#Finsubito news – ancora una segnalazione sulla vicenda degli scatti universitari


La scorsa settimana la FLC CGIL è tornata a segnalare alcune criticità nel comportamento dell’Università degli Studi Link Campus University, in relazione al nuovo Regolamento sulle procedure di attribuzione dei compiti didattici a Professori e Ricercatori e sulla valutazione dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato, come più in generale alle norme e alle procedure di valutazione sugli scatti stipendiali dei docenti e ricercatori universitari. In particolare, abbiamo scritto al Nucleo di Valutazione e al Comitato Unico di Garanzia dell’ateneo, oltre che per conoscenza al Ministero dell’Università e della Ricerca, al Consiglio Universitario Nazionale e alla Presidenza dell’ANVUR. Queste, in sostanza, le osservazioni avanzate.

Sicuramente è inusuale per un’organizzazione sindacale rivolgersi direttamente alla vostra attenzione, ma abbiamo deciso di compiere questo passo dopo aver più volte scritto all’ateneo senza sortire alcuna risposta o interlocuzione (vedi le lettere del maggio e del luglio 2025), continuando a registrare quelle che valutiamo essere alcune anomalie nella corretta applicazione di quanto previsto dalla normativa nazionale in relazione alla richiesta, all’attribuzione e all’erogazione delle progressioni economiche di carriera.

La disciplina di riferimento è costituita sostanzialmente dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 e a questo proposito, ricordiamo che:

– per i docenti universitari in ruolo negli atenei non statali si applica lo stesso regime vigente nelle università statali in relazione a stipendio, contributi previdenziali e gestione dei rapporti di lavoro, come previsto dagli artt. 201 e 207 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (in cui, tra l’altro, si precisa che il trattamento economico dei professori di ruolo non può, comunque, essere inferiore a quello delle statali) e dalle leggi 4 novembre 2005, n. 230 e 30 dicembre 2010, n. 240, entrambe vigenti e che riordinano i principali elementi della selezione e del rapporto di lavoro dei docenti universitari, che si applicano a tutte le università, salvo esplicite deroghe espresse nel testo non presenti in relazione a stipendi e progressioni economiche;

– l’articolo 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede che: «I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali di cui all’articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell’ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all’articolo 9»;

– l’articolo 1, comma 629 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 stabilisce che: «Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall’anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto»;

– l’articolo 8, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede che le progressioni economiche siano rimodulate attraverso un Decreto del Presidente della Repubblica (articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400);

– l’articolo 2, comma 3 e l’articolo 3, comma 3 del DPR 15 dicembre 2011, n. 232, identici, precisano che: «L’attribuzione delle classi stipendiali successive è subordinata ad apposita richiesta e all’esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 14, della Legge e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto».

Riconoscendo l’autonomia dei singoli atenei, attraverso i propri Regolamenti, nel definire specifiche declinazioni, modalità applicative e organizzative su questa disciplina, rileviamo presso l’Università degli Studi “Link Campus University” alcune disposizioni e prassi che appaiono non solo difformi da quelle comunemente adottate negli altri atenei statali e non statali, ma sembrano anche discostarsi dai principi sanciti dalla normativa di riferimento. Tali disposizioni e prassi rischiano di contribuire all’instaurarsi di un clima che alimenta incomprensioni, tensioni e possibili percezioni di disparità di trattamento o discriminazione, in cui sarebbe allora utile ristabilire un quadro di regole e procedure chiaro, trasparente e coerente con la normativa nazionale, capace di garantire uniformità di trattamento, certezza dei criteri applicativi e un clima di reciproca fiducia all’interno della comunità accademica. Le circostanze di seguito illustrate attengono, in particolare, a due distinte questioni, fermo restando il principio introdotto dalla legge n. 240 del 2010, che subordina l’attribuzione dello scatto stipendiale alla presentazione di un’apposita richiesta e alla conseguente valutazione, da parte dell’Ateneo, del complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte dal personale docente interessato. Le criticità che si intendono evidenziare non riguardano tale principio, bensì le specifiche modalità con cui esso viene concretamente applicato. La presente segnalazione è pertanto formulata nell’interesse del corretto funzionamento delle procedure di Ateneo e non è diretta a contestare singole posizioni, bensì a richiamare l’attenzione su profili di carattere generale che appaiono meritevoli di verifica sotto il profilo della corretta applicazione dei Regolamenti, della trasparenza delle procedure, dell’uniformità dei criteri adottati e della parità di trattamento tra i/le docenti interessati/e.

Per ragioni di chiarezza, esponiamo innanzitutto le problematiche relative al nuovo Regolamento sulle procedure di attribuzione dei compiti didattici a Professori e Ricercatori e sulla valutazione dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato dell’Università degli Studi “Link Campus University”, in vigore dal 25 settembre 2026, in cui, nonostante i passi in avanti nella definizione di strumenti e procedure, registriamo ancora importanti criticità in relazione alla normativa e alla stessa funzionalità di questo strumento.

