#Finsubito news – Cosa Contiene La Relazione Finale Dell’esperto Nella Composizione Negoziata?


Cosa contiene, esattamente, la relazione finale dell’esperto nella composizione negoziata, e quanto pesa rispetto agli altri documenti che un professionista “terzo” firma lungo il percorso di una crisi d’impresa? La domanda sembra tecnica, ma per l’imprenditore che ha appena chiuso (o sta per chiudere) le trattative è molto concreta: da quelle poche pagine dipende se potrà presentare un concordato semplificato, se le misure protettive cesseranno, se i creditori potranno contestare qualcosa e davanti a chi. Il dubbio nasce anche dal fatto che, intorno alla stessa crisi, circolano documenti dal nome simile ma dalla funzione molto diversa: la segnalazione scritta (e l’eventuale dissenso) che l’esperto formula sugli atti di gestione ai sensi dell’art. 21 CCII, la relazione particolareggiata dell’OCC che accompagna una domanda di concordato minore, l’attestazione del professionista indipendente nel concordato preventivo.

Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: lo stesso giudizio di un professionista può aprire una procedura, chiuderne un’altra o non produrre alcun effetto vincolante, a seconda del documento in cui è scritto. Questo articolo mette a confronto i quattro documenti con lo stesso metro: chi li riceve e quando, che cosa devono dichiarare, quali effetti processuali producono e se e come si possono contestare.

Il tema tocca da vicino le competenze dello Studio Monardo per una ragione verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè appartiene alla stessa categoria di professionisti che redige la relazione finale; è inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e quindi conosce dall’interno anche la relazione che l’Organismo allega al concordato minore. Leggere questi documenti dal lato di chi li scrive aiuta a capire che cosa è lecito pretendere da essi e che cosa no.

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Il quadro di partenza: quattro documenti, quattro funzioni

Prima di soppesare i singoli documenti conviene fissare il terreno comune. La composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024) non è una procedura concorsuale in senso stretto: è un percorso stragiudiziale e riservato, nel quale l’imprenditore resta alla guida dell’impresa e tratta con i creditori con l’aiuto di un esperto indipendente nominato dalla Camera di commercio. Il giudice entra in scena solo in alcuni passaggi: quando si chiedono la conferma delle misure protettive o provvedimenti cautelari, quando occorrono autorizzazioni (art. 22), e soprattutto quando le trattative finiscono male e l’imprenditore sceglie il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies).

Per l’impresa “sotto soglia”, cioè l’impresa minore definita dall’art. 2, comma 1, lettera d) (attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro, nei tre esercizi precedenti), il percorso è regolato dall’art. 25-quater. L’istanza si presenta al segretario generale della Camera di commercio della sede legale, che nomina l’esperto (c.2); il comma 5 richiama, in quanto compatibili, l’art. 17 nei commi 1, 2 e da 4 a 10, l’art. 21 e l’art. 25-sexies, oltre alle altre norme generali. Ne segue un dato rilevante per il confronto: anche per l’impresa minore la relazione finale dell’esperto, la segnalazione sugli atti e il concordato semplificato funzionano secondo le regole generali, salvo incompatibilità. In più, l’art. 25-quater c.4 consente all’imprenditore minore, in alternativa agli accordi, di proporre un concordato minore (art. 74), chiedere la liquidazione controllata (art. 268), proporre il concordato semplificato (art. 25-sexies) o, per la sola impresa agricola, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione. È qui che i quattro documenti possono incontrarsi nella vita della stessa impresa: la relazione finale dell’esperto chiude le trattative, la relazione dell’OCC apre il concordato minore.

Gli elementi da tenere distinti, per ciascun documento, sono quattro:

  • l’autore, e soprattutto il suo rapporto con l’imprenditore: l’esperto è nominato da un organo terzo e non rappresenta nessuno; l’OCC agisce su incarico del debitore ma con funzioni pubblicistiche; l’attestatore è scelto e retribuito dal debitore, pur dovendo essere indipendente;
  • il destinatario, cioè chi è legittimato a ricevere il documento e a trarne conseguenze;
  • l’oggetto della dichiarazione: un giudizio sul comportamento delle parti (trattative in buona fede), un giudizio su un singolo atto (pregiudizio ai creditori), un giudizio sulla documentazione e sul piano (attendibilità, fattibilità, convenienza), un’attestazione tecnica sui dati e sul piano;
  • l’effetto processuale e la contestabilità: alcuni documenti sono presupposti di ammissibilità, altri condizionano solo indirettamente la decisione, altri ancora non sono impugnabili in sé ma possono essere smentiti nel giudizio in cui vengono usati.

Va aggiunto un dato temporale che attraversa tutto il confronto. L’art. 9, comma 1, CCII esclude l’applicazione della sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) ai procedimenti disciplinati dal codice, salvo diversa previsione: chi riceve una relazione finale a fine luglio non può contare sulla pausa di agosto per guadagnare tempo.

Infine, un’avvertenza sulle fonti. I testi degli artt. 17, 21, 76 e 87 CCII sono stati riscontrati su Brocardi, nella versione indicata come aggiornata al 12 agosto 2026; le pagine degli artt. 17 e 21 non indicano modifiche del D.Lgs. 147/2026, che secondo le fonti disponibili ha inciso invece sull’art. 23 c.2-bis (transazione fiscale, estesa ai tributi degli enti territoriali) e su altre norme non direttamente toccate da questo confronto.

Primo documento: la relazione finale dell’esperto (art. 17, comma 8)

In cosa consiste

Secondo l’art. 17, comma 8, CCII nel testo vigente, al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale, il cui contenuto è stabilito dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia previsto dal codice; la inserisce nella piattaforma telematica e la comunica all’imprenditore, alle parti che hanno partecipato alle trattative e, quando sono state concesse misure protettive o cautelari, al giudice, che ne dichiara la cessazione degli effetti. Eseguiti questi adempimenti, l’esperto ne dà notizia al segretario generale della Camera di commercio per l’archiviazione; se nel registro delle imprese era stata pubblicata l’istanza di misure protettive, anche l’archiviazione viene iscritta nel registro.

