1. Contrati pubblici – Commissione – Difetto di motivazione delle valutazioni
2. Contratti pubblici- Gara pubblica- Commissione- Valutazioni- Discrezionalità- Sindacato non sostitutivo
3. Contratti pubblici- Gara pubblica- Commissione- Valutazioni- Discrezionalità-Limiti- Obbligo di motivazione
1. La giurisprudenza è costante nell’affermare che la valutazione di affidabilità del concorrente che abbia dichiarato fatti integranti, in astratto, un grave illecito professionale, può essere contenuta in forma implicita nell’ammissione in gara del concorrente medesimo (fra le tante: Consiglio di Stato sez. V, 15/04/2026, n. 2980).
Pertanto, l’ammissione in gara del RTI aggiudicatario, che aveva dichiarato di essere stato coinvolto in passato in una vicenda astrattamente riconducibile ad una causa non automatica di esclusione, ex artt. 95 e 98 d.lgs. n. 36/2023, lascia presumere che la
stazione appaltante abbia ritenuto che quanto riferito dall’operatore economico non comprometta la sua affidabilità. (Rif.: Articolo 93, comma 1 del dlgs. 36 del 2023)
2. In merito alle valutazioni dell’Amministrazione, il Tar osserva che deve essere riaffermato il principio della tendenziale insindacabilità delle decisioni (nel caso di specie si tratta di giudizi) che presuppongono valutazioni tecniche riservate all’amministrazione, quando non siano illogiche, irrazionali, fondate su falsi presupposti o viziate da difetto di motivazione.
Il principio presuppone che non si tratti di decisioni che costituiscono l’unico esito possibile della valutazione tecnica condotta sulla base di criteri certi e oggettivi, dunque vincolata ex ante e pienamente sindacabile mediante verifica controfattuale
della corrispondenza della valutazione all’elemento da valutare sussunto nel parametro presupposto, ma il risultato della scelta fra più possibili esiti della funzione discrezionale perché, in tal caso, i criteri che fungono da parametri di legittimità della
decisione non sono univoci, ma richiedono un apprezzamento di valore sul dato concreto da esaminare.
Con ogni evidenza, nel secondo caso l’amministrazione non deve esporre le ragioni per le quali, fra due o più possibili esiti dell’applicazione dei criteri tecnici, ha deciso di adottare quello esternato nella decisione, con la conseguenza che non è consentito
opporre in sede giurisdizionale l’esistenza di una valutazione alternativa, altrettanto legittima, razionale e logica e censurare la decisione che ha invece privilegiato l’altra, sollecitando un giudizio che eccede il limite della funzione giurisdizionale fino ad
invadere profili di opportunità e adeguatezza del provvedimento impugnato coperti da riserva di amministrazione. (Rif.: Articolo 93, comma 1 del dlgs. 36 del 2023)
3. Nondimeno, superata la fase della scelta, l’amministrazione non si sottrae all’obbligo di motivazione che illustri il percorso logico attraverso il quale, dalla comprensione, analisi e valutazione della situazione di fatto, attraverso il filtro dei criteri tecnici, è pervenuta alla decisione.
La giurisprudenza amministrativa (per tutte Consiglio di Stato sez. VI, 14/10/2025, n. 8036; T.A.R. L’Aquila Abruzzo sez. I, 12/04/2024, n. 184) si è ripetutamente interrogata sulla sufficienza della motivazione espressa sinteticamente con un voto numerico, all’esito della valutazione di prove concorsuali, per il conferimento di incarchi pubblici, o di offerte tecniche, per l’aggiudicazione dei contratti pubblici, ed è pervenuta ad affermare il principio secondo il quale il voto numerico esprime un giudizio che non integra, ma presuppone una valutazione; insomma, la valutazione deve spiegare il “perché” del voto e non potrebbe essere altrimenti posto che l’art. 3 l. 241/1990 prescrive di «indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria»”.