In secondo luogo, ricostruiamo la situazione prodotta dalle discipline previgenti, ossia i Regolamenti sulla valutazione dei professori e dei ricercatori di ruolo dell’Università degli Studi “Link Campus University” e sulla disciplina relativa alle modalità di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6, commi 7 e 8, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e di richiesta degli scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (quello di gennaio 2023, quello di ottobre 2025, quello di aprile 2026, sostanzialmente simili al di là di alcuni elementi specifici) e alla loro applicazione, che hanno tuttora effetti in relazione alla maturazione degli scatti in corso, in particolare in relazione alle modalità di presentazione della relazione annuale e della richiesta ai fini dello scatto stipendiale, il rispetto della cadenza e delle tempistiche della procedura di valutazione, l’uniforme applicazione dei criteri stabiliti dal Regolamento, nonché l’attuazione delle disposizioni relative al Fondo per la Ricerca di Ateneo.

1. Il nuovo Regolamento (vigente da settembre 2026)

Le questioni qui sollevate relativamente alle procedure di valutazione e attribuzione degli scatti stipendiali di professori/esse e ricercatori/trici universitari/e sono regolate, dallo scorso 25 settembre, da un nuovo Regolamento di ateneo che introduce una disciplina sostanzialmente più articolata e dettagliata, mettendo a disposizione fin dalla sua emanazione modelli e strumenti di rendicontazione e rispondendo almeno in parte a precedenti esigenze di chiarezza operativa. Permangono tuttavia problematiche, sovrapposizioni e profili che richiedono una maggior attenzione e a nostro giudizio un’ulteriore revisione, sia per il coordinamento con la normativa nazionale sia per gli effetti organizzativi ed economici che possono derivarne.

1.1 Sovrapposizione tra diverse procedure di valutazione. Il nuovo Regolamento, come quelli previgenti, disciplina due diverse procedure di valutazione, entrambe previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240: quella annuale relativa alla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti, nonché all’attività di ricerca in riferimento ai criteri ANVUR (commi 7 e 8 dell’articolo 6); e quella relativa all’attribuzione degli scatti biennali di progressione economica, in relazione al complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte (comma 14 dell’articolo 6). Se, come vedremo, nei Regolamenti previgenti queste due procedure erano sostanzialmente sovrapposte, creando confusioni, il nuovo Regolamento le distingue, prevedendo la consegna di una relazione annuale (art. 6, commi 6 e 7) e di una relazione biennale (art. 6, comma 14). Questa distinzione, tuttavia, non sembra tradursi realmente nell’architettura degli adempimenti richiesti. Gli articoli 16 e 19 del nuovo Regolamento prevedono infatti, sia per la relazione annuale sia per quella biennale, la presentazione di una pluralità di registri relativi alle attività didattiche, di servizio a studentesse e studenti, gestionali, di ricerca e terza missione. L’articolo 17, poi, sui criteri di verifica delle attività ai fini della valutazione di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 6, ribadisce la necessità di consegnare il complesso dei registri, anche se questa valutazione, oltre al complesso delle attività didattiche, secondo l’art. 15 dello stesso Regolamento dovrebbe riferirsi esclusivamente al perimetro dei criteri definiti dalla Delibera 132/2016 dell’ANVUR (I criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca, ai fini di quanto previsto dall’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, sono definiti dall’ANVUR). Ci si domanda allora con quale funzione siano raccolti registri sulla terza missione, l’impegno gestionale, altre attività di gestione in funzione di questa specifica valutazione.

Inoltre, l’articolo 20 subordina la valutazione positiva ai fini dello scatto anche al conseguimento di una valutazione positiva, ai sensi dei commi 7 e 8, per entrambi gli anni accademici del biennio. In questo modo, requisiti specificamente previsti per la procedura di attribuzione dello scatto stipendiale vengono di fatto ricondotti a un adempimento di carattere annuale, con una periodicità e una funzione che appaiono differenti da quelle proprie della valutazione finalizzata alla progressione stipendiale. Il risultato è che due procedure con oggetto e finalità distinti, che prevedono ambiti e criteri diversi nello stesso dettato normativo, restano strettamente interdipendenti e richiedono adempimenti documentali sovrapponibili.

1.2. Decorrenza dello scatto stipendiale e criteri temporali della procedura. L’impropria sovrapposizione tra queste distinte procedure emerge con evidenza se si considera la forzata omogeneizzazione sui tempi dell’anno accademico anche della valutazione ai fini dello scatto biennale e della relativa erogazione stipendiale, che in realtà dovrebbe dipendere dalla data di presa di servizio del singolo docente. Questa impropria sovrapposizione determina infatti il mancato coordinamento tra gli articoli 19 e 25 del nuovo Regolamento e la disciplina nazionale della decorrenza economica dello scatto.

L’articolo 19 individua i criteri di accesso alla procedura di valutazione relativa allo scatto biennale, limitandola a coloro che al 31 agosto del secondo anno accademico oggetto di valutazione abbiano maturato un’anzianità di servizio pari o superiore a 21 mesi. L’articolo 25, comma 5, prevede poi che, in caso di valutazione positiva e in presenza degli ulteriori requisiti indicati, lo scatto decorra dal primo giorno successivo al periodo oggetto della valutazione positiva, individuato nel 1° settembre (inizio del nuovo anno accademico).

