici mesi successivi e da un rapporto costi/ricavi in disequilibrio negativo; tra gli indizi dell’assenza di prospettive ha elencato anche la mancata esecuzione del test pratico e un progetto di piano “assolutamente embrionale”.

Un secondo rischio, specifico di questo profilo, è la tentazione di usare la composizione per guadagnare tempo mentre l’attività continua a perdere. Ogni mese di perdita peggiora la posizione dei creditori, e il dovere di gestione nel loro prevalente interesse diventa più stringente.

Le mosse giuste

  1. Separa le aree in perdita da quelle in utile, con un conto economico per ramo o per punto vendita.
  2. Costruisci interventi misurabili (chi, cosa, quando, quanto) e calcola il loro effetto sul margine.
  3. Ripeti il test pratico dopo gli interventi: se il rapporto resta fuori scala, ragiona subito su nuova finanza o cessione.
  4. Verifica la disponibilità di soci o investitori prima di depositare l’istanza, non dopo.
  5. Se la continuità non è sostenibile, valuta con i professionisti gli esiti alternativi previsti dalla legge, invece di chiedere misure che rischiano la revoca.

Giurisprudenza dedicata

Il Tribunale di Bergamo, il 15 marzo 2022, ha negato la conferma delle misure quando la liquidazione era l’unico mezzo per soddisfare i creditori. Nello stesso senso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 10 gennaio 2025 (piano limitato alla riscossione di alcuni crediti e alla chiusura della società) e il Tribunale di Verona il 10 giugno 2025, seguito dal Tribunale di Como il 10 luglio 2025: un piano solo liquidatorio non giustifica le misure anche se promette ai creditori più della liquidazione giudiziale. Il Tribunale di Perugia (15 luglio 2024) resta la voce più aperta sul punto.

Profilo 3 – Impresa con un solo grande creditore

La tua situazione

Se il tuo debito è concentrato su un unico soggetto (una banca, l’Erario, un fornitore strategico, il locatore dell’immobile in cui lavori) e tutti gli altri creditori pesano poco, il tuo percorso ha una geometria diversa. La trattativa non è con “il ceto creditorio”, è con una controparte. E quella controparte, con la sua sola posizione, può rendere il risanamento perseguibile o impossibile.

Cosa cambia per te

Per te la verifica della ragionevole perseguibilità si sposta dal piano dei numeri a quello delle persone. Quando un solo creditore detiene la maggior parte del debito, la sua disponibilità a trattare diventa parte integrante della prospettiva di risanamento. Le norme non lo dicono in questi termini, ma le pronunce lo mostrano con chiarezza.

All’incontro dell’art. 17, comma 5, l’esperto incontrerà presto quel creditore. Se emerge un rifiuto netto e motivato, l’esperto può ritenere che manchino concrete prospettive. Se emerge una disponibilità, anche condizionata, il percorso può proseguire.

In tribunale, la contrarietà di un creditore importante non è di per sé ostativa. Il Tribunale di Sulmona, il 22 novembre 2022, ha concesso misure protettive e cautelari nonostante la dichiarata contrarietà di un creditore rilevante per importo e per tipo di fornitura, perché gli altri creditori titolari della maggioranza dei crediti non avevano negato la disponibilità a trattare. La differenza con il tuo caso è proprio questa: se quel creditore è la maggioranza, il ragionamento si rovescia.

C’è però una buona notizia: la trattativa con un solo creditore è pienamente compatibile con la composizione negoziata. Il Tribunale di Ancona, il 28 marzo 2025, ha ammesso la proroga delle misure ai sensi dell’art. 19, comma 5, anche quando il debitore tratta con un solo creditore, purché le trattative siano state coltivate utilmente e la proroga serva a formalizzare un accordo idoneo al risanamento; la durata della proroga va proporzionata all’avanzamento delle trattative. Per l’impresa sotto soglia, poi, l’art. 25-quater, comma 3, lettera a, prevede espressamente come esito delle trattative la conclusione di un contratto anche con un solo creditore (“con uno o più creditori”), purché idoneo ad assicurare la continuità aziendale.

I numeri

Ipotesi dimostrativa. Debito totale 1.072.300 euro, di cui 812.600 euro verso una sola banca (75,8%), 143.900 euro verso fornitori, 115.800 euro verso enti previdenziali. Flussi annui al servizio del debito 151.400 euro. Rapporto complessivo 1.072.300 / 151.400 = 7,08. Se la banca accetta di riscadenziare il suo credito in dieci anni con uno stralcio degli interessi di mora pari a 46.700 euro, la parte da servire scende a 765.900 euro, pari a circa 76.590 euro annui; restano 74.810 euro annui per gli altri debiti (259.700 euro), che si chiudono in circa tre anni e mezzo. Senza la banca, nessuna combinazione degli altri creditori sposta il risultato.

Il dato da cui partire, quindi, non è il rapporto complessivo ma la quota del creditore dominante: sopra la metà del debito, la sua posizione diventa la variabile principale del risanamento. Per le banche, inoltre, il quadro normativo prevede doveri di collaborazione nelle trattative. Il Tribunale di Napoli Nord, il 4 giugno 2024, ha ricordato l’obbligo delle banche di partecipare in modo attivo e informato, con risposte tempestive e motivate, osservando però che l’obbligo è privo di una sanzione diretta: per questo, davanti all’inerzia totale dei creditori, ha usato la proroga delle misure come forma di pressione indiretta. Se il tuo unico grande creditore è una banca che non risponde, quella pronuncia ti dà un argomento concreto.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è che il “no” del creditore dominante sia letto come assenza di prospettive. Il Tribunale di Livorno, l’8 febbraio 2023, ha negato la conferma delle misure perché i creditori principali avevano manifestato la loro contrarietà all’ipotesi prospettata, ritenendo che in quel caso venisse meno perfino la ragionevole perseguibilità della ristrutturazione del debito (nel caso specifico l’azienda era stata ceduta molto prima dell’accesso).

