#Finsubito news – Imprenditore In Crisi Con Il Pignoramento Del Rimborso IVA In Arrivo: Cosa Può Ottenere Uno Studio Legale?


Questa guida segue la forma di un’intervista. Raccoglie le domande che gli imprenditori ci fanno più spesso quando scoprono che il rimborso IVA su cui contavano, magari l’unica liquidità in arrivo nei prossimi mesi, è finito nel mirino di un creditore. Le risposte sono complete e scritte come le daremmo a voce, seduti alla scrivania.

Il contesto normativo, in breve. Il credito chiesto a rimborso nella dichiarazione IVA (artt. 30 e 38-bis del D.P.R. 633/1972) è un credito verso l’Erario. Come ogni credito, si può pignorare presso terzi con le regole degli artt. 543 e seguenti del codice di procedura civile, e il terzo pignorato è l’Agenzia delle Entrate. Accanto ai creditori privati c’è poi il Fisco stesso, che può trattenere il rimborso con strumenti propri: il fermo amministrativo dell’art. 69 del R.D. 2440/1923, la sospensione dell’art. 23 del D.Lgs. 472/1997 e la compensazione con le cartelle prevista dall’art. 28-ter del D.P.R. 602/1973. Se l’impresa è in crisi, infine, entrano in gioco le misure protettive del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024).

Perché ce ne occupiamo noi. Questo tema sta a metà tra tre materie: il processo esecutivo, il diritto tributario e la crisi d’impresa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Questo è il titolo che conta quando il pignoramento del rimborso va fermato dentro una composizione negoziata. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, necessario quando a bloccare il rimborso è l’Amministrazione finanziaria. Ed è avvocato cassazionista: le opposizioni nate da un pignoramento possono arrivare fino all’ultimo grado.

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BLOCCO A — Le basi

“Ma il rimborso IVA si può davvero pignorare, se non me l’hanno ancora pagato?”

Sì. Il credito IVA chiesto a rimborso si può pignorare anche prima che l’Agenzia lo abbia liquidato. Molti imprenditori pensano il contrario: “finché non è arrivato sul conto, non è mio, quindi non me lo possono prendere”. È un errore che costa caro.

Il ragionamento giuridico è semplice. Quando lei indica nella dichiarazione annuale un’eccedenza di IVA detraibile e ne chiede il rimborso, nasce un rapporto con l’Erario. Il credito può non essere ancora certo nell’importo, perché l’ufficio può controllarlo, chiedere documenti o rettificarlo. È però un credito che deriva da un rapporto già individuato, e i crediti futuri o non ancora liquidi, se legati a un rapporto determinato, sono pignorabili. È il principio che la Cassazione ha affermato in materia di crediti futuri (Cass. n. 12113/2013, richiamata dalla dottrina proprio a proposito dei crediti d’imposta).

Nel pignoramento il terzo è l’Agenzia delle Entrate. Il creditore le notifica l’atto di pignoramento presso terzi: da quel momento l’Agenzia, come qualunque altro debitore del debitore, non può pagare a lei la somma vincolata. Il credito pignorato resta “congelato” in attesa che il giudice dell’esecuzione decida a chi spetta.

Ci sono però tre situazioni diverse, e conviene sapere in quale si trova:

  • credito già riconosciuto, perché l’ufficio ha disposto il rimborso o c’è una sentenza definitiva: è il caso più semplice per il creditore;
  • credito solo esposto in dichiarazione e ancora soggetto a controllo: è pignorabile come credito futuro, ma il suo importo dipenderà dall’esito delle verifiche;
  • credito già utilizzato in compensazione o riportato in detrazione: in questo caso non esiste più come credito da rimborsare, e l’Agenzia renderà una dichiarazione negativa.

La distinzione non è teorica. Dal tipo di credito dipendono la dichiarazione che l’Agenzia renderà, i tempi dell’esecuzione e le difese che si possono costruire. Ci torniamo nelle risposte sulla procedura.

“Chi può pignorarmelo: un fornitore, la banca, il Fisco?”

Possono farlo tutti, ma con strumenti diversi. E capire chi si ha di fronte è il primo passo per difendersi.

Creditori privati (fornitori, banche, società di leasing, ex dipendenti, professionisti). Devono avere un titolo esecutivo: un decreto ingiuntivo esecutivo, una sentenza, un assegno o una cambiale protestati, un atto notarile. Devono poi notificarle il precetto e, scaduto il termine, procedere con il pignoramento presso terzi notificato all’Agenzia delle Entrate e a lei. Valgono le regole ordinarie del codice di procedura civile.

Agenzia delle Entrate-Riscossione, per le cartelle non pagate. Qui la strada più frequente non è il pignoramento ordinario ma la compensazione dell’art. 28-ter del D.P.R. 602/1973. Quando il rimborso supera 500 euro, l’Agenzia delle Entrate verifica se il beneficiario ha cartelle scadute. Se le trova, lo segnala all’agente della riscossione e gli mette a disposizione le somme. L’agente le notifica una proposta di compensazione e sospende nel frattempo le azioni di recupero. Lei ha sessanta giorni per rispondere. Se accetta, il rimborso estingue le cartelle; se rifiuta o tace, l’agente può avviare l’esecuzione su quelle somme. Il D.Lgs. 110/2024 ha modificato questa norma, ma le nuove regole si applicano dal sessantesimo giorno dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo: va verificato, caso per caso, quale versione si applica alla sua pratica.

Agenzia delle Entrate come ente impositore. Può non pagare il rimborso perché vanta a sua volta un credito verso di lei. Lo fa con il fermo amministrativo dell’art. 69 del R.D. 2440/1923 oppure, se le ha contestato una violazione con sanzioni, con la sospensione del rimborso prevista dall’art. 23 del D.Lgs. 472/1997. Il D.Lgs. 472/1997 è ancora vigente a ottobre 2026: il testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024) si applicherà dal 1° gennaio 2027.

In pratica, lo stesso rimborso può essere conteso da più soggetti. Un fornitore lo pignora, l’agente della riscossione propone la compensazione, l’ufficio dispone un fermo. Chi arriva prima e con quale strumento cambia moltissimo il risultato.

