Il fallimento del sistema: se è incassabile solo il 7%, il problema non è la riscossione ma il Fisco che produce debiti inesigibili
Il dato è di quelli che dovrebbero imporre una riflessione politica, tecnica e giuridica molto più seria di quella che, troppo spesso, accompagna il dibattito sulla riscossione.
Al 31 dicembre 2025 il cosiddetto “magazzino della riscossione” avrebbe raggiunto l’importo monstre di 1.331 miliardi di euro. Ma il dato realmente significativo non è il valore nominale del magazzino.
Il dato che fotografa la crisi del sistema è un altro: escludendo le dilazioni in corso e i recuperi sospesi per effetto delle definizioni agevolate, soltanto 93,1 miliardi, cioè circa il 7%, avrebbero una concreta possibilità di essere incassati.
Se di una massa di crediti iscritti a ruolo lo Stato può ragionevolmente incassare solo una quota così ridotta, allora bisogna avere il coraggio di dire che alla base vi è qualcosa che non funziona.
E non si tratta, almeno non principalmente, dell’efficienza dell’ente incaricato della riscossione.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione opera con strumenti informatici, banche dati, poteri esecutivi e capacità organizzativa difficilmente paragonabili a quelli di qualunque creditore privato.
Il problema, dunque, non può essere liquidato con la solita narrazione dell’inefficienza della riscossione.
Il problema è a monte: è il sistema fiscale che continua a produrre pretese formalmente esistenti, ma economicamente irrealistiche, socialmente insostenibili e, in molti casi, giuridicamente discutibili.
Il magazzino non è un semplice arretrato amministrativo. È il prodotto patologico di un modello fiscale che accerta, iscrive, sanziona e consegna alla riscossione importi che spesso non hanno alcuna reale capacità di trasformarsi in entrata.
Il Fisco italiano, in troppi casi, costruisce pretese sulla base di presunzioni semplici, indizi, ricostruzioni indirette, automatismi e sospetti elevati a prova.
Il contribuente viene frequentemente chiamato a dimostrare il contrario, a fornire la prova negativa, a ricostruire a distanza di anni operazioni, movimenti bancari, rapporti commerciali, disponibilità patrimoniali e scelte economiche che l’Amministrazione interpreta secondo schemi presuntivi spesso rigidi.
Quest’impostazione entra in tensione con il principio costituzionale della capacità contributiva sancito dall’art. 53 Cost., secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
La norma non è una clausola meramente programmatica, ma costituisce il fondamento dell’intero sistema tributario. Essa impone che il prelievo sia collegato a una ricchezza effettiva, reale, attuale o comunque ragionevolmente riferibile al contribuente.
Quando, invece, il sistema fiscale genera pretese fondate su ricostruzioni presuntive fragili, su automatismi o su importi divenuti economicamente inesigibili, il rapporto tra tributo e capacità contributiva si spezza.
Il tema non è negare l’esistenza dell’evasione fiscale.
L’evasione esiste e va contrastata. Ma un conto è contrastare l’evasione reale, altro conto è generare un sistema in cui la pretesa tributaria nasce, si moltiplica e si consolida anche quando il contribuente non ha più alcuna capacità economica di adempiere.
Una fiscalità fondata sul sospetto produce accertamenti; gli accertamenti producono ruoli; i ruoli producono cartelle; le cartelle producono interessi, sanzioni, aggio e spese; alla fine resta un credito enorme, contabilmente iscritto, ma sostanzialmente irrecuperabile.
Il meccanismo diventa ancora più evidente negli omessi versamenti. Per anni la sanzione ordinaria è stata pari al 30%, oggi ridotta al 25% per effetto della riforma sanzionatoria, ma il problema strutturale resta.
Quando un contribuente non riesce a pagare 1.000 euro alla scadenza, l’ordinamento reagisce aggiungendo sanzioni, interessi, spese di notifica, interessi di mora e costi della riscossione.
Nel giro di pochi anni quell’importo può diventare molto più pesante, fino a raddoppiare in termini di carico complessivo.
