, 06 novembre 2026, n. 0. .
Abstract:
Sommario:
Sommario: 1. I beni non convenienti nel concordato preventivo.
– 2. Sull’applicabilità al concordato preventivo della derelictio della
liquidazione giudiziale. – 3. Destinazione del patrimonio ai creditori e
utilità netta dei beni. – 4. Il piano come sede naturale della clausola di
salvaguardia. – 5. Presupposti e contenuto della clausola: stima, costi e
verifica del mercato. – 6. La rinuncia abdicativa come possibile strumento di
attuazione. – 7. Soggetti, procedimento e controlli nell’esecuzione della
clausola. – 8. Considerazioni conclusive.
1. I beni non
convenienti nel concordato preventivo
La disciplina della
liquidazione giudiziale offre oggi una risposta espressa alla questione dei
beni la cui acquisizione, conservazione o liquidazione non sia economicamente
conveniente. Gli artt. 142, comma 3, e 213, comma 2, CCII consentono infatti al
curatore, secondo presupposti e procedimenti differenti, di non acquisire il
bene oppure di rinunciare alla sua liquidazione quando il rapporto tra
presumibile realizzo e costi renda la prosecuzione dell’attività
pregiudizievole per la massa[1].
La funzione
dell’istituto è essenzialmente economica, in quanto la liquidazione non
rappresenta un valore in sé e non vi è ragione di impiegare risorse della
procedura per conservare o vendere un bene quando il risultato prevedibile
dell’operazione sia negativo. Come si è cercato di evidenziare in altra sede,
il giudizio deve avere ad oggetto l’utilità netta del cespite e deve
comprendere non soltanto il presumibile valore di realizzo, ma anche i costi e
i rischi ragionevolmente prevedibili derivanti dalla sua permanenza nella
procedura[2]. Un bene
contabilmente attivo può così trasformarsi, sul piano economico, in una
passività.
La medesima
situazione può presentarsi nel concordato preventivo.
Il piano,
soprattutto se liquidatorio o se prevede comunque la dismissione di una parte
del patrimonio, viene necessariamente costruito sulla base di valutazioni
formulate in un determinato momento: valore dei beni, costi di conservazione,
tempi di realizzo, oneri di regolarizzazione e prospettive del mercato. Alcune
di queste previsioni possono rivelarsi inesatte; altre possono essere superate
da circostanze sopravvenute[3]. Un
immobile inizialmente suscettibile di utile realizzo può richiedere interventi
imprevisti; un macchinario può perdere mercato; possono aumentare i costi di
custodia o di messa in sicurezza; possono emergere passività ambientali o
urbanistiche[4]; ripetuti tentativi di
vendita possono dimostrare che il valore attribuito nel piano non è
concretamente conseguibile.
In queste
situazioni, la prosecuzione della liquidazione può entrare in conflitto
con la stessa finalità economica del concordato. Continuare a sostenere costi
per realizzare un bene il cui presumibile ricavato non sia più sufficiente a
compensarli non incrementa le risorse destinate ai creditori, ma può ridurle[5].
Il problema non
riguarda soltanto eventi eccezionali. Ogni piano contiene inevitabilmente
previsioni e, quindi, margini di incertezza. Non a caso l’art. 87, comma 1,
lett. i), CCII richiede espressamente che il piano indichi «le iniziative da
adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati». La
disposizione impone dunque di considerare già nella fase di costruzione del
piano la possibilità che lo scenario assunto non si realizzi e di individuare
le misure attraverso le quali affrontare lo scostamento.
Con riferimento ai
beni destinati alla liquidazione, può così verificarsi un momento nel quale il
problema non è più come vendere il bene, ma se continui ad essere
economicamente razionale conservarlo e liquidarlo.
Nella liquidazione
giudiziale il legislatore disciplina espressamente questa eventualità. Nel
concordato preventivo manca invece una disposizione corrispondente. Ne deriva
la necessità di verificare, anzitutto, se la disciplina della derelictio
possa essere estesa al concordato e, in caso contrario, attraverso quali
strumenti il piano possa governare la sopravvenuta non convenienza della
liquidazione di uno o più beni.
La questione assume
particolare rilievo nel concordato liquidatorio, nel quale la destinazione del
patrimonio alla soddisfazione dei creditori potrebbe apparire, a prima vista,
incompatibile con l’abbandono di un cespite. Occorrerà però stabilire se destinare
il patrimonio ai creditori significhi necessariamente liquidare ogni singolo
bene oppure preservare il valore che quel patrimonio, nel suo complesso, è in
grado di offrire loro.
2. Sull’applicabilità
al concordato preventivo della derelictio della liquidazione giudiziale
La prima soluzione
che potrebbe apparire naturale consiste nell’applicare al concordato preventivo
la disciplina prevista per la liquidazione giudiziale. Se l’art. 213, comma 2,
CCII consente al curatore di rinunciare alla liquidazione di un bene manifestamente
non conveniente, potrebbe sembrare ragionevole riconoscere un analogo potere al
liquidatore concordatario.
Il dato normativo
non sembra tuttavia consentire una simile conclusione[6].
L’art. 213 è
collocato nel Titolo V del Codice, dedicato alla liquidazione giudiziale e alla
liquidazione controllata, e attribuisce espressamente al curatore il potere di
far ricorso all’istituto, subordinandone l’esercizio all’autorizzazione del
comitato dei creditori. Inoltre, alla rinuncia alla liquidazione dei beni non
convenienti sono collegati effetti propri della liquidazione giudiziale tanto
che il bene viene rimesso nella disponibilità del debitore e i creditori
possono iniziare o proseguire su di esso azioni esecutive o cautelari, in
deroga all’art. 150 CCII, che vieta tali iniziative sui beni compresi nella
procedura[7].
La disciplina in
questione è dunque costruita intorno alla particolare struttura della
liquidazione giudiziale e contempla lo spossessamento del debitore, l’affidamento
al curatore dell’amministrazione del patrimonio, la concentrazione
dell’esecuzione collettiva sul patrimonio nella procedura concorsuale con la possibilità,
attraverso la derelictio, di sottrarre un singolo bene a tale
destinazione.
È proprio questa
struttura a spiegare perché la derelictio concorsuale non coincida con
la rinuncia abdicativa alla proprietà. Il curatore non dispone del diritto
dominicale del debitore, ma delimita il perimetro dell’esecuzione collettiva.
Il bene non cessa di appartenere al debitore: cessa soltanto di essere amministrato
e liquidato nell’interesse della massa. La distinzione, già esaminata in altra
sede, può qui essere assunta come punto di partenza della riflessione[8].
Il concordato
preventivo presenta una struttura diversa. Dalla presentazione della domanda
sino all’omologazione il debitore conserva l’amministrazione dei
propri beni e l’esercizio dell’impresa, sia pure sotto la vigilanza del
commissario giudiziale; gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione sono
soggetti al regime autorizzatorio previsto dall’art. 94 CCII.
Non vi è quindi, in
questa fase, un bene che debba essere “restituito” alla disponibilità del
debitore per effetto di una decisione dell’organo concorsuale.
