Un’impresa che non riesce più a pagare i propri debiti alle scadenze ha davanti a sé due esiti possibili. Il primo è subire l’iniziativa dei creditori, che possono chiedere al tribunale l’apertura della liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento). Il secondo è anticiparla, proponendo ai creditori un accordo collettivo, controllato dal giudice, che regola tutti i debiti in modo unitario. Questo secondo strumento è il concordato preventivo.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in vigore dal 15 luglio 2022 e da ultimo modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, il cosiddetto “correttivo-ter”) ne ha ridisegnato quasi ogni aspetto: presupposti, contenuto del piano, classi, voto, omologazione. Chi conosce il concordato della vecchia legge fallimentare si trova davanti a un istituto in gran parte diverso.
Il rischio principale è il tempo: l’imprenditore che attende troppo perde l’accesso agli strumenti di continuità, si espone a un ricorso per liquidazione giudiziale che restringe i propri margini (ad esempio escludendo la proroga dei termini nel concordato con riserva) e può vedere il piano dichiarato inammissibile già in fase di apertura.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché essa si colloca esattamente nel perimetro delle competenze certificate del suo titolare. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: opera cioè nella composizione negoziata, il percorso che molto spesso precede o sfocia nel concordato. È inoltre avvocato cassazionista, il che consente di seguire i reclami e i ricorsi che il procedimento concordatario genera fino all’ultimo grado; e coordina uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, le due aree da cui provengono la maggior parte dei debiti da ristrutturare (banche, Erario, enti previdenziali).
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Che cos’è il concordato preventivo: definizione, norme e differenze con gli istituti affini
La definizione tecnica
Sul piano normativo il concordato preventivo è disciplinato dagli articoli 84-120 del Codice della crisi (di seguito CCII), con le regole comuni del procedimento unitario contenute negli articoli 40-53 e la disciplina delle misure protettive negli articoli 54-55.
Il concordato preventivo è lo strumento con cui l’imprenditore commerciale in stato di crisi o di insolvenza propone ai creditori, sulla base di un piano, una soddisfazione dei crediti anche parziale e in qualsiasi forma, che diventa vincolante per tutti i creditori anteriori se approvata dalle maggioranze di legge e omologata dal tribunale.
L’art. 84 CCII individua due finalità alternative:
- continuità aziendale, diretta (l’attività prosegue in capo allo stesso debitore) o indiretta (l’azienda è gestita o trasferita a un terzo, ad esempio mediante cessione, affitto o conferimento);
- liquidazione del patrimonio, in cui il debitore mette a disposizione i propri beni per la loro vendita e la distribuzione del ricavato.
Va precisato che il Codice ha rovesciato la gerarchia della legge fallimentare. La continuità è la forma ordinaria; il concordato liquidatorio è ammesso solo a condizioni severe: l’art. 84, comma 4, richiede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda e una soddisfazione dei creditori chirografari (e dei privilegiati degradati per incapienza) non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo.
La ratio della norma
La disciplina prevede uno scambio. Il debitore ottiene protezione dalle azioni esecutive e la possibilità di pagare meno o più tardi; in cambio accetta un controllo pubblico sulla gestione (commissario giudiziale, giudice delegato, autorizzazioni per gli atti di straordinaria amministrazione) e sottopone la propria proposta al voto dei creditori. La legge presume che, se la maggioranza dei creditori, adeguatamente informata, preferisce la proposta alla liquidazione giudiziale, quella proposta realizzi il loro miglior soddisfacimento. Il tribunale verifica che le regole siano rispettate e che i dissenzienti non ricevano meno di quanto otterrebbero nella liquidazione.
Il Codice, recependo la Direttiva (UE) 2019/1023, ha aggiunto un secondo obiettivo: la conservazione dei valori aziendali. Per questo, nel concordato in continuità, il piano deve essere idoneo non solo a soddisfare i creditori, ma anche a impedire o superare l’insolvenza e a garantire la sostenibilità economica dell’impresa (art. 87, comma 3).
Il presupposto soggettivo
Possono accedere al concordato preventivo gli imprenditori commerciali che non siano “imprese minori”. L’impresa minore, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, è quella che nei tre esercizi precedenti ha avuto congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. È sufficiente superare uno solo dei tre limiti per uscire dalla categoria. L’impresa minore, gli imprenditori agricoli, i professionisti e i consumatori accedono invece agli strumenti del sovraindebitamento (concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata).
Il presupposto oggettivo
L’imprenditore deve trovarsi in stato di crisi o di insolvenza. La crisi (art. 2, lett. a) è lo stato che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi. L’insolvenza (art. 2, lett. b) è l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Il concordato, quindi, si può chiedere anche prima che l’insolvenza sia conclamata: è uno strumento anticipatorio.
La distinzione dagli istituti affini: un esempio
Il concordato preventivo convive con altri strumenti di regolazione della crisi che vengono spesso confusi.
