Fornitura – Specifiche tecniche – Marcatura CE


1. Contratti pubblici – Lex specialis – Prescrizioni tecniche sull’offerta – Deroga unilaterale da parte del concorrente – Inammissibilità – Ragionevolezza valutata ex ante e in astratto
2. Contratti pubblici – Specifiche tecniche – Prescrizione di prove differenziate su materiali distinti – Ragionevolezza – Non manifesta irragionevolezza sufficiente a escludere il sindacato giurisdizionale – Deroga non consentita neppure quando le prove avrebbero reso risultati analoghi
3. Contratti pubblici – Specifiche tecniche – Prova di conformità dell’offerta tecnica – Comportamento contraddittorio del concorrente – Rilevanza indiziaria
4. Contratti pubblici – Marcatura CE – Valore probatorio in sede di gara – Non surrogatorietà rispetto alle prove specifiche richieste dalla lex specialis sui singoli componenti
5. Contratti pubblici – Soccorso istruttorio – Art. 101, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 – Inapplicabilità a carenze sostanziali dell’offerta tecnica – Distinzione tra richiesta di chiarimenti e integrazione postuma dell’offerta
6. Contratti pubblici – Memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato – Allegazione di verbale della commissione giudicatrice recante controdeduzioni tecniche – Qualificazione come parte integrante della memoria – Rispetto del termine dimidiato – Ammissibilità 

1. È inammissibile la condotta del concorrente che, sulla base di proprie valutazioni tecnico-scientifiche circa la superfluità di determinate analisi, si discosti unilateralmente dalle prescrizioni della lex specialis in punto di contenuto dell’offerta tecnica. La lex specialis vincola in modo uniforme tutti i partecipanti e costituisce il parametro su cui si fondano la par condicio tra operatori economici, la trasparenza della selezione e la lineare comparabilità delle offerte. La ragionevolezza di una prescrizione tecnica va valutata ex ante e in astratto, in relazione alla generalità delle soluzioni offerte dai concorrenti, e non ex post sulla base delle peculiarità della singola offerta.
«Tale funzione verrebbe irrimediabilmente compromessa se si consentisse a ciascun concorrente di modulare unilateralmente il contenuto della propria offerta, basandosi su valutazioni soggettive circa l’utilità o meno delle singole prescrizioni di gara»; «la ragionevolezza della regola deve pertanto essere valutata ex ante e in astratto, e non ex post sulla base delle peculiarità della singola offerta».

2. La prescrizione della lex specialis che imponga l’esecuzione di prove di laboratorio separate su ciascuna delle materie prime principali dell’oggetto della fornitura è legittima e non palesemente irragionevole quando le diverse configurazioni del materiale presentino tendenziali diversità strutturali e prestazionali, anche se per la specifica soluzione tecnica adottata dal singolo concorrente talune analisi avrebbero potuto produrre risultati analoghi. La non manifesta irragionevolezza della scelta tecnica della stazione appaltante costituisce il limite entro cui il giudice amministrativo può sindacarne la discrezionalità.
«Ciò vale a maggior ragione quando — come nel caso in esame — la pretesa superfluità della regola non sia manifestamente evidente, ma abbia formato oggetto tra le parti di un articolato dibattito tecnico-scientifico che non ha comunque condotto a certezze incontrovertibili»; «la prescrizione conservava piena utilità rispetto ad altri operatori economici che avessero utilizzato pellami di diversa origine o con altre caratteristiche per le componenti forate e non forate».

3. Integra un elemento di valutazione sfavorevole al concorrente la circostanza che, nell’ambito del medesimo rapporto di prova, lo stesso abbia documentato l’esecuzione di prove separate su materiali diversi anche quando produttive di risultati identici, e tuttavia abbia omesso di replicare tale schema per le prove chimiche oggetto di contestazione, invocando la previsione di coincidenza dei risultati. Tale condotta contraddittoria rafforza la conclusione circa la non conformità dell’offerta alle prescrizioni della lex specialis.
«Né può trascurarsi la contraddittorietà in cui è incorsa la stessa ricorrente che ha documentato nel Rdp con riferimento ad altri parametri (quale, ad esempio, la resistenza alla piegatura), l’esecuzione di prove separate sul pellame forato e non forato anche quando produttive di identico risultato, laddove invece per la prova chimica la previsione di coincidenza dei risultati l’hanno indotta a non procedere su entrambi i pellami».


