Prof. Marino Maglietta.
In estrema sintesi si trattava di dare sostanza e concretezza a principi già previsti dalla Costituzione agli articoli 3 e 30, già introdotti nell’ordinamento dalla riforma del 2006. Ovvero il principio di un paritetico coinvolgimento dei genitori nelle responsabilità e nei concreti sacrifici per i figli, quale ipotesi prioritaria nello stabilire le regole della loro gestione dopo una rottura del legame di coppia, dalla quale allontanarsi solo motivatamente, seguendo le stesse indicazioni di legittimità ormai raggiunte anche dalla Suprema Corte (Cass. 26697 del 2023).
Tuttavia, esitazioni di natura politica si posero di traverso al progetto, fino al punto di impedirne la contestuale stampa – circostanza talmente irrituale da non trovarsene precedenti negli annali del Parlamento – che avvenne solamente nel marzo del 2025, con circa due anni di ritardo.
Sembrava a quel punto che fosse stato rimosso ogni ostacolo, visto che la maggioranza al governo era la medesima responsabile quasi venti anni prima del varo della riforma.
Ma così non fu.
Dopo un numero esiguo di audizioni (appena cinque) il disegno di legge 832 venne tolto dall’ordine del giorno e da allora non se ne è più parlato.
Il “tradimento” della legge 54/2006
È dunque evidente l’interesse a comprendere come mai questo sia avvenuto e soprattutto, vista l’ormai imminente conclusione della legislatura, individuare vie alternative per garantire il rispetto di diritti indisponibili in capo ai figli minorenni, nonché tutelare la componente più debole della coppia genitoriale, ovvero quella femminile, liberandola dal maggior peso ad essa attribuito nella crescita dei figli, quale penalizzazione che ancora subisce all’interno della famiglia unita, ma alla quale può mettere fine la rottura del rapporto, garantendo ad essa pari opportunità.
È, dunque, istintivo ripensare al modo in cui vennero superate le accanite resistenze incontrate dalla proposta dell’affidamento condiviso. Occorsero 12 anni e quattro legislature, infatti, per giungere al risultato, ottenuto solo grazie ad una spinta dal basso, a una pressione popolare che coinvolgeva unitariamente le componenti più illuminate della famiglia e delle istituzioni.
E’, difatti, agli atti della storia del diritto di famiglia che il merito è da attribuirsi alla insoddisfazione di genitori “virtuosi”, sia padri che madri, fortemente scontenti di vedersi discriminati: madri nell’impossibilità di imporre ai padri la partecipazione alla cura dei figli se separate da soggetti refrattari; padri tenuti lontani dai propri figli dalle consuetudini del sistema legale, benché motivati a partecipare alla loro educazione e cura.
Circostanze che, purtroppo, sono ancora attuali, visto che ancora le istituzioni prevalentemente agiscono in modo da favorire ampiamente i cattivi genitori.
Il sistema legale, infatti, reagì vittoriosamente, sabotandone l’applicazione. L’efficace stratagemma fu l’invenzione del genitore “collocatario”, operazione che venne compiuta giocando sull’interesse del minore che la legge non definiva e che l’opposizione all’affidamento condiviso aveva furbescamente disseminato per tutto il testo come circostanza che poteva permettere in sostanza di negare al figlio quei diritti faticosamente a lui riconosciuti.
Non c’è operatore del diritto di famiglia che non sappia, dunque, che a parte le affermazioni di principio la situazione in pratica è rimasta la stessa. Ovvero, i padri assenti sono legittimati ad esserlo; mentre alla madre vengono negate pari opportunità nella vita privata e nelle attività lavorative o nella carriera.
L’evolvere della giurisprudenza
Questa ampia premessa è apparsa necessaria per far comprendere perché sia diventato nuovamente necessario partire dal basso: dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità.
E’ stata già rammentata la lenta evoluzione della Suprema Corte, il cui punto di maggiore aderenza allo spirito della riforma del 2006 può essere posto in Cassazione 26697/2023.
Naturalmente, tenendo conto dei numeri, ben più rilevante risulta l’atteggiamento dei giudici di prime cure. Conforta, pertanto, il giungere di buone notizie anche da tale settore. Se già nel 2017 il tribunale di Brindisi aveva stabilito linee guida strettamente fedeli alla ratio legis della normativa in vigore, occorre riconoscere che dopo iniziali imitazioni sparse per il territorio nazionale, in particolare Perugia e Salerno, non si era avuto un adeguamento generale coerente che aderisse a tale prima iniziativa.
Tuttavia negli ultimi tempi si segnala un’evoluzione, certamente anch’essa lenta ma tuttavia costante nella direzione del pari impegno e della simmetria nella posizione dei genitori verso i figli in affidamento condiviso.
Due significative ordinanze.
Partendo un po’ più lontano dall’oggi, è interessante rammentare un’ordinanza del tribunale di Brescia, risalente al 2025. In tale caso salta agli occhi che già la posizione di partenza dei genitori era stata ragionevole e tutto sommato ispirata agli stessi principi suggeriti dal legislatore del 2006. Il padre, difatti, aveva chiesto un affidamento paritetico a settimane alternate. La madre, dopo una prima proposta già non molto sbilanciata, aveva avanzato un modello di calendario che le assicurava nell’arco di due settimane solamente un pernottamento in più. Merita rilevare che, a dispetto di distanze sulla frequentazione abbastanza modeste, la coppia viveva una conflittualità assai elevata.