Neppure la
disciplina del concordato liquidatorio contiene un richiamo all’art. 213 CCII.
L’art. 114, comma 2, CCII individua espressamente le disposizioni della
liquidazione giudiziale applicabili al liquidatore concordatario e tra esse non
compare l’art. 213. Il comma 4 stabilisce poi che alle vendite, alle cessioni e
ai trasferimenti posti in essere dopo il deposito della domanda o in esecuzione
del concordato si applicano, in quanto compatibili, «le disposizioni
sulle vendite nella liquidazione giudiziale».
La collocazione
sistematica delle disposizioni ci sembra dunque significativa. L’art. 213
appartiene alla sezione dedicata alle disposizioni generali sulla liquidazione
dell’attivo, mentre la disciplina delle vendite è contenuta nella sezione
successiva. La rinuncia alla liquidazione non costituisce una particolare
modalità di vendita, ma una decisione logicamente anteriore, perché stabilisce
che alla vendita non si proceda. Il rinvio dell’art. 114, comma 4, CCII non
sembra pertanto idoneo a trasferire nel concordato anche il diverso potere
attribuito al curatore dall’art. 213.
Un’ulteriore
indicazione proviene dall’art. 114-bis CCII, introdotto dal terzo
correttivo per disciplinare la liquidazione nel concordato in continuità. La
norma prevede che l’eventuale liquidatore compia le operazioni assicurandone
«l’efficienza e la celerità» nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza,
ma non gli attribuisce un autonomo potere di rinunciare alla liquidazione dei
beni divenuti non convenienti.
Il dato merita
attenzione anche perché il medesimo intervento legislativo ha modificato l’art.
213 CCII e introdotto l’art. 114-bis CCII. Il legislatore ha dunque disciplinato
nello stesso momento tanto l’abbandono dei beni nella liquidazione
giudiziale quanto l’efficienza delle operazioni liquidatorie nel concordato in
continuità, senza estendere a quest’ultimo il potere di derelictio. Per
queste ragioni si prospetta poco persuasiva una sua applicazione diretta al
concordato preventivo.
Ma vi è di più.
L’art. 213 più volte citato non attribuisce soltanto il potere di interrompere
la liquidazione, ma disciplina anche la sorte successiva del bene ponendolo
nella disponibilità del debitore e consentendo ai creditori di agire
individualmente sul bene.
Si tratta, dunque,
di effetti strettamente collegati alla cessazione, limitatamente a quel
cespite, del regime proprio della liquidazione giudiziale, effetti che non
possono essere trasposti nel concordato senza importare un meccanismo concepito
per un diverso assetto del patrimonio e dei poteri degli organi.
La disciplina
dell’art. 213 non può quindi essere direttamente utilizzata per risolvere il
problema dei beni non convenienti nel concordato preventivo.
Rimane tuttavia il
tema del profilo economico che ha ispirato la disciplina di cui abbiamo
parlato, perché può accadere che anche nel concordato un bene inizialmente
destinato alla vendita diventi economicamente non conveniente a causa di fatti
sopravvenuti o in seguito all’emersione di elementi non adeguatamente valutati.
Nel concordato
preventivo, il liquidatore è chiamato a dare attuazione a un piano sul quale i
creditori hanno espresso il proprio voto, mentre nella liquidazione
giudiziale la legge attribuisce al curatore il potere di modificare la scelta
liquidatoria quando venga meno la convenienza. La questione diviene
particolarmente delicata dopo l’omologazione in quanto l’art. 118-bis CCII
disciplina espressamente le modifiche sostanziali del piano soltanto nel
concordato in continuità aziendale, prevedendo il rinnovo dell’attestazione,
l’informazione dei creditori e la possibilità di opposizione, laddove una
disciplina corrispondente non è prevista per il concordato liquidatorio.
Proprio questa
differenza induce a spostare l’attenzione dall’applicazione analogica dell’art.
213 CCII alla costruzione del piano. Prima di affrontare tale profilo
occorre però stabilire se la possibilità di non liquidare un bene il cui valore
sia divenuto economicamente negativo sia compatibile con la destinazione del
patrimonio alla soddisfazione dei creditori.
3. Destinazione
del patrimonio ai creditori e utilità netta dei beni
Esclusa
l’applicazione diretta dell’art. 213 CCII, occorre verificare se la possibilità
di non proseguire la liquidazione di un bene divenuto economicamente negativo
sia compatibile con il principio secondo cui, nel concordato liquidatorio, il
patrimonio del debitore è destinato alla soddisfazione dei creditori, tema,
questo, particolarmente attuale in seguito ad una recente pronuncia di
legittimità, la quale, pronunciandosi nella vigenza della legge fallimentare,
ha affermato che nel concordato preventivo liquidatorio tutti i beni
appartenenti al patrimonio del debitore devono essere destinati all’adempimento
delle obbligazioni concordatarie, comprese le spese della procedura[9].
Il principio
impedisce certamente che il debitore sottragga alla garanzia dei creditori beni
o valori suscettibili di concorrere al loro soddisfacimento, ma non sembra
affrontare il diverso problema del bene che, anziché apportare valore, richieda
per la propria conservazione e liquidazione risorse superiori a quelle
presumibilmente ricavabili[10]. Il
punto è precisamente questo: la clausola non consente di sottrarre ai creditori
un valore suscettibile di distribuzione, ma presuppone l’accertamento che,
tenuto conto dei costi differenziali e dei rischi ragionevolmente prevedibili,
quel valore netto non esista più.
Destinare il
patrimonio ai creditori e imporre la liquidazione di ogni singolo bene non sono
infatti affermazioni necessariamente equivalenti.
La garanzia
patrimoniale riguarda il patrimonio del debitore nella sua funzione di
soddisfacimento delle obbligazioni[11]. Ciò
che interessa ai creditori non è la conservazione materiale di ciascun cespite
che lo compone, ma il valore che da quel patrimonio può essere ricavato[12]. Nella
fase liquidatoria tale garanzia assume necessariamente una dimensione
dinamica: i beni vengono trasformati in risorse destinate al pagamento dei
creditori e la correttezza delle scelte deve essere valutata in funzione
del risultato economico di tale trasformazione.
In questa
prospettiva, la liquidazione di un bene non rappresenta un fine autonomo. Se il
costo necessario per conservarlo, regolarizzarlo e venderlo supera il ricavato
ragionevolmente conseguibile, l’operazione non accresce la garanzia
patrimoniale, ma la riduce.
Lo stesso codice
della crisi offre un’indicazione coerente con questa impostazione: all’art. 87,
comma 1, lett. c), nel disciplinare il valore di liquidazione da rappresentare
nel piano, prende in considerazione il valore realizzabile in sede di
liquidazione giudiziale «al netto delle spese». Il dato non disciplina
direttamente l’abbandono dei beni non convenienti, ma conferma che il valore
destinato ai creditori non coincide con la somma dei valori lordi dei cespiti:
ciò che rileva è il risultato economico conseguibile dopo avere considerato i
costi necessari per realizzarlo[13].
