#Finsubito news – quali privilegi conserva la banca?


Banca fondiaria e pignoramento immobiliare: scopri i privilegi della banca e gli strumenti di difesa per tutelare la casa pignorata.

Nel pignoramento immobiliare promosso da una banca che ha concesso un mutuo fondiario, la legge riconosce al creditore alcuni vantaggi particolari, che possono incidere sullo svolgimento della procedura esecutiva e sulla distribuzione del ricavato della vendita. Tuttavia, questi vantaggi non escludono il diritto del debitore di verificare la regolarità dell’azione esecutiva e di valutare gli strumenti di difesa previsti dalla legge.

Quando una banca avvia un pignoramento immobiliare per recuperare le somme non restituite in base a un mutuo fondiario, la procedura presenta alcune peculiarità rispetto alle ordinarie esecuzioni promosse dai creditori. Il legislatore, infatti, ha previsto specifiche disposizioni a tutela del credito fondiario, contenute principalmente negli articoli 38 e 41 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993).

Queste norme riconoscono alla banca determinate agevolazioni, sia nella fase esecutiva sia nella gestione delle somme ricavate dalla vendita dell’immobile. È importante, però, comprendere che cosa prevedono realmente tali disposizioni e quali conseguenze producono per il debitore che rischia di perdere la propria casa.

In qualità di avvocati specializzati nel diritto delle esecuzioni immobiliari e nella difesa del debitore, in questo articolo parleremo dei privilegi del creditore fondiario, dei principali effetti dell’art. 41 TUB e delle verifiche che possono essere effettuate per tutelare il patrimonio del debitore sottoposto a esecuzione forzata.

Che cos’è il credito fondiario e perché la banca gode di particolari vantaggi?

Il credito fondiario è disciplinato dall’art. 38 TUB e consiste, in sintesi, in un finanziamento bancario a medio o lungo termine garantito da un’ipoteca immobiliare di primo grado, secondo le condizioni previste dalla legge.

Questa forma di finanziamento viene frequentemente utilizzata per l’acquisto di un’abitazione o per altre operazioni immobiliari. Quando il mutuatario non riesce più a pagare le rate, la banca può avviare le iniziative necessarie per recuperare il proprio credito, compreso il pignoramento dell’immobile ipotecato, se ne ricorrono i presupposti.

La particolarità del credito fondiario consiste nel fatto che l’art. 41 TUB riconosce alla banca alcune prerogative specifiche nel procedimento esecutivo.

È tuttavia necessario fare una precisazione: il credito fondiario non costituisce, di per sé, un privilegio sostanziale autonomo nella graduazione dei crediti. La banca beneficia normalmente della garanzia ipotecaria, che le attribuisce il diritto di essere soddisfatta con preferenza sul ricavato dell’immobile rispetto ai creditori di grado successivo, nel rispetto delle cause di prelazione previste dalla legge.

Le agevolazioni dell’art. 41 TUB riguardano soprattutto il piano processuale e consentono alla banca, in presenza dei presupposti richiesti, di esercitare alcune facoltà particolari durante la procedura esecutiva.

L’esenzione dalla notificazione del titolo contrattuale esecutivo

Uno dei principali vantaggi riconosciuti al creditore fondiario è previsto dall’art. 41, comma 1, TUB, secondo cui, nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari, è escluso l’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.

In concreto, la banca può avvalersi di questa disciplina senza dover procedere alla separata notificazione del contratto di mutuo in forma esecutiva, nei termini ordinariamente previsti per il titolo esecutivo.

Questo non significa, però, che l’istituto di credito possa procedere al pignoramento senza rispettare gli altri adempimenti richiesti dalla legge. La disciplina speciale non elimina automaticamente gli obblighi relativi agli atti della procedura, né impedisce al debitore di contestare eventuali irregolarità.

Occorre quindi verificare la documentazione concretamente utilizzata dalla banca, il contenuto del precetto, gli atti notificati e la sussistenza dei presupposti per procedere all’esecuzione forzata.

Il versamento diretto alla banca di una parte del prezzo di aggiudicazione

Un’altra importante prerogativa è prevista dall’art. 41, comma 4, TUB.

Quando l’immobile pignorato viene venduto all’asta, il giudice dell’esecuzione può disporre che l’aggiudicatario, o l’assegnatario, versi direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al credito fondiario, qualora non intenda subentrare nel contratto di finanziamento secondo le modalità previste dalla legge.

