Chi guida un’impresa che ha ottenuto un finanziamento garantito dal Fondo di garanzia per le PMI tende a ragionare come se di fronte avesse un solo creditore: la banca che ha erogato il prestito. È un errore di prospettiva, e nel concordato preventivo costa caro. Dietro un prestito garantito dal Fondo i creditori sono due: la banca e lo Stato. La banca recupera in fretta la quota garantita, poi lo Stato prende il suo posto con un privilegio che nel concordato pesa molto. Chi deposita una domanda di concordato senza aver capito questa sequenza si ritrova a negoziare con l’interlocutore sbagliato, a formare classi che non reggono e a scoprire troppo tardi che una parte importante del suo debito “chirografario” è diventata privilegiata strada facendo.
Questa guida segue un’idea precisa. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e comincia ad anticiparle. Per questo ricostruiamo, mossa dopo mossa, come si muovono la banca finanziatrice e il Fondo (gestito da Mediocredito Centrale) quando l’impresa entra in concordato: cosa fanno, perché conviene loro farlo, quali limiti la legge e i giudici hanno fissato e dove l’impresa può giocare d’anticipo. Il quadro di riferimento è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dai decreti correttivi, compresi il D.Lgs. 136/2024 e il più recente D.Lgs. 147/2026. A questo si aggiungono la L. 662/1996, istitutiva del Fondo, e l’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 123/1998, che regola il privilegio.
Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione verificabile. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè una delle figure che la legge chiama ad assistere l’imprenditore nella trattativa con banche e creditori istituzionali prima e intorno agli strumenti concorsuali. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. Un prestito garantito dal Fondo PMI dentro un concordato è insieme un problema di contratto bancario, di garanzia pubblica e di piano concordatario, e va letto da tutti e tre i lati.
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Chi hai di fronte: una banca che ha già un paracadute e uno Stato che aspetta il suo turno
Per capire come si comporterà la controparte bisogna partire dalla sua convenienza economica, non da una presunta ostilità. La banca che ha erogato un finanziamento con garanzia del Fondo PMI è un attore razionale con un portafoglio da gestire. Ha erogato il prestito anche perché una quota del rischio, spesso l’80% e nelle misure emergenziali degli anni scorsi fino al 90% o al 100%, era coperta da una garanzia pubblica a prima richiesta. Il Fondo è stato istituito dall’art. 2, comma 100, lett. a), della L. 662/1996 ed è gestito da Mediocredito Centrale secondo le disposizioni operative approvate con decreto ministeriale.
Dal punto di vista della banca, la quota garantita non è un credito da difendere nel concordato: è un credito da trasferire allo Stato il prima possibile. Ogni mese che passa senza escutere la garanzia è un mese in cui la banca tiene a bilancio un’esposizione deteriorata, accantona rettifiche e rischia di non rispettare gli adempimenti delle disposizioni operative del Fondo, il che può compromettere l’efficacia della garanzia stessa. Il comportamento atteso è quindi lineare: appena l’impresa mostra segnali di insolvenza (rate non pagate, domanda di concordato, misure protettive), la banca attiva le procedure per escutere la garanzia.
Sulla quota non garantita, di solito il 10-20%, la convenienza della banca è diversa. È lì che il concordato la tocca davvero. Su quella quota la banca resta un normale creditore chirografario e ragionerà come tale: confronterà la percentuale offerta nel piano con quanto ricaverebbe dalla liquidazione giudiziale, terrà conto dei tempi, delle garanzie personali dei soci (fideiussioni) e della possibilità di cedere il credito. Una banca coperta dal Fondo per l’80% non è affatto indifferente al concordato: lo è soltanto sull’80%.
Poi c’è il secondo giocatore, quello che molti imprenditori non vedono arrivare: il Fondo, cioè lo Stato. Quando paga la banca, il Fondo acquisisce un credito di restituzione verso l’impresa. Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, ultima la sentenza n. 25083 del 13 luglio 2026, questo credito gode del privilegio dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 123/1998. Si tratta di un privilegio generale che la legge colloca prima di ogni altro titolo di prelazione, con l’eccezione delle spese di giustizia e dei privilegi dell’art. 2751-bis c.c. (lavoratori, professionisti, artigiani e simili) e fatti salvi i diritti di prelazione già acquisiti da terzi.
Il Fondo ragiona in modo diverso dalla banca. Non ha un rapporto commerciale da preservare, non vende altri prodotti all’impresa e agisce secondo regole amministrative e procedure interne che lasciano poco margine alla negoziazione informale. Dal suo punto di vista conviene far valere il privilegio fino in fondo, perché ogni concessione sul rango o sulla percentuale va giustificata come scelta di miglior soddisfacimento dell’erario. Questo non vuol dire che sia impossibile trattare con il Fondo. Vuol dire che lo si convince con numeri, attestazioni e confronti con l’alternativa liquidatoria, non con argomenti di opportunità.
Infine ci sono gli altri creditori: i fornitori chirografari, l’Erario, gli enti previdenziali e i dipendenti. Il loro interesse è condizionato dalla presenza del Fondo. Un privilegio che scavalca quello dell’Erario e degli enti previdenziali (salvo quanto previsto dall’art. 2751-bis c.c. per i lavoratori) riduce la massa disponibile per tutti gli altri. Se il piano non lo considera fin dall’inizio, i conti dei chirografari cambiano dopo il deposito. Il prestito garantito dal Fondo è il punto in cui il piano concordatario rischia più spesso di diventare infattibile senza che nessuno se ne accorga subito. Tutte le mosse che seguono vanno lette alla luce di questa doppia convenienza: la banca vuole uscire dalla quota garantita, lo Stato vuole entrare con il massimo rango possibile.
L’arsenale reale della controparte
Prima di analizzare le singole mosse conviene mettere in fila gli strumenti che banca e Fondo hanno davvero a disposizione, con i rispettivi costi. La banca dispone del contratto (clausole di decadenza e risoluzione), delle segnalazioni in Centrale dei Rischi, della garanzia pubblica a prima richiesta, delle fideiussioni personali dei soci e, prima che intervengano le misure protettive, delle azioni monitorie ed esecutive ordinarie. Ciascuno di questi strumenti ha un costo: il decreto ingiuntivo e il pignoramento richiedono anticipi di contributo unificato e spese, tempi di mesi e un esito incerto su un patrimonio aziendale spesso già gravato. L’escussione del Fondo, al contrario, costa alla banca solo l’istruttoria documentale. Per questo è la sua prima scelta razionale.
Il Fondo ha un arsenale più ristretto ma più incisivo: il privilegio di legge, la possibilità di insinuarsi anche prima del pagamento, il potere di chiedere la restituzione e, per le somme non recuperate, il ricorso agli strumenti di riscossione che la disciplina dei crediti pubblici gli mette a disposizione. Non ha invece la flessibilità commerciale della banca: ogni rinuncia deve trovare una giustificazione documentale.