Secondo rischio: chiedere misure verso tutti quando il problema è uno solo. Il Tribunale di Bologna, il 23 settembre 2025, ha ricordato che il giudice può limitare nel tempo l’effetto protettivo nei confronti di alcuni creditori per non arrecare loro un pregiudizio sproporzionato.

Le mosse giuste

  1. Apri un canale con il creditore dominante prima dell’istanza e documenta le sue condizioni.
  2. Costruisci il piano attorno alla sua posizione: garanzie, tempi, eventuali apporti esterni che lo rendano più conveniente della liquidazione.
  3. Chiedi misure mirate su quel creditore, motivando la scelta selettiva.
  4. Tieni traccia scritta di ogni passaggio della trattativa: servirà in caso di proroga.
  5. Se il creditore è inerte, segnala la situazione all’esperto: il Tribunale di Napoli Nord, il 4 giugno 2024, ha usato la proroga delle misure proprio come strumento per spingere i creditori inerti a trattare.

Giurisprudenza dedicata

Oltre a Sulmona, Ancona e Livorno, è utile il Tribunale di Catania del 14 giugno 2022: se chiedi misure solo verso alcuni creditori, devi spiegare in modo adeguato perché la protezione selettiva serve a un percorso di risanamento praticabile. Per chi ha un solo grande creditore è l’impostazione più naturale, ma va motivata.

Profilo 4 – Impresa stagionale

La tua situazione

Se gestisci uno stabilimento balneare, un albergo di montagna, un’azienda agricola, un’impresa di eventi o qualunque attività che incassa la maggior parte del fatturato in pochi mesi e vive di anticipi e scoperti nel resto dell’anno, la tua crisi ha una forma particolare. A febbraio i conti sembrano disperati; ad agosto sembrano risolti. Nessuna delle due fotografie è vera.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per un’impresa stagionale la ragionevole perseguibilità del risanamento va dimostrata sull’intero ciclo annuale, non sul mese in cui depositi l’istanza. I documenti chiesti dalla legge, però, sono costruiti su orizzonti brevi. La situazione economico-patrimoniale e finanziaria da allegare al ricorso per la conferma delle misure deve essere aggiornata a non oltre sessanta giorni, e il piano finanziario riguarda i sei mesi successivi (art. 19, comma 2). Se depositi in bassa stagione, quei sei mesi possono mostrare solo uscite.

Anche i tempi della composizione vanno letti con il calendario della tua attività. L’incarico dell’esperto si considera concluso se dopo 180 giorni dall’accettazione non è stata individuata una soluzione, con possibile prosecuzione per altri 180 giorni (art. 17, comma 7). Le misure protettive durano da 30 a 120 giorni e, con le proroghe, non oltre 240 giorni complessivi (art. 19, commi 4 e 5). Se la stagione degli incassi cade fuori da questa finestra, rischi di arrivare al momento in cui potresti pagare proprio quando lo scudo è scaduto.

Su questo punto la giurisprudenza è divisa. La rassegna di Massimo Montanari pubblicata su judicium.it il 18 aprile 2026 documenta il contrasto tra i tribunali che ammettono misure cautelari per proseguire la protezione oltre i limiti di durata delle misure protettive e quelli che lo escludono, tra cui il Tribunale di Brescia il 7 gennaio 2026, secondo cui un provvedimento cautelare che riproduce il contenuto di una misura protettiva ne subisce anche i limiti temporali. Il massimario di Pistoia-Prato riporta il Tribunale di Milano del 22 novembre 2023 (le misure cautelari non possono avere contenuto sovrapponibile a quello delle protettive, altrimenti eluderebbero il termine massimo dell’art. 19, comma 5) e, in senso più aperto, il Tribunale di Lanciano del 17 ottobre 2025, che ha accordato misure cautelari oltre i 240 giorni, entro i dodici mesi complessivi, per proteggere la liquidità ricavata da una vendita di ramo d’azienda autorizzata. Non puoi contare su una proroga oltre i limiti: devi programmare il deposito in modo che la stagione cada dentro la finestra.

I numeri

Ipotesi dimostrativa con due date di deposito alternative per la stessa impresa balneare (incassi concentrati tra giugno e settembre).

  • Istanza con misure pubblicata lunedì 2 novembre 2026; ricorso al tribunale entro martedì 3 novembre 2026; misure confermate per 120 giorni fino a martedì 2 marzo 2027; con le proroghe, termine massimo dei 240 giorni mercoledì 30 giugno 2027. La protezione finisce all’inizio della stagione, quando le casse sono ancora vuote.
  • Istanza pubblicata lunedì 1° marzo 2027; ricorso entro martedì 2 marzo 2027; 120 giorni fino a martedì 29 giugno 2027; termine massimo dei 240 giorni mercoledì 27 ottobre 2027. Se l’esperto accetta mercoledì 3 marzo 2027, i primi 180 giorni dell’incarico arrivano a lunedì 30 agosto 2027. La protezione copre l’intera stagione e le trattative possono chiudersi con gli incassi già in cassa.

Sul ciclo annuale: ricavi 684.300 euro, di cui 571.900 euro tra giugno e settembre; margine annuo al servizio del debito 97.800 euro; debito da ristrutturare 463.500 euro. Rapporto 463.500 / 97.800 = 4,74. Ma il piano finanziario semestrale da novembre ad aprile mostrerebbe un fabbisogno di cassa di 118.600 euro senza alcuna entrata significativa. Lo stesso semestre, calcolato da marzo ad agosto, chiude in positivo per 64.200 euro.

Lo stesso discorso vale per il test pratico. Se calcoli i flussi annui sugli ultimi dodici mesi chiusi, il rapporto riflette correttamente il ciclo; se li stimi annualizzando l’ultimo trimestre di bassa stagione, ottieni un numero privo di significato. Prima di consegnare all’esperto qualunque indicatore, verifica su quale periodo è stato calcolato e dichiaralo: l’esperto, che deve controllare ragionevolezza e coerenza delle informazioni, apprezzerà la trasparenza più di un numero lusinghiero.