“Come faccio a sapere che è partito un pignoramento sul mio rimborso?”

Lo sa perché l’atto deve essere notificato anche a lei. Il pignoramento presso terzi è un atto unico, notificato sia al terzo (l’Agenzia delle Entrate) sia al debitore. Contiene l’indicazione del credito per cui si procede e del titolo esecutivo, l’indicazione generica dei crediti pignorati, l’ingiunzione a non disporne e la citazione a comparire davanti al giudice dell’esecuzione.

Se l’impresa ha un indirizzo PEC iscritto nei registri pubblici, la notifica arriva quasi sempre lì. Il primo consiglio, banale ma decisivo, è questo: controlli la PEC aziendale ogni giorno, compresa la cartella della posta indesiderata, soprattutto nei mesi in cui attende un rimborso. Molti imprenditori scoprono il pignoramento solo quando il commercialista nota che il rimborso, atteso da mesi, non arriva.

Ci sono poi segnali indiretti. Il precetto è quasi sempre il preavviso del pignoramento. Il pignoramento può partire scaduto il termine di dieci giorni indicato nel precetto, entro novanta giorni dalla sua notifica. Se ha ricevuto un precetto da un fornitore e sa di avere un rimborso IVA in lavorazione, consideri il rimborso a rischio.

Per le cartelle il segnale è la proposta di compensazione dell’agente della riscossione. Per il Fisco come creditore è il provvedimento di fermo o di sospensione, che deve esserle comunicato e motivato, come vedremo parlando della Cassazione n. 11358/2024.

Un’ultima cosa: il cassetto fiscale e l’area riservata dell’Agenzia mostrano lo stato del rimborso. Una pratica “in lavorazione” da molto tempo non prova un pignoramento, ma è un buon motivo per chiedere al commercialista di verificare.

“Entro quando devo muovermi?”

Dipende da cosa vuole contestare e davanti a quale giudice. E i termini non sono sospesi in agosto per tutti allo stesso modo.

Ecco le scadenze principali:

  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): 20 giorni dalla notifica dell’atto che contesta per vizi formali (notifica irregolare, atto incompleto, precetto viziato).
  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): contesta il diritto del creditore di procedere (titolo inesistente o caduto, credito già pagato o prescritto, somma non pignorabile). Non ha un termine fisso, ma nell’espropriazione va proposta prima che sia disposta l’assegnazione; dopo, resta possibile solo per fatti sopravvenuti o se non è stato possibile proporla prima.
  • Proposta di compensazione ex art. 28-ter: 60 giorni per rispondere all’agente della riscossione.
  • Ricorso alla Corte di giustizia tributaria contro un fermo, una sospensione o un’altra pretesa dell’Amministrazione: 60 giorni dalla notifica (art. 21 del D.Lgs. 546/1992).

Sulla sospensione feriale (1-31 agosto) bisogna distinguere. La legge 742/1969 non si applica al processo esecutivo né, di regola, alle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi (art. 3 della legge e art. 92 dell’ordinamento giudiziario). Chi riceve un pignoramento a fine luglio, quindi, non ha agosto “in regalo”. La sospensione vale invece nel processo tributario e nel giudizio civile ordinario di cognizione, per esempio nell’opposizione al decreto ingiuntivo da cui è nato il titolo.

Per i procedimenti del Codice della crisi la regola è opposta: l’art. 9, comma 1, del CCII esclude la sospensione feriale. Se l’impresa chiede le misure protettive in luglio, i termini del procedimento di conferma corrono anche in agosto.

Il termine che conta davvero, però, è quello che non è scritto da nessuna parte: arrivare prima dell’assegnazione. Una volta che il giudice ha assegnato il credito al creditore, molte difese si restringono. E se l’impresa intende entrare in uno strumento della crisi, ogni giorno di ritardo rende più difficile proteggere il rimborso.


BLOCCO B — La procedura

“Cosa succede dopo la notifica: i soldi spariscono subito?”

No, non spariscono subito. Ma da quel momento non sono più a sua disposizione. È questo il punto da capire.

Con la notifica dell’atto, l’Agenzia delle Entrate diventa custode delle somme dovute a lei, nei limiti dell’importo per cui il creditore procede aumentato della metà (art. 546 c.p.c.). Se il fornitore agisce per 40.000 euro, il vincolo può arrivare a 60.000 euro. Se il rimborso è di 55.000 euro, è bloccato per intero. Il creditore non incassa nulla in questa fase: l’Agenzia trattiene e attende.

Poi la procedura segue questi passaggi:

  1. Iscrizione a ruolo e avviso. Il creditore deve iscrivere a ruolo l’esecuzione e, dopo la riforma Cartabia, notificare al debitore e al terzo l’avviso dell’avvenuta iscrizione, depositandolo nel fascicolo entro la data dell’udienza (art. 543 c.p.c.). Se non lo fa, il pignoramento perde efficacia e gli obblighi del terzo cessano. È uno dei primi controlli che facciamo, perché un errore del creditore qui può liberare il rimborso.
  2. Dichiarazione del terzo (art. 547 c.p.c.). L’Agenzia deve dichiarare se e quanto deve a lei. Di regola la dichiarazione è inviata al creditore per PEC.
  3. Udienza davanti al giudice dell’esecuzione. Se la dichiarazione è positiva, o se il terzo non la rende e il credito risulta altrimenti, il giudice può assegnare il credito al creditore (art. 553 c.p.c.). Se il terzo non compare o non dichiara, il credito si considera non contestato nei termini indicati dal creditore (art. 548 c.p.c.).
  4. Contestazioni sulla dichiarazione (art. 549 c.p.c.). Se ci sono contestazioni, il giudice le risolve con ordinanza, impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi.

Il pagamento effettivo arriva quando l’Agenzia esegue il rimborso. A quel punto, se c’è un’ordinanza di assegnazione, paga il creditore al posto suo. Con un rimborso IVA il percorso può durare mesi, perché l’ufficio deve completare i controlli.

Questo intervallo, tra la notifica e il pagamento al creditore, è la finestra in cui si costruisce la difesa. Si può contestare il pignoramento, si può offrire una conversione, si può portare l’intera posizione debitoria dentro uno strumento di regolazione della crisi. Dopo il pagamento, le strade si fanno molto più strette.

