Le Sezioni unite, nel risolvere un pregresso contrasto ermeneutico, nell’affermare che, in tema di impugnazioni, non è appellabile dall’imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. proc. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato stesso al risarcimento del danno in favore della parte civile, ritengono però una interpretazione di questo genere non esente da profili di criticità costituzionale: vediamo quali essi sono. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
1. Proscioglimento per particolare tenuità e condanna civile: il caso
Il Tribunale di Bologna, all’esito di un giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, giudicava l’imputato non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di cui agli artt. 57, 595, secondo e terzo comma, 596-bis cod. pen., pronunciando al contempo una condanna generica dell’accusato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, disponendo il pagamento di una provvisionale di euro 12.000,00, oltre alle spese di costituzione.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva in appello sempre l’imputato, per il tramite del suo difensore, e il Presidente della Corte territoriale bolognese, dal canto suo, qualificava l’impugnazione come ricorso per Cassazione, disponendo la trasmissione alla Suprema Corte.
Orbene, a seguito di siffatta trasmissione, il difensore dell’accusato articolava due motivi nuovi.
In particolare, con il primo, si ribadiva l’insussistenza della responsabilità dell’imputato, deducendo la violazione degli artt. 47 e 48 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione all’accertato errore determinato dall’altrui inganno mentre, con il secondo, si censurava nuovamente la motivazione concernente le statuizioni civili, evidenziando la sproporzione tra la ritenuta particolare tenuità dell’offesa e l’entità della provvisionale liquidata. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Il nodo dell’appello rimesso alle Sezioni Unite
La Sezione della Cassazione assegnataria del suddetto ricorso, vale a dire la Sezione quinta, rimetteva il ricorso alle Sezioni unite, ravvisando il seguente contrasto ermeneutico: “Se sia appellabile da/l’imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che lo condanni al risarcimento del danno in favore della parte civile”.
In particolare, dopo avere ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, l’ordinanza in questione evidenziava come la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., pur qualificata dal legislatore come sentenza di proscioglimento, presenti peculiari effetti sostanziali, in ragione dell’accertamento della responsabilità dell’imputato, dell’efficacia di giudicato prevista dall’art. 651-bis cod. proc. pen. e della possibilità di contenere una condanna al risarcimento del danno.
Orbene, muovendo da tali premesse, la Quinta Sezione reputava preferibile l’orientamento che considera appellabile tale pronuncia, ritenendo che la diversa soluzione determinerebbe un’irragionevole asimmetria tra la posizione dell’imputato e quella della parte civile, la quale, ex art. 576 cod. proc. pen., conserva invece il diritto di ottenere un riesame di merito delle statuizioni civili.
3. Niente appello per l’imputato, ma il divieto solleva dubbi costituzionali
Le Sezioni unite – dopo avere analizzate le posizioni emerse nella giurisprudenza di legittimità a proposito della definizione della natura della sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto – ritenevano di dovere dare una risposta negativa al quesito proposto dalla Sezione quinta.
Nel dettaglio, dopo avere delineato il quadro normativo di riferimento, chiarita la natura della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., ritenendosi di dovere aderire a quell’orientamento prevalente secondo il quale essa costituisce, agli effetti penali, una sentenza di proscioglimento, e ritenuto che, con specifico riferimento al mezzo di impugnazione ordinaria riconosciuto all’imputato dall’ordinamento per impugnare la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., secondo il disposto dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., esso deve individuarsi nel ricorso per Cassazione, i giudici di piazza Cavour giungevano a una prima conclusione secondo la quale l’attuale sistema delle impugnazioni, in virtù del disposto dell’art. 538 cod. proc. pen. (inciso da Corte cast., sent. n. 173 del 2022, cit.), presenta un’obiettiva asimmetria fra il potere di proporre appello, ai fini della responsabilità civile, assicurato alla parte civile e il potere di impugnare riconosciuto all’imputato, potere limitato al ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., non potendosi prescindere, al riguardo, dal rilievo che anche l’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. va necessariamente interpretato in modo coordinato con il disposto dell’art. 574 cod. proc. pen., norma che, nel disciplinare l’impugnazione dell’imputato per gli interessi civili, al comma 3, stabilisce che essa va «proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza», oltre a precisare, nel comma 4, che «l’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato».
Posto, dunque, che il regime dell’impugnazione agli effetti civili riconosciuto all’imputato è normativamente mutuato da quello proprio dell’impugnazione (anche) agli effetti penali, la conseguenza ineludibile, per la Corte, è che, se si annette alla sentenza che dichiara la non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. la natura di sentenza di proscioglimento, essa è impugnabile soltanto con il ricorso per Cassazione, pur ove contenga le statuizioni relative alla responsabilità civile.
Precisato ciò, preso comunque atto di come non si potesse procedere a una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 593, co. 3, cod. proc. pen., che permetta di riconoscere l’appellabilità della sentenza di proscioglimento pronunciata ex art. 131-bis cod. pen. quando essa abbia pronunciato anche la condanna dell’imputato alle restituzioni o al risarcimento del danno, stante il limite del dato letterale e quelli dell’interpretazione sistematica, oltre quelli del sindacato interpretativo, gli Ermellini, pur addivenendo a risolvere il contrasto summenzionato, formulando il principio di diritto secondo il quale, in “tema di impugnazioni, non è appellabile dall’imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. proc. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato stesso al risarcimento del danno in favore della parte civile”, stimavano tuttavia tale opzione ermeneutica viziata da profili di criticità costituzionale, nel senso che le conclusioni raggiunte in ordine all’interpretazione dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. impongono di verificare la compatibilità della disposizione con i parametri costituzionali evocati dalla difesa dell’imputato, nel senso che, se non può prestarsi adesione alle sollecitazioni volte a estrarre dal diritto vivente l’appellabilità delle sentenze del tipo di quella impugnata, è doveroso coltivare la prospettiva della questione di legittimità costituzionale della disposizione che esclude la giuridica possibilità per l’imputato di impugnare con l’appello la pronuncia, ritenendosi a tal proposito rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente all’imputato di proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa che lo abbia contestualmente condannato alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile.
4. La parola alla Consulta sull’asimmetria tra imputato e parte civile
Con la decisione in commento, la Cassazione, pur risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ossia se sia appellabile dall’imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che lo condanni al risarcimento del danno in favore della parte civile, fornendo risposta negativa a siffatto quesito, riteneva pur tuttavia tale approdo ermeneutico in contrasto con la Costituzione, e segnatamente in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, proprio nella parte in cui l’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., non consente all’imputato di proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa che lo abbia contestualmente condannato alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Non resta dunque che attendere di vedere che posizione assumerà il Giudice delle leggi su tale questione e, quindi, se reputerà la mancanza di proporre appello avverso siffatta sentenza per tale tipologia di pena per chi sia stato al contempo condannato alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile, effettivamente in contrasto con la nostra Legge fondamentale.
Questa è dunque la principale novità che connota il provvedimento qui in esame.
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Di Tullio D’Elisiis Antonio
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