I rischi specifici

Il rischio principale è essere valutato nel momento sbagliato del ciclo. Un esperto o un giudice che guardano solo il piano finanziario a sei mesi di un’impresa stagionale depositato in autunno possono leggere un’insolvenza irreversibile dove c’è solo una stagionalità. Il Tribunale di Salerno, il 13 febbraio 2023, ha desunto l’irreversibilità proprio dall’inadeguatezza dei flussi prospettici a dodici mesi: se il tuo prospetto non spiega la stagionalità, rischi lo stesso esito.

Secondo rischio: i contratti stagionali (concessioni, locazioni, forniture) che scadono o si rinnovano in bassa stagione. La risoluzione di contratti di locazione su due rami d’azienda è uno degli elementi che il Tribunale di Salerno ha considerato per negare le misure.

Le mosse giuste

  1. Allega i dati mensili di almeno tre stagioni precedenti, per dimostrare che il ciclo si ripete.
  2. Affianca al piano finanziario semestrale previsto dalla legge un prospetto su dodici mesi che mostri la stagione degli incassi.
  3. Scegli la data di deposito in funzione del calendario: la protezione deve coprire la stagione, non finire prima.
  4. Metti in sicurezza i contratti indispensabili alla stagione (concessioni, affitti, forniture) prima dell’istanza.
  5. Se hai garanzie pubbliche sui finanziamenti, valuta con l’esperto se chiedere misure cautelari sul loro utilizzo: il Tribunale di Vicenza, il 23 luglio 2025, ha ammesso la sospensione dei pagamenti e il divieto temporaneo di escussione delle garanzie, compresa quella del Fondo di garanzia MCC, per assicurare la liquidità necessaria al risanamento.

Giurisprudenza dedicata

Per l’impresa stagionale contano soprattutto le pronunce sui tempi: il Tribunale di Larino, il 20 maggio 2024, ha affermato che gli effetti protettivi, compreso il divieto di aprire la liquidazione giudiziale, non possono andare oltre la durata dell’incarico prevista dall’art. 17, comma 8, eventualmente prorogata; il Tribunale di Mantova, il 9 marzo 2023, ha richiesto per la proroga la persistenza della ragionevole probabilità di risanamento e una progressione verificabile delle iniziative. Un’impresa stagionale che arriva alla proroga senza aver mostrato progressi perché “la stagione non è ancora cominciata” deve spiegarlo con i numeri.

Profilo 5 – Impresa con calo di fatturato temporaneo

La tua situazione

Se fino a poco tempo fa la tua impresa andava bene e oggi i ricavi sono scesi del 30 o del 40% per una causa precisa (la perdita di un cliente importante, un cantiere che ha chiuso la strada davanti al negozio, un fermo produttivo, un ritardo nei pagamenti di un committente pubblico), sei in questo profilo. I debiti sono nati quasi tutti nei mesi del calo: fornitori pagati in ritardo, contributi non versati, rate sospese.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la composizione negoziata è lo strumento pensato più di ogni altro: lo squilibrio che “rende probabile” la crisi, citato dall’art. 12, comma 1, e dall’art. 25-quater, comma 1, è esattamente la tua condizione. Ma la parola “temporaneo” va provata: l’esperto e il giudice non presumono che il fatturato torni, vogliono vedere perché tornerà e quando.

Il test pratico, secondo il commento al D.M. 23 aprile 2026, può essere eseguito anche prima del piano, sulla base dell’indebitamento e dell’andamento attuale, tenendo conto solo delle iniziative già adottate. Per te è un punto delicato: se il test si basa sui flussi del periodo di calo, il rapporto debito/flussi sarà sfavorevole. Devi affiancargli la prova delle iniziative già avviate (nuovi contratti firmati, ordini acquisiti, riapertura della strada con data certa).

In tribunale, la conferma iniziale delle misure richiede un piano non manifestamente implausibile, mentre le fasi successive diventano più esigenti. Il Tribunale di Prato, il 22 aprile 2022, ha distinto il vaglio della conferma (disponibilità dei soggetti interessati a trattare) da quello del rinnovo (imminenza di un accordo). Il Tribunale di Avellino, il 7 dicembre 2022, ha richiesto per la proroga un piano già dettagliato e discusso almeno con una parte dei creditori. La ripresa del fatturato deve quindi iniziare a vedersi entro i primi mesi delle misure, non alla fine.

I numeri

Ipotesi dimostrativa. Fatturato medio dei tre esercizi precedenti 1.842.700 euro; fatturato degli ultimi dodici mesi 1.193.400 euro (−35,2%) per la perdita di un cliente che valeva 611.000 euro annui. Debito da ristrutturare 538.900 euro, quasi tutto maturato nei dodici mesi di calo. Flussi annui al servizio del debito sui dati attuali: 41.300 euro; rapporto 538.900 / 41.300 = 13,05. Con due nuovi contratti già firmati (ricavi annui previsti 389.500 euro, margine incrementale stimato 87.600 euro), i flussi salgono a 128.900 euro e il rapporto scende a 4,18. La differenza tra 13 e 4 è tutta nella prova che quei contratti esistono e producono ricavi.

Per la tua situazione è utile pensare al calendario delle misure come a una serie di scadenze di prova. Se le misure sono confermate per 120 giorni, entro quella data devi poter mostrare all’esperto e al giudice almeno le prime fatture dei nuovi contratti; se chiedi la proroga, il parere dell’esperto dovrà dare conto di una progressione reale. Un calo temporaneo che dopo quattro mesi non mostra alcun segno di inversione rischia di essere riletto come strutturale, con il passaggio al profilo 2 e alle sue regole più severe.

I rischi specifici

Il rischio principale è che il calo temporaneo venga letto come perdita strutturale perché la ripresa è affidata a promesse e non a documenti. Il Tribunale di Bergamo, il 15 febbraio 2022, ha considerato indispensabile il piano finanziario per i sei mesi successivi per valutare le possibilità di sopravvivenza dell’impresa e la serietà dell’iniziativa: se in quei sei mesi la ripresa non si vede, l’esperto e il giudice lo noteranno.