Ma la domanda è semplice: se quel contribuente non aveva 1.000 euro quando il debito è nato, come potrà pagarne 2.000 dopo qualche anno, magari nel frattempo colpito da fermi, pignoramenti, ipoteche, blocchi bancari, perdita del DURC o impossibilità di lavorare con la pubblica amministrazione?
La stessa logica si ripropone, in forma ancora più grave, negli accertamenti. Le sanzioni per infedele dichiarazione, dichiarazione omessa o indebite detrazioni e deduzioni possono raggiungere livelli tali da trasformare il tributo in una pretesa complessiva sproporzionata.
Quando alla maggiore imposta si sommano sanzioni dal 100% al 200%, interessi e accessori, la pretesa fiscale può raddoppiare o triplicare. A quel punto non si è più davanti a una funzione ripristinatoria o deterrente, ma a una moltiplicazione del debito che spesso rende impossibile qualunque rientro.
Qui viene in rilievo anche il principio di proporzionalità, ormai centrale tanto nel diritto interno quanto nel diritto dell’Unione europea. La sanzione tributaria, pur avendo natura afflittiva e funzione deterrente, non può trasformarsi in uno strumento irragionevole, eccessivo o sostanzialmente confiscatorio.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha più volte affermato che le misure sanzionatorie adottate dagli Stati membri, anche in materia tributaria e IVA, devono essere idonee a garantire il perseguimento dell’obiettivo legittimo, ma non devono eccedere quanto necessario per conseguirlo.
In altri termini, la lotta all’evasione non giustifica qualunque livello di compressione patrimoniale del contribuente.
Il principio di proporzionalità assume particolare rilievo quando la pretesa fiscale deriva da automatismi sanzionatori, da presunzioni o da contestazioni che non distinguono adeguatamente tra frode, errore, crisi di liquidità, inadempimento occasionale e impossibilità sopravvenuta di pagamento.
Trattare tutte queste situazioni allo stesso modo significa violare la ragionevolezza del sistema e trasformare la riscossione in una macchina che non seleziona più tra chi evade intenzionalmente e chi è semplicemente precipitato in una condizione di insolvenza fiscale.
Il paradosso è evidente: lo Stato, per recuperare di più, costruisce pretese più alte; ma proprio perché sono più alte, diventano inesigibili. Così facendo non si aumenta il gettito, si aumenta il magazzino.
Non si rafforza l’adempimento, si produce espulsione economica. Non si recuperano risorse, si distruggono imprese, professionisti e famiglie che, una volta usciti dal circuito produttivo, non pagheranno più né il debito passato né le imposte future.
Questa riflessione si collega anche alla nuova regola dell’onere della prova nel processo tributario, introdotta dall’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992.
Tale disposizione stabilisce che l’Amministrazione finanziaria deve provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato e che il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio, annullando l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca, è contraddittoria o è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive della pretesa tributaria.
La portata di questa norma è decisiva. Essa segna il superamento di una cultura processuale nella quale l’atto impositivo veniva spesso considerato quasi autosufficiente, con il contribuente costretto a dimostrare l’infondatezza della pretesa.
L’art. 7, comma 5-bis, invece, impone all’Amministrazione di provare la fondatezza sostanziale dell’accertamento. Non basta il sospetto. Non basta la presunzione generica. Non basta l’affermazione apodittica contenuta nell’atto.
Occorre una prova concreta, specifica, circostanziata e idonea a dimostrare l’esistenza del presupposto impositivo.
Se questa regola fosse applicata con piena coerenza, una parte significativa delle pretese fiscali fondate su ricostruzioni presuntive deboli non dovrebbe mai trasformarsi in debito definitivo, né tantomeno alimentare il magazzino della riscossione.
Il punto è proprio questo: il magazzino delle cartelle non nasce solo dalla mancata riscossione, ma anche dalla qualità delle pretese che vengono immesse nel circuito.
