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Nel 2026 la Cassazione ha precisato che, prima di aprire il concordato semplificato, il tribunale verifica nel merito la relazione finale dell’esperto, comprese le condizioni di accesso dell’art. 12 fin dall’avvio; dalla comunicazione della relazione decorrono i sessanta giorni per le uscite dalla composizione negoziata.
L’art. 17, comma 8, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII), nel testo vigente al 24 ottobre 2026, impone all’esperto di redigere al termine dell’incarico una relazione finale, con il contenuto previsto dal decreto dirigenziale dell’art. 13, comma 2; la relazione è inserita nella piattaforma e comunicata all’imprenditore, a chi ha partecipato alle trattative e, se sono state concesse misure protettive o cautelari, al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti. Dalla relazione dipendono le uscite dell’art. 23. Il contratto del comma 1, lettera a), produce gli effetti dell’art. 25-bis, comma 1, se secondo la relazione è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni. Negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa la soglia del 75 per cento dell’art. 61, comma 2, lettera c), scende al 60 per cento se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale o se la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla sua comunicazione, come prevede l’art. 23, comma 2, lettera b). Entro gli stessi sessanta giorni la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza può essere proposta anche dopo la prima udienza del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale promosso da altri (art. 40, comma 10). Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio dell’art. 25-sexies presuppone che l’esperto dichiari nella relazione che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), non sono praticabili; la proposta di concordato per cessione dei beni va presentata nei sessanta giorni dalla comunicazione, anche con domanda con riserva di deposito della proposta e del piano. Il tribunale acquisisce la relazione e il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, valuta la ritualità della proposta e nomina un ausiliario (comma 3); omologa se la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione controllata e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore (comma 5). Il confronto con la liquidazione ricorre anche negli accordi a efficacia estesa: i creditori non aderenti devono essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto riceverebbero nella liquidazione giudiziale aperta alla data di deposito della domanda di omologazione (art. 61, comma 2, lettera d).
La prima sezione civile della Corte di cassazione tratta la relazione come atto da verificare, non da recepire. Con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025 ha affermato che il vaglio di ritualità dell’art. 25-sexies, comma 3, non si arresta a un controllo formale: è uno scrutinio di legalità sostanziale che investe l’esaustività e l’attendibilità della relazione finale, sicché attestazioni prive di motivazione, o con motivazioni senza riscontro nei documenti, rendono la proposta irrituale e inammissibile. Applicando questo principio, l’ordinanza n. 503 del 9 gennaio 2026 ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la buona fede del debitore per una proposta impraticabile fin dall’origine, data l’elevatissima esposizione verso l’Erario, e ha escluso che il tribunale debba sentire il debitore prima di dichiarare inammissibile la proposta. L’ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026, pur dichiarando inammissibile il ricorso, ha enunciato nell’interesse della legge (art. 363, comma 3, c.p.c.) il principio per cui il sindacato del tribunale si estende alla sussistenza fin dall’avvio dei presupposti di accesso alla composizione negoziata previsti dall’art. 12, accertata attraverso i documenti dell’art. 25-sexies, comma 1, e dell’art. 39. La composizione non può essere intrapresa senza alcuna prospettiva di risanamento al solo scopo di accedere al concordato. La stessa ordinanza ha ritenuto reclamabile davanti alla corte d’appello, per analogia con l’art. 47, commi 4 e 5, il provvedimento con cui il tribunale dichiara inammissibile la proposta, ma non ricorribile per cassazione il decreto che decide il reclamo. Sui tempi, l’ordinanza n. 13997 del 13 maggio 2026 ha chiarito che la relazione finale va sempre redatta al termine dell’incarico, chiunque abbia chiesto l’archiviazione, e che la deroga dell’art. 40, comma 10, presuppone trattative giunte a conclusione: i sessanta giorni decorrono dalla comunicazione della relazione, non dalla semplice rinuncia del debitore alla composizione negoziata. A nostro avviso, una relazione che non documenta le trattative e il confronto con la liquidazione espone il concordato semplificato all’inammissibilità già nella fase iniziale.
IN PRATICA
Il progetto di piano di risanamento, redatto secondo la lista di controllo e verificato con il test pratico, entrambi disponibili sulla piattaforma (art. 13, comma 2), deve dimostrare fin dall’istanza che il risanamento è ragionevolmente perseguibile (art. 12, comma 1), perché il tribunale potrà tornare su questo punto. Ai creditori va formulata almeno una proposta praticabile, e vanno conservati verbali degli incontri, proposte e risposte motivate dei creditori (art. 16, comma 6), sui quali si riscontrano le attestazioni dell’esperto. L’esperto motiva con riferimenti documentali la buona fede, la non praticabilità delle soluzioni dell’art. 23 e il parere sui presumibili risultati della liquidazione; per la stima può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza e di un revisore legale, non legati all’impresa né alle altre parti (art. 16, comma 2). La stima va costruita sul parametro che il giudice applicherà: liquidazione giudiziale o controllata per il concordato semplificato, liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda per gli accordi a efficacia estesa. Dalla comunicazione della relazione finale decorrono i sessanta giorni per la proposta di concordato semplificato, per la soglia del 60 per cento e per la domanda tardiva dell’art. 40, comma 10: la prova della data va custodita, e chi chiede l’archiviazione prima che l’esperto abbia concluso l’incarico non può contare sulla deroga dell’art. 40, comma 10.
Nota di sintesi a cura del network CommercialistiAvvocati, elaborata su fonti giuridiche e di prassi specializzate. Il testo non riproduce contributi originali e non costituisce consulenza professionale.
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