Secondo rischio: il debito previdenziale accumulato nel calo, che blocca il DURC e quindi la ripresa (gare, subappalti, incassi da committenti). Il Tribunale di Ivrea, il 24 dicembre 2025, ha escluso un ordine diretto all’ente previdenziale di rilasciare il DURC, ma ha ammesso una misura cautelare atipica di accertamento interinale dei suoi presupposti, in presenza di un piano non manifestamente implausibile che prevedeva il pagamento integrale, anche rateale, del credito previdenziale.

Le mosse giuste

  1. Documenta la causa del calo e la sua fine prevedibile (contratti, ordini, provvedimenti, corrispondenza con i clienti).
  2. Esegui il test pratico due volte: sui dati attuali e con le sole iniziative già adottate, spiegando la differenza.
  3. Prepara un piano finanziario semestrale in cui la ripresa compaia mese per mese.
  4. Metti al centro il debito previdenziale e fiscale, che condiziona la ripresa più di ogni altro.
  5. Aggiorna l’esperto a ogni nuovo contratto: sarà il suo parere favorevole a sostenere l’eventuale proroga.

Giurisprudenza dedicata

Oltre a Prato, Avellino e Ivrea, è significativa la posizione del Tribunale di Bergamo del 25 maggio 2022: in fase di conferma il giudice valuta prima facie l’idoneità della proposta e la strumentalità delle misure, senza dover stabilire se l’accordo sarà effettivamente raggiunto. Per l’impresa con calo temporaneo è il varco giusto per entrare nel percorso, a condizione di arrivare alla proroga con la ripresa documentata.

Profilo 6 – Impresa già insolvente

La tua situazione

Se non riesci più a pagare regolarmente le tue obbligazioni, se ci sono già pignoramenti in corso, decreti ingiuntivi o un ricorso per la liquidazione giudiziale depositato da un creditore, sei un’impresa insolvente. Forse hai pensato che la composizione negoziata fosse riservata a chi è “solo” in difficoltà. Non è così, ma per te il percorso è più stretto.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma meno di quanto speri. Il testo vigente dell’art. 12, comma 1, dopo il D.Lgs. 136/2024, nomina espressamente l’imprenditore in stato di insolvenza (art. 2, comma 1, lettera b) tra quelli che possono chiedere l’esperto, sempre a condizione che il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile. Per l’impresa già insolvente la condizione decisiva è che l’insolvenza sia reversibile: non è l’insolvenza a escluderti, è l’assenza di prospettive che la renda irreversibile. Lo ha affermato il Tribunale di Lecco il 2 gennaio 2023, aggiungendo che la prospettiva concreta di superare gli squilibri è un presupposto imprescindibile per la conferma delle misure, perché solo una prognosi positiva giustifica la compressione delle azioni dei creditori in un percorso stragiudiziale privo delle garanzie degli strumenti di regolazione. Nello stesso senso il Tribunale di Avellino il 16 maggio 2022 (crisi o insolvenza, attuale o prospettica, purché reversibile) e il Tribunale di Bologna il 30 novembre 2022, che ha concesso la proroga delle misure nonostante lo stato di insolvenza, valorizzando il dovere di gestione nel prevalente interesse dei creditori e la vigilanza dell’esperto. In senso più restrittivo, il Tribunale di Bergamo il 24 febbraio 2022 aveva parlato di reversibilità come condizione indispensabile, riferendo le misure al soggetto in stato di “precrisi”.

Se sei un’impresa sotto soglia, il discorso si complica. L’art. 25-quater, comma 1, parla solo di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, senza la menzione espressa di crisi e insolvenza introdotta nell’art. 12. Il comma 5 richiama l’art. 12 “in quanto compatibili”, e questo può sostenere una lettura estensiva; ma non abbiamo trovato pronunce che risolvano la questione. Va considerato che il comma 4 dell’art. 25-quater mette a disposizione dell’impresa minore, in alternativa agli accordi, il concordato minore (art. 74), la liquidazione controllata (art. 268) e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies). Un’impresa minore già insolvente deve quindi valutare con particolare cura se la composizione è la strada giusta o se conviene accedere direttamente a uno di questi strumenti.

C’è poi il problema dei procedimenti già pendenti. Se un creditore o il pubblico ministero hanno già depositato un ricorso per la liquidazione giudiziale, la giurisprudenza è divisa sull’effetto preclusivo dell’art. 25-quinquies: il Tribunale di Bologna il 23 giugno 2023 (e Torre Annunziata il 20 luglio 2023) lo esclude, mentre il Tribunale di Palermo il 22 maggio 2023 e il Tribunale di Bergamo il 23 gennaio 2024 lo affermano a prescindere da chi ha proposto il ricorso.

I numeri

Ipotesi dimostrativa. Debiti scaduti 927.400 euro, di cui 402.600 euro verso l’Erario e gli enti previdenziali; pignoramento presso terzi su due conti correnti per 86.300 euro; ricorso per liquidazione giudiziale depositato da un fornitore. Margine operativo ancora positivo: 112.700 euro annui. Rapporto debito / flussi: 927.400 / 112.700 = 8,23. Con un apporto di nuova finanza dei soci di 215.000 euro e uno stralcio negoziato del 30% sul debito chirografario verso fornitori (156.900 euro su 523.000 euro), il debito da servire scende a 555.500 euro e il rapporto a 4,93. Senza l’apporto dei soci, l’insolvenza resta, con ogni probabilità, irreversibile; con l’apporto, diventa un caso discutibile davanti all’esperto.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è che la composizione venga vista come una manovra dilatoria per bloccare la liquidazione giudiziale. Il Tribunale di Viterbo, il 14 febbraio 2022, ha richiamato proprio l’esigenza di evitare che la composizione abbia funzione dilatoria e ha negato la conferma in presenza di un indice di difficoltà del risanamento (rapporto tra debito da ristrutturare e flussi annui) attestato su valori ampiamente superiori al massimo indicato dal test. Il Tribunale di Salerno (13 febbraio 2023) ha negato la conferma per insolvenza irreversibile e assenza di prospettive, desunte anche dalla mancata disponibilità di soci o investitori.

