1. Contratti pubblici – Requisiti tecnico-professionali – Spin off di branch privo di personalità giuridica: i requisiti maturati dal branch sono riferibili alla società di nuova costituzione che ne ha assorbito l’attività in piena continuità organizzativa, operativa e commerciale – Non è necessario il ricorso all’avvalimento perché manca l’alterità soggettiva tra ausiliaria e ausiliata – Interpretazione formalistica incompatibile con i principi di risultato e accesso al mercato
2. Contratti pubblici – Poteri di firma in gruppi societari esteri – Legittimità della firma congiunta di rappresentanti della società capogruppo e della controllata: il limite di importo contenuto nella procura riguarda l’attività svolta nell’interesse della società conferente, non quella svolta nell’interesse di altra società del gruppo con firma congiunta dell’amministratore competente
3. Processo amministrativo – Censure nuove dedotte in memoria non notificata: inammissibilità per ampliamento del thema decidendum – La memoria difensiva può solo illustrare esplicativamente i precedenti motivi senza introdurre elementi sostanzialmente nuovi
4. Processo amministrativo – Notifica all’estero in materia amministrativa – Inapplicabilità del Regolamento UE n. 1784/2020, limitato alla materia civile e commerciale – La notifica deve avvenire ai sensi dell’art. 142, comma 2, c.p.c. e dell’art. 37, d.lgs. n. 71/2011 – La notifica effettuata con le modalità del Regolamento UE è nulla, non inesistente, con applicabilità dell’errore scusabile in presenza di obiettiva incertezza normativa
1. Quando una società è costituita come «veicolo societario» per commercializzare l’attività di un branch preesistente privo di personalità giuridica, con piena continuità organizzativa, operativa e commerciale — stessa denominazione, stessa sede legale, stessi recapiti, stessa attività, stesse risorse umane e stessa licenza software — «il rapporto tra OMISSIS e la SNBV, da rapporto organico, è divenuto un rapporto intersoggettivo, con piena continuità organizzativa, operativa e commerciale del branch», sicché «l’attività svolta dalla prima “OMISSIS”, quale branch di SNBV, non può non ritenersi riferibile alla “OMISSIS B.V.”». I requisiti tecnico-professionali maturati dal branch sono quindi legittimamente utilizzabili dalla società di nuova costituzione «senza necessità di un apposito contratto di avvalimento, mancando il presupposto dell’alterità soggettiva dell’ausiliaria e dell’ausiliata». L’interpretazione contraria «è in contrasto con i principi del risultato e dell’accesso al mercato sanciti dagli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 36/2023, in quanto basata su considerazioni puramente formalistiche rispetto al dato sostanziale, comportando un’illegittima restrizione del confronto concorrenziale, costringendo imprese formalmente sorte da poco ma che oggettivamente inglobano al loro interno il know how necessario e richiesto dalla legge di gara a non partecipare alle gare o a fare ricorso all’avvalimento».
2. La firma congiunta di due soggetti — uno in qualità di amministratore con potere di firma congiunta della società controllante unica e l’altro in qualità di procuratore della holding — è pienamente idonea a impegnare la società partecipante alla gara, inserita in una catena partecipativa univoca (holding → società intermedia → partecipante), quando la società controllante è anche amministratrice unica della partecipante. Il limite di importo eventualmente contenuto nella procura «riguarda unicamente l’attività svolta dal procuratore nell’interesse della società conferente la procura e non si applica quando egli agisca nell’interesse di un’altra società del gruppo, congiuntamente al suo amministratore». La stazione appaltante può richiedere tramite soccorso istruttorio la documentazione necessaria a ricostruire la catena di poteri rappresentativi all’interno di un gruppo societario estero, senza che l’originaria incompletezza documentale comporti l’esclusione, non trattandosi di mancanza della sottoscrizione ma di esigenza di chiarimento sulla titolarità dei poteri.
3. «Sono inammissibili le censure dedotte con la memoria non notificata alla controparte, sia nell’ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, sia quando, pur richiamandosi a un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi o in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva solo il compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il thema decidendum» (Cons. Stato, Sez. II, n. 10816/2023; Sez. VI, n. 188/2023; Sez. III, n. 3493/2014). Le censure formulate nella memoria che introducono nuovi profili di illegittimità in relazione a documenti acquisiti in sede di accesso agli atti devono essere proposte con ricorso per motivi aggiunti, non mediante memoria non notificata.
