1. Concessioni demaniali marittime – Proroga generalizzata al 30.09.2027 disposta da un Comune – Illegittimità: viola l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e l’art. 49 TFUE – L’obbligo di disapplicazione della normativa interna incompatibile incombe sulle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale – Le esigenze organizzative e pianificatorie interne non possono giustificare il ritardo nell’indizione delle gare
2. Concessioni demaniali marittime – «Proroga tecnica»: istituto eccezionale ammissibile solo se la procedura selettiva è già avviata o da indire in tempi brevissimi – Non è ammissibile una proroga di durata indeterminata fino a due stagioni balneari – Il termine ragionevole per il completamento delle procedure selettive non può essere superiore a sei mesi
3. Concessioni demaniali marittime – Ricorso AGCM ex art. 21-bis l. n. 287/1990 – Modulazione degli effetti dell’annullamento con decorrenza ex nunc per evitare vuoti regolativi pregiudizievoli al bene della vita tutelato – Obbligo di riadozione degli atti entro 90 giorni con nomina del commissario ad acta per inadempimento
1. «Le concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative, incidendo su risorse scarse, devono essere affidate mediante procedure selettive conformi ai criteri di trasparenza, imparzialità e non discriminazione, ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e dell’art. 49 TFUE». «Tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale, imponendosi l’indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva» (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 17/2021; Sez. VII, n. 1688/2025; CGUE, 20 aprile 2023, C-348/22; Corte cost., n. 109/2024). Il differimento disposto dal Comune sino al 30 settembre 2027 in applicazione dell’art. 3 della l. n. 118/2022, come modificato dal d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024 — disposizioni che avrebbero dovuto essere disapplicate — «si traduce, nella sostanza, in una proroga generalizzata delle concessioni in essere, non assistita da idonei presupposti giustificativi». «Esigenze organizzative o pianificatorie interne, subordinate anch’esse a tempi affatto incerti e indeterminati, non possono legittimare il mancato rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’UE, né giustificare un ritardo così ampio nell’indizione delle gare». «La mancata approvazione del Piano Comunale delle Coste non preclude di per sé il rilascio delle concessioni e la sua assenza non può, pertanto, giustificare la sospensione generalizzata delle procedure» (Cons. Stato, Sez. VII, ord. n. 3840/2025; n. 971/2025).
2. «La proroga tecnica ha carattere eccezionale e può ritenersi ammissibile solo in presenza di ragioni oggettive e nei limiti strettamente necessari ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa nelle more dell’immediato espletamento di una procedura selettiva già avviata o comunque da indire in tempi brevissimi»: «le autorità amministrative competenti devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l’iter per la predisposizione dei bandi» (TAR Campania, Salerno, Sez. III, n. 2345/2024). «Non è certamente giustificabile una proroga di durata indeterminata e, comunque, tale da coprire fino a ben due stagioni balneari», poiché «una simile estensione temporale risulta affatto incongrua, eccedendo manifestamente i limiti della temporaneità e dell’eccezionalità propri dell’istituto, traducendosi in un sostanziale rinnovo delle concessioni in assenza di gara». «Le procedure selettive, unitamente alle attività preparatorie, ben possono e devono essere completate in un termine ragionevole, che, nella fattispecie, può ritenersi non superiore a sei mesi, non potendo più giustificarsi la procrastinazione dei tempi procedurali oltre la presente stagione balneare», onde consentire «almeno entro la fine dell’anno corrente 2026, l’ordinato svolgimento delle operazioni propedeutiche al subentro dei nuovi concessionari». L’amministrazione «deve procedere senza indugio e in tempi brevissimi» all’indizione della gara, alla quale le attività necessarie devono risultare «non solo giustificate ma anche contenute entro un determinato arco temporale, che deve risultare congruo, proporzionato e, comunque, strettamente funzionale».
3. L’annullamento degli atti illegittimi può essere modulato con decorrenza ex nunc «al fine di evitare che l’annullamento in parte qua di atti dell’amministrazione a carattere generale possa generare una condizione amministrativa di vuoto regolatorio, tale da determinare effetti peggiorativi della posizione giuridica tutelata col ricorso» (Cons. Stato, n. 2755/2011). Il Collegio accerta l’illegittimità degli atti, ne mantiene fermi gli effetti fino all’adozione dei nuovi atti necessari, e dichiara l’obbligo del Comune di procedere entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza alla rinnovata emanazione degli atti di indirizzo e gestione necessari per l’avvio delle gare, con individuazione della nuova scadenza per la proroga tecnica e conclusione delle procedure entro il 31 dicembre 2026. Per il caso di inadempimento nomina commissario ad acta il Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio della Regione Campania, con possibilità di delega ad altro dirigente o funzionario con le necessarie competenze, su istanza dell’Autorità ricorrente, entro l’ulteriore termine di 90 giorni, con spese a carico del Comune.