È la stessa logica
che, nella liquidazione giudiziale, sorregge la derelictio. Come si è
già osservato, il bene deve essere valutato in funzione dell’utilità netta che
può apportare alla massa, contrapponendo al presumibile realizzo i costi di
custodia, conservazione, messa in sicurezza, regolarizzazione e vendita, oltre
ai rischi ragionevolmente prevedibili derivanti dalla prosecuzione della
gestione.
Appare allora
evidente che il criterio in esame conserva il proprio significato anche nel
concordato preventivo, pur mutando il regime giuridico attraverso il quale il tema
deve essere affrontato.
Nella comparazione tra
opzione liquidatoria e abbandono devono naturalmente essere considerati
soltanto i costi che assumono rilievo rispetto alla scelta. Come già
evidenziato con riferimento alla liquidazione giudiziale, occorre distinguere
gli oneri che graverebbero comunque sul debitore o sulla procedura da quelli
che dipendono dalla permanenza del bene nel programma liquidatorio e che
possono essere evitati interrompendone la gestione. Solo questi ultimi
rappresentano un costo differenziale della prosecuzione della liquidazione.
Ne deriva che la
possibilità di non proseguire la liquidazione di un bene manifestamente non
conveniente non contraddice necessariamente la destinazione dell’intero
patrimonio ai creditori.
Al contrario,
quando sia adeguatamente dimostrato che la conservazione e il realizzo del
cespite ridurrebbero il valore complessivamente disponibile, l’interruzione
della liquidazione può costituire una modalità di tutela della stessa garanzia
patrimoniale[14].
Senonché una
conclusione di questo genere non consente di rimettere la scelta a una
valutazione libera e successiva del debitore o del liquidatore della procedura.
Proprio perché il bene appartiene al patrimonio preso in considerazione dai
creditori nel momento del voto, la possibilità di non liquidarlo deve essere preventivamente
rappresentata, sottoposta alla loro valutazione e disciplinata attraverso
criteri sufficientemente determinati.
È dunque nel
piano che il problema dei beni non convenienti deve trovare la propria
disciplina.
4. Il piano come
sede naturale della clausola di salvaguardia
Il piano
concordatario non costituisce soltanto la rappresentazione di una sequenza di
operazioni destinate a svolgersi secondo uno scenario immutabile[15]. Esso è
necessariamente fondato su previsioni e deve quindi contemplare anche il
possibile scostamento tra i risultati ipotizzati e quelli effettivamente
raggiunti.
L’art. 87, comma 1,
lett. i), CCII impone espressamente di indicare nel piano «le iniziative da
adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati». La
disposizione richiede dunque che il piano non descriva soltanto lo scenario atteso,
ma individui anche gli strumenti destinati a fronteggiare il mancato
verificarsi delle previsioni sulle quali esso è costruito.
Naturalmente, non
ogni scostamento dalle previsioni giustifica l’abbandono del bene. La vendita a
un prezzo inferiore a quello previsto può continuare ad apportare un’utilità
significativa ai creditori. La clausola che prende in considerazione l’ipotesi
dell’abbandono e che è destinata a governare questa eventualità deve operare
soltanto quando venga meno la convenienza economica della prosecuzione, e non
come strumento attraverso il quale sottrarsi a un risultato liquidatorio
semplicemente inferiore alle aspettative.
Nell’ipotesi in cui
l’eventualità in esame non sia contemplata e si manifesti dopo l’omologazione,
il liquidatore può trovarsi di fronte a un’alternativa difficilmente
conciliabile con il sistema: proseguire un’attività della quale sia ormai
dimostrata l’antieconomicità oppure discostarsi dal programma sul quale i
creditori hanno espresso il proprio voto.
La difficoltà è
particolarmente evidente nel concordato liquidatorio. L’art. 118-bis CCII
disciplina, infatti, le modifiche sostanziali successive all’omologazione con
specifico riferimento al concordato in continuità aziendale, prevedendo
il rinnovo dell’attestazione, la comunicazione del piano modificato e la
possibilità di opposizione dei creditori. Manca una analoga disciplina per la
modifica sostanziale del piano liquidatorio dopo l’omologazione.
Questa
constatazione rafforza l’esigenza di disciplinare preventivamente nel
piano le vicende ragionevolmente prevedibili che possono incidere sulla sua
esecuzione.
La clausola
relativa ai beni non convenienti può essere letta, sotto questo profilo, come
una delle iniziative previste dall’art. 87, comma 1, lett. i) CCII per
fronteggiare uno scostamento dagli obiettivi pianificati. Il piano non si
limita a prevedere la vendita del bene, ma stabilisce sin dall’origine anche le
condizioni al verificarsi delle quali la prosecuzione della liquidazione cessa
di essere funzionale all’adempimento della proposta.
Se la possibilità
di abbandono non è contemplata e viene introdotta soltanto durante
l’esecuzione, può sorgere il problema se la mancata liquidazione costituisca
una modifica del piano e, soprattutto nel concordato liquidatorio, se tale
modifica possa essere attuata dopo l’omologazione.
Se invece il piano
individua sin dall’origine il presupposto, i criteri di valutazione e le
conseguenze della sopravvenuta non convenienza, il verificarsi della situazione
prevista determina, in linea di principio, non una modifica del piano, ma l’attuazione
di una delle alternative già comprese nel programma sottoposto ai creditori[16].
È questa,
probabilmente, la principale funzione giuridica della clausola di salvaguardia
di cui stiamo parlando.
Essa consente di
mantenere fermo il carattere vincolante del piano senza trasformarlo in un
programma incapace di adattarsi a circostanze che incidano in modo sostanziale
sulla convenienza economica delle operazioni previste.
La conclusione
richiede però che la clausola sia sufficientemente determinata. Una previsione
che attribuisse genericamente al liquidatore o al debitore il potere di
escludere dalla liquidazione qualsiasi bene ritenuto non conveniente
trasferirebbe alla fase esecutiva una scelta patrimoniale sulla quale i
creditori non avrebbero potuto esprimere una valutazione informata.
Il piano deve
quindi predeterminare almeno il criterio economico che giustifica l’abbandono,
gli elementi sui quali deve fondarsi la valutazione e le conseguenze che ne
derivano. Il procedimento e il ruolo dei diversi organi potranno essere
disciplinati in funzione della struttura concreta del concordato, ma devono
essere tali da rendere la scelta verificabile e coerente con quanto approvato
dai creditori.
La clausola svolge
così una duplice funzione. Sul piano economico impedisce che il programma
liquidatorio continui a consumare risorse quando la vendita non è più
conveniente. Sul piano giuridico anticipa, nel momento della formazione del
consenso, la disciplina di un evento che, se affrontato soltanto dopo
l’omologazione, potrebbe porre un problema di deviazione dal piano. Un piano
efficiente non dovrebbe pertanto limitarsi a descrivere ciò che si prevede
accada, ma dovrebbe stabilire, almeno rispetto ai rischi economicamente
significativi e ragionevolmente prevedibili, che cosa dovrà accadere se quella
previsione non si realizza.