C’è un secondo rischio, procedurale. Quando il tribunale nega o revoca le misure mentre è pendente l’istanza di fallimento o di liquidazione, il debitore non ha diritto a un rinvio della decisione su quell’istanza. La Corte di cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025, ha escluso un diritto pieno al rinvio anche per tentare procedure alternative o reclamare contro la cessazione della protezione, se non si indica un pregiudizio specifico al diritto di difesa. Con la sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026, la stessa Sezione ha precisato che la riserva del tribunale sull’istanza di fallimento non impedisce al debitore di reclamare il diniego delle misure, ma il termine di quindici giorni dell’art. 669-terdecies c.p.c., richiamato dall’art. 19, va rispettato.

Infine, se la tua società è già in liquidazione volontaria, il Tribunale di Ferrara (21 marzo 2022) e il Tribunale di Bergamo (15 febbraio 2022) richiedono di dimostrare i presupposti per revocare lo stato di liquidazione (art. 2487-ter c.c.) e riprendere l’attività.

Le mosse giuste

  1. Quantifica subito l’insolvenza con precisione e verifica se esiste una fonte di risorse esterne (soci, investitori, cessione di un ramo) che la renda reversibile.
  2. Controlla se sono pendenti ricorsi per la liquidazione giudiziale e valuta la posizione del tuo tribunale sull’art. 25-quinquies.
  3. Chiedi le misure protettive contestualmente all’istanza e deposita il ricorso entro il giorno successivo alla pubblicazione: il deposito omesso o tardivo le rende inefficaci (art. 19, comma 1).
  4. Prepara una dichiarazione di risanabilità argomentata, non una formula di stile.
  5. Se sei un’impresa sotto soglia, confronta fin dall’inizio la composizione con il concordato minore e gli altri esiti dell’art. 25-quater, comma 4.

Giurisprudenza dedicata

Le pronunce di Lecco, Avellino, Bologna, Viterbo e Salerno citate sopra disegnano il perimetro. A queste si aggiunge il Tribunale di Brescia del 30 settembre 2024, che ha revocato le misure a un imprenditore che non aveva avviato alcuna trattativa concreta e non aveva trasmesso all’esperto la documentazione richiesta per valutare la ragionevole perseguibilità del risanamento: per l’impresa insolvente, la collaborazione con l’esperto è la prima prova di serietà.

Tre imprese, tre esiti: il rapporto debito/flussi alla prova

Le tre simulazioni che seguono applicano lo stesso problema (un debito da ristrutturare di circa 700.000 euro e la richiesta di misure protettive) a tre profili diversi. Sono ipotesi dimostrative, non casi reali.

Simulazione A – Impresa con margini positivi ma debito alto.
Debito da ristrutturare 712.800 euro. Margine operativo normalizzato 198.400 euro; imposte e investimenti di mantenimento 61.700 euro; flussi al servizio del debito 136.700 euro. Rapporto 712.800 / 136.700 = 5,21. Piano: riscadenziamento in cinque anni del debito bancario (488.300 euro) e accordo a saldo con i fornitori al 90% (224.500 euro, pagamento 202.050 euro in 18 mesi). Uscita del primo anno: 97.660 euro (banche) + 134.700 euro (fornitori, per 18 mesi) ≈ 232.360 euro nel primo anno; supera i flussi di 95.660 euro. Correttivo: allungare il pagamento ai fornitori a 30 mesi (80.820 euro annui), portando il primo anno a 178.480 euro; resta uno sbilancio di 41.780 euro, che il piano copre con il realizzo di un macchinario inutilizzato stimato 46.000 euro. Esito prevedibile: l’esperto può ravvisare una concreta prospettiva di risanamento e il tribunale ha elementi per confermare le misure.

Simulazione B – Impresa in perdita strutturale.
Debito da ristrutturare 698.500 euro. Margine operativo −54.200 euro. Interventi documentati: chiusura di una linea produttiva (risparmio netto 63.900 euro), riduzione dei costi di locazione (18.400 euro). Margine dopo gli interventi: 28.100 euro. Rapporto 698.500 / 28.100 = 24,86. Nessun socio disposto a versare nuova finanza. Esito prevedibile: è difficile che l’esperto ravvisi una concreta prospettiva di risanamento in continuità; se l’istanza procede, le misure rischiano di essere negate o revocate (le pronunce di Bergamo 15 marzo 2022, Verona 10 giugno 2025 e Salerno 13 febbraio 2023 vanno in questa direzione). Strada alternativa: cercare un acquirente dell’azienda o di un ramo, perché il trasferimento è una delle soluzioni che l’esperto può agevolare (art. 12, comma 2).

Simulazione C – Impresa stagionale.
Debito da ristrutturare 704.300 euro. Flussi annui al servizio del debito sull’intero ciclo 142.600 euro; rapporto 4,94. Piano finanziario semestrale da novembre ad aprile: fabbisogno 131.700 euro. Piano finanziario semestrale da marzo ad agosto: avanzo 58.900 euro. Con deposito in novembre il quadro presentato al giudice mostra un’impresa che consuma cassa; con deposito in marzo mostra un’impresa che, nei sei mesi protetti, comincia a ripagare. Esito prevedibile: il risanamento è perseguibile in entrambi i casi sul piano annuale, ma la probabilità di ottenere e mantenere le misure è molto più alta nel secondo scenario.

Che cosa insegnano le tre simulazioni. Con un debito quasi identico, la prima impresa ha bisogno soprattutto di tempo, la seconda di una trasformazione o di un compratore, la terza di un calendario. È per questo che la ragionevole perseguibilità non si verifica con una formula unica: il rapporto debito/flussi è il punto di partenza, ma il suo significato cambia a seconda del profilo.

I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

Molte imprese reali non stanno in un solo profilo. Ecco come si combinano le regole nei casi più frequenti.

