prescrizione presuntiva e condotta processuale del debitore


La prescrizione presuntiva, disciplinata dagli artt. 2954 e seguenti Cod. Civ. non estingue il diritto per effetto dell’inerzia del creditore, ma si fonda sulla presunzione di avvenuto pagamento di determinati crediti che di solito vengono soddisfatti in tempi brevi e senza particolari formalità.

In altri termini, l’ordinamento presume che, per determinati rapporti che si esauriscono nella quotidianità e senza particolari formalità – come il pagamento dei compensi professionali – il debito si consideri saldato una volta decorso un breve lasso di tempo.

L’art. 2956, n. 2, Cod. Civ., per i crediti dei professionisti un termine di tre anni.

L’istituto opera sul piano probatorio-processuale: una volta decorso il termine, il debitore può opporre la prescrizione presuntiva e il credito si presume pagato.

Proprio perché il fondamento dell’eccezione è la presunzione di pagamento, essa presuppone il riconoscimento del credito nella misura richiesta.

L’eccezione è, quindi, incompatibile con difese che contestino l’esistenza del rapporto, la debenza del credito o il suo ammontare.

Tale regola trova espressione nell’art. 2959 Cod. Civ.., secondo cui: “L’eccezione è rigettata se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954,2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta”.

L’ammissione ostativa può essere anche implicita: ricorre, ad esempio, quando il debitore affermi di aver pagato una somma inferiore a quella domandata, poiché la contestazione del quantum debeatur ridonda sull’an debeatur e rivela la persistente contestazione del rapporto obbligatorio.

Il creditore può vincere la presunzione della prescrizione soltanto nei modi tassativamente consentiti dall’ordinamento, e cioè attraverso l’ammissione in giudizio del debitore oppure mediante il deferimento del giuramento decisorio.

IL CASO: La vertenza approdata all’esame della Suprema Corte traeva origine dall’azione promossa da un avvocato nei confronti di un suo ex cliente per il pagamento dei compensi professionali relativi a tre incarichi difensivi svolti in favore di quest’ultimo: una controversia civile definita con lodo arbitrale, un recupero crediti definito transattivamente e una difesa in giudizio poi interrotta per revoca del mandato.

Il cliente si difendeva eccependo l’intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell’art. 2956 Cod. Civ.

Sosteneva che le prestazioni relative a una delle pratiche patrocinate dal legale erano state integralmente saldate con il versamento di una determinata somma.

Inoltre, eccepiva per una delle pratiche per le quali il legale chiedeva il pagamento il difetto di legittimazione passiva e l’incongruità dell’importo e, per un’altra pratica, la mancanza del preventivo scritto e dei presupposti per la maggiorazione del 30%.

All’esito del giudizio, il Tribunale liquidava in favore del professionista una somma molto inferiore rispetto a quella richiesta da quest’ultimo, accogliendo la tesi del convenuto sulla prescrizione dei compensi relativa a una delle tre pratiche.

Pertanto, avverso la decisione del Tribunale, il legale proponeva ricorso per cassazione, deducendo con uno dei motivi del gravame la violazione degli artt. 2956 e 2959 Cod. Civ. e l’inesistenza della prescrizione.

Il legale sosteneva che il Tribunale aveva erroneamente accolto l’eccezione di prescrizione nonostante la stessa difesa del debitore implicasse una contestazione del quantum

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione, la quale ha rinviato la causa al Tribunale di provenienza, in diversa composizione.

Il nucleo della decisione degli Ermellini riguarda una delle pratiche per le quali il legale aveva chiesto il pagamento e, segnatamente, la possibilità per il cliente di opporre utilmente la prescrizione presuntiva dopo aver sostenuto di avere estinto il debito con il pagamento di una somma notevolmente inferiore rispetto a quella azionata.

Il passaggio centrale dell’ordinanza è il seguente: “L’eccezione di prescrizione presuntiva non può essere accolta, a norma dell’art. 2959 Cod. Civ. tutte le ipotesi in cui il debitore affermi di avere pagato il dovuto, ma in un ammontare inferiore all’importo preteso dal creditore, giacché le contestazioni sul quantum debeatur ridondano per la differenza sull’an debeatur e implicano, quindi, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza in essere del rapporto controverso”.