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII): richiedono l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti; i creditori estranei vanno pagati integralmente. Il concordato, invece, vincola anche chi ha votato contro.
- Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII): è accessibile solo dopo una composizione negoziata conclusa senza esito positivo, entro sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto, e non prevede il voto dei creditori.
- Concordato minore (artt. 74 ss. CCII): è il “gemello” del concordato preventivo per le imprese minori, gestito con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi.
Esempio concreto: una S.r.l. con 1,9 milioni di debiti, di cui 1,1 milioni verso banche e 480.000 euro verso l’Erario, che ottiene l’adesione di due istituti di credito pari al 52% dei debiti complessivi non raggiunge la soglia dell’accordo di ristrutturazione ordinario. Il concordato in continuità, con classi e voto a maggioranza, è lo strumento che le consente di vincolare anche il fornitore e l’ente pubblico contrari.
Requisiti e termini: cosa serve per accedere e quali scadenze corrono
Le condizioni di applicabilità, una per una
1. Legittimazione. La domanda è presentata dal debitore. Nelle società la decisione di accedere al concordato spetta agli amministratori, che la assumono con delibera risultante da verbale redatto da notaio (art. 120-bis CCII). I soci non possono revocare gli amministratori per impedire la domanda senza giusta causa, e la norma esclude espressamente che la presentazione della domanda costituisca giusta causa.
2. Proposta e piano. La proposta indica cosa ricevono i creditori; il piano (art. 87 CCII) indica come il debitore intende realizzarla. Il piano deve contenere, tra l’altro: la descrizione delle cause della crisi, la definizione delle strategie d’intervento e dei tempi di adempimento, il valore di liquidazione del patrimonio alla data della domanda, le modalità di ristrutturazione dei debiti, le classi di creditori, gli apporti di finanza esterna e, nella continuità, il piano industriale con l’indicazione dei suoi effetti sul piano finanziario.
3. Attestazione. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; nella continuità, anche che il piano è atto a impedire o superare l’insolvenza, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 87, comma 3).
4. Classi. Nel concordato in continuità la suddivisione dei creditori in classi è sempre obbligatoria (art. 85, comma 3). Nel liquidatorio è facoltativa, salvo che per alcune categorie (ad esempio creditori pubblici non soddisfatti integralmente, titolari di garanzie prestate da terzi).
5. Soglie del concordato liquidatorio. Apporto esterno pari ad almeno il 10% dell’attivo disponibile alla data della domanda; pagamento di almeno il 20% ai chirografari e ai privilegiati degradati (art. 84, comma 4). Mancando una delle due condizioni, la proposta è inammissibile.
6. Trattamento dei crediti privilegiati. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato dei beni oggetto della garanzia in caso di liquidazione, attestata dal professionista (art. 84, comma 5).
7. Regole distributive nella continuità. Il valore di liquidazione va distribuito rispettando la graduazione delle cause di prelazione (absolute priority rule). Per il valore eccedente, cioè il “plusvalore” generato dalla continuità, è sufficiente che ciascuna classe riceva un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto alle classi di grado inferiore (relative priority rule, art. 84, comma 6). I crediti dei lavoratori subordinati assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. vanno pagati in denaro entro trenta giorni dall’omologazione (art. 84, comma 7).
I termini: decorrenza, natura e conseguenze
Va precisato preliminarmente un punto spesso frainteso. La sospensione feriale dei termini processuali, che va dal 1° al 31 agosto, non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, salvo diversa disposizione (art. 9 CCII). Chi deposita una domanda con riserva a luglio non guadagna un mese.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Deposito di proposta, piano e attestazione nel concordato con riserva: da 30 a 60 giorni fissati dal tribunale (art. 44, c. 1, lett. a) | Dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese | Perentorio | Inammissibilità della domanda; se pende un ricorso dei creditori, apertura della liquidazione giudiziale |
| Proroga del termine precedente: fino a ulteriori 60 giorni | Dalla scadenza del primo termine | Concedibile solo con giustificati motivi e in assenza di istanze di liquidazione giudiziale | Esclusa la proroga se pende un ricorso per liquidazione giudiziale |
| Obblighi informativi periodici, almeno mensili (art. 44, c. 1, lett. c) | Dal decreto del tribunale | Perentorio quanto all’adempimento | Revoca del termine concesso e possibile declaratoria di inammissibilità |
| Durata delle misure protettive: fino a 4 mesi, prorogabili (art. 55) | Dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese | Massimo complessivo inderogabile di 12 mesi, comprese le proroghe (art. 8) | Cessazione automatica degli effetti protettivi |
| Voto dei creditori | Date iniziale e finale fissate nel decreto di apertura (art. 47) | Fissato dal tribunale | Il creditore che non vota non concorre all’approvazione |
| Richiesta di omologazione con ristrutturazione trasversale nella continuità | 7 giorni dalla comunicazione dell’esito del voto (art. 111) | Perentorio | Il giudice delegato riferisce la mancata approvazione e il tribunale provvede di conseguenza |
| Opposizioni all’omologazione | Memoria depositata almeno 10 giorni prima dell’udienza (art. 48) | Perentorio | Decadenza dall’opposizione |
| Reclamo contro la sentenza sull’omologazione | 30 giorni (art. 51) | Perentorio | Passaggio in giudicato della sentenza |
| Pagamento dei crediti di lavoro privilegiati nella continuità | 30 giorni dall’omologazione (art. 84, c. 7) | Contenuto necessario del piano | Inadempimento rilevante ai fini della risoluzione |
| Ricorso per la risoluzione del concordato | Entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento (art. 119) | Decadenziale | Il concordato non è più risolubile |
Il termine più critico è quello dell’art. 44: se un creditore ha già depositato un ricorso per liquidazione giudiziale, il debitore non può contare su alcuna proroga e deve presentare piano e attestazione completi entro il termine iniziale, che può essere di soli trenta giorni. Per questo motivo il lavoro su piano e attestazione dovrebbe iniziare prima del deposito della domanda prenotativa, non dopo.