La relazione finale non va confusa con la comunicazione prevista dal comma 5 dello stesso articolo: se già dopo la convocazione dell’imprenditore l’esperto non ravvisa concrete prospettive di risanamento, lo comunica all’imprenditore e al segretario generale, che dispone l’archiviazione entro cinque giorni lavorativi. È una chiusura anticipata, fondata su un giudizio prognostico, mentre la relazione finale chiude un percorso di trattative effettivamente svolto.

Quanto alla durata, il comma 7 stabilisce che l’incarico si considera concluso se, decorsi 180 giorni dall’accettazione, non è stata individuata una soluzione adeguata; può proseguire per non oltre altri 180 giorni se lo chiedono l’imprenditore e le parti e l’esperto acconsente, oppure se pendono misure protettive o cautelari o un ricorso al tribunale. In caso di sostituzione dell’esperto il termine decorre comunque dall’accettazione del primo.

Chi la riceve e quando

I destinatari sono fissati dalla norma e sono tre: l’imprenditore, le parti che hanno partecipato alle trattative, il giudice se sono state concesse misure protettive o cautelari. Il momento è la conclusione dell’incarico, che può coincidere con il raggiungimento di una soluzione, con lo spirare dei termini del comma 7 o con il fallimento delle trattative. La comunicazione all’imprenditore ha un valore che va oltre la semplice informazione: è il fatto da cui decorre il termine di 60 giorni per proporre il concordato semplificato.

Cosa deve dichiarare

Il contenuto puntuale è rimesso al decreto dirigenziale: le fonti secondarie disponibili segnalano un decreto del 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero n. 10 del 31 maggio 2026, articolato in sezioni e allegati e con una versione semplificata del test pratico per l’impresa minore; il testo della sezione dedicata alla relazione finale va riscontrato direttamente. Sul piano del codice, però, il dato decisivo si ricava dall’art. 25-sexies, comma 1: l’imprenditore può accedere al concordato semplificato solo quando l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali non sono praticabili. Si tratta di due dichiarazioni distinte:

  1. un giudizio sul comportamento: l’imprenditore ha trattato seriamente, ha fornito informazioni veritiere, non ha usato il percorso solo per guadagnare tempo sotto l’ombrello delle misure protettive;
  2. un giudizio sull’esito: nessuna delle soluzioni previste dal codice per chiudere positivamente la composizione negoziata (contratti, accordi, convenzioni, piano attestato, accordi di ristrutturazione) si è rivelata percorribile.

A fronte di questa struttura binaria va soppesato un aspetto spesso trascurato: la relazione finale non serve solo al concordato semplificato. Anche quando le trattative riescono, la relazione documenta lo svolgimento del percorso e può essere letta da chi, in seguito, dovrà valutare gli atti compiuti durante le trattative (si pensi alla stabilità degli atti autorizzati, che per l’impresa minore l’art. 25-quater c.6 fa salvi anche in caso di successivo concordato minore omologato, liquidazione controllata o concordato semplificato omologato). Inoltre, nell’impresa minore che chiude con l’accordo di cui all’art. 25-quater c.3 lett. c), l’esperto sottoscrive l’accordo e con la firma dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza: è una dichiarazione diversa dalla relazione finale, ma ne condivide la natura di giudizio qualificato di un terzo.

Effetti processuali

Gli effetti sono di tre ordini.

  • Sulle misure protettive e cautelari: ricevuta la relazione, il giudice dichiara la cessazione dei loro effetti. Per l’imprenditore ciò significa che, da quel momento, i creditori possono tornare ad agire, salvo che venga subito chiesta una nuova protezione nell’ambito dello strumento successivo (ad esempio con la domanda di concordato semplificato con riserva, che secondo la giurisprudenza di merito serve proprio a chiedere le misure degli artt. 54 e 55).
  • Sull’accesso al concordato semplificato: la dichiarazione positiva su buona fede e impraticabilità delle soluzioni è un presupposto di ammissibilità. Secondo la ricostruzione pubblicata da edotto il 13 gennaio 2026, la Cass. civ., Sez. I, ord. n. 623 del 12 gennaio 2026 ha esaminato un caso in cui la proposta era stata dichiarata inammissibile perché mancava una relazione finale idonea a dimostrare che le trattative erano state condotte con correttezza e buona fede, e ha ritenuto che il controllo del tribunale in limine non sia solo formale, ma si estenda ai presupposti di accesso alla composizione negoziata (art. 12) attraverso i documenti richiamati dagli artt. 25-sexies c.1 e 39.
  • Sul termine: dalla comunicazione della relazione decorrono 60 giorni per presentare la proposta. Il Trib. Bologna, decr. 17 febbraio 2026, commentato da Iusletter il 24 giugno 2026, ha escluso che la domanda con riserva consenta di superare quel limite, definendolo decadenziale per la stretta connessione funzionale tra concordato semplificato e composizione negoziata; nello stesso senso, secondo il medesimo commento, il Trib. Milano 5 dicembre 2024 aveva parlato di termine intrinsecamente decadenziale.

È possibile contestarla?

Il codice non prevede un’impugnazione autonoma della relazione finale: non è un provvedimento, ma l’atto conclusivo dell’incarico di un professionista. Il rovescio della medaglia è che il suo contenuto può essere messo in discussione nel procedimento in cui viene utilizzato. Le strade sono essenzialmente tre:

  • durante l’incarico, l’art. 17 c.6 consente all’imprenditore e a due o più parti di contestare l’operato dell’esperto: il segretario generale riferisce alla commissione, che può sostituirlo entro cinque giorni lavorativi. È uno strumento preventivo, che va usato prima che la relazione sia scritta;
  • nel concordato semplificato, i creditori e gli interessati possono proporre opposizione all’omologazione fino a dieci giorni prima dell’udienza (art. 25-sexies c.4) e il tribunale verifica d’ufficio i presupposti, compresa la serietà delle trattative documentata dalla relazione;
  • in sede di reclamo, contro il decreto del tribunale si propone reclamo alla corte d’appello entro 30 giorni (art. 25-sexies c.6-7, con rinvio all’art. 247). Sulla successiva ricorribilità in Cassazione va però tenuto presente che, secondo la ricostruzione di edotto, la stessa ord. 623/2026 ha ritenuto non ricorribile il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta; altre fonti attribuiscono questo principio a una pronuncia diversa dello stesso giorno, per cui il testo integrale va controllato prima di farvi affidamento.