4. La certificazione CE di una calzatura come dispositivo di protezione individuale (DPI) riguarda il prodotto nel suo complesso e non può surrogate le prove analitiche richieste dalla lex specialis sui singoli componenti oggetto della fornitura. Ove si attribuisse alla marcatura CE valore surrogatorio rispetto all’intera batteria di analisi prescritta dalle specifiche tecniche, tali analisi risulterebbero nella loro integralità implicitamente assorbite dalla certificazione, con conseguente svuotamento della funzione selettiva della lex specialis.
«La marcatura CE riguarda la calzatura nel suo complesso: la relativa certificazione non può quindi estendersi ai singoli campioni presentati in gara, per i quali le specifiche tecniche richiedevano analisi mirate, volte a verificare il puntuale rispetto dei parametri tecnici e a garantire la qualità della fornitura. Del resto, a voler seguire la prospettazione della ricorrente, l’intera batteria di prove richiesta dalla lex specialis sui componenti degli stivali risulterebbe del tutto inutile, poiché implicitamente assorbita dalla stessa certificazione CE».

5. Il soccorso istruttorio di cui all’art. 101, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 non è applicabile quando la carenza riguardi un elemento essenziale dell’offerta tecnico-economica. Va tenuta ferma la distinzione tra la facoltà della stazione appaltante di richiedere chiarimenti sul contenuto dell’offerta già presentata — volta a interpretare documenti esistenti — e il soccorso istruttorio in senso proprio, che non può essere utilizzato per consentire l’integrazione postuma di un elemento oggettivamente mancante dell’offerta.
«Una volta acquisito dalla ditta che scientemente erano state omesse le prove chimiche sul pellame non forato, non si sarebbe certo potuto invitare la ricorrente ad integrare ex post l’offerta di questo suo elemento mancante senza violare palesemente l’art. 101 D.Lgs. n. 36/2023».

6. Il verbale della commissione giudicatrice contenente controdeduzioni tecnico-scientifiche alle argomentazioni sollevate dalla parte ricorrente nel corso del giudizio, allegato alla memoria difensiva e da questa richiamato per relationem, non costituisce un documento autonomo soggetto al termine di deposito degli atti processuali, bensì parte integrante della memoria stessa, soggetto al relativo termine dimidiato di quindici giorni antecedenti all’udienza pubblica.
«Il verbale n. 5/26 della Commissione recante controdeduzioni alle contestazioni tecniche sollevate dal laboratorio Ricotest per conto della ricorrente, non può considerarsi un documento dal momento che è stato fatto oggetto di specifica ricezione all’interno della memoria dell’Avvocatura che si è riportata ad esso per relationem, ciò, unito al contestuale deposito, lo rende parte integrante della memoria e soggetto quindi al relativo termine dimidiato di 15 giorni antecedenti all’udienza».

Sintesi della Sentenza 

1) La vicenda
Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri indiva una procedura aperta per la conclusione di quattro accordi quadro della durata di quarantotto mesi, aventi ad oggetto la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento per il periodo 2026-2029. La ricorrente OMISSIS S.r.l. partecipava al Lotto n. 2, relativo alla fornitura di 30.000 paia di stivali estivi e 30.000 paia di stivali invernali per motociclisti ed equipaggi dei NRM (valore: € 8.777.700,00 – CIG B6D99E6DDD). Le specifiche tecniche prescrivevano, per entrambe le tipologie di stivale, l’effettuazione di una batteria di prove — fisiche, meccaniche e chimiche — su campioni di pellame forato (stivali estivi) e non forato (stivali invernali), entrambi qualificati come “materie prime principali”.
Play Sport superava la fase di verifica della documentazione amministrativa, ma veniva esclusa con provvedimento del 18 febbraio 2026, notificato il giorno successivo, per aver prodotto nel Rapporto di Prova n. 4425052 del 29 settembre 2025 (redatto dal Laboratorio Ricotest) i risultati della prova chimica “pH e indice differenziale” (pH e ΔpH) esclusivamente sul pellame non forato, senza replicarli sul forato. La commissione giudicatrice qualificava tale omissione come carenza sostanziale afferente a un requisito tecnico essenziale.
In precedenza l’Amministrazione aveva attivato un’interlocuzione, chiedendo chiarimenti anche sulla mancata prova del Cromo VI. Il Laboratorio Ricotest, in risposta, aveva dichiarato di aver ritenuto superflua la duplicazione delle analisi chimiche sul pellame forato, trattandosi di operazione meccanica post-processing inidonea ad alterare le proprietà chimiche intrinseche del pellame. L’Amministrazione accettava il chiarimento quanto al Cromo VI ma non quanto al pH/ΔpH, disponendo comunque l’esclusione.