Come si svolge la procedura: i passaggi in ordine
In termini operativi il procedimento si articola in dieci passaggi. Ciascuno ha un soggetto responsabile, un organo competente, un atto tipico e un tempo.
1. Individuazione del tribunale competente. La competenza spetta al tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27, comma 2, CCII); per le imprese in amministrazione straordinaria e i gruppi di rilevante dimensione, al tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese (art. 27, comma 1). Il centro degli interessi principali si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese. Il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito della domanda è irrilevante ai fini della competenza (art. 28): non si può “scegliere” il tribunale spostando la sede all’ultimo momento.
2. Decisione dell’organo amministrativo. Nelle società di capitali la delibera degli amministratori è verbalizzata da notaio e depositata nel registro delle imprese (art. 120-bis).
3. Deposito del ricorso. Il ricorso segue il modello del procedimento unitario (art. 40). Il debitore può depositare:
- una domanda piena, con proposta, piano, attestazione e documenti;
- una domanda con riserva (art. 44), con i soli documenti essenziali (bilanci degli ultimi tre esercizi o, se non disponibili, le scritture contabili; l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei crediti e delle cause di prelazione), riservandosi di depositare proposta e piano nel termine fissato dal tribunale.
La documentazione completa di cui all’art. 39 comprende, tra l’altro, le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi d’imposta, una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, lo stato analitico delle attività, l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali su beni del debitore.
4. Pubblicazione e misure protettive. La domanda è iscritta nel registro delle imprese. Se il debitore ne ha fatto richiesta nel ricorso, dalla data di pubblicazione i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui viene esercitata l’impresa (art. 54, comma 2). Le misure devono essere confermate dal tribunale con provvedimento che ne fissa la durata.
Avvertenza decisiva: le misure protettive non operano automaticamente. Vanno richieste espressamente nel ricorso e il tribunale deve confermarle; un ricorso che le omette lascia l’impresa esposta ai pignoramenti già dal giorno successivo al deposito.
5. Gestione nella fase intermedia. Dal deposito della domanda il debitore conserva la gestione dell’impresa, ma gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale (art. 46). Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori. I pagamenti dei debiti anteriori sono di regola vietati, salvo autorizzazione (ad esempio per fornitori strategici, ai sensi dell’art. 100).
6. Decreto di apertura. Depositati proposta e piano, il tribunale verifica, acquisito il parere del commissario giudiziale se già nominato, l’ammissibilità della proposta e la corretta formazione delle classi (art. 47). Nel concordato liquidatorio la verifica riguarda l’ammissibilità e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi; nel concordato in continuità la “ritualità” della proposta, con inammissibilità se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali. Con il decreto di apertura il tribunale nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale, fissa le date di inizio e fine del voto e ordina il deposito di una somma per le spese della procedura.
La giurisprudenza più recente ha chiarito che il controllo di ammissibilità nella continuità non è un riscontro formale: si estende alla legalità sostanziale della proposta, con un’ampiezza pari a quella del successivo giudizio di omologazione (Cass., Sez. I, 15 aprile 2026, n. 9605), e comprende anche la corretta determinazione del valore di liquidazione (Cass., Sez. I, ord. 9 luglio 2026, n. 22960).
7. Relazione del commissario e proposte concorrenti. Il commissario giudiziale redige una relazione sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla proposta e sulle garanzie offerte (art. 105). Creditori che rappresentino almeno il 10% dei crediti possono depositare proposte concorrenti (art. 90), salvo che la proposta del debitore assicuri ai chirografari il pagamento di una soglia minima attestata dal professionista.
8. Voto. Il voto si esprime in via telematica (art. 107). Nel concordato liquidatorio la proposta è approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se sono previste classi, dalla maggioranza delle classi. Nel concordato in continuità la proposta è approvata se lo è da tutte le classi; in ciascuna classe serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, i due terzi dei crediti dei votanti, purché abbiano votato almeno la metà dei crediti della classe (art. 109). I creditori privilegiati soddisfatti integralmente in denaro entro i termini di legge non votano.