Per completare il quadro serve un elemento di contesto. Molti dei finanziamenti oggi in sofferenza sono stati erogati negli anni dell’emergenza sanitaria, quando il D.L. 23/2020 (il cosiddetto decreto Liquidità) ha ampliato la copertura del Fondo e reso più rapida la concessione delle garanzie, con coperture che per alcune operazioni arrivavano fino al 100%. Quando la copertura è totale, la banca ha poco interesse nel concordato: il suo vero interlocutore diventa subito il Fondo, che rischia di essere il primo creditore per importo dell’impresa. Più alta è la percentuale di copertura, più il concordato diventa una trattativa con lo Stato e meno una trattativa con la banca. È una differenza da valutare subito, perché cambia il soggetto con cui conviene aprire il dialogo.
Va ricordato infine che l’estensione del privilegio ai crediti di restituzione nati dall’escussione delle garanzie pubbliche ha trovato una base normativa espressa nell’art. 8-bis del D.L. 3/2015, che ha chiuso sul piano legislativo una parte del dibattito poi definito dalla Cassazione.
Prima mossa: la banca chiude i rubinetti e dichiara la decadenza dal beneficio del termine
La mossa
La prima cosa che la banca farà, di solito appena si accorge che l’impresa sta preparando un percorso di ristrutturazione o al primo inadempimento significativo, è consolidare la propria posizione contrattuale. In concreto può revocare gli affidamenti a breve (fidi di cassa, anticipi su fatture), contestare l’inadempimento delle rate del finanziamento garantito e comunicare la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto per inadempimento. Le basi sono l’art. 1186 c.c. e le clausole risolutive espresse del contratto di mutuo, previste quasi sempre anche nei finanziamenti con garanzia pubblica. In parallelo l’esposizione viene classificata come deteriorata e segnalata alla Centrale dei Rischi.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista conviene muoversi prima del deposito della domanda di concordato per due motivi. Il primo: la decadenza rende esigibile l’intero credito e apre la strada all’escussione del Fondo, che le disposizioni operative collegano a precisi eventi di inadempimento e ad atti di recupero documentati. Il secondo: dopo il deposito della domanda, e soprattutto dopo la concessione delle misure protettive, il suo margine si restringe molto.
La banca preferisce non farla quando l’impresa è un cliente con flussi ancora significativi e un piano credibile in preparazione. In quel caso revocare tutto subito significa distruggere il valore che domani le servirà per incassare la quota chirografaria. Ecco perché, nelle prime settimane di crisi, la banca è spesso più disposta a una moratoria o a un accordo di standstill di quanto l’imprenditore immagini.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge le impone regole precise. Con l’art. 94-bis del Codice della crisi, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente e per il solo fatto del deposito della domanda, rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli a danno dell’imprenditore. La banca non può quindi usare la sola domanda di concordato come pretesto per chiudere i rapporti. Deve poter dimostrare un inadempimento precedente e autonomo.
C’è un secondo limite. Dopo la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti di crediti anteriori sono soggetti al controllo del tribunale (artt. 46 e 100 CCII), e i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa se sono state chieste e confermate le misure protettive (artt. 54 e 55 CCII). La decadenza dal termine, anche se dichiarata, non dà alla banca una scorciatoia esecutiva.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è depositare la domanda, anche con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII, chiedendo contestualmente le misure protettive, prima che la banca abbia consolidato una situazione di risoluzione documentata e opponibile. Così le revoche successive al deposito rientrano nel perimetro dell’art. 94-bis e le iniziative esecutive restano bloccate. Prima ancora conviene verificare il contratto di finanziamento: quali eventi di inadempimento sono previsti, se la comunicazione di decadenza è stata inviata nelle forme dovute, se la banca ha rispettato le regole sulla classificazione e sulla segnalazione in Centrale Rischi.
Se l’impresa ha ancora margini di continuità, un’alternativa è la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII), che consente di aprire un tavolo con banca e Fondo prima che le posizioni si irrigidiscano, con la possibilità di chiedere misure protettive anche in quella sede.
Le pronunce che ti proteggono
Sul piano della qualificazione del credito, la Cassazione (Sez. I, n. 1453 del 18 gennaio 2022) ha chiarito che il credito restitutorio dello Stato legato ai benefici pubblici è concorsuale, cioè rientra nella procedura, anche quando la revoca o l’evento che lo rende esigibile si verifica dopo l’apertura. Questo principio lavora a favore dell’impresa: nessuna iniziativa successiva della banca o del Fondo porta quel credito fuori dal concorso. Qualunque cosa la banca faccia dopo il deposito, la pretesa del Fondo resta dentro il piano e ne segue le regole.
Seconda mossa: la banca escute il Fondo e fa entrare lo Stato nella partita
La mossa
La seconda mossa è quella che cambia gli equilibri. La banca chiede al gestore del Fondo di pagare la quota garantita e allega la documentazione richiesta dalle disposizioni operative: il finanziamento, l’inadempimento, la decadenza o la risoluzione e gli atti di recupero avviati. Se la pratica è regolare, il Fondo liquida alla banca la percentuale garantita del credito (capitale, interessi contrattuali e di mora nei limiti previsti) e acquisisce verso l’impresa un diritto alla restituzione di quanto ha pagato, subentrando nella posizione della banca per quella quota.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal punto di vista della banca l’escussione è quasi sempre conveniente: trasforma un credito incerto verso un’impresa in crisi in un incasso certo dallo Stato. Ci sono però casi in cui la banca rinvia l’escussione. Succede quando teme che il Fondo contesti l’efficacia della garanzia (per esempio per irregolarità nell’istruttoria o nella gestione del finanziamento) oppure quando conta di incassare di più trattando direttamente con l’impresa o con i fideiussori. Una banca che ritarda l’escussione nonostante l’inadempimento conclamato è spesso una banca che ha un problema con la garanzia, e questa è un’informazione utile.
I suoi limiti
La banca non acquista alcun privilegio per la quota non coperta dalla garanzia: per la parte residua resta un creditore chirografario. Lo ha affermato chiaramente la Cassazione (Sez. I, n. 13180 del 15 maggio 2023): il privilegio dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 123/1998 spetta al soggetto pubblico che ha prestato la garanzia, non alla banca finanziatrice. La banca, infatti, non ha bisogno del privilegio, perché può escutere subito il garante pubblico.
Un secondo limite riguarda l’importo. La banca non può far valere nel concordato, per la parte già pagata dal Fondo, lo stesso credito che il Fondo farà valere a sua volta: il credito si divide, non si duplica. Dopo il pagamento la banca conserva solo la quota rimasta insoddisfatta. La Cassazione (Sez. I, n. 25083 del 13 luglio 2026) lo ha detto con riferimento allo stato passivo fallimentare: se la banca è già stata ammessa, il Fondo le subentra per l’importo pagato.