Sintesi della Sentenza
1) La vicenda
Il Comune di OMISSIS aveva adottato una delibera di giunta e una determinazione dirigenziale con cui disponeva il differimento della scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sino al 30 settembre 2027, qualificandolo come «proroga tecnica» in applicazione dell’art. 3 della l. n. 118/2022 come modificato. L’AGCM, dopo aver emesso parere ex art. 21-bis e ricevuto risposta ritenuta inidonea a superare i rilievi concorrenziali, aveva proposto ricorso per l’annullamento degli atti. Analoghi provvedimenti dello stesso Comune erano stati già censurati dal medesimo TAR con sentenza n. 4110/2025.
2) La decisione
Il TAR accoglieva il ricorso. Le proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali devono essere disapplicate da tutte le amministrazioni, anche comunali. La «proroga tecnica» è istituto eccezionale ammissibile solo se la gara è già avviata o da indire in tempi brevissimi: non può coprire due stagioni balneari, né essere subordinata ad attività pianificatorie dalla tempistica indeterminata. Il termine ragionevole per completare le procedure non può superare sei mesi. Le esigenze organizzative interne non giustificano il ritardo. Gli effetti dell’annullamento erano modulati ex nunc per evitare vuoti regolativi, con obbligo di riadottare gli atti entro 90 giorni e conclusione delle gare entro il 31 dicembre 2026, e con nomina del commissario ad acta per inadempimento.
3) L’esito
Il TAR accoglieva il ricorso con effetti conformativi, dichiarava l’obbligo del Comune di adottare i nuovi atti entro 90 giorni, nominava commissario ad acta il Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio della Regione Campania e compensava le spese in ragione della complessità della questione.
Pubblicato il 04/06/2026
N. 03530/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00030/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2026, proposto da
Autorità Garante Concorrenza e Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Maria Polito, Carlo Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OMISSIS s.r.l., Associazione Nazionale Liberi Consumatori;
per l’annullamento:
– della Deliberazione della Giunta del Comune di OMISSIS del 13 maggio 2025, n. 110, avente a oggetto “Indirizzi in materia di demanio marittimo”;
– della Determinazione Dirigenziale del 31 luglio 2025 n. 96, recante “Concessioni demaniali marittime per le finalità turistico ricreative e nautica da diporto. Differimento della scadenza e prospetto per il calcolo dell’imposta di registro”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 21-bis della l. n. 287/1990, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), a seguito di segnalazione dell’Associazione Nazionale Liberi Consumatori del 13 agosto 2025, ha impugnato le deliberazioni del Comune indicate in epigrafe, con le quali è stato disposto il differimento della scadenza delle concessioni demaniali marittime sino al 30 settembre 2027, in applicazione della disciplina di cui alla l. n. 118/2022, come modificata.
1.1 Secondo la prospettazione ricorsuale, tale differimento, qualificato dall’amministrazione comunale come proroga tecnica, si porrebbe in contrasto con i principi eurounitari in materia di concorrenza, di cui all’art. 49 TFUE e all’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, nonché con l’obbligo di disapplicazione della normativa interna incompatibile, secondo quanto già affermato dall’intestato Tribunale con sentenza n. 4110/2025 del 29 maggio 2025, con riferimento a precedenti analoghi provvedimenti del medesimo Comune.
1.2 Rimarca la ricorrente che le delibere impugnate sono state precedute dal parere reso ai sensi dell’art. 21-bis cit., nel quale sono stati evidenziati i profili di criticità concorrenziale derivanti dalla proroga, con invito dell’AGCM all’Amministrazione a procedere all’indizione di procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento delle concessioni.
Il Comune ha riscontrato il parere, rappresentando di aver avviato attività prodromiche all’espletamento delle gare e sostenendo la natura meramente temporanea della proroga, giustificata dalla necessità di completare la pianificazione e definire i criteri di indennizzo.
Ritenute tali osservazioni non idonee a superare i rilievi formulati, l’AGCM ha deliberato di proporre il presente ricorso per l’annullamento degli atti impugnati.