9. Omologazione. Se le maggioranze sono raggiunte, il tribunale fissa l’udienza di omologazione. Verifica la regolarità della procedura, l’esito del voto, l’ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento all’interno delle classi e la fattibilità del piano (art. 112, comma 1). Se un creditore dissenziente contesta la convenienza, il tribunale omologa se ritiene che il suo credito sia soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale. Nella continuità, se una o più classi sono dissenzienti, il debitore può chiedere l’omologazione con ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2): il tribunale omologa se, tra le altre condizioni, la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi (purché almeno una formata da creditori con diritti di prelazione) oppure, in mancanza di tale maggioranza, da almeno una classe di creditori che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte applicando l’ordine delle prelazioni anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
10. Esecuzione, risoluzione, annullamento. Omologato il concordato, il commissario sorveglia l’adempimento (art. 118). Ogni creditore può chiedere la risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza, entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto (art. 119). L’annullamento (art. 120) è possibile quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo.
I punti in cui si sbaglia più spesso
- Valore di liquidazione sottostimato. Indicare un valore di liquidazione basso per “creare” un plusvalore concordatario da distribuire con la relative priority rule espone a una declaratoria di inammissibilità già in apertura (Cass. n. 22960/2026). Se il piano si fonda su un’offerta di acquisto dell’azienda, quell’offerta entra nel valore di liquidazione.
- Classi costruite per ottenere il voto. Le classi devono raggruppare creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei. Una classe artificiale, creata solo per assicurare un voto favorevole, viene rilevata dal tribunale.
- Attestazione generica. L’attestazione non vincola il giudice, che può sindacarne metodo e base dati (principio affermato da Cass., S.U., 23 gennaio 2013, n. 1521 e ripreso dalla giurisprudenza sul Codice).
- Ritardo nella domanda. Presentarsi al tribunale dopo il ricorso di un creditore riduce i margini temporali e, in pratica, la qualità del piano.
Avvertenza decisiva: la declaratoria di inammissibilità non seguita dall’apertura della liquidazione giudiziale, confermata in sede di reclamo, non è ricorribile in Cassazione (Cass., Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176). Il piano deve quindi essere solido già al primo deposito, perché lo spazio per rimediare in sede di impugnazione è molto ridotto.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo e applicazione
Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati realistici, non casi reali. Servono a mostrare come le regole descritte si traducano in numeri e date.
Esempio 1 — Le soglie di ammissibilità del concordato liquidatorio
Dati di partenza. Una società di distribuzione ha cessato l’attività operativa. Alla data della domanda:
- attivo disponibile (magazzino, crediti commerciali, un immobile strumentale): 1.284.600 €;
- spese di procedura e crediti prededucibili stimati: 187.420 €;
- crediti privilegiati capienti sul ricavato dei beni (lavoratori, ipoteca sull’immobile): 652.180 €;
- crediti chirografari più privilegiati degradati per incapienza: 2.917.350 €.
Prima verifica: l’apporto esterno. La soglia minima è il 10% dell’attivo disponibile: 1.284.600 × 10% = 128.460 €. Il socio di riferimento si impegna, con garanzia bancaria, a versare 141.300 €. L’apporto corrisponde all’11,0% dell’attivo: condizione soddisfatta.
Seconda verifica: il 20% ai chirografari. Attivo complessivo con apporto: 1.284.600 + 141.300 = 1.425.900 €. Sottraendo prededuzioni e privilegiati: 1.425.900 − 187.420 − 652.180 = 586.300 € disponibili per chirografari e degradati. La soglia è 2.917.350 × 20% = 583.470 €. Percentuale offerta: 586.300 / 2.917.350 = 20,10%. Condizione soddisfatta, con un margine di 2.830 €.
Esito e lettura. La proposta è ammissibile, ma il margine è sottilissimo. Se nel corso della procedura le spese prededucibili crescono di 3.000 € (ad esempio per una perizia integrativa) o un credito privilegiato emerge per un importo superiore a quello stimato, la soddisfazione scende sotto il 20% e la proposta perde un requisito di ammissibilità, con rischio di revoca ai sensi dell’art. 106, comma 2. In termini operativi, un piano liquidatorio prudente dovrebbe prevedere un apporto superiore al minimo o un fondo rischi per tenere il margine al riparo dalle variazioni prevedibili.
Esempio 2 — Tempi del concordato con riserva e voto per classi nella continuità
Dati di partenza. Un’impresa manifatturiera intende proseguire l’attività. La domanda con riserva è iscritta nel registro delle imprese lunedì 12 gennaio 2026. Il tribunale concede il termine massimo di 60 giorni.