Ciò che più conta, tuttavia, e che più qui interessa, è la posizione presa dal giudice. Questi, dopo avere studiato e approfondito il contesto con rara attenzione e sollecitudine, stabilisce un affidamento perfettamente paritetico, adattando il modello della frequentazione alle peculiarità del caso specifico. In pratica adotta il modello 5 + 2, ovvero tiene fermi due giorni per genitore in ogni settimana (tipo il padre avrà sempre i figli con sé il lunedì e il martedì, la madre il mercoledì e giovedì) e alterna i fine settimana, lunghi, dal venerdì all’uscita da scuola al rientro del lunedì mattina. I vantaggi di questo modello non sono casuali. Il giudice infatti, li esplicita nell’ordinanza: la regolarità nella presenza dei genitori, che permette di meglio realizzare le attività da ciascuno gestite; la durata, relativamente contenuta, della permanenza presso ciascun genitore, che permette di limitare temporalmente l’assenza dell’altro; far avvenire lo scambio dei figli indirettamente, attraverso la scuola, in modo da evitare incontri in presenza che, quando la conflittualità è elevata, presentano sempre margini di rischio.
Come si vede, è maturata presso il tribunale la consapevolezza che a prescindere dal caso particolare, un modello simmetrico realmente equilibrato presenta molteplici vantaggi, di valenza del tutto generale. Non a caso, contenuti analoghi sono stati adottati in seguito, dal medesimo giudice, nel 2026, benché in una situazione notevolmente complessa dal punto di vista organizzativo. In tal caso, infatti, gli impegni di lavoro di ciascuno dei genitori mal si conciliavano con un calendario che presentasse la stessa regolarità adottata nell’ordinanza precedente. Ciò nonostante il giudice, decisamente convinto della bontà del modello paritetico, si impegnava a costruire un dettagliatissimo schema di frequentazione che si avvicinasse quanto più possibile alla perfetta parità.
Pertanto, la motivazione di queste due ordinanze testimonia l’esistenza di una diversa sensibilità presso la magistratura di famiglia. In altre parole – senza voler fare primavera da una sola rondine – documenta comunque la presenza di riflessioni che, benché più volte affermate nella teoria, erano rimaste virtualmente sconosciute nella precedente applicazione dell’affidamento condiviso; ovvero assenti quanto meno a livello sistematico quale esito di separazioni giudiziali.
Le ricadute relazionali degli aspetti economici
Importante anche considerare gli aspetti economici.
Per quanto attiene all’assegnazione della casa familiare, il giudice si sforza di tenere conto di tutti gli elementi che contribuiscono a rendere complessivamente più favorevole una soluzione rispetto ad un’altra, ovvero di evitare penalizzazioni non necessarie, nel momento in cui sono presenti soluzioni che le eviterebbero. In termini generali, appare corretto tenere conto dei diritti reali sul bene da parte di ciascuno dei genitori, nella consapevolezza che scavalcarli anche quando non necessario produrrebbe un contenzioso senza fine, ben più doloroso per i figli che vivere qualche giorno in meno nella casa familiare. Viceversa, in presenza di situazioni perfettamente paritetiche sotto l’aspetto dei diritti (come la comproprietà) appare opportuno e condivisibile che il giudice tenga conto, ad esempio, della presenza di soluzioni abitative alternative per un genitore, che l’altro non possiede. Come avviene se è proprietario di un altro alloggio o se potrebbe andare a vivere presso un nuovo compagno o compagna. E altrettanto apprezzabile è che si tenga conto delle distanze dal luogo di lavoro dei genitori, o dei figli dalla scuola; ovvero ancora, ma non è l’ultimo parametro, che si valutino le risorse economiche che permettano con maggiore facilità ad uno dei genitori di trasferirsi altrove reperendo un nuovo alloggio.
Occorre onestamente riconoscere che questo sforzo è tutt’altro che comune. La giurisprudenza tende prevalentemente ad applicare in automatico il principio della conservazione dell’habitat, ovvero ad adottarlo acriticamente senza neppure prestare attenzione al modo in cui si esprime l’art. 337 sexies c.c., che a quel principio neppure allude, ma si limita ad ammetterlo accanto ad ogni altro criterio possibile, senza dare ad esso un predominio assoluto, come avveniva in precedenza e come si vorrebbe ancora. Una scelta che intende evitare di creare situazioni che penalizzino chi vanta diritti reali sul bene, intelligentemente valutando che ciò sarebbe causa di un infinito ed aspro contenzioso con grande sofferenza dei figli, ben più grave e profonda del trattenersi uno o due giorni di meno al mese in quella dimora.
Nel descrivere, dunque, il percorso seguito dal giudice del tribunale di Brescia nell’impostare le regole e il nuovo assetto della famiglia separata, non si può fare a meno di sottolineare l’opportunità di dare corpo e visibilità esplicita anche ai compiti di cura che ciascuno dei genitori deve assumersi a vantaggio dei figli. La forma diretta del mantenimento copre perfettamente questa esigenza, ma purtroppo è tuttora, anche a livello di Suprema Corte, confusa con la fornitura di ciò che serve ai figli limitatamente ai soli momenti di convivenza. Comunque, è ragionevole ritenere che la via tracciata dagli illuminati provvedimenti bresciani arriverà anche ad includere tali necessità e che, in cascata, vari altri giudici di prime cura seguiranno tale orientamento.
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