La norma richiamata in premessa (DPR n. 232 del 2011) collega invece la decorrenza della classe stipendiale al primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto: negli altri atenei statali e non statali questo principio si declina nell’erogazione dello scatto stipendiale dal giorno di maturazione del biennio di servizio, conseguente alla data della presa di servizio, erogando i conseguenti arretrati al termine della procedura di valutazione in caso di esito positivo.

Il Regolamento dell’Università degli Studi “Link Campus University”, con un’erogazione dello scatto biennale collegato all’inizio dell’anno accademico, determina allora inevitabilmente sperequazioni tra docenti, alcuni dei quali possono ritrovarsi scatti anticipati di qualche mese rispetto alla maturazione del diritto e altri ritardati anche di nove mesi, anche con la lesione di diritti soggettivi di alcuni docenti.

1.3. Commissione ad hoc e garanzie della procedura valutativa. L’articolo 18, comma 1, del nuovo Regolamento stabilisce in capo alla Direzione Generale l’attestazione dei requisiti di cui all’art. 17 (relativi ai commi 7 e 8 dell’art. 6, valutazione annuale), «eventualmente avvalendosi di una Commissione costituita ad hoc con decreto direttoriale». L’articolo 25 prevede che gli esiti della procedura (relativa al comma 14 dell’art. 6, valutazione biennale sugli scatti) siano comunicati dalla Direzione Generale al Rettore, cui compete l’approvazione degli atti. L’esigenza di un’istruttoria amministrativa e il conseguente contributo degli uffici alla verifica documentale sono scontati. Appare tuttavia opportuno chiarire, in particolare in relazione alla procedura relativa al comma 14 dell’art. 6, la distinzione tra le funzioni istruttorie, quelle propriamente valutative e quelle di approvazione finale, considerata la natura accademica delle attività oggetto di valutazione e l’incidenza della procedura sulla progressione economica del personale docente. Inoltre, la previsione di una commissione ad hoc non è accompagnata da criteri espliciti relativi alle sue funzioni, alla sua composizione, ai requisiti dei componenti, alle modalità di individuazione e comunicazione della composizione, alle incompatibilità, alla gestione dei conflitti di interesse e alle eventuali procedure di astensione o ricusazione. L’assenza di tali indicazioni può quindi generare incertezze e preoccupazioni che sarebbe importante dissipare.

1.4. Rendicontazione analitica e registri delle attività

Gli articoli 1, 7, 10 e 16 del nuovo Regolamento costruiscono un sistema di rendicontazione articolato, che comprende la compilazione di registri relativi alla didattica erogata, agli altri compiti didattici e ai servizi agli studenti, nonché alle attività di ricerca, gestione e persino terza missione. L’impianto regolamentare di verifica sia delle attività relative all’articolo 6, comma 7 e 8, sia dell’articolo 6, comma 14 della legge 240/2010 generalizza cioè l’uso di registri per tutte le tipologie di attività, compresa la Terza missione, tra le altre cose mai indicata come compito della docenza nella normativa in questione. A differenza di quanto previsto negli altri atenei statali e non statali – dove si prevede un registro analitico esclusivamente per le Attività di insegnamento, e per le altre attività (compiti didattici, gestione istituzionale e ricerca) si utilizza un’autocertificazione riepilogativa del monte ore impiegato annualmente nelle diverse tipologie di impegno – nel nuovo Regolamento si richiede in modo generalizzato e uniforme un rendiconto analitico delle attività, nel quale si indichino per ognuna la data, la tipologia e il numero di ore impiegate, secondo un modello assimilabile a quello dei timesheet. La necessità di documentare l’effettivo svolgimento dei compiti previsti con registri analitici si è finora verificato, nell’università italiana, in relazione all’uso di fondi esterni (europei o nazionali), in funzione degli obblighi di rendicontazione dei relativi finanziamenti. L’estensione di tale modalità di rendicontazione alla verifica dell’assolvimento dei compiti del personale docente, sia in relazione ai commi 7 e 8 dell’articolo 6, sia in funzione della valutazione per gli scatti biennali, rischia di sostituire l’impianto proposto dalla stessa legge 240/2010, volto a una verifica autocertificata delle attività complessive e a una valutazione di una relazione relativa a criteri di merito per lo scatto stipendiale, in un sistema esteso di rilevazione delle attività e del tempo di lavoro. Si pone inoltre una questione di proporzionalità e onerosità della rendicontazione stessa: la compilazione di registri analitici per l’intero complesso delle attività didattiche, scientifiche, gestionali e di terza missione richiede tempo e risorse che potrebbero essere destinati alle attività che il sistema dovrebbe documentare. L’utilità effettiva di un adempimento così dettagliato appare discutibile, così come il suo contributo specifico alla verifica dei requisiti. Al di là delle considerazioni di principio sul senso di queste disposizioni, si configura quindi la probabilità, se non la certezza, di un aggravio amministrativo inutile e controproducente sulle attività del corpo docente.