Calcolo dei termini. Dal 12 gennaio, 60 giorni conducono a venerdì 13 marzo 2026. In assenza di ricorsi per liquidazione giudiziale e in presenza di giustificati motivi, la proroga massima di ulteriori 60 giorni porta la scadenza a martedì 12 maggio 2026. La sospensione feriale non rileva: anche se il termine cadesse in agosto, non si sospenderebbe.
Variante critica. Se il 20 febbraio 2026 un fornitore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, la proroga non è più concedibile secondo il tenore letterale dell’art. 44: il debitore deve depositare piano e attestazione completi entro il 13 marzo.
Il voto. Il piano viene depositato in tempo e il concordato è aperto. Il piano prevede quattro classi:
| Classe | Composizione | Crediti ammessi al voto | Esito |
|---|---|---|---|
| A | Banca con ipoteca, parzialmente incapiente | 412.760 € | Favorevole (unico creditore) |
| B | Fornitori strategici | 1.093.415 € | Favorevoli 702.118 € (64,2% dei crediti della classe) |
| C | Erario ed enti previdenziali | 738.902 € | Contrari |
| D | Chirografari residui | 529.388 € | Votanti 301.540 €; favorevoli 214.930 € |
Classe D: la maggioranza assoluta dei crediti della classe (264.694 €) non è raggiunta. Hanno però votato crediti per 301.540 €, più della metà della classe, e i favorevoli rappresentano il 71,3% dei votanti, oltre i due terzi. La classe approva in base al criterio alternativo dell’art. 109.
Esito. Tre classi su quattro approvano; la classe C è dissenziente. Poiché nella continuità serve l’approvazione di tutte le classi, il concordato non è approvato in via ordinaria. Il debitore ha 7 giorni dalla comunicazione dell’esito per chiedere l’omologazione con ristrutturazione trasversale. Il requisito della lett. d) dell’art. 112, comma 2, è soddisfatto: maggioranza delle classi favorevoli, di cui una (la classe A) formata da creditori con diritto di prelazione. Il tribunale dovrà poi verificare le altre condizioni: corretta distribuzione del valore di liquidazione secondo le prelazioni, trattamento della classe C almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole delle classi inferiori, nessun creditore pagato oltre il proprio credito, e trattamento dei dissenzienti non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.
Casi particolari: quando la regola generale non basta
1. Il concordato “misto”: continuità con cessione di beni non strategici
Molti piani combinano prosecuzione dell’attività e vendita di beni non funzionali (un capannone dismesso, partecipazioni). Nel Codice, dopo il D.Lgs. 83/2022, non è più richiesto che i creditori siano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato della continuità: il concordato è in continuità se l’attività prosegue, direttamente o indirettamente. Resta essenziale verificare che la continuità sia effettiva. La Cassazione, già nel vigore della legge fallimentare, ha chiarito che una componente di prosecuzione dell’attività di qualsiasi consistenza è sufficiente a qualificare il concordato (Cass., 15 giugno 2023, n. 17092), ma che l’accertamento presuppone la prosecuzione della pregressa attività d’impresa (Cass., 8 gennaio 2025, n. 348). Un’azienda ferma da mesi, che si vuole cedere “a pezzi”, non è continuità.
2. Il debito tributario e il voto contrario del Fisco
L’Erario e gli enti previdenziali partecipano al voto e possono essere oggetto di transazione fiscale (art. 88 CCII). Il problema pratico è il loro voto contrario. La Cassazione ha stabilito che, nel regime anteriore al correttivo-ter, il meccanismo del cram down fiscale previsto dall’art. 88 non si applicava al concordato in continuità (Cass., Sez. I, n. 19790/2026). Dopo il D.Lgs. 136/2024, il dissenso della classe dei creditori pubblici nella continuità può essere superato attraverso la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, alle condizioni previste da quella norma. Occorre dunque individuare con precisione la disciplina applicabile alla singola procedura in base alla data di deposito e alle norme transitorie.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordina uno staff che integra competenze bancarie e tributarie proprio per costruire piani in cui debito verso le banche e debito fiscale vengono trattati in modo coerente fin dall’origine.
3. Pendenza di una composizione negoziata o di un concordato
I diversi strumenti non sono cumulabili liberamente. La Cassazione ha chiarito che la domanda di composizione negoziata è inammissibile se proposta mentre pende una domanda di concordato preventivo, anche con riserva, e non impedisce la dichiarazione di liquidazione giudiziale (Cass., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856). La sequenza corretta va quindi decisa prima: la composizione negoziata, se utile, precede il concordato e non può essere usata in un secondo momento per guadagnare tempo.
4. L’insolvenza dopo l’omologazione
Il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda (art. 117). Se l’impresa torna insolvente, la liquidazione giudiziale può essere aperta solo dopo la risoluzione del concordato, salvo che l’insolvenza derivi da debiti sorti dopo il deposito della domanda (art. 119, comma 7). Nella giurisprudenza di merito si è affermato che il creditore anteriore, pur non avendo chiesto tempestivamente la risoluzione, può chiedere la liquidazione giudiziale nei limiti del credito falcidiato se prova un’insolvenza dovuta a debiti successivi (App. Firenze, 10 marzo 2025, n. 436).