“L’Agenzia delle Entrate risponde come una banca qualsiasi?”

Formalmente sì: rende la dichiarazione del terzo come farebbe una banca. Nella sostanza la sua dichiarazione è diversa, perché dipende dalla vita fiscale del credito.

Se il rimborso è già stato disposto, la dichiarazione sarà positiva. Se il credito è stato solo chiesto e l’ufficio lo sta ancora controllando, l’Agenzia lo dichiarerà come credito esistente ma non ancora liquidato, ed è possibile che indichi riserve o controcrediti. Se il credito è già stato usato in compensazione, la dichiarazione sarà negativa.

C’è un aspetto che pochi conoscono. Quando la dichiarazione negativa dell’Agenzia riguarda un credito IVA, la lite sull’esistenza di quel credito è di natura tributaria. Con l’ordinanza n. 16664 del 12 giugno 2023 la Cassazione ha esaminato un caso nato proprio così. Un creditore aveva pignorato il credito d’imposta di una società presso l’Agenzia, l’Agenzia aveva reso dichiarazione negativa e il creditore l’aveva impugnata davanti al giudice tributario. La Corte ha considerato la dichiarazione negativa un atto autonomamente impugnabile, perché porta a conoscenza una precisa posizione dell’Amministrazione sul credito. Ma ha anche stabilito che il termine di sessanta giorni per il ricorso decorre dalla notifica della dichiarazione, non dall’udienza davanti al giudice dell’esecuzione. Il ricorso era tardivo ed è stato dichiarato inammissibile.

Questa pronuncia nasce dal lato del creditore. Per lei, imprenditore, conta per due ragioni.

Primo: se l’Agenzia nega o riduce il rimborso, la contestazione sul credito spetta al giudice tributario e va proposta nei termini tributari. Lì vale la sospensione feriale di agosto, a differenza dell’esecuzione.

Secondo: la dichiarazione dell’Agenzia “fotografa” lo stato del suo credito in quel momento. Se lei sta contestando un diniego di rimborso o un fermo, l’esito di quella lite si riflette direttamente sul pignoramento. Per questo il contenzioso tributario e la difesa nell’esecuzione vanno gestiti come un unico fascicolo, non da due professionisti che non si parlano.

“Posso fermare il pignoramento pagando o offrendo qualcosa?”

Sì, e talvolta è la scelta più razionale. Le strade sono tre.

La conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.). Prima che sia disposta l’assegnazione, lei può chiedere di sostituire al credito pignorato una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore procedente e agli intervenuti, più gli interessi e le spese. Con l’istanza deve depositare almeno un sesto dell’importo dei crediti. Il giudice può concedere una rateizzazione mensile, che la norma consente fino a quarantotto mesi. Per un’impresa che ha bisogno del rimborso per pagare stipendi e fornitori, convertire può voler dire liberare un importo molto maggiore del debito ripartendone il peso nel tempo. Il rischio va valutato: se salta una rata, la conversione decade e le somme versate restano acquisite all’esecuzione.

La riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.). Se il valore vincolato è molto superiore al credito per cui si procede, si può chiedere al giudice di ridurre il pignoramento. Con i crediti presso terzi il vincolo è già limitato al credito aumentato della metà, ma se più creditori sono intervenuti o se il conteggio è sbagliato, lo spazio c’è.

L’accordo con il creditore. Spesso il fornitore che pignora il rimborso sa bene che l’Agenzia può impiegare mesi a pagare e che, nel frattempo, altri creditori possono intervenire. Una proposta seria, magari una parte subito e il resto su un piano di rientro, con la rinuncia agli atti esecutivi, può chiudere la questione prima dell’udienza. Il punto delicato è la credibilità della proposta: deve stare in piedi rispetto ai flussi di cassa reali.

C’è poi una quarta strada, che non è un pagamento: portare tutti i debiti dentro uno strumento della crisi. Se il pignoramento del rimborso è solo il primo di molti, pagare un creditore per liberare il rimborso può essere un errore. Lo vediamo nel Blocco C.

“Come ci si oppone, in pratica?”

Con un ricorso al giudice dell’esecuzione, che fissa un’udienza. Dopo la fase sommaria, che può portare alla sospensione dell’esecuzione (art. 624 c.p.c.), si apre il giudizio di merito nei termini che il giudice assegna.

I motivi che verifichiamo con più frequenza in un pignoramento di rimborso IVA sono questi:

  • Il titolo. Il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo correttamente? È stato notificato? Se pende un’opposizione al decreto, c’è stata una pronuncia sulla provvisoria esecuzione?
  • Il precetto. È stato notificato? Il pignoramento è arrivato entro novanta giorni? Le somme richieste sono corrette, compresi gli interessi?
  • Il credito. È già stato pagato in tutto o in parte? È prescritto? È stato oggetto di una transazione?
  • L’atto di pignoramento. Contiene tutti gli elementi dell’art. 543 c.p.c.? È stato notificato al terzo corretto, cioè all’articolazione dell’Agenzia competente per il rimborso? Il creditore ha rispettato gli adempimenti sull’iscrizione a ruolo e sull’avviso?
  • La dichiarazione del terzo. È esatta? Indica controcrediti dell’Agenzia che possono prevalere?
  • Le misure protettive. Al momento del pignoramento, l’impresa aveva già chiesto le misure protettive in una composizione negoziata o in un concordato? In quel caso il creditore non poteva iniziare l’esecuzione.

Due avvertenze oneste. L’opposizione non è uno strumento per prendere tempo: se è manifestamente infondata, il giudice non sospende e lei rischia la condanna alle spese, e nei casi più gravi anche al risarcimento per lite temeraria. E l’opposizione agli atti ha un termine perentorio di venti giorni, non sospeso in agosto: se lo perde, i vizi formali sono sanati.

“E se a bloccare il rimborso è il Fisco stesso?”

Allora la partita si gioca davanti al giudice tributario, e le regole sono diverse.