1.5. Rendicontazione complessiva anche delle 1.500 ore di attività figurativa. L’articolo 1 del nuovo Regolamento richiama inoltre la necessità di rendicontare non solo le attività didattiche e l’assolvimento dei criteri posti dall’ANVUR per la ricerca (art. 6, commi 7 e 8), non solo le attività di insegnamento, i compiti didattici complessivi, le attività di ricerca e gestionali (art. 6, comma 14), ma anche il monte ore annuale complessivo di 1.500 ore per il tempo pieno e di 750 ore per il tempo definito dall’articolo 6, comma 1, della legge n. 240/2010. Questa norma prevede in realtà che «ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito». Questa quantificazione del tempo di lavoro della docenza è cioè esplicitamente indicata come «figurativa» e soprattutto limitata «ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca». Al contrario, il nuovo Regolamento di Ateneo assume questa quantificazione come impegno di lavoro annuo da verificare e quindi autocertificare da parte dei singoli docenti, in modo improprio rispetto al senso e alla lettera della normativa.

Questa previsione viene ribadita dall’articolo 23, che interpreta l’Adeguato impegno di ricerca ai fini della valutazione degli scatti biennali (art. 6, comma 14 della legge 240/2010) non solo come assolvimento di requisiti sulla produzione scientifica, ma in modo improprio anche come assolvimento di un supposto impegno orario nella stessa attività di ricerca («Consegue la valutazione di “Adeguato Impegno di Ricerca” l’Interessato che, sulla base dei registri presentati ed eventualmente sulla base dei riscontri effettuati dall’Ateneo, relativamente a ciascun anno accademico oggetto di valutazione abbia rendicontato attività di ricerca per un numero di ore non inferiore al 75% del proprio “Monte ore Annuale Complessivo” per come definito alla lettera a) del comma primo dell’articolo 1 in ragione del proprio regime di impegno»).

L’articolo 9 del Regolamento prevede conseguentemente una rendicontazione di un’attività di ricerca non inferiore a 1.150 ore per il tempo pieno, 500 ore per le professoresse e i professori a tempo definito e 550 ore per le ricercatrici e i ricercatori a tempo definito, precisando che all’assolvimento di questo impegno annuale contribuisce anche l’attività di terza missione non riconducibile ai compiti didattici e ai servizi rivolti a studenti e studentesse.

Innanzitutto, il coordinamento tra queste disposizioni non risulta chiaro, essendo la soglia del 75% prevista dall’articolo 23 non coincidente, nei diversi regimi di impegno, con i quantitativi individuati dall’articolo 9 (il 75% di 1.500 ore sono 1.125; il 75% di 750 ore sono 562,5).

Inoltre, questi stessi quantitativi appaiono evidentemente definiti sottraendo dalle 1.500 ore del tempo pieno e dalle 750 ore del tempo definito le ore impiegate nei compiti didattici (attività di insegnamento, didattica integrativa e servizio agli studenti). Due le evidenti criticità relative a questo calcolo. In primo luogo, l’impegno relativo ai compiti didattici di professoresse e professori è posto dall’articolo 6, comma 2, della legge 240 del 2010 come non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito: questi, infatti, si configurano come limiti minimi di attività, potendo quindi prevedere una quota di impegno maggiore nell’ambito delle attività annue complessive della docenza. Per le ricercatrici e i ricercatori, al contrario, l’articolo 6, comma 3, della legge 240 del 2010 pone dei limiti massimi per queste attività. Solo per le ricercatrici e i ricercatori a tempo determinato, l’articolo 24, comma 4, della stessa legge definisce quote precise per questi impegni. Allora, la quantificazione precisa dell’articolo 9 e il rapporto fisso dell’articolo 23, al di là del loro mancato coordinamento, contraddicono palesemente la flessibilità di impegno definita dall’articolo 6 della legge 240/2010 per le attività di docenti e ricercatori/trici a tempo determinato. In secondo luogo, questa suddivisione dell’impegno, definita dall’articolo 9 e dall’articolo 23, trascura l’impegno orario di un’intera area dell’attività docente, esplicitamente prevista dall’articolo 6, comma 14, della legge 240 del 2010, cioè quella relativa all’impegno gestionale. Se, come previsto dal Regolamento, alla quota di compiti didattici si devono sommare le attività di ricerca e di terza missione per raggiungere le 1.500 ore di attività annue, ci chiediamo dove si dovrebbero collocare le ore per la partecipazione ai Consigli di Dipartimento e di Corso di studio, alle commissioni e agli altri organi dell’Ateneo. Questa allora si configura come una evidente incongruenza nello stesso impianto del Regolamento.