4. Il Regolamento UE n. 1784/2020 «si applica, in materia civile e commerciale» e «non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa»: la sua «netta delimitazione delle materie cui è riservata la forma di notificazione risulta di stretta interpretazione» e «la relativa forma di notificazione non è applicabile al processo amministrativo». La notifica all’estero di un ricorso amministrativo «avrebbe dovuto essere effettuata in applicazione dell’art. 142, comma 2, c.p.c. e dell’art. 37 del d.lgs. n. 71/2011». La notifica effettuata con le modalità del Regolamento UE è «da considerarsi nulla (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6857/2020) e non inesistente», con conseguente possibilità di rinnovazione; in presenza di «obiettiva incertezza normativa» è applicabile il beneficio dell’«errore scusabile» ex art. 37 c.p.a. (Cons. Stato, Sez. III, n. 2240/2020).
Sintesi della Sentenza
1) La vicenda
SEA aveva aggiudicato una gara per la fornitura di una piattaforma software di Airport Turnaround Management al RTI composto da OMISSIS B.V. (mandataria, società olandese di nuova costituzione nel 2024 come spin off del branch OMISSIS della Schiphol Nederland B.V.) ed Engineering Ingegneria Informatica s.p.a. La seconda classificata aveva impugnato l’aggiudicazione contestando: la carenza dei requisiti tecnico-professionali della mandataria (costituita da appena un anno); l’invalidità della sottoscrizione dell’offerta per carenza di poteri di firma; la presunta illegittimità dell’istruttoria svolta dalla stazione appaltante. Aveva altresì notificato il ricorso alla mandataria olandese con le modalità del Regolamento UE n. 1784/2020 invece che con quelle previste per i processi amministrativi.
2) La decisione
Il TAR respingeva il ricorso in parte e lo dichiarava in parte inammissibile. Sul requisito tecnico: il branch OMISSIS era un’articolazione interna di SNBV, priva di personalità giuridica; con la costituzione della società OMISSIS B.V. si era realizzata una piena continuità organizzativa, operativa e commerciale, con attribuzione di personalità giuridica al branch; i requisiti erano quindi riferibili alla nuova società senza necessità di avvalimento. Sui poteri di firma: la catena societaria univoca e la firma congiunta erano pienamente idonee a impegnare la partecipante. Sulle censure in memoria: erano inammissibili in quanto ampliavano il thema decidendum. Sulla notifica: nulla ma non inesistente, con errore scusabile per obiettiva incertezza normativa.
3) L’esito
Il TAR respingeva il ricorso in parte e lo dichiarava in parte inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di SEA e Engineering nella misura di € 3.000 per ciascuna parte oltre accessori.
Pubblicato il 03/06/2026
N. 02821/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04375/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4375 del 2025, proposto da OMISSIS International Ag, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B65BD5C123, rappresentata e difesa dall’avvocato Mary Primavera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
S.E.A. – Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OMISSIS B.V., OMISSIS e OMISSIS, non costituiti in giudizio;
Engineering Ingegneria Informatica s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Jakob Baldur Brugger ed Elena Moroder, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– del provvedimento di aggiudicazione del 21 ottobre 2025 adottato nella “Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di servizi relativo all’implementazione di una piattaforma software di Airport Turnaround Management (ATAM) per gli Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa, nonché delle relative attività di assistenza e manutenzione. C.U.P. nr. H91D23000220004 LINATE C.U.P. nr. H19C24000010002 MALPENSA CIG B65BD5C123” (doc. 1);
− delle lettere di aggiudicazione del 21 ottobre 2025 con le quali SEA ha comunicato al r.t.i. OMISSIS (doc. 2) e al r.t.i. Aviation (doc. 3), l’aggiudicazione disposta in favore di quest’ultimo;
− della graduatoria definitiva del 21 ottobre 2025 dalla quale il r.t.i. Aviation risulta primo classificato (doc. 4);
− ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o collegato, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente, ivi espressamente compresi il bando di gara (doc. 5), il disciplinare di gara (doc. 6), il capitolato tecnico (doc. 7), le istruzioni per la compilazione dell’offerta tecnica (doc. 7-bis), nonché i verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (doc. 8);
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Engineering Ingegneria Informatica s.p.a. e della S.E.A. – Società per Azioni Esercizi Aeroportuali s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2026 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno ricorso ha per oggetto la “Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di servizi relativo all’implementazione di una piattaforma software di Airport Turnaround Management (ATAM) per gli Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa, nonché delle relative attività di assistenza e manutenzione. C.U.P. nr. H91D23000220004 LINATE C.U.P. nr. H19C24000010002 MALPENSA CIG B65BD5C123”, (doc. 1) di cui alla gara indetta dalla S.E.A. Società per Azioni Esercizi Aeroportuali s.p.a. (d’ora in poi solo SEA), società di gestione degli aeroporti milanesi.