Una relazione negativa, al contrario, non è “impugnabile” per ottenerne una positiva: l’imprenditore che la ritenga ingiusta può soltanto valutare strumenti diversi dal concordato semplificato, che non richiedono quella dichiarazione (per l’impresa minore il concordato minore o la liquidazione controllata).

Relazione finale e ruolo dell’esperto dopo la chiusura delle trattative

Un ulteriore profilo va soppesato. La chiusura dell’incarico non spegne del tutto il ruolo dell’esperto. Nel procedimento di concordato semplificato il tribunale, valutata la ritualità della proposta, nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c. e può concedere al debitore fino a quindici giorni per integrazioni (art. 25-sexies c.3); secondo la formulazione della norma comunemente riportata, prima della nomina il tribunale acquisisce, oltre alla relazione finale, anche un parere dell’esperto riferito ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. Questo dato va riscontrato sul testo ufficiale, ma la logica è chiara: la relazione finale guarda indietro (come si è trattato), il parere guarda avanti (che cosa può rendere la liquidazione proposta). I due documenti non si sovrappongono e possono anche avere toni diversi: un esperto può riconoscere la piena correttezza delle trattative e, nello stesso tempo, esprimere riserve sulla resa del piano di liquidazione.

Ne derivano due conseguenze pratiche. La prima: la relazione finale non è un giudizio di merito sulla proposta di concordato, che al momento della sua redazione spesso non esiste ancora; chi la legge come una “pre-omologa” ne sopravvaluta la portata. La seconda: il tribunale, nell’omologare, verifica la regolarità del contraddittorio, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, la fattibilità del piano, l’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e l’utilità per ciascun creditore (art. 25-sexies c.5). Sono valutazioni che la relazione finale non contiene e che l’ausiliario e il giudice compiono in autonomia. A fronte di questo, la relazione resta comunque il primo documento che il giudice legge: se è lacunosa o ambigua sulle due dichiarazioni richieste, il procedimento può arrestarsi prima di arrivare al merito, come mostra il caso esaminato dalla Cass. 623/2026 nella ricostruzione di edotto.

Per l’impresa minore la cornice è la stessa, perché l’art. 25-quater c.5 richiama sia l’art. 17 c.8 sia l’art. 25-sexies; resta però una cautela di compatibilità. La versione semplificata del test pratico e le check-list previste per le imprese sotto soglia dal decreto dirigenziale indicato dalle fonti secondarie potrebbero riflettersi anche sul contenuto della relazione finale: è prudente confrontare la relazione ricevuta con il modello ministeriale vigente prima di costruirvi sopra una domanda di concordato semplificato.

A chi serve davvero

La relazione finale è il documento decisivo per l’imprenditore che, fallite le trattative, vuole liquidare il patrimonio senza passare dal voto dei creditori: per lui la dichiarazione di buona fede è la chiave d’accesso al concordato semplificato e i 60 giorni sono una scadenza che non perdona. Tre scenari tipici: l’impresa che ha trattato a lungo con banche e fornitori ma non ha trovato un investitore; l’impresa minore che ha ottenuto misure protettive e deve evitare che, con la cessazione dei loro effetti, ripartano le esecuzioni; l’impresa i cui creditori principali hanno partecipato solo formalmente alle trattative e che ha bisogno che l’esperto dia conto, nella relazione, dei tentativi effettivamente svolti.

Secondo documento: la segnalazione e il dissenso dell’esperto sugli atti di gestione (art. 21)

In cosa consiste

Nel linguaggio della pratica si parla spesso di “parere dell’esperto sugli atti”, ma l’art. 21 CCII usa termini più precisi. Durante le trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa (c.1); quando è in stato di crisi deve gestirla evitando pregiudizi alla sostenibilità economico-finanziaria e, se risulta insolvente ma con concrete prospettive di risanamento, nel prevalente interesse dei creditori. Il comma 2 gli impone di informare preventivamente l’esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento. Se l’esperto ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo (c.3). Se l’atto viene compiuto nonostante la segnalazione, l’imprenditore ne informa immediatamente l’esperto, che nei dieci giorni successivi può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese; l’iscrizione diventa obbligatoria quando l’atto pregiudica gli interessi dei creditori (c.4). Se sono state concesse misure protettive o cautelari, l’esperto, dopo l’iscrizione del dissenso, procede alla segnalazione dell’art. 19, comma 6 (c.5).

Chi la riceve e quando

La segnalazione ha destinatari ristretti: l’imprenditore e l’organo di controllo, se esiste. Il dissenso, invece, una volta iscritto nel registro delle imprese diventa conoscibile da chiunque, e quindi da creditori, banche, potenziali controparti e dal giudice di eventuali procedure successive. Il tempo è scandito dall’atto: la segnalazione precede l’operazione, il dissenso la segue entro dieci giorni. Quando pendono misure protettive o cautelari, la segnalazione dell’art. 19 c.6 porta la questione davanti al giudice che le ha concesse.

Cosa deve dichiarare

La segnalazione non contiene un giudizio complessivo sull’impresa, ma una valutazione circoscritta: se quel singolo atto (una vendita, una garanzia, un pagamento preferenziale, un finanziamento a condizioni anomale) possa pregiudicare i creditori, le trattative o il risanamento. Il dissenso registra che l’atto è stato compiuto ugualmente. L’elemento dirimente, rispetto alla relazione finale, è l’oggetto: qui si giudica un’operazione, lì si giudica l’intero percorso negoziale.

Effetti processuali

L’art. 21 non attribuisce alla segnalazione un effetto invalidante sull’atto: l’operazione compiuta resta valida ed efficace secondo le regole generali. Gli effetti sono indiretti, ma non per questo deboli:

  • pubblicità: il dissenso iscritto mette i terzi in condizione di conoscere la valutazione negativa dell’esperto, con riflessi sulla loro posizione in eventuali azioni future;
  • misure protettive: la segnalazione al giudice ex art. 19 c.6 può portare alla revoca o alla riduzione della protezione;
  • relazione finale: un dissenso iscritto difficilmente resta senza traccia nella relazione conclusiva e può pesare sulla dichiarazione di correttezza e buona fede delle trattative, e quindi sull’accesso al concordato semplificato;
  • responsabilità: il comma 1 ricorda che restano ferme le responsabilità dell’imprenditore. Il commento redazionale di Brocardi parla di un possibile esonero da responsabilità dell’esperto collegato all’iscrizione del dissenso, ma il testo dell’articolo non lo dice espressamente: va soppesato come lettura, non come regola.