2) La decisione del TAR
Il TAR respingeva innanzitutto l’eccezione di inammissibilità del deposito tardivo dell’Avvocatura, qualificando il verbale della commissione n. 5/2026 come parte integrante della memoria difensiva — richiamato per relationem — e non come documento autonomo, con conseguente soggezione al solo termine dimidiato di quindici giorni, nella specie rispettato.
Sul merito, il Tribunale rigettava congiuntamente il primo e il secondo motivo di ricorso. Premesso che la lex specialis prescriveva in modo inequivoco prove differenziate su entrambe le tipologie di pellame a pena di esclusione, e che la stessa ricorrente aveva eseguito le doppie prove per tutti gli altri parametri (ottenendo talvolta risultati divergenti tra forato e non forato, il che confermava la plausibilità della richiesta), il TAR affermava il principio per cui nessun concorrente può derogare unilateralmente alle prescrizioni di gara sulla base di proprie valutazioni tecnico-scientifiche circa la superfluità dell’adempimento. Tale principio vale a maggior ragione quando la pretesa superfluità abbia formato oggetto di un articolato dibattito tecnico-scientifico — come nel caso di specie — senza approdare a certezze incontrovertibili.
Il Tribunale escludeva altresì il valore surrogatorio della certificazione CE (DPI di II Categoria, norma UNI EN ISO 20347:2024), rilevando che essa riguardava la calzatura nel suo complesso e non i singoli componenti oggetto delle analisi richieste dalla lex specialis.
Rigettava infine il terzo motivo, escludendo la praticabilità del soccorso istruttorio: una volta accertato che le prove chimiche sul pellame forato erano state scientemente omesse, non era possibile consentirne l’integrazione postuma senza violare l’art. 101 d.lgs. n. 36/2023, che preclude il soccorso istruttorio per gli elementi essenziali dell’offerta tecnica.

3) L’esito
Il TAR Lazio, Sez. I bis, respingeva integralmente il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione, liquidate in € 5.000,00 oltre rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014, IVA e CPA nella misura di legge se dovute.