Impresa stagionale con un solo grande creditore. È il caso dell’albergo con un mutuo ipotecario che rappresenta gran parte del debito. Le due logiche si sommano: devi programmare il deposito in modo che la protezione copra la stagione e, insieme, ottenere dalla banca una disponibilità concreta a riscadenziare. La proroga con un unico creditore è ammessa (Trib. Ancona, 28 marzo 2025), ma richiede trattative coltivate utilmente: se la banca rinvia ogni decisione “a dopo l’estate”, documenta i tuoi solleciti e coinvolgi l’esperto.

Impresa con margini positivi ma già insolvente. È la situazione dell’azienda che guadagna ma non riesce più a pagare il debito pregresso, con pignoramenti sui conti. Qui prevale la logica del profilo 1: l’insolvenza è un problema di liquidità, non di redditività, ed è il caso in cui la reversibilità è più facile da argomentare. Il Tribunale di Milano, il 17 gennaio 2022, ha confermato misure mirate proprio a neutralizzare i pignoramenti sui conti che bloccavano l’operatività. Devi però dimostrare che i margini reggono anche dopo aver pagato i debiti correnti.

Impresa in perdita strutturale e insolvente. È il profilo più difficile. Le due condizioni si rafforzano a vicenda in senso negativo: i flussi sono negativi e i creditori hanno già titoli in mano. Se non esiste una fonte esterna di risorse o un acquirente, la composizione rischia di essere considerata dilatoria. In questo caso conviene confrontare subito la composizione con gli strumenti di regolazione della crisi; per l’impresa minore, con quelli dell’art. 25-quater, comma 4.

Calo temporaneo che diventa strutturale durante le trattative. Succede: il cliente perso non viene sostituito, i nuovi contratti non partono. Il profilo cambia mentre la procedura è in corso. Le misure possono essere revocate in qualsiasi momento su segnalazione dell’esperto o su istanza dei creditori quando non servono più al buon esito delle trattative (art. 19, comma 6). La mossa corretta è informare subito l’esperto e riformulare il piano, magari verso un percorso di continuità indiretta, invece di aspettare la revoca.

Impresa minore stagionale. Le soglie dell’art. 2, comma 1, lettera d, si calcolano sui tre esercizi: un’impresa stagionale con ricavi annui vicini a 200.000 euro deve verificare con attenzione di rientrarvi ogni anno. Il Tribunale di Verona, il 25 novembre 2022, ha ritenuto legittima la revoca de plano delle misure a un’impresa sopra soglia che aveva presentato l’istanza con la procedura riservata alle imprese sotto soglia, direttamente al segretario della camera di commercio. Sbagliare il canale di accesso è un errore che si paga subito.

Impresa con un solo creditore pubblico. Quando il creditore dominante è il fisco o un ente previdenziale, la disponibilità a trattare passa per regole pubbliche e non per una scelta discrezionale. È un caso in cui il profilo 3 si intreccia con le norme sulla transazione fiscale: lo trattiamo in una guida dedicata, perché qui basta ricordare che la credibilità del piano dipende dal trattamento previsto per quel debito.

Il confronto tra profili

La tabella mette in fila, per ciascun profilo, la domanda che l’esperto si pone al primo incontro, l’indicatore che pesa di più, il documento più delicato, il rischio principale e una pronuncia di riferimento. Le pronunce sono di merito e sono riportate con la data indicata nel massimario della Camera di commercio di Pistoia-Prato (edizione maggio 2026), che non ne indica il numero.

Aspetto Margini positivi, debito alto Perdita strutturale Un solo grande creditore Stagionale Calo temporaneo Già insolvente
Domanda chiave dell’esperto In quanti anni i flussi ripagano il debito? Cosa cambia nel modello di business? Quel creditore è disposto a trattare? Il ciclo annuale regge? Il calo è davvero temporaneo? L’insolvenza è reversibile?
Indicatore decisivo Rapporto debito/flussi Margine dopo gli interventi Posizione del creditore dominante Flussi su 12 mesi Iniziative già adottate Risorse esterne disponibili
Documento più delicato Margine normalizzato Piano degli interventi Corrispondenza con il creditore Piano finanziario a 6 mesi Contratti e ordini Dichiarazione di risanabilità
Rischio principale Margine sopravvalutato Piano solo liquidatorio o generico Rifiuto del creditore Valutazione nel mese sbagliato Ripresa non documentata Funzione dilatoria
Esito negativo tipico Misure negate se usate per non pagare i debiti correnti Archiviazione o diniego Diniego delle misure Protezione scaduta prima della stagione Proroga negata Diniego e decisione sulla liquidazione
Pronuncia di riferimento Trib. Milano 17/1/2022 Trib. Bergamo 15/3/2022 Trib. Livorno 8/2/2023 Trib. Larino 20/5/2024 Trib. Avellino 7/12/2022 Trib. Lecco 2/1/2023

La lettura per colonna è utile, ma lo è anche quella per riga: il rischio dell’impresa insolvente (funzione dilatoria) e quello dell’impresa in perdita (piano generico) sono, in fondo, due facce della stessa domanda, cioè se il percorso serve a risanare o solo a guadagnare tempo.

Le domande trasversali

Se l’esperto non ravvisa prospettive di risanamento, posso fare ricorso al giudice?
L’esperto ne dà notizia a te e al segretario generale della camera di commercio, che archivia l’istanza entro cinque giorni lavorativi (art. 17, comma 5). Il Tribunale di Roma, l’8 agosto 2025, ha ritenuto che l’archiviazione sia un atto amministrativo non sindacabile dal giudice ordinario, il cui intervento nella composizione è limitato ai casi previsti (conferma delle misure, autorizzazioni dell’art. 22). In pratica, la difesa più efficace è preparare bene il primo incontro, non impugnare dopo.

Il test pratico è obbligatorio?
L’art. 13, comma 2, lo mette a disposizione sulla piattaforma, insieme alla lista di controllo e al protocollo. Non è un requisito di ammissibilità scritto nella norma, ma la sua mancata esecuzione può pesare: il Tribunale di Salerno, il 13 febbraio 2023, l’ha inclusa tra gli elementi da cui ha desunto l’assenza di una ragionevole prospettiva di risanamento.