Accanto alla segnalazione dell’art. 21 esistono momenti in cui il giudice “sente” l’esperto e ne ricava un vero e proprio parere, soprattutto nella conferma delle misure protettive. Il massimario della CCIAA di Prato-Pistoia (edizione 2026) riporta, tra le altre, Trib. Milano 17 gennaio 2022, secondo cui le misure possono essere confermate quando, sentito l’esperto e sulla base delle sue dichiarazioni motivate, emerge una ragionevole probabilità di risanamento; Trib. Padova 3 giugno 2022, che richiede che l’esperto confermi lo squilibrio e ravvisi una possibilità di risanamento anche parziale senza pregiudizi sproporzionati per i creditori; Trib. Avellino 27 gennaio 2022, secondo cui il giudice, nel fissare l’udienza, può chiedere all’esperto una relazione su presupposti di accesso, situazione economico-finanziaria e prospettive di risanamento. Si tratta di pronunce del primo periodo applicativo, senza numero, che orientano sul metodo più che sulla disciplina attuale.

È possibile contestarla?

Non esiste un rimedio specifico contro la segnalazione o il dissenso. L’imprenditore che lo ritenga infondato può spiegarne le ragioni all’esperto prima dell’atto, documentare la coerenza dell’operazione con il piano, contestare l’operato dell’esperto ai sensi dell’art. 17 c.6 (con due o più parti), e soprattutto difendersi nel procedimento in cui la segnalazione viene utilizzata, ad esempio nell’udienza sulla revoca delle misure protettive. A fronte di questo vantaggio di flessibilità c’è un limite evidente: il dissenso, una volta iscritto, resta nel registro delle imprese e non si “cancella” con una replica.

A chi serve davvero

La segnalazione dell’art. 21 interessa soprattutto l’imprenditore che, durante le trattative, deve compiere operazioni straordinarie o pagamenti fuori dall’ordinario e vuole evitare che una singola scelta comprometta la relazione finale e la protezione del patrimonio. Scenari tipici: la vendita di un macchinario per fare cassa; il pagamento integrale di un fornitore strategico mentre gli altri attendono; la concessione di una garanzia a un nuovo finanziatore.

Terzo documento: la relazione dell’OCC nel concordato minore (art. 76)

In cosa consiste

Il concordato minore è lo strumento del sovraindebitamento riservato ai debitori diversi dal consumatore (imprenditore minore, professionista, imprenditore agricolo, start-up innovativa e gli altri soggetti non fallibili), proponibile quando consente di proseguire l’attività o, in mancanza, quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo (art. 74). Secondo l’art. 76 CCII vigente, la domanda si presenta tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente e deve essere corredata dalla relazione dell’Organismo, che contiene (c.2):

  • a) le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
  • b) le ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere;
  • c) l’eventuale esistenza di atti del debitore in frode o impugnati dai creditori;
  • d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione, sulla fattibilità del piano e sulla convenienza rispetto alla liquidazione controllata;
  • e) l’indicazione presumibile dei costi della procedura.

Le lettere f) e g) sono state abrogate dal D.Lgs. 136/2024, che ha riscritto anche le lettere c), d) ed e). Il comma 3 aggiunge che la relazione indica se il finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio del debitore; il comma 4 impone all’OCC di dare notizia dell’incarico all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, entro sette giorni dal conferimento, e questi comunicano entro quindici giorni il debito tributario accertato e gli accertamenti pendenti.

Chi la riceve e quando

La relazione è allegata alla domanda e quindi la riceve, anzitutto, il giudice (il procedimento si svolge davanti al tribunale in composizione monocratica). I creditori la conoscono nel momento in cui, aperta la procedura con decreto, l’OCC comunica loro la proposta e il decreto (art. 78 c.1); il giudice assegna un termine non superiore a 30 giorni entro cui far pervenire all’OCC, via PEC, l’adesione o la mancata adesione e le eventuali contestazioni (art. 78 c.2 lett. c). Il tempo, dunque, è quello iniziale: la relazione dell’OCC precede il giudizio, mentre la relazione finale dell’esperto lo segue.

Cosa deve dichiarare

Il contenuto è molto più ampio e “patrimoniale” di quello della relazione finale. L’OCC non giudica il modo in cui si è trattato con i creditori, ma la storia del debito (cause, diligenza, merito creditizio), la qualità dei documenti, la tenuta del piano e la sua convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. In più, in alcuni punti la sua parola diventa una vera attestazione: l’art. 75 c.2 consente di soddisfare non integralmente i crediti privilegiati purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, con riguardo al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC; l’art. 75 c.2-bis subordina il mantenimento delle rate del mutuo sull’abitazione principale all’attestazione che il credito sarebbe integralmente soddisfatto con la liquidazione del bene e che il rimborso non lede gli altri creditori.

Effetti processuali

La relazione dell’OCC è un requisito della domanda: senza di essa, o con una relazione priva dei contenuti essenziali, la domanda non supera il vaglio di ammissibilità. Lo conferma, sul versante della liquidazione controllata, la Cass. I ord. n. 28576/2025, che secondo le schede di verifica in uso allo Studio qualifica la relazione dell’OCC come requisito di ammissibilità: il principio riguarda un’altra procedura, ma esprime una logica comune ai documenti dell’Organismo. Gli altri effetti sono più sfumati:

  • il giudice, nel verificare ammissibilità e fattibilità e nel risolvere le contestazioni (art. 80 c.1), non è vincolato dal giudizio dell’OCC, ma se ne serve come base istruttoria;
  • nel cram down fiscale e contributivo (art. 80 c.3) il giudice omologa anche senza l’adesione del Fisco o degli enti previdenziali quando la loro adesione è determinante e la proposta, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’OCC, è per loro conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria: qui la relazione incide direttamente sull’esito;
  • se un creditore contesta la convenienza, il giudice, sentiti debitore e OCC, omologa se il credito dell’opponente è soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 80 c.3).

È possibile contestarla?