Pubblicato il 22/06/2026
N. 11359/2026 REG.PROV.COLL.
​N. 03170/2026 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA
​IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3170 del 2026, proposto da 
 OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6D99E6DDD, rappresentato e difeso dall’avvocato Loredana Milone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
della Procedura aperta indetta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Centro Unico Contrattuale. Lotto n. 2 – “Fornitura di n. 30.000 paia di stivali estivi per motociclisti ed equipaggi dei NRM e n. 30.000 paia di stivali invernali per motociclisti ed equipaggi dei NRM”. impugnativa determina di esclusione prot. n. 1501/7/19-123-2025 del 18/02/2026 notificata a mezzo pec in data 19/02/2026.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 giugno 2026 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1 La controversia trae origine da una procedura aperta indetta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per la conclusione di quattro accordi quadro della durata di quarantotto mesi, ciascuno con un unico operatore economico, aventi ad oggetto la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento per gli anni 2026-2029. La ricorrente OMISSIS S.r.l. (di seguito anche ‘Play Sport’) partecipava al Lotto n. 2 della procedura, “Fornitura di n. 30.000 paia di stivali estivi per motociclisti ed equipaggi dei NRM e n. 30.000 paia di stivali invernali per motociclisti ed equipaggi dei NRM”, del valore di € 8.777.700,00 – C.I.G. B6D99E6DDD. La fornitura si caratterizzava, tra l’altro, per la previsione dell’utilizzo di pellame non forato per gli stivali invernali e di pellame forato per quelli estivi, prescrivendo l’effettuazione di una serie di prove su entrambi i materiali (capo III.2.1 e III.2.2 Specifiche Tecniche).
1.1 La ricorrente superava senza rilievi la fase di verifica della documentazione amministrativa, ma di seguito con determina prot. del 18 febbraio 2026, notificata a mezzo PEC il 19 febbraio 2026, l’Amministrazione disponeva la sua esclusione per asserito mancato rispetto, nell’offerta tecnica, delle caratteristiche minime stabilite nelle Specifiche Tecniche relative agli Stivali Estivi per Motociclisti ed Equipaggi dei NRM (SS.TT. S 21 del 02.04.2012, ultima aggiunta e variante del 14.04.2025). In particolare, la Commissione Giudicatrice rilevava che il Rapporto di Prova n. 4425052 del 29 settembre 2025 (di seguito anche RdP), rilasciato dal Laboratorio accreditato Ricotest e allegato all’offerta tecnica, non recava i risultati della prova chimica denominata “pH e indice differenziale” (ossia “pH e ΔpH”) eseguita anche sul pellame forato, avendo il laboratorio eseguito tale determinazione analitica esclusivamente sul pellame non forato. La Commissione qualificava tale circostanza come carenza sostanziale afferente a un requisito tecnico essenziale dell’offerta, giacché il pellame forato rientrava tra le “materie prime principali” che le Specifiche Tecniche assoggettavano obbligatoriamente, a pena di esclusione, a tutte le prove previste dal relativo Capo III. 
1.2 Va evidenziato che prima di adottare il provvedimento espulsivo, l’Amministrazione aveva attivato un’interlocuzione con la ricorrente. Con nota prot. n. 1501/7/19-119-2025 del 23 gennaio 2026, la Commissione infatti richiedeva chiarimenti sulla corretta lettura della legenda del Rapporto di Prova n. 4425052, segnalando due profili di attenzione: l’assenza apparente, dall’esame del rapporto, dei risultati della prova “pH e indice differenziale pH sul pellame forato” e dell’analisi del “Contenuto di Cromo VI”.
1.3 Invero nel rapporto della ricorrente risultavano, per tutte le altre prove richieste dalla lex specialis, evidenziati i risultati su entrambe le tipologie di pellame forato e non forato, salvo appunto quelle predette su pH e Cromo IV che risultavano condotte per il solo pellame non forato.
1.4 La Commissione osservava che il rapporto, a pagina 4, riportava gli esiti di tali prove su campioni identificati non con le denominazioni delle materie prime indicate nelle Specifiche Tecniche, bensì con codici alfanumerici (TP CO3 182 N01 e TP VII 111 N01), che, seguendo la legenda di pagina 2 del documento, risultavano riconducibili rispettivamente al pellame non forato e al soffietto; rilevando altresì che le Specifiche Tecniche non richiedevano per il soffietto la prova del Cromo VI, mentre essa risultava eseguita secondo i codici indicati in legenda. La Commissione invitava quindi la ricorrente a far pervenire apposita dichiarazione del legale rappresentante recante chiarimenti sulla corretta lettura della legenda.
