La Cassazione esclude dalla base contributiva dei soci lavoratori di Srl gli utili accantonati a riserva e non distribuiti. In vista della scadenza del modello Redditi PF 2026, professionisti e contribuenti devono decidere se continuare ad applicare le istruzioni INPS o recepire subito il nuovo orientamento nel quadro RR, valutando rischi, rimborsi ed effetti pensionistici.
Premessa
Gli utili prodotti da una Srl non trasparente e accantonati a riserva non concorrono alla base imponibile contributiva del socio lavoratore iscritto alla Gestione artigiani o commercianti. Lo ha stabilito la Cassazione, ponendosi in contrasto con le attuali istruzioni INPS. In vista del quadro RR 2026, resta però da valutare con cautela come recepire il nuovo orientamento.
(questo articolo è tratto da BLAST, quotidiano di diritto, economia, fisco, tecnologia, diretto da Dario Deotto)
Utili non distribuiti: il nuovo principio della Cassazione
Con una serie di pronunce depositate tra il 16 e il 25 settembre scorso, a partire dalla n. 25377, la Cassazione ha stabilito che il socio di srl iscritto alla Gestione commercianti o artigiani per il lavoro prestato nella società non deve contributi sulla quota di utili che la società accantona a riserva. L’articolo 3-bis del D.L. 384/1992 commisura la contribuzione ai redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF, e il reddito della srl non trasparente è reddito della società, non del socio: diventa suo soltanto se gli utili vengono distribuiti o se la società ha optato per la trasparenza.
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⚖️ Nuovo principio
Gli utili della Srl accantonati a riserva non entrano nella base contributiva del socio lavoratore.
🏢 Srl non trasparente
Il reddito dichiarato ai fini IRES appartiene alla società e non è automaticamente imputato al socio.
📌 Minimali confermati
Restano dovuti l’iscrizione e i contributi calcolati sul reddito minimale.
🧾 Quadro RR
Le istruzioni non risultano ancora adeguate al nuovo orientamento della Cassazione.
💶 Utili distribuiti
Rimane incerto quale importo debba essere assoggettato a contribuzione quando il socio percepisce dividendi.
📂 Prova dell’INPS
Spetta all’Istituto dimostrare la percezione degli utili o l’applicazione della trasparenza fiscale.
L’onere della prova grava sull’INPS
Spetta inoltre all’INPS provare che l’imputazione sia avvenuta. L’Istituto, che dal 2003 calcola la base imponibile sul cosiddetto utile virtuale, non ha ancora detto nulla, e le istruzioni del quadro RR di Redditi PF 2026 ripetono la regola di sempre. Nel frattempo, la dichiarazione va trasmessa entro il 2 novembre, e chi assiste questi soci deve decidere come compilarla.
Quali soci sono interessati dalle sentenze
Il perimetro, prima di tutto. La questione tocca soltanto il socio che lavora abitualmente e prevalentemente in una srl non trasparente ed è per questo iscritto all’INPS. Non riguarda le srl che hanno optato per l’articolo 116 del TUIR, le società di persone e le imprese individuali, dove il reddito è imputato al socio o al titolare per legge e la base contributiva non cambia. Non riguarda nemmeno i soci di puro capitale, già esclusi dal 2020 con la circolare 84/2021.
Restano dovuti iscrizione e contributi sul minimale
Soprattutto, le sentenze non mettono in discussione né l’obbligo di iscrizione né il contributo sul minimale, che per il 2025 è dovuto su 18.555 euro: in gioco c’è solo la contribuzione a percentuale sull’eccedenza, al 24 per cento per gli artigiani e al 24,48 per i commercianti fino a 55.448 euro, con un punto in più oltre tale soglia e fino al massimale di 92.413 euro (elevato a 120.607 per gli iscritti dal 1996 privi di anzianità contributiva precedente).
Quadro RR 2026: le possibili scelte operative
La scelta sul quadro RR ammette due strade.
Continuare ad applicare le istruzioni INPS
La prima è continuare a dichiarare nei righi RR2 e RR3 la quota di reddito d’impresa della srl come negli anni passati, versare l’eccedenza e riservarsi di chiederne il rimborso quando l’INPS avrà preso posizione. Costa il 24 o 25 per cento della quota di reddito eccedente il minimale, ma evita il contraddittorio, mantiene intatto il montante pensionistico e lascia dedurre i contributi dal reddito IRPEF.