5. I crediti sorti dopo la chiusura della procedura
Chi contratta con l’impresa durante l’esecuzione del concordato omologato non gode automaticamente della prededuzione in un successivo fallimento o liquidazione giudiziale. La Cassazione lo ha escluso per i crediti sorti dopo la chiusura della procedura con l’omologazione (Cass., 18 aprile 2025, n. 10307). Fornitori e locatori devono valutare il rischio di conseguenza.
Domande frequenti sul concordato preventivo
Con il concordato preventivo posso bloccare un pignoramento già in corso? Sì, a condizione che il debitore chieda espressamente le misure protettive nel ricorso. Dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori anteriori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa. Le misure vanno confermate dal tribunale, durano fino a quattro mesi e, con le proroghe, non possono superare complessivamente dodici mesi. Un pignoramento sospeso non è estinto: se il concordato non viene aperto o omologato, la procedura esecutiva può riprendere.
Quanto devo pagare ai creditori chirografari? Dipende dal tipo di concordato. Nel liquidatorio la legge impone almeno il 20% ai chirografari e ai privilegiati degradati, oltre all’apporto esterno di almeno il 10% dell’attivo. Nel concordato in continuità non esiste una percentuale minima fissa: contano il rispetto delle regole distributive, il voto delle classi e il fatto che ciascun creditore riceva almeno quanto otterrebbe nella liquidazione giudiziale. La percentuale indicata nella proposta, comunque, diventa il parametro su cui si valuta l’adempimento.
Una ditta individuale può accedere al concordato preventivo? Sì, se è un’impresa commerciale che supera almeno uno dei tre limiti dell’impresa minore (attivo oltre 300.000 euro, ricavi oltre 200.000 euro o debiti oltre 500.000 euro nei tre esercizi precedenti). La forma giuridica non è decisiva. Se invece rientra in tutti e tre i limiti, la strada corretta è il concordato minore, che si presenta con l’assistenza dell’Organismo di Composizione della Crisi e segue regole in larga parte analoghe quanto al rispetto delle prelazioni.
Durante il concordato posso continuare a lavorare con i miei fornitori e le banche? Sì. Il debitore mantiene la gestione dell’impresa; servono autorizzazioni solo per gli atti di straordinaria amministrazione. I contratti in corso proseguono, salvo richiesta di sospensione o scioglimento autorizzata (art. 97). Nel concordato in continuità i creditori non possono rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali né modificarli unilateralmente per il solo fatto del deposito della domanda (art. 94-bis). I nuovi crediti sorti per la gestione autorizzata sono prededucibili nei limiti di legge.
Che cosa succede se i creditori votano contro? Nel concordato liquidatorio, se le maggioranze non sono raggiunte, il concordato non è approvato e, su istanza dei legittimati, può aprirsi la liquidazione giudiziale. Nel concordato in continuità il voto contrario di una o più classi non chiude necessariamente la strada: entro sette giorni il debitore può chiedere l’omologazione con ristrutturazione trasversale, che il tribunale concede se ricorrono le condizioni dell’art. 112, comma 2, tra cui l’approvazione della maggioranza delle classi o, in mancanza, di almeno una classe “in the money”.
Caso limite: il tribunale mi dichiara inammissibile il concordato ma non apre la liquidazione giudiziale. Posso arrivare in Cassazione? Di regola no. La Cassazione ha confermato che il provvedimento della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta, senza apertura della liquidazione giudiziale, non ha natura decisoria e non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, anche se emesso in forma di sentenza. Il debitore può però presentare una nuova domanda corretta. Se invece l’inammissibilità è accompagnata dall’apertura della liquidazione giudiziale, quest’ultima è impugnabile con i mezzi ordinari, nei quali possono farsi valere anche i vizi della declaratoria di inammissibilità.
Il quadro giurisprudenziale: le pronunce che orientano il concordato preventivo
Le pronunce che seguono sono raccolte per area tematica. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui rileva. Alcune riguardano la legge fallimentare, ma esprimono principi che la giurisprudenza continua ad applicare nel Codice della crisi; dove questo è il caso, è segnalato.
Ammissibilità e controllo del tribunale
1. Cass., Sez. I, 15 aprile 2026, n. 9605. Principio: nel concordato in continuità, la verifica di ammissibilità ex art. 47, comma 1, lett. b), CCII non si esaurisce nel controllo formale della domanda e dei documenti; comprende la fattibilità, come non manifesta inidoneità del piano, e la legalità sostanziale della proposta, con un’ampiezza pari a quella del giudizio di omologazione. Rilevanza: smentisce l’idea che l’apertura sia un passaggio “leggero”. Il piano va costruito come se dovesse superare subito l’omologazione.