La tua contromossa
Qui la contromossa è soprattutto di pianificazione. Il piano di concordato deve trattare il credito garantito come se l’escussione fosse già avvenuta, o almeno come se potesse avvenire in qualunque momento della procedura. Questo significa quantificare la quota che passerà al Fondo con privilegio e collocarla nel rango giusto, quantificare la quota che resterà alla banca in chirografo e prevedere accantonamenti adeguati. Il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto nell’art. 87, comma 1, del Codice della crisi la lettera p-bis, che chiede al piano di dare conto dei fondi rischi per i finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche. È il riconoscimento normativo di un problema che la prassi aveva già segnalato.
Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Monardo conosce bene il momento in cui banca e garante pubblico decidono se trattare o escutere: è lì che la mappatura delle garanzie pubbliche, finanziamento per finanziamento, fa la differenza tra un piano che regge e uno che crolla al voto.
Una seconda contromossa riguarda la verifica della garanzia. Se la garanzia del Fondo è stata concessa o gestita in violazione delle regole, il problema è prima di tutto della banca. In alcuni casi questo può spostare il rapporto di forza nella trattativa sulla quota chirografaria, perché la banca rischia di non poter contare sul paracadute pubblico.
Le pronunce che ti proteggono
La Cassazione (Sez. I, n. 2664 del 30 gennaio 2019) ha affermato che il privilegio spetta al garante pubblico anche quando il credito originario della banca non era privilegiato. Si tratta di una prelazione propria, legata alla natura pubblica delle risorse. Questo orientamento ha superato quello precedente (Cass., Sez. I, n. 16870 del 7 luglio 2017), secondo cui il garante poteva surrogarsi nel privilegio solo se privilegiato era già il credito originario. Per l’impresa il dato utile è che la regola è ormai stabile e va messa nel piano, non contestata in astratto.
Terza mossa: il Fondo si insinua, anche prima di pagare, e rivendica il rango
La mossa
Il Fondo non aspetta sempre di aver pagato la banca per presentarsi. Secondo la Cassazione (Sez. I, n. 25083 del 13 luglio 2026), il garante pubblico può insinuare il proprio credito con riserva anche prima del pagamento alla banca, secondo le regole dei crediti condizionali. Nel concordato preventivo non c’è una vera verifica dello stato passivo come nella liquidazione giudiziale. Il commissario giudiziale verifica però l’elenco dei creditori, ne quantifica i crediti ai fini del voto e del giudizio sulla fattibilità e può essere sollecitato dal Fondo a riconoscerne la posizione privilegiata.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal punto di vista del Fondo, presentarsi presto conviene: è il modo per evitare di essere trattato come un chirografario qualunque e per spingere il commissario a considerare il privilegio nella relazione ai creditori. Il Fondo può invece restare defilato quando l’impresa propone un piano che lo soddisfa integralmente e nei tempi di legge. In quel caso ha poco da guadagnare dall’esporsi.
I suoi limiti
Il privilegio dell’art. 9, comma 5, è generale ma non assoluto: cede alle spese di giustizia, ai privilegi dell’art. 2751-bis c.c. (in primo luogo i crediti di lavoro) e ai diritti di prelazione già acquisiti da terzi. In un’impresa con molti dipendenti e un TFR importante, oppure con beni già ipotecati o pignorati, lo spazio effettivo del privilegio del Fondo può ridursi molto. Inoltre il credito del Fondo è limitato a quanto effettivamente pagato alla banca (più gli accessori previsti dalla disciplina): non può pretendere più di quanto ha versato.
Un ulteriore limite riguarda il rapporto con le regole tipiche del garante. La Cassazione (Sez. I, n. 18148 del 26 giugno 2023) ha qualificato il credito del garante pubblico come autonomo, non soggetto alle regole sul garante “comune” previste dagli artt. 160-161 CCII (ex artt. 61-62 l.fall.). Questo, se da un lato rafforza il Fondo, dall’altro gli impone di dimostrare il proprio credito per quello che è, con i presupposti dell’escussione.
La tua contromossa
La contromossa chiave è chiedere all’attestatore e all’esperto che redige la relazione sul valore dei beni (art. 84, comma 5, CCII) di verificare quanto del privilegio del Fondo trovi effettiva capienza nei beni su cui grava, tenuto conto dei privilegi che lo precedono. La parte che non trova capienza può essere degradata al chirografo e trattata come tale nel piano. Si tratta di uno strumento legittimo, che però va costruito con una perizia solida: il Fondo la esaminerà con attenzione.
Seconda contromossa: verificare la data e la regolarità dell’escussione. Una banca che ha escusso senza i presupposti delle disposizioni operative, o un Fondo che pretende di insinuarsi per somme non dovute alla banca, sono situazioni da contestare con la documentazione alla mano.
Il caso del concordato liquidatorio
Quando il concordato non è in continuità ma liquidatorio, la partita con il Fondo cambia in un punto preciso. L’art. 84, comma 4, CCII richiede che le risorse esterne aumentino di almeno il 10% la soddisfazione dei chirografari rispetto all’alternativa liquidatoria e che la soddisfazione dei chirografari e dei privilegiati degradati non sia inferiore complessivamente al 20% del loro ammontare. Se il Fondo viene degradato in parte al chirografo, la sua quota degradata entra nel calcolo della soglia del 20%: più il privilegio è incapiente, più il fabbisogno minimo del piano cresce. È un effetto controintuitivo. La degradazione alleggerisce il pagamento immediato del privilegio, ma appesantisce la soglia minima dei chirografari, e quindi va calcolata con cura in entrambe le direzioni.
Dal punto di vista del Fondo, questo è un argomento da spendere in trattativa: un piano liquidatorio che degrada molto il privilegio rischia di non raggiungere il 20%, e quindi di non essere ammissibile. Dal punto di vista dell’impresa, la contromossa è valutare con anticipo se apporti di terzi (soci, investitori) possano coprire il fabbisogno, oppure se convenga orientarsi verso una forma di continuità, anche indiretta, dove la soglia del 20% non si applica.
Le pronunce che ti proteggono
La Cassazione (Sez. I, ordinanza interlocutoria n. 10438 del 17 aprile 2024) ha riconosciuto che sul credito di rivalsa del garante prima del pagamento si sono formate nel tempo soluzioni divergenti, rimettendo la questione a una trattazione più approfondita. La sentenza del 2026 ha poi fornito una risposta, ma il fatto che il tema sia stato oggetto di contrasto dimostra che il terreno va presidiato con argomenti, non dato per scontato. A livello di merito, il Tribunale di Busto Arsizio (Sez. II, n. 352 del 10 marzo 2021) ha ammesso il credito di regresso del garante pubblico anche con domanda tardiva, chiarendo che la banca deve ridurre il proprio credito di conseguenza.