Anche la relazione dell’OCC non si impugna in sé. Si contesta nel procedimento: i creditori possono depositare contestazioni all’OCC nel termine assegnato e opporsi sulla convenienza; il debitore, se la domanda è dichiarata inammissibile, può proporre reclamo entro 30 giorni (art. 78 c.1), senza però poter modificare piano e proposta in quella sede; il decreto di diniego dell’omologa è reclamabile ai sensi dell’art. 50 (art. 80 c.7). Va soppesato un limite: il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento non può contestare la convenienza (art. 80 c.4), e chi abbia negato il merito creditizio rischia che la relazione dell’OCC lo metta in evidenza.

A chi serve davvero

La relazione dell’OCC è il documento centrale per l’imprenditore minore o il professionista che vuole continuare l’attività con un accordo votato dai creditori, magari dopo una composizione negoziata non riuscita. Scenari tipici: la ditta individuale che, chiuse le trattative senza accordo, sceglie il concordato minore in continuità ex art. 25-quater c.4 lett. a); il professionista con debiti fiscali rilevanti che punta sul cram down; l’imprenditore con un mutuo sulla casa che vuole mantenerlo grazie all’attestazione dell’art. 75 c.2-bis.

Quarto documento: la relazione dell’attestatore (art. 87, comma 3)

In cosa consiste

Nel concordato preventivo il debitore deve depositare, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, nel concordato in continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l’insolvenza, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe nella liquidazione giudiziale (art. 87 c.3, nel testo riscontrato su Brocardi). Lo stesso comma prevede che un’analoga relazione sia presentata in caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano. Figure di attestatore ricorrono anche in altri strumenti (piano attestato di risanamento, accordi di ristrutturazione, transazione fiscale); per restare su un termine di paragone omogeneo, il confronto qui si concentra sul concordato preventivo, con un cenno all’art. 23 c.2-bis.

Chi la riceve e quando

La relazione è depositata con la domanda e quindi la riceve il tribunale; ne prendono conoscenza il commissario giudiziale e i creditori chiamati a votare. Il tempo, come per l’OCC, è quello iniziale, con una variante: ogni modifica sostanziale del piano impone una nuova attestazione.

Cosa deve dichiarare

L’attestatore non valuta comportamenti né storia del debito: certifica, con metodo tecnico, due cose sui dati e sul piano. La veridicità dei dati è il punto di partenza, la fattibilità del piano è la prognosi; nel concordato in continuità si aggiunge il test del trattamento non deteriore. Il testo letto non menziona formule come “ragionevole probabilità” o “raggiungibilità degli obiettivi”, che talvolta si leggono nei commenti: è prudente non attribuirle alla norma.

Un caso particolare di attestazione dentro la composizione negoziata è quello dell’art. 23 c.2-bis: la proposta di transazione fiscale va corredata dalla relazione di un professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e da una relazione sulla completezza e veridicità dei dati. Secondo quanto riportato da Iusletter, il Trib. Milano, decr. 21 maggio 2025 ha chiarito che in questo caso il giudice verifica con decreto la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la convenienza: un esempio di come il peso di un’attestazione dipenda dalla procedura in cui è inserita.

Effetti processuali

La relazione dell’attestatore è un allegato necessario della domanda e la sua mancanza o inidoneità incide sull’ammissibilità. Nel corso della procedura il commissario giudiziale svolge un controllo autonomo e i creditori votano anche sulla base dell’attestazione; il tribunale, in sede di omologazione, conserva il proprio potere di verificare la fattibilità. Esiste poi un profilo di responsabilità personale, anche penale, dell’attestatore per false attestazioni, che il codice disciplina nella parte sui reati: il dettaglio della norma va verificato sul testo vigente.

È possibile contestarla?

Come per gli altri documenti, l’attestazione non si impugna da sola. Si contesta con il voto, con le osservazioni e le opposizioni in sede di omologa, con il reclamo contro la sentenza o il decreto. Il rovescio della medaglia rispetto alla relazione finale dell’esperto è evidente: l’attestatore è scelto dal debitore, e proprio per questo il codice ne pretende l’indipendenza e lo espone a responsabilità; l’esperto è nominato da un organo terzo e non firma, di regola, attestazioni sui dati.

A chi serve davvero

La relazione dell’attestatore riguarda l’impresa sopra soglia che sceglie il concordato preventivo, con o senza continuità, e ha la struttura per sostenere un piano verificato da un tecnico indipendente. Per l’impresa minore il termine di paragone pratico è la relazione dell’OCC; per entrambe, la relazione finale dell’esperto è il documento che chiude la fase negoziale e può aprire la porta del concordato semplificato.

I quattro documenti alla prova dei conti

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, non casi seguiti dallo Studio. Il punto di partenza è sempre lo stesso: impresa individuale di commercio all’ingrosso, impresa minore ai sensi dell’art. 2 c.1 lett. d), attivo patrimoniale di 186.300 €, ricavi di 171.450 €, debiti per 412.700 € (banche 168.900 €, fornitori 97.350 €, erario e INPS 121.840 €, altri 24.610 €). L’istanza di composizione negoziata è presentata al segretario generale della CCIAA; l’esperto accetta l’incarico e sono concesse misure protettive.

Ipotesi 1: la relazione finale positiva e la finestra dei 60 giorni. Le trattative si concludono senza accordo: i fornitori sarebbero disponibili a uno stralcio, ma le banche non aderiscono e nessun investitore si presenta. Il 9 settembre 2026 (mercoledì) l’esperto comunica la relazione finale, nella quale dichiara che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali non sono praticabili. Il giudice che aveva confermato le misure protettive ne dichiara la cessazione degli effetti. Il sessantesimo giorno cade l’8 novembre 2026, domenica: il termine slitta a lunedì 9 novembre 2026. Se l’imprenditore deposita una domanda di concordato semplificato con riserva il 2 ottobre per chiedere misure protettive, la proposta completa e il piano di liquidazione vanno comunque depositati entro il 9 novembre: secondo il Trib. Bologna 17 febbraio 2026 la riserva non allunga la finestra. Se il 9 novembre arriva senza deposito, la strada del concordato semplificato si chiude e restano il concordato minore e la liquidazione controllata.