1.6 Criteri di rendicontazione dell’attività di ricerca. L’articolo 10 del nuovo Regolamento definisce i criteri di rendicontazione delle ore per le attività di ricerca, come impostati dall’articolo 9 e dall’articolo 23. In particolare, viene proposta una tabella che attribuisce stime forfettarie di impegno orario a specifiche tipologie di prodotti scientifici. Una tabella uniforme rischia di non rappresentare adeguatamente le differenze tra aree scientifico-disciplinari, gruppi e settori, né le diverse prassi di produzione scientifica. Per esempio, il peso attribuito alle monografie può risultare poco aderente ai settori nei quali tale tipologia di prodotto è marginale o non è utilizzato con le stesse modalità; analogamente, la classificazione delle riviste descrive la rilevanza della sede editoriale, ma non esaurisce la valutazione del lavoro scientifico svolto. La previsione che riconosce soltanto relazioni o inviti a convegni internazionali con atti pubblicati appare inoltre eccessivamente restrittiva, perché rischia di escludere la partecipazione attiva a convegni nazionali, relazioni a convegni privi di atti pubblicati e attività di organizzazione scientifica. Anche il riferimento alle pubblicazioni edite nel solo anno accademico oggetto di valutazione non sembra tenere adeguatamente conto dei tempi pluriennali della ricerca, della preparazione dei lavori, della revisione editoriale e delle attività scientifiche che non si traducono necessariamente in una pubblicazione nello stesso anno.

1.7 Didattica erogata dai ricercatori. L’articolo 3, commi 7 e 8, del nuovo Regolamento prevede per le ricercatrici e i ricercatori, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, un impegno minimo di insegnamento pari a 120 ore annue a tempo pieno e 80 ore a tempo definito. Per le ricercatrici e i ricercatori a tempo indeterminato tale previsione merita una verifica alla luce dell’articolo 34 del D.P.R. n. 382/1980, dell’articolo 12, comma 3, della legge n. 341/1990 e dell’articolo 6, comma 4, della legge n. 240/2010, oltre che alla giurisprudenza pertinente (sentenza definitiva del TAR Lombardia 644/2015), che non prevedono per queste figure compiti di insegnamento obbligatori, ma solo con il loro consenso, aggiuntivi rispetto ai loro impegni e ulteriormente retribuiti. Anche per le ricercatrici e i ricercatori a tempo determinato, per cui la definizione dell’attività didattica è rimessa in misura rilevante alla disciplina di Ateneo, il carico previsto appare meritevole di una valutazione di proporzionalità. I regolamenti di altri atenei contemplano infatti carichi differenziati: a titolo esemplificativo, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” l’attività didattica erogata dal personale ricercatore è prevista in un intervallo compreso tra 72 e 120 ore annue a tempo pieno e tra 48 e 80 ore a tempo definito; presso l’Università degli Studi di Milano il monte ore indicato è compreso tra 40 e 60 ore. In altri atenei, inoltre, per le ricercatrici e i ricercatori a tempo determinato in tenure track è prevista una progressione graduale, con il raggiungimento delle 120 ore soltanto a partire dal terzo o quarto anno di servizio. Questi esempi evidenziano l’opportunità di riflettere sulla congruità del carico previsto, motivare le scelte effettuate e distinguere tra le categorie di personale, tenendo conto del regime di impegno e della fase della carriera.

1.8 Svolgimento in presenza dei compiti didattici. L’articolo 6, comma 2, del nuovo Regolamento prevede che le attività didattiche diverse dalla didattica erogata, tra cui ricevimento, orientamento, tutorato, lezioni, esercitazioni e seminari non ricompresi nell’attività di insegnamento, debbano essere svolte esclusivamente in presenza presso una sede dell’Ateneo, con le eccezioni indicate dalla stessa disposizione. Una previsione così ampia appare problematica, soprattutto laddove esclude in via generale modalità a distanza per attività di supporto agli studenti, nonostante l’Ateneo contempli, anche nel proprio Piano strategico, la possibilità per gli studenti e le studentesse di fruire di attività formative online. Un’interpretazione rigorosa della disposizione rischierebbe inoltre di escludere dal novero delle attività riconoscibili, e quindi praticate dalle e dai docenti, le diverse forme di servizio e supporto a studentesse e studenti che non si svolgono in presenza e nelle ore previste, quali le risposte alle comunicazioni via e-mail, i colloqui in videoconferenza, le iniziative di tutorato e assistenza a distanza e gli scambi al di fuori del ricevimento. Analogamente, potrebbero risultare non riconoscibili e quindi non essere poi effettuate attività seminariali, iniziative di divulgazione scientifica e momenti di confronto svolti online, anche quando funzionali alla didattica e alla relazione con gli studenti e le studentesse. Una simile impostazione, se applicata in modo estensivo e letterale, rischia pertanto di irrigidire e burocratizzare proprio quella relazione continuativa di ascolto, accompagnamento e supporto che dovrebbe caratterizzare il rapporto tra docenti e studenti.

Inoltre, si pone una questione rilevante anche sotto il profilo della riservatezza. L’Ateneo non sembra mettere a disposizione di tutto il personale docente studi individuali o locali idonei a garantire la necessaria privacy durante i colloqui; né tantomeno una stanza comune può essere adeguata qualora si affrontino questioni personali o situazioni che richiedono particolare attenzione, anche in relazione a studenti con DSA o con altre esigenze specifiche.