Solo attraverso l’enunciazione degli aspetti concreti di ciò che deve essere valutato – previa sussunzione nel criterio astratto di valutazione – e del motivo per il quale ad essi viene attribuito un certo valore numerico, attraverso o il rinvio a formule esplicative corrispondenti a ciascun valore convenzionale, o una esplicita esternazione ex post del processo decisionale, è possibile comprendere perché è stato attribuito un certo voto numerico, non potendosi trascurare che solo attraverso l’esternazione dei “presupposti di fatto” della motivazione, certamente non desumibili dal voto numerico, si ha certezza che l’amministrazione ha effettivamente esaminato l’oggetto da valutare. (Rif.: Articolo 93, comma 1 del dlgs. 36 del 2023)
Nota di sintesi
1. La vicenda
Le questioni oggetto di causa:
-la contestazione sull’affidabilità dell’aggiudicatario e le valutazioni dell’Amministrazione
-il difetto di valutazione dell’Amministrazione
-il difetto di motivazione delle valutazioni dell’Amministrazione
-l’effetto conformativo dell’annullamento dell’aggiudicazione
2. La decisione del Tar e la relativa motivazione
Il Tar accoglie il ricorso sotto il profilo del difetto di motivazione delle valutazioni della Commissione
1. La prima questione è infondata.
La giurisprudenza è costante nell’affermare che la valutazione di affidabilità del concorrente che abbia dichiarato fatti integranti, in astratto, un grave illecito professionale, può essere contenuta in forma implicita nell’ammissione in gara del concorrente medesimo (fra le tante: Consiglio di Stato sez. V, 15/04/2026, n. 2980).
Pertanto, l’ammissione in gara del RTI aggiudicatario, che aveva dichiarato di essere stato coinvolto in passato in una vicenda astrattamente riconducibile ad una causa non
automatica di esclusione, ex artt. 95 e 98 d.lgs. n. 36/2023, lascia presumere che la stazione appaltante abbia ritenuto che quanto riferito dall’operatore economico non comprometta la sua affidabilità
2. In merito alle valutazioni dell’Amministrazione, Il Tar osserva che deve essere riaffermato il principio della tendenziale insindacabilità delle decisioni (nel caso di specie si tratta di giudizi) che presuppongono valutazioni tecniche riservate all’amministrazione, quando non siano illogiche, irrazionali, fondate su falsi presupposti o viziate da difetto di motivazione.
Il principio presuppone che non si tratti di decisioni che costituiscono l’unico esito possibile della valutazione tecnica condotta sulla base di criteri certi e oggettivi, dunque vincolata ex ante e pienamente sindacabile mediante verifica controfattuale della corrispondenza della valutazione all’elemento da valutare sussunto nel parametro presupposto, ma il risultato della scelta fra più possibili esiti della funzione discrezionale perché, in tal caso, i criteri che fungono da parametri di legittimità della decisione non sono univoci, ma richiedono un apprezzamento di valore sul dato concreto da esaminare.
Con ogni evidenza, nel secondo caso l’amministrazione non deve esporre le ragioni per le quali, fra due o più possibili esiti dell’applicazione dei criteri tecnici, ha deciso di adottare quello esternato nella decisione, con la conseguenza che non è consentito
opporre in sede giurisdizionale l’esistenza di una valutazione alternativa, altrettanto legittima, razionale e logica e censurare la decisione che ha invece privilegiato l’altra, sollecitando un giudizio che eccede il limite della funzione giurisdizionale fino ad
invadere profili di opportunità e adeguatezza del provvedimento impugnato coperti da riserva di amministrazione.
3. L’Amministrazione è tenuta comunque a motivare.
Nondimeno, superata la fase della scelta, l’amministrazione non si sottrae all’obbligo di motivazione che illustri il percorso logico attraverso il quale, dalla comprensione,
analisi e valutazione della situazione di fatto, attraverso il filtro dei criteri tecnici, è pervenuta alla decisione.
La giurisprudenza amministrativa (per tutte Consiglio di Stato sez. VI, 14/10/2025, n. 8036; T.A.R. L’Aquila Abruzzo sez. I, 12/04/2024, n. 184) si è ripetutamente interrogata sulla sufficienza della motivazione espressa sinteticamente con un voto numerico, all’esito della valutazione di prove concorsuali, per il conferimento di incarchi pubblici, o di offerte tecniche, per l’aggiudicazione dei contratti pubblici, ed è pervenuta ad affermare il principio secondo il quale il voto numerico esprime un giudizio che non integra, ma presuppone una valutazione; insomma, la valutazione deve spiegare il “perché” del voto e non potrebbe essere altrimenti posto che l’art. 3 l. 241/1990 prescrive di «indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria»”.
Solo attraverso l’enunciazione degli aspetti concreti di ciò che deve essere valutato – previa sussunzione nel criterio astratto di valutazione – e del motivo per il quale ad essi viene attribuito un certo valore numerico, attraverso o il rinvio a formule esplicative corrispondenti a ciascun valore convenzionale, o una esplicita esternazione ex post del processo decisionale, è possibile comprendere perché è stato attribuito un certo voto numerico, non potendosi trascurare che solo attraverso l’esternazione dei “presupposti di fatto” della motivazione, certamente non desumibili dal voto numerico, si ha certezza che l’amministrazione ha effettivamente esaminato l’oggetto da valutare.
