L’ospedale risponde della lesione subita dal paziente al nervo del braccio se non prova il suo corretto posizionamento durante l’intervento chirurgico. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Perugia – sentenza n. 539 del 26-03-2026

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1. Il deficit al braccio dopo l’intervento e la richiesta di risarcimento per la lesione


Un paziente si sottoponeva ad un intervento chirurgico di posizionamento di un bypass alla aorta presso una struttura sanitaria umbra, ma durante il decorso post operatorio avvertiva un deficit di sensibilità e di forza nel braccio sinistro.
In ragione di ciò, un paio di giorni dopo l’intervento, la paziente veniva sottoposto ad una visita neurologica e poi a diversi esami diagnostici per visite mediche, all’esito dei quali gli veniva diagnosticata una plessopatia brachiale cronica.
Il paziente riteneva che la predetta patologia, riscontrata per la prima volta soltanto dopo l’intervento chirurgico presso la struttura sanitaria umbra, era stata determinata da una lesione neurologica verificatasi proprio durante l’esecuzione dell’intervento chirurgico di posizionamento del bypass alla aorta. In particolare, secondo il paziente, il personale della struttura sanitaria aveva posto in essere una condotta negligente, in quanto non aveva posizionato correttamente il paziente sul letto operatorio e non lo aveva immobilizzato come invece avrebbe dovuto, non attenendosi alle linee guida previste per l’esecuzione dell’intervento chirurgico in questione.
Conseguentemente, il paziente si rivolgeva al tribunale di Perugia al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti ed in particolare per l’invalidità permanente del 39% e dell’invalidità temporanea di 330 giorni, che erano derivate dalla predetta lesione neurologica.
La struttura sanitaria si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda formulata da parte attrice, in quanto riteneva di non avere alcuna responsabilità nella determinazione della patologia neurologica, poiché il paziente, durante le visite successive all’intervento chirurgico, aveva riferito che egli soffriva di disturbi neurologici già prima dell’esecuzione dell’intervento e che detti disturbi si erano aggravati poco prima dell’intervento medesimo, il quale anzi aveva determinato inizialmente dei miglioramenti. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Responsabilità contrattuale e prova del corretto adempimento


Il tribunale di Perugia ha evidenziato come l’azione introdotta da parte attrice sia inquadrabile all’interno della categoria delle azioni di responsabilità contrattuale, ciò in quanto tra il paziente e la struttura sanitaria convenuta e insorto un contratto di spedalità a seguito del ricovero del paziente medesimo all’interno della struttura per l’esecuzione dell’intervento chirurgico di bypass all’aorta.
La natura contrattuale dell’azione risarcitoria comporta che sull’attore grava l’onere di provare l’esistenza del contratto intercorso con la struttura sanitaria nonché quello di allegare la sussistenza di un inadempimento di quest’ultima, che sia astrattamente idoneo a provocare il danno che egli lamenta. Ciò comporta che il paziente danneggiato, che agisce per il risarcimento del danno, deve provare oltre alla sussistenza del danno anche il nesso di causalità tra quest’ultimo e la condotta posta in essere dal sanitario.
In particolare, la prova della sussistenza del suddetto nesso di causalità, comporta che il paziente dimostri che la condotta del sanitario si è inserita nella serie causale che ha portato all’evento dannoso consistente nella persistenza della patologia per la cura della quale il paziente si era rivolto alla struttura sanitaria oppure nel suo aggravamento oppure ancora addirittura nell’ insorgenza di una nuova patologia.
Soltanto dopo che il paziente danneggiato avrà adempiuto ai suddetti oneri probatori, graverà sulla struttura sanitaria convenuta l’onere di dimostrare che l’obbligazione sulla medesima gravante si è estinta.
In particolare, detta prova, da parte della struttura sanitaria, potrà essere fornita sotto due diversi aspetti: da un lato, dimostrando l’estinzione della propria applicazione in ragione del suo esatto adempimento; dall’altro lato, dimostrando l’estinzione dell’obbligazione in ragione della sua impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile alla struttura sanitaria.
La prova dell’esatto adempimento dell’obbligazione da parte della struttura sanitaria potrà essere fornita soltanto se la medesima ha dimostrato che l’intervento chirurgico eseguito sul paziente aveva natura non routinaria.
L’intervento di natura routinaria è quello di facile esecuzione, in cui l’esito positivo è conseguenza naturale della prestazione di cura eseguita in maniera conforme alle regole dell’arte. In questo tipo di interventi, il verificarsi di un risultato negativo dell’intervento dipende soltanto da una condotta dei sanitari non rispettosa delle regole dell’arte oppure da una causa esterna che ha reso impossibile l’inesatto adempimento della prestazione.
Invece, nel caso in cui la struttura sanitaria non sia in grado di fornire la prova che l’intervento non ha natura routinaria, la struttura sanitaria potrà fornire la prova dell’estinzione dell’obbligazione soltanto se dimostra la sussistenza di una causa esterna alla medesima non imputabile che ha reso impossibile la prestazione.
Infine, nel caso in cui la struttura sanitaria riesca ad assolvere ai predetti oneri probatorio sulla medesima gravante e quindi la sussistenza di un fatto distintivo della propria obbligazione, il paziente potrà comunque fornire la prova che l’aggravamento della patologia è dipeso da una causa che la struttura sanitaria avrebbe potuto prevedere ed evitare con l’ordinaria diligenza.

