La Cassazione, con pronuncia n. 19262 dell’11 giugno 2026, è tornata sul tema della valutazione del merito creditizio dell’impresa finanziata poi fallita, cassando con rinvio una decisione del giudice di merito che aveva escluso l’importanza di richiedere il certificato dei carichi fiscali pendenti all’impresa richiedente i finanziamenti, peraltro assistiti da garanzia pubblica.
La sentenza, pur non entrando nel merito dell’abusiva concessione di credito della banca e delle sue conseguenze in termini di nullità del contratto di finanziamento, fa il punto sulla diligenza professionale in concreto richiesta alle banche – a livello normativo di rango primario e secondario, nazionale e UE – che concedono finanziamenti alle imprese, pure se assistiti dalla garanzia dello Stato.
Nel caso di specie, la banca aveva insinuato al passivo fallimentare tre mutui chirografari, di cui due assistito da garanzia pubblica (MCC); il giudice delegato aveva rigettato tuttavia la domanda, rilevando, in accoglimento dell’eccezione del curatore, la nullità dei contatti, sul presupposto che con essi la banca avrebbe dato luogo a una concessione abusiva del credito, in violazione di norme imperative, anche di rilevanza penale.
La banca proponeva quindi opposizione allo stato passivo, accolta dal Tribunale in composizione collegiale; il curatore ha quindi proposto ricorso in Cassazione, chiedendo la cassazione del decreto per avere il tribunale affermato – a giustificazione degli elementi a fondamento della meritevolezza dell’impresa richiedente e, quindi, della corretta erogazione da parte dell’istituto di credito – che, in via generale, la consultazione del certificato dei carichi fiscali pendenti non rappresenti un obbligo cui la Banca è tenuta nell’istruttoria dei finanziamenti, altresì rispetto ai mutui agevolati dalla garanzia pubblica.
Secondo il curatore, infatti, la diligenza professionale della banca, di cui all’art. 1176, c. 2, C.c., doveva essere rapportata:
- alla circostanza che l’attività di concessione del credito, in generale, non costituisce un mero affare privato tra le parti del contratto
- al fatto che il finanziamento coinvolgeva la garanzia pubblica, sicché maggiore doveva essere l’attenzione della banca nel valutare la sussistenza del merito creditizio.
La Cassazione richiama preliminarmente l’art. 21, par. 15 (poi par. 16), del Regolamento UE n. 651/2014, per cui gli intermediari finanziari sono gestiti secondo una logica commerciale, condizione che è soddisfatta innanzitutto se l’intermediario finanziario è tenuto per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse e se vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare.
L’art. 21, par. 14 (divenuto par. 15 nella versione modificata nel 2023), specifica ancora con maggiore cura i doveri degli istituti di credito che possono erogare aiuti al finanziamento del rischio, con riferimento alle PMI, in particolare laddove prescrive che “il finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili è basato su un piano aziendale sostenibile che contenga informazioni dettagliate sui prodotti, sull’andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante la redditività finanziaria“.
Anche la relazione finale sugli orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti di EBA del 29 maggio 2020, si occupa espressamente, nella sezione 5, delle procedure per la concessione di prestiti, segnalando, al n. 86, quanto alla valutazione del merito creditizio delle microimprese, PMI e grandi imprese, che gli enti dovrebbero avere a disposizione e utilizzare informazioni supportate da elementi probatori necessari e adeguati, almeno in relazione:
- alle finalità del prestito, se pertinente per il tipo di prodotto
- al reddito e flusso di cassa
- alla posizione e impegni finanziari, comprese le attività costituite in garanzia e le passività potenziali
- al modello di business e, se del caso, struttura aziendale
- ai piani aziendali supportati da proiezioni finanziarie.
Inoltre, al n. 88, si prevede che se le informazioni e i dati non sono prontamente disponibili, gli enti e i creditori dovrebbero raccogliere le informazioni e i dati necessari dal cliente e/o da terzi, comprese le banche dati pertinenti.
Particolarmente significativo è quanto riportato nell’Allegato 2 di EBA – Informazioni e dati per la valutazione del merito creditizio: con riferimento ai prestiti a microimprese, PMI e grandi imprese, nell’elenco di informazioni, di dati ed elementi probatori che gli enti e i creditori dovrebbero prendere in considerazione durante la raccolta di informazioni ai fini della valutazione del merito creditizio, si inserisce l’evidenza dei pagamenti fiscali e delle passività fiscali.
Sebbene tali orientamenti di vigilanza abbiano assunto valore normativo soltanto il 30/6/2021, e quindi in data successiva a quelle di stipulazione dei contratti oggetto di causa, per la Cassazione essi rappresentano una raccolta e una rielaborazione delle migliori prassi professionali in materia creditizia, sicché assumono comunque rilevanza ai fini della definizione degli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono a comporre il diritto vivente.
