Ecm triennio 2026-28, i farmacisti potranno beneficiare di riduzioni fino a 120 crediti


Roma, 28 luglio – La Cnfc, la Commissione nazionale per la formazione continua, ha definito le regole del triennio Ecm 2026-2028, recependo numerose proposte della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani finalizzate a semplificare il sistema.

A comunicarlo è la stessa Fofi, con una circolare (N. 16005) diramata ieri, 27 luglio 2026. La nota della Federazione  – che riproponiamo  così come formulata qui di seguito – riepiloga le principali disposizioni contenute in alcune delle deliberazioni della Cnfc rilasciate nell’anno e segnatamente le numero  1/2026, 2/2026, 4/2026, 5/2026, 6/2026, 7/2026 e 10/2026

Obbligo formativo: 150 crediti standard, ma riduzioni fino a 120 crediti (10 all’anno)

Con la Delibera n. 1/2026, la Cnfc ha mantenuto l’obbligo formativo di 150 crediti per il triennio 2026-28, al netto di esoneri, esenzioni e riduzioni previste dalla normativa. Tuttavia, grazie alle misure incentivanti accolte su proposta della Federazione – presentate dal componente di nomina federale in Cnfc, Giovanni Zorgno (nella foto), che nell’occasione Fofi ha voluto ringraziare per l’impegno e la dedizione profusi nel promuovere le istanze federali in seno alla Commissione nazionale – i farmacisti potranno beneficiare di una riduzione complessiva massima di 120 crediti, portando l’obbligo triennale a soli 30 crediti, con una media di 10 crediti all’anno.

Le riduzioni confermate includono:

  • 30 crediti per la formazione svolta nel triennio precedente;
  • le riduzioni previste dalla Delibera n. 3/2025 in tema di Dossier Formativo individuale e di gruppo (si veda la circolare n. 15648 del 22.12.2025 e l’apposita circolare sul DFG FOFI che sarà trasmessa in questi giorni);
  • le riduzioni della Delibera 5/2024 su “vaccini e strategie vaccinali”, con l’attribuzione di un ulteriore bonus per il triennio 2029-2031 pari al numero di crediti conseguiti nel triennio 2026-2028 su tale tematica (max 10 crediti). Beneficeranno del bonus, ad esempio, i farmacisti che supereranno il corso abilitante alle vaccinazioni PNPV in farmacia (ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e quater), del D.Lgs. 153/2009 e s.m.i.), che dal 28 luglio 2026 sarà on-line su EDUISS, co-organizzato da Istituto Superiore Sanità e Federazione degli Ordini in collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò (si veda l’apposita circolare sull’attivazione che sarà trasmessa nei prossimi giorni);
  • le riduzioni dell’art. 3 della Delibera n. 1/2025: 20 crediti per i professionisti già certificabili nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 alla data del 3 luglio 2025; oppure 15 crediti per chi, con obbligo iniziato nel triennio 2017-2019, risultava già certificabile nei trienni 2017-2019 e 2020-2022 alla stessa data;
  • il sistema dei “crediti compensativi” di cui all’art. 2 della delibera n. 1/2025 (ovvero crediti formativi extra/eccedenti rispetto all’obbligo individuale che possono essere utilizzati per colmare debiti formativi nei trienni precedenti e conseguibili fino al 31 dicembre 2028).

Tra le novità introdotte, la Cnfc ha previsto:

  • lo slittamento al 31 dicembre 2028 del termine per l’assolvimento dell’obbligo del triennio 2023-2025 e la proroga al 30 giugno 2029 per lo spostamento dei crediti da parte del farmacista sul portale del Co.Ge.A.P.S. (art. 3 della Delibera n. 1/2026);
  • nuove tematiche di interesse nazionale e la conferma di alcune già previste (si veda più avanti le ulteriori informazioni sulla Delibera n. 2/2026);
  • la modifica dei criteri per l’attribuzione dei crediti a docenti, tutor, responsabili scientifici e coordinatori (Delibera n. 4/2026 e quanto indicato al punto successivo);
  • la modifica della disciplina sulla progettazione dell’evento formativo affidata al Responsabile scientifico (esperto, in ragione di titoli di studio, nell’area sanitaria di riferimento del corso), nonché la disciplina speciale in tema di conflitto di interessi per il farmacista titolare o operante in farmacia che svolga tale ruolo (Delibera n. 5/2026);
  • una disciplina speciale per la formazione in Regioni e Province con bilinguismo (Delibera n. 6/2026);
  • la possibilità di attribuzione dei crediti per i sanitari in quiescenza/pensione (Delibera n. 7/2026) che pur beneficiando dell’esenzione dall’obbligo formativo, prevedendo che i relativi crediti formativi saranno automaticamente utilizzati dal Co.Ge.A.P.S. per il recupero di eventuali debiti formativi pregressi;
  • modifiche ai criteri di assegnazione dei crediti alle attività formative accreditate ECM, con maggiorazioni per corsi con modalità didattiche innovative e immersive, come quelli che il Comitato Centrale FOFI intende realizzare sperimentalmente dal 2027 (Delibera n. 10/2026).

Le tematiche di interesse nazionale

Con la delibera n. 2/2026, la Commissione ha individuato le tematiche di interesse nazionale, alcune delle quali confermate rispetto allo scorso triennio formativo. Tra quelle previste, in aggiunta a quella sopraindicata su Vaccini e strategie vaccinali, la Fofi segnala: Modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Ssn, Donne e minori vittime di violenza, Gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell’operatore sanitario, Sanità digitale, Medicina di genere, Formazione sull’uso improprio di fentanyl e di altri oppioidi sintetici, Antimicrobico-resistenza. Molte di queste,  informa la Federazione professionale, saranno oggetto nel corso del triennio di specifici eventi formativi di Fofi Provider Ecm. I corsi accreditati che inseriscono in sede di registrazione la tematica nazionale e uno dei relativi obiettivi formativi indicati nella suddetta delibera beneficiano di una maggiorazione di 0,3 crediti all’ora.

Crediti compensativi e autoformazione

Per quanto riguarda il sistema dei “crediti compensativi” per colmare debiti formativi nei trienni precedenti (di cui all’art. 2 della delibera Cnfc  n. 1/2025), nel rammentare che è essenziale che i farmacisti non in regola con l’obbligo formativo pregresso acquisiscano quanti più crediti possibili entro il 31 dicembre 2028, la Fofi informa che il CoGeAPS ha inserito nel suo portale informatico la visualizzazione di un’apposita tabella riepilogativa, ma sta ancora completando la procedura informatica necessaria ad attivare la relativa funzione di spostamento da parte degli Ordini. Sarà cura della Fofi trasmettere agli Ordini specifiche informazioni sul funzionamento di tale sistema non appena saranno fornite dal Consorzio stesso.

Sull’autoformazione, la Federazione sta portando avanti l’obiettivo di una completa riforma del sistema Ecm in prospettiva premiale e di riconoscimento delle competenze. È stata richiesta l’incentivazione dell’istituto dell’autoformazione – utilizzato quotidianamente dai professionisti sanitari per aggiornare autonomamente le loro competenze – attraverso la totale eliminazione del sotto-limite del 20% dell’obbligo formativo triennale (attualmente previsto al par. 3.5 del Manuale formazione continua del professionista sanitario), per parificare tale strumento alle altre ipotesi di formazione individuale che già hanno un limite massimo del 60% dell’obbligo formativo triennale.

In merito, si richiamano tutte le specifiche ipotesi di autoformazione previste dal Comitato Centrale per la professione del farmacista, come dettagliatamente elencate nella già menzionata circolare n. 15648 del 22.12.2025.

La procedura per il riconoscimento dei crediti da autoformazione prevede:

  • i crediti Ecm per autoformazione vengono attribuiti sulla base dell’impegno orario autocertificato: è riconosciuto un credito per ogni ora di autoformazione;
  • al momento il numero complessivo di crediti riconoscibili per le attività dell’autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale (es. obbligo formativo individuale triennale 120 crediti, massimo di crediti ottenibili tramite autoformazione = 24 crediti, cfr. il citato par. 3.5 del Manuale);

occorre inserire apposita richiesta di riconoscimento sul sito del CoGeAPS mediante accesso al portale tramite SPID (o CIE o CNS). È sufficiente utilizzare la specifica funzione per inserire in maniera autonoma le richieste di riconoscimento selezionando tra i campi “Crediti individuali”, tipologia “Formazione individuale”, scegliere “Autoformazione” e selezionare tra le diverse opzioni, ad es. “Formazione identificata dall’Ordine”.