4. La fattispecie. Difetta la motivazione
Non ricorrono profili di illegittimità del bando, nella parte espressamente censurata dalla ricorrente, che si limita alla mera enunciazione di criteri di valutazione e di un punteggio massimo senza nulla specificare sul come graduarlo.
Ciò infatti non esime la commissione di gara dall’esprimere le ragioni dell’attribuzione di un certo punteggio fra tanti possibili, formulando ex post un giudizio del tutto analogo, in relazione all’obbligo di motivazione richiesto dall’art. 3 l. 241/1990, a quello che avrebbe potuto essere predefinito nel bando da una griglia contenente i descrittori dei punteggi o fasce di punteggi graduati in ordine crescente.
Non è ovviamente consentito obiettare, in sede di sindacato giurisdizionale, che il punteggio avrebbe dovuto essere diverso da quello assegnato, perché ciò presuppone già espresso un giudizio sull’adeguatezza dell’alternativa allegata e quindi una inammissibile ingerenza sull’attività valutativa riservata all’amministrazione, così come, simmetricamente, non è richiesto che la motivazione spieghi perché non è stato attribuito un punteggio più alto o più basso fra quelli compresi nel range dal minimo al massimo.
Certamente però è necessario che il provvedimento dia conto delle ragioni intrinseche del giudizio e del voto in concreto assegnato.
Nella specie difetta la motivazione da parte della Commissione.
5. L’effetto conformativo dell’annullamento dell’aggiudicazione
L’effetto conformativo dell’annullamento dell’aggiudicazione determina, come domandato dalla ricorrente, la regressione della procedura alla fase della valutazione delle offerte tecniche dei primi tre operatori classificati, ad opera di una commissione composta da membri diversi dai componenti della commissione nominata con decreto del Ministero delle infrastrutture n. 1404 del 17/09/2025 e la sospensione, nelle more, di ogni attività successiva all’aggiudicazione.
3. Esito.
Il Tar annulla l’aggiudicazione, dispone la rinnovazione della valutazione delle offerte, con condanna alle spese della stazione appaltate e compensazione rispetto alla controinteressata [1].
Pubblicato il 16/06/2026
N. 00430 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00131/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 131 del 2026, proposto da Fedem S.C. A R.L. Consorzio Stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B77D0ECA2F, rappresentata e difesa dall’avvocato Agostino Di Falco, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio Abruzzo Sardegna -L’Aquila in persona del Ministro in carica rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio da Ranallo;
nei confronti
Fumasoni Antonio e Figli di Andrea Fumasoni S.a.s., Smacos S.r.l., Lfm S.p.A., non costituite in giudizio; Celletti Costruzioni Generali S.r.l., in qualità di mandataria del costituendo RTI con Fumasoni Antonio & Figli di Andrea Fumasoni S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Barberis e Ilaria Barbetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per l’annullamento,
– della determina prot. n.2893 del 28.01.2026, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, L’Abruzzo e la Sardegna – sede coordinata di L’Aquila ha disposto “l’aggiudicazione a favore dell’O.E RTI CELLETTI/FUMASONI (CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI SRL mandatario C.F. e P.IVA 11305951003 – FUMASONI ANTONIO & FIGLI DI ANDREA FUMASONI S.A.S. mandante C.F. 01160530588 e P.IVA 03543161008)”, della procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del Codice, per l’affidamento dell’esecuzione dei “Lavori di ricostruzione della parte vecchia del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco danneggiata dal sisma del 6 aprile 2009 – Opere di completamento a seguito di risoluzione contrattuale in danno – 1° stralcio CUP D12J09000350007 – CIG B77D0ECA2F. Gara a lotto unico G04695”;
-della nota prot. n. 3074 del 29.01.2026 di comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c) del D. L.gs 36/2023;
-dei verbali di gara Rep. n. 742 del 2/10/2025, Rep. n. 750 del 12/12/2025 e Rep. n. 752 del 19/12/2025 con i quali, espletata la procedura di gara, si è stilata la graduatoria finale ed è stata predisposta la proposta di aggiudicazione al 1° classificato RTI CELLETTI/FUMASONI;
-del verbale Reg. n. 1657 dell’11/12/2025 della seduta riservata della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche con l’allegata tabella riportante i punteggi attribuiti; -ove occorrer possa e nei limiti dell’interesse del ricorrente a conseguire l’aggiudicazione, la legge di gara tutta e il bando / disciplinare – in particolare ai § 16 e § 18 – nella parte in cui non prevedono dei sub-punteggi in relazione ai sub-elementi che compongono i criteri valutativi B2.B e B3 ovvero laddove interpretati nel senso di ritenere ammissibili le varianti proposte dagli odierni controinteressati con riferimento al criterio B3 ovvero in ogni caso corretti i punteggi attribuiti ai concorrenti graduatosi ai primi tre posti della graduatoria;