2. Espletata la gara, e dopo l’esclusione del R.T.I. ADB Safegate, quest’ultima posizionatasi al primo posto in graduatoria, la gara veniva aggiudicata al R.T.I. formato da Aviation Solution B.V. (in qualità di mandataria) ed Engineering Ingegneria Informatica s.p.a. (in qualità di mandante), secondo in graduatoria, avendo raggiunto il punteggio totale di 61,11 punti, seguito dalla società ricorrente OMISSIS International AG, con 58,93 punti.
3. In data 29 ottobre 2025, l’odierna ricorrente ha presentato alla stazione appaltante istanza di accesso agli atti di gara.
4. Con ricorso notificato il 17 novembre 2025, OMISSIS International AG (d’ora in poi solo OMISSIS) ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione della gara, a favore del R.T.I. controinteressato, adottato il 21 ottobre 2025 dalla stazione appaltante SEA.
5. Nel dettaglio, la notifica del ricorso è stata effettuata:
– in data 17 novembre 2025, via PEC ad Engineering ingegneria informatica s.p.a.;
– in data 18 e 19 novembre 2025 ad OMISSIS B.V., società con sede legale nei Paesi Bassi, secondo le modalità prescritte dal Regolamento (UE) n. 1784/2020, che disciplina la notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali negli Stati membri dell’Unione europea.
6. Con le memorie di costituzione depositate in giudizio il 15 dicembre 2025, Engineerig Ingegneria Informatica s.p.a. (d’ora in poi solo Engineering) e la stazione appaltante SEA hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di notifica alla mandataria controinteressata, avendo la ricorrente notificato all’estero il ricorso con le modalità di cui al citato regolamento, asseritamente applicabile solo alla materia civile e commerciale, con esclusione della materia amministrativa.
7. Con ricorso in materia di accesso ai documenti ex art. 116, comma 2, c.p.a., notificato il 19 dicembre 2025, la ricorrente OMISSIS ha domandato a questo T.A.R. la condanna della stazione appaltante all’ostensione degli atti di gara.
8. Tuttavia, in data 15 dicembre 2025, SEA ha riscontrato tale istanza di accesso agli atti, trasmettendo la documentazione richiesta, sicché con sentenza breve n. 965 pubblicata il 2 marzo 2026 è stata dichiarata la cessata materia del contendere.
9. In data 4 febbraio 2026, Engineeering ha depositato copia del contratto di appalto sottoscritto nel frattempo tra la SEA e il RTI controinteressato l’8 gennaio 2026.
10. Dopo aver ottenuto la documentazione richiesta, in data 9 febbraio 2026, la ricorrente OMISSIS ha depositato ex art. 73 c.p.a. memoria.
11. Con ordinanza collegiale n. 1021 pubblicata il 3 marzo 2026, il Collegio ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso, “Rilevato – che parte ricorrente ha notificato il ricorso introduttivo in data 17 novembre 2025 alla mandante Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., con sede legale a Roma; e in data 19 novembre 2025 alla mandataria Aviation Solution BV, quest’ultima con sede legale a Schiphol (Paesi Bassi); – che la notifica del ricorso alla capogruppo Aviation Solution BV risulta effettuata nel rispetto dei termini di decadenza ma esclusivamente secondo le modalità di cui al Regolamento UE 1784/2020 e con notifica “a mezzo posta”;
Considerato – che il Regolamento comunitario in questione – come emerge dal suo articolo 1, “Ambito di applicazione”, “… si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»)”;
– che la relativa forma di notificazione non è applicabile al processo amministrativo, in quanto la netta delimitazione delle materie cui è riservata la forma di notificazione di cui al citato regolamento risulta di stretta interpretazione;
– che la notifica avrebbe dovuto essere effettuata in applicazione dell’art. 142 comma 2 c.p.c. e dell’art. 37 del D. Lgs. n. 71/2011, recante “ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell’art. 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 46“;
– che la notifica effettuata da parte ricorrente è da considerarsi nulla (Consiglio di Stato, sez. V, 9 novembre 2020, n. 6857) e non inesistente come, invece, sostenuto dalla stazione appaltante e dalla mandante resistente;
Ritenuto – che nel caso di specie ricorra una situazione di obiettiva incertezza normativa tale da consentire a questo Collegio di riconoscere il beneficio dell’«errore scusabile» ex art. 37 cod. proc. amm. (ex multis, Consiglio di Stato, III, 2 aprile 2020, n. 2240)”.