Quarta mossa: la banca vota contro, o vota come vuole il garante
La mossa
Nel concordato, la banca vota per il credito di cui è ancora titolare al momento del voto. Se l’escussione non è ancora avvenuta, la banca è formalmente titolare dell’intero credito e, in assenza di privilegio, vota per l’intero importo come chirografario. Nella prassi le banche tendono a conformarsi alle indicazioni del gestore del Fondo quando la garanzia copre una quota rilevante del credito, perché un voto favorevole che peggiori la posizione del garante potrebbe essere contestato in sede di escussione.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene votare contro quando la percentuale offerta ai chirografari è bassa rispetto alla prospettiva liquidatoria e quando la banca conta su fideiussioni personali dei soci che restano escutibili nonostante il concordato (art. 117 CCII). Conviene invece votare a favore, o almeno non opporsi, quando il piano in continuità le garantisce flussi futuri dalla relazione commerciale con l’impresa risanata o quando la liquidazione giudiziale renderebbe la quota chirografaria praticamente nulla.
I suoi limiti
I creditori privilegiati soddisfatti integralmente non votano, salvo che rinuncino in tutto o in parte al privilegio; se il privilegio è degradato per incapienza, votano solo per la parte degradata (art. 109 CCII). Nel concordato in continuità, i privilegiati che non vengono pagati entro centottanta giorni dall’omologazione o che vengono soddisfatti con utilità diverse dal denaro hanno diritto di voto (art. 109, comma 5, CCII). Una banca che vota per la quota chirografaria non può poi pretendere di votare anche per la quota passata al Fondo con il privilegio.
C’è anche il limite della ristrutturazione trasversale. Nel concordato in continuità aziendale il tribunale può omologare il piano anche con il voto contrario di una o più classi, se sono rispettate le condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII: distribuzione del valore di liquidazione secondo la graduazione dei privilegi, trattamento delle classi dissenzienti almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole rispetto a quelle di grado inferiore, approvazione da parte della maggioranza delle classi (o di almeno una classe che sarebbe soddisfatta anche in liquidazione). Il voto contrario della banca, da solo, non basta a bloccare il piano.
La tua contromossa
La contromossa chiave è costruire le classi pensando al Fondo e alla banca come a due soggetti distinti, con interessi diversi e posizioni giuridiche diverse. Nel concordato in continuità la suddivisione in classi è obbligatoria. La giurisprudenza di merito ha ammesso soluzioni che separano il credito privilegiato del garante dal chirografo della banca e, se necessario, prevedono classi destinate a essere popolate dai garanti dopo l’escussione. Una classe autonoma per i crediti bancari chirografari garantiti, distinta dai fornitori, consente poi di calibrare la percentuale offerta tenendo conto della posizione specifica delle banche (che spesso hanno fideiussioni personali dei soci).
Seconda contromossa: anticipare l’opposizione con il test di convenienza. Se il piano assicura alla banca dissenziente un trattamento non inferiore a quello che otterrebbe nella liquidazione giudiziale, la sua opposizione sulla convenienza difficilmente potrà essere accolta. Per questo la comparazione con lo scenario liquidatorio va documentata con un’attestazione rigorosa.
Le pronunce che ti proteggono
Il Tribunale di Treviso (10 luglio 2023) ha ammesso una proposta di concordato in continuità che trattava il garante pubblico come già escusso, con classi privilegiate e chirografarie separate. Il Tribunale di Roma (decreto dell’11 aprile 2024) ha ammesso la previsione di una classe privilegiata inizialmente vuota, da popolare con i garanti dopo l’escussione, precisando che, se al voto restasse vuota, non verrebbe computata nelle maggioranze. Le classi “vuote” per i garanti pubblici sono una tecnica che alcuni tribunali hanno già accettato, e che neutralizza la mossa del voto bancario su crediti destinati a cambiare titolare.
Quinta mossa: banca e Fondo contestano la fattibilità e si oppongono all’omologazione
La mossa
Quando le mosse precedenti non hanno bloccato il piano, la controparte sposta la partita davanti al tribunale. Le strade sono due. La prima riguarda il momento dell’ammissione e della relazione del commissario: il creditore segnala al commissario, che deve redigere la relazione ai sensi dell’art. 105 CCII, che il piano non tiene conto del privilegio del Fondo, che gli accantonamenti sono insufficienti o che la quota chirografaria offerta è irrealistica. La seconda è l’opposizione all’omologazione (art. 48 CCII), con la quale il creditore dissenziente contesta la convenienza del piano rispetto alla liquidazione giudiziale o il mancato rispetto delle regole di distribuzione del valore.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal punto di vista del Fondo, l’opposizione conviene quando il piano lo tratta come chirografario per intero o degrada il privilegio senza una perizia convincente. In quel caso la posta in gioco (la differenza tra pagamento integrale e percentuale chirografaria) giustifica i costi e i tempi del giudizio. Per la banca l’opposizione ha senso soprattutto quando può dimostrare che in liquidazione otterrebbe di più, per esempio grazie a beni aziendali non ipotecati di valore rilevante.
Entrambi preferiscono non opporsi quando il piano è sostenuto da un’attestazione solida e da una comparazione liquidatoria documentata. Un’opposizione respinta allunga i tempi senza vantaggi e, nella logica di un soggetto pubblico, va giustificata.
I suoi limiti
L’opposizione per difetto di convenienza è riservata, nel concordato con classi, ai creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, in assenza di classi, a chi rappresenti almeno il 20% dei crediti ammessi al voto (art. 112 CCII). Un creditore che ha votato a favore o che appartiene a una classe che ha approvato non può contestare la convenienza. Inoltre la valutazione di convenienza si fa con un parametro preciso: il trattamento non deve essere inferiore a quello ottenibile in liquidazione giudiziale.
Il giudizio del tribunale sulla fattibilità non sostituisce la valutazione economica dei creditori: il tribunale verifica che il piano non sia manifestamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi, mentre la convenienza resta dei creditori, salvo l’opposizione. La giurisprudenza della Cassazione (Sez. I, n. 7158 del 13 marzo 2020) ha legato il controllo sulla fattibilità alla concreta idoneità del piano a realizzare gli obiettivi dichiarati, compresa la conservazione dei valori aziendali.
La tua contromossa
La contromossa chiave è chiudere in anticipo i varchi che l’opposizione potrebbe sfruttare: perizia ex art. 84, comma 5, CCII sulla capienza del privilegio, prospetto di comparazione con la liquidazione giudiziale, accantonamento esplicito per le garanzie pubbliche ancora non escusse, piano dei pagamenti con date coerenti con il termine di centottanta giorni. Più il piano anticipa le obiezioni del Fondo, meno spazio resta all’opposizione.
Nella fase dell’ammissione conviene anche dialogare con il commissario giudiziale, fornendogli la documentazione completa sulle garanzie pubbliche (certificati di garanzia, percentuali di copertura, stato dell’eventuale escussione). La sua relazione è il documento su cui banca e Fondo costruiranno il loro voto.
Le pronunce che ti proteggono
La Cassazione (Sez. I, n. 39433 del 13 dicembre 2021) ha confermato che il privilegio si estende al credito nato dall’escussione della garanzia pubblica. Per l’impresa questo significa che un piano che lo ignora si espone a opposizioni fondate, mentre un piano che lo considera, e ne verifica la capienza con perizia, toglie argomenti alla controparte. Il Tribunale di Massa (16 gennaio 2024) ha ricostruito le tipologie di piano ammesse e la verifica di fattibilità rimessa al tribunale, confermando che la tenuta del piano si gioca sui numeri e non sulle etichette.