2. Con l’unico motivo di ricorso, l’AGCM chiede l’annullamento degli atti impugnati, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, dell’art. 49 TFUE, dell’art. 1 della l. n. 241/1990 e dell’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, nonché eccesso di potere sotto plurimi profili.
In particolare, l’Autorità censura la scelta del Comune di OMISSIS di differire al 30 settembre 2027 la scadenza delle concessioni demaniali marittime, ritenendo che tale misura integri una proroga generalizzata e automatica, in contrasto con i principi eurounitari che impongono l’affidamento mediante procedure selettive trasparenti e concorrenziali.
Nella prospettazione di parte ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento degli atti impugnati, in quanto incompatibile con il diritto dell’Unione, laddove, invece, la stessa ne ha fatto illegittima applicazione, eludendo in tal modo anche la precedente pronuncia di questo Tribunale, n. 4110/2025, che aveva già censurato analoghe determinazioni.
L’Agcm, inoltre, si duole del mancato avvio delle procedure di gara, il cui espletamento è stato subordinato ad attività future e indeterminate, per cui non risulterebbe nemmeno imminente, con la conseguente erronea qualificazione della misura come proroga tecnica, in difetto dei relativi presupposti.
Lamentando, infine, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l’inidoneità delle ragioni addotte dall’Ente – quali l’adeguamento degli strumenti di pianificazione e la determinazione degli indennizzi – a giustificare il differimento delle procedure selettive, l’Autorità rimarca che la proroga disposta finisce per determinare, in tesi, una restrizione ingiustificata della concorrenza, impedendo l’accesso al mercato di nuovi operatori e consolidando le posizioni dei concessionari uscenti.
3. Si è costituito in resistenza il Comune di OMISSIS, che ha difeso la legittimità degli atti impugnati e chiesto il rigetto del ricorso, asserendo che con gli atti sino ad oggi adottati, anche in esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 4110/2025, può senz’altro ritenersi avviata, secondo una interpretazione ispirata a ragionevolezza.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e alla stregua delle motivazioni che seguono.
5. Gioverà richiamare in premessa i principi giurisprudenziali ormai consolidati per cui le concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative, incidendo su risorse scarse, devono essere affidate mediante procedure selettive conformi ai criteri di trasparenza, imparzialità e non discriminazione, ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (cd. Bolkestein) e dell’art. 49 TFUE (cfr. in termini Corte cost., 24 giugno 2024, n. 109). Ne consegue l’incompatibilità con il diritto eurounitario di proroghe automatiche o generalizzate dei titoli concessori, con correlato obbligo di disapplicazione della normativa interna contrastante.
In tal senso, si è oramai chiarito che “tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi comprese quelle in favore di concessionari che abbiano ottenuto il titolo in ragione di una precedente procedura selettiva laddove il rapporto abbia esaurito la propria efficacia per la scadenza del relativo termine di durata, sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale, imponendosi, anche in tal caso, l’indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva. Ne consegue che è imposto al giudice nazionale e alle amministrazioni di disapplicare le disposizioni in materia nella loro interezza, costituita da tutte le modifiche che hanno spostato in avanti i termini previsti dalla originaria versione dell’art. 3 della L. 5 agosto 2022, n. 118 (cfr. in termini T.A.R. Campania, Sez. VII, nn. 4110, 3707, 513 e 365 del 2025; T.A.R. Liguria nn. 53, 183, 998 e 1001 del 2025; Consiglio di Stato 26 febbraio 2025, n. 1688 e A.P. n. 17/2021; Corte di Giustizia UE 20.04.2023, C-348/22).
5.1 Nel caso di specie, il differimento disposto dal Comune “sino al completamento delle procedure puntualmente indicate nella delibera di G.C. n. 110/2025” e comunque non oltre il 30 settembre 2027 – a tal fine invocando disposizioni legislative che avrebbero dovuto invece essere disapplicate da parte dell’amministrazione comunale (vale a dire l’art. 3 della legge 118/22 come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024, che ha ulteriormente differito i termini originariamente previsti) – si traduce, nella sostanza, in una proroga generalizzata delle concessioni in essere, non assistita da idonei presupposti giustificativi.