12. Con nota del 1° aprile 2026, la società ricorrente ha depositato n. 2 ricevute dell’avvenuto rinnovo della notificazione all’estero del ricorso ex art. 142, co. 1, c.p.c. a mezzo Unep di Milano.
13. Con memoria depositata l’11 maggio 2026, la mandante Engineering ha formulato istanza di revoca dell’ordinanza 1021/2026, sostenendo l’inconfigurabilità dei presupposti per il riconoscimento del beneficio dell’errore scusabile, e pertanto l’inammissibilità del ricorso per mancata costituzione del contraddittorio, con richiesta di cancellazione dell’udienza dal ruolo.
14. All’udienza pubblica del 27 maggio 2026 la causa, dopo la discussione delle parti, è passata in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, si può prescindere dall’esame delle eccezioni sollevate dalle parti resistenti dal momento che i motivi di ricorso sono infondati.
2. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore del R.T.I. Aviation, deducendo l’illegittima mancata esclusione di quest’ultimo dalla procedura di gara in ragione della carenza dei requisiti di partecipazione di ordine tecnico e professionale di cui al paragrafo 6, punti c.1. e c.2. del disciplinare di gara; in particolare, dei “requisiti di carattere esperienziale” che attengono:
c.1 In considerazione della specificità e della complessità dell’appalto e della sua particolare rilevanza per l’operatività aeroportuale, è richiesto ai concorrenti di dimostrare di avere realizzato, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del Bando, servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura. Per servizi analoghi si intendono i servizi di implementazione di una piattaforma software di Airport Turnaround Management per un importo non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) (IVA esclusa), anche riferiti a POC e/o contratti in deployment. Tali servizi analoghi, nel loro complesso, dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
– essere riferiti ad almeno due aeroporti differenti, dei quali almeno uno con un numero minimo di 6 milioni di passeggeri annui;
– essere riferiti ad almeno un aeroporto situato nell’Unione Europea (Schengen e/o UK);
– essere riferiti al monitoraggio di traffico Extra-Schengen;
– essere riferiti al monitoraggio degli aeromobili, compresi aeromobili di tipo wide bodies”. A tal riguardo il disciplinare specificava che, in caso di partecipazione in forma associata, il requisito doveva essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso;
c.2 In considerazione della specificità e della complessità dell’appalto e della sua particolare rilevanza per l’operatività aeroportuale, è richiesto ai concorrenti di dimostrare di avere realizzato, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del Bando, un contratto di punta avente ad oggetto l’implementazione di una piattaforma software di Airport Turnaround Management di importo minimo pari a Euro 200.000,00 (duecentomila/00) (IVA esclusa), anche riferito a POC e/o contratto in deployment”. Per tale requisito, il disciplinare specificava che, in caso di partecipazione in forma associata, il requisito doveva essere posseduto da almeno un componente del raggruppamento stesso.
La società ricorrente sostiene che la carenza di tali requisiti in capo alla controinteressata OMISSIS B.V. si ricaverebbe dalle seguenti circostanze: (i) OMISSIS B.V. sarebbe una società (di diritto olandese) costituita il 15 marzo 2024, cioè appena un anno prima dell’indizione della procedura di gara (i.e. 7 aprile 2025); (ii) nella domanda di partecipazione alla gara, OMISSIS B.V. avrebbe dichiarato che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, non si sarebbe verificata alcuna operazione di cessione o di affitto d’azienda o di ramo d’azienda, né alcuna operazione di fusione o di incorporazione societaria; (iii) OMISSIS B.V. avrebbe, altresì, dichiarato di non voler fare ricorso, ai sensi dell’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023, all’istituto dell’avvalimento; (iv) nell’autodichiarazione relativa al requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 OMISSIS avrebbe dichiarato di non possedere il requisito di cui al paragrafo 6. punto b (relativo al “fatturato globale annuo relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando, non inferiore a € 1.000.000,00”), affermando che lo stesso sarebbe stato soddisfatto integralmente dalla mandante Engineering. Tali circostanze – a dire della società ricorrente – renderebbero ontologicamente impossibile che la mandataria OMISSIS B.V. avesse maturato la capacità tecnico-professionale richiesta dal disciplinare di gara da sola e in un arco temporale ristretto compreso tra la data di costituzione (15 marzo 2024) e la data di presentazione dell’offerta (7 aprile 2025); quindi se OMISSIS non possedeva un fatturato globale “non inferiore a Euro 1.000.000,00”, non poteva aver realizzato servizi analoghi per tale importo.
