Due limiti per il reddito, 100mila e 115mila euro, e due per l’Iva, 85mila e 100mila. Il Ddl Bilancio riscrive le uscite dal regime e conferma il tetto di 35mila euro per chi ha anche uno stipendio.
Per i forfettari il 2027 porta un nuovo sistema di soglie. L’articolo 9 del Ddl di Bilancio separa i limiti per le imposte sui redditi da quelli per l’Iva e, rispetto a quanto annunciato nel comunicato del Consiglio dei ministri, ne aggiunge uno nuovo. Per il reddito si resta nel regime fino a 100mila euro di ricavi o compensi, con uscita immediata oltre i 115mila. Per l’Iva restano i limiti di oggi: 85mila euro per restare in franchigia e uscita in corso d’anno oltre i 100mila. La relazione illustrativa conferma che il nuovo tetto di 100mila euro si verifica già sugli incassi del 2026. Il testo alza a 100mila euro anche uno dei requisiti per l’aliquota del 5% delle nuove attività e proroga per il 2027 il limite di 35mila euro di reddito da lavoro dipendente oltre il quale il regime è precluso. Tutte le modifiche intervengono sul nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, che dal 2027 conterrà le regole del forfettario.
Quali sono le quattro soglie del forfettario dal 2027?
Dal 2027 un forfettario dovrà tenere sotto controllo quattro cifre, due per ciascun tributo. Per le imposte sui redditi e le addizionali:
- 100mila euro di ricavi o compensi nell’anno precedente, per entrare e restare nel regime, con l’imposta sostitutiva del 15% (5% per le nuove attività);
- 115mila euro nell’anno in corso, oltre i quali si esce subito dal regime.
Per l’Iva:
- 85mila euro nell’anno precedente, per restare in franchigia ed emettere fatture senza Iva;
- 100mila euro nell’anno in corso, oltre i quali l’Iva si applica subito.
La relazione illustrativa chiarisce che tutti i rinvii alle «condizioni di cui all’articolo 232, comma 1» contenuti nella disciplina del regime vanno letti con questo doppio limite: 85mila euro per l’Iva, 100mila per le imposte dirette. Per l’Iva il tetto non sale per i vincoli della direttiva europea sul regime delle piccole imprese, che fissa la franchigia massima a 85mila euro.
Dove saranno scritte le regole del forfettario?
Dal 2027 il regime forfettario non sarà più disciplinato dai commi 54-89 dell’art. 1 della legge 190/2014, dove si trova da quando è nato. Passerà negli articoli da 232 a 243 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, il d.lgs. 117/2026, frutto della riforma fiscale. Le modifiche del Ddl di Bilancio intervengono quindi su queste nuove norme.
La soglia di 100mila euro per le imposte dirette entra nel nuovo comma 1-bis dell’art. 232. L’uscita immediata è nel comma 1 dell’art. 238, il cui secondo periodo viene sostituito. Il requisito per l’aliquota del 5% è nell’art. 235. Il limite per i dipendenti è nell’art. 233, comma 1, lettera f, che riprende il vecchio comma 57, lettera d-ter.
Cosa succede a chi incassa tra 85 e 100mila euro?
La relazione illustrativa conferma quanto era stato ipotizzato: dal 2027 possono applicare il regime, ai fini delle imposte dirette, anche i contribuenti che nel 2026 hanno incassato tra 85.001 e 100mila euro. La verifica si fa sull’anno precedente, come era già avvenuto con gli aumenti di soglia del 2019 e del 2023 (circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E/2019 e n. 32/E/2023).
Per l’Iva, però, il limite dell’anno precedente resta a 85mila euro. Chi lo ha superato nel 2026 resta forfettario per il reddito, ma dal 2027 deve applicare l’Iva.
Un consulente informatico ha incassato 92mila euro nel 2026. Nel 2027 resta nel forfettario e paga il 15% sul reddito calcolato con il coefficiente della sua attività. Ma ha superato gli 85mila euro: dal 1° gennaio 2027 emette fatture con l’Iva.
Una grafica ha incassato 78mila euro nel 2026 e arriva a 95mila nel 2027. Per tutto il 2027 resta in franchigia Iva, perché nell’anno precedente era sotto gli 85mila euro e non supera i 100mila nell’anno. Dal 2028 resta forfettaria per il reddito, ma applica l’Iva.