In particolare, non può essere condivisa la qualificazione della misura come “proroga tecnica”. Come noto, tale istituto ha carattere eccezionale e può ritenersi ammissibile solo in presenza di ragioni oggettive e nei limiti strettamente necessari ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa nelle more dell’immediato espletamento di una procedura selettiva già avviata o comunque da indire in tempi brevissimi. In tal senso la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “Affinché possano legittimamente giovarsi di tale proroga tecnica senza violare o eludere il diritto dell’Unione e la stessa L. n. 118 del 2022, però, le autorità amministrative competenti – e, in particolare, quelle comunali – devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l’iter per la predisposizione dei bandi” (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 2 dicembre 2024, n. 2345).
In particolare, la giurisprudenza ha anche stigmatizzato l’operato delle amministrazioni comunali che hanno subordinato l’avvio delle procedure di gara delle concessioni demaniali all’adozione di atti di programmazione riguardanti l’utilizzazione delle aree demaniali marittime, rimarcando la natura di strumento di urbanizzazione secondaria del Piano delle Coste e osservando che finanche “la mancata approvazione del PCC (piano comunale delle coste) non preclude di per sé il rilascio delle concessioni e la sua assenza non può, pertanto, giustificare la sospensione generalizzata delle procedure, potendo l’individuazione dei lotti da porre a base di gara avvenire sulla scorta del PRG (ove questo contenga prescrizioni sufficientemente dettagliate), salve le ipotesi residuali di palesi lacune non colmabili attraverso il ricorso alla lettura e all’interpretazione del piano regionale” (cfr Consiglio di Stato, Sez. VII, ordinanza n. 3840 del 23 ottobre 2025, che richiama Cons. Stato, sent. n. 971 del 7 febbraio 2025 e n. 4788 del 23 settembre 2014).
Nel caso in esame, invece, l’Amministrazione ha subordinato l’indizione delle gare al previo completamento di una serie di attività prodromiche, prive di una chiara e precisa scansione temporale, con ciò determinando un differimento dell’apertura al mercato del tutto indeterminato, incerto e, comunque, non contenuto entro limiti ragionevoli.
Deve, al riguardo, affermarsi che, anche a voler ammettere in astratto la possibilità di una proroga tecnica, la stessa potrebbe giustificarsi unicamente per il tempo strettamente necessario all’espletamento della procedura di gara e delle connesse attività organizzatorie. A tal fine le attività necessarie devono essere non solo giustificate ma anche contenute entro un determinato arco temporale, che deve risultare congruo, proporzionato e, comunque, strettamente funzionale all’indizione della gara, alla quale l’amministrazione deve procedere senza indugio e in tempi brevissimi.
Ritiene il Collegio, pertanto, che non è certamente giustificabile una proroga di durata indeterminata e, comunque, tale da coprire fino a ben due stagioni balneari, come nel caso di specie, atteso che una simile estensione temporale risulta affatto incongrua, eccedendo manifestamente i limiti della temporaneità e dell’eccezionalità propri dell’istituto, traducendosi in un sostanziale rinnovo delle concessioni in assenza di gara, in chiara elusione, peraltro, delle statuizioni di questo Tribunale, come puntualmente eccepito dall’Autorità ricorrente.
Invero, le procedure selettive, unitamente alle attività preparatorie, ben possono e devono essere completate in un termine ragionevole, che, nella fattispecie, può ritenersi non superiore a sei mesi, non potendo più giustificarsi la procrastinazione dei tempi procedurali oltre la presente stagione balneare; ciò anche al fine di consentire per tempo, almeno entro la fine dell’anno corrente 2026, l’ordinato svolgimento delle operazioni propedeutiche al subentro dei nuovi concessionari. Del resto, la stessa L. 118/2022 e s.m.i. – in disparte le disposizioni sulla possibilità di proroga delle concessioni in corso (di cui all’art. 3) – nel dettare “Disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime”, prevede, a regime, analogo termine, stabilendo che “L’ente concedente avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio” oltre a stabilire che, comunque, una volta scadute le concessioni “l’ente concedente non dispone la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio, tranne che nel caso in cui abbia già avviato la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 e solo per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione (cfr. art. 4, comma 3).
Alla stregua delle superiori considerazioni, dunque, ritornando al caso che ne occupa, ogni ulteriore ingiustificato differimento si porrebbe in contrasto con l’esigenza, di matrice eurounitaria, di assicurare una tempestiva apertura del mercato e un effettivo confronto concorrenziale.
Ne consegue che l’indeterminata proroga disposta non oltre il 30 settembre 2027 (dunque, fino a tale data) risulta sproporzionata, irragionevole e non giustificata, integrando una proroga generalizzata in violazione dei principi eurounitari sopra richiamati.