La ricorrente riscontrava la richiesta in data 28 gennaio 2026, allegando una dichiarazione del proprio laboratorio accreditato RICOTEST nella quale, per entrambe le prove chimiche oggetto di contestazione (pH e ΔpH e Cromo VI), il laboratorio spiegava di aver ritenuto tecnicamente superfluo procedere a una duplicazione delle analisi sulla variante forata dello stesso articolo, in quanto l’operazione di foratura costituisce un intervento di natura meccanica che non incide sulle proprietà chimiche intrinseche del pellame né altera i risultati delle prove di laboratorio. Il codice TP CO3 182F N01 era stato attribuito alla variante forata unicamente per finalità di gestione interna e logistica della produzione, mentre i risultati ottenuti sul pellame non forato erano da intendersi pienamente rappresentativi e validi anche per la variante forata, trattandosi del medesimo articolo tecnico “Idro Cortina 3, colore nero, spessore 1,8-2,0 mm”.
1.5 All’esito di questa interlocuzione, l’Amministrazione valutava il chiarimento risolutivo solo quanto alla prova del Cromo VI — che infatti non è veniva incluso nella motivazione del provvedimento di esclusione — ma disponeva nondimeno l’esclusione per la mancanza documentale della prova “pH e ΔpH” sul pellame forato, ritenendo che le giustificazioni fornite non potessero superare la prescrizione espressa stabilita nella lex specialis dalle Specifiche Tecniche.
1.6 Insorgeva la Play Sport chiedendo l’annullamento dell’esclusione, previa misura cautelare, a questo TAR con ricorso affidato ai seguenti motivi.
I — “Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione; violazione del valore legale della marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 2016/425; violazione dell’art. 107 D.Lgs. n. 36/2023 e dell’Allegato II.8; violazione del principio del risultato; eccesso di potere per istruttoria carente e motivazione apparente”
La ricorrente sosteneva che l’offerta tecnica rispettasse pienamente le caratteristiche minime delle Specifiche Tecniche. Sotto un primo profilo, denunciava la contraddittorietà e la perplessità dell’istruttoria amministrativa: a fronte di argomentazioni tecniche identiche per entrambe le prove chimiche contestate (pH e ΔpH e Cromo VI), l’Amministrazione aveva accettato il chiarimento per una delle due e non per l’altra, senza fornire alcuna spiegazione della diversità di trattamento. Sotto un secondo e autonomo profilo, la ricorrente evidenziava che la certificazione CE come DPI di II Categoria (D.L. n. 475/92) in conformità alla norma UNI EN ISO 20347:2024, modello “D” stivale al ginocchio, era stata prodotta nell’offerta tecnica e che tale certificazione, rilasciata dal medesimo Laboratorio Ricotest, presupponeva necessariamente l’espletamento e il superamento di tutte le prove obbligatorie, inclusa la prova “pH e ΔpH”, con la conseguenza che il possesso del requisito era documentalmente dimostrato attraverso quel titolo certificativo. In tale quadro, l’esclusione si risolveva in un’applicazione di rigido e cavilloso formalismo incompatibile con il principio del risultato sancito dall’art. 1 D.Lgs. n. 36/2023, richiamando a conforto Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1620 del 25 febbraio 2025.
II — Violazione della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018; violazione del D.Lgs. n. 68/2020; violazione del principio del risultato, della fiducia, di proporzionalità, ragionevolezza e favor partecipationis.
La ricorrente deduceva che la distinzione tra pellame pieno e pellame forato era irrilevante ai fini delle prove chimiche in questione, trattandosi in entrambi i casi della medesima matrice chimica derivante dallo stesso processo conciario. Le prove chimiche — a differenza di quelle fisico-meccaniche — costituiscono proprietà intensive, vale a dire proprietà intrinseche del materiale che non dipendono dalla dimensione, dalla quantità o dalla forma del campione, ma esclusivamente dalla sua natura chimica. Il pH e il ΔpH, così come il contenuto di Cromo VI, erano stati fissati stabilmente nelle fibre del collagene durante il processo conciario, avvenuto a monte e in epoca antecedente a qualsiasi lavorazione meccanica. La foratura, operazione meccanica post-processing priva di qualsiasi incidenza sulla composizione chimica del materiale, non introduceva sostanze estranee e non alterava il sistema tampone acido/base o i legami di coordinazione tra il cromo trivalente e il collagene. Il Laboratorio RICOTEST, operando in piena conformità alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e al suo approccio basato sul rischio (punto 8.5), si era legittimamente astenuto dall’esecuzione di una duplicazione di analisi il cui esito non poteva in alcun modo divergere. L’unico “peccato veniale” — per usare le parole dello stesso laboratorio — era consistito nella mancata riesposizione del medesimo risultato anche per la variante forata, difetto meramente formale e compilativo del tutto insuscettibile di fondare un provvedimento espulsivo.
III — Violazione dell’art. 101, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023; violazione dei principi di leale collaborazione, buona fede e affidamento
La ricorrente lamentava la mancata attivazione del soccorso istruttorio. Sosteneva che l’eventuale carenza rilevata nel Rapporto di Prova — consistente nella mancata riesposizione di un dato già altrove documentato — integrasse un errore materiale emendabile ai sensi dell’art. 101, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023, con la conseguenza che la Stazione Appaltante, in ossequio ai principi di leale collaborazione e buona fede, avrebbe dovuto segnalare l’opportunità di una rettifica anziché procedere direttamente all’esclusione.