5. Presupposti e
contenuto della clausola: stima, costi e verifica del mercato
La previsione nel
piano della possibilità di interrompere la liquidazione dei beni divenuti non
convenienti richiede di stabilire con sufficiente precisione le condizioni in
presenza delle quali la clausola possa essere attivata.
Pur non essendo
direttamente applicabile al concordato preventivo, l’art. 213 CCII offre sotto
questo profilo un utile termine di confronto. La scelta del legislatore mostra
infatti che l’esclusione di un bene dalla liquidazione non può dipendere da una
generica valutazione di opportunità, ma deve essere giustificata da una
situazione di manifesta non convenienza.
Un criterio analogo
appare appropriato nel concordato, tanto più perché i creditori hanno espresso
il voto sulla base di un piano che comprende il patrimonio e le relative
prospettive di realizzo.
La clausola
dovrebbe quindi operare quando, sulla base di elementi oggettivi e documentati,
risulti che il presumibile ricavato netto del bene non giustifica i costi e i
rischi della prosecuzione della liquidazione. Non è necessario che il bene sia
privo di qualsiasi valore commerciale: ciò che rileva è il rapporto tra il
valore concretamente conseguibile e gli ulteriori oneri necessari per
conseguirlo.
La valutazione deve
riguardare, in particolare, i costi futuri evitabili. Le somme già sostenute
non possono giustificare, da sole, la prosecuzione di un’attività liquidatoria
quando le ulteriori risorse necessarie non siano compensate dal risultato atteso.
Allo stesso modo, un costo destinato comunque a gravare sul debitore,
indipendentemente dalla sorte del bene, non costituisce un beneficio economico
derivante dal suo abbandono.
Il giudizio deve
inoltre essere attuale.
La clausola non può
limitarsi a richiamare la stima sulla quale il piano è stato originariamente
costruito. Il trascorrere del tempo, l’insuccesso dei tentativi di vendita, il
mutamento delle condizioni del bene, l’aumento dei costi o l’emersione di nuovi
oneri possono modificare significativamente il rapporto tra valore e costi. La
stessa ragione d’essere della clausola consiste, del resto, nella possibilità
che la convenienza originariamente prevista venga meno durante l’esecuzione.
La stima aggiornata
costituisce quindi un elemento essenziale del giudizio, ma non sempre è
sufficiente.
Come già osservato
con riferimento alla derelictio nella liquidazione giudiziale,
valutazione estimativa e risposta del mercato svolgono funzioni diverse. La
prima determina il presumibile valore del bene sulla base di criteri tecnici;
la seconda verifica se esista concretamente un soggetto disposto ad attribuirgli
un’utilità sufficiente a giustificarne l’acquisto.
Per questa ragione,
quando il bene presenti un valore potenziale non trascurabile e non sia stato
ancora adeguatamente esposto al mercato, potrebbe essere consigliabile e prudente
effettuare una preventiva verifica dell’interesse degli operatori,
eventualmente anche mediante una consultazione esplorativa non vincolante[17].
La verifica può
invece risultare superflua quando più tentativi competitivi siano già rimasti
senza esito oppure quando i costi necessari siano manifestamente superiori a
qualsiasi valore ragionevolmente conseguibile. Non si tratta, quindi, di
importare nel concordato il numero di sei esperimenti previsto dall’art. 213,
comma 2, CCII né di introdurre un nuovo requisito legale, ma di utilizzare la
risposta del mercato come elemento capace di rendere più attendibile il
giudizio di convenienza.
Particolare
attenzione deve essere dedicata anche ai rischi che non si siano ancora
tradotti in costi certi.
Un bene può
apparire conveniente se confrontato soltanto con gli esborsi già quantificati,
ma risultare economicamente negativo quando presenti passività potenziali
concrete e di rilevante entità. La valutazione non può ignorare tali rischi
soltanto perché il loro ammontare non sia ancora definitivamente determinato.
Dovranno quindi
essere considerate, accanto ai costi certi, anche le passività ragionevolmente
prevedibili, tenendo conto della probabilità del loro verificarsi e della
possibile incidenza economica. Non si tratta di eliminare ogni incertezza, ma
di evitare che un rischio significativo venga trattato come se non esistesse.
La clausola
dovrebbe dunque fondarsi su una valutazione complessiva che tenga conto del
presumibile valore di realizzo, dei costi futuri evitabili, delle informazioni
provenienti dal mercato e dei rischi ragionevolmente prevedibili.
Solo quando da tale
comparazione emerga che la prosecuzione della liquidazione è destinata a
ridurre, anziché incrementare, le risorse disponibili per i creditori può
ritenersi integrato il presupposto economico dell’abbandono.
Resta allora da
stabilire quale effetto debba produrre tale accertamento.
Ed è proprio su
questo punto che il concordato si distingue più nettamente dalla liquidazione
giudiziale. L’art. 213 stabilisce direttamente la sorte del bene: esso viene
rimesso nella disponibilità del debitore e torna esposto alle iniziative
individuali dei creditori laddove nel concordato non esiste un corrispondente
effetto legale.
Il piano deve
quindi individuare anche lo strumento attraverso il quale dare attuazione alla
scelta. Uno di questi strumenti, almeno per i beni immobili e quando ne
ricorrano i presupposti, può essere rappresentato dalla rinuncia abdicativa
alla proprietà.
6. La rinuncia
abdicativa come possibile strumento di attuazione
La rinuncia
abdicativa alla proprietà può costituire, in determinate situazioni, uno degli
strumenti attraverso i quali dare attuazione alla clausola relativa ai beni non
convenienti[18].
La distinzione
rispetto alla derelictio concorsuale deve però restare netta. Nella
liquidazione giudiziale il curatore, rinunciando alla liquidazione, non dispone
del diritto di proprietà del debitore, ma sottrae il bene all’esecuzione
collettiva; nel concordato, invece, la proprietà dei beni resta in capo al
debitore anche quando sia nominato un liquidatore.
Ne deriva che,
quando il piano lo preveda e ne ricorrano i presupposti, il debitore
proprietario può essere chiamato a compiere un vero atto di rinuncia alla
proprietà di un bene divenuto economicamente non conveniente.
Le Sezioni Unite
della Corte di cassazione, con una recente sentenza[19], hanno
riconosciuto l’ammissibilità della rinuncia alla proprietà immobiliare,
qualificandola come atto unilaterale e non recettizio attraverso il quale il
proprietario dismette il proprio diritto; alla conseguente situazione di
vacanza del bene segue ex lege l’acquisto a titolo originario dello Stato ai
sensi dell’art. 827 c.c.
L’effetto è quindi
assai più radicale di quello prodotto dall’art. 213 CCII. La rinuncia incide
sulla titolarità sostanziale del bene e ne determina l’uscita definitiva dal
patrimonio del debitore[20]; la derelictio
concorsuale, invece, lascia immutata la proprietà e modifica soltanto la
destinazione del cespite alla liquidazione collettiva.
Proprio questa
differenza impone particolare cautela nel concordato preventivo.