3. Il motivo è infondato.
3.1. Risulta dalla documentazione versata in atti dalla stazione appaltante che OMISSIS B.V., a seguito di richiesta di chiarimenti di SEA (All. 4, doc. 13 SEA), ha prodotto una relazione, con la quale ha premesso che OMISSIS B.V., OMISSIS B.V. e Schiphol Nederland B.V. fanno parte, insieme ad altre, della Royal Schiphol Group.
Nella relazione si specifica che “OMISSIS” è nata nel 2021 quale centro di sviluppo e prestazione in house di servizi di deep turnaround management come branch all’interno della Schiphol Nederland BV (SNBV) (All. 5 e 6, doc. 14 e 15 SEA) e ciò risulterebbe dalla relazione annuale al bilancio del gruppo Royal Schiphol Group (doc. 28 SEA). Il branch erogava i servizi interni al gruppo SNBV secondo le policies infragruppo e fatturava i servizi resi nei confronti di terzi tramite la società OMISSIS BV; nel marzo 2024 SNBV ha costituito, all’interno del medesimo gruppo, OMISSIS BV, ovvero la società partecipante alla procedura di gara, quale veicolo societario, posseduto al cento per cento da SNBV tramite la OMISSIS BV, ai fini di commercializzare le soluzioni per aeroporti della Royal Schiphol Group. La controinteressata Aviation Solution B.V. ha fornito alla SEA plurimi elementi a comprova del fatto che l’attività svolta da “OMISSIS”, quale branch di SNBV è da ritenersi riferibile alla “OMISSIS B.V.”: (i) la continuazione dell’uso della denominazione “OMISSIS” (che di fatto dunque configura un trasferimento d’azienda ex art. 2565 del codice civile); (ii) la medesima sede legale; (iii) l’utilizzo dei medesimi recapiti; (iv) la continuazione dell’attività lavorativa dei principali responsabili del servizio, tra cui la direttrice Caroline Massart e il direttore Marcel Stroop; (v) l’intestazione della licenza per il sistema S.a.a.s. necessaria per l’erogazione del servizio di deep turnaround management ad OMISSIS B.V. a partire dal mese di aprile 2024; (vi) il legame giuridico tuttora sussistente tra OMISSIS B.V. e OMISSIS B.V. che ne è non solo unico azionista ma anche amministratrice; (vii) il branch OMISSIS all’interno della SNBV sarebbe stato trasferito per intero ad Aviation Solution B.V. mediante cessione, di fatto, a questa di tutti quegli elementi che la giurisprudenza di merito qualifica come sintomatici di una cessione di azienda, etc.
Nella citata relazione al bilancio si legge infatti che: “Our digital solutions have also attracted interest from other airports, and in December 2021 we set up Schiphol Group OMISSIS to distribute our knowledge and skills in this area and contribute to a strong, technology-driven aviation sector” (doc. 28 depositato da SEA, pag. 2), cioè che “Le nostre soluzioni digitali hanno suscitato l’interesse anche di altri aeroporti e, nel dicembre 2021, abbiamo costituito Schiphol Group OMISSIS per diffondere le nostre conoscenze e competenze in questo settore e contribuire a un settore dell’aviazione forte e orientato alla tecnologia”, sicché la stazione appaltante ha correttamente ritenuto sussistente i requisiti di carattere esperenziale in capo alla OMISSIS B.V., nata dal branch Aviation Solution e quindi l’attività svolta dalla prima “OMISSIS”, quale branch di SNBV, non può non ritenersi riferibile alla “OMISSIS B.V.”., dal momento che risulta evidente la piena continuità organizzativa, operativa e commerciale del branch.
È evidente quindi che nel 2021 la Schiphol Nederland B.V. aveva creato un’articolazione interna della Schiphol Group, priva di personalità giuridica, alla stregua di una unità operativa.
3.2. La stazione appaltante ha inoltre rilevato che SNBV è soggetto al diritto olandese, ma che in ogni caso anche nell’ordinamento italiano il trasferimento dell’azienda non è soggetto alla forma scritta ad substantiam ma può aver luogo anche in assenza di specifiche formalità al riguardo (ex multis Corte di Cassazione, Ordinanza 1479/2025). Secondo la SEA, nel caso di specie, il branch “OMISSIS” all’interno della SNBV sarebbe stato trasferito per intero all’impresa “OMISSIS B.V.” mediante conferimento, di fatto, alla OMISSIS B.V. degli elementi che compongono il know how e che sono sintomatici di una cessione di fatto dell’azienda, quali, come rilevato nella nota integrativa, “l’identità del nome e/o della ragione sociale dell’azienda cedente, l’identità fisica della sede di esercizio dell’azienda cedente, l’identità, o anche la solo somiglianza, dell’attività svolta dall’azienda cedente; l’utilizzo dei recapiti, quali numero di telefono e di fax dell’azienda cedente, l’utilizzo dello stesso dominio internet dell’azienda cedente, l’uso degli elementi caratterizzanti l’avviamento dell’azienda cedente” (Tribunale di Ancona sentenza n. 2033/2024).