1.7 Si costituiva l’Amministrazione intimata con l’Avvocatura di Stato e resisteva al ricorso ed all’istanza cautelare con memoria e documenti.
Quanto al Motivo I l’Avvocatura eccepiva l’inammissibilità del ricorso per la contraddittorietà della difesa, in quanto la ricorrente contestava l’esclusione pur ammettendo di aver violato le Specifiche Tecniche, censurando così scelte della Stazione Appaltante non più impugnabili. Nel merito, difendeva la legittimità del provvedimento poiché il cuoio forato, come materia prima principale, andava sottoposto a tutte le prove (incluse pH) a pena di esclusione. Veniva inoltre negato il valore surrogatorio della marcatura CE, riferita alla calzatura nel suo complesso e non ai singoli prototipi di gara, evidenziando che tutti gli altri concorrenti avevano invece eseguito correttamente le analisi separate.
Quanto al Motivo II l’Avvocatura contestava la validità scientifica della tesi della ricorrente, evidenziando come i chiarimenti forniti da quest’ultima equivalessero a una confessione dell’omissione documentale e a una contestazione tardiva delle regole di gara. Si rilevava inoltre che la dichiarazione dell’istituto RICOTEST, nel definire “superflua” la duplicazione delle prove sul pellame forato, invadeva indebitamente la discrezionalità tecnica della Stazione Appaltante. Infine, veniva richiamato il principio della parità di trattamento, dimostrato dal fatto che tutti gli altri operatori economici avevano puntualmente osservato la prescrizione tecnica.
Quanto al Motivo III richiamando l’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, l’Avvocatura escludeva l’ammissibilità del soccorso istruttorio poiché i rapporti di prova richiesti a pena di esclusione costituivano un elemento essenziale dell’offerta tecnica, non sanabile ex post. La richiesta di chiarimenti del 23 gennaio 2026 era una semplice facoltà istruttoria prevista dalle Specifiche Tecniche per valutare i documenti esistenti, uno strumento ontologicamente distinto dal soccorso legale. Di conseguenza, un conto era chiedere se l’analisi sul pellame forato fosse già presente nell’offerta, un altro sarebbe stato consentire l’integrazione tardiva di una prova omessa.
1.8 Questo TAR respingeva l’istanza di provvedimenti cautelari prima in sede monocratica e poi in sede collegiale, fissando la trattazione del merito.
1.9 In vista dell’udienza pubblica del 3 giugno 2026 l’Avvocatura depositava il 18 maggio 2026 memoria nella quale affermava “Ad ulteriore confutazione di quanto infondatamente sostenuto da controparte, si fa richiamo alla relazione redatta dalla Commissione Giudicatrice della gara di che trattasi di cui al verbale n. 5 del 27/4/2026. Tale verbale qui di seguito si trascrive e recepisce quale parte integrante” accludendo tale documento nel quale si sviluppavano considerazioni tecniche sulla vicenda il cui nucleo argomentativo risultava essere che la foratura non era un’ininfluente operazione di finitura superficiale, bensì un’alterazione strutturale della matrice collagenica del derma del pellame che aumentando la superficie di scambio esposta al solvente poteva produrre valori diversi tra campione forato e non forato, e dunque l’obbligo di eseguire le prove separatamente su entrambe le configurazioni. Il documento evidenziava poi come il laboratorio RICOTEST avesse comunque eseguito le determinazioni di Pentaclorofenolo (UNI EN ISO 1707:2015) e Formaldeide libera (UNI EN ISO 17266-2:2018) con riferimento ad entrambe le tipologie di pellame, a dimostrazione che reputava la distinzione rilevante ai fini chimici, smentendo la tesi della totale equivalenza. Le operazioni di macinazione o sminuzzamento del pellame previste dalle norme ISO sulla preparazione dei campioni costituivano, poi fasi standardizzate di preparazione, finalizzate a garantirne l’omogeneità e la rappresentatività del campione che non erano idonee a modificare o uniformare matrici (come il pellame forato e non forato) tra loro differenti.
1.9.1 Anche la ricorrente depositava memoria e quindi replica, nella quale, tra l’altro, contestava la tardività della produzione documentale dell’Avvocatura, da considerarsi inammissibile e sviluppava le proprie controargomentazioni tecniche il cui nucleo era che il pH e il contenuto di Cromo VI costituivano proprietà intrinseche della matrice cuoio, determinate esclusivamente dal lotto produttivo, dal processo conciario e dai trattamenti chimici subiti a monte, senza che successive lavorazioni meccaniche come la foratura potessero alterarli. A conferma di ciò citava le norme ISO sulla preparazione dei campioni che imponevano la macinazione preventiva del materiale in frammenti uniformi prima dell’estrazione degli analiti. 
1.9.2 All’udienza pubblica di trattazione del 3 giugno 2026 entrambe le parti dichiaravano che la gara non risultava ancora aggiudicata ed insistevano nei propri assunti; la causa era quindi assunta in decisione.