– di tutti gli atti e i verbali della procedura aperta;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti, nonché di tutta l’attività della Commissione giudicatrice nella parte in cui è stata disposta l’ammissione del RTI secondo classificato senza valutazione degli illeciti professionali da esso dichiarati e il ricorrente è stato collocato nella terza posizione della graduatoria preceduto dagli RTI odierni controinteressati secondo e primo graduati e non al vertice della stessa in posizione utile a conseguire l’aggiudicazione; per la declaratoria
– di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more con l’illegittimo aggiudicatario, e per la condanna dell’Amministrazione intimata a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante aggiudicazione nei confronti del medesimo della commessa oggetto di affidamento e subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
-Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio, Abruzzo, Sardegna – L’Aquila e di Celletti Costruzioni Generali S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2026 la dott.ssa Maria Colagrande; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha aderito al bando indetto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato interregionale OO.PP. Lazio, Abruzzo, Sardegna per l’esecuzione dei lavori di ricostruzione della parte vecchia dell’edificio sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L’Aquila danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, per l’importo a base d’asta di € 9.307.609,41, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della selezione la cooperativa Fedem risultava terza in graduatoria con un distacco dalla seconda classificata e dall’aggiudicataria, rispettivamente, di 0,43 punti e di 1,065 punti. Con il ricorso in decisione impugna gli atti della procedura con i seguenti articolati motivi: A) violazione e falsa applicazione dell’art. 57, par. 4, della direttiva 2014/24/UE nonché degli artt. 95, comma 1, lett. e), 96, 97 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023; violazione del principio di fiducia e buona fede; violazione degli artt. 2, comma 3, e 5, d.lgs. n. 36/2023; violazione ed erronea applicazione della lex specialis; eccesso di potere per difetto di istruttoria. sviamento, travisamento dei fatti ed errore nei presupposti; contraddittorietà dell’azione amministrativa, ingiustizia grave e manifesta violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; carenza di motivazione; violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità della p.a.; il RTI secondo classificato è stato ammesso in gara senza alcuna motivata valutazione della sua affidabilità, benché avesse dichiarato di aver subito, nel triennio precedente, la risoluzione di un precedente contratto di appalto pubblico, ossia un grave illecito professionale che è causa tipica di esclusione dell’operatore; 1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. violazione e falsa applicazione dell’art. 108 del d.lgs. 36/2023 e del § 16 del bando / disciplinare in punto di divieto di varianti e proposte migliorative non ammissibili; le offerte dei RTI controinteressati, per il criterio B.3 del disciplinare, avrebbero illegittimamente ottenuto 18,000 punti (Smacos) e 16,909 (Celletti), benché avessero proposto varianti quantitative al progetto posto a base di gara, espressamente vietate – quindi non valutabili -dall’art. 16 del disciplinare, nonché dall’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023; inoltre il punteggio attribuito per detto criterio sarebbe del tutto ingiustificato perché il bando stabilisce solo il punteggio massimo (18 punti), ma non prevede, né la commissione di gara ha adottato, gli indicatori che consentano di graduare il punteggio; 2) violazione e/o falsa applicazione dei principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 Costituzione; violazione e/o falsa applicazione del § 16 e § 18 del bando / disciplinare in relazione agli elementi di valutazione dell’offerta tecnica e alla mancata previsioni di sub-punteggi o indicazione di motivazione discorsiva per il criterio B3; illegittimità del punteggio attribuito al ricorrente in misura inferiore rispetto a quello dell’aggiudicatario in relazione al criterio B3; eccesso di potere sotto i profili del travisamento di fatto, difetto istruttorio, erroneo apprezzamento dei fatti, illogicità manifesta e contraddittorietà delle valutazioni; violazione del principio di proporzionalità e del risultato; violazione della par condicio competitorum; la valutazione delle offerte delle prime tre classificate, in relazione al criterio B.3, sarebbe del tutto immotivata, illogica ed errata, giacché l’offerta della ricorrente ha ottenuto 14,727 punti benché sia, sulla base di dati oggettivi, qualitativamente superiore o al più equivalente rispetto a quella del RTI Smacos (secondo classificato) a quella del RTI Celletti (primo graduato), cui è stato assegnato un punteggio