Il pagamento deve avvenire nei termini e secondo le modalità stabiliti nel provvedimento giudiziale. La somma da versare non può essere determinata prescindendo dalla posizione degli altri creditori e dalle spese della procedura.

Il meccanismo consente alla banca di ottenere un pagamento diretto, senza dover attendere necessariamente la conclusione di tutte le operazioni di distribuzione del ricavato. Non significa, però, che possa trattenere somme superiori a quelle che le spettano.

La quantificazione del credito deve essere verificata e coordinata con le esigenze della procedura esecutiva, comprese le spese e gli eventuali diritti degli altri creditori. L’eventuale eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto non può essere definitivamente acquisita dalla banca.

Per il debitore, questo aspetto è rilevante soprattutto perché rende necessario controllare la corretta determinazione del credito e la posizione della banca nel progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita.

Il diritto della banca a ricevere le rendite dell’immobile pignorato

L’art. 41, comma 3, TUB stabilisce che le rendite degli immobili ipotecati a favore della banca, riscosse dal custode giudiziario, dall’amministratore giudiziario o, nei casi previsti, dal curatore della procedura concorsuale, siano versate al creditore fondiario fino al soddisfacimento del credito.

Dal versamento devono essere dedotte le spese di amministrazione e i tributi previsti dalla disposizione.

La norma può assumere particolare importanza quando l’immobile pignorato è concesso in locazione e produce un reddito. In questa situazione, i canoni di locazione possono contribuire al soddisfacimento del credito della banca secondo le modalità stabilite dalla legge.

Anche in questo caso, tuttavia, non si tratta di un diritto illimitato: il versamento è collegato al credito effettivamente vantato e deve rispettare i limiti e le condizioni applicabili alla procedura.

La prosecuzione dell’esecuzione in caso di liquidazione giudiziale

Tra le prerogative più significative del creditore fondiario vi è quella disciplinata dall’art. 41, comma 2, TUB, che consente alla banca di iniziare o proseguire l’esecuzione sui beni ipotecati a garanzia del finanziamento fondiario anche dopo l’apertura della liquidazione giudiziale del debitore, nei limiti in cui opera la deroga prevista dalla legge.

La regola costituisce un’eccezione al principio generale che limita le azioni esecutive individuali sui beni compresi nella procedura concorsuale.

Il privilegio fondiario, tuttavia, è essenzialmente processuale: non attribuisce alla banca il diritto di trattenere definitivamente qualsiasi somma ricavata dalla vendita, indipendentemente dai diritti degli altri creditori.

Il credito deve essere accertato nell’ambito della procedura concorsuale e la banca deve rispettare gli obblighi previsti per ottenere il soddisfacimento definitivo delle proprie ragioni. La liquidazione del bene e la successiva distribuzione delle somme devono quindi coordinarsi con le regole della procedura concorsuale.

È un aspetto che richiede particolare attenzione, perché l’apertura di una liquidazione giudiziale non comporta necessariamente l’immediato arresto dell’esecuzione fondiaria, ma neppure autorizza la banca a ignorare i diritti della massa dei creditori.

Il subentro dell’aggiudicatario nel contratto di mutuo

L’art. 41, comma 5, TUB riconosce all’aggiudicatario o all’assegnatario la possibilità di subentrare nel contratto di finanziamento fondiario stipulato dal debitore espropriato, senza necessità di autorizzazione del giudice dell’esecuzione, purché siano rispettate le condizioni previste dalla norma.

In particolare, occorre pagare alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese entro il termine legale di quindici giorni, decorrente secondo le modalità indicate dalla disposizione.

Questa possibilità consente, in presenza dei relativi presupposti, di assumere gli obblighi derivanti dal contratto originario. Non costituisce, tuttavia, una soluzione automatica per il debitore esecutato: riguarda l’aggiudicatario o l’assegnatario e deve essere valutata nell’ambito delle condizioni previste dalla legge.

Il trasferimento dell’immobile e il subentro restano inoltre subordinati agli adempimenti e al provvedimento previsti dall’art. 586 c.p.c.

L’ipoteca di primo grado e la posizione della banca nella distribuzione del ricavato

L’art. 38 TUB prevede che il credito fondiario sia garantito da ipoteca di primo grado sugli immobili, ferme restando le condizioni e le eccezioni stabilite dalla normativa applicabile.

La garanzia ipotecaria attribuisce alla banca una posizione preferenziale nella distribuzione del ricavato della vendita forzata. Questa preferenza, tuttavia, non equivale a un diritto assoluto a ricevere per prima qualsiasi somma disponibile.

