#Finsubito news – Manovra 2027, il regime forfettario diventa un labirinto fiscale


L’asimmetria introdotta dalla manovra 2027 della soglia del regime forfetario costringe i contribuenti della fascia intermedia a una farraginosa gestione contabile ibrida, mantenendo l’imposta sostitutiva Irpef ma subendo l’obbligo dell’Iva ordinaria in fattura e dei relativi adempimenti periodici. Tra decadenze sfasate in corso d’anno ed effetti vincolanti per gli esercizi successivi, se il via libera dell’UE non sarà tempestivo, la manovra cancella la tradizionale semplicità del forfait, trasformando una norma di favore in un labirinto burocratico.

L’innalzamento della soglia nel ddl Bilancio 2027

L’innalzamento a 100.000 euro del tetto di ricavi e compensi previsto ddl Bilancio 2027 ridisegna l’architettura del regime forfettario recepito negli articoli 232 e seguenti del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (dlgs 117/2026).

La misura introduce una maggiore capienza per la tassazione sostitutiva Irpef (5% o 15%), ma genera un articolato disallineamento procedurale giacché l’estensione della soglia a 100.000 euro opera tempestivamente ai fini delle imposte dirette, mentre la franchigia per l’esenzione dall’Iva resta temporaneamente ancorata al limite di 85.000 euro, in attesa del formale completamento dell’iter di autorizzazione da parte dell’Unione Europea.

Infatti, anche dalla lettura delle relazione tecnica si apprende chiaramente che resta ferma a 85.000 euro la soglia al di sotto della quale è prevista l’esclusione dal regime Iva e che i soggetti che optano per il regime forfetario e che dichiarano compensi e ricavi compresi tra 85.000 e 100.000 euro sono comunque assoggettati al regime Iva.

Come funzionano le decadenze e il doppio binario

La coesistenza di due diversi parametri di riferimento genera un sistema di decadenze sfasato. L’articolo 238 del dlgs 117/2026 (nuovo Tuir) stabilisce che la fuoriuscita immediata in corso d’anno dall’esenzione Iva si verifica soltanto al superamento del tetto di 100.000 euro di incassi; conseguentemente, i contribuenti che realizzano ricavi compresi tra 85.001 euro e 100.000 euro non subiscono alcun ripristino immediato dell’Iva nell’anno di maturazione dei compensi ma vedono differita l’applicazione dell’Iva ordinaria al 1° gennaio dell’anno successivo.

Diversamente, la decadenza immediata con effetto retroattivo per le imposte dirette scatta esclusivamente al raggiungimento della soglia del +15%, pari a 115.000 euro; in tal caso, l’intero reddito dell’anno viene riassorbito nel regime Irpef ordinario a scaglioni progressivi.

Nella fascia intermedia compresa tra 85.001 e 100.000 euro, il contribuente mantiene, dunque, la tassazione sostitutiva Irpef sia per l’anno in corso sia per quello successivo, pur perdendo il beneficio della franchigia Iva a partire dal periodo d’imposta successivo.

Per comprendere meglio la portata operativa della norma, sulla base del tenore letterale della stessa, si consideri la situazione di un lavoratore autonomo che nel corso dell’anno d’imposta 2027 consegua compensi complessivi per 90.000 euro.

Poiché tale importo risulta superiore al limite tradizionale di 85.000 euro ma contenuto all’interno del nuovo tetto di 100.000 euro, il profilo fiscale del contribuente si articola secondo una precisa scansione temporale, il professionista incassa 90.000 euro senza attivare alcuna causa di decadenza immediata in corso d’anno e tutte le fatture emesse nel 2027 continuano a essere certificate senza addebito dell’Iva in regime di franchigia mentre ai fini delle imposte dirette, l’intero reddito dell’anno 2027 viene assoggettato all’imposta sostitutiva del 5% o 15%.

Un esempio pratico sulla gestione contabile

Dall’1/01/2028, avendo superato la soglia di 85.000 euro nel 2027, il contribuente perde il diritto alla franchigia Iva per l’anno successivo e, quindi, da tale data, deve addebitare l’Iva ordinaria in fattura; tuttavia, poiché gli incassi del 2027 (90.000 euro) non hanno oltrepassato la soglia di 100.000 euro, il soggetto conserva il regime forfettario ai fini Irpef anche per il 2028, applicando l’imposta sostitutiva sul reddito.

La scelta crea una vera e propria fattispecie di regime forfettario ibrido a doppio binario, caratterizzato da una scomposizione del trattamento tributario per i contribuenti che percepiscono ricavi o compensi compresi nella fascia tra 85.001 e 100.000 euro.

Il meccanismo a doppio binario delineato funziona, infatti, su base annuale guardando ai ricavi dell’anno precedente con la conseguenza che, continuando sull’esempio, se nell’anno “n” l’incasso è pari a 90.000 euro, poiché 90.000 euro è compreso tra 85.001 e 100.000 euro, non scatta la decadenza immediata in corso d’anno, che per l’Iva si attiva solo oltre i 100.000 euro e per l’Irpef oltre i 115.000 euro; per l’intero anno “n” continui a emettere fatture senza Iva e applichi l’imposta sostitutiva Irpef (5% o 15%).

Nell’anno “n+1”, supponendo che l’incasso complessivo scenda a 80.000 euro, il contribuente è costretto a operare nel regime cosiddetto «ibrido» ovvero ai fini Iva il contribuente deve addebitare il tributo indiretto ordinario su tutte le fatture emesse e gestire i relativi adempimenti (registri, liquidazioni e dichiarazione annuale Iva) mentre ai fini Irpef, poiché nell’anno “n” non ha superato i 100.000 euro, il contribuente mantiene l’imposta sostitutiva forfettaria (5% o 15%); il fatto che nell’anno “n+1” il fatturato scenda a 80.000 euro non ha effetto retroattivo sull’anno “n+1” stesso, con la conseguenza che l’obbligo Iva resta «incamerato» per l’intero esercizio.

Infine, dal 1° gennaio dell’anno “n+2”, avendo chiuso l’anno “n+1” con 80.000 euro di ricavi (quindi sotto il limite di 85.000 euro), il contribuente riacquista la franchigia Iva e nel medesimo anno (“n+2”) il contribuente torna ad applicare il regime forfettario in misura piena (senza Iva in fattura e con imposta sostitutiva Irpef).

L’unica eccezione è resa possibile se, prima dell’inizio dell’anno “n+1” dovesse arrivare il formale via libera dell’UE all’innalzamento della franchigia Iva a 100.000 euro poiché la soglia verrebbe riallineata a 100.000 euro anche per questo tributo e il contribuente non dovrebbe applicare l’imposta neppure nell’anno “n+1”.

Le rettifiche della detrazione Iva

Infine, stante le regole generali in materia di Iva, il passaggio da un regime di esenzione e/o franchigia a un regime ordinario (e viceversa) richiede anche l’applicazione dei meccanismi di rettifica della detrazione dell’imposta di cui all’articolo 19-bis2 del D.P.R. 633/1972 per i beni e i servizi non ancora ceduti o consumati; l’eventuale coesistenza ibrida delle due discipline sulla medesima posizione fiscale rende estremamente intricato il calcolo del pro-rata o delle rettifiche sui beni strumentali. (riproduzione riservata)


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