Il fermo amministrativo (art. 69 del R.D. 2440/1923). L’Amministrazione che vanta a sua volta un credito verso di lei può sospendere il pagamento del rimborso. Il fermo è una misura cautelare: serve a evitare di pagare oggi un credito che domani potrebbe essere compensato. La Cassazione, sez. tributaria, con la sentenza n. 11358 del 29 aprile 2024 ha chiarito alcuni punti utili per chi lo subisce:

  • il fermo può convivere con la garanzia dell’art. 38-bis del D.P.R. 633/1972, perché i due strumenti proteggono interessi diversi: l’uno l’esistenza del credito IVA, l’altro la possibilità di compensarlo con i controcrediti dell’Amministrazione;
  • il cumulo non deve tradursi in una duplicazione ingiustificata della cautela né in un peso eccessivo per il contribuente, nel rispetto della buona fede;
  • il fermo può essere fatto valere anche nel giudizio sul silenzio-rifiuto, ma solo se è stato adottato con un provvedimento formale, motivato sull’apparente fondatezza del credito vantato dall’Amministrazione e portato a conoscenza del contribuente;
  • poiché incide su un credito già riconosciuto, l’Amministrazione deve giustificarne in modo compiuto le ragioni: non può limitarsi a richiami generici.

La sospensione per sanzioni (art. 23 del D.Lgs. 472/1997). Se all’impresa è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione di sanzioni, anche non definitivo, l’ufficio può sospendere il rimborso fino a concorrenza delle somme in discussione. Anche qui serve un provvedimento, e anche questo è impugnabile.

La compensazione con le cartelle (art. 28-ter del D.P.R. 602/1973). Ne abbiamo parlato: proposta dell’agente della riscossione, sessanta giorni per rispondere. Prima di accettare va verificato se le cartelle sono legittime, notificate, non prescritte, eventualmente già oggetto di rateizzazione o di definizione agevolata.

Un ultimo dato, che gioca a suo favore. Con la sentenza n. 7251 del 18 marzo 2025 la Cassazione ha stabilito che il fermo amministrativo è un impedimento giuridico all’esercizio del diritto di credito e interrompe la prescrizione del credito IVA. Finché il fermo resta in piedi, la prescrizione non corre. Riprende solo quando il fermo viene rimosso o una sentenza definitiva accerta che il credito dell’Amministrazione non esiste. Un fermo, quindi, non fa perdere il rimborso per il passare del tempo: lo congela.

Tabella dei passaggi e dei termini

Fase Atto Termine Davanti a chi
Preavviso del creditore privato Precetto 10 giorni per pagare; pignoramento entro 90 giorni dalla notifica —
Avvio dell’esecuzione Pignoramento presso terzi notificato all’Agenzia e al debitore Vincolo dalla notifica, fino al credito aumentato della metà Giudice dell’esecuzione
Adempimento del creditore Iscrizione a ruolo e avviso a debitore e terzo Entro la data dell’udienza, a pena di inefficacia (art. 543 c.p.c.) Cancelleria esecuzioni
Difesa sui vizi formali Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) 20 giorni, senza sospensione feriale Giudice dell’esecuzione
Difesa sul diritto di procedere Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) Prima dell’assegnazione, salvo fatti sopravvenuti Giudice dell’esecuzione
Alternativa al pignoramento Istanza di conversione (art. 495 c.p.c.) Prima dell’assegnazione, con deposito di almeno 1/6 Giudice dell’esecuzione
Compensazione con le cartelle Risposta alla proposta (art. 28-ter D.P.R. 602/1973) 60 giorni Agente della riscossione
Fermo o sospensione del rimborso Ricorso (artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992) 60 giorni dalla notifica, con sospensione feriale Corte di giustizia tributaria di primo grado
Dichiarazione negativa dell’Agenzia su credito IVA Ricorso (Cass. 16664/2023) 60 giorni dalla notifica della dichiarazione Corte di giustizia tributaria di primo grado
Protezione dentro la crisi Istanza di misure protettive e ricorso per la conferma (artt. 18-19 CCII) Termini del CCII, senza sospensione feriale (art. 9 c.1) Tribunale competente per la crisi

BLOCCO C — I casi particolari

“Se chiedo la composizione negoziata, il pignoramento sul rimborso si ferma?”

Sì, se chiede le misure protettive e il tribunale le conferma. Ma il pignoramento non scompare: resta sospeso e il vincolo rimane.

L’art. 18 del CCII prevede che l’imprenditore possa chiedere le misure protettive con l’istanza di nomina dell’esperto o con un atto successivo. Dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. Il rimborso IVA rientra pienamente in questa nozione. Le misure devono poi essere confermate dal tribunale con il procedimento dell’art. 19.

Cosa succede, concretamente, a un pignoramento presso terzi già notificato? La giurisprudenza di merito, esaminata in una rassegna pubblicata su diritto.it, ha dato indicazioni piuttosto omogenee:

  • secondo il Tribunale di Milano, 26 gennaio 2022, la sospensione del pignoramento presso terzi non cancella il vincolo sulle somme: opera automaticamente e non ha effetto retroattivo, quindi “cristallizza” il vincolo già sorto;
  • per il Tribunale di Padova, 20 luglio 2022, il terzo pignorato resta custode delle somme e l’esperto non ha poteri di disporne: si apre una fase di custodia “rafforzata”;
  • il Tribunale di Arezzo, 9 agosto 2024, ha descritto l’improseguibilità prodotta dalle misure protettive come uno stato di quiescenza: l’esecuzione resta pendente in attesa dell’esito del risanamento.

Per un rimborso IVA questo significa che l’Agenzia non pagherà né il creditore né lei finché le misure sono efficaci. Il rimborso non entra in cassa, ma non esce nemmeno verso un singolo creditore. Diventa una risorsa da mettere sul tavolo delle trattative con tutti.

Attenzione a un limite. Le misure protettive riguardano i creditori nei cui confronti l’imprenditore le chiede. Restano esclusi i crediti dei lavoratori. Il rapporto con gli strumenti propri dell’Amministrazione finanziaria, come il fermo o la compensazione da cartella, va esaminato sul caso concreto, perché non sono vere e proprie azioni esecutive.