maggiore; 3) violazione e/o falsa applicazione dei principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 Costituzione; violazione e/o falsa applicazione del § 16 e § 18 del bando / disciplinare in relazione agli elementi di valutazione dell’offerta tecnica e alla mancata previsione di sub-punteggi o indicazione di motivazione discorsiva per il criterio B2b; illegittimità del punteggio attribuito al ricorrente in misura inferiore rispetto a quello dell’aggiudicatario in relazione al criterio B2b; eccesso di potere sotto i profili del travisamento di fatto, difetto istruttorio, erroneo apprezzamento dei fatti, illogicità manifesta e contraddittorietà delle valutazioni; violazione del principio di proporzionalità e del risultato; violazione della par condicio competitorum; anche in relazione al criterio B2.b i punteggi attribuiti alla ricorrente e agli RTI controinteressati sono del tutto immotivati e non è quindi possibile comprendere le ragioni per le quali all’offerta del RTI Smacos sono stati attribuiti 17,000 punti, a quella del RTI Celletti 16,485 punti, e all’offerta di Fedem il punteggio deteriore di14,424. La società ricorrente chiede quindi:
-l’esclusione del RTI secondo graduato o, in subordine, la rinnovazione del giudizio motivato da parte del seggio di gara circa la rilevanza e/o irrilevanza dei fatti segnalati e quelli emersi sull’integrità e affidabilità dell’operatore aggiudicatario medesimo;
-l’attribuzione alla sua offerta di un punteggio maggiore sufficiente per conseguire l’aggiudicazione, previa, ove occorra, rivalutazione delle offerte da parte di una commissione di gara in diversa composizione. Resistono:
– l’amministrazione intimata, che eccepisce preliminarmente l’irricevibilità per tardività e l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, non essendo dimostrato che l’accoglimento del ricorso sarebbe utile per la ricorrente;
-il RTI controinteressato che eccepisce l’inammissibilità del ricorso perché muove censure alle insindacabili valutazioni tecnico discrezionali del seggio di gara e per carenza d’interesse, in quanto all’annullamento degli atti gravati non farebbe seguito lo scorrimento della graduatoria e l’aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente, ma la riparametrazione, con esito incerto, dei punteggi in applicazione del metodo aggregativo-compensatore e del metodo bilineare, tanto più che il calcolo del punteggio, con il metodo aggregativo-compensatore per l’offerta tecnica, e con il metodo bilineare per l’offerta economica, in caso di esclusione di un concorrente dovrebbe essere rivisto con la conseguenza che non necessariamente l’appalto verrebbe aggiudicato alla terza in graduatoria. All’udienza pubblica del 13 maggio 2026 il ricorso è passato in decisione.
1. Le eccezioni preliminari
1.1. L’eccezione di irricevibilità è palesemente infondata perché il ricorso è stato tempestivamente notificato il 2 marzo 2026 primo giorno non festivo dopo la scadenza del termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del 29 gennaio 2026 dell’aggiudicazione.
1.2. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità perché la ricorrente non avrebbe dimostrato che l’accoglimento del ricorso le consentirebbe di ottenere l’aggiudicazione. La lex specialis della gara per cui è causa dispone l’aggiudicazione dell’appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che presuppone l’esercizio di un potere discrezionale di valutazione. Pertanto, chi impugna gli esiti di una procedura concorsuale per vizi dell’attività discrezionale, non deve provare che sarebbe risultato vincitore se il potere fosse stato correttamente esercitato; una tale dimostrazione infatti presuppone la prevedibilità secondo parametri vincolanti dell’esito dell’attività di valutazione; al contrario, ove siano prospettati, come in specie (e risultino fondati) vizi della funzione discrezionale, non è possibile formulare una prognosi ex ante di tale esito, dovendo in merito nuovamente pronunciarsi l’amministrazione in conformità con il giudicato, come richiesto dalla ricorrente nelle conclusioni. Pertanto, ai fini della verifica dell’interesse al ricorso, tenuto conto che il punteggio assegnato agli RTI controinteressati supera di meno o poco più di un punto quello assegnato alla ricorrente e che si discute dell’attribuzione di 18 punti per il criterio B3 e di 17 punti per il criterio B2b, è sufficiente constatare che dal disciplinare e dagli atti della selezione non risultano (né le controinteressate ne fanno menzione) elementi tali da rendere palese che la ricorrente sarebbe o non sarebbe risultata aggiudicataria, se l’operato del seggio di gara fosse stato esente dai vizi denunciati. Non ha rilevanza poi la stessa eccezione di carenza d’interesse derivante della necessità di riparametrare i punteggi nel caso di esclusione del RTI secondo classificato, la cui ammissione è oggetto di domanda di annullamento, perché detta domanda è infondata per le ragioni che saranno a breve spiegate.