Escludere subito gli utili accantonati a riserva
La seconda è adeguarsi subito all’orientamento della Corte e liquidare il solo minimale.
È una strada percorribile con ragionevole tranquillità quando nel 2025 la società non ha distribuito nulla, oppure quando i dividendi incassati dal socio non superano i 18.555 euro, perché in entrambi i casi l’eccedenza è comunque pari a zero. Chi la sceglie deve però sapere che i software dichiarativi andranno forzati, che l’INPS liquiderà con tutta probabilità la differenza con avviso bonario e poi avviso di addebito, che l’infedele compilazione del quadro RR integra l’evasione contributiva con sanzione civile del 30 per cento annuo fino al 60 e che la difesa si gioca davanti al Tribunale del lavoro, con ricorso entro quaranta giorni dalla notifica. Per il socio ben patrimonializzato il risparmio può essere consistente e il rischio accettabile; per molti altri la prudenza resta la scelta più sensata, almeno per quest’anno.
Utili distribuiti: resta aperto il problema della base contributiva
Se nel 2025 ci sono state distribuzioni, la cautela si impone per una ragione ulteriore: le sentenze dicono che gli utili accantonati non si tassano, ma non dicono quanto si tassa quando l’utile viene distribuito. Non è chiaro se rilevi il dividendo civilistico, assoggettato a ritenuta del 26 per cento e perciò estraneo alla dichiarazione, o il reddito d’impresa che lo ha generato, né cosa accada alle riserve formate in anni in cui il socio non era iscritto o distribuite dopo la cancellazione. Qui le sentenze aprono più domande di quante ne chiudano, e conviene attendere.
Come stratificare le riserve di utili
Conviene intanto predisporsi per il futuro, a partire dalla stratificazione delle riserve di utili: da un lato quelle che hanno già scontato la contribuzione in capo al socio, perché formate in anni di trasparenza o perché assoggettate a suo tempo all’utile virtuale senza che ne sia stato chiesto il rimborso, dall’altro quelle che non vi hanno mai concorso, tenendo separati anche gli utili maturati quando il socio non era iscritto. Le delibere di distribuzione dovranno poi precisare a quale strato appartiene l’utile che si attribuisce, perché la Cassazione ha spostato sull’INPS l’onere di provare l’imputazione e un verbale preciso è la difesa migliore contro una doppia contribuzione.
Delibera e percezione degli utili non coincidono
C’è poi il momento: la Corte parla di percezione, non di delibera, in coerenza con i redditi di capitale, dove la ritenuta si applica al pagamento. Deliberare una distribuzione che resta per anni tra i debiti verso soci espone alla tesi che l’imputazione sia già avvenuta con la delibera e comunque scollega l’anno della decisione da quello della contribuzione: meglio deliberare quanto si può pagare davvero, e pagarlo nell’esercizio. L’opzione per la trasparenza, dove esiste, merita un ripensamento, visto che riporta il reddito nella base IVS.
La scelta contributiva incide anche sulla pensione
Trent’anni di prassi pacifica sono stati rimessi in discussione in una settimana. La scelta sul quadro RR si fa sui numeri, ma anche sugli anni di contribuzione che mancano: versare solo il minimale alleggerisce oggi e assottiglia la pensione di domani, e il peso è maggiore per il socio che non è amministratore e non versa nulla alla Gestione separata, per il quale l’IVS è l’unica posizione previdenziale. Tutto questo tenendo presente che il contenzioso previdenziale ha tempi e regole proprie e che la Cassazione, per ora, è l’unico punto fermo.
In attesa di indicazioni come procedere?
In assenza di un intervento del legislatore o almeno di un chiarimento dell’INPS sull’ammontare dell’utile distribuito da assoggettare a contribuzione, la via più prudente resta quella di attendere, mantenendo per quest’anno il regime applicato fino a oggi.