Ipotesi 2: un dissenso iscritto e una relazione finale prudente. Durante le trattative, il 14 aprile 2026 (martedì) l’imprenditore informa l’esperto che intende pagare integralmente un fornitore per 23.480 €, mentre gli altri fornitori attendono. L’esperto segnala per iscritto che il pagamento può pregiudicare i creditori; l’imprenditore paga ugualmente e lo comunica subito. L’esperto ha dieci giorni, fino al 24 aprile 2026 (venerdì), per iscrivere il dissenso, che qui diventa obbligatorio se ritiene l’atto pregiudizievole per i creditori; con misure protettive in corso procede anche alla segnalazione dell’art. 19 c.6. Nella relazione finale l’esperto dà conto dell’episodio e non si sente di dichiarare la piena correttezza delle trattative. Il concordato semplificato diventa così molto difficile: in base alla ricostruzione della Cass. 623/2026 riportata da edotto, una relazione che non dimostra la serietà del percorso porta all’inammissibilità della proposta. L’imprenditore minore conserva comunque l’alternativa del concordato minore (art. 25-quater c.4 lett. a), che non richiede quella dichiarazione.

Ipotesi 3: dalla relazione finale alla relazione dell’OCC. Stessa impresa, ma l’imprenditore preferisce proseguire l’attività. Dopo la relazione finale si rivolge a un OCC del circondario. L’OCC deve dare notizia dell’incarico all’agente della riscossione e agli uffici fiscali entro sette giorni; questi rispondono entro quindici giorni con il debito accertato. La relazione dell’OCC valuta cause dell’indebitamento, diligenza, documentazione, fattibilità e convenienza rispetto alla liquidazione controllata, e attesta il valore di mercato dei beni su cui grava un privilegio. Il piano offre ai chirografari il 27,4% in quattro anni e all’erario il 38,6%. Aperta la procedura, l’OCC comunica proposta e decreto ai creditori il 9 novembre 2026; il giudice assegna 30 giorni per adesioni e contestazioni, fino al 9 dicembre 2026 (mercoledì). L’Agenzia delle entrate non aderisce; senza il suo voto la maggioranza dei crediti non si raggiunge. Il giudice può omologare comunque se, anche sulla base della relazione dell’OCC, la proposta è conveniente per l’erario rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 80 c.3). In questa ipotesi la relazione dell’OCC pesa sull’esito molto più della relazione finale dell’esperto, che resta sullo sfondo come documento della fase negoziale.

Il confronto tra le tre ipotesi mostra un dato che va soppesato con cura: la relazione finale dell’esperto è un “cancello” per un solo strumento (il concordato semplificato), mentre la relazione dell’OCC è il fondamento istruttorio di un’intera procedura. Chi sceglie la strada sbaglia meno se sa in anticipo quale documento dovrà sostenere la propria domanda.

Il confronto in tabella

La tabella riassume il confronto. Per i costi indica soltanto quelli della procedura previsti dalla legge: il compenso dell’esperto è liquidato secondo l’art. 25-ter (per l’impresa minore dal segretario generale della CCIAA, art. 25-quater c.7), con un minimo di 4.000 € e scaglioni sull’attivo; il compenso dell’OCC segue il D.M. 202/2014; i diritti di segreteria camerali indicati dalle fonti (252 € a pratica) vanno verificati sul decreto vigente. Il compenso dell’attestatore è pattuito con il debitore e non è regolato da parametri di legge analoghi.

Profilo Relazione finale dell’esperto (art. 17 c.8) Segnalazione e dissenso (art. 21) Relazione OCC nel concordato minore (art. 76) Relazione dell’attestatore (art. 87 c.3)
Chi la redige Esperto nominato da commissione o, per l’impresa minore, dal segretario generale CCIAA Esperto OCC (gestore incaricato) Professionista indipendente scelto dal debitore
Chi la riceve Imprenditore, parti delle trattative, giudice se ci sono misure Imprenditore e organo di controllo; dissenso nel registro imprese; giudice ex art. 19 c.6 Giudice (allegata alla domanda); creditori con la comunicazione dell’OCC Tribunale, commissario giudiziale, creditori
Quando Alla conclusione dell’incarico Prima dell’atto (segnalazione), entro 10 giorni dall’atto (dissenso) Con la domanda, prima dell’apertura Con la domanda e a ogni modifica sostanziale
Cosa dichiara Correttezza e buona fede delle trattative; non praticabilità delle soluzioni (art. 25-sexies c.1) Pregiudizio di un singolo atto per creditori, trattative o risanamento Cause e diligenza, ragioni dell’incapacità, atti in frode, completezza e attendibilità dei documenti, fattibilità, convenienza, costi, merito creditizio Veridicità dei dati, fattibilità; in continuità anche il trattamento non deteriore
Effetti processuali Cessazione delle misure; presupposto del concordato semplificato; avvio dei 60 giorni Nessuna invalidità dell’atto; pubblicità; possibile incidenza su misure e relazione finale Requisito della domanda; base del giudizio di fattibilità e convenienza; cram down fiscale Requisito della domanda; base del voto e del controllo del commissario
Tempi Breve: 60 giorni decadenziali dalla comunicazione Brevissimi: 10 giorni per il dissenso Termine per adesioni non superiore a 30 giorni Legati ai tempi del concordato
Complessità Media: giudizio di sintesi sul percorso Bassa: giudizio su un atto Alta: analisi patrimoniale e storica Alta: verifica tecnica dei dati e del piano
Rischi se negativa Niente concordato semplificato Rischio sulle misure e sulla relazione finale Inammissibilità o diniego Inammissibilità, voto contrario, diniego
Effetti sulle esecuzioni Le misure cessano: le azioni possono riprendere Indiretti (revoca o riduzione delle misure) Divieto di azioni esecutive su istanza (art. 78 c.2 lett. d) Misure del concordato preventivo
Contestabilità Nessuna impugnazione autonoma; art. 17 c.6 in corso d’incarico; opposizione e reclamo nel semplificato Nessun rimedio specifico; difesa nel procedimento sulle misure Contestazioni dei creditori, opposizione sulla convenienza, reclamo Voto, opposizioni, reclamo; responsabilità dell’attestatore
Reversibilità Non si “rifà” per ottenere un esito diverso Il dissenso iscritto resta Nuova domanda possibile con nuova relazione Nuova attestazione per modifiche sostanziali

I criteri per orientarsi

Non esiste un documento “migliore” degli altri: ciascuno ha una funzione propria, e il problema pratico è capire quale di essi sosterrà la strada che si intende percorrere. Alcuni criteri aiutano a ragionare in modo condizionale.

