1. Contratti pubblici – Accordo quadro per fornitura di apparecchiature tecnologiche – Avvalimento irrituale: non sussiste quando le dichiarazioni del produttore nell’offerta attengono alle caratteristiche tecniche del prodotto e non ai requisiti soggettivi di partecipazione del fornitore – La garanzia e il supporto tecnico del produttore sono componenti intrinseche del prodotto offerto e non servizi autonomi
2. Contratti pubblici – Offerta tecnica – Prescrizioni formali della lex specialis interpretate alla luce del principio del risultato – L’articolazione dell’offerta in più allegati non è causa di esclusione in assenza di sanzione espulsiva e di impatto sul giudizio della Commissione – L’uso parziale della lingua inglese è ammesso per estratti di manuali tecnici se espressamente consentito dalle linee guida della lex specialis
3. Contratti pubblici – Valutazione discrezionale dell’offerta tecnica – Il punteggio numerico attribuito in applicazione dei criteri della lex specialis costituisce motivazione adeguata – Sindacabilità limitata ai casi di manifesta illogicità o travisamento di fatto – La deduzione di equivalenza tecnica tra le soluzioni dei concorrenti non è sufficiente a censurare il punteggio in assenza di elementi concreti di illogicità
1. Non integra avvalimento irrituale ai sensi dell’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 la circostanza che l’offerta tecnica del concorrente contenga formulazioni riferite al produttore degli apparati («Panasonic include questi elementi nella garanzia standard», «Panasonic garantisce», «Panasonic può decidere di intervenire»). Tali formulazioni «non costituiscono una forma di disimpegno dalla responsabilità dell’offerta ma al contrario l’impegno della stessa aggiudicataria, assunto direttamente, ad assicurare che il prodotto fosse in linea con le prescrizioni della lex specialis in tema di assistenza e garanzia». Le prestazioni di garanzia e supporto tecnico strettamente legate ai beni oggetto di fornitura «non vanno intese come servizio a sé stante ma come qualità intrinseca del prodotto stesso». L’avvalimento «soccorre il partecipante nell’assicurare i requisiti di partecipazione di cui questo è carente»: quando l’unico requisito di ammissione previsto dal disciplinare è l’iscrizione al Registro delle Imprese — pacificamente posseduto in via autonoma dall’offerente — il riferimento all’avvalimento è inconferente, poiché le dichiarazioni del produttore riguardano «le caratteristiche tecniche della fornitura oggetto della gara» e non i requisiti soggettivi del fornitore.
2. «Le prescrizioni della lex specialis vanno interpretate alla luce del principio del risultato, evitando formalismi ai quali non corrisponda una concreta ed effettiva esigenza di tutela di interessi rilevanti e che non siano accompagnati da una precisa sanzione espulsiva» (Cons. Stato, Sez. V, n. 8567/2025). L’articolazione dell’offerta tecnica in più allegati anziché in un documento unico non integra causa di esclusione «nella misura in cui non ha impedito alla Commissione di compiere una piena e consapevole valutazione del pregio dell’offerta tecnica, non essendovi la dimostrazione che le modalità redazionali abbiano inciso sul giudizio discrezionale o sulla par condicio tra i concorrenti». Il ricorso alla lingua inglese è ammesso se limitato ad estratti di manuali tecnici o brochure, quando espressamente consentito dalle linee guida della lex specialis, purché le parti essenziali siano articolate in lingua italiana nel rispetto delle prescrizioni del disciplinare.
3. «Le valutazioni del seggio di gara sull’offerta tecnica espresse attraverso l’attribuzione di punteggi costituiscono apprezzamento connotato da discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità o travisamento di fatto». È consolidato il principio per cui «il punteggio numerico attribuito agli elementi di valutazione dell’offerta, in applicazione dei criteri della lex specialis, costituisce di per sé una motivazione adeguata». Le censure che «mirano prevalentemente a sovrapporsi alla valutazione svolta dalla Commissione nell’esercizio dell’ampia discrezionalità tecnica ad essa riservata» devono essere disattese. La deduzione di una «pretesa equivalenza tecnica tra le due soluzioni, senza l’indicazione di alcun elemento concreto da cui possa desumersi la manifesta illogicità o da travisamento dei fatti» non è sufficiente a censurare l’attribuzione di coefficienti diversi ai concorrenti.
Sintesi della Sentenza
1) La vicenda
OMISSIS aveva aggiudicato un accordo quadro per la fornitura di sistemi di ripresa e controllo PTZ 4K alla prima classificata, che aveva presentato un’offerta basata su telecamere Panasonic. La seconda classificata aveva impugnato l’aggiudicazione sostenendo: che l’offerta dell’aggiudicataria contenesse impegni del produttore Panasonic configuranti un avvalimento irrituale; che l’articolazione dell’offerta in più allegati e l’uso parziale della lingua inglese integrassero vizi insanabili; che i punteggi tecnici attribuiti fossero illegittimi per difetto di istruttoria e motivazione.