Se la clausola
viene attuata attraverso una rinuncia abdicativa, non ci si limita a
interrompere un’attività liquidatoria divenuta antieconomica: si elimina dal
patrimonio un bene sul quale i creditori hanno formulato la propria
valutazione. La scelta deve quindi trovare fondamento nel piano ed essere
giustificata da un accertamento sufficientemente rigoroso della sua
utilità netta negativa.
La previsione
concordataria non rende infatti liberamente disponibile un bene altrimenti
destinato ai creditori. Serve soltanto a disciplinare preventivamente l’ipotesi
nella quale la permanenza del cespite nel patrimonio e la prosecuzione della
sua liquidazione risultino più pregiudizievoli della sua definitiva
dismissione.
Anche la tutela dei
creditori conferma la necessità di una verifica rigorosa. Le Sezioni Unite
hanno affermato, sul piano generale, che la rinuncia può essere assoggettata ad
azione revocatoria quando determini un pregiudizio alla garanzia patrimoniale[21]. Il
principio mostra come l’atto abdicativo non sia neutro rispetto agli interessi
dei creditori e come la sua giustificazione, nel contesto concordatario, debba
essere ricercata proprio nell’assenza di un valore netto utilmente destinabile
al loro soddisfacimento.
La concreta
utilizzabilità della rinuncia incontra inoltre oggi un limite particolarmente
rilevante.
L’art. 1, comma
731, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha previsto, per la rinuncia alla
proprietà immobiliare, specifici requisiti documentali relativi alla conformità
del bene alla normativa urbanistica, ambientale e sismica[22]. Nella
prospettiva qui considerata, questo profilo assume particolare importanza
proprio perché i beni suscettibili di diventare economicamente non convenienti
sono spesso quelli caratterizzati da criticità edilizie, ambientali o di messa
in sicurezza.
Può quindi
verificarsi che il bene per il quale sarebbe economicamente più utile
rinunciare alla proprietà sia proprio quello per il quale risulti più
difficile, o impossibile, soddisfare le condizioni richieste per il compimento
dell’atto.
La clausola di
salvaguardia non può perciò identificare automaticamente l’accertamento della
non convenienza con la rinuncia abdicativa.
Occorre distinguere
il giudizio economico dallo strumento giuridico destinato a darvi attuazione.
Il primo stabilisce se la prosecuzione della liquidazione continui a essere
utile ai creditori; il secondo dipende dalla natura del bene, dalla disciplina
applicabile e dalle concrete possibilità di dismissione.
La rinuncia
abdicativa rappresenta quindi una soluzione possibile, ma non generale.
La distinzione
assume rilievo anche rispetto ai diritti dei terzi. Secondo le Sezioni Unite,
il carattere originario dell’acquisto dello Stato non determina, di per sé,
l’estinzione dei diritti reali di godimento o di garanzia gravanti
sull’immobile né delle formalità preesistenti. La posizione dei creditori
assistiti da garanzia reale deve quindi essere specificamente considerata nella
predisposizione e nell’attuazione della clausola.
Sul piano
sistematico deve dunque restare ferma la distinzione tra il giudizio di
convenienza, diretto ad accertare se la permanenza del bene nel programma
liquidatorio continui a produrre valore netto per i creditori, e la scelta
dello strumento giuridico attraverso il quale dare attuazione a tale giudizio.
La rinuncia abdicativa può costituire una delle possibili soluzioni, ma non
rappresenta l’equivalente concordatario della derelictio disciplinata
dall’art. 213 CCII.
Resta allora da
stabilire chi debba accertare la non convenienza, quali controlli debbano
accompagnare la decisione e chi sia tenuto a compiere gli eventuali atti
dispositivi necessari.
7. Soggetti,
procedimento e controlli nell’esecuzione della clausola
Una volta definiti
nel piano i presupposti economici dell’abbandono, occorre stabilire chi debba
accertarne il verificarsi e attraverso quale procedimento la clausola possa
essere attuata.
Nella liquidazione
giudiziale è la legge stessa a regolare le modalità e il procedimento di
abbandono, mentre nel concordato preventivo manca una disciplina corrispondente
e la distribuzione dei poteri dipende dalla tipologia del concordato e dal
contenuto del piano.
Nel concordato
liquidatorio l’art. 114, comma 1, CCII prevede la nomina, con la sentenza di
omologazione, di uno o più liquidatori e di un comitato dei creditori e
attribuisce al tribunale il potere di determinare le ulteriori modalità della
liquidazione[23]. Il comma 3 richiama
inoltre, in quanto compatibili, gli artt. 138 e 140 CCII[24].
Questo assetto potrebbe
consentire di costruire nel piano un procedimento sufficientemente definito per
l’accertamento della sopravvenuta non convenienza.
Il liquidatore
appare il soggetto naturalmente chiamato a rilevare il verificarsi del
presupposto, perché è l’organo che dispone delle informazioni derivanti
dall’attività di realizzo e può verificare se siano venuti meno i presupposti
economici sui quali il piano aveva fondato la liquidazione del bene.
La decisione incide
su un elemento patrimoniale contemplato nel piano e deve quindi risultare da un
procedimento verificabile[25], per
cui non sembra opportuno attribuire al liquidatore piena discrezionalità.
Il piano potrebbe
prevedere che il liquidatore rediga una relazione motivata nella quale dia
conto degli elementi che, secondo i criteri già stabiliti nella clausola,
dimostrano la sopravvenuta non convenienza della prosecuzione della
liquidazione. La decisione deve pertanto essere documentata e poter essere
controllata dagli altri organi della procedura[26].
Il comitato dei
creditori può essere chiamato a svolgere una funzione di controllo sulla
valutazione del liquidatore, attraverso un parere o, se così previsto dal piano
e recepito nelle modalità della liquidazione, mediante una preventiva
autorizzazione. Non si tratterebbe di applicare analogicamente l’art. 213, ma
di utilizzare le funzioni che il sistema già attribuisce al comitato per
rendere verificabile una scelta patrimoniale significativa.
Un ruolo diverso
spetta al commissario giudiziale.
L’art. 118 CCII gli
attribuisce la sorveglianza sull’adempimento del concordato e gli impone di
riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai
creditori. La decisione di non proseguire la liquidazione di un bene dovrebbe
pertanto essere portata tempestivamente alla sua conoscenza, affinché possa
esercitare la funzione di vigilanza che gli compete.
La funzione del
commissario non deve però essere confusa con quella gestoria del liquidatore[27]. La
scelta economica rimane inserita nell’attuazione del piano; il commissario ne
controlla la coerenza con quanto approvato e può attivare i rimedi previsti dal
Codice quando ritenga che dall’esecuzione derivi un pregiudizio per i creditori[28].
Più delicato è il
ruolo del tribunale.
L’art. 114 gli
attribuisce il potere di determinare nella sentenza di omologazione le modalità
della liquidazione, ma non gli conferisce espressamente un potere generale di
autorizzare successivamente l’abbandono dei singoli beni. Per questa ragione
appare preferibile che il procedimento sia già delineato nel piano e, per
quanto necessario, recepito nella sentenza di omologazione.