Primo criterio: lo strumento d’uscita che si ha in mente. Se la prospettiva realistica, al termine delle trattative, è la liquidazione ordinata del patrimonio senza voto dei creditori, generalmente tutto converge sulla relazione finale e sulla dichiarazione di buona fede: la condotta durante la composizione negoziata diventa allora la vera “istruttoria” del futuro concordato semplificato. Se invece l’obiettivo è proseguire l’attività con un accordo votato, per l’impresa minore il baricentro si sposta sulla relazione dell’OCC, mentre per l’impresa sopra soglia sull’attestazione del professionista indipendente.

Secondo criterio: il tempo disponibile. I 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale sono decadenziali e, per l’art. 9 c.1, non beneficiano della sospensione feriale. Se la documentazione dell’art. 39 non è pronta, la domanda con riserva può dare protezione, ma non tempo aggiuntivo. Il concordato minore non ha una finestra così stretta, ma richiede una relazione dell’OCC che a sua volta presuppone tempi per le risposte degli uffici fiscali.

Terzo criterio: la storia delle operazioni compiute durante le trattative. Se ci sono state segnalazioni o dissensi dell’art. 21, va soppesato con franchezza il loro impatto sulla relazione finale. Un dissenso iscritto non preclude automaticamente il concordato semplificato, ma rende più difficile ottenere la dichiarazione di correttezza; in quel caso, le alternative che non dipendono da essa acquistano peso.

Quarto criterio: la composizione dei debiti. Una forte incidenza dei debiti fiscali e contributivi rende centrali, nel concordato minore, la relazione dell’OCC e il cram down dell’art. 80 c.3; nella composizione negoziata, la transazione fiscale dell’art. 23 c.2-bis (estesa dal D.Lgs. 147/2026 ai tributi degli enti territoriali, secondo le fonti disponibili) con le sue relazioni di convenienza e di veridicità. Se i debiti sono soprattutto bancari e commerciali, la qualità delle trattative documentata dall’esperto ha un peso maggiore.

Quinto criterio: la tenuta del piano davanti a un controllo non formale. Il concordato semplificato non prevede il voto, ma il tribunale verifica fattibilità, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e utilità per ciascun creditore; secondo edotto, la Cass. 624/2026 ha escluso che la sola maggiore rapidità possa costituire utilità per i chirografari che nulla ricevono. Se il piano non offre un vantaggio concreto a ogni creditore, una relazione finale positiva non basta.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento, legge questi documenti conoscendo il punto di vista di chi è chiamato a scriverli.

Le domande di chi è indeciso

La relazione finale può essere favorevole anche se l’accordo con i creditori non è stato raggiunto? Sì, ed è proprio il caso previsto dall’art. 25-sexies: la dichiarazione riguarda la correttezza delle trattative, non il loro successo. Anzi, la non praticabilità delle soluzioni negoziali è uno dei due contenuti richiesti.

Posso chiedere all’esperto di modificare la relazione dopo averla ricevuta? Il codice non prevede una procedura di revisione. È possibile, e opportuno, fornire all’esperto durante l’incarico tutti gli elementi utili a documentare la serietà del percorso; dopo la comunicazione, la contestazione si sposta nel procedimento in cui la relazione viene usata. La contestazione dell’operato dell’esperto ex art. 17 c.6 va proposta prima, insieme ad almeno due parti.

Se la relazione finale è negativa, sono senza alternative? No. Il concordato semplificato è precluso, ma per l’impresa minore restano il concordato minore e la liquidazione controllata (art. 25-quater c.4) e, per l’impresa agricola, gli accordi di ristrutturazione; per l’impresa sopra soglia gli strumenti ordinari del codice. Il rovescio della medaglia è che queste strade richiedono altri documenti (relazione dell’OCC, attestazione) e altri tempi.

Posso usare la relazione finale al posto della relazione dell’OCC nel concordato minore? No: la relazione dell’OCC ha contenuti tipici fissati dall’art. 76 c.2 (cause, diligenza, merito creditizio, attendibilità, fattibilità, convenienza) che la relazione finale non copre. La relazione dell’esperto può però fornire all’OCC elementi utili sulla storia recente dell’impresa.

Per l’impresa minore valgono le stesse regole sulla relazione finale? In linea generale sì, perché l’art. 25-quater c.5 richiama l’art. 17 c.8, l’art. 21 e l’art. 25-sexies, ma sempre “in quanto compatibili”. Le differenze principali riguardano chi nomina l’esperto (il segretario generale della CCIAA) e chi ne liquida il compenso (lo stesso segretario generale, c.7); il contenuto concreto della relazione va confrontato con il modello ministeriale previsto per le imprese sotto soglia.

La segnalazione dell’art. 21 rende nullo l’atto che ho compiuto? Il testo dell’articolo non lo prevede: l’atto resta efficace secondo le regole generali. Le conseguenze sono la pubblicità del dissenso, l’eventuale incidenza sulle misure protettive e il possibile peso sulla relazione finale.

Le pronunce che orientano la lettura

Le pronunce che seguono sono state riscontrate nelle fonti indicate; dove la fonte è un commento o un massimario, il principio è riportato nei limiti di quanto vi si legge. Le pronunce di merito del primo periodo applicativo sono spesso prive di numero.