DIRITTO


2 Può preliminarmente superarsi l’eccezione preliminare di inammissibilità della produzione dell’Avvocatura del 18 maggio 2026 (sub 1.9).
Il verbale n. 5/26 della Commissione recante controdeduzioni alle contestazioni tecniche sollevate dal laboratorio Ricotest per conto della ricorrente, non può considerarsi un documento dal momento che è stato fatto oggetto di specifica ricezione all’interno della memoria dell’Avvocatura che si è riportata ad esso per relationem, ciò, unito al contestuale deposito, lo rende parte integrante della memoria e soggetto quindi al relativo termine dimidiato di 15 giorni antecedenti all’udienza, da ritenersi rispettato.
2.1 Il ricorso è da respingere.
2.2 Si riepiloga che a fronte della previsione della lex di gara che imponeva ai partecipanti di produrre una batteria di prove differenziate per le due tipologie di pellame, forato e non forato, quale elemento essenziale dell’offerta (v.si supra 1.1), la ricorrente aveva documentato l’effettuazione di tutte le doppie prove differenziate richieste tranne quelle chimiche relative a pH, ΔpH e Cromo VI in ordine alle quali -a precisa richiesta della SA (v.si supra 1.4)- dichiarava di aver fornito le sole prove relative al pellame non forato stante l’inevitabile identità di risultanze con quelle di pellame forato. Su tale necessaria identità di risultati, contestata dall’Amministrazione, si è sviluppato poi tra le parti un approfondito dibattito tecnico-chimico con conclusioni contrapposte (v.si supra 1.9 e 1.9.1).
2.3 Vanno scrutinati congiuntamente per ragioni logiche i Motivi I e II.
2.3.1 osserva il Collegio che non è contestato che la lex specialis prescrivesse, in termini inequivoci, la produzione di un Rapporto di Prova attestante l’esecuzione della batteria di analisi e test, indicati ai capi III.2.1 e III.2.2 delle Specifiche Tecniche, su campioni di entrambe le tipologie di pellame — forato e non forato — che rientravano tra le “materie prime principali”.
Parimenti non è controverso che la stessa ricorrente abbia assecondato in larga parte questa prescrizione, producendo un RdP nel quale attestava l’esecuzione delle analisi richieste su entrambe le tipologie di pellame (v. supra § 1.3) per tutte le prove richieste dalla lex specialis, tranne quelle chimiche su pH e Cromo VI. Da tali prove sui due tipi di materiale esaminato emergevano, peraltro, risultati a volte differenti (ad esempio nelle prove di screpolatura, resistenza alla trazione e resistenza alla cucitura) e a volte uguali.
Proprio quest’ultima circostanza conferma, sul piano tecnico, l’esistenza di diversità strutturali e prestazionali tra i due tipi di materiali, il che fornisce base di ragionevolezza alla richiesta di prove differenziate da parte della Stazione Appaltante che, del resto, aveva previsto anche parametri minimi diversi tra i due tipi di pellame sul presupposto di attendibili performance minori del tipo forato rispetto al non forato. 
La ragionevolezza della scelta della lex specialis non può essere infirmata dalla circostanza che alcune prove, a certe condizioni, abbiano restituito, o avrebbero potuto restituire, risultati analoghi per entrambe le tipologie di pellame e diventa piuttosto decisivo stabilire se tale ultima eventualità potesse consentire ai concorrenti di scegliere se condurre o meno gli esami prescritti.
La ricorrente ha infatti deciso unilateralmente di discostarsi dalle prescrizioni della disciplina di gara con riguardo alle determinazioni chimiche di pH, ΔpH e Cromo VI, producendo nel Rapporto di Prova allegato all’offerta non un duplice esito ma un unico risultato, inizialmente privo pure di riferibilità ad una specifica tipologia di pellame e solo successivamente ricondotto, a seguito di richiesta di chiarimenti della Stazione Appaltante, al campione non forato (v. supra § 1.4).
È perciò dirimente stabilire se il concorrente potesse ritenersi legittimato a derogare unilateralmente alle prescrizioni della lex specialis, selezionando autonomamente gli adempimenti da eseguire e quelli da omettere sulla base di una propria valutazione circa la superfluità delle attività richieste.
Al riguardo, il Collegio ritiene che la risposta debba essere negativa.
La lex specialis vincola in modo uniforme tutti i partecipanti alla procedura e costituisce il parametro cardine su cui si fondano la par condicio tra gli operatori economici, la trasparenza della selezione e la lineare comparabilità delle offerte. Tale funzione verrebbe irrimediabilmente compromessa se si consentisse a ciascun concorrente di modulare unilateralmente il contenuto della propria offerta, basandosi su valutazioni soggettive circa l’utilità o meno delle singole prescrizioni di gara.
Ciò vale a maggior ragione quando — come nel caso in esame — la pretesa superfluità della regola non sia manifestamente evidente, ma abbia formato oggetto tra le parti di un articolato dibattito tecnico-scientifico che non ha comunque condotto a certezze incontrovertibili.
Diversa, ovviamente, sarebbe stata l’ipotesi in cui le prescrizioni della lex specialis avessero imposto adempimenti di manifesta incongruità, tali da integrare un aggravio per i partecipanti del tutto sproporzionato e privo di giustificazione razionale. Tale evenienza, tuttavia (a prescindere dalle eccezioni di tardività sollevate dall’Avvocatura rispetto alla pubblicazione del bando), non ricorre nel caso di specie, in cui la richiesta di prove differenziate sui materiali rispondeva a una tendenziale diversità strutturale e di reazione degli stessi; diversità peraltro confermata in atti, come si è detto, anche dal rapporto di prova della stessa ricorrente.