2) La decisione
Il TAR respingeva il ricorso. Le dichiarazioni di Panasonic nell’offerta riguardavano le caratteristiche tecniche del prodotto (garanzia e supporto tecnico come qualità intrinseche), non i requisiti soggettivi dell’offerente, escludendo qualsiasi configurazione di avvalimento. La lex specialis andava interpretata alla luce del principio del risultato: l’articolazione in allegati non aveva inciso sul giudizio della Commissione e l’uso della lingua inglese era limitato agli estratti di manuali tecnici espressamente ammessi. I punteggi tecnici erano espressione di discrezionalità non sindacabile in assenza di manifesta illogicità o travisamento, e la mera allegazione di equivalenza tecnica non era sufficiente a censurare le valutazioni della Commissione.
3) L’esito
Il TAR respingeva il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di OMISSIS e dell’aggiudicataria, liquidate in € 3.500 per ciascuna parte oltre accessori.
Pubblicato il 04/06/2026
N. 10258/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01458/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1458 del 2026, proposto da
OMISSIS B.V. – Sede Secondaria Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Marchini, Francesco Oliverio, Francesco Marchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OMISSIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, Filippo Degni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
Video Progetti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ivan Incardona, Valeria Lucia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee,
– del provvedimento Prot. DGC/2025/0002544/P trasmesso via p.e.c. in data 2 gennaio 2026, con il quale OMISSIS ha disposto l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro a listino per la fornitura di “sistemi di ripresa e controllo PTZ 4K” – CIG B64790E137, in favore di Video Progetti;
– della comunicazione di aggiudicazione A/ITT/TCL/2026/0000002/P/C trasmessa a OMISSIS BV –Sede Secondaria Italiana in data 2 gennaio 2026;
– dei verbali adottati dalla Commissione giudicatrice con i quali sono state valutate le Offerte tecniche ed economiche dei concorrenti;
– di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ai provvedimenti indicati nei precedenti alinea, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo della posizione della società ricorrente e nei limiti di cui all’interesse dedotto in giudizio;
nonché
per il risarcimento del danno in forma specifica mediante conseguimento dell’aggiudicazione e subentro nel contratto eventualmente già sottoscritto tra OMISSIS e Video Progetti, previa declaratoria di inefficacia del medesimo contratto ai sensi degli art. 121 e 122 c.p.a. ovvero, in subordine, per equivalente, con espressa riserva di quantificazione del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Video Progetti S.r.l. e di OMISSIS S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2026 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con un bando di gara pubblicato in data 1° aprile 2025, OMISSIS indiceva una procedura di gara per l’affidamento “di un accordo quadro a listino, articolato in un unico lotto, per la fornitura di sistemi di ripresa e controllo PTZ 4K ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”; la durata dell’accordo quadro veniva fissata in trentasei mesi, con possibilità di proroga, per un importo complessivo determinato nel Disciplinare di Gara in € 3.171.186,00.
All’esito delle operazioni di gara, attribuiti i punteggi per le offerte tecniche ed economiche, OMISSIS BV si collocava seconda in graduatoria, con l’attribuzione di 87,437 punti mentre la concorrente Video Progetti srl risultava prima con 96,872 punti.
Il 2 gennaio 2026, la Stazione appaltante trasmetteva quindi a OMISSIS BV la determinazione Prot. DGC/2025/0002544/P adottata in data 30 dicembre 2025 con la quale aggiudicava la gara a Video Progetti srl.
Avverso l’aggiudicazione OMISSIS BV ha notificato il presente ricorso deducendo i seguenti motivi:
– violazione e/o falsa applicazione dell’art. 104 del d.lgs. 36/2023. Violazione del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, sviamento di potere ed illogicità manifesta;
– violazione e/o falsa applicazione degli art. 107 e 108 del d.lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. 36/2023. Violazione dell’art. 23 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, sviamento di potere ed illogicità manifesta;
– violazione e/o falsa applicazione dell’art. 108 del d.lgs. 36/2023. Violazione dell’art. 25 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, sviamento di potere ed illogicità manifesta.
Si sono costituite in giudizio – per resistere all’accoglimento del ricorso – OMISSIS -Radiotelevisione italiana spa e Video Progetti srl.
Alla camera di consiglio del 18 marzo 2026, fissata per la trattazione dell’affare cautelare, la società ricorrente rinunciava alla domanda di sospensiva; contestualmente veniva fissata l’udienza di discussione.
All’udienza pubblica del 20 maggio 2025, previa discussione dei difensori, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso deve essere respinto.