Il parere dell’esperto vincola il tribunale?
No, ma pesa molto. Il giudice decide sentite le parti e l’esperto (art. 19, comma 4) e può nominare un proprio ausiliario. Il Tribunale di Bergamo, il 30 marzo 2022, ha precisato che la possibilità di avvalersi di un ausiliario non toglie al giudice il compito di verificare le possibilità di superare lo squilibrio. In fase iniziale, però, molti tribunali lasciano all’esperto la valutazione di merito del piano (Trib. Pistoia, 18 maggio 2022).

Cosa succede se il tribunale nega o revoca le misure?
Puoi proporre reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., richiamato dall’art. 19, comma 7, entro il termine di quindici giorni ricordato dalla Cassazione con la sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026. Il Tribunale di Marsala, il 23 gennaio 2026, ha affermato che, se in sede di reclamo viene sospesa l’ordinanza che ha negato la conferma, le misure protettive riprendono efficacia. Le trattative con l’esperto possono proseguire anche senza misure, ma senza protezione i creditori possono agire.

Posso cambiare strategia durante il percorso?
Sì, e a volte è proprio l’esperto a suggerirlo: l’art. 12, comma 2, gli affida il compito di agevolare una soluzione anche mediante il trasferimento dell’azienda o di suoi rami, per cui un piano nato in continuità diretta può evolvere, durante le trattative, verso la cessione a un terzo. Ciò che non puoi fare è tenere nascosto all’esperto che il piano iniziale non regge più: il dovere di correttezza e buona fede dell’art. 4 vale per tutte le parti, e il Tribunale di Milano, il 10 febbraio 2025, lo ha esteso anche a soci e garanti.

Le pronunce, profilo per profilo

Le pronunce di merito che seguono sono tratte dal massimario della composizione negoziata della Camera di commercio di Pistoia-Prato (edizione maggio 2026) e dalla rassegna di Massimo Montanari su judicium.it (18 aprile 2026); le fonti non ne riportano il numero, per cui sono citate con tribunale e data. Diverse pronunce del 2021-2022 applicano il D.L. 118/2021, poi confluito negli artt. 12 e seguenti del CCII.

Regole comuni
– Trib. Reggio Emilia, 27 settembre 2023 – La conferma delle misure richiede una verifica di verosimiglianza sulla realizzabilità degli obiettivi del piano e il rischio di un pregiudizio alle trattative senza le misure. Rilevanza: fissa la griglia fumus/periculum usata in tutti i profili.
– Trib. Pistoia, 18 maggio 2022 – In fase di conferma il tribunale non valuta il merito di un piano ancora abbozzato: lo farà l’esperto, che potrà chiedere l’archiviazione o la revoca. Rilevanza: chiarisce la divisione dei ruoli tra esperto e giudice.
– Trib. Ferrara, 21 marzo 2022 – La possibilità di risanamento deve risultare da una dichiarazione del debitore argomentata, non tautologica, e dalla relazione dell’esperto; per l’impresa in liquidazione serve la prova che l’attività possa riprendere. Rilevanza: contenuto della dichiarazione dell’art. 19, comma 2.
– Trib. Roma, 8 agosto 2025 – L’archiviazione disposta dal segretario generale dopo la relazione dell’esperto è atto amministrativo non sindacabile dal giudice ordinario. Rilevanza: effetti del filtro dell’art. 17, comma 5.

Profilo 1 – Margini positivi, debito alto
– Trib. Milano, 17 gennaio 2022 – Confermate misure selettive contro i pignoramenti sui conti che bloccavano l’operatività, sulla base di una ragionevole probabilità di risanamento attestata dall’esperto. Rilevanza: tipico caso di impresa redditizia paralizzata dal debito.
– Trib. Milano, 19 giugno 2025 – Negata la misura che avrebbe consentito di non pagare i debiti correnti maturati durante le trattative. Rilevanza: i flussi devono coprire anche la gestione corrente.

Profilo 2 – Perdita strutturale
– Trib. Bergamo, 15 marzo 2022 – Se la liquidazione è l’unico modo di soddisfare i creditori, manca la ragionevole possibilità di risanamento e le misure non vanno confermate. Rilevanza: limite all’uso liquidatorio della composizione.
– Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025 e Trib. Verona, 10 giugno 2025 (conforme Trib. Como, 10 luglio 2025) – Un piano solo liquidatorio non giustifica le misure, anche se promette più della liquidazione giudiziale. Rilevanza: conferma recente dell’orientamento restrittivo.
– Trib. Perugia, 15 luglio 2024 – La formula della ragionevole perseguibilità comprende, a seconda della gravità della crisi, anche il risanamento dell’esposizione debitoria con i proventi della liquidazione. Rilevanza: orientamento più aperto, da conoscere.

Profilo 3 – Un solo grande creditore
– Trib. Sulmona, 22 novembre 2022 – La contrarietà di un creditore importante non è di per sé ostativa se la maggioranza dei crediti è disponibile a trattare. Rilevanza: il peso del creditore dipende dalla sua quota.
– Trib. Livorno, 8 febbraio 2023 – La contrarietà dei creditori principali fa venir meno la ragionevole perseguibilità della ristrutturazione. Rilevanza: rischio centrale del profilo.
– Trib. Ancona, 28 marzo 2025 – La proroga delle misure è ammessa anche con trattative con un solo creditore, se utilmente coltivate. Rilevanza: legittima il percorso “a una controparte”.

Profilo 4 – Impresa stagionale
– Trib. Larino, 20 maggio 2024 – Gli effetti protettivi non vanno oltre la durata dell’incarico dell’esperto. Rilevanza: la finestra temporale va programmata.
– Trib. Milano, 22 novembre 2023 e Trib. Brescia, 7 gennaio 2026 (rassegna Montanari) – Le misure cautelari non possono replicare le protettive per superarne i limiti di durata. Rilevanza: niente “prolungamenti” sicuri oltre i 240 giorni.
– Trib. Vicenza, 23 luglio 2025 – Ammesse la sospensione dei pagamenti e il divieto temporaneo di escussione delle garanzie, anche MCC, per assicurare la liquidità del risanamento. Rilevanza: tutela della cassa in bassa stagione.