Quando si esce subito dal regime?
Oggi la soglia di uscita immediata è di 100mila euro, sia per il reddito sia per l’Iva. Con l’accesso portato a 100mila euro per le imposte dirette, la regola andava riscritta. Il Ddl la cambia così: il regime cessa nell’anno stesso in cui ricavi o compensi superano i 115mila euro ai fini delle imposte sui redditi e delle addizionali, e i 100mila euro ai fini dell’Iva.
Per l’Iva non cambia nulla rispetto a oggi: superati i 100mila euro, l’imposta si applica dall’operazione che fa oltrepassare il limite. Per il reddito, invece, tutto il meccanismo si sposta in avanti di 15mila euro.
Un ingegnere forfettario arriva a 108mila euro di compensi nel 2027. Ai fini Iva, superati i 100mila, deve applicare l’imposta dalla fattura che ha fatto oltrepassare il limite. Ai fini del reddito, invece, resta forfettario per tutto il 2027 e passa al regime ordinario dal 2028. Un altro professionista chiude il 2027 con 120mila euro. Ha superato anche i 115mila: esce dal forfettario già nel 2027 anche per le imposte sui redditi.
Cosa cambia per l’aliquota del 5% delle nuove attività?
Chi avvia una nuova attività in forfettario può pagare un’imposta sostitutiva del 5% invece del 15% per i primi cinque anni, se rispetta alcuni requisiti. Non deve aver esercitato attività d’impresa, artistica o professionale nei tre anni precedenti. La nuova attività non deve essere la semplice prosecuzione di un lavoro svolto prima come dipendente o autonomo. E se si prosegue un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, i ricavi o compensi di quest’ultimo nell’anno precedente non devono superare la soglia del regime.
Il Ddl modifica l’art. 235 del nuovo Testo unico e alza quest’ultimo limite da 85mila a 100mila euro, in linea con la nuova soglia per le imposte dirette.
Una giovane farmacista rileva nel 2027 la parafarmacia di un collega che va in pensione. Se il collega, nel 2026, ha incassato 95mila euro, lei può comunque applicare il 5%: il limite per chi prosegue un’attività altrui sale a 100mila euro.
Cosa resta da chiarire per l’Iva?
La convivenza tra un reddito calcolato in modo forfettario e un’Iva applicata con le regole ordinarie, nella fascia tra 85mila e 100mila euro, pone alcune questioni operative ancora aperte.
La prima riguarda la contabilità. Il forfettario è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi. Chi applica l’Iva, però, deve registrare le fatture emesse e quelle ricevute, liquidare l’imposta periodicamente e presentare la dichiarazione annuale. Andrà chiarito quali registri e adempimenti saranno richiesti a un contribuente che si trova in entrambe le situazioni.
La seconda riguarda la rettifica della detrazione. Chi entra nel regime Iva ordinario può recuperare in parte l’Iva pagata su beni e servizi acquistati in franchigia e non ancora utilizzati, come un computer o un’attrezzatura. Chi torna in franchigia deve, al contrario, restituire una parte dell’Iva detratta. Con soglie che si possono superare in un anno e non nell’altro, i passaggi tra franchigia e regime ordinario potranno diventare frequenti, e servono regole chiare per gestirli.
Cosa cambia per chi ha anche uno stipendio?
Nel testo del Ddl arriva la novità che mancava nei giorni scorsi. Chi ha un reddito da lavoro dipendente o assimilato, compresa la pensione, non può accedere al forfettario se quel reddito supera una certa soglia. Negli ultimi due anni il limite era stato portato a 35mila euro, ma la proroga scadeva il 31 dicembre 2026.
Il comma 3 dell’art. 9 del Ddl lo conferma a 35mila euro anche per il 2027. Senza la proroga sarebbe tornata la soglia ordinaria di 30mila euro.
Un’insegnante con uno stipendio di 33mila euro nel 2026 ha anche una partita Iva per lezioni private e traduzioni. Grazie alla proroga può restare forfettaria nel 2027. Con il limite tornato a 30mila euro, avrebbe perso il regime dal 1° gennaio e i compensi si sarebbero sommati allo stipendio, tassati con l’Irpef progressiva.
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