2. Le questioni di merito.
2.1. Il motivo sub A) è infondato. La giurisprudenza è costante nell’affermare che la valutazione di affidabilità del concorrente che abbia dichiarato fatti integranti, in astratto, un grave illecito professionale, può essere contenuta in forma implicita nell’ammissione in gara del concorrente medesimo (fra le tante: Consiglio di Stato sez. V, 15/04/2026, n. 2980). Pertanto, l’ammissione in gara del RTI aggiudicatario, che aveva dichiarato di essere stato coinvolto in passato in una vicenda astrattamente riconducibile ad una causa non automatica di esclusione, ex artt. 95 e 98 d.lgs. n. 36/2023, lascia presumere che la stazione appaltante abbia ritenuto che quanto riferito dall’operatore economico non comprometta la sua affidabilità.
2.2 Il primo, il secondo e il terzo motivo hanno in comune la censura di difetto di motivazione delle valutazioni delle offerte della ricorrente e dei RTI controinteressati e su tale questione possono essere esaminati congiuntamente.
2.3. In generale deve essere riaffermato il principio della tendenziale insindacabilità delle decisioni (nel caso di specie si tratta di giudizi) che presuppongono valutazioni tecniche riservate all’amministrazione, quando non siano illogiche, irrazionali, fondate su falsi presupposti o viziate da difetto di motivazione. Il principio presuppone che non si tratti di decisioni che costituiscono l’unico esito possibile della valutazione tecnica condotta sulla base di criteri certi e oggettivi, dunque vincolata ex ante e pienamente sindacabile mediante verifica controfattuale della corrispondenza della valutazione all’elemento da valutare sussunto nel parametro presupposto, ma il risultato della scelta fra più possibili esiti della funzione discrezionale perché, in tal caso, i criteri che fungono da parametri di legittimità della decisione non sono univoci, ma richiedono un apprezzamento di valore sul dato concreto da esaminare. Con ogni evidenza, nel secondo caso l’amministrazione non deve esporre le ragioni per le quali, fra due o più possibili esiti dell’applicazione dei criteri tecnici, ha deciso di adottare quello esternato nella decisione, con la conseguenza che non è consentito opporre in sede giurisdizionale l’esistenza di una valutazione alternativa, altrettanto legittima, razionale e logica e censurare la decisione che ha invece privilegiato l’altra, sollecitando un giudizio che eccede il limite della funzione giurisdizionale fino ad invadere profili di opportunità e adeguatezza del provvedimento impugnato coperti da riserva di amministrazione. Nondimeno, superata la fase della scelta, l’amministrazione non si sottrae all’obbligo di motivazione che illustri il percorso logico attraverso il quale, dalla comprensione, analisi e valutazione della situazione di fatto, attraverso il filtro dei criteri tecnici, è pervenuta alla decisione. La giurisprudenza amministrativa (per tutte Consiglio di Stato sez. VI, 14/10/2025, n. 8036; T.A.R. L’Aquila Abruzzo sez. I, 12/04/2024, n. 184) si è ripetutamente interrogata sulla sufficienza della motivazione espressa sinteticamente con un voto numerico, all’esito della valutazione di prove concorsuali, per il conferimento di incarchi pubblici, o di offerte tecniche, per l’aggiudicazione dei contratti pubblici, ed è pervenuta ad affermare il principio secondo il quale il voto numerico esprime un giudizio che non integra, ma presuppone una valutazione; insomma, la valutazione deve spiegare il “perché” del voto e non potrebbe essere altrimenti posto che l’art. 3 l. 241/1990 prescrive di «indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria»”. Solo attraverso l’enunciazione degli aspetti concreti di ciò che deve essere valutato – previa sussunzione nel criterio astratto di valutazione – e del motivo per il quale ad essi viene attribuito un certo valore numerico, attraverso o il rinvio a formule esplicative corrispondenti a ciascun valore convenzionale, o una esplicita esternazione ex post del processo decisionale, è possibile comprendere perché è stato attribuito un certo voto numerico, non potendosi trascurare che solo attraverso l’esternazione dei “presupposti di fatto” della motivazione, certamente non desumibili dal voto numerico, si ha certezza che l’amministrazione ha effettivamente esaminato l’oggetto da valutare.