Profilo 5 – Calo di fatturato temporaneo
– Trib. Avellino, 7 dicembre 2022 – Per la proroga serve un piano dettagliato, discusso almeno con una parte dei creditori. Rilevanza: la ripresa va documentata presto.
– Trib. Mantova, 9 marzo 2023 – La proroga richiede la persistenza della ragionevole probabilità di risanamento e una progressione verificabile delle iniziative. Rilevanza: il “temporaneo” deve mostrarsi nei fatti.
– Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025 – Ammessa una misura atipica di accertamento interinale dei presupposti del DURC, con piano non manifestamente implausibile e pagamento integrale del credito previdenziale. Rilevanza: strumento per non bloccare la ripresa.

Profilo 6 – Impresa già insolvente
– Trib. Lecco, 2 gennaio 2023 – Non è l’insolvenza a precludere l’accesso, ma la mancanza di prospettive che la rendano irreversibile. Rilevanza: principio cardine del profilo.
– Trib. Viterbo, 14 febbraio 2022 – Negata la conferma con un indice di difficoltà del risanamento (debito/flussi) molto superiore al massimo, anche per evitare usi dilatori. Rilevanza: collega il test pratico al diniego.
– Trib. Salerno, 13 febbraio 2023 – Insolvenza irreversibile desunta da flussi prospettici inadeguati, test pratico non eseguito, piano embrionale e assenza di sostegno di soci o terzi. Rilevanza: elenco degli indizi negativi.
– Trib. Brescia, 30 settembre 2024 – Revocate le misure all’imprenditore che non ha avviato trattative né fornito all’esperto la documentazione per valutare la perseguibilità del risanamento. Rilevanza: la collaborazione è parte della prova.
– Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025 – Nell’istruttoria sulla dichiarazione di fallimento il debitore non ha un diritto pieno al rinvio dopo la revoca delle misure. Rilevanza: rischio procedurale per l’impresa con istanza di liquidazione pendente.
– Cass. civ., Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026 – La riserva del tribunale sull’istanza di fallimento non impedisce il reclamo contro il diniego delle misure, da proporre nel termine di quindici giorni. Rilevanza: tempi della difesa.

Cosa fa lo Studio Monardo, profilo per profilo

Lo Studio Monardo affianca l’imprenditore nella preparazione e nella conduzione della composizione negoziata, lavorando sugli stessi elementi che l’esperto e il tribunale useranno per verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento. In concreto:

  1. Ricostruiamo il debito per intero (banche, fisco, enti previdenziali, fornitori, garanti), distinguendo debito corrente e debito da ristrutturare: è la base del test pratico per tutti i profili.
  2. Per le imprese con margini positivi, normalizziamo il margine insieme ai commercialisti dello staff, eliminando le poste straordinarie e reintegrando i costi rinviati.
  3. Per le imprese in perdita strutturale, costruiamo il piano degli interventi con azioni misurabili e ne verifichiamo l’effetto sul rapporto debito/flussi, valutando anche cessioni di rami o ingresso di nuova finanza.
  4. Per chi ha un solo grande creditore, prepariamo e documentiamo la trattativa con quella controparte, e redigiamo la richiesta di misure selettive motivata.
  5. Per le imprese stagionali, calcoliamo la finestra temporale di misure e incarico e scegliamo con l’imprenditore la data di deposito più coerente con il ciclo degli incassi.
  6. Per le imprese con calo temporaneo, raccogliamo le prove della ripresa (contratti, ordini, corrispondenza) e le traduciamo in un piano finanziario semestrale leggibile.
  7. Per le imprese già insolventi, verifichiamo i procedimenti pendenti (pignoramenti, ricorsi per liquidazione giudiziale) e valutiamo con l’imprenditore se la composizione è la strada giusta o se conviene un altro strumento.
  8. Per le imprese sotto soglia, verifichiamo i requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera d, e confrontiamo la composizione con concordato minore, liquidazione controllata e concordato semplificato.
  9. Redigiamo il ricorso per la conferma delle misure e la dichiarazione di risanabilità, curando i termini dell’art. 19, e seguiamo l’eventuale reclamo.
  10. Assistiamo l’imprenditore negli incontri con l’esperto e con i creditori, preparando la documentazione richiesta in modo che la collaborazione sia tracciabile.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più su questo tema: significa conoscere i criteri con cui l’esperto conduce il primo incontro, valuta la concreta prospettiva di risanamento e redige la relazione finale, e quindi preparare l’imprenditore a quelle domande prima che vengano poste. Per le imprese minori, le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC consentono di valutare nello stesso studio anche gli strumenti alternativi dell’art. 25-quater, comma 4.

Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti sullo stesso caso: i numeri del piano e le scelte giuridiche vengono costruiti insieme. La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, grazie all’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Prima capisci chi sei, poi agisci secondo le tue regole

Il primo passo è riconoscere il tuo profilo; il secondo è preparare la verifica della ragionevole perseguibilità secondo le regole che valgono per te. Un’impresa con margini positivi deve mostrare i conti; una in perdita deve mostrare il cambiamento; chi ha un solo grande creditore deve mostrare la trattativa; l’impresa stagionale deve mostrare il ciclo; chi ha un calo temporaneo deve mostrare la ripresa; l’impresa già insolvente deve mostrare che l’insolvenza è reversibile. La formula dell’art. 12 è una sola, ma l’esperto e il tribunale la verificano su elementi diversi, e le pronunce che hanno negato o revocato le misure lo dimostrano.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e conosce il percorso dal punto di vista di chi deve valutare le prospettive di risanamento; per le imprese minori, le qualifiche di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC permettono di confrontare la composizione con gli strumenti alternativi. Lo staff di avvocati e commercialisti lavora sui numeri e sulle norme nello stesso momento.

📩 Prima di depositare l’istanza, fai verificare il tuo profilo: contatta lo Studio Monardo con i riferimenti che trovi al termine di questa guida.


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