1. Contratti pubblici – Impianti sportivi – Art. 6, d.lgs. n. 38/2021 – La stazione appaltante che predetermina criteri di selezione e punteggi nell’avviso esplorativo è vincolata alla loro applicazione – Il provvedimento di affidamento che non dà evidenza dei criteri seguiti e dei punteggi attribuiti è illegittimo per difetto di motivazione
2. Contratti pubblici – Impianti sportivi – Le cause di esclusione non valutate e non motivate nel corso della procedura non possono essere fatte valere per la prima volta in giudizio come motivazione postuma – La morosità verso il concessionario uscente deve essere accertata in contraddittorio con l’interessata prima dell’esclusione
3. Contratti pubblici – Rito appalti – Affidamento diretto – Termine di trenta giorni per l’impugnazione – Non decorre se la stazione appaltante non adempie agli obblighi di comunicazione ex art. 90 e di messa a disposizione degli atti ex art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 – L’affidamento diretto è riconducibile alle procedure soggette al rito speciale
1. L’art. 6, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 38/2021 impone che l’affidamento della gestione degli impianti sportivi avvenga «previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari» e «nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici». Il regolamento comunale che prevede l’attribuzione di punteggi predeterminati ai fini della selezione dell’affidatario costituisce autovincolo per l’amministrazione procedente, che «deve ritenersi vincolata all’applicazione dei criteri di individuazione dell’affidatario che essa stessa ha predeterminato in seno all’avviso esplorativo, con l’attribuzione dei punteggi ivi indicati». Il provvedimento di affidamento che si limita ad «accertare» i requisiti di partecipazione, le referenze e l’organizzazione aziendale dell’affidatario, senza dare contezza dei criteri seguiti in concreto per la scelta e senza evidenziare l’attribuzione dei punteggi previsti dall’avviso, è illegittimo per difetto di motivazione e istruttoria.
2. Le ragioni di esclusione di un concorrente — quali la morosità verso il concessionario uscente o la pretesa non conformità dell’offerta alla lex specialis — che «non hanno costituito oggetto di valutazione e motivazione nel provvedimento impugnato» e rispetto alle quali «non risulta svolta una adeguata istruttoria» nel corso della procedura, non possono essere fatte valere per la prima volta in sede giurisdizionale come motivazione postuma dell’atto di affidamento già adottato. In particolare, la morosità verso il concessionario uscente — e non verso l’ente proprietario, come invece richiesto dall’avviso — deve essere accertata in contraddittorio con l’interessata prima di poter fondare il giudizio di esclusione. Ne deriva l’obbligo per l’amministrazione di riattivare il procedimento, procedendo a una più approfondita valutazione sulla causa di esclusione nonché a una eventuale valutazione comparativa delle proposte secondo i criteri predeterminati.
3. Anche un affidamento diretto è riconducibile all’ambito delle «procedure» di cui all’art. 120 del c.p.a. e soggiace al termine breve di trenta giorni. Tuttavia, ai sensi dell’art. 120, comma 2, c.p.a., tale termine decorre «dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 90 del codice dei contratti pubblici oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2, del medesimo codice». «Se la stazione appaltante non adempie ai suoi obblighi di comunicazione e di messa a disposizione degli atti, il termine breve di trenta giorni non inizia a decorrere». La sola pubblicazione della determinazione di affidamento all’albo pretorio online — in assenza di specifica comunicazione ai concorrenti — non è equiparabile agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 90 del d.lgs. n. 36/2023, anche se può valere come dies a quo qualora il concorrente ne abbia avuto conoscenza.
Sintesi della Sentenza
1) La vicenda
Un’associazione sportiva dilettantistica aveva partecipato a un avviso esplorativo per la concessione quinquennale della gestione di un campo sportivo comunale, che prevedeva l’attribuzione di punteggi predeterminati per i criteri di selezione. Il Comune aveva aggiudicato la gestione all’altra associazione partecipante con un provvedimento che si limitava a richiamare i requisiti posseduti dall’affidataria, senza dare evidenza dei punteggi attribuiti. Solo in giudizio il Comune aveva addotto la morosità della ricorrente verso il concessionario uscente e la pretesa non conformità della sua offerta.