“In una composizione negoziata il rimborso IVA pignorato non è un problema da risolvere a parte: è un pezzo del piano. Proteggerlo con le misure dell’art. 18 e decidere poi, con l’esperto e i creditori, come destinarlo è spesso la differenza tra un risanamento possibile e una crisi che precipita”, osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa.

“E se il giudice ha già assegnato il rimborso al creditore?”

È una domanda frequente, e la risposta non è scontata. Se l’Agenzia non ha ancora pagato il creditore assegnatario, può esserci ancora spazio per intervenire con le misure protettive; se ha già pagato, l’esecuzione si è chiusa e quella somma, di regola, non torna indietro.

Sul primo caso la giurisprudenza di merito non è uniforme. Alcune decisioni recenti, lette solo in commento e quindi da verificare sul testo, hanno ritenuto che l’ordinanza di assegnazione, finché il terzo non ha pagato, attribuisca al creditore solo la legittimazione a riscuotere dentro l’esecuzione, e che le misure protettive possano bloccare la riscossione delle somme non ancora pagate, da accantonare a disposizione del giudice. Si tratta però di un punto non consolidato, da valutare sul caso concreto e sul testo vigente degli artt. 18-19 CCII.

C’è un’altra indicazione utile, del Tribunale di Padova, 9 dicembre 2024: anche dopo la scadenza delle misure protettive, il tribunale può concedere misure cautelari ai sensi dell’art. 19 CCII, per evitare che la ripresa delle esecuzioni vanifichi le trattative in corso. È uno strumento che va chiesto in modo motivato, ma esiste.

“Il rimborso IVA posso usarlo per chiudere i conti con il Fisco o nel concordato?”

Sì, e spesso è proprio la sua funzione migliore. Ma va pianificato, non improvvisato.

Nella composizione negoziata, il rimborso protetto dalle misure diventa una fonte di liquidità che l’impresa può offrire ai creditori dentro un accordo. La transazione sui crediti tributari è prevista dall’art. 23, comma 2-bis, del CCII per gli accordi che concludono le trattative. Nei procedimenti di accordo di ristrutturazione e di concordato preventivo le norme di riferimento sono, rispettivamente, l’art. 63 e l’art. 88 del CCII. Queste disposizioni sono state ritoccate anche nel 2026 (D.Lgs. 147/2026): il testo da applicare va verificato alla data della domanda.

Nel concordato preventivo, la domanda con richiesta di misure protettive (art. 54 CCII) impedisce ai creditori per titolo o causa anteriore di iniziare o proseguire esecuzioni. Il rimborso entra nell’attivo concordatario e la sua destinazione è decisa dal piano.

Se l’impresa è minore e non può accedere alla liquidazione giudiziale, la strada è il concordato minore: su istanza del debitore il giudice, con il decreto di apertura, può disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive fino all’omologazione definitiva (art. 78, comma 2, lett. d, CCII).

Un’avvertenza tecnica. Il rapporto tra rimborso IVA e debiti tributari dell’impresa, dentro una procedura, pone problemi di compensazione che vanno studiati prima di depositare. L’Amministrazione cercherà di trattenere il rimborso a fronte dei propri crediti. L’impresa e i suoi consulenti devono sapere in anticipo quanto di quel rimborso arriverà davvero nell’attivo. Il fermo amministrativo, per esempio, è pensato proprio per non perdere la possibilità della compensazione, come ricorda la Cassazione nella sentenza 11358/2024.

“Ho ceduto il credito IVA alla banca prima del pignoramento: vale ancora?”

Dipende da una data: quella della notifica della cessione all’Agenzia.

Molte imprese, per avere subito la liquidità, cedono il credito IVA chiesto a rimborso a una banca o a una società di factoring. La cessione di un credito d’imposta chiesto a rimborso segue regole formali precise: atto pubblico o scrittura privata autenticata e notifica all’ufficio competente (art. 43-bis del D.P.R. 602/1973 e disciplina sulla cessione dei crediti verso lo Stato).

Il conflitto tra cessionario e creditore pignorante si risolve con l’art. 2914, n. 2, del codice civile. Le cessioni notificate al debitore ceduto (qui l’Agenzia) dopo il pignoramento non hanno effetto nei confronti del creditore pignorante. Quindi:

  • se la cessione è stata notificata all’Agenzia prima del pignoramento, il credito non è più suo: il creditore ha pignorato un credito che non le appartiene e la dichiarazione del terzo dovrebbe essere negativa;
  • se la cessione è stata notificata dopo, il pignoramento prevale e la banca resta con un credito verso di lei, non verso l’Erario.

Nel secondo caso l’impresa si trova esposta due volte: verso il creditore pignorante, che incasserà il rimborso, e verso la banca cessionaria, che le chiederà la restituzione dell’anticipo. È una delle situazioni in cui l’ingresso in uno strumento della crisi va valutato con urgenza.

Il consiglio pratico vale anche per il futuro: se cede un credito IVA, verifichi che la notifica all’ufficio sia fatta subito e che ne resti prova. Un ritardo di pochi giorni può cambiare chi incassa.


BLOCCO D — Le paure finali

“Rischio di perdere tutto il rimborso?”

Può succedere, e non le diremo il contrario. Se un creditore ha un titolo valido, il pignoramento è regolare e lei non fa nulla, il giudice assegnerà il credito e l’Agenzia pagherà il creditore fino alla concorrenza di quanto gli è dovuto, interessi e spese compresi.

Però “perdere il rimborso” non è quasi mai l’unico esito possibile, a patto di muoversi prima dell’assegnazione e del pagamento. Le alternative concrete sono quelle che abbiamo visto:

  • se il pignoramento ha vizi, l’opposizione può farlo cadere o ridurlo;
  • se il creditore ha commesso errori negli adempimenti successivi alla notifica, il pignoramento può perdere efficacia;
  • se il debito è giusto ma il rimborso vale molto di più, la conversione libera il resto;
  • se i debiti sono tanti, le misure protettive congelano il rimborso per destinarlo a un piano che riguarda tutti.

C’è anche un limite che deve conoscere. Il pignoramento vincola solo fino al credito del procedente aumentato della metà. Se il rimborso è molto più alto del debito, la parte eccedente non è toccata da quel pignoramento. Lo diventa però se intervengono altri creditori, perciò non conviene contare su quella parte senza averlo verificato.