Sesta mossa: dopo l’omologazione, il Fondo controlla l’esecuzione e minaccia la risoluzione
La mossa
L’omologazione non chiude la partita. Il Fondo, ammesso con il proprio privilegio (pieno o parzialmente degradato), segue l’esecuzione del concordato e i pagamenti previsti. Se l’impresa non paga nei tempi indicati o non rispetta il piano, il creditore può chiedere la risoluzione del concordato ai sensi dell’art. 119 CCII. In parallelo, banca e Fondo possono agire contro i coobbligati e i fideiussori, che il concordato non libera (art. 117 CCII).
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, la risoluzione conviene solo se la liquidazione giudiziale che ne seguirebbe gli assicura di più di quanto ottiene dal concordato in esecuzione. Spesso non è così: la liquidazione distrugge l’avviamento e allunga i tempi. Per questo, di fronte a ritardi contenuti, il creditore istituzionale preferisce solitamente sollecitare, chiedere chiarimenti al commissario o tollerare il ritardo.
Diverso è il discorso sui fideiussori. Per la banca la fideiussione personale dei soci è spesso la vera garanzia residua sulla quota chirografaria, e la escuterà indipendentemente dall’andamento del concordato.
I suoi limiti
La risoluzione del concordato non può essere chiesta per un inadempimento di scarsa importanza, e va domandata entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto dal piano (art. 119 CCII). Inoltre il commissario giudiziale sorveglia l’adempimento e riferisce al tribunale: il percorso non è lasciato all’arbitrio del singolo creditore.
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda (art. 117 CCII): il Fondo non può pretendere, fuori dal piano, più di quanto il piano gli attribuisce.
La tua contromossa
La contromossa è duplice. Sul piano concordatario, conviene costruire un piano di pagamenti con un margine di sicurezza sui tempi e prevedere meccanismi di monitoraggio, così da poter comunicare in anticipo al commissario eventuali scostamenti e dimostrare che non si tratta di inadempimenti gravi. Sul piano personale, i soci fideiussori devono valutare la propria posizione sin dal deposito: la loro esposizione verso la banca resta intatta e, se diventa insostenibile, può essere affrontata con gli strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento previsti per le persone fisiche dal Codice della crisi.
Le pronunce che ti proteggono
La Cassazione (Sez. VI, n. 21331 del 6 luglio 2022) ha confermato che il garante può proporre domanda tardiva di insinuazione, entro i limiti che la legge prevede, anche quando il credito sorge dopo l’apertura della procedura. Per l’impresa il segnale è chiaro: il credito del Fondo arriva comunque, anche tardi, e va gestito fin dall’inizio, perché dopo l’omologazione sarà vincolante nel rango e nella misura fissati dal piano. Il Tribunale di Monza (n. 13398 del 16 novembre 2017) ha ricostruito l’escussione come una condizione che opera con effetto retroattivo al momento in cui è sorto l’obbligo di garanzia: il credito del garante è anteriore alla procedura e quindi soggetto al concordato.
La partita giocata: tre simulazioni mossa contro mossa
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare la logica delle mosse. Non riproducono casi reali seguiti dallo studio.
Simulazione 1 – Il piano che dimentica il Fondo
Situazione di partenza. Una srl manifatturiera ha un finanziamento di 386.000 € garantito dal Fondo PMI all’80%. Al deposito della domanda di concordato in continuità, il 14 febbraio, il debito residuo è di 271.450 €. Il piano tratta l’intero importo come credito bancario chirografario e offre il 22%, cioè 59.719 €. La banca non ha ancora escusso la garanzia.
Mossa del creditore. Il 9 aprile la banca escute il Fondo, che le paga l’80% del residuo: 217.160 €. Il Fondo si presenta al commissario come creditore privilegiato ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 123/1998 per 217.160 €. Alla banca restano 54.290 € in chirografo.
Effetto sul piano. Il fabbisogno cambia completamente. Se il privilegio trova piena capienza, il Fondo va pagato per intero: 217.160 € invece dei 47.775 € che il piano gli avrebbe destinato come quota del 22%. La differenza, 169.385 €, manca nel piano. Il commissario lo segnala nella relazione e il piano rischia di diventare infattibile.
Contromossa. L’impresa che avesse previsto fin dal deposito un accantonamento per la garanzia pubblica, insieme a una perizia di capienza ex art. 84, comma 5, CCII, avrebbe potuto collocare il credito del Fondo nella classe corretta. Se la perizia dimostra che, per effetto dei privilegi dei dipendenti (supponiamo 143.800 € tra TFR e retribuzioni) e delle spese di procedura, la capienza disponibile per il Fondo è solo di 128.900 €, la parte residua di 88.260 € può essere degradata al chirografo. La quota da pagare al Fondo con prelazione scende così da 217.160 € a 128.900 €, e il piano resta sostenibile.
Simulazione 2 – Il voto della banca e la classe vuota
Situazione di partenza. Una società di servizi in concordato in continuità ha tre finanziamenti garantiti dal Fondo per complessivi 612.300 €, con copertura media del 75%. Nessuno è stato escusso al momento del deposito, il 3 giugno. I fornitori chirografari ammontano a 498.700 €.
Mossa del creditore. Le banche, ancora titolari dell’intero credito, si preparano a votare come chirografari per 612.300 €, cioè più della metà del chirografo complessivo, e annunciano voto contrario.
Contromossa. Il piano prevede tre classi: una classe di crediti privilegiati per i garanti pubblici, inizialmente vuota e destinata a essere popolata con l’escussione; una classe per i crediti bancari chirografari (la quota non garantita, 153.075 €); una classe per i fornitori. Prima del voto due banche escutono la garanzia: il Fondo subentra per 344.437 € in classe privilegiata, soddisfatta integralmente in 150 giorni e quindi senza diritto di voto. Al voto la classe bancaria residua vota contro, mentre la classe fornitori approva. Con la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII, il tribunale può omologare se il trattamento della classe dissenziente non è inferiore a quello che otterrebbe in liquidazione e se sono rispettate le altre condizioni. La banca ha perso la leva del blocco perché il suo credito di voto si è ridotto, nel frattempo, alla sola quota scoperta.
Simulazione 3 – La risoluzione evitata
Situazione di partenza. Concordato omologato il 17 settembre. Il piano prevede il pagamento del Fondo, privilegiato per 96.340 €, in quattro rate semestrali. La terza rata, di 24.085 €, scade il 31 marzo.
Mossa del creditore. L’impresa paga la terza rata con 41 giorni di ritardo. Il Fondo valuta l’istanza di risoluzione ai sensi dell’art. 119 CCII.