2. Cass., Sez. I, ord. 9 luglio 2026, n. 22960. Principio (enunciato nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c.): il controllo di legalità sostanziale in fase di ammissione riguarda anche il modo in cui il debitore determina il valore di liquidazione ex art. 87, comma 1, lett. c). Se la continuità indiretta si fonda sull’offerta di un terzo per l’acquisto dell’azienda, quel prezzo deve confluire nel valore di liquidazione: non si può assumere come termine di confronto una stima inferiore basata sulla vendita atomistica dei beni. Rilevanza: chiude la strada ai plusvalori “costruiti” sulla carta per distribuire risorse con la relative priority rule.
3. Cass., S.U., 23 gennaio 2013, n. 1521. Principio: la relazione del professionista attestatore non vincola il giudice, che può verificarne la correttezza del metodo e l’attendibilità dei dati di partenza. Rilevanza: pronuncia anteriore al Codice ma tuttora richiamata dalla Cassazione (anche nell’ord. n. 22960/2026): l’attestazione deve reggere a un controllo effettivo.
Impugnazioni
4. Cass., Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176. Principio: il provvedimento della Corte d’appello che, ai sensi dell’art. 47, comma 5, CCII, conferma l’inammissibilità della proposta senza aprire la liquidazione giudiziale è definitivo ma privo di natura decisoria; non è quindi ricorribile in Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., anche se reso in forma di sentenza. Rilevanza: conferma nel Codice un orientamento consolidato e impone di curare al massimo la qualità del primo deposito.
Voto, classi e omologazione
5. Cass., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. Principio: nell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII, la locuzione “in mancanza” si riferisce alla mancata approvazione da parte della maggioranza delle classi. Il concordato in continuità può quindi essere omologato anche con il voto favorevole di una sola classe, purché composta da creditori che sarebbero almeno in parte soddisfatti applicando l’ordine delle prelazioni anche sul valore eccedente quello di liquidazione. La Corte precisa inoltre che le modifiche del D.Lgs. 136/2024 non travolgono i provvedimenti adottati prima della loro entrata in vigore, e che l’omologazione non richiede una valutazione di meritevolezza soggettiva del debitore. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento sulla ristrutturazione trasversale; amplia in modo significativo le possibilità di omologazione nella continuità.
6. Cass., Sez. I, n. 19790/2026 (giugno 2026). Principio: nel regime anteriore al correttivo-ter, il cram down fiscale e previdenziale previsto dal previgente art. 88, comma 2-bis, CCII non era applicabile al concordato in continuità. Rilevanza: determinante per le procedure soggette alla disciplina previgente; impone di verificare con attenzione il regime applicabile prima di contare sul superamento del voto contrario del Fisco.
7. Cass., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. Principio: anche nel concordato minore la proposta deve rispettare la graduazione delle cause legittime di prelazione, secondo quanto previsto per il concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII. Rilevanza: conferma che il rispetto dell’ordine delle prelazioni è un principio trasversale a tutti i concordati; utile anche per la scelta tra concordato preventivo e concordato minore.
Continuità aziendale
8. Cass., 15 giugno 2023, n. 17092. Principio: per qualificare un concordato in continuità è sufficiente una componente di prosecuzione dell’attività aziendale di qualsiasi consistenza; la modifica di una parte dell’attività produttiva non esclude la continuità. Rilevanza: resa sulla legge fallimentare, è coerente con l’impostazione del Codice, che non richiede più il criterio della prevalenza.
9. Cass., 8 gennaio 2025, n. 348. Principio: l’accertamento della continuità aziendale, anche in un concordato “misto”, presuppone la prosecuzione della pregressa attività d’impresa. Rilevanza: traccia il confine tra continuità effettiva e continuità solo dichiarata; serve a evitare qualificazioni del piano che il tribunale non riconoscerebbe.
Rapporti tra strumenti
10. Cass., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. Principio: la domanda di accesso alla composizione negoziata è inammissibile se proposta quando pende già una domanda di concordato preventivo, anche con riserva, e non ha effetto impeditivo rispetto all’apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: impone di stabilire in anticipo la sequenza degli strumenti di regolazione della crisi.
Prededuzione ed esecuzione
11. Cass., 18 aprile 2025, n. 10307. Principio: nel concordato in continuità, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura con l’omologazione, durante la fase esecutiva, non sono prededucibili nel successivo fallimento. Rilevanza: chiarisce la posizione di fornitori e locatori che contrattano con l’impresa dopo l’omologazione.
12. Cass., Sez. I, 24 marzo 2026, n. 7005. Principio: la prededuzione “funzionale” del credito del consulente che ha predisposto una due diligence per una domanda di concordato è ammessa solo se la successiva procedura di concordato, consecutiva alla liquidazione, è stata effettivamente aperta, anche se poi non è andata a buon fine. Rilevanza: definisce quando i costi professionali della fase preparatoria godono di prededuzione.