E un limite ancora più duro: se l’Agenzia ha già pagato il creditore in forza di un’ordinanza di assegnazione, quelle somme di regola non tornano indietro, anche se poi l’impresa entra in una procedura. Il tempo, qui, conta più di qualunque argomento giuridico.

“Quanto tempo ho davvero?”

Meno di quanto spera, ma di solito più di quanto teme.

Il tempo “minimo” è quello dei termini perentori: venti giorni per l’opposizione agli atti, senza sospensione in agosto. Il tempo “massimo” è quello che passa fino a quando l’Agenzia paga il creditore assegnatario. Con un rimborso IVA ancora in istruttoria possono passare mesi, perché l’ufficio deve chiudere i controlli prima di erogare.

Non confonda però la lentezza del rimborso con un margine di sicurezza. Tre elementi accorciano i tempi:

  1. altri creditori possono intervenire nell’esecuzione e moltiplicare il vincolo;
  2. il creditore che ha pignorato il rimborso può avviare in parallelo altri pignoramenti, sul conto corrente, sui crediti verso i clienti, sui beni;
  3. se l’impresa è insolvente, un creditore può chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale e, a quel punto, i margini per scegliere lo strumento si riducono.

Come regola pratica, a noi serve vedere i documenti entro pochi giorni dalla notifica. Il primo controllo, cioè titolo, precetto, atto di pignoramento e adempimenti del creditore, si fa in tempi brevi. La scelta tra opposizione, conversione, accordo o strumento della crisi richiede invece una fotografia completa dei debiti, che va costruita insieme al commercialista.

“Se mi difendo, i creditori si accaniscono e l’azienda chiude?”

È una paura comprensibile, ma la risposta onesta è un’altra: è l’inerzia, non la difesa, a far precipitare la situazione.

Un’opposizione fondata, o un’istanza di misure protettive, non è un atto ostile. È l’esercizio di un diritto previsto dalla legge. I creditori più strutturati, come banche e società di leasing, lo sanno bene e spesso reagiscono aprendo un tavolo, non chiudendolo.

Quello che fa davvero danno è un altro scenario: rimborso pignorato, nessuna reazione, cassa che si svuota, stipendi e imposte correnti non pagati. A quel punto la crisi diventa insolvenza e qualcuno chiede la liquidazione giudiziale. La composizione negoziata nasce proprio per intervenire prima di quel momento: l’impresa resta gestita dall’imprenditore e lavora con un esperto indipendente per trovare un accordo.

C’è anche un dovere che non va dimenticato. L’imprenditore in crisi deve gestire l’impresa tenendo conto degli interessi dei creditori e attivarsi in modo tempestivo per affrontare la crisi. Lasciare che i creditori si spartiscano le poche risorse liquide, rimborso IVA compreso, può esporre gli amministratori a responsabilità. Difendersi bene è anche un modo per tutelare sé stessi.

“E se semplicemente non faccio niente?”

Allora la procedura farà il suo corso. Il giudice assegnerà il credito al creditore, l’Agenzia pagherà lui al posto suo e il rimborso su cui contava non arriverà mai sul conto dell’impresa.

Ma il punto vero è un altro. Non fare niente non è neutrale: è una scelta, e di solito la più costosa. Il rimborso pignorato è spesso il primo segnale che qualcosa nella struttura finanziaria dell’impresa non regge. Ignorarlo significa rinunciare al momento in cui gli strumenti di protezione funzionano meglio.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Ecco due simulazioni. Sono ipotesi dimostrative costruite sulle norme vigenti, non casi reali dello Studio.

Simulazione 1 — Il fornitore che pignora un rimborso più alto del debito

Dati di partenza. Una S.r.l. del settore impiantistico ha chiesto nella dichiarazione IVA 2026 il rimborso di un credito di 63.912 €. Un fornitore ha ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 31.486,40 €; con interessi e spese il precetto arriva a 33.207,15 €. Il pignoramento presso terzi è notificato all’Agenzia delle Entrate e alla società lunedì 9 novembre 2026.

Il vincolo. L’Agenzia diventa custode delle somme fino al credito aumentato della metà: 33.207,15 × 1,5 = 49.810,73 €. Restano fuori da questo pignoramento 63.912 − 49.810,73 = 14.101,27 €, ma solo finché non intervengono altri creditori.

I termini. Per l’opposizione agli atti esecutivi il ventesimo giorno cade domenica 29 novembre 2026: il termine slitta a lunedì 30 novembre 2026. Non esiste sospensione feriale, ma in questo caso il problema non si pone.

Le verifiche. Il controllo degli atti rivela che il decreto è stato notificato regolarmente e che il credito è dovuto. Non ci sono vizi da far valere. L’opposizione sarebbe soltanto un modo per perdere tempo e denaro.

La scelta. La società deposita istanza di conversione prima dell’udienza. Versa un sesto di 33.207,15 €, cioè 5.534,53 €, e chiede la rateizzazione del resto. Se il giudice la concede, il pignoramento sul rimborso cade e i 63.912 € tornano disponibili quando l’Agenzia li erogherà. Il debito residuo di 27.672,62 € si paga a rate, oltre agli interessi e alle spese che il giudice determinerà. Se il giudice concedesse, per esempio, 18 rate, ciascuna sarebbe di circa 1.537,37 € prima degli interessi.

Il rischio. Se la società salta una rata, la conversione decade e le somme versate restano acquisite all’esecuzione. Per questo la conversione ha senso solo se il piano delle rate è sostenibile con i flussi di cassa reali.

Simulazione 2 — Rimborso pignorato e cartelle: la strada della composizione negoziata

Dati di partenza. Una società di trasporti attende un rimborso IVA di 118.640 €. Su quel credito pesano tre fronti:
– due fornitori lo hanno pignorato per complessivi 52.380,90 € (vincolo fino a 78.571,35 €);
– l’agente della riscossione notifica il 16 novembre 2026 una proposta di compensazione ex art. 28-ter per cartelle di 41.775,20 €: i sessanta giorni scadono venerdì 15 gennaio 2027;
– la banca ha revocato un fido e chiede il rientro di 96.300 €.