3.3. Nella fattispecie, alla luce di quanto rappresentato e documentato dalla stazione appaltante, con la costituzione della OMISSIS B.V. avvenuta nel 2024, si è in sostanza attribuita la personalità giuridica al branch OMISSIS, divenuto così “veicolo societario”, posseduto al cento per cento da SNBV tramite la OMISSIS BV, ai fini di commercializzare le soluzioni per aeroporti della Royal Schiphol Group, tra cui il Deep Turnaround Management, sicché il rapporto tra OMISSIS e la SNBV, da rapporto organico, è divenuto un rapporto intersoggettivo, con piena continuità organizzativa, operativa e commerciale del branch.
3.4. Nella fattispecie il cedente, SNBV tramite la OMISSIS BV, coincide con il cessionario OMISSIS B.V., con azionista unico OMISSIS B.V., ne consegue che è legittimo l’utilizzo dei requisiti maturati in precedenza, inequivocabilmente riconducibili al branch “OMISSIS” assorbito nell’OMISSIS B.V., senza necessità di un apposito contratto di avvalimento, mancando il presupposto dell’alterità soggettiva dell’ausiliaria e dell’ausiliata.
3.5. Non può essere pertanto condivisa l’interpretazione sostenuta dalla società ricorrente, perché in contrasto con i principi del risultato e dell’accesso al mercato sanciti dagli artt. 1 e 3 del D.lgs. 36/2023, in quanto basata su considerazioni puramente formalistiche rispetto al dato sostanziale, comportando un’illegittima restrizione del confronto concorrenziale, costringendo imprese formalmente sorte da poco ma che oggettivamente inglobano al loro interno il know how necessario e richiesto dalla legge di gara a non partecipare alle gare o a fare ricorso all’avvalimento.
3.6. La giurisprudenza e il provvedimento di esclusione della Zestior Technologies richiamate da parte ricorrente riguardano casi diversi, in cui il rapporto tra la società capogruppo, controllante al 100%, e la società partecipante alla gara si configurava come intersoggettivo, avendo entrambe autonoma soggettività giuridica, mentre nel caso in esame, come detto, OMISSIS era un branch – privo di soggettività giuridica – della SNBV.
3.7. Quanto alla dichiarazione resa da OMISSIS B.V., contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la stazione appaltante ha evidenziato che lo spin off del branch di OMISSIS è avvenuto a marzo 2024, pertanto risulta assolutamente corretta e rispondente al vero l’affermazione contenuta nel DGUE di OMISSIS B.V. che la stessa non era stata interessata da operazioni societarie straordinarie nell’anno precedente alla pubblicazione del bando (pubblicazione avvenuta nell’aprile 2025).
3.8. Parte ricorrente deduce infine che dal verbale n. 6 (All. 17, doc. 8 ric.) risulterebbe come la SEA, nel corso delle operazioni, avesse rilevato l’incompletezza della documentazione prodotta dal RTI Aviation – Engineering e che all’esito del soccorso istruttorio la stazione appaltante si sarebbe limitata ad affermare che “la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto” senza fare alcun cenno né al contenuto dei documenti presentati dall’operatore economico, né della relativa attività valutativa della SEA.