La graduazione dei crediti dipende dalle iscrizioni ipotecarie, dalle eventuali cause di prelazione concorrenti, dal loro rango e dalle disposizioni applicabili alle spese della procedura.

È dunque necessario distinguere tra il vantaggio processuale riconosciuto dall’art. 41 TUB e il diritto sostanziale derivante dall’ipoteca. Il primo riguarda determinate modalità di svolgimento dell’esecuzione; il secondo incide sull’ordine con cui i creditori vengono soddisfatti.

Come può difendersi il debitore dal pignoramento promosso dalla banca fondiaria?

La presenza di un mutuo fondiario non impedisce al debitore di esercitare il proprio diritto di difesa. Le prerogative riconosciute alla banca non rendono incontestabile il credito e non escludono la possibilità di verificare la regolarità degli atti esecutivi.

A seconda delle circostanze concrete, può essere necessario esaminare il contratto di mutuo, la documentazione relativa all’erogazione, gli estratti contabili, il conteggio del credito residuo, le comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine e gli atti di precetto e pignoramento.

Possono inoltre essere valutati, quando ne ricorrono i presupposti, eventuali vizi del titolo esecutivo, contestazioni sull’importo richiesto, irregolarità delle notificazioni o questioni relative alla validità e all’efficacia della garanzia.

Gli strumenti processuali devono essere individuati in base al tipo di contestazione. L’opposizione all’esecuzione, prevista dall’art. 615 c.p.c., riguarda il diritto del creditore di procedere; l’opposizione agli atti esecutivi, disciplinata dall’art. 617 c.p.c., riguarda invece i vizi formali degli atti della procedura. Le condizioni, i termini e le modalità di utilizzo devono essere verificati caso per caso.

Non è sufficiente individuare una possibile irregolarità: occorre capire se sia giuridicamente rilevante, quale rimedio consenta di farla valere e se sussistano i presupposti per chiedere la sospensione della procedura.

Intervenire tempestivamente è fondamentale. Una valutazione specialistica può consentire di individuare eventuali contestazioni fondate e, parallelamente, verificare se esistano margini per una trattativa con la banca o per una soluzione alternativa alla vendita forzata.

La vendita all’asta non è sempre l’unica strada

La vendita all’asta non è sempre l’unica strada. Ogni situazione debitoria va valutata caso per caso. Lo Studio analizza la procedura, l’entità dei debiti e la posizione del debitore per verificare se esistano margini per una trattativa con i creditori, un accordo a saldo e stralcio o una soluzione alternativa alla vendita forzata. In determinate situazioni può essere valutato anche il coinvolgimento di un investitore, tra le società collegate allo Studio, verificando la sostenibilità economica dell’operazione, la possibilità per il debitore di continuare a vivere nell’immobile attraverso una locazione e, quando possibile, un eventuale riacquisto dopo 5 o 10 anni. Non si tratta di una soluzione automatica, ma di un’operazione che deve essere costruita e verificata sotto il profilo giuridico ed economico. Per questo è fondamentale intervenire il prima possibile: quando la procedura è ancora in una fase nella quale esistono margini di negoziazione, possono esserci maggiori possibilità di individuare una soluzione alternativa alla vendita forzata.

Esperienza pratica dello Studio

L’esperienza professionale del nostro Studio deriva da quella del suo fondatore, l’Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli. L’Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli è un avvocato esperto nella difesa dal pignoramento immobiliare e nelle esecuzioni immobiliari, con attività professionale rivolta alla tutela dei debitori e del patrimonio immobiliare. Opera professionalmente a Napoli, Roma e Milano e, attraverso la propria organizzazione professionale, su tutto il territorio nazionale. È Partner del Sole 24 Ore e membro della Commissione Mercati e Strumenti Finanziari del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. È inoltre autore del “Manuale Completo sulla Difesa dal Pignoramento Immobiliare”, opera dedicata agli strumenti giuridici utilizzabili dal debitore per contrastare, sospendere o gestire una procedura di pignoramento immobiliare.

L’esperienza maturata nella gestione delle procedure esecutive immobiliari ci consente di affrontare il pignoramento non soltanto dal punto di vista strettamente processuale, ma anche valutando le diverse possibilità che possono essere concretamente utilizzate per tutelare il patrimonio del debitore.