Sulla relazione finale e il concordato semplificato

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 623 del 12 gennaio 2026 (fonte: edotto, 13 gennaio 2026). Principio: il controllo del tribunale sull’ammissibilità del concordato semplificato non è soltanto formale e si estende ai presupposti di accesso alla composizione negoziata; la mancanza di una relazione finale idonea a provare la correttezza e la buona fede delle trattative giustifica l’inammissibilità; il decreto della corte d’appello che la conferma non è ricorribile in Cassazione. Rilevanza: è la pronuncia che collega in modo diretto il contenuto della relazione finale all’accesso al semplificato. Altre fonti attribuiscono il principio sulla non ricorribilità a una diversa pronuncia dello stesso giorno: va controllato il testo integrale.
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 620 del 12 gennaio 2026 (fonte: edotto). Principio: la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati nella composizione negoziata non è una risorsa esterna, perché non porta nuova ricchezza ai creditori. Rilevanza: mostra che, superato il “cancello” della relazione finale, il piano del semplificato è valutato nel merito.
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 624 del 12 gennaio 2026 (fonte: edotto). Principio: l’utilità per ciascun creditore può anche non essere economicamente misurabile, ma deve essere concreta; la sola maggiore rapidità non basta per chirografari che non ricevono nulla. Rilevanza: una relazione finale positiva non garantisce l’omologa.
  • Trib. Bologna, decr. 17 febbraio 2026 (fonte: Iusletter, 24 giugno 2026). Principio: i 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale sono un termine decadenziale che la domanda con riserva non consente di superare. Rilevanza: fissa il peso temporale della comunicazione della relazione.
  • Trib. Milano, 5 dicembre 2024 (citato nello stesso commento di Iusletter). Principio: il termine di 60 giorni è intrinsecamente decadenziale. Rilevanza: conferma l’orientamento sul termine.
  • App. Roma n. 4154/2024 (fonte: schede di verifica dello Studio). Principio: nel concordato semplificato non è previsto il voto dei creditori. Rilevanza: spiega perché la relazione finale e il controllo del tribunale assumono un ruolo così centrale.
  • Cass. civ., Sez. I, n. 31856/2025 (fonte: EC News, 27 gennaio 2026, nelle schede dello Studio). Principio: è inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre è ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato, e il tribunale può verificarlo. Rilevanza: i presupposti di accesso alla composizione negoziata restano sindacabili anche dopo la sua conclusione, in coerenza con la lettura della Cass. 623/2026.

Sul ruolo dell’esperto nella fase delle misure protettive

  • Trib. Milano, 17 gennaio 2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Principio: la conferma delle misure protettive è possibile quando, sentito l’esperto e sulla base delle sue dichiarazioni motivate, emerge una ragionevole probabilità di risanamento. Rilevanza: il “parere” dell’esperto come base istruttoria del giudice, diverso dalla relazione finale.
  • Trib. Padova, 3 giugno 2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Principio: la conferma richiede che l’esperto riconosca lo squilibrio e una possibilità di risanamento, anche parziale, senza pregiudizi sproporzionati per i creditori. Rilevanza: mostra il tipo di valutazione che il giudice si attende dall’esperto in corso d’incarico.
  • Trib. Avellino, 27 gennaio 2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Principio: il giudice può chiedere all’esperto una relazione su presupposti di accesso, situazione economico-finanziaria e prospettive di risanamento. Rilevanza: esempio di relazione “intermedia” a richiesta del giudice.

Sulle relazioni dell’OCC e del professionista indipendente

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576/2025 (fonte: schede di verifica dello Studio). Principio: nella liquidazione controllata la relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità. Rilevanza: esprime la funzione dei documenti dell’Organismo come condizione della domanda, utile per leggere anche l’art. 76.
  • Trib. Milano, decr. 21 maggio 2025 (fonte: Iusletter, nelle schede dello Studio). Principio: sull’accordo di transazione fiscale nella composizione negoziata (art. 23 c.2-bis) il giudice verifica la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la convenienza attestata. Rilevanza: il peso di una relazione di un professionista indipendente dipende dalla procedura in cui è inserita.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio lavora sui documenti della crisi d’impresa partendo da una domanda semplice: quale di essi dovrà sostenere la strada scelta, e regge davanti al giudice? Gli strumenti concreti sono questi.

  1. Analizziamo la relazione finale ricevuta riga per riga, verificando se contiene in modo esplicito le due dichiarazioni richieste dall’art. 25-sexies c.1 e se è stata comunicata a tutti i destinatari previsti dall’art. 17 c.8.
  2. Calcoliamo subito il termine di 60 giorni dalla comunicazione, tenendo conto che la sospensione feriale non si applica e degli eventuali slittamenti per festivi, e costruiamo un calendario di lavoro a ritroso.
  3. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico: concordato semplificato, concordato minore, liquidazione controllata o, per l’impresa agricola, accordo di ristrutturazione.
  4. Prepariamo la domanda di concordato semplificato, anche con riserva quando serve chiedere misure protettive, con la documentazione dell’art. 39 e un piano di liquidazione che offra un’utilità concreta a ciascun creditore.
  5. Seguiamo la gestione degli atti durante le trattative: redigiamo le comunicazioni preventive all’esperto previste dall’art. 21 c.2 e documentiamo la coerenza delle operazioni straordinarie con il piano, per ridurre il rischio di segnalazioni e dissensi.
  6. Gestiamo le contestazioni sull’operato dell’esperto ai sensi dell’art. 17 c.6 quando ve ne sono i presupposti, e le difese nell’udienza sulle misure protettive.
  7. Coordiniamo il passaggio al concordato minore per l’impresa minore e il professionista, curando con l’OCC la documentazione necessaria alla relazione dell’art. 76 (cause, diligenza, merito creditizio, convenienza).
  8. Verifichiamo la posizione fiscale e contributiva con i commercialisti dello staff, per valutare transazione fiscale (art. 23 c.2-bis) o cram down nel concordato minore (art. 80 c.3).
  9. Rappresentiamo creditori e imprenditori nelle opposizioni e nei reclami, contro il decreto sul concordato semplificato o contro i provvedimenti nel concordato minore.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di cassazionista ha qui un peso particolare: la scelta fatta oggi, dopo la relazione finale, va difesa domani davanti al tribunale, alla corte d’appello e, quando l’ordinamento lo consente, in Cassazione, senza cambiare mani né linea. La continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado evita che il documento su cui si fonda la domanda venga riletto ogni volta da professionisti diversi. Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sui presupposti e sui termini, i secondi sui numeri del piano, sulla posizione fiscale e sulla documentazione contabile.

In chiusura

La relazione finale dell’esperto è un documento breve ma con effetti netti: chiude le misure protettive, avvia un termine decadenziale di 60 giorni e, se contiene le due dichiarazioni richieste, apre l’unica strada che consente di liquidare il patrimonio senza voto dei creditori. La segnalazione dell’art. 21 giudica singoli atti e pesa soprattutto in via indiretta; la relazione dell’OCC e quella dell’attestatore fondano invece intere procedure, con contenuti molto più ampi. La scelta dello strumento dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: una finestra di 60 giorni persa, o una relazione letta male, non si recupera.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce la relazione finale dal lato di chi la redige, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, il che consente di seguire anche il passaggio al concordato minore con cognizione diretta della relazione dell’Organismo.

📩 Prima che il termine dei 60 giorni inizi a scorrere, o appena hai ricevuto la relazione, contattaci: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio si trovano al termine di questa guida.


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