Intelligenza artificiale negli studi tecnici



15/06/2026 – Formazione continua sull’intelligenza artificiale per i professionisti, informazione al cliente sugli strumenti utilizzati, aggiornamento dei parametri per l’equo compenso e limiti alle decisioni automatizzate nei rapporti di lavoro.

Sono alcuni dei contenuti trattati in uno dei due schemi del decreto legislativo approvati in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri per attuare la Legge 132/2025 sullintelligenza artificiale e adeguare l’ordinamento italiano al Regolamento UE 2024/1689, l’AI Act.

Per architetti, ingegneri, geometri, società di ingegneria e imprese, le novità riguardano soprattutto l’impiego dell’IA nelle prestazioni tecniche, nei rapporti con i committenti, nell’organizzazione degli studi, nei procedimenti amministrativi e nelle gare.

I testi dovranno ora essere esaminati dalle Commissioni parlamentari, dalla Conferenza delle Regioni e dalle Autorità competenti prima dell’approvazione definitiva.
 

Intelligenza artificiale nelle prestazioni tecniche

La Legge 132/2025 prevede che, nelle professioni intellettuali, l’intelligenza artificiale sia utilizzata per attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione.

L’IA può quindi supportare attività come ricerca documentale, analisi preliminari, elaborazione di dati, computi, bozze di relazioni, verifiche di coerenza e gestione informativa digitale, ma non sostituisce la valutazione professionale.

Il tecnico resta responsabile del contenuto dell’incarico, degli elaborati prodotti e delle scelte assunte.

Prima di utilizzare un output generato o supportato dall’intelligenza artificiale in progetti, relazioni, asseverazioni, verifiche energetiche, strutturali, urbanistiche o impiantistiche, il professionista deve controllarne correttezza, pertinenza e coerenza con norme, stato dei luoghi e incarico ricevuto.
 

Informazione al cliente e verifica degli output

Il professionista deve informare il cliente sull’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nello svolgimento dell’incarico.

La comunicazione deve essere chiara, semplice ed esaustiva. Può essere inserita nella lettera di incarico, nell’informativa professionale o nella documentazione contrattuale dello studio.

L’informazione al cliente dovrebbe indicare quali attività possono essere supportate dall’IA e chiarire che gli output sono verificati dal professionista. In questo modo si evita che il cliente attribuisca allo strumento un ruolo diverso da quello effettivo.

Per gli studi tecnici, il punto riguarda anche l’organizzazione interna. Quando più collaboratori utilizzano strumenti diversi, è opportuno definire regole su strumenti ammessi, dati caricabili, controllo degli output e validazione finale degli elaborati.
 

 

Formazione professionale ed equo compenso

Uno degli aspetti più rilevanti per i professionisti riguarda la formazione. Gli schemi di decreto legislativo introducono l’alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale nella formazione iniziale e continua delle professioni.

Gli Ordini e i Collegi dovranno adeguare i propri regolamenti entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto.

La formazione dovrà riguardare il funzionamento dei sistemi, le potenzialità, i limiti, il quadro europeo e nazionale, gli obblighi deontologici, le responsabilità del professionista e l’informazione al cliente.

I decreti intervengono anche sull’equo compenso. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale potrà incidere sui compensi professionali attraverso parametri commisurati alla classificazione di rischio del sistema utilizzato.

I decreti sui parametri dovranno essere integrati entro dodici mesi. Non si tratta quindi di una modifica immediata e automatica dei compensi, ma di un criterio che dovrà essere definito con successivi provvedimenti.

Il riferimento al rischio serve a distinguere l’uso dell’IA per attività semplici di supporto dall’impiego in attività che incidono su analisi, verifiche, elaborati tecnici o scelte progettuali. In questi casi assumono rilievo il controllo del professionista, la responsabilità assunta e la complessità dell’incarico.
 

PA edilizia e gare

Lo schema di decreto legislativo attribuisce al Ministro per la Pubblica Amministrazione il compito di indirizzare e coordinare le politiche di reclutamento, formazione, riqualificazione e alta formazione dei dipendenti pubblici in relazione all’uso dell’intelligenza artificiale.

L’introduzione dei sistemi di IA nelle amministrazioni è collegata a innovazione organizzativa, semplificazione amministrativa e accelerazione dei procedimenti.

Questo può avere effetti anche sulla gestione delle pratiche edilizie, sui controlli documentali, sui servizi digitali degli sportelli unici e sui procedimenti collegati agli interventi sugli immobili, se le amministrazioni adotteranno strumenti automatizzati nelle attività istruttorie e di supporto.

Resta però fermo il principio della responsabilità umana; l’IA può supportare l’attività amministrativa, ma la decisione finale resta imputabile alla persona competente.

Il tema riguarda anche gli appalti. Nelle gare, stazioni appaltanti e operatori economici dovranno prestare attenzione alle previsioni dei bandi e dei disciplinari sull’uso dell’IA nella predisposizione dell’offerta e nell’esecuzione del contratto.

In questa direzione si collocano i Bandi tipo ANAC per gli appalti sopra soglia, che già richiedono attenzione all’eventuale impiego dell’IA nella predisposizione dell’offerta tecnica e nello svolgimento delle prestazioni, evidenziando come la tracciabilità dell’uso dell’intelligenza artificiale assume rilievo anche nelle procedure di affidamento, dove la qualità dell’offerta e le modalità di esecuzione del contratto devono essere verificabili. 




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 Nicola Damato

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