Va quindi affermato che l’Amministrazione ha esercitato in modo non palesemente irragionevole la propria discrezionalità nel prescrivere prove separate su entrambe le tipologie di pellame oggetto della fornitura. Ciò anche a fronte dell’eventualità, prospettata dalla ricorrente, che per una di esse — nella sua specifica situazione caratterizzata dall’impiego dello stesso materiale di base — i risultati potessero essere analoghi.
Tale eventualità non poteva legittimare un’autonoma riduzione delle prove richieste dal bando da parte della ricorrente. Diversamente opinando, si dovrebbe ammettere che in ogni appalto ogni concorrente possa selezionare discrezionalmente quali prescrizioni della lex specialis rispettare e quali disattendere sulla base di proprie valutazioni tecniche, inevitabilmente soggettive e non sempre incontrovertibili, con conseguente compromissione dell’uniformità dello schema di offerta e aggravamento dell’attività valutativa delle stazioni appaltanti, costrette a verificare caso per caso la fondatezza delle singole scelte derogatorie. 
Nella vicenda in esame, poi, tutti gli altri concorrenti ammessi hanno prodotto le doppie prove chimiche richieste dalla disciplina di gara a dimostrazione anche della non particolare gravosità dell’adempimento. 
Né può trascurarsi la contraddittorietà in cui è incorsa la stessa ricorrente che ha documentato nel Rdp con riferimento ad altri parametri (quale, ad esempio, la resistenza alla piegatura), l’esecuzione di prove separate sul pellame forato e non forato anche quando produttive di identico risultato, laddove invece per la prova chimica la previsione di coincidenza dei risultati l’hanno indotta a non procedere su entrambi i pellami.
Va anche considerato che la disciplina di gara era destinata a regolare una pluralità indistinta di offerte e doveva pertanto essere formulata in termini generali e astratti. Anche ove, per la specifica soluzione tecnica adottata dalla ricorrente, talune analisi avessero potuto condurre a risultati identici, la prescrizione conservava piena utilità rispetto ad altri operatori economici che avessero utilizzato pellami di diversa origine o con altre caratteristiche per le componenti forate e non forate. La ragionevolezza della regola deve pertanto essere valutata ex ante e in astratto, e non ex post sulla base delle peculiarità della singola offerta.
2.3.2 Per le ragioni esposte, non può trovare accoglimento neanche l’ulteriore censura formulata dalla ricorrente nell’ambito del primo motivo, con cui si attribuisce una valenza surrogatoria alla certificazione CE del modello “D” (stivale al ginocchio). Secondo la tesi di parte, infatti, tale certificazione presupporrebbe l’espletamento e il superamento di tutte le prove obbligatorie, inclusa quella sul “pH”, in conformità alla norma UNI EN ISO 20347:2024.
In realtà, la marcatura CE riguarda la calzatura nel suo complesso: la relativa certificazione non può quindi estendersi ai singoli campioni presentati in gara, per i quali le specifiche tecniche richiedevano analisi mirate, volte a verificare il puntuale rispetto dei parametri tecnici e a garantire la qualità della fornitura. Del resto, a voler seguire la prospettazione della ricorrente, l’intera batteria di prove richieste dalla lex specialis sui componenti degli stivali risulterebbe del tutto inutile, poiché implicitamente assorbita dalla stessa certificazione CE.
Non assume infine la rilevanza auspicata dalla ricorrente la presunta opacità dell’Amministrazione in merito alle ragioni che hanno condotto a ritenere adeguate le giustificazioni fornite sulla mancata prova del Cromo VI sul pellame non forato. Tale profilo, infatti, non interferisce con l’autonoma contestazione della Stazione Appaltante riguardante la carente allegazione dei risultati relativi all’esame del pH.
I motivi I e II vanno pertanto respinti.
2.4 Quanto al Motivo III reputa il Collegio che vada esclusa la praticabilità del soccorso istruttorio nel caso di specie, dove è incontestabile che la carenza lamentata nell’esclusione riguardasse documentazione componente l’offerta tecnico-economica.
Legittima è stata la richiesta di chiarimenti da parte dell’Amministrazione in ordine alla spiegazione del contenuto dell’offerta, ma una volta acquisito dalla ditta che scientemente erano state omesse le prove chimiche sul pellame non forato, non si sarebbe certo potuto invitare la ricorrente ad integrare ex post l’offerta di questo suo elemento mancante senza violare palesemente l’art. 101 D.Lgs. n. 36/2023.
Il motivo è perciò da respingere.
3. Conclusivamente il ricorso va respinto in ogni sua domanda e istanza.
3.1 Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), 
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni sua domanda e istanza.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite all’Amministrazione costituita che si liquidano in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, dell’I.V.A. e della C.P.A., nella misura di legge, se dovute
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario

IL SEGRETARIO
 


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