Sotto il profilo della normativa nazionale, anche secondaria, la Cassazione ricorda l’attuale versione della circolare 285 di Banca d’Italia, che, con riferimento
alla valutazione del rischio di credito stabilisce che, nella fase istruttoria, le banche acquisiscono tutta la documentazione necessaria per effettuare un’adeguata valutazione del merito di credito del richiedente il finanziamento, sotto il profilo patrimoniale e reddituale.
Ricorda la Cassazione, inoltre, che Banca d’Italia, in data 10/04/2020, ha diramato una raccomandazione su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal governo per l’emergenza da Covid-19, chiarendo che “Per quanto concerne in particolare i finanziamenti alle imprese garantiti dallo Stato, essi dovrebbero essenzialmente mirare a fornire le imprese della provvista necessaria per far fronte ai costi di funzionamento o a realizzare verificabili piani di ristrutturazione industriale e produttiva. Le banche dovranno quindi tenere conto di questi elementi nell’adeguata verifica della clientela, oltre che ovviamente del complesso degli ulteriori elementi informativi disponibili sul profilo di rischio dei richiedenti i finanziamenti, sia in sede di concessione del finanziamento, sia nella fase di monitoraggio dello stesso“.
Ebbene, alla stregua della nozione di diligenza e prudenza professionale nella valutazione del merito creditizio, quale desumibile anche alla luce della pertinente normativa primaria e secondaria, per la Cassazione non è condivisibile l’affermazione, così come formulata in termini generali dal Tribunale di Napoli, secondo cui non sarebbe mai necessaria la richiesta della banca all’impresa cliente di fornire il certificato dei carichi fiscali pendenti, purché dai dati di bilancio risulti che l’impresa sia regolarmente in esercizio, senza deficit né sul piano finanziario che patrimoniale e salvo che non vi siano altre segnalazioni o anomalie.
Si rende invece necessaria per la Corte una più attenta valutazione di tutte le caratteristiche del caso concreto, senza trascurare il dato di comune esperienza secondo cui, non di rado, i debiti fiscali e previdenziali rappresentano un punto particolarmente sensibile nella gestione economica e finanziaria dell’impresa.
Nel caso qui in esame, il giudizio sulla sussistenza di tutti gli elementi per fondare la meritevolezza dell’impresa richiedente e, quindi, sulla corretta erogazione da parte dell’istituto di credito è stato formulato dal giudice di merito in termini generali e perentori, senza considerare le differenti caratteristiche dei tre rapporti da cui origina la domanda di ammissione al passivo (due mutui assistiti da garanzia pubblica e un saldo negativo di conto corrente privo di garanzia; dei due mutui, uno soltanto stipulato in attuazione della legislazione emergenziale volta a far fronte alla pandemia).
Inoltre, non sono state indicate le eventuali concrete ragioni per cui la banca ritenne attendibili, e quindi sufficienti, i dati esposti nei bilanci della società finanziata, ovverosia le ragioni per cui quella particolare impresa cliente fu ritenuta affidabile nelle dichiarazioni rese, tramite i bilanci, sulla propria situazione economica e finanziaria.
Soltanto apparente è poi la motivazione – prosegue la Corte – ove il tribunale afferma che anche se l’impresa poi fallita si fosse “autodenunciata” all’istituto di credito rispetto alle difformità tra i dati contabili e fiscali, queste in prima battuta avrebbero fatto emergere (come nel caso del confronto tra le dichiarazioni dei redditi e i bilanci) delle anomalie contabili “in termini di discrepanze di modesto rilievo”.
Infatti, la questione posta dal fallimento non è se fosse necessario chiedere all’impresa la produzione delle dichiarazioni fiscali (dalle quali sarebbero emerse le modeste discrepanze rispetto ai dati riportati in bilancio), bensì se fosse doveroso – secondo un corretto criterio di diligenza professionale – esigere l’esibizione del certificato dei carichi fiscali pendenti, ovverosia di un documento, proveniente dall’Agenzia delle Entrate, dal quale sarebbero emerse le vistose discrepanze rispetto alle risultanze del bilancio (e delle stesse dichiarazioni fiscali).
Nulla esclude, in sostanza, che, per le caratteristiche del caso concreto, anche la semplice richiesta del certificato dei carichi fiscali pendenti si riveli una formalità superflua, ma non si può negare l’efficacia di tale fonte di cognizione, in quanto richiesta sì al cliente, ma proveniente direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
In definitiva, la Cassazione cassa il decreto impugnato, perché il tribunale ha falsamente applicato l’art. 1176, c. 2, C.c., affermando che la banca era esonerata –
indistintamente per tutti i rapporti in esame – dal dovere di richiedere, nel corso dell’istruttoria, un documento comprovante l’effettiva posizione fiscale dell’impresa finanziata, solo perché dai dati di bilancio non risultavano anomalie, né vi erano altri segnali di crisi o dissesto dell’impresa; inoltre risulta meramente apparente la motivazione in merito all’affermata inutilità di un’eventuale supplemento di istruttoria.
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Valentina Rocca
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