Contromossa. L’impresa aveva comunicato in anticipo al commissario il ritardo dell’incasso di una commessa e documentato il pagamento entro maggio. Il ritardo è circoscritto, il credito è stato poi pagato per intero e le rate residue sono coperte. In un quadro del genere l’inadempimento appare di scarsa importanza e la risoluzione difficilmente può essere chiesta con successo. Il Fondo, che dalla liquidazione otterrebbe tempi molto più lunghi, ha poco interesse a forzare. Il dialogo preventivo con il commissario trasforma un ritardo potenzialmente fatale in un episodio irrilevante.
Simulazione 4 – Il liquidatorio e la soglia del 20%
Situazione di partenza. Un’impresa commerciale che ha cessato l’attività propone un concordato liquidatorio. L’attivo realizzabile è di 742.600 €. I privilegiati di grado anteriore (dipendenti e spese di procedura) assorbono 318.900 €. Il Fondo ha escusso e vanta 284.700 € privilegiati. I chirografari, compresa la quota residua della banca, sono 523.400 €.
Mossa del creditore. Il Fondo chiede di essere pagato integralmente, sostenendo che il suo privilegio trova capienza nell’attivo residuo.
Calcolo. Dopo i privilegi anteriori restano 423.700 €. Se il privilegio del Fondo fosse pagato per intero, ai chirografari resterebbero 139.000 €, pari al 26,6%. A un primo esame, quindi, il Fondo ha ragione: il privilegio è capiente, e la soglia del 20% è rispettata senza bisogno di apporti esterni. Resta però il vincolo dell’art. 84, comma 4, CCII sull’aumento del 10% grazie alle risorse esterne: senza apporti di terzi il concordato liquidatorio non è ammissibile.
Contromossa. I soci apportano 61.300 € di risorse esterne, destinate ai chirografari. La loro soddisfazione sale a 200.300 €, pari al 38,3%, ben oltre l’aumento minimo richiesto rispetto all’alternativa. Il Fondo viene pagato integralmente e non ha motivo di opporsi. In questo scenario la vera leva non è contestare il privilegio del Fondo, ma reperire le risorse esterne che rendono ammissibile il piano. La simulazione mostra che non sempre conviene combattere sul rango: a volte la partita si vince su un altro tavolo.
Quando all’avversario conviene trattare
C’è una lettura della partita che pochi offrono: il prestito garantito dal Fondo PMI crea momenti precisi in cui la controparte è più disposta all’accordo, ed è lì che si concentra il vero lavoro strategico.
Primo momento: prima dell’escussione. La banca non ha ancora incassato dal Fondo e si trova davanti a una scelta: escutere, con il rischio che il Fondo contesti l’efficacia della garanzia, oppure trovare un accordo con l’impresa. Se la banca ha qualche dubbio sulla regolarità della pratica (adempimenti non rispettati, documentazione incompleta), la sua disponibilità a un piano di rientro o a una ristrutturazione concordata cresce molto. È il momento migliore per proporre una moratoria, un riscadenzamento o, nella composizione negoziata, un accordo che coinvolga anche il Fondo.
Secondo momento: durante la composizione negoziata. La composizione negoziata (artt. 12 e seguenti CCII) prevede che le banche partecipino alle trattative in modo attivo e informato e che la sola apertura della composizione non costituisca, di per sé, causa di revoca degli affidamenti (art. 16, comma 5, CCII). La presenza di un esperto indipendente rende più credibile la proposta. In questa fase il Fondo può valutare moratorie o rinegoziazioni senza dover affrontare un concordato, e per un soggetto pubblico la soluzione stragiudiziale è spesso più semplice da gestire.
Terzo momento: dopo la relazione del commissario. Se la relazione conferma che il piano è fattibile e che la liquidazione giudiziale darebbe meno ai creditori, il margine della banca dissenziente si riduce. È il momento in cui conviene proporre alla banca un miglioramento mirato della percentuale sulla quota chirografaria, magari in cambio della rinuncia a escutere le fideiussioni dei soci, oppure una soddisfazione con modalità diverse (per esempio cessione di crediti commerciali).
Quarto momento: quando il privilegio del Fondo è incapiente. Se la perizia dimostra che una parte rilevante del privilegio non trova capienza, il Fondo ha interesse a un accordo che gli garantisca tempi certi e un pagamento più alto della semplice percentuale chirografaria sulla parte degradata. Qui la trattativa si gioca su numeri e documenti: la perizia diventa la base dell’accordo.
Quinto momento: con i soci fideiussori. La banca sa che, dopo il concordato, l’azione contro i fideiussori è possibile ma lunga e incerta, soprattutto se i soci hanno patrimoni limitati. Un accordo a saldo e stralcio con i fideiussori, coordinato con il piano concordatario, può convenire a entrambi. È una trattativa che va condotta con attenzione, perché la liberazione dei fideiussori non deriva automaticamente dal concordato.
Sesto momento: quando l’accordo di ristrutturazione diventa un’alternativa credibile. Non sempre il concordato è lo strumento migliore. Se l’esposizione dell’impresa è concentrata su poche banche e sul Fondo, un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) richiede l’adesione dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. La soglia scende al 30% negli accordi agevolati dell’art. 60, se non si chiede moratoria ai non aderenti e non si chiedono misure protettive. Con gli accordi a efficacia estesa dell’art. 61, gli effetti possono essere estesi ai creditori non aderenti della stessa categoria, per esempio le banche, se ricorrono le condizioni di legge. Per la banca un accordo è spesso preferibile al concordato, perché le lascia più controllo sui termini. Per il Fondo l’accordo può essere più semplice da approvare internamente, se assicura il rispetto del rango. La sola prospettiva di un accordo con efficacia estesa sposta la convenienza delle banche minoritarie: resistere da soli diventa poco utile se la maggioranza della categoria ha già aderito.
Va tenuto presente che anche il Fondo, come creditore pubblico, può partecipare a soluzioni negoziate. Il punto non è se il Fondo possa trattare, ma su quali basi documentali può farlo: una proposta che dimostra numericamente il miglior soddisfacimento rispetto alla liquidazione è l’unica che un gestore pubblico può approvare senza esporsi a contestazioni.
Gli errori di negoziazione che rafforzano la controparte
Alcuni comportamenti dell’impresa, pur comprensibili, migliorano la posizione di banca e Fondo. Il primo è continuare a pagare le rate del finanziamento garantito a scapito dei fornitori e dell’Erario, nella speranza di evitare l’escussione: si consumano risorse che il piano potrebbe destinare a tutti i creditori, e il pagamento potrebbe essere contestato in caso di liquidazione giudiziale. Il secondo è aprire una trattativa con la banca senza conoscere la percentuale di copertura e lo stato della garanzia: si negozia con un soggetto che potrebbe aver già escusso, o che non ha interesse a trattare su una quota già coperta dallo Stato. Il terzo è promettere alla banca condizioni migliori di quelle che il piano potrà riconoscere ai creditori della stessa classe: la parità di trattamento all’interno della classe è un vincolo del Codice della crisi, e un accordo parallelo rischia di compromettere l’intero piano.