La previsione
preventiva consente infatti di evitare che ogni applicazione della clausola
debba essere trasformata in una richiesta di modifica o integrazione giudiziale
del programma concordatario. Il tribunale conserva naturalmente le funzioni che
il Codice gli attribuisce nella fase esecutiva, anche a seguito delle
segnalazioni del commissario, ma la clausola è tanto più efficace quanto più il
suo funzionamento sia già determinato al momento dell’omologazione.
Resta distinta la
questione relativa all’atto necessario per attribuire al bene la destinazione
finale prevista dal piano.
Come si è visto,
nel concordato la proprietà rimane in capo al debitore. Quando l’attuazione
della clausola richieda un atto che incide direttamente sulla titolarità del
bene, come la rinuncia abdicativa, non appare prudente ritenere tale potere
automaticamente compreso nelle ordinarie attribuzioni del liquidatore
concordatario.
Il piano dovrebbe
quindi individuare anche il soggetto tenuto a compiere l’atto finale.
Se la soluzione
prevista è la rinuncia abdicativa, il piano può porre a carico del debitore
l’obbligo di compierla al verificarsi dei presupposti stabiliti. La previsione
trova un significativo raccordo nell’art. 118, comma 3, CCII, secondo cui il
debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla
proposta omologata e, in caso di inerzia o ritardo, possono essere attivati i
poteri sostitutivi ivi previsti.
La preventiva
inclusione della clausola nel piano assume quindi rilievo anche sotto questo
profilo: l’atto dispositivo finale non costituisce una scelta sopravvenuta
estranea al concordato, ma l’esecuzione di una previsione già approvata dai
creditori e recepita nell’omologazione.
Naturalmente ciò
presuppone che l’atto sia giuridicamente possibile. Se la rinuncia abdicativa
non può essere validamente compiuta, la clausola non può produrre un effetto
che la disciplina sostanziale non consente.
È perciò essenziale
che il piano non si limiti a stabilire quando interrompere la liquidazione, ma
disciplini anche la sorte successiva del bene.
Nella liquidazione
giudiziale questo problema è risolto direttamente dall’art. 213 CCII, che
rimette il cespite nella disponibilità del debitore e consente ai creditori di
agire individualmente. Nel concordato manca un analogo effetto legale. La
semplice cessazione dei tentativi di vendita potrebbe quindi lasciare nel
patrimonio del debitore un bene non liquidato senza chiarire quale debba
esserne la destinazione finale.
La clausola
dovrebbe perciò disciplinare l’intera sequenza: accertamento della non
convenienza, procedimento decisionale e destinazione finale del bene.
La rinuncia
abdicativa costituisce una delle possibili soluzioni quando sia giuridicamente
praticabile. In altri casi potrà essere prevista una diversa modalità di
dismissione compatibile con la natura del bene e con la finalità di evitare
ulteriori costi, purché la soluzione sia coerente con quanto rappresentato ai
creditori nel piano.
Una disciplina
parzialmente diversa è richiesta nel concordato in continuità.
L’art. 114-bis
CCII prevede che, quando il piano contempli la liquidazione di parte del
patrimonio o la cessione dell’azienda, il tribunale possa nominare uno o più
liquidatori e un comitato dei creditori. A differenza del concordato
liquidatorio, la presenza di tali organi non è quindi necessaria. Il piano
dovrà pertanto individuare con particolare precisione il soggetto competente ad
accertare la non convenienza. Se è nominato un liquidatore, potrà essere
adottato un procedimento analogo a quello descritto; diversamente la
valutazione dovrà essere compiuta dal debitore, sotto la vigilanza del
commissario e secondo le modalità stabilite dal piano e dall’omologazione.
Il principio resta
comunque il medesimo: quanto maggiore è il margine di scelta rimesso alla fase
esecutiva, tanto più precisi devono essere i criteri e i controlli stabiliti
preventivamente.
La clausola non
deve trasformarsi in una delega in bianco a modificare il perimetro della
liquidazione. Deve invece predeterminare le condizioni e il procedimento
attraverso i quali l’abbandono, quando ne ricorrano i presupposti, costituisce
esso stesso adempimento del piano.
8.
Considerazioni conclusive
Il problema dei
beni non convenienti si presenta nel concordato preventivo con la stessa
rilevanza economica che assume nella liquidazione giudiziale, ma non può
essere risolto mediante la semplice estensione della derelictio prevista
dall’art. 213 CCII, istituto strettamente collegato alla struttura e agli
effetti propri della liquidazione giudiziale.
L’assenza di una
disciplina corrispondente nel concordato non implica tuttavia che debba essere
proseguita la liquidazione di un bene anche quando essa sia divenuta
economicamente negativa.
La destinazione del
patrimonio ai creditori non coincide infatti con la necessaria liquidazione
materiale di ogni singolo cespite. Ciò che deve essere preservato è il valore
che il patrimonio, considerato nel suo complesso e nella sua dinamica
liquidatoria, è in grado di offrire al loro soddisfacimento. Quando la
conservazione e la liquidazione di un bene consumano più risorse di quante
possano ragionevolmente produrne, interrompere tale attività può rappresentare
non una sottrazione alla garanzia patrimoniale, ma una modalità della sua
tutela.
È qui che assume
rilievo la costruzione del piano.
La sopravvenuta non
convenienza della liquidazione costituisce uno degli scostamenti che il piano
può disciplinare preventivamente ai sensi dell’art. 87, comma 1, lett. i),
CCII. La clausola deve individuare i presupposti economici dell’abbandono, i
criteri per il loro accertamento, il procedimento da seguire e la sorte del
bene. Quando tali elementi siano stati predeterminati e sottoposti alla
valutazione dei creditori, l’abbandono non costituisce, in linea di principio,
una deviazione dal programma concordatario, ma l’attuazione di una delle
soluzioni già previste per governarne il rischio.
La rinuncia
abdicativa può rappresentare, ove giuridicamente praticabile, uno degli
strumenti attraverso i quali dare esecuzione alla clausola, ma non coincide né
con essa né con la derelictio concorsuale. Il giudizio sulla convenienza
della prosecuzione della liquidazione deve quindi restare distinto dalla scelta
dello strumento attraverso il quale attribuire al bene la sua destinazione
finale.
Il punto conclusivo
è allora più generale.
Un piano efficiente
non è quello che prevede la liquidazione di tutti i beni a qualsiasi costo, ma
quello che stabilisce preventivamente quando la prosecuzione della liquidazione
continua a produrre valore per i creditori e quando, invece, occorre arrestarla
per evitare che sia la stessa attività destinata a soddisfarli a ridurre le
risorse disponibili.
La clausola
relativa ai beni non convenienti non costituisce, in questa prospettiva, una
deroga alla destinazione concordataria del patrimonio, ma uno strumento per
preservarne il valore nell’interesse dei creditori.
[1] Cass., Sez. I civ., 3 luglio 2019, n. 17835, con
riferimento alla natura e impugnazione del provvedimento di abbandono dei beni.
In dottrina L. Panzani, Natura del
provvedimento di autorizzazione alla derelictio e sua ricorribilità per
cassazione ex art. 111 Cost., in Il Fallimento, 2024, fasc. 11. Per
un’ampia e approfondita disamina di questo tema si veda De Matteis, requisitoria del Procuratore nel giudizio di
Cassazione r.g. n. 13985/2024 (https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/34455)
definito con la decisione 13 maggio 2026, n. 13993, cit.