2) La decisione
Il TAR accoglieva il ricorso. La stazione appaltante, avendo predeterminato criteri e punteggi nell’avviso, era vincolata alla loro applicazione. Il provvedimento di affidamento era illegittimo per difetto di motivazione e istruttoria. Le cause di esclusione addotte solo in giudizio costituivano motivazione postuma inammissibile. La morosità verso il concessionario uscente — e non verso l’ente proprietario — non era stata accertata in contraddittorio. Il ricorso era tempestivo perché la stazione appaltante non aveva adempiuto agli obblighi di comunicazione ex art. 90 del d.lgs. n. 36/2023.
3) L’esito
Il TAR annullava la determinazione di affidamento e ordinava all’amministrazione di riattivare il procedimento per valutare in contraddittorio la causa di esclusione per morosità e, ove non sussistente, procedere alla valutazione comparativa delle proposte secondo i criteri predeterminati. Spese compensate per la particolarità della vicenda.
Pubblicato il 18/06/2026
N. 01769 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00653/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 653 del 2026, proposto da
A.S.D. OMISSIS Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Pesce, Marta Pirocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pablo Magistro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OMISSIS Associazione Sportiva Dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ubaldo Musarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della Determinazione Dirigenziale Registro Generale n. 156 del 28/01/2026, di tutti i verbali, di data e contenuto ignoto, concernenti la procedura di affidamento, di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali ed in specie, della Deliberazione della Giunta Municipale, con n. 142 del 11/09/2025, recante Atto di Indirizzo per le Manifestazioni di Interesse per la gestione degli Impianti Sportivi Comunali, della Determinazione Dirigenziale n. 1669 del 20/10/2025 con cui è stata indetta la Manifestazione di Interesse per la gestione del Campo Sportivo C. Micale, della Nota del Comune di OMISSIS prot. 35197 del 18/11/2025 nella parte in cui non individuano i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, gli elementi di valutazione delle offerte e gli eventuali criteri di ponderazione di ciascun elemento.
Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di OMISSIS e di OMISSIS Associazione Sportiva Dilettantistica; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2026 la dott.ssa Cristina Consoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato:
a) la determinazione n. 156 in data 28 gennaio 2026 con cui il Comune di OMISSIS ha affidato per cinque anni alla controinteressata la gestione del campo sportivo “C. Micale”;
b) i verbali della procedura;
c) la deliberazione di Giunta n. 142/2025, la determinazione n. 1669/2025 e la nota n. 35197/2025, nella parte in cui tali atti non individuano i criteri di selezione degli operatori e delle offerte, gli elementi di valutazione e gli eventuali criteri di ponderazione. Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue:
a) il Comune intimato, con atto di indirizzo della Giunta n. 142/2025 e successiva determinazione n. 1669/2025, ha avviato una manifestazione di interesse per la gestione del campo sportivo, da assegnare mediante concessione di durata quinquennale, finalizzata ad assicurare continuità alle attività sportive, organizzazione e fruizione degli spazi, manutenzione, sicurezza e valorizzazione dell’impianto;
b) l’avviso non indica il valore stimato della concessione, le capacità tecniche, professionali, finanziarie ed economiche richieste, le modalità di gara e lo schema di convenzione, rinviando tali elementi a una successiva lettera di invito con capitolato d’oneri, che non è mai stata predisposta o comunicata;