Il problema non riguarda, dunque, la legittimità di prevedere momenti di ricevimento in presenza e didattica integrativa in presenza, ma l’esclusione generalizzata di modalità alternative che possono risultare utili, appropriate e, in determinate circostanze, necessarie per garantire l’effettività dei servizi agli studenti e alle studentesse, la riservatezza dei colloqui e la coerenza con le stesse modalità di fruizione dell’offerta formativa previste dall’Ateneo.

1.9. Verifiche di profitto. L’articolo 7, comma 3, lettera a), punto II del nuovo Regolamento esclude dal computo alcune ore connesse alla partecipazione a commissioni di laurea e di verifica di profitto, quando le attività siano svolte da una/un docente diversa/o dal titolare dell’insegnamento. La previsione sembra quindi limitare il riconoscimento delle ore svolte dai componenti della commissione diversi dalla/dal docente titolare o presidente, benché la partecipazione alle commissioni costituisca un’attività effettivamente svolta e necessaria al regolare funzionamento delle verifiche di profitto. Il Regolamento didattico di Ateneo prevede infatti commissioni d’esame composte da almeno due componenti. Nella prassi, tali commissioni sono frequentemente integrate da altre/i docenti, anche titolari di insegnamenti affini. Le disposizioni nazionali sui compiti della docenza, tra cui l’articolo 6, comma 4, della legge n. 311/1958, l’articolo 10 del D.P.R. n. 382/1980 e l’articolo 6, comma 2, della legge n. 240/2010, prevedono tra questi la partecipazione alle commissioni d’esame e di verifica del profitto senza introdurre una distinzione sul ruolo ricoperto all’interno della commissione. L’esclusione delle ore svolte dai componenti diversi dal titolare rischia di creare una discrepanza tra attività richiesta e attività riconosciuta e può disincentivare la collaborazione tra colleghi/e, con ricadute sulla sostenibilità organizzativa delle commissioni. Si chiede pertanto di chiarire e, ove necessario, modificare la previsione affinché sia riconosciuta l’attività effettivamente svolta da tutti i componenti, nel rispetto delle norme applicabili.

Un ulteriore problema riguarda il modello allegato per la rendicontazione degli esami, che consente di registrare un massimo di quattro ore per ciascuna giornata. Il limite può risultare inadeguato nei corsi con un elevato numero di candidati o quando, per esigenze organizzative o di calendario, più appelli o attività d’esame si concentrino nello stesso giorno. La durata effettiva dipende dal numero delle/i candidate/i, dalle modalità di svolgimento delle prove e dai tempi necessari per la valutazione. Poiché il limite di quattro ore non risulta espressamente previsto dal Regolamento, si chiede di chiarirne la ragione e di consentire la registrazione del tempo effettivamente dedicato alle attività d’esame.

2. Applicazione dei Regolamenti previgenti: ritardi, difformità e conseguenze.

Le criticità relative al nuovo Regolamento si affiancano a una questione distinta, ma non meno rilevante: le previsioni e le modalità con cui sono stati applicati i tre Regolamenti precedenti, risalenti rispettivamente a gennaio 2023, ottobre 2025 e aprile 2026. Al di là di modifiche limitate intervenute nel tempo, tali discipline presentavano alcune criticità comuni, riconducibili sia alle disposizioni previste sia alle modalità della loro concreta applicazione, i cui effetti si protraggono tuttora.