Il quarto errore è ignorare la posizione dei soci fideiussori. Quando i soci hanno garantito personalmente il finanziamento, la banca conserva verso di loro l’azione anche dopo il concordato. Un piano che salva la società ma lascia i soci esposti verso la banca per la quota non garantita non risolve il problema: lo trasferisce a chi governa l’impresa e ne riduce la capacità di sostenerla durante l’esecuzione.
In ogni fase, la controparte tratta quando la sua alternativa migliore peggiora: il lavoro dell’impresa è far emergere, con documenti e numeri, quel peggioramento.
La partita in tabella
La tabella riassume le sei mosse principali, il vincolo che limita la controparte, la contromossa e la finestra temporale utile. Serve come strumento di lettura rapida per l’imprenditore e per i suoi consulenti.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Revoca affidamenti e decadenza dal termine | Art. 94-bis CCII: niente risoluzione unilaterale per il solo deposito della domanda; misure protettive artt. 54-55 | Domanda con riserva ex art. 44 e misure protettive; verifica clausole contrattuali | Prima del consolidamento della risoluzione |
| Escussione della garanzia del Fondo | Privilegio solo al Fondo; banca chirografaria sulla quota residua (Cass. 13180/2023) | Piano che tratta il credito come già escusso; accantonamenti ex art. 87, lett. p-bis | Dal deposito alla redazione del piano |
| Insinuazione del Fondo e rivendicazione del rango | Privilegio art. 9, c. 5, D.Lgs. 123/1998 posposto a spese di giustizia e art. 2751-bis c.c.; credito limitato al pagato | Perizia ex art. 84, c. 5, CCII sulla capienza; degradazione della parte incapiente | Prima della relazione del commissario |
| Voto contrario o allineato al garante | Privilegiati pagati integralmente non votano (art. 109); ristrutturazione trasversale art. 112, c. 2 | Classi separate, anche “vuote”, per i garanti pubblici | Fino all’apertura del voto |
| Opposizione all’omologazione | Legittimazione limitata (art. 112); parametro: trattamento non inferiore alla liquidazione | Comparazione liquidatoria documentata e attestazione solida | Prima dell’udienza di omologazione |
| Istanza di risoluzione | Inadempimento non di scarsa importanza; termine di un anno dall’ultimo adempimento (art. 119) | Monitoraggio, comunicazioni preventive al commissario, margine sui tempi | Durante tutta l’esecuzione |
La tabella mostra che ogni mossa della controparte ha una finestra di contromossa e che quasi tutte si chiudono prima del voto. Arrivare all’adunanza senza aver lavorato su capienza, classi e comparazione significa giocare in difesa.
Le domande di chi è sotto attacco
La banca può revocarmi il fido perché ho depositato il concordato?
No, non per il solo fatto del deposito. L’art. 94-bis CCII impedisce ai creditori interessati dalle misure protettive di risolvere o anticipare unilateralmente i contratti essenziali per il solo deposito della domanda. La banca può reagire solo a inadempimenti precedenti e autonomi, e le iniziative esecutive restano bloccate dalle misure protettive concesse.
Il Fondo PMI diventa davvero un creditore privilegiato?
Sì, per quanto ha pagato alla banca. La Cassazione, da ultimo con la sentenza n. 25083 del 13 luglio 2026, riconosce al Fondo il privilegio dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 123/1998 sul credito di restituzione verso l’impresa. È un privilegio generale che cede però alle spese di giustizia, ai crediti dell’art. 2751-bis c.c. e alle prelazioni già acquisite da terzi.
Anche la banca ha il privilegio sulla quota non garantita?
No. La Cassazione (n. 13180 del 15 maggio 2023) ha chiarito che il privilegio spetta solo al soggetto pubblico che ha prestato la garanzia. Per la quota scoperta la banca resta chirografaria e viene trattata come gli altri creditori della sua classe.
Posso pagare il Fondo meno del 100%?
Sì, se il privilegio non trova capienza. Il piano può prevedere il pagamento non integrale dei privilegiati quando una relazione giurata ex art. 84, comma 5, CCII attesta che la soddisfazione non è inferiore a quella ottenibile in liquidazione sul ricavato dei beni su cui grava la prelazione. La parte incapiente viene degradata al chirografo.
Cosa succede se il Fondo paga la banca dopo il deposito del concordato?
Il Fondo entra nel concordato al posto della banca, per quanto ha pagato. La Cassazione ha ammesso anche l’insinuazione con riserva prima del pagamento. Per questo il piano deve prevedere fin dall’inizio la possibilità dell’escussione, con classi e accantonamenti adeguati.
Conviene la composizione negoziata prima del concordato?
Spesso sì, se l’impresa ha ancora margini di continuità. La composizione negoziata permette di trattare con banche e Fondo con l’assistenza di un esperto indipendente, chiedere misure protettive e beneficiare della regola dell’art. 16, comma 5, CCII, per cui l’accesso alla composizione non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti. Se le trattative non riescono, l’impresa può comunque accedere al concordato, e il lavoro già fatto (mappatura delle garanzie, numeri, dialogo con i creditori) resta utile.
I miei fideiussori sono liberati dal concordato?
No. L’art. 117 CCII conserva i diritti dei creditori contro i coobbligati e i fideiussori. La posizione dei soci garanti va gestita a parte, eventualmente con trattative a saldo e stralcio o, per le persone fisiche, con gli strumenti di composizione del sovraindebitamento.
I paletti fissati dai giudici
Raccogliamo qui le pronunce citate nel corpo dell’articolo, ordinate in base alla mossa della controparte che ciascuna limita o regola. I principi sono riformulati in parole nostre.
Sul privilegio del Fondo e sulla posizione della banca
Cass., Sez. I, n. 25083 del 13 luglio 2026. Il credito del Fondo per le somme pagate alla banca è privilegiato ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 123/1998. Il Fondo può insinuarsi con riserva anche prima di pagare, come titolare di un credito condizionale. Dopo il pagamento subentra alla banca per l’importo versato, mentre la banca conserva solo la quota insoddisfatta. Rilevanza: fissa la regola più recente sull’ingresso dello Stato nella procedura, e la sequenza vale anche per l’elenco dei creditori nel concordato.
Cass., Sez. I, n. 13180 del 15 maggio 2023. Il privilegio spetta al garante pubblico, non alla banca finanziatrice, il cui credito resta chirografario. Rilevanza: impedisce alla banca di presentarsi come privilegiata per la quota non garantita.
Cass., Sez. I, n. 2664 del 30 gennaio 2019. Il privilegio spetta al garante pubblico anche se il credito originario della banca non era privilegiato, perché si tratta di una prelazione propria legata alla natura pubblica delle risorse. Rilevanza: consolida il rango del Fondo e impone di considerarlo nel piano.
Cass., Sez. I, n. 16870 del 7 luglio 2017. Secondo questa pronuncia, ormai superata, il garante poteva surrogarsi nel privilegio solo se il credito originario era privilegiato. Rilevanza: utile a capire l’evoluzione dell’orientamento, ma non più invocabile come regola.