Con il primo motivo di ricorso OMISSIS deduce che nell’offerta dell’aggiudicataria Video Progetti compaiono impegni asseritamente riconducibili a Panasonic, produttore degli apparati oggetto di fornita; l’offerta sarebbe quindi “sostanzialmente imputabile a Panasonic” dando luogo ad un regime di avvalimento irrituale o comunque determinando un vizio insanabile dell’offerta; per tale ragione l’aggiudicataria sarebbe stata da escludere dalla gara.
Il motivo è infondato.
La gara in esame ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di sistemi di ripresa e controllo PTZ (Pan-Tilt-Zoom) 4K mediante stipulazione di un accordo quadro “a listino” con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 59 del Codice dei contratti.
Il listino presentato dal concorrente doveva (art. 5.1. Disciplinare) far riferimento a un unico produttore; essere autorizzato dal produttore “con possibilità di comprova mediante dichiarazione del produttore o screenshot firmato digitalmente con marcatura temporale ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005”; inoltre l’aggiudicatario era tenuto a garantire: che tutti i sistemi forniti fossero coperti da garanzia per un periodo minimo di 36 mesi, che tutte le apparecchiature e gli accessori acquistati avessero un ciclo di vita minimo di 5 anni “assicurando la disponibilità di supporto tecnico, aggiornamenti e parti di ricambio compatibili con i sistemi forniti”.
La disciplina di gara consentiva quindi da un lato la partecipazione di operatori non direttamente produttori dei beni oggetto di fornitura e dall’altro inglobava nell’oggetto di gara non solo il bene in sé stesso ma anche servizi di garanzia e di supporto, strettamente legati ai beni oggetto di fornitura, quali predicati di questi ultimi.
In tale prospettiva, ad avviso del Collegio, i passaggi della Relazione tecnica dell’aggiudicataria evocati nel ricorso, nei quali compaiono formulazioni riconducibili al produttore Panasonic Marketing Europe GmbH, come, ad esempio, “Panasonic include questi elementi nella garanzia standard…” oppure “Panasonic garantisce…” e ancora “Panasonic può decidere di intervenire…”, non costituiscono una forma di disimpegno dalla responsabilità dell’offerta ma al contrario l’impegno della stessa aggiudicataria, assunto direttamente, ad assicurare che il prodotto fosse in linea con le prescrizioni della lex specialis in tema di assistenza e garanzia; tali prestazioni non vanno intese, per le ragioni evidenziate. come servizio a sé stante ma come qualità intrinseca del prodotto stesso.
Ad avviso del Collegio pertanto le espressioni utilizzate non incidono sulla titolarità dell’offerta presentata in gara che resta interamente ascrivibile alla Video Progetti srl; né tantomeno si risolvono in una forma di avvalimento non dichiarato ai sensi dell’art. 104 Codice dei contratti trattandosi piuttosto di dichiarazioni, si ribadisce, attinenti alle caratteristiche tecniche della fornitura oggetto della gara.
Pertanto, dato che le prestazioni in parola infatti non riguardano i requisiti soggettivi del fornitore ma costituiscono, una componente degli apparati oggetto di offerta, risulta inconferente il riferimento, compiuto nel gravame, all’istituto dell’avvalimento – che come è noto in una procedura di gara soccorre il partecipante nell’assicurare i requisiti di partecipazione di cui questo è carente – in quanto l’unico requisito di ammissione alla gara previsto dal Disciplinare era l’iscrizione al Registro delle Imprese per attività pertinenti, requisito pacificamente rispettato in via autonoma da Video Progetti.
Con il secondo motivo di ricorso si deducono plurime irregolarità dell’offerta tecnica e nella redazione della relazione tecnica ad essa acclusa; in particolare in luogo di presentare un documento unico e integralmente in lingua italiana, si censura la scelta dell’aggiudicataria di articolare l’offerta in una pluralità di allegati, parzialmente redatti in lingua inglese.
Il motivo non ha pregio.
Come già osservato in giurisprudenza (cfr. da ultimo Cons. Stato, sezione V, n. 8567/2025) le prescrizioni della lex specialis vanno interpretate alla luce del principio del risultato, evitando formalismi ai quali non corrisponda una concreta ed effettiva esigenza di tutela di interessi rilevanti e che non siano accompagnati da una precisa sanzione espulsiva.
Nel caso di specie l’articolazione dell’aggiudicataria della relazione in più allegati non risulta avere avuto alcun impatto pratico nella misura in cui non ha impedito alla Commissione di compiere una piena e consapevole valutazione del pregio dell’offerta tecnica, non essendovi la dimostrazione che le modalità redazionali abbiamo inciso sul giudizio discrezionale o sulla par condicio tra i concorrenti.