2.1 Sovrapposizioni, decorrenze e commissioni ad hoc. L’articolo 9, commi 1 e 3, e l’articolo 11, comma 3, dei previgenti Regolamenti, sostanzialmente identici nelle tre versioni, presentano in maniera ancor più netta rispetto al nuovo Regolamento il problema presentato nel precedente punto 1.1 (sovrapposizione tra diverse procedure), oltre che quelli presenti nei punti 1.2 e 1.3 (decorrenza dello scatto stipendiale e commissione ad hoc). Infatti, l’articolo 9, comma 1, prevedeva l’obbligo di presentare una relazione annuale sulla valutazione delle attività didattiche, di servizio agli studenti e di ricerca (art. 6, commi 7 e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), comprensiva anche del soddisfacimento dei requisiti previsti dall’articolo 8 del medesimo Regolamento, stabiliti ai fini della valutazione per l’attribuzione dello scatto stipendiale (art. 6, comma 14, della medesima legge). Si determinava così una sovrapposizione tra due distinti ambiti di valutazione, poiché la relazione annuale viene estesa alla verifica di requisiti ulteriori rispetto a quelli richiamati dalla normativa nazionale: non soltanto lo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti e la valutazione dell’attività o inattività nella ricerca, sulla base dei criteri oggettivi definiti dall’ANVUR con la delibera n. 132/2016, ma anche il rispetto di ulteriori parametri valutativi e l’assolvimento degli obblighi relativi ai compiti gestionali. In questo modo, requisiti specificamente previsti per la procedura di attribuzione dello scatto stipendiale erano di fatto ricondotti a un adempimento di carattere annuale, con una periodicità e una funzione che appaiono differenti da quelle proprie della valutazione finalizzata alla progressione stipendiale. Di fatto, in questo modo, la relazione biennale prevista dall’articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, mai citata nel Regolamento, era costituita alla somma delle modalità di autocertificazione e verifica annuali previste dall’articolo 6, commi 7 e 8, creando inevitabilmente confusione e incertezza tra le due procedure, generalmente tenute distinte negli altri atenei. Le previsioni dell’articolo 11, comma 3, indicavano, nel primo (sino a ottobre 2025), che «gli effetti economici decorrono dal mese di gennaio successivo alla valutazione», gli altri due (sino a settembre 2026) che gli «effetti economici decorrono dal mese di novembre successivo alla valutazione». Entrambe le previsioni, come precedentemente sottolineato, a noi appaiono illogiche e contrarie alla normativa nazionale (il DPR 15 dicembre 2011, n. 232), oltre ad aver prodotto sperequazioni e discriminazioni, prevedendo erogazioni degli scatti stipendiali sfalsate rispetto alla data di effettiva maturazione del relativo diritto. Infine, le stesse considerazioni precedentemente richiamate sulla commissione ad hoc per le procedure di valutazione si ritrovano anche in questi regolamenti (art. 9, comma 3), qui chiaramente indicate anche per quanto riguarda l’art. 6 comma 14 della legge 240 del 2010.

2.2 Mancata comunicazione degli strumenti di rendicontazione e comunicazione. I Regolamenti previgenti prevedevano, all’articolo 9, comma 1, la presentazione entro il 30 settembre di una relazione annuale mediante gli strumenti indicati dall’Ateneo, richiamando, a titolo esemplificativo, un fac-simile sul sito o una procedura accessibile attraverso il sito stesso. A tale disposizione si collega l’art. 11, comma 2, secondo il quale i soggetti aventi titolo erano tenuti a presentare, congiuntamente alla relazione di cui all’art. 9 ed entro il medesimo termine, la richiesta affinché la relazione fosse valutata anche ai fini dell’attribuzione dello scatto stipendiale. Nella concreta applicazione di tali disposizioni, tuttavia, l’Ateneo sino a fine settembre 2026 non ha fornito né comunicato alle/i docenti strumenti, modelli, format, procedure informatiche o indicazioni operative uniformi attraverso cui predisporre e trasmettere la relazione annuale e la connessa richiesta di valutazione ai fini dello scatto stipendiale. La criticità non consiste nella mera assenza di uno specifico fac-simile – che il Regolamento menziona soltanto a titolo esemplificativo – quanto nella mancata individuazione e comunicazione degli strumenti attraverso i quali le/i docenti erano chiamate/i ad adempiere agli obblighi regolamentari. Tale situazione ha determinato una oggettiva incertezza circa le modalità corrette di adempimento e ha favorito prassi non uniformi.

2.3 Periodi valutati e richieste relative a bienni precedenti. La radicale revisione regolamentare del 2026 ha provato a intervenire su alcune delle criticità prima evidenziate, provando nella normativa transitoria a intervenire anche sui bienni accademici immediatamente precedenti. Tale perimetro non risolve la necessità di indicazioni transitorie in grado di comprendere l’insieme delle problematiche passate. In particolare, rispetto al primo biennio di applicazione del primo Regolamento, in cui alle sovrapposizioni e alle criticità indicate si sommava la prima applicazione dello stesso, e a quelli precedenti, in assenza di una stessa previsione regolamentare. A questo proposito, si sottolinea che l’assenza di un Regolamento non determina la decadenza di un diritto soggettivo alla richiesta dello scatto, anzi proprio in mancanza di disposizioni indicative o perentorie sulle scadenze si mantiene la possibilità di una rivendicazione giuridica della progressione e anche una economica, relativamente agli ultimi cinque anni dalla richiesta. In alcuni casi, ci risulta che l’Ateneo abbia negato la valutazione dei bienni precedenti richiamando incompletezze o irregolarità nella presentazione della domanda o delle relazioni. Al di là della specifica valutazione delle singole posizioni, che non è interesse di questo ambito, in termini generali non ci appare ragionevole far ricadere sul personale conseguenze dell’incertezza procedurale determinata dall’Ateneo, che l’Ateneo stesso ha in qualche modo riconosciuto e ha provato a correggere con l’ultima radicale revisione regolamentare, senza una verifica delle circostanze concrete in cui le richieste erano state presentate.