2.4. Venendo al merito della questione all’esame del collegio occorre accertare, sulla base dei principi brevemente richiamati, se la valutazione delle offerte tecniche della ricorrente e delle controinteressate, espresse con un punteggio numerico, sia insindacabile, come sostenuto dalle controinteressate e dall’amministrazione, o immotivato e quindi annullabile, come sostenuto dalla ricorrente, che considera sintomo anche di illogicità e irrazionalità della valutazione, la mancata valorizzazione di contenuti di maggior pregio della propria offerta rispetto a quelle delle controinteressate che per analoghi contenuti hanno ottenuto un punteggio più alto.
2.4.1. Per il criterio B3 (pregio tecnico impianti B3 – miglioramento qualitativo dei materiali e dei componenti degli impianti in termini di resistenza, durabilità, estetica, nel rispetto delle tipologie indicate in progetto, compresa la riduzione delle emissioni sonore), il disciplinare prevede l’attribuzione di un massimo di 18 punti. Il fatto stesso che non è previsto alcun automatismo nell’assegnazione del punteggio, rende evidente che è rimesso alla discrezionalità del seggio di gara decidere, da 0 a 18, quale voto assegnare all’offerta tecnica per il criterio in questione. Secondo i principi richiamati, quindi, il valutatore dispone di un ventaglio di scelte, tutte astrattamente eleggibili, delle quali solo una esprimerà il giudizio assegnato all’offerta nella parte in cui descrive come, in concreto, saranno realizzati gli impianti. La commissione di gara ha assegnato alla ricorrente, al RTI aggiudicatario e al RTI secondo classificato, rispettivamente, 14,727, 16,909 e 18,000 punti, come riportato nella tabella allegata al verbale n. 1657 del 11/12/2025, nella quale sono inseriti, per ciascun criterio, i punteggi numerici attributi da ciascun commissario ed il punteggio complessivo assegnato a ciascuna offerta risultante dalla riparametrazione prevista dal bando. Nella parte discorsiva del verbale si dà atto che “L’esame [delle offerte] è stato condotto con riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa espressi nel bando di gara, a cui integralmente si rimanda per quanto concerne [la] descrizione e relativi punteggi. Al termine del confronto collegiale, ciascun Commissario ha maturato un proprio giudizio da esplicitarsi mediante attribuzione dei coefficienti, variabili tra zero e uno, secondo le specifiche del bando di gara. I Commissari, per ciascun criterio di valutazione, hanno poi inserito i coefficienti (variabili tra zero e uno) nel prospetto allegato al presente verbale”.
La commissione ha quindi giustificato il punteggio attribuito a ciascuna offerta con il mero rinvio ai criteri di valutazione previsti dal bando, ai quali però non sono allegati sub-criteri con i relativi sub punteggi, né una griglia graduata per punteggi o fasce di punteggi, corrispondenti a un determinato ed esplicitamente descritto livello qualitativo (sub specie di pregio tecnico degli impianti), nel quale si colloca il punteggio in concreto attribuito a ciascuna offerta, così da consentire all’interprete di comprenderne le ragioni. Non ricorrono però profili di illegittimità del bando, nella parte espressamente censurata dalla ricorrente, che si limita alla mera enunciazione di criteri di valutazione e di un punteggio massimo senza nulla specificare sul come graduarlo. Ciò infatti non esime la commissione di gara dall’esprimere le ragioni dell’attribuzione di un certo punteggio fra tanti possibili, formulando ex post un giudizio del tutto analogo, in relazione all’obbligo di motivazione richiesto dall’art. 3
l. 241/1990, a quello che avrebbe potuto essere predefinito nel bando da una griglia contenente i descrittori dei punteggi o fasce di punteggi graduati in ordine crescente. Non è ovviamente consentito obiettare, in sede di sindacato giurisdizionale, che il punteggio avrebbe dovuto essere diverso da quello assegnato, perché ciò presuppone già espresso un giudizio sull’adeguatezza dell’alternativa allegata e quindi una inammissibile ingerenza sull’attività valutativa riservata all’amministrazione, così come, simmetricamente, non è richiesto che la motivazione spieghi perché non è stato attribuito un punteggio più alto o più basso fra quelli compresi nel range dal minimo al massimo. Certamente però è necessario che il provvedimento dia conto delle ragioni intrinseche del giudizio e del voto in concreto assegnato. Ne consegue che, non essendo rinvenibile nei verbali della commissione alcun elemento che consenta di comprendere perché i commissari hanno ritenuto, in un range oscillante da 0 a 18 punti, di attribuire alla ricorrente 14,727 punti e alle controinteressate 16,909 e 18,000 punti, la valutazione delle offerte in parte qua è del tutto immotivata.