[2] F. Benassi,
La derelictio dei beni non convenienti nella liquidazione concorsuale:
stima, consultazione del mercato ed esecuzione individuale, in Ristrutturazioni
aziendali, 10 luglio 2026 e in corso di pubblicazione in Il Diritto
Fallimentare e delle Società Commerciali.
[3] La distinzione tra valutazione estimativa e risultato
del mercato è del resto nota nella liquidazione coattiva. La stima costituisce
il punto di partenza della procedura, mentre il prezzo concretamente ricavabile
è il risultato della competizione tra gli interessati. Sul tema F. Benassi, Dal valore di mercato al valore di
liquidazione nel codice della crisi: per chi suona la campana?, in Ristrutturazioni
aziendali, 28 novembre 2024. Cass., sez. I civ., 12 marzo 2024, n. 6435, in
tema di concordato fallimentare nella vigenza della legge fallimentare, afferma
che il “valore di mercato” menzionato nell’art. 124, comma 3, l. fall. non
coincide con il “ricavato in caso di liquidazione”, ma costituisce un termine
di riferimento per determinare quanto sarebbe possibile ricavare dalla vendita
coattiva fallimentare. Nella decisione in rassegna, si legge anche che “pur
essendo sostanzialmente pacifico che il concetto di «ricavato in caso
liquidazione» sia una misura differente, e di regola inferiore, al «valore di
mercato», è comunque necessario che siano esplicate le rettifiche apportate a
quest’ultimo valore per giungere alla determinazione del primo”.
[4] Sul rilievo che i costi ambientali possono assumere
nella gestione dell’attivo concorsuale v. G. Capobianco,
Costi ambientali e procedura fallimentare, tra interessi collettivi e tutela
creditoria, in Dir. fall., 2021, 1060 ss.
[5] In una prospettiva diversa, ma fondata sulla medesima
esigenza di evitare che l’attività svolta nell’ambito della procedura produca
un pregiudizio per i creditori, v. S.
Ambrosini, La gestione dell’impresa “in perdita” tra vecchia e nuova
sistematica concorsuale, in Ristrutturazioni aziendali, 21 marzo
2023, spec. § 3.
[6] Sui poteri del liquidatore giudiziale e sulla
rilevanza, ai fini della loro delimitazione, delle prescrizioni contenute nel
provvedimento di omologazione, v. R.
Ranucci, Il regime probatorio nel procedimento di opposizione allo
stato passivo, la rappresentanza del liquidatore giudiziale e l’esercizio
dell’azione sociale di responsabilità: digressioni tra legge fallimentare e
codice della crisi, in Il Fallimento, 2022, 1590 ss., che qualifica
il provvedimento di omologazione, sotto questo profilo, come «legge speciale
della liquidazione».
[7] F. Benassi,
La derelictio dei beni non convenienti nella liquidazione concorsuale:
stima, consultazione del mercato ed esecuzione individuale, cit.,
dove vengono esaminate le conseguenze sul processo esecutivo individuale
dell’abbandono dei beni non convenienti nella liquidazione giudiziale.
[8] Sulla distinzione tra rinuncia abdicativa alla
proprietà e derelictio concorsuale v. F. Benassi,
La derelictio dei beni non convenienti nella liquidazione concorsuale:
stima, consultazione del mercato ed esecuzione individuale, cit.
[9] Cass., Sez. I civ., 21 luglio 2026, n. 23641, in IL
CASO.it.
[10] Cass., Sez. I civ., 13 maggio 2026, n. 13993, cit.
osserva che la scelta di derelictio risponde all’esigenza di non
appesantire la procedura con operazioni inutili, defatiganti e costose, così da
destinare tempi e risorse ad attività di maggiore beneficio per i creditori. Il
principio espresso dalla Cassazione in questa decisione appare perfettamente
trasponibile, sul piano economico, alla liquidazione dell’attivo nel concordato
preventivo.
[11] L. Panzani, Le finalità del concordato preventivo, in Ristrutturazioni
aziendali, 10 ottobre 2022, il quale sottolinea come anche nella nuova
disciplina del concordato permanga il vincolo derivante dall’art. 2740 c.c. La
prospettiva qui considerata muove da tale premessa, interrogandosi però sul
modo in cui la garanzia patrimoniale debba essere apprezzata nella fase di
trasformazione dei beni in valore destinato ai creditori.
[12] S. Ambrosini,
Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano: gli interessi
protetti e lo “statuto” della continuità aziendale, in Ristrutturazioni
aziendali, 10 marzo 2024, spec. § 2, ove si individua nel soddisfacimento
dei creditori la finalità principale e irrinunciabile del concordato e
nell’interesse del ceto creditorio la “stella polare” della disciplina
concordataria.
[13] P.F. Censoni,
La progettazione della proposta di concordato preventivo con continuità
aziendale, in Ristrutturazioni aziendali, 15 marzo 2026, spec. sul
contenuto dell’art. 87, comma 1, lett. c), CCII e sulla necessità di
rappresentare nel piano il valore realizzabile in liquidazione giudiziale «al
netto delle spese».
[14] P. Barisone,
Beni immobili rinunciati e chiusura della procedura concorsuale: adempimenti
del curatore, 15 aprile 2025, ECNEWS, ove si afferma, in tema di
liquidazione giudiziale, che la norma non impone al curatore di compiere sempre
sei tentativi prima dell’abbandono; pone invece una presunzione semplice,
superabile quando il curatore prospetti ragioni per proseguire; P. D’Adamo, La liquidazione giudiziale tra disciplina
attuale e riforme, in biblioteca.fondazionenotariato.it, il quale
colloca l’art. 213, comma 2, nel più ampio principio di economia processuale e
lo collega agli artt. 591 c.p.c. e 164-bis disp. att. c.p.c. e afferma
che dopo reiterati tentativi deserti non si può proseguire con un “accanimento
terapeutico” della liquidazione.Sul punto anche Giuffrè, Codici commentati, sub art. 213 CCII,
secondo cui l’esito negativo di sei esperimenti di vendita fa presumere
l’assenza di ricettività del mercato e la manifesta non convenienza della
prosecuzione della liquidazione; Trib. Oristano, Circolare sulle vendite
nelle procedure di liquidazione giudiziale, 21 novembre 2024; Trib. Locri, Circolare
sulla chiusura dei fallimenti pendenti oltre il termine ex lege Pinto,
reperibile sul sito del Tribunale.
[15] Sul carattere inevitabilmente prognostico del piano e
sul problema del governo dell’incertezza, sia pure con specifico riferimento
agli strumenti a supporto della continuità aziendale, v. N. Usai, Fattibilità del piano e governo
dell’incertezza negli strumenti a supporto della continuità aziendale, in Dir.
fall., 2024, 834 ss.