Cass., Sez. I, n. 39433 del 13 dicembre 2021. Conferma l’estensione del privilegio al credito che nasce dall’escussione della garanzia pubblica. Rilevanza: rafforza la necessità di trattare il Fondo come privilegiato nella comparazione liquidatoria.
Sulla natura concorsuale e autonoma del credito del garante
Cass., Sez. I, n. 1453 del 18 gennaio 2022. Il credito restitutorio dello Stato è concorsuale anche se l’evento che lo rende esigibile si verifica dopo l’apertura della procedura. Rilevanza: il credito del Fondo è sempre soggetto al concordato e alle sue regole.
Cass., Sez. I, n. 18148 del 26 giugno 2023. Il credito del garante pubblico ha natura autonoma e non è soggetto alle regole sul garante “comune” degli artt. 160-161 CCII. Rilevanza: definisce la posizione del Fondo come creditore a sé, con un proprio titolo.
Cass., Sez. I, ordinanza interlocutoria n. 10438 del 17 aprile 2024. Prende atto delle soluzioni divergenti sul credito di rivalsa del garante prima del pagamento. Rilevanza: dimostra che il tema è stato controverso e che le posizioni vanno argomentate.
Sull’insinuazione tardiva e sull’escussione successiva
Cass., Sez. VI, n. 21331 del 6 luglio 2022. Il garante può presentare domanda tardiva nei limiti di legge quando il suo credito nasce dopo l’apertura della procedura. Rilevanza: il credito del Fondo arriva anche in ritardo, e il piano deve prevederlo.
Trib. Busto Arsizio, Sez. II, n. 352 del 10 marzo 2021. Ammette il credito di regresso del garante pubblico con domanda tardiva e impone alla banca di ridurre il proprio credito ammesso. Rilevanza: esclude la duplicazione del credito tra banca e Fondo.
Trib. Monza, n. 13398 del 16 novembre 2017. L’escussione opera come condizione con effetto retroattivo al sorgere dell’obbligo di garanzia. Rilevanza: conferma che il credito del garante è anteriore alla procedura e quindi soggetto al concordato.
Sulle classi, sul voto e sulla fattibilità
Trib. Treviso, 10 luglio 2023. Ammette un concordato in continuità che tratta il garante pubblico come già escusso, con classi privilegiate e chirografarie separate. Rilevanza: legittima la costruzione del piano che anticipa l’escussione.
Trib. Roma, decreto dell’11 aprile 2024. Ammette una classe privilegiata inizialmente vuota, da popolare con i garanti, che non si computa nelle maggioranze se resta vuota al voto. Rilevanza: neutralizza il voto bancario su crediti destinati a passare al Fondo.
Cass., Sez. I, n. 7158 del 13 marzo 2020. Lega il controllo sulla fattibilità alla concreta idoneità del piano a raggiungere gli obiettivi, compresa la conservazione dei valori aziendali. Rilevanza: offre la cornice entro cui valutare le contestazioni di banca e Fondo.
Trib. Massa, 16 gennaio 2024. Ricostruisce le tipologie di piano concordatario e la verifica di fattibilità. Rilevanza: ricorda che la tenuta del piano si misura sui numeri.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a una banca e a un Fondo che si muovono secondo logiche precise, lo Studio Monardo gioca la partita al tuo fianco: analizza le mosse già fatte dalla controparte, intercetta i vizi dei suoi atti, presidia le scadenze che deve rispettare e apre il tavolo della trattativa nel momento in cui la sua convenienza si sposta. In concreto:
- Mappiamo ogni finanziamento garantito: raccogliamo i certificati di garanzia del Fondo, le percentuali di copertura, lo stato di eventuali escussioni e le fideiussioni personali, per costruire il quadro reale dei creditori.
- Verifichiamo i contratti di finanziamento e le comunicazioni di decadenza o risoluzione inviate dalla banca, controllando la presenza di inadempimenti autonomi rispetto al deposito della domanda.
- Valutiamo con lo staff il percorso più adatto tra composizione negoziata, concordato in continuità e altri strumenti del Codice della crisi, in base ai flussi e al tempo disponibile.
- Prepariamo la domanda con riserva e l’istanza di misure protettive quando occorre bloccare le iniziative individuali di banche e creditori.
- Impostiamo con i commercialisti dello staff il trattamento del credito del Fondo nel piano: accantonamenti, rango del privilegio, perizia sulla capienza, degradazione della parte incapiente.
- Costruiamo le classi separando garanti pubblici, banche per la quota chirografaria e fornitori, valutando anche la tecnica delle classi destinate a essere popolate dopo l’escussione.
- Predisponiamo la comparazione con la liquidazione giudiziale e dialoghiamo con il commissario giudiziale, fornendo tutta la documentazione sulle garanzie pubbliche.
- Conduciamo le trattative con banca, gestore del Fondo e altri creditori nei momenti in cui la loro convenienza all’accordo è più alta.
- Difendiamo il piano nell’eventuale giudizio di opposizione all’omologazione e nelle fasi successive.
- Seguiamo la posizione dei soci fideiussori, valutando trattative a saldo e stralcio o gli strumenti di composizione del sovraindebitamento per le persone fisiche.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la figura che la legge colloca al centro della trattativa tra impresa, banche e creditori istituzionali, e che conosce dall’interno le dinamiche con cui banche e garanti pubblici decidono se trattare o escutere. A questo si aggiunge il coordinamento dello staff in diritto bancario, essenziale per leggere i contratti di finanziamento e le regole della garanzia pubblica.
La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: la stessa linea difensiva e lo stesso difensore, dalla domanda di concordato all’eventuale opposizione e fino alla Cassazione, senza dispersioni di informazioni tra professionisti diversi.
Lo staff multidisciplinare lavora insieme sullo stesso caso: gli avvocati presidiano le regole del Codice della crisi e del contratto bancario, i commercialisti costruiscono i numeri del piano, la perizia di capienza e la comparazione liquidatoria. Nel concordato con prestiti garantiti dal Fondo la convenienza del creditore è materia da commercialista quanto da avvocato, e solo la lettura congiunta consente di anticiparla.
Chiusura
Nel concordato preventivo con prestiti garantiti dal Fondo PMI non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti. La banca vuole uscire dalla quota garantita, lo Stato vuole entrare con il massimo rango, e ciascuno dei due ha finestre precise in cui può essere anticipato o portato al tavolo. Un piano che considera il Fondo fin dal primo giorno, con classi, accantonamenti e perizia di capienza, toglie alla controparte le sue mosse migliori.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff nazionale in diritto bancario e tributario. Sono le competenze necessarie per gestire insieme la trattativa con le banche, le regole della garanzia pubblica e la costruzione del piano concordatario. La qualifica di cassazionista assicura che la strategia impostata all’inizio possa essere difesa senza interruzioni fino all’ultimo grado.
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