3. Posizionamento del paziente: perché la check-list della sala operatoria non basta


Nel caso di specie, la consulenza tecnica d’ufficio svolta durante il giudizio ha accertato che il paziente era affetto da lesioni neurologiche e che dette lesioni sono da attribuire causalmente alla posizione che il paziente ha assunto durante l’esecuzione dell’intervento chirurgico di bypass all’aorta.
Pertanto, il giudice ha ritenuto che il paziente abbia assolto l’onere probatorio sul medesimo gravante circa la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta della struttura sanitaria e l’evento dannoso lamentato (cioè la lesione neurologica).
Conseguentemente ha verificato se la struttura sanitaria abbia assolto o meno l’onere probatorio sulla medesima gravante.
A tal proposito, il giudice ha ritenuto che la struttura sanitaria non ha dimostrato di avere correttamente seguito le linee guida nella esecuzione dell’intervento chirurgico subito dal paziente. Infatti, le predette linee guida stabiliscono che la struttura sanitaria debba adottare delle procedure specifiche per il corretto posizionamento del paziente durante l’esecuzione dell’intervento di bypass e debba fornire un addestramento specifico agli operatori nonché Iva eseguire degli interventi volte ad assicurare la protezione dei punti di compressione durante l’esecuzione dell’operazione.
Tuttavia, la struttura sanitaria convenuta si è limitata depositare in giudizio la check-list per la sicurezza in sala operatoria compilata dagli infermieri, dalla quale emerge che il chirurgo, l’anestesista dell’infermiere hanno confermato l’identità del paziente, la sede di intervento, la procedura e il corretto posizionamento sul tavolo operatorio.
Secondo il giudice perugino, detta indicazione è estremamente generica, mentre – per poter ritenere assolto l’onere probatorio gravante sulla struttura sanitaria – quest’ultima avrebbe dovuto provare le modalità di spostamento del paziente che sono state utilizzate durante l’intervento, la posizione assunta dal braccio sinistro del paziente durante l’intervento e le verifiche effettuate.
La struttura sanitaria, invece, non è riuscita a dimostrare in giudizio le suddette circostanze neanche attraverso i testimoni che sono stati escussi, i quali non hanno ricordato nulla di quanto avvenuto durante l’intervento chirurgico cui è stato sottoposto l’attore.
In considerazione di quanto sopra, il tribunale di Perugia ha ritenuto che la struttura sanitaria non ha raggiunto la prova dell’esatto adempimento della propria prestazione per quanto concerne il corretto posizionamento del paziente sul tavolo operatorio e conseguentemente ha ritenuto provato il nesso di causalità fra la condotta dei sanitari (consistente nell’errato posizionamento del braccio del paziente, che ha determinato una compressione uno stiramento del nervo) e la patologia neurologica lamentata dall’attore.
In conclusione, il tribunale ha accolto la domanda di risarcimento del danno per la menomazione dell’integrità fisica dell’attore ed ha condannato la struttura sanitaria.

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Muia’ Pier Paolo

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