L’impresa ha commesse in corso e un margine operativo positivo, ma non ha liquidità per tutti.

La scelta. Pagare i fornitori con la conversione libererebbe una parte del rimborso, ma lascerebbe aperti la banca e il Fisco. La società deposita invece l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive. Da quel momento i creditori interessati non possono proseguire le esecuzioni. Il tribunale, nel procedimento dell’art. 19 CCII, conferma le misure. I termini corrono anche se il procedimento cadesse in agosto (art. 9, comma 1, CCII).

Gli effetti. I pignoramenti restano in piedi ma sospesi. L’Agenzia, come terzo, continua a custodire le somme. Né i fornitori né l’impresa incassano finché le misure sono efficaci. Sulla proposta di compensazione l’impresa risponde entro il 15 gennaio 2027, dopo aver controllato le cartelle: se alcune sono prescritte o non notificate, la quota di compensazione si riduce.

L’esito possibile. Nelle trattative, con l’esperto, il rimborso diventa la base di un accordo: una parte ai fornitori a saldo e stralcio, una parte a riduzione delle cartelle, la banca su un piano di rientro sostenuto dai flussi delle commesse. L’esito dipende dall’adesione dei creditori: la composizione negoziata non obbliga nessuno ad accettare. Ma senza le misure protettive, il rimborso sarebbe andato per intero ai due fornitori pignoranti, e l’impresa avrebbe affrontato banca e Fisco senza alcuna risorsa.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Dopo il pignoramento, posso ancora usare quel credito IVA in compensazione nel modello F24?”

Quasi nessuno la pone, perché il credito IVA è abituale strumento di lavoro: lo si porta in compensazione con contributi e ritenute, lo si riporta all’anno successivo, si cambia idea tra rimborso e compensazione. Eppure è la domanda più delicata di tutte.

La risposta di principio è no, non liberamente. Con il pignoramento il credito è vincolato a favore del creditore procedente. L’art. 2913 del codice civile stabilisce che gli atti di disposizione del bene pignorato non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante. Usare in compensazione, dopo la notifica, il credito chiesto a rimborso e pignorato significa estinguere un credito che il giudice dovrebbe destinare al creditore. Il creditore potrebbe sostenere che quell’utilizzo non gli è opponibile. Può contestare la dichiarazione del terzo. In casi estremi, la condotta può essere letta come sottrazione di risorse alla garanzia dei creditori, con conseguenze anche per gli amministratori.

Il problema ha anche un risvolto opposto, che gioca a suo favore. Se il credito è stato legittimamente utilizzato prima della notifica del pignoramento, in quella parte il credito da rimborsare non esiste più. La dichiarazione dell’Agenzia dovrà dare conto dell’utilizzo e il pignoramento, per quella quota, non produce effetti. La data delle compensazioni, quindi, va ricostruita con precisione.

Prima di qualunque operazione sul credito IVA dopo un pignoramento, l’impresa e il commercialista devono sapere che cosa è vincolato e che cosa no. Lo stesso vale per la scelta di passare dal rimborso al riporto o alla compensazione: decisioni che, in un’impresa sana, sono di pura convenienza fiscale. Con un pignoramento in corso, invece, hanno effetti sulla procedura esecutiva.

È qui che il lavoro dell’avvocato e quello del commercialista devono coincidere. L’avvocato conosce gli effetti del vincolo; il commercialista conosce il calendario dei versamenti. Nessuno dei due, da solo, vede tutto.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i riferimenti su cui si fondano le risposte di questa guida. Per ciascuno indichiamo gli estremi come riportati nelle fonti consultate, il principio in parole nostre e il motivo per cui conta per chi ha un rimborso IVA pignorato.

1. Cass. civ., ord. n. 16664 del 12 giugno 2023
Principio: quando l’Agenzia delle Entrate, terzo pignorato, rende dichiarazione negativa su un credito d’imposta del debitore, quella dichiarazione è un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario. Il termine di sessanta giorni decorre dalla notifica della dichiarazione, non dall’udienza dell’esecuzione.
Perché conta: chiarisce che la lite sull’esistenza del credito IVA pignorato si sposta nel processo tributario e ha termini propri, da non confondere con quelli dell’esecuzione.

2. Cass., sez. trib., sent. n. 11358 del 29 aprile 2024
Principio: il fermo amministrativo dell’art. 69 del R.D. 2440/1923 può convivere con la garanzia dell’art. 38-bis del D.P.R. 633/1972, purché non si traduca in una cautela duplicata ed eccessiva. Deve essere adottato con provvedimento formale, motivato e comunicato al contribuente. Poiché incide su un credito già riconosciuto, l’Amministrazione deve giustificarlo in modo compiuto.
Perché conta: dà all’impresa gli argomenti per contestare un blocco del rimborso fondato su richiami generici a “carichi pendenti”.

3. Cass., sez. V, sent. n. 7251 del 18 marzo 2025
Principio: il fermo amministrativo è un impedimento giuridico all’esercizio del credito e ne interrompe la prescrizione. Questa riprende a decorrere solo quando il fermo viene rimosso o una sentenza definitiva accerta l’insussistenza del credito dell’Amministrazione (fonte: sintesi di dirittobancario.it).
Perché conta: un rimborso bloccato da un fermo non si perde per il trascorrere del tempo.

4. Cass. n. 27165 del 15 settembre 2022
Principio: è il precedente richiamato dalla sentenza 11358/2024 come base del ragionamento sul rapporto tra la garanzia dell’art. 38-bis e il fermo dell’art. 69 (conosciuto da noi solo attraverso questo richiamo).
Perché conta: conferma che l’orientamento sul cumulo delle cautele e sui suoi limiti non è isolato.

5. Cass. n. 12113/2013
Principio: i crediti futuri sono pignorabili quando derivano da un rapporto già determinato (fonte: commento su Studio Cataldi, che la richiama a proposito dei crediti d’imposta; data non indicata).
Perché conta: è la base per ritenere pignorabile un rimborso IVA chiesto ma non ancora liquidato.