27 LUG -La Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC) ha definito le regole del triennio ECM 2026-2028, recependo numerose proposte della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) finalizzate a semplificare il sistema. Lo comunica la FOFI con la circolare n. 16005 del 27 luglio 2026, che riepiloga le principali disposizioni contenute nelle Delibere nn. 1/2026, 2/2026, 4/2026, 5/2026, 6/2026, 7/2026 e 10/2026.

Obbligo formativo: 150 crediti standard, ma riduzioni fino a 120 crediti

Con la Delibera n. 1/2026, la CNFC ha mantenuto l’obbligo formativo di 150 crediti per il triennio, al netto di esoneri, esenzioni e riduzioni previste dalla normativa. Tuttavia, grazie alle misure incentivanti accolte su proposta della Federazione – presentate dal componente di nomina federale in CNFC, Dr. Giovanni Zorgno – i farmacisti potranno beneficiare di una riduzione complessiva massima di 120 crediti, portando l’obbligo triennale a soli 30 crediti, con una media di 10 crediti all’anno.

Le riduzioni confermate includono:

  • 30 crediti per la formazione svolta nel triennio precedente;
  • le riduzioni previste dalla Delibera n. 3/2025 in tema di Dossier Formativo individuale e di gruppo (si veda la circolare n. 15648 del 22.12.2025 e l’apposita circolare sul DFG FOFI che sarà trasmessa in questi giorni);
  • le riduzioni della Delibera 5/2024 su “vaccini e strategie vaccinali”, con l’attribuzione di un ulteriore bonus per il triennio 2029-2031 pari al numero di crediti conseguiti nel triennio 2026-2028 su tale tematica (max 10 crediti). Beneficeranno del bonus, ad esempio, i farmacisti che supereranno il corso abilitante alle vaccinazioni PNPV in farmacia (ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e quater), del D.Lgs. 153/2009 e s.m.i.), che dal 28 luglio 2026 sarà on-line su EDUISS, co-organizzato da Istituto Superiore Sanità e Federazione degli Ordini in collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò (si veda l’apposita circolare sull’attivazione che sarà trasmessa nei prossimi giorni);
  • le riduzioni dell’art. 3 della Delibera n. 1/2025: 20 crediti per i professionisti già certificabili nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 alla data del 3 luglio 2025; oppure 15 crediti per chi, con obbligo iniziato nel triennio 2017-2019, risultava già certificabile nei trienni 2017-2019 e 2020-2022 alla stessa data;
  • il sistema dei “crediti compensativi” di cui all’art. 2 della Delibera n. 1/2025 (ovvero crediti formativi extra/eccedenti rispetto all’obbligo individuale che possono essere utilizzati per colmare debiti formativi nei trienni precedenti e conseguibili fino al 31 dicembre 2028).

Tra le novità introdotte, la CNFC ha previsto:

  • lo slittamento al 31 dicembre 2028 del termine per l’assolvimento dell’obbligo del triennio 2023-2025 e la proroga al 30 giugno 2029 per lo spostamento dei crediti da parte del farmacista sul portale del Co.Ge.A.P.S. (art. 3 della Delibera n. 1/2026);
  • nuove tematiche di interesse nazionale e la conferma di alcune già previste (si veda più avanti le ulteriori informazioni sulla Delibera n. 2/2026);
  • la modifica dei criteri per l’attribuzione dei crediti a docenti, tutor, responsabili scientifici e coordinatori (Delibera n. 4/2026 e quanto indicato al punto successivo);
  • la modifica della disciplina sulla progettazione dell’evento formativo affidata al Responsabile scientifico (esperto, in ragione di titoli di studio, nell’area sanitaria di riferimento del corso), nonché la disciplina speciale in tema di conflitto di interessi per il farmacista titolare o operante in farmacia che svolga tale ruolo (Delibera n. 5/2026);
  • una disciplina speciale per la formazione in Regioni e Province con bilinguismo (Delibera n. 6/2026);
  • la possibilità di attribuzione dei crediti per i sanitari in quiescenza/pensione (Delibera n. 7/2026) che pur beneficiando dell’esenzione dall’obbligo formativo, prevedendo che i relativi crediti formativi saranno automaticamente utilizzati dal Co.Ge.A.P.S. per il recupero di eventuali debiti formativi pregressi;
  • modifiche ai criteri di assegnazione dei crediti alle attività formative accreditate ECM, con maggiorazioni per corsi con modalità didattiche innovative e immersive, come quelli che il Comitato Centrale FOFI intende realizzare sperimentalmente dal 2027 (Delibera n. 10/2026).