Un sistema che produce ruoli fondati su accertamenti deboli, presunzioni non corroborate e sanzioni sproporzionate non crea gettito, ma accumula contenzioso e inesigibilità.
Il legislatore continua a sottovalutare che la riscossione non può essere valutata solo in termini di poteri esecutivi. Non basta accelerare pignoramenti, fermi, ipoteche e accessi alle banche dati.
Se il credito è inesigibile, l’azione esecutiva diventa solo una forma di pressione sterile. Può bloccare un conto corrente, impedire un finanziamento, compromettere un’attività economica, ma non trasforma automaticamente un debitore incapiente in un debitore solvibile.
Anche la scelta di non far rientrare in modo pieno gli accertamenti nella rottamazione-quinquies appare, in questa prospettiva, un errore di sistema.
Proprio gli accertamenti sono spesso la parte più problematica del magazzino, perché incorporano sanzioni elevate, interessi stratificati e pretese che, dopo anni di contenzioso, diventano economicamente ingestibili.
Escludere gli accertamenti significa lasciare fuori una componente essenziale della crisi. Significa consentire la definizione agevolata di debiti spesso più “semplici”, ma lasciare intatto il nucleo più pesante, più litigioso, più presuntivo e più difficilmente recuperabile.
Se l’obiettivo è incassare qualcosa, ridurre il magazzino e rimettere in bonis contribuenti e imprese, allora il Governo dovrebbe seriamente ripensare questa impostazione.
Una definizione agevolata ragionevole anche per gli accertamenti, almeno per quelli ormai iscritti a ruolo e non più realisticamente recuperabili per intero, potrebbe consentire allo Stato di trasformare crediti fittizi in entrate effettive.
Il problema, dunque, non è “premiare i furbi”, come spesso si dice in modo semplicistico. Il problema è distinguere tra chi ha occultato ricchezza e chi è stato travolto da un sistema sanzionatorio, presuntivo e cumulativo che ha reso il debito impagabile.
Una politica fiscale intelligente deve colpire l’evasione organizzata, le frodi, le false fatturazioni, le società cartiere, le condotte fraudolente. Ma deve anche riconoscere che non tutti i debiti fiscali sono uguali e che non tutti i contribuenti iscritti a ruolo sono evasori incalliti.
Continuare a caricare il magazzino di crediti destinati a non essere riscossi significa alimentare una finzione contabile.
Lo Stato finge di avere 1.331 miliardi da riscuotere; i contribuenti fingono di poterli pagare; la politica finge che basti una nuova riforma della riscossione; l’economia reale, intanto, subisce gli effetti di un debito fiscale permanente che impedisce investimenti, accesso al credito, continuità aziendale e ripartenza.
Se è vero che soltanto il 7% del magazzino ha una concreta possibilità di incasso, allora la conclusione è inevitabile: il sistema non ha bisogno solo di una riscossione più veloce, ma di una fiscalità più giusta, più proporzionata e più aderente alla capacità contributiva reale.
L’art. 53 Cost. impone un prelievo fondato sulla reale capacità economica del contribuente; il principio di proporzionalità, anche di matrice europea, impedisce che sanzioni e accessori trasformino il debito fiscale in una condanna patrimoniale irragionevole; l’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992 impone all’Amministrazione finanziaria di provare in giudizio la fondatezza della pretesa, senza scaricare sul contribuente l’onere impossibile di demolire mere presunzioni.
La vera riforma, allora, dovrebbe partire da tre punti: riduzione effettiva delle sanzioni sproporzionate, revisione delle pretese fondate su presunzioni deboli e definizione agevolata estesa anche agli accertamenti ormai divenuti inesigibili.
Solo così lo Stato potrà incassare qualcosa invece di conservare crediti fantasma.
Solo così la riscossione tornerà a essere uno strumento di entrata e non un archivio dell’impossibile.
Solo così si potrà evitare che, continuando su questa strada, il Fisco non solo non incassi nulla, ma finisca per distruggere una parte rilevante dell’economia produttiva del Paese.
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Giuseppe Marino
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