5.2 Parimenti inconferenti risultano, dunque, le motivazioni addotte dall’Amministrazione, atteso che esigenze organizzative o pianificatorie interne, subordinate anch’esse a tempi affatto incerti e indeterminati, non possono legittimare il mancato rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’U.E., né giustificare un ritardo così ampio nell’indizione delle gare.
5.3 Alla luce delle considerazioni che precedono, i provvedimenti impugnati devono ritenersi illegittimi per violazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e dell’art. 49 TFUE, nonché per eccesso di potere sotto i profili della sproporzione, del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione.
5.4 Quanto agli effetti di annullamento derivanti dall’accertata illegittimità degli atti impugnati, ritiene il Collegio che gli stessi vadano modulati, con decorrenza dalla rinnovata emanazione – con effetti ex nunc – dei nuovi atti di indirizzo in materia di demanio marittimo a cui dovranno far seguito i conseguenti atti di gestione, da adottarsi con la sollecitudine imposta dall’eccezionalità della natura tecnica della disposta proroga, sulla base degli effetti conformativi derivanti dalla presente sentenza. Ciò al fine di evitare che l’annullamento in parte qua di atti dell’amministrazione a carattere generale possa generare una condizione amministrativa di vuoto regolatorio, tale da determinare effetti peggiorativi della posizione giuridica tutelata col ricorso. A ben vedere, infatti, l’annullamento con effetti ex tunc degli atti impugnati rischierebbe di pregiudicare, anziché proteggere, il bene della vita che l’Autorità ricorrente aspira a conseguire in termini di efficiente, imparziale e trasparente gestione delle procedure di gara, tenuto conto delle attività preparatorie comunque già avviate e in corso di svolgimento in conseguenza degli atti impugnati (cfr. sentenza Consiglio di Stato 10 maggio 2011, n. 2755, che ha per prima riconosciuto la facoltà di modulare gli effetti demolitori delle sentenze di annullamento).
5.5 Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) il Collegio, dunque, al fine di adeguatamente tutelare la situazione dedotta in giudizio, dichiara l’obbligo del Comune di OMISSIS di procedere:
– entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, alla rinnovata emanazione – con effetti ex nunc – degli atti necessari a dare pronto avvio alle procedure di gara, stabilendo la nuova scadenza per la proroga tecnica nonché il termine congruo di conclusione delle procedure stesse, comunque, entro il 31 dicembre 2026, alla stregua delle statuizioni conformative di cui alla presente sentenza;
– nomina, per il caso di inadempimento da parte del Comune di OMISSIS al sopra precisato obbligo di adozione dei predetti atti, ivi inclusi gli atti di indizione delle gare nei termini predetti, quale Commissario ad acta, il Dirigente del Settore Demanio e patrimonio della Regione Campania, con possibilità di delega – o, eventualmente, di avvalersi in aggiunta – di altro dirigente o funzionario del suo Ufficio, munito delle necessarie competenze, il quale provvederà in via sostitutiva su istanza dell’Autorità ricorrente, entro l’ulteriore termine di novanta giorni dalla istanza predetta, anche avvalendosi degli uffici comunali;
– stabilisce che il compenso per l’eventuale attività del Commissario ad acta sia posto a carico del Comune di OMISSIS.
5.6 In conclusione, il ricorso è accolto nei sensi e nei termini sopra precisati.
6. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della complessità della questione all’esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
– accerta l’illegittimità degli atti impugnati, mantenendone tuttavia fermi gli effetti fino all’adozione, da parte del Comune di OMISSIS, dei nuovi atti di indirizzo e di gestione necessari per il sollecito avvio delle nuove gare, ivi inclusi i relativi atti indittivi e di determinazione della nuova scadenza della proroga tecnica;
– dichiara conseguentemente l’obbligo del Comune di OMISSIS di procedere alla rinnovata emanazione degli atti di indirizzo e gestione necessari per l’avvio delle nuove gare, entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, con individuazione, nei modi e nei sensi indicati in motivazione, della nuova scadenza per la proroga tecnica delle concessioni in corso, in funzione dei nuovi tempi necessari per la sollecita conclusione delle procedure di gara non oltre il 31 dicembre 2026;
– nomina il Commissario ad acta come in motivazione.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria della Sezione per le comunicazioni di rito alle parti e al Commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
IL SEGRETARIO
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