c) alla procedura hanno partecipato la ricorrente e la controinteressata;
d) con nota n. 35197/2025 il Comune ha chiesto alla ricorrente l’elenco dei campionati cui la stessa partecipava e una proposta migliorativa dei servizi e delle attività da svolgere nell’impianto;
e) la ricorrente ha trasmesso il proprio progetto in data 24 novembre 2025, integrandolo in data 9 dicembre 2025 e indicando attività sportive, educative e sociali, staff tecnico, missione dell’impianto, costi di miglioramento e sviluppo e costi dei servizi;
f) senza ulteriore comunicazione il Comune ha adottato la determinazione n. 156/2026, affermando che la controinteressata possedeva i requisiti contemplati dall’avviso ed erano state accertate le sue referenze e la sua organizzazione aziendale;
g) si precisa che il presente ricorso è tempestivo e si richiama l’art. 6 del decreto legislativo n. 38/2021, il quale impone l’affidamento della gestione degli impianti sportivi a terzi sulla base di criteri generali e obiettivi e nel rispetto del decreto legislativo n. 36/2023 e della normativa euro-unitaria vigente;
h) il Comune non ha comunicato l’intervenuto affidamento nei cinque giorni prescritti dall’art. 90 del decreto legislativo n. 36/2023, né ha reso disponibili gli atti della procedura tramite la piattaforma o altra forma di pubblicazione ai sensi dell’art. 36 del medesimo decreto legislativo, sicché la ricorrente ha appreso casualmente dell’affidamento e ha presentato istanza di accesso in data 16 febbraio 2026;
i) dopo la manifestazione di interesse il Comune avrebbe dovuto inviare la lettera di invito prevista dall’art. 8 dell’avviso, con il capitolato d’oneri, e non è noto se siano stati redatti verbali, se sia stata nominata una commissione o siano state valutate comparativamente le due proposte;
l) l’Amministrazione si era autovincolata all’attribuzione dei punteggi contemplati dall’art. 6 dell’avviso e, sulla base di tali criteri, entrambe le associazioni avrebbero avuto diritto al punteggio relativo alla sede legale nel territorio comunale, a nessuna sarebbe spettato il punteggio per campionati nazionali o interregionali, mentre (soltanto) la ricorrente avrebbe dovuto ottenere il punteggio per il settore giovanile, con conseguente prevalenza della propria proposta;
m) anche nel caso di parità, avrebbe dovuto prevalere la ricorrente per la anteriore data di costituzione e per il maggiore radicamento sportivo nel territorio;
n) la determinazione impugnata si limita a richiamare il possesso dei requisiti, le referenze e l’organizzazione della controinteressata, senza indicare i punteggi attribuiti, richiamare verbali o atti di valutazione, esplicitare l’iter logico seguito e spiegare perché l’offerta prescelta sia stata ritenuta migliore;
o) in via subordinata si deduce la violazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza, atteso che in assenza di lettera di invito, che avrebbe dovuto integrare e specificare i criteri fondamentali per l’affidamento della concessione, l’intera procedura è illegittima, anche sotto il profilo dell’impossibilità per i concorrenti di formulare offerte consapevoli in condizioni di effettiva concorrenza;
p) l’avviso, nel prevedere genericamente i proventi derivanti dalle tariffe d’uso e il trasferimento semestrale di una quota al Comune, la quale non risulta determinata né determinabile, non ha consentito una valutazione in ordine alla fattibilità economica dell’operazione;
q) anche gli affidamenti sottratti al codice dei contratti, invero, sono soggetti ai principi di evidenza pubblica desumibili dall’articolo 97 della Costituzione, dalla legge n. 241/1990 e dal diritto europeo.