13. Cass., Sez. I, 21 febbraio 2025, n. 4596. Principio: il mancato versamento delle somme che il giudice delegato ha disposto di accantonare a garanzia dei crediti contestati può essere valutato come inadempimento di non scarsa importanza ai fini della risoluzione del concordato; i creditori contestati conservano il diritto di voto nei limiti stabiliti. Rilevanza: resa sulla legge fallimentare (art. 186), il principio è trasponibile all’art. 119 CCII, che riproduce il criterio della “non scarsa importanza”.
Merito
14. App. Firenze, Sez. II, 10 marzo 2025, n. 436. Principio: in base all’art. 119 CCII, il creditore anteriore che non ha chiesto tempestivamente la risoluzione del concordato omologato può comunque chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale, nei limiti del credito falcidiato, se dimostra un’insolvenza causata da debiti sorti dopo il deposito della domanda. Rilevanza: indica un’interpretazione non restrittiva dell’art. 119, comma 7, rilevante tanto per l’impresa in esecuzione del concordato quanto per i suoi creditori.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio interviene sul concordato preventivo con un metodo che parte dai numeri dell’impresa e arriva, se necessario, al giudizio di legittimità. Questi sono gli strumenti concreti.
- Analizziamo lo stato dell’impresa sui bilanci degli ultimi tre esercizi, sulla situazione debitoria e sui flussi di cassa prospettici, per stabilire se si è in crisi o in insolvenza e se l’impresa supera le soglie dell’impresa minore.
- Individuiamo lo strumento corretto tra composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo in continuità o liquidatorio, e concordato minore, stabilendo la sequenza compatibile con la giurisprudenza sulla pendenza delle domande.
- Predisponiamo il ricorso con riserva e la richiesta di misure protettive e cautelari, calcolando i termini dell’art. 44 e il limite complessivo dei dodici mesi.
- Costruiamo, insieme ai commercialisti dello staff, proposta e piano: valore di liquidazione, piano industriale, regole distributive, verifica delle soglie del 10% e del 20% nel liquidatorio.
- Formiamo le classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, impostandole anche in vista di una possibile ristrutturazione trasversale.
- Impostiamo la transazione fiscale e previdenziale e la ristrutturazione dei debiti bancari, verificando il regime normativo applicabile alla singola procedura.
- Gestiamo i rapporti con commissario giudiziale e giudice delegato durante la procedura: istanze di autorizzazione, informative periodiche, pagamenti dei fornitori strategici, sorte dei contratti pendenti.
- Assistiamo l’impresa nella fase di voto e di omologazione, predisponendo l’eventuale richiesta di omologazione con ristrutturazione trasversale e replicando alle opposizioni dei creditori dissenzienti.
- Proponiamo e resistiamo nei reclami contro i provvedimenti di inammissibilità, revoca, omologazione o diniego, e nei successivi ricorsi per Cassazione dove ammessi.
- Assistiamo i creditori, quando è il creditore a rivolgersi allo Studio: verifica della proposta, voto, opposizione all’omologazione, domanda di risoluzione entro l’anno previsto dall’art. 119.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il concordato preventivo pesano in particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di valutare dall’interno se una composizione negoziata possa precedere utilmente il concordato e come i due percorsi si saldino. La qualifica di cassazionista garantisce che la strategia impostata davanti al tribunale fallimentare sia la stessa che, se occorre, viene difesa davanti alla Corte d’appello e alla Corte di cassazione: stesso difensore, stessa linea, dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio. Le competenze di Gestore della crisi e di fiduciario OCC diventano decisive quando l’impresa si colloca al confine con la categoria dell’impresa minore e la scelta tra concordato preventivo e concordato minore va fatta con precisione.
Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo, permette di tenere insieme profilo giuridico e profilo economico del piano: la proposta non viene scritta dal legale e “quadrata” poi dal contabile, ma costruita insieme fin dal primo giorno.
In sintesi
Il concordato preventivo del Codice della crisi è uno strumento a disposizione dell’imprenditore non minore in crisi o insolvente, costruito attorno alla continuità aziendale e soggetto a un controllo giudiziale più incisivo che in passato. Le regole decisive sono quattro: il rispetto dei termini dell’art. 44, senza sospensione feriale; la correttezza del valore di liquidazione e delle classi, verificata già in apertura; le maggioranze dell’art. 109, con la possibilità della ristrutturazione trasversale nella continuità; l’esecuzione puntuale, perché ogni inadempimento non di scarsa importanza apre la strada alla risoluzione.
Lo Studio Monardo opera in questa materia perché le competenze certificate del suo titolare coprono l’intero arco della crisi d’impresa: la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 per la fase della composizione negoziata e della scelta dello strumento; quella di cassazionista per le impugnazioni che il procedimento concordatario genera; il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario per la ristrutturazione dei debiti verso banche ed Erario; le abilitazioni di Gestore della crisi e fiduciario OCC per i casi al confine con il sovraindebitamento.
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