Le tematiche di interesse nazionale

Con la Delibera n. 2/2026, la CNFC ha individuato le tematiche di interesse nazionale, alcune delle quali confermate rispetto allo scorso triennio formativo. Tra quelle previste, in aggiunta a quella sopraindicata su “Vaccini e strategie vaccinali”, si segnalano: “Modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel SSN”, “Donne e minori vittime di violenza”, “Gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell’operatore sanitario”, “Sanità digitale”, “Medicina di genere”, “Formazione sull’uso improprio di fentanyl e di altri oppioidi sintetici”, “Antimicrobico-resistenza” (molte saranno oggetto nel corso del triennio di specifici eventi formativi di FOFI Provider ECM). I corsi accreditati che inseriscono in sede di registrazione la tematica nazionale e uno dei relativi obiettivi formativi indicati nella suddetta delibera beneficiano di una maggiorazione di 0,3 crediti all’ora.

Crediti compensativi e autoformazione

Per quanto riguarda il sistema dei “crediti compensativi” per colmare debiti formativi nei trienni precedenti (di cui all’art. 2 della Delibera n. 1/2025), nel rammentare che è essenziale che i farmacisti non in regola con l’obbligo formativo pregresso acquisiscano quanti più crediti possibili entro il 31 dicembre 2028, si informa che il Co.Ge.A.P.S. ha inserito nel portale informatico la visualizzazione di un’apposita tabella riepilogativa, ma sta ancora completando la procedura informatica necessaria ad attivare la relativa funzione di spostamento da parte degli Ordini. Sarà cura della Federazione trasmettere agli Ordini specifiche informazioni sul funzionamento di tale sistema non appena saranno fornite dal Consorzio stesso.

Sull’autoformazione, la Federazione sta portando avanti l’obiettivo di una completa riforma del sistema ECM in prospettiva premiale e di riconoscimento delle competenze. È stata richiesta l’incentivazione dell’istituto dell’Autoformazione – utilizzato quotidianamente dai professionisti sanitari per aggiornare autonomamente le loro competenze – attraverso la totale eliminazione del sotto-limite del 20% dell’obbligo formativo triennale (attualmente previsto al par. 3.5 del Manuale formazione continua del professionista sanitario), per parificare tale strumento alle altre ipotesi di formazione individuale che già hanno un limite massimo del 60% dell’obbligo formativo triennale.

In merito, si richiamano tutte le specifiche ipotesi di Autoformazione previste dal Comitato Centrale per la professione del farmacista, come dettagliatamente elencate nella già menzionata circolare n. 15648 del 22.12.2025.

La procedura per il riconoscimento dei crediti da autoformazione prevede:

  • i crediti ECM per autoformazione vengono attribuiti sulla base dell’impegno orario autocertificato: è riconosciuto 1 credito per ogni ora di autoformazione;
  • al momento il numero complessivo di crediti riconoscibili per le attività dell’autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale (es. obbligo formativo individuale triennale 120 crediti, massimo di crediti ottenibili tramite autoformazione = 24 crediti, cfr. il citato par. 3.5 del Manuale);
  • occorre inserire apposita richiesta di riconoscimento sul sito del Co.Ge.A.P.S. mediante accesso al portale tramite SPID (o CIE o CNS). È sufficiente utilizzare la specifica funzione per inserire in maniera autonoma le richieste di riconoscimento selezionando tra i campi “Crediti individuali”, tipologia “Formazione individuale”, scegliere “Autoformazione” e selezionare tra le diverse opzioni, ad es. “Formazione identificata dall’Ordine”.


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