Per quanto concerne la doglianza relativa alla pretesa “commistione” tra requisiti obbligatori ed elementi migliorativi che, secondo la ricorrente, deriverebbe dalla indebita collocazione di alcune informazioni tecniche all’interno della Relazione tecnica risulta invece la Video Progetti, nell’illustrare alcuni elementi (autoframing e termini della garanzia) correttamente, secondo le prescrizioni della disciplina di gara, nella prima parte della Relazione Tecnica dimostra la conformità degli elementi alle specifiche minime richieste dal Capitolato tecnico mentre nella seconda parte, evidenzia gli elementi migliorativi offerti, con riferimento ai medesimi elementi.
Inoltre per quanto concerne l’utilizzo della lingua inglese nella redazione, uso comunque di estensione contenuta, si osserva che il ricorso alla lingua straniera è limitato ad estratti di manuali tecnici o brochure che, come espressamente previsto dalla Guida alla redazione dell’offerta tecnica (nota n. 1 p. 4 delle Linee Guida RT), potevano essere in lingua inglese.
Per il resto, per le parti essenziali, la relazione è articolata in lingua italiana nel rispetto delle prescrizioni di gara (disciplinare art. 23, comma 12).
Con il terzo motivo di gravame si contesta l’attribuzione del punteggio assegnato dalla Commissione all’offerta tecnica dell’aggiudicataria.
Il motivo è infondato.
Va rammentato in via generale che, per giurisprudenza costante, le valutazioni del seggio di gara sull’offerta tecnica espresse attraverso l’attribuzione di punteggi, costituiscono apprezzamento connotato da discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità o travisamento di fatto.
Nel caso odierno le censure avanzate vanno quindi disattese posto che mirano prevalentemente a sovrapporsi alla valutazione svolta dalla Commissione nell’esercizio dell’ampia discrezionalità tecnica ad essa riservata; più in dettaglio si osserva quanto segue.
Per quanto concerne il criterio n. 1, relativo alla “AI per gestione Autoframing totalmente integrata”; la stessa RT VP riporta uno stralcio del manuale tecnico Panasonic dal quale risulta espressamente che la telecamera è dotata di “Autoframing integrato” (pag. 7 Relazione tecnica); non appare decisivo il rilievo che la funzione di autoframing sarebbe subordinata alla attivazione di una licenza software e, per alcune funzioni avanzate, all’utilizzo di un PC esterno; va infatti evidenziato che la licenza software, già installata sul dispositivo, costituisce solo la modalità attivazione di funzionalità già presenti nell’hardware del dispositivo e ivi installate in modo definitivo; quanto alla possibilità di utilizzo di un PC – peraltro non necessario per il modello AW-UE160 (v. documentazione Panasonic doc. 21 Video Progetti) – questo sarebbe impiegato solo eventualmente per la gestione dell’interfaccia grafica e per le attività di configurazione in conformità alle indicazioni (“l’eventuale utilizzo di un PC per la sola configurazione delle funzioni non incide sulla valutazione” p. 10 Linee Guida RT).
Quanto al criterio n. 3 concernente la “capacità slow motion” la Video Progetti ha dimostrato documentalmente che la telecamera Panasonic possiede la funzionalità richiesta dal disciplinare – ossia: la possibilità di effettuare riprese in slow motion (cfr. allegato tecnico 10 Video Progetti.); l’accertamento di tale presupposto è già sufficiente per l’attribuzione del relativo punteggio secondo il criterio tabellare.
Quanto al criterio n. 4 relativo ai protocolli di streaming aggiuntivi, va evidenziato che discrezionalmente la Commissione ha ritenuto di attribuire per il criterio n. 4 alla RT OMISSIS un coefficiente medio pari a 0,47 e alla RT VP un coefficiente medio pari a 0,87; tale attribuzione non può essere censurata limitandosi a dedurre una pretesa equivalenza tecnica tra le due soluzioni, senza l’indicazione di alcun elemento concreto da cui possa desumersi la manifesta illogicità o da travisamento dei fatti.
Simili considerazioni valgono con riferimento al criterio n. 7 relativo all’ecosostenibilità riferita al produttore nella parte in cui la ricorrente contesta che la Commissione avrebbe attribuito punteggi diversi in relazione alle azioni intraprese dalla azienda produttrice nel suddetto campo le conclusioni dei commissari non presentano elementi di illogicità che possano renderle viziate.
Né può valere per questi ultimi due aspetti la censura avanzata per difetto di istruttoria e motivazione essendo consolidato il principio per cui il punteggio numerico attribuito agli elementi di valutazione dell’offerta, in applicazione dei criteri della lex specialis, costituisce di per sé una motivazione adeguata.
In conclusione, stante l’infondatezza delle censure proposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.500, per ciascuna parte, in favore della OMISSIS -Radiotelevisione italiana spa e di Video Progetti srl, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore
Claudia Favaccio, Referendario
IL SEGRETARIO
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