2.4. Disomogeneità nei tempi, nei formati e negli esiti delle valutazioni. L’articolo 9, comma 2, dei tre Regolamenti previgenti stabiliva espressamente che la valutazione dovesse essere «effettuata con cadenza annuale», individuando quale periodo di riferimento quello compreso tra il 1° settembre dell’anno solare precedente e il 31 agosto dell’anno solare in corso. Il successivo comma 5 definiva inoltre una precisa scansione temporale della procedura, prevedendo che la Direzione Generale comunicasse gli esiti della valutazione al Rettore entro il 31 ottobre di ciascun anno e che, entro il successivo 30 novembre, l’esito fosse comunicato individualmente a ciascun docente. Nella concreta applicazione di tali disposizioni, tuttavia, non ci risulta che la cadenza annuale delle valutazioni sia stata rispettata in maniera regolare e uniforme. Tale situazione appare problematica non soltanto sotto il profilo del rispetto delle disposizioni regolamentari, ma anche per le conseguenze economiche sui docenti interessati, stante che l’articolo 11, comma 3, prevedeva un’erogazione successiva alla valutazione.

Anche l’applicazione dei requisiti previsti dall’articolo 8 dei Regolamenti previgenti è apparsa suscettibile di interpretazioni differenti, talvolta anche nei confronti della stessa persona in relazione a bienni diversi. La mancata uniformità dei tempi, delle modalità e dei formati, unita all’assenza di motivazioni sufficientemente dettagliate per ciascun requisito, rende difficile per il personale docente comprendere le ragioni degli esiti, verificare la correttezza della valutazione e adottare, ove necessario, comportamenti correttivi.

2.5. Fondo per la premialità e Fondo per la ricerca. L’articolo 6, comma 14, della legge n. 240/2010 stabilisce che, in caso di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente sia conferita al Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori («Nell’ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all’articolo 9»). Nei Regolamenti previgenti, per quanto a nostra conoscenza, tale fondo non risulta essere stato istituito e disciplinato in modo da consentire l’effettiva applicazione di questa previsione, determinando una lesione del diritto di accesso a questi fondi da parte del personale docente che ne aveva diritto.

Un’ulteriore questione riguarda il Fondo per la Ricerca di Ateneo. Il Regolamento generale dell’attività di ricerca, nel testo vigente dal 23 novembre 2022, prevede all’articolo 9 l’emanazione di due bandi all’anno per le attività indicate dal comma 2, lettere a) e b), con indicazione delle modalità di presentazione, delle risorse disponibili e dei criteri di valutazione. Per quanto risulta dalla documentazione a nostra disposizione, dopo il 2023 non sarebbero stati pubblicati ulteriori bandi con la periodicità prevista. Qualora confermata, tale circostanza evidenzierebbe una distanza tra la previsione regolamentare e la sua attuazione, riducendo le opportunità di accesso alle risorse destinate alle attività di ricerca.

In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, riteniamo allora opportuno sottoporre all’attenzione del Nucleo di Valutazione e del Comitato Unico di Garanzia, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, le criticità emerse nell’impostazione del nuovo Regolamento e nella concreta applicazione delle discipline previgenti. Si tratta di questioni che investono la coerenza con il quadro normativo nazionale, la trasparenza delle procedure, la proporzionalità degli adempimenti e l’uniformità di trattamento del personale docente e che, a nostro avviso, meritano un’attenta considerazione da parte degli organi competenti. Nel complesso, riteniamo infatti che, sebbene il nuovo Regolamento rappresenti un passo avanti rispetto alla disciplina previgente in quanto sembra rispondere almeno in parte alle criticità emerse nei precedenti Regolamenti e nelle relative prassi, permangono problematiche sostanziali che richiedono un ulteriore intervento.

In particolare, sottolineiamo i principali profili che riteniamo meritevoli di approfondimento:

● il coordinamento tra le procedure annuali previste dall’articolo 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010 e la procedura biennale ai fini dell’attribuzione dello scatto stipendiale prevista dal comma 14, con particolare riguardo alla funzione e alla pertinenza dei registri richiesti per ciascuna procedura;

● la compatibilità delle disposizioni del nuovo Regolamento sulla decorrenza dello scatto con il D.P.R. n. 232/2011, nonché la ripartizione delle competenze istruttorie, valutative e di approvazione e le garanzie di trasparenza e imparzialità delle eventuali commissioni;

● la proporzionalità degli obblighi di rendicontazione, delle soglie orarie e dei criteri di riconoscimento delle attività didattiche, di ricerca, di terza missione e gestionali;

● il coordinamento tra gli articoli 19 e 26 del nuovo Regolamento, con particolare riferimento alle richieste di valutazione relative a bienni precedenti, già presentate e non definite; le modalità con cui sono state condotte le procedure avviate nel 2026 in applicazione dei Regolamenti previgenti, con riguardo ai periodi effettivamente valutati, alle motivazioni degli esiti, alle comunicazioni ancora pendenti e alle decorrenze economiche riconosciute;

● il rapporto tra la nuova disciplina e le situazioni pregresse, stante che la presenza di una disciplina transitoria non esaurisce, di per sé, le questioni derivanti dalle procedure già svolte o rimaste incompiute, né elimina la necessità di considerare gli effetti che le precedenti modalità applicative possono aver prodotto sulle singole posizioni.

● l’attuazione delle disposizioni relative al Fondo di Ateneo per la premialità e la periodicità dei bandi del Fondo per la Ricerca di Ateneo.




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