Nel caso di un’esecuzione promossa da una banca fondiaria, questo significa verificare sia la regolarità degli atti e la consistenza del credito, sia le conseguenze economiche della prosecuzione della procedura. Ogni posizione richiede un esame specifico, perché le strategie difensive dipendono dalla documentazione disponibile, dalla fase raggiunta dal pignoramento e dalla situazione patrimoniale del debitore.

Conclusioni: come tutelarsi dal pignoramento della banca fondiaria

I privilegi riconosciuti al creditore fondiario dagli artt. 38 e 41 TUB attribuiscono alla banca specifiche agevolazioni nella procedura esecutiva immobiliare. Tuttavia, non eliminano il diritto del debitore di contestare il credito e verificare la legittimità del pignoramento.

Comprendere la posizione della banca, controllare gli atti e valutare tempestivamente le possibili iniziative difensive può fare la differenza nella gestione di una procedura esecutiva.

Lo Studio Legale d’Ambrosio Borselli si occupa esclusivamente di diritto delle esecuzioni immobiliari e difesa del debitore. Se la tua casa è stata pignorata da una banca o hai ricevuto un precetto relativo a un mutuo fondiario, puoi richiedere una consulenza personalizzata per esaminare la tua situazione, verificare le possibili contestazioni e valutare le soluzioni concretamente percorribili.

Agire tempestivamente permette di comprendere quali strumenti siano ancora utilizzabili e se esistano margini per tutelare il patrimonio immobiliare.

FAQ

La banca che ha concesso un mutuo fondiario ha maggiori poteri nel pignoramento?
Sì. L’art. 41 TUB riconosce al creditore fondiario specifiche agevolazioni processuali, tra cui l’esenzione dalla notificazione separata del titolo contrattuale esecutivo e particolari modalità di pagamento del prezzo di aggiudicazione.

La banca fondiaria può pignorare la casa senza notificare il contratto di mutuo?
La legge esclude, per i crediti fondiari, l’obbligo di notificare separatamente il titolo contrattuale esecutivo. Restano però da rispettare gli altri adempimenti previsti per procedere all’esecuzione.

La banca può ricevere direttamente il prezzo della vendita all’asta?
Sì, nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 41, comma 4, TUB e dal provvedimento del giudice dell’esecuzione. Il pagamento diretto non attribuisce alla banca il diritto di trattenere somme superiori a quelle effettivamente spettanti.

Il debitore può opporsi al pignoramento promosso dalla banca fondiaria?
Sì, se sussistono motivi giuridicamente fondati. A seconda della contestazione, possono trovare applicazione gli artt. 615 o 617 c.p.c., nel rispetto dei relativi presupposti e termini.

avv. Biancamaria Leone de Pertis

(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione”   “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”

Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli  “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” 

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“

Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.

Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un  modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il  controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per  approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche “Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“,  tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne  al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )

Quando si sceglie l’avvocato per la propria esecuzione immobiliare, non  si sta scegliendo solo un giurista: si sta scegliendo qualcuno che ha vissuto sul campo centinaia di procedure in tutta Italia. Perché la vera differenza non sta solo nelle norme — quelle sono solo il 30-40% del lavoro — ma nell’esperienza pratica: conoscere la psicologia dei giudici, dei custodi, delle controparti, e sapere esattamente quando muoversi. La stessa istanza, presentata al momento giusto o a quello sbagliato, può cambiare completamente l’esito di una procedura. È un’arte fatta di tempismo, intuizione e stratagemmi maturati anno dopo anno, procedura dopo procedura — qualcosa che nessun manuale, e nemmeno la più avanzata intelligenza artificiale, potrà mai sostituire. Con oltre mille procedure seguite in tutta Italia, il nostro studio mette questa esperienza al servizio di debitori e investitori, per trasformare ogni criticità in un’opportunità concreta. Affidati a chi la procedura la conosce davvero, non solo sulla carta.

Il nostro Studio, inoltre, collabora con una società specializzata nell’acquisto di immobili pignorati, che può intervenire quando ricorrono i presupposti per salvare l’abitazione del debitore. Dopo un’attenta valutazione della procedura e della situazione economica, individuiamo la soluzione più conveniente e, se praticabile, coinvolgiamo la società per formulare una proposta di acquisto. L’obiettivo è consentire al debitore di evitare la perdita del possesso della casa e, in molti casi, di conservarne la possibilità di un futuro riacquisto, sempre sotto la tutela legale dello Studio.

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Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando “Lo Studio – Avvocati dal 1880″, per informazioni sulla Partnership dello Studio  con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”,  per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci”

Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”


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