La Cassazione valorizza il contenuto concreto della difesa del controricorrente: questi non si era limitato a invocare il decorso del termine triennale, ma aveva dedotto che il compenso era stato integralmente soddisfatto con il versamento di una somma molto inferiore rispetto a quella richiesta dall’avvocato. In tal modo, però, egli aveva contestato l’ammontare del credito azionato.

Ed è proprio tale contestazione a rendere inammissibile sul piano sostanziale l’eccezione di prescrizione presuntiva, perché l’istituto presuppone che il debitore non neghi il credito nella sua consistenza originaria, ma solo ne opponga il presumibile pagamento.

Gli Ermellini hanno ribadito un principio che la giurisprudenza considera ormai fermo: la prescrizione presuntiva non può convivere con una difesa che implichi, anche solo indirettamente, la non integrale estinzione dell’obbligazione.

Nel caso esaminato, l’affermazione del cliente secondo cui l’intera vicenda professionale sarebbe stata chiusa con il versamento di una somma ha una duplice portata: sul piano fattuale, sostiene un pagamento; sul piano giuridico, nega che il credito fosse sorto nella misura rivendicata dal professionista.

Sul punto, i giudici di legittimità hanno osservato che tale linea difensiva rientra “nella casistica dei comportamenti processuali incompatibili con l’eccezione di prescrizione presuntiva e che, quindi, ne comportano il rigetto”.

Il principio è coerente con la giurisprudenza più recente, secondo cui la contestazione dell’entità della somma richiesta o l’allegazione di un pagamento parziale/inferiore integra un’ammissione incompatibile ai sensi dell’art. 2959 Cod. Civ.

In altri termini, chi oppone la prescrizione presuntiva non può contemporaneamente sostenere che il credito non esiste, o esiste in misura minore.

Di particolare interesse è anche il passaggio dedicato al giuramento decisorio. Nel corso del giudizio di merito, l’avvocato aveva deferito al cliente il giuramento sul pagamento del compenso professionale. Il cliente aveva giurato di aver pagato il compenso per l’attività svolta nei procedimenti indicati.

La Corte ha escluso che l’esito positivo del giuramento potesse determinare l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione.

Il giuramento, letto nel contesto delle difese complessive del debitore, non attestava il pagamento dell’importo richiesto dal creditore, ma soltanto di quanto il debitore assumeva di dovere, cioè una somma inferiore.

Sul punto, i giudici di legittimità hanno richiamato il principio secondo cui il giuramento deferito dal creditore sull’avvenuto pagamento non è validamente prestato, ai fini dell’eccezione di prescrizione presuntiva, tutte le volte in cui il debitore affermi che il credito aveva un ammontare inferiore e che in tale minore misura è stato soddisfatto.

L’affermazione è pienamente coerente con la funzione del giuramento nel sistema delle prescrizioni presuntive. Se l’eccezione implica il riconoscimento del debito “nella misura richiesta”, il giuramento deferito sul pagamento deve investire esattamente quel credito. Quando, invece, il debitore giura su un pagamento parametrato a un debito di ammontare minore, il giuramento non conferma il presupposto della prescrizione presuntiva, ma ne altera l’oggetto.

Se fosse consentito al debitore eccepire la prescrizione presuntiva e, insieme, sostenere di avere pagato solo una somma minore rispetto a quella pretesa, si finirebbe per trasformare una presunzione di adempimento in uno strumento di contestazione del credito, in contrasto con la funzione storica e sistematica dell’istituto.

In conclusione, in tema di compensi professionali, l’eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 Cod. Civ. è inammissibile o comunque infondata quando il debitore contesti il credito azionato nel suo ammontare, anche deducendo di avere pagato una somma inferiore a quella richiesta, poiché tale difesa integra ammissione implicita della mancata estinzione dell’obbligazione ai sensi dell’art. 2959 Cod. Civ.

La prescrizione presuntiva del compenso professionale ex art. 2956 Cod. Civ. può essere opposta solo da chi non ponga in discussione il credito nella misura richiesta; diversamente, opera l’art. 2959 Cod. Civ. e l’eccezione deve essere rigettata.


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 Avv. Giovanni Iaria

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