Il Comune di OMISSIS si è costituito in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese:
a) la controinteressata, con note n. 35775 e n. 35767 del 24 novembre 2025, ha presentato una proposta ritenuta dettagliata e conforme all’avviso, mentre la ricorrente, con nota n. 35860 del 25 novembre 2025, ha presentato un progetto fondato su investimenti stimati in circa € 294.000,00, subordinato a una durata decennale della concessione, difforme dai cinque anni previsti dall’avviso;
b) si rileva, poi, che con note n. 34664 del 13 novembre 2025 e n. 2927 del 26 gennaio 2026 la controinteressata ha segnalato il mancato pagamento, da parte della ricorrente, di somme dovute per l’uso del campo sportivo “C. Micale” nella stagione 2025-2026, per un importo complessivo di € 7.230,00;
c) la ricorrente, con nota n. 2963 del 26 gennaio 2026, ha contestato la morosità sostenendo l’inesistenza di un contratto scritto o di un accordo formale;
d) all’esito dell’istruttoria il Comune ha valutato la proposta della controinteressata come conforme e congrua, valorizzando anche le referenze e l’organizzazione dell’associazione, già concessionaria di altri impianti comunali dal 2012, mentre ha ritenuto non conforme la proposta della ricorrente, oltre che ostativa la situazione di morosità ai sensi di quanto previsto dal regolamento comunale;
e) la determinazione n. 156 del 28 gennaio 2026 è stata pubblicata all’albo pretorio online dal 29 gennaio al 13 febbraio 2026;
f) l’avviso esplorativo precisava che si trattava di una mera indagine di mercato, diretta a conoscere i soggetti interessati alla gestione dell’impianto, senza obbligo per l’ente di procedere all’affidamento;
g) l’Amministrazione disponeva quindi di ampia discrezionalità nella scelta del soggetto cui affidare l’impianto;
h) secondo il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3225 del 30 gennaio 2025, la mera acquisizione di più preventivi e l’indicazione di criteri di selezione non trasformano l’affidamento diretto in una procedura di gara;
i) la decisione assunta si fonda su ragioni concrete, consistenti nella non conformità della proposta della ricorrente e nella causa ostativa derivante dalla morosità;
l) i criteri indicati nell’art. 6 dell’avviso non costituivano una griglia vincolante di valutazione, ma erano semplici elementi di orientamento per l’esercizio della discrezionalità amministrativa;
m) l’Amministrazione, quindi, non era tenuta a formare una graduatoria o ad attribuire punteggi analitici, ma solo a esplicitare le ragioni della propria scelta;
n) la gestione di un impianto sportivo non è soggetta all’applicazione rigida del codice dei contratti pubblici e si richiama al riguardo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 38/2021, orientata alla semplificazione;
o) anche a prescindere dalla natura discrezionale della procedura, la scelta di non affidare l’impianto alla ricorrente era legittima e doverosa, in quanto la sua proposta era difforme dall’avviso;
p) inoltre, l’art. 11, comma 4, del regolamento comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi stabilisce che non possano ottenere l’assegnazione in uso degli impianti sportivi le società morose verso il Comune o verso altri concessionari;
q) è irrilevante l’obiezione della ricorrente in ordine all’assenza di un contratto scritto, poiché l’obbligo di pagamento deriva dall’effettivo uso del bene pubblico secondo le tariffe stabilite;
r) è infondata la censura relativa alla violazione degli obblighi di comunicazione e trasparenza, proprio in quanto la procedura non era una gara formale, ma una semplice indagine di mercato;
s) in ogni caso l’Amministrazione ha garantito la conoscibilità dell’esito della procedura mediante pubblicazione della determinazione n. 156 del 28 gennaio 2026 all’albo pretorio online;
t) tale pubblicazione, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009, ha valore di pubblicità legale ed è idonea a far decorrere i termini di impugnazione.
La controinteressata si è costituita in giudizio e ha svolto in parte difese analoghe a quelle del Comune, precisando, in particolare, quanto segue:
a) il ricorso è inammissibile in quanto, comunque, la ricorrente non avrebbe potuto conseguire l’affidamento, avendo presentato una proposta progettuale la cui sostenibilità economica era espressamente e inequivocabilmente condizionata a una durata della concessione di 10 anni, a fronte dei 5 anni fissati dall’avviso;
b) il ricorso è anche generico ed esplorativo, perché fondato sull’asserita mancata conoscenza di verbali, punteggi e dell’iter valutativo seguito dall’Amministrazione;
c) il ricorso è tardivo in quanto eventuali doglianze relative alla pretesa incompletezza dell’avviso, alla mancata predeterminazione di ulteriori criteri o alla struttura bifasica del procedimento attenevano a profili già percepibili prima dell’esito finale e nondimeno accettati mediante piena partecipazione, senza riserve, alla selezione;