6. Trib. Milano, 26 gennaio 2022
Principio: la sospensione del pignoramento presso terzi per effetto delle misure protettive opera automaticamente e senza effetto retroattivo. Il vincolo già sorto sulle somme resta fermo (fonte: rassegna su diritto.it, numero non indicato).
Perché conta: spiega perché, in composizione negoziata, il rimborso resta bloccato presso l’Agenzia anziché tornare all’impresa.

7. Trib. Padova, 20 luglio 2022
Principio: durante le misure protettive il terzo pignorato resta custode delle somme e l’esperto non può disporne: si apre una fase di custodia rafforzata (fonte: rassegna su diritto.it, numero non indicato).
Perché conta: chiarisce il ruolo dell’Agenzia come custode del rimborso nel periodo protetto.

8. Trib. Arezzo, 9 agosto 2024
Principio: l’improseguibilità prodotta dalle misure protettive mette l’esecuzione in uno stato di quiescenza: la procedura resta pendente in attesa dell’esito della ristrutturazione (fonte: rassegna su diritto.it, numero non indicato).
Perché conta: se le trattative falliscono, il pignoramento del rimborso può riprendere da dove si era fermato.

9. Trib. Padova, 9 dicembre 2024
Principio: anche dopo la scadenza delle misure protettive il tribunale può concedere misure cautelari ai sensi dell’art. 19 CCII, per evitare che la ripresa delle esecuzioni vanifichi le trattative (fonte: rassegna su diritto.it, numero non indicato).
Perché conta: offre una protezione ulteriore quando il rimborso tarda e le trattative sono ancora aperte alla scadenza delle misure.

Una nota di metodo. Le pronunce di merito sulla composizione negoziata sono quasi sempre pubblicate senza numero e conosciute attraverso rassegne. Le abbiamo riportate così come indicate dalle fonti, senza aggiungere nulla. Nessuna di esse riguarda specificamente un rimborso IVA: i principi sul pignoramento presso terzi si applicano però a qualunque credito verso un terzo, compreso l’Erario.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco gli strumenti che mettiamo in campo quando un’impresa in crisi ci porta un pignoramento sul rimborso IVA, o il timore di riceverlo.

  1. Ricostruiamo lo stato del credito IVA insieme al commercialista: importo chiesto a rimborso, utilizzi in compensazione con le relative date, controlli in corso, eventuali cessioni a banche o factor e data della loro notifica.
  2. Esaminiamo titolo, precetto e atto di pignoramento riga per riga: notifiche, termini di novanta giorni, contenuto dell’art. 543 c.p.c., adempimenti del creditore sull’iscrizione a ruolo e sull’avviso.
  3. Redigiamo e depositiamo le opposizioni agli atti esecutivi e all’esecuzione quando ci sono motivi fondati, con l’istanza di sospensione al giudice dell’esecuzione. Se i motivi non ci sono, glielo diciamo.
  4. Prepariamo l’istanza di conversione del pignoramento con un piano di rate compatibile con i flussi di cassa dell’impresa, o la richiesta di riduzione quando il vincolo è sproporzionato.
  5. Impugniamo davanti alla Corte di giustizia tributaria il fermo amministrativo, la sospensione per sanzioni o la dichiarazione negativa dell’Agenzia, verificando motivazione e presupposti alla luce della giurisprudenza più recente.
  6. Analizziamo la proposta di compensazione ex art. 28-ter: controlliamo le cartelle (notifiche, prescrizione, rateizzazioni e definizioni in corso) prima che l’impresa accetti o rifiuti entro i sessanta giorni.
  7. Valutiamo se l’impresa ha i requisiti per la composizione negoziata e prepariamo l’istanza, la richiesta di misure protettive e il ricorso per la loro conferma, nei termini del CCII, che corrono anche in agosto.
  8. Coordiniamo il giudizio esecutivo con lo strumento della crisi: depositiamo nell’esecuzione i provvedimenti sulle misure protettive e chiediamo l’accantonamento delle somme già assegnate ma non ancora pagate.
  9. Impostiamo la trattativa con i creditori, compresa l’Amministrazione finanziaria, usando il rimborso come risorsa del piano. Valutiamo, quando serve, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo o, per l’impresa minore, concordato minore.
  10. Seguiamo il contenzioso in tutti i gradi, dalla prima opposizione fino all’eventuale ricorso per cassazione, con la stessa linea difensiva.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa. Conoscere la composizione negoziata dall’interno, cioè sapere cosa l’esperto si aspetta di trovare nel fascicolo e come ragionano i tribunali sulla conferma delle misure, permette di impostare fin dal primo giorno una difesa del rimborso che sia coerente con il percorso di risanamento, invece di vincere una battaglia e perdere la guerra. Per l’impresa minore, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC consentono di valutare la strada del concordato minore con cognizione diretta della procedura.

La continuità della strategia è parte del metodo: lo stesso difensore segue il caso dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, senza cambi di linea tra un grado e l’altro. E avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: in un caso come questo, dove il pignoramento, il credito IVA e la crisi d’impresa sono un unico problema, non è un’opzione ma una necessità.


In chiusura

Dalle risposte di questa guida emergono tre messaggi.

Il rimborso IVA si può pignorare anche se non è ancora stato pagato, e lo possono contendere più soggetti: creditori privati, agente della riscossione, Agenzia delle Entrate.

Il momento decisivo è prima del pagamento al creditore. Fino ad allora opposizione, conversione, contestazione tributaria e misure protettive possono cambiare l’esito. Dopo, molto meno.

Se il pignoramento è il sintomo di una crisi più ampia, la difesa del rimborso va inserita in uno strumento della crisi, perché quel credito è spesso la risorsa che rende possibile un accordo con tutti.

Questo tema chiede di tenere insieme processo esecutivo, contenzioso tributario e crisi d’impresa. È lo stesso perimetro in cui si muovono le competenze dello Studio: la qualifica di Esperto Negoziatore per la composizione negoziata, lo staff multidisciplinare in diritto tributario per le contestazioni al Fisco, il patrocinio in Cassazione per le opposizioni che arrivano fino all’ultimo grado. Possiamo analizzare il suo caso, verificare gli atti e costruire con lei la strategia più adatta, senza promesse che nessuno può fare.

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