2.4.1. Considerazioni del tutto analoghe valgono per la valutazione secondo il criterio B2.b delle offerte della ricorrente e dei RTI controinteressati. Anche in questo caso la commissione di gara ha seguito la stessa procedura di valutazione sopra descritta, assegnando all’offerta del RTI Smacos 17,000 punti, a quella del RTI Celletti 16,485 punti e all’offerta di Fedem il punteggio di14,424, senza enunciare alcuna ragione a sostegno di ciascun giudizio.
2.5. Residua l’esame della censura esposta con il primo motivo nella parte in cui la ricorrente sostiene che le offerte dei RTI controinteressati contengono varianti quantitative al progetto degli impianti posto a base di gara, espressamente vietate – quindi non valutabili – dall’art. 16 del disciplinare, nonché dall’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023; pertanto per il criterio B.3 (pregio tecnico degli impianti) la commissione non avrebbe dovuto assegnare agli RTI controinteressati alcun punteggio, o al più il punteggio avrebbe dovuto essere calcolato escludendo dalla valutazione le varianti quantitative. La censura sconta il limite della totale assenza, negli atti della valutazione dell’offerta tecnica, di riferimenti ai presupposti di fatto che avrebbero dovuto giustificare i punteggi assegnati per il criterio B3, non essendo contestato che la “maggiorazione dei rilevatori di presenza per l’attivazione di utenze elettriche, previste a base di gara” e l’inserimento in locali dove non erano previsti (offerta tecnica RTI Celletti ) o la previsione di un sistema di controllo automatico dell’illuminazione degli ambienti lavorativi (offerta Smacos) costituiscano in effetti varianti al progetto a base di gara, ma solo la natura di dette varianti. Pertanto, l’impossibilità di stabilire se il punteggio attribuito ai controinteressati premi un miglioramento qualitativo, o varianti quantitative del progetto degli impianti, o entrambi ed in quale misura, lascia presumere che sia mancato un accertamento istruttorio sulla reale natura delle migliorie offerte, che avrebbe imposto di non tener conto delle varianti quantitative, ai sensi dei citati art. 16 del disciplinare e art. 108 del d.lgs. n. 36/2023. Il motivo deve quindi essere accolto limitatamente al prospettato vizio di difetto di istruttoria.
1. L’effetto conformativo dell’annullamento dell’aggiudicazione determina, come domandato dalla ricorrente, la regressione della procedura alla fase della valutazione delle offerte tecniche dei primi tre operatori classificati, ad opera di una commissione composta da membri diversi dai componenti della commissione nominata con decreto del Ministero delle infrastrutture n. 1404 del 17/09/2025 e la sospensione, nelle more, di ogni attività successiva all’aggiudicazione.
2. Le spese seguono la soccombenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio, Abruzzo, Sardegna e sono liquidate in dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti delle parti controinteressate, in quanto estranee all’adozione degli atti impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione L’Aquila), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
-annulla la determinazione di aggiudicazione, prot. n.2893 del 28.01.2026, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – sede coordinata di L’Aquila;
-dispone la rinnovazione della valutazione delle offerte tecniche della ricorrente e dei RTI controinteressati, come specificato in motivazione;
-condanna il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore dell’avvocato Agostino Di Falco, dichiaratosi antistatario, in € 3.000,00, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente Maria Colagrande, Consigliere, Estensore Massimo Baraldi, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
________________________________________
[1] Massime e nota di sintesi tratte da Codice dei contratti pubblici annotato con giurisprudenza e prassi a cura di Avv. Ornella Cutajar e Avv. Alessandro Massari, in normepa.it, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, in particolare nella sezione dedicata al d.lgs. 36 del 2023
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