d) la ricorrente, ai fini del punteggio, omette del tutto di considerare il criterio, espressamente previsto dall’art. 6 dell’avviso, dei 5 punti per società sportive o associazioni con natura giuridica riconosciuta, introduce un parametro estraneo alla lex specialis, quale il preteso “maggior radicamento sportivo nel territorio”, e, inoltre, non prova la presunta esclusiva presenza del settore giovanile (a parte il fatto che tale criterio è comunque estraneo all’avviso);
e) in ogni caso dovevano anche considerarsi indici ulteriori, come la manutenzione, la custodia, la sicurezza, la reperibilità, l’assicurazione e l’affidabilità del gestore. Con successiva memoria la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue:
a) si precisa che la determinazione n. 1669 del 20 ottobre 2025 faceva riferimento alle procedure negoziate e alla disciplina dei contratti pubblici e la determinazione n. 156 del 28 gennaio 2026 assoggettava l’affidamento alle condizioni poste nell’avviso;
b) le clausole di gara devono essere interpretate secondo il loro tenore letterale;
c) il Comune, nonostante l’ordinanza n. 106/2026 con cui è stata ordinata l’esibizione degli atti, non ha prodotto il provvedimento con cui l’ente avrebbe deciso di procedere ad affidamento diretto, l’atto di nomina del responsabile unico del procedimento, i verbali di valutazione, le ragioni della scelta effettuata, la motivazione dell’affidamento e la decisione a contrarre di cui all’art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023;
d) anche l’affidamento diretto richiede una motivazione e deve rispondere ai principi di imparzialità, buon andamento e ragionevolezza;
e) quanto alla proposta decennale e alla morosità, non si tratta di ragioni poste a base degli atti impugnati ed esse costituiscono un motivazione postuma;
f) ad ogni buon conto la proposta non era condizionata ad un affidamento decennale, ma conteneva soltanto una richiesta di valutare una proroga in ragione degli investimenti programmati;
g) si nega la dedotta morosità, atteso che l’art. 11, comma 4, del regolamento comunale riguarda l’assegnazione in uso, non la concessione in gestione;
h) è irrilevante la sola pubblicazione all’albo pretorio, in quanto la ricorrente avrebbe dovuto ricevere una specifica comunicazione relativa all’esito della procedura. Con ulteriore memoria la controinteressata, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue:
a) la ricorrente ha partecipato alla procedura senza riserve e tale condotta integra acquiescenza, con conseguente divieto di venire contra factum proprium;
b) in caso di parità il criterio della anteriore data di costituzione avrebbe comunque favorito la controinteressata.
Con memoria di replica la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue:
a) la difesa delle controparti risulta contraddittoria, perché qualifica l’avviso come mera indagine di mercato non vincolante, ma al tempo stesso considera la durata quinquennale come elemento essenziale e non negoziabile;
b) i dati e gli atti della procedura avrebbero dovuto essere pubblicati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici e nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”;
c) qualora si ritenga inapplicabile il rito appalti, non sarebbe applicabile il termine di trenta giorni per la proposizione del gravame;
d) il ricorso non è esplorativo, in quanto non dipende dall’ignoranza degli atti, ma dalla loro mancanza;
e) il requisito relativo al settore giovanile è provato dalla dichiarazione della FIGC-Lega Nazionale Dilettanti Sicilia ed entrambe le associazioni sono prive di personalità giuridica;
f) in caso di parità il criterio della costituzione anteriore avrebbe favorito la ricorrente. Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue. Preliminarmente, va ritenuta la tempestività del ricorso. Invero, anche un affidamento diretto (nei termini prospettati dal Comune nella propria memoria difensiva) è riconducibile all’ambito delle “procedure” di cui all’art. 120 del codice del processo amministrativo, il cui comma 2 stabilisce: “Per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice”. Se la stazione appaltante non adempie ai suoi obblighi di comunicazione e di messa a disposizione degli atti, quindi, il termine breve di trenta giorni non inizia a decorrere. Va, inoltre, considerato che la determina di affidamento è stata pubblicata sull’albo pretorio dal 29 gennaio 2026 al 13 febbraio 2026 e anche considerando la scadenza del periodo di pubblicazione quale dies a quo per il decorso del termine di 30 giorni la notifica del ricorso in data 12 marzo 2026 deve considerarsi tempestiva. In merito all’assunto della controinteressata secondo cui il ricorso sarebbe irricevibile in quanto attinente a profili già percepibili prima dell’esito finale e accettati dalla ricorrente mediante piena partecipazione, senza riserve, alla selezione, va osservato che la ricorrente ha principalmente contestato l’operato dell’Amministrazione non sotto il profilo della determinazione delle regole di svolgimento della procedura bensì in relazione alla scelta dell’affidatario del servizio e alla mancata applicazione dei criteri di selezione predeterminati nell’avviso, sicché il termine per l’impugnazione non può che decorrere dal momento della conoscenza legale della determinazione di affidamento impugnata. Nel merito, le censure formulate dalla ricorrente sono fondate. La delibera della Giunta Municipale n. 142/2025, recante “atto di indirizzo per manifestazioni di interesse gestione impianti sportivi comunali”, fa riferimento all’intendimento del Comune “di procedere a manifestazione d’interesse a procedura negoziata” e richiama il codice dei contratti pubblici. L’art. 6 del decreto legislativo n. 38/2021 stabilisce che “2. Nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. 3. Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e della normativa euro-unitaria vigente”. L’art. 13 del “Nuovo regolamento per la gestione e uso degli impianti sportivi” (richiamato anche dal successivo art. 14), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 28 gennaio 2025, stabilisce che “L’avviso pubblico, approvato nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, deve contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta del gestore con i relativi punteggi. La scelta del gestore tiene conto dei seguenti criteri: Comprovata esperienza nello svolgimento dell’attività sportiva e partecipazione a campionati ufficiali delle Federazioni sportive o enti di promozione sportiva;
Regolarità dell’ultimo bilancio dell’Associazione o Società Sportiva o enti no profit regolarmente iscritti al R.U.N.T.S; Polizza R.C.T.; Radicamento nel territorio comunale con particolare riferimento al bacino di utenza interessato; proposte specifiche e migliorative dei servizi e attività che si intendono realizzare nell’impianto, legate al contesto territoriale ed alla sostenibilità ambientale, riservate a scuole e giovani nonché alle categorie di soggetti fragili e vulnerabili; tariffe praticate e prezzi di accesso, tenuto conto che le tariffe approvate annualmente dal Comune rappresentano il limite massimo applicabile, anche con riferimento ad agevolazioni nelle tariffe per minori e altre fasce di utenza a basso reddito; organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati e di ogni altra tipologia di personale; garanzia dell’apertura dell’impianto a tutti i cittadini e monte ore di apertura dell’impianto, fasce orarie per la fruizione dell’impianto da parte di altre società sportive che ne facciano richiesta e dei singoli cittadini non tesserati; accordi per la gestione integrata con altre Associazioni o Società; compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile nell’impianto; qualità del progetto relativamente agli interventi di innovazione e miglioramento dell’impianto e al programma di manutenzione, con attenzione agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica; valutazione della convenienza economica dell’offerta”. L’avviso esplorativo per manifestazione d’interesse per la concessione temporanea dell’impianto sportivo per cui è causa ha previsto che “L’Ente Proprietario procederà, all’esito delle manifestazioni di interesse ricevute, ad assegnare i seguenti punteggi a seconda dei criteri di preferenza sotto riportati…” (sede legale all’interno del territorio orlandino, punti 10; partecipazione a campionati nazionali, punti 20;
partecipazione a campionati interregionali, punti 15; presenza di settore giovanile, punti 10; società sportive o associazioni con natura giuridica riconosciuta, punti 5), nonché che “In caso di parità di punteggio, sarà preferito il soggetto giuridico partecipante avente la data di costituzione anteriore”. Il citato regolamento comunale costituisce autovincolo per l’Amministrazione procedente, tenuta ad affidare la gestione dell’impianto sportivo sulla base di “criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari”, previamente determinati. Per tale ragione, l’Amministrazione deve ritenersi vincolata all’applicazione dei criteri di individuazione dell’affidatario che essa stessa ha predeterminato in seno all’avviso esplorativo, con l’attribuzione dei punteggi ivi indicati. La determina di affidamento impugnata, invece, non dà contezza dei criteri seguiti in concreto per la scelta dell’affidatario e, in particolare, non dà evidenza dell’osservanza dei criteri di preferenza e della conseguente attribuzione dei punteggi previsti nell’avviso esplorativo. Ne deriva l’illegittimità della gravata determinazione n. 156 del 28 gennaio 2026, con la quale l’Amministrazione si è limitata ad “accertare”, oltre ai requisiti previsti per la partecipazione alla procedura, “le referenze e l’organizzazione aziendale” dell’affidatario. Solo in sede di giudizio l’Amministrazione ha inteso, stanzialmente, far valere alcune cause di esclusione della ricorrente dalla procedura, in primo luogo richiamando l’avviso esplorativo nella parte in cui, tra i requisiti di partecipazione, prevede di “non avere debiti pendenti con l’Ente Proprietario”. In particolare, il Comune ha eccepito che, come segnalato dalla controinteressata con note prot. 34664 del 13 novembre 2025 e prot. 2927 del 26 gennaio 2026, la ricorrente “risultava morosa nei confronti del gestore uscente, A.S.D. OMISSIS, per l’utilizzo del medesimo impianto sportivo”.