Simona Baseggio e Barbara Marini per –> BLAST
Sabato 24 ottobre 2026
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Contributi del socio di Srl: cosa entra nella base imponibile
| Situazione | Effetto secondo la Cassazione |
|---|---|
| Srl non trasparente, utile accantonato a riserva | Escluso dalla base contributiva del socio |
| Srl in trasparenza fiscale | Reddito imputato al socio e rilevante ai fini contributivi |
| Utile effettivamente percepito | Potenzialmente rilevante, ma resta incerto l’importo da assoggettare |
| Socio di puro capitale | Utili esclusi dalla base IVS se il socio non lavora nella società |
| Società di persone | Reddito imputato per trasparenza, indipendentemente dalla percezione |
| Contributo sul minimale | Rimane dovuto dal socio regolarmente iscritto |
Le due possibili strategie sul quadro RR
| Strategia | Vantaggi | Criticità |
|---|---|---|
| Applicare le istruzioni INPS | Evita contestazioni immediate e conserva il montante pensionistico | Versamento di contributi su utili non percepiti; necessità di valutare il rimborso |
| Applicare subito la Cassazione | Minore esborso e coerenza con le sentenze | Possibile richiesta INPS, contenzioso previdenziale e minore montante pensionistico |
📌 BOX OPERATIVO – Documenti da verificare prima del quadro RR
Prima di decidere se escludere gli utili accantonati occorre acquisire:
- bilancio della Srl relativo al 2025;
- verbale di approvazione e destinazione dell’utile;
- eventuali delibere di distribuzione;
- mastrino del debito verso soci;
- prova dei pagamenti effettuati ai soci;
- regime fiscale applicato dalla società;
- percentuale di partecipazione agli utili;
- periodo di iscrizione del socio alla Gestione artigiani o commercianti;
- storico dei redditi indicati nei precedenti quadri RR;
- eventuali versamenti già effettuati sugli utili accantonati.
🔎 FOCUS TECNICO – Percezione, distribuzione e trasparenza
La Cassazione individua due circostanze che possono determinare l’imputazione del reddito al socio: la percezione degli utili e l’opzione per la trasparenza fiscale.
Resta però da chiarire come debba essere quantificata la base imponibile in caso di distribuzione. Il dividendo percepito dalla persona fisica è normalmente un reddito di capitale soggetto alla ritenuta del 26%, mentre la disposizione previdenziale richiama i redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF. Il coordinamento tra i due regimi richiede pertanto un intervento dell’INPS.
✅ CONCLUSIONI OPERATIVE
Gli utili accantonati a riserva da una Srl non trasparente non possono essere automaticamente inclusi nella base contributiva del socio lavoratore. Il principio è ora sostenuto da una serie consistente di sentenze conformi della Cassazione.
Le istruzioni dichiarative non risultano però ancora adeguate. Prima di modificare la compilazione del quadro RR è quindi necessario valutare l’importo coinvolto, la documentazione societaria, il possibile contenzioso e l’effetto della minore contribuzione sul futuro trattamento pensionistico.
❓ FAQ
Gli utili accantonati a riserva sono soggetti ai contributi INPS del socio lavoratore?
Secondo le sentenze della Cassazione di settembre 2026, no, se la Srl non ha optato per la trasparenza e gli utili non sono stati distribuiti.
Il socio deve comunque pagare i contributi minimi?
Sì. Le sentenze riguardano la contribuzione sul reddito eccedente il minimale e non eliminano l’iscrizione né i contributi minimi.
La regola vale anche per le Srl trasparenti?
No. In presenza dell’opzione per la trasparenza, il reddito è imputato fiscalmente al socio indipendentemente dalla percezione.
La regola vale per le società di persone?
No. Il reddito delle società di persone è imputato ai soci per trasparenza e concorre alla loro base contributiva.
I dividendi effettivamente distribuiti sono soggetti a contribuzione?
La Cassazione attribuisce rilevanza alla percezione, ma non chiarisce come determinare l’imponibile contributivo. È necessario un chiarimento dell’INPS.
È possibile escludere subito gli utili non distribuiti dal quadro RR?
La soluzione è sostenuta dalle pronunce della Cassazione, ma si pone in contrasto con le istruzioni ancora vigenti e può generare una contestazione da parte dell’INPS.
È possibile chiedere il rimborso dei contributi già versati?
La richiesta può essere valutata, tenendo conto dei termini, dell’eventuale presenza di atti ormai definitivi e degli effetti sul montante pensionistico.
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