3.9. La censura non merita pregio.
3.10. Risulta dal verbale n. 6 che la stazione appaltante aveva ritenuto non comprovati in capo al RTI controinteressato i parametri 1.1.1, 1.1.2, e 1.1.3 relativi all’esperienza pregressa e 1.2.2 relativo al possesso della certificazione ISO 27001 e che in ragione di ciò la Commissione giudicatrice aveva decurtato il relativo punteggio, confermando comunque la graduatoria che vedeva al primo posto il RTI controinteressato. Inoltre, risulta dallo stesso verbale che la commissione aveva rilevato che, “per quanto riguarda la procura dei due soggetti che firmano per conto della mandataria Aviation Solution B.V., è presente solamente quella di Robert Carsouw, che risulta conferita da parte della società Royal Schipool Group N.V nell’ambito della controllata Schipool Nederland B.V. (…) e che “per quanto riguarda i requisiti di partecipazione, i documenti inseriti sono insufficienti alla comprova, in quanto:
– per quanto riguarda il requisito c.1 di cui al Disciplinare di gara, in luogo del documento prodotto
è necessario acquisire la documentazione di cui al punto 13 del Disciplinare, ovvero “apposita/e dichiarazione/i, resa/e nel testo di cui al Doc. 9, ovvero, in alternativa, copia del/i contratto/i stipulato/i afferenti la prestazione comprensiva della certificazione di regolare esecuzione delle prestazioni”;
– per quanto riguarda il requisito c.2 di cui al Disciplinare di gara, in luogo del documento prodotto
è necessario acquisire la documentazione di cui al punto 13 del Disciplinare, ovvero “apposita dichiarazione, resa nel testo di cui al Doc. 11, ovvero, in alternativa, copia del/i contratto/i stipulato/i afferenti la prestazione comprensiva della certificazione di regolare esecuzione delle prestazioni”. Quindi, la stazione appaltante aveva chiesto tale documentazione, versata in atti (All. 7, 8 e 9, doc. 16, 17 e 18 SEA).
3.12. Il fatto che il verbale n. 7 non faccia cenno alla documentazione prodotta non assume alcuna rilevanza, avendo la stazione appaltante valutato positivamente, come conforme e quindi completa, la documentazione richiesta al RTI controinteressato con il verbale n. 6, sicché l’indicazione dei documenti sarebbe stata ultronea.
4. Con memoria depositata il 9 febbraio 2026, la società ricorrente ha rappresentato che, dopo il riscontro da parte di SEA dell’istanza di accesso agli atti di gara, l’esame della documentazione richiesta avrebbe confermato i profili di illegittimità già dedotti con il ricorso introduttivo del presente giudizio, sicché OMISSIS ha ribadito l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso alla controinteressata e poi ha dedotto ulteriori censure.
4.1. La stazione appaltante ha replicato, con memoria depositata il 13 febbraio 2026, con la quale ha eccepito l’inammissibilità delle considerazioni svolte dalla ricorrente nella citata memoria del 9 febbraio 2026, in quanto da considerarsi di fatto nuove doglianze, attenendo a ciò che la stazione appaltante avrebbe versato in atti in occasione della trattazione dell’istanza cautelare avversaria, sicché tali censure, di conseguenza, avrebbero dovuto essere proposte mediante atto di motivi aggiunti da notificarsi entro 30 giorni dal deposito dei predetti documenti.
5. L’eccezione è in parte fondata.
5.1. Per la consolidata giurisprudenza, sono inammissibili le censure dedotte con la memoria non notificata alla controparte, sia nell’ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, sia quando, pur richiamandosi a un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi o in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva solo il compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il thema decidendum (Cons. Stato, sez. II, 14 dicembre 2023, n. 10816; Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 2023, n. 188; Cons. Stato, sez. III, 9 luglio 2014, n. 3493).
5.2. Nel caso di specie, le censure formulate dalla società ricorrente nei paragrafi II.5.1. (frontespizio dei contratti asseritamente stipulati dalla OMISSIS b.v. a partire dal mese di marzo 2024); II.5.2. (dichiarazioni); II.5.3. (documento recante una generica indicazione dei prezzi commerciali); II.5.4. (documento recante una rappresentazione interna dei costi operativi) ampliano il thema decidendum, dal momento che essi introducono nuovi profili di illegittimità dell’operato della stazione appaltante, in relazione ai quali la società ricorrente non ha però proposto ricorso per motivi aggiunti, sicché essi sono in parte qua inammissibili.
5.3. Per il resto le censure sono infondate.
5.4. Vale la pena osservare che la stessa società ricorrente ammette che “Schiphol Nederland b.v. – mediante la creazione della “Schiphol Group OMISSIS” – non ha costituito un nuovo soggetto munito di personalità e capacità giuridica, ma una mera articolazione interna.
Tanto è vero che tutti i contratti e le partnership commerciali avviate (anche da Schiphol Group OMISSIS) erano comunque intestati e giuridicamente riferibili solo a Schiphol Nederland b.v. (cfr. doc. 28 depositato da SEA)” (pag. 18 e 19 memoria cit.).
5.5. È evidente che in presenza di un rapporto interorganico non poteva realizzarsi una “formale” operazione di cessione “e con essa il trasferimento dei requisiti tecnico-professionali maturati in capo al cedente” (pag. 21 memoria cit.), ma solo un trasferimento di fatto da OMISSIS ad OMISSIS B.V..
6. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha dedotto l’invalidità dell’offerta presentata da OMISSIS B.V. in quanto sottoscritta da soggetti (i.e. il sig. Arthur Reijnhart e il sig. Robert Carsouw) – a suo dire – del tutto privi di idonei poteri di firma. Più precisamente, OMISSIS, nel ricorso introduttivo, ha evidenziato che nella documentazione prodotta in sede di gara non ci sarebbe alcuna procura idonea a comprovare i poteri rappresentativi conferiti da OMISSIS B.V. al sig. Arthur Reijnhart; inoltre, la procura del sig. Robert Carsouw non sarebbe stata conferita da OMISSIS B.V. bensì dalla holding Royal Schiphol Group N.V. e che riguardava l’esercizio di poteri relativi ad altra società del gruppo (i.e., Schiphol Nederland B.V., cioè la cedente) esercitabili entro un limite massimo di importo dei contratti pari a euro 1.000.000.
6.1. Il motivo è infondato.
6.2. Risulta dagli atti versati in giudizio che la stazione appaltante, in data 12 settembre 2025 (All. 4, doc. 13 SEA) – su proposta della Commissione di gara dell’8 agosto 2025 – ha richiesto chiarimenti in ordine ai poteri dei firmatari, e risulta che il RTI Aviation ha fornito riscontro puntuale, producendo documentazione integrativa (All. 5, 13, 14 e 20, docc. 14, 21, 22 e 29 SEA), valutata positivamente dalla Commissione, come risulta dal citato verbale n. 7 del 19 settembre 2025. Tale documentazione ha consentito di definire i poteri rappresentativi dei sigg. Reijnhart e Carsouw, evidenziando che il gruppo è articolato in una catena partecipativa univoca: Royal Schiphol Group N.V. (holding), amministratore unico di − Schiphol Nederland B.V., azionista unico e amministratore con potere di firma individuale di − OMISSIS B.V., a sua volta azionista unico ed amministratore unico di − OMISSIS B.V.; inoltre, tale ricostruzione è stata accompagnata dall’indicazione dei poteri rappresentativi: a) il sig. Reijnhart è amministratore con potere di firma congiunta e mandatario “B” di OMISSIS B.V., società che, in quanto azionista unico e amministratore unico di OMISSIS B.V., può legittimamente rappresentare ed obbligare quest’ultima; b) il sig. Carsouw è mandatario “A” di OMISSIS B.V., in forza di procura rilasciata dalla holding Royal Schiphol Group N.V., quale amministratore unico della Schiphol Nederland B.V.; procura che, come precisato, gli attribuisce il potere di rappresentare anche altre società del gruppo, purché l’atto sia sottoscritto congiuntamente all’amministratore competente della società rappresentata.
In questo quadro, l’asserito limite di € 1.000.000,00 richiamato dalla ricorrente non incide in alcun modo sui poteri di firma esercitati congiuntamente all’interno del gruppo.
Infatti, tale limite riguarda unicamente l’attività svolta dal procuratore nell’interesse della società conferente la procura e non si applica quando egli agisca nell’interesse di un’altra società del gruppo, congiuntamente al suo amministratore.
La firma congiunta Reijnhart–Carsouw era pertanto pienamente idonea a impegnare OMISSIS B.V.
6.3. Inconferente è infine la giurisprudenza richiamata dalla società ricorrente, riguardando casi diversi da quello in esame, in cui mancava completamente la sottoscrizione. Nella fattispecie invece la sottoscrizione era presente e riconoscibile, e l’esigenza istruttoria riguardava unicamente la ricostruzione dei poteri rappresentativi all’interno di un gruppo societario estero.
7. Concludendo, il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.
8. Dalla legittimità del provvedimento impugnato, rispetto ai vizi prospettati, deriva la legittimità dell’aggiudicazione, disposta dalla stazione appaltante a favore del RTI OMISSIS B.V. – Engineering Ingegneria Informatica s.p.a. sicché, in difetto di qualsivoglia ingiustizia dell’atto lesivo, vanno respinte anche le ulteriori domande di dichiarazione di inefficacia del contratto concluso nelle more e di risarcimento, in forma specifica o per equivalente, formulate dalla ricorrente.
9. Le spese di lite, che seguono il principio della soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in parte e in parte lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore della stazione appaltante e della controinteressata costituita, SEA e Engineering Ingegneria Informatica s.p.a., spese che sono liquidate nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) a favore di ciascuna delle due parti, oltre agli accessori come per legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario
Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore
IL SEGRETARIO
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