Tuttavia, al riguardo il Collegio osserva che: a) la questione della morosità è stata contestata dalla ricorrente, la quale ha eccepito che non sussistono atti di assegnazione in uso dell’impianto o altro titolo sul quale la concessionaria possa fondare la propria pretesa creditoria né un impegno contrattuale al pagamento di tariffe prestabilite, e che era prassi consolidata tra le due associazioni, instauratasi a partire dalla stagione sportiva 2023/2024, quella per la quale la ricorrente avrebbe utilizzato l’impianto sportivo sostenendone i costi di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria, come comprovato dalle relative ricevute di pagamento in atti; b) il presunto credito di cui si tratta è vantato dalla controinteressata, mentre l’avviso della procedura esclude la partecipazione in caso di “debiti pendenti con l’Ente Proprietario”; c) detto presunto credito, in ogni caso, non è stato oggetto di accertamento, in contraddittorio con l’interessata, da parte del Comune nel corso della procedura, e di esso, infatti, non vi menzione nella motivazione nella determinazione impugnata. Il Comune ha dedotto ulteriormente in giudizio che “la proposta progettuale presentata dalla ricorrente era palesemente non conforme alla lex specialis”, in quanto “A fronte di un avviso che prevedeva una durata della concessione di 5 anni, l’A.S.D. OMISSIS Calcio ha presentato un piano di investimenti di quasi 300.000 euro, la cui sostenibilità era chiaramente subordinata ad una durata decennale del rapporto, come peraltro esplicitato nelle interlocuzioni”. La proposta migliorativa dei servizi e delle attività presentata dalla ricorrente, tuttavia, non risultava affatto subordinata ad una durata decennale della concessione. Nella indicata proposta la società, invero, ferma la durata quinquennale dell’affidamento, aveva ritenuto “necessario evidenziare che la durata della concessione” poteva “essere prorogata e comprendere almeno un altro mandato quinquennale”, al fine di consentire alla stessa un adeguato ammortamento dei costi. Ad avviso del Collegio, pertanto, non vi sono allo stato elementi per ritenere che sia legittima la sostanziale esclusione della ricorrente dalla procedura eccepita dal Comune, quantomeno perché la stessa non ha costituito oggetto di valutazione e motivazione nel provvedimento impugnato ed in quanto non risulta svolta una adeguata istruttoria in merito alla ritenuta morosità della ricorrente. Ne deriva l’obbligo per l’Amministrazione di riattivare il procedimento, procedendo ad una più approfondita valutazione sulla causa di esclusione della ricorrente dipendente dalla morosità nonché ad una eventuale valutazione delle due proposte secondo i criteri di cui all’art. 6 dell’avviso. Per le esposte ragioni il ricorso va accolto, con conseguente annullamento della determinazione n. 156 in data 28 gennaio 2026. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti tenuto conto della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:
1) lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla la determinazione n. 156 in data 28 gennaio 2026;
2) compensa tra le parti le spese processuali. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere Cristina Consoli, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
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