[16] Sul rapporto tra piano approvato dai creditori e
modalità della liquidazione successive all’omologazione v. F. Carelli, Le attività di
liquidazione in esecuzione della proposta di concordato preventivo omologata,
in Ristrutturazioni aziendali, 22 dicembre 2024, il quale osserva che le
modalità integrative della liquidazione stabilite dal tribunale non dovrebbero
sovrapporsi o contrastare con il piano predisposto dal debitore e approvato dai
creditori, salvo quanto imposto da norme imperative. S. Pacchi, Il diritto entra nell’impresa: dalla
composizione negoziata agli strumenti di regolazione della crisi e
dell’insolvenza, in Ristrutturazioni aziendali, 25 novembre 2025, §
4.4, che, con riferimento al concordato liquidatorio, ne individua la funzione
distributiva in una liquidazione ordinata dell’attivo, condotta sotto la regia
del debitore e assistita dalla garanzia del voto dei creditori e dell’omologazione
giudiziale.
[17] E. Tota,
“Processualismo”, bazaar economy e altre stravaganze della disciplina
della liquidazione dell’attivo nel Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza, in IL CASO.it, 24 febbraio 2020
(https://www.ilcaso.it/articolo/1163), dove l’autore sostiene l’idea che
l’esposizione al mercato non sia un dettaglio formale, ma incida sulla
possibilità stessa di ottenere un prezzo attendibile. Tota collega
espressamente la responsabilità del curatore alla scelta dei canali e dei
metodi di promozione commerciale, e richiama il proper marketing come
componente del valore di mercato.
[18] In dottrina, con specifico riferimento alla
ammissibilità della rinuncia abdicativa: Macioce,
Rinuncia (dir. priv.), in Enc. dir., XL, 1989, Milano, p. 923; Coviello, Manuale di diritto civile. Parte generale,
Milano, 1929, p. 324; Santoro Passarelli, Dottrine
generali del diritto civile, Napoli, 2002, p. 218; Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt.
Vassalli, XV, t. 2, Torino, 1960, p. 299.
[19] Cass., Sez. Un. civ., 11 agosto 2025, n. 23093 ha
affermato che la rinuncia alla proprietà immobiliare è un atto unilaterale e
non recettizio con cui il proprietario esercita la facoltà di disporre del bene
dismettendone la titolarità. L’acquisto del bene da parte dello Stato ai sensi
dell’art. 827 c.c. costituisce un effetto legale conseguente alla vacanza del
bene, non il risultato di un accordo. La rinuncia trova quindi causa e
giustificazione in sé stessa, senza richiedere l’adesione di altri soggetti.
[20] Cass., Sez. Un. civ., 11 agosto 2025, cit. ha
affermato che la rinuncia alla proprietà immobiliare resta valida anche quando
sia sorretta da un interesse egoistico del proprietario a liberarsi del bene.
Non può essere dichiarata nulla per contrasto con la funzione sociale della
proprietà, poiché le relative limitazioni devono essere stabilite dal
legislatore e dall’art. 42 Cost. non deriva alcun obbligo di restare
proprietari per ragioni di interesse generale. Né è configurabile un abuso
della rinuncia, perché l’atto realizza proprio l’interesse tipico del
proprietario a dismettere il diritto.
[21] Cass., Sez. Un. civ., 11 agosto 2025, cit.
[22] Il quadro normativo delineato dalle Sezioni Unite è
stato successivamente integrato dall’art. 1, comma 731, della legge 30 dicembre
2025, n. 199, in vigore dal 1° gennaio 2026, il quale ha introdotto un
ulteriore requisito di validità dell’atto unilaterale di rinuncia abdicativa
alla proprietà immobiliare, stabilendone la nullità qualora non sia allegata la
documentazione attestante la conformità del bene alla normativa vigente,
compresa quella urbanistica, ambientale e sismica. La disposizione riguarda esclusivamente
l’atto con il quale il proprietario dismette il proprio diritto e non si
applica alla rinuncia del curatore all’acquisizione o alla liquidazione di un
bene, che non incide sulla titolarità della proprietà, ma determina soltanto la
sua sottrazione all’esecuzione concorsuale e la restituzione alla disponibilità
del debitore.
[23] O. Cagnasso -
L. Panzani, Crisi d’impresa e procedure concorsuali: un’introduzione,
in Ristrutturazioni aziendali, 23 marzo 2025, § 5, i quali, nel
ricostruire la disciplina della liquidazione dei beni nel concordato preventivo
dopo il correttivo, evidenziano la diversa struttura degli artt. 114 e 114-bis
CCII, con la necessaria presenza del liquidatore e del comitato dei creditori
nel concordato liquidatorio e la loro eventualità nel concordato in continuità.
[24] Sul nuovo assetto della fase esecutiva del concordato
a seguito del d.lgs. n. 136/2024 v. G. D’Attorre,
L’esecuzione del concordato e le modificazioni del piano, in Il
Fallimento, 2025, 69 ss., spec. 69 ss., il quale evidenzia, tra l’altro, la
necessaria nomina del liquidatore e del comitato dei creditori nel concordato
liquidatorio e la distinta disciplina prevista dall’art. 114-bis CCII per le
operazioni liquidatorie nel concordato in continuità. Sulla liquidazione
concordataria, anteriormente al terzo correttivo, v. altresì M. Fabiani, La liquidazione dei beni
nel concordato preventivo, in Il Fallimento, 2023, 1191 ss., cui si
rinvia per la ricostruzione dei rapporti tra piano, modalità liquidatorie e
ruolo del liquidatore.
[25] Per la centralità della previa pianificazione e della
scansione dei controlli nell’attività liquidatoria, sia pure con riferimento
alla liquidazione giudiziale, v. P.D. Beltrami,
Le novità in tema di programma di liquidazione nel codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza, in Dir. fall., 2023, 513 ss., spec. 515
ss.
[26] Sui doveri informativi del liquidatore concordatario
e sul controllo sull’esecuzione delle operazioni liquidatorie v. F. Carelli, Le attività di
liquidazione in esecuzione della proposta di concordato preventivo omologata,
cit., il quale richiama, tra l’altro, l’obbligo del liquidatore di comunicare
periodicamente al commissario giudiziale le informazioni rilevanti
sull’andamento della liquidazione ai sensi dell’art. 114, comma 5, CCII.
[27] Sui rapporti tra autonomia del debitore, attività
degli organi e sorveglianza sull’adempimento nella fase successiva
all’omologazione v. F. Carelli, L’esecuzione del
concordato preventivo tra l’ancien regime dei Tribunali e la nouvelle vague del
CCII, in Dir. fall., 2025, 340 ss., spec. 345 ss.
[28] Sulla distinzione, nella fase esecutiva del
concordato, tra funzioni di vigilanza del commissario giudiziale e attività di
gestione v. R. RANUCCI, L’esecuzione del concordato preventivo con
continuità aziendale: potere gestorio dei commissari giudiziari(?), in Il
Fallimento, 2020, 985 ss., spec. 987 ss.; l’A. osserva come tale
distinzione trovi conferma nell’art. 118 CCII, che attribuisce al commissario
la sorveglianza sull’adempimento e l’obbligo di riferire al giudice i fatti
potenzialmente pregiudizievoli per i creditori.
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