#Finsubito news – perché resta lo stop all’impianto


29 ottobre 2026

La Cassazione ha respinto i ricorsi contro lo stop all’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto, lasciando ferma la decisione della Corte d’appello di Milano. Ma un impianto industriale può essere sospeso anche se dispone di un’autorizzazione ambientale? Sì, quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge e la tutela dei diritti delle persone richiede un intervento giudiziario. La sentenza delle Sezioni Unite del 29 ottobre 2026, n. 28087, affronta una questione che va oltre il caso di Taranto: quali limiti incontra la continuità produttiva quando sono in gioco salute, ambiente e occupazione? La risposta passa soprattutto dagli obblighi di rimozione dell’amianto, dal valore dell’AIA e dai principi costituzionali che regolano l’attività d’impresa.


Salute e lavoro: cosa ha deciso la Cassazione sul caso Ilva

La decisione della Cassazione riporta al centro del dibattito il futuro dell’ex Ilva di Taranto, ma soprattutto pone una questione giuridica destinata a interessare anche altre attività industriali. La presenza di un’autorizzazione amministrativa è sufficiente a consentire la prosecuzione della produzione quando persistono situazioni di pericolo per la salute e l’ambiente? Le Sezioni Unite civili, con la sentenza 29 ottobre 2026, n. 28087, hanno rigettato i ricorsi contro il provvedimento con cui la Corte d’appello di Milano aveva ordinato la sospensione dell’area a caldo dello stabilimento.

Il procedimento nasce da un’azione inibitoria collettiva prevista dall’articolo 840-sexiesdecies c.p.c., promossa per ottenere la cessazione di condotte ritenute pregiudizievoli per una pluralità di persone. L’azione non è diretta alla liquidazione dei danni individuali, ma alla cessazione o al divieto di reiterazione di atti e comportamenti lesivi; può inoltre mirare all’eliminazione o alla riduzione degli effetti delle violazioni.

La Corte d’appello di Milano aveva ordinato la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo, lasciando ai gestori la possibilità di riprenderla dopo la rimozione dell’amianto residuo e l’adozione delle misure necessarie a ricondurre le emissioni di polveri sottili entro limiti di sicurezza, nel rispetto della disciplina amministrativa applicabile.

La decisione dei giudici di merito poggiava su due autonome ragioni:

  • La presenza di amianto in alcune strutture dello stabilimento e il mancato completamento degli interventi di rimozione.
  • Le emissioni di polveri sottili, considerate nell’ambito della valutazione dei rischi per la popolazione.

Le Sezioni Unite hanno però esaminato le due questioni in modo diverso. Hanno ritenuto infondate o inammissibili le censure rivolte alla ratio decidendi relativa all’amianto, considerandola autonomamente sufficiente a sorreggere l’inibitoria.

Per questa ragione, i motivi riguardanti le polveri sottili sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse: anche un loro eventuale accoglimento non avrebbe potuto determinare la cassazione del provvedimento.

La Cassazione ha quindi rigettato i ricorsi contro la decisione della Corte d’appello, senza disporre direttamente la sospensione e senza pronunciarsi nel merito su tutte le questioni ambientali affrontate dai giudici milanesi.

La questione costituzionale dietro la vicenda di Taranto

Il caso pone un problema che supera i confini dello stabilimento siderurgico: come devono essere contemperate la continuità di un’attività industriale, la salvaguardia dell’occupazione e la protezione delle persone esposte ai suoi rischi?

La risposta non può essere costruita attraverso una contrapposizione automatica tra lavoratori e cittadini residenti nelle aree interessate. Il diritto al lavoro e il diritto alla salute non sono necessariamente interessi antagonisti. Chi lavora in un impianto industriale è, a sua volta, titolare del diritto a svolgere la propria attività in condizioni di sicurezza e salubrità.

Le Sezioni Unite sottolineano questo aspetto nella ricostruzione dei principi costituzionali applicabili. Il lavoro occupa una posizione centrale nell’ordinamento italiano, come dimostrano gli articoli 1 e 4 della Costituzione. La vita, la salute e l’ambiente ricevono protezione attraverso gli articoli 2, 9 e 32.

Il vero termine del confronto riguarda soprattutto la libertà di iniziativa economica, riconosciuta dall’articolo 41 Cost. L’impresa può organizzare la produzione e perseguire i propri obiettivi economici, ma deve farlo nel rispetto dei limiti imposti dalla protezione della salute, della sicurezza e dell’ambiente.

Questa distinzione assume particolare rilievo per gli stabilimenti industriali considerati strategici. La salvaguardia dei posti di lavoro può giustificare interventi legislativi straordinari e misure temporanee dirette a consentire la prosecuzione della produzione durante il risanamento.

Non significa, però, che ogni modalità di prosecuzione dell’attività diventi costituzionalmente ammissibile.

Il giudizio deve considerare la gravità dei pericoli, le condizioni effettive di esercizio dell’impianto, l’adeguatezza delle misure previste e il tempo necessario per realizzarle.

La questione, dunque, non consiste nello stabilire quale diritto debba sempre prevalere, ma nel verificare se la continuità produttiva possa essere assicurata attraverso condizioni compatibili con la protezione della vita, della salute e dell’ambiente.

Il bilanciamento dei diritti fondamentali secondo la Corte costituzionale

Il primo riferimento per comprendere il ragionamento della Cassazione è la Corte costituzionale, sentenza 9 maggio 2013, n. 85, pronunciata proprio in relazione alla disciplina speciale dell’Ilva. La Consulta aveva chiarito che i diritti fondamentali non possono essere considerati isolatamente né collocati in una gerarchia rigida, tale da attribuire a uno di essi una prevalenza assoluta.

Il bilanciamento, tuttavia, non equivale alla possibilità di sacrificare liberamente un diritto per favorirne un altro. Deve rispettare criteri di ragionevolezza e proporzionalità, senza compromettere il contenuto essenziale delle posizioni costituzionalmente protette.

Nella sentenza del 2013, la Corte aveva valorizzato il procedimento di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Attraverso valutazioni tecniche, partecipazione degli interessati, pubblicità del procedimento e prescrizioni finalizzate al risanamento, l’autorizzazione avrebbe dovuto individuare un punto di equilibrio tra prosecuzione produttiva e protezione delle persone.

Non si trattava di riconoscere all’impresa un diritto incondizionato a continuare la produzione. La prosecuzione era consentita nell’ambito di un percorso amministrativo destinato a fronteggiare le criticità accertate.

La giurisprudenza costituzionale successiva ha precisato i limiti di questo modello:

  • Corte costituzionale, sentenza 23 marzo 2018, n. 58: la prosecuzione dell’attività non può essere consentita attraverso una disciplina che sacrifichi irragionevolmente la vita e la sicurezza dei lavoratori.
  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2024, n. 105: le misure eccezionali devono essere temporalmente limitate e funzionali a un rapido risanamento.

La seconda pronuncia riguardava il polo industriale di Priolo, non direttamente lo stabilimento di Taranto. La Consulta aveva censurato la disciplina nella parte in cui non prevedeva un limite massimo di trentasei mesi alla prosecuzione dell’attività nelle condizioni considerate.

Il principio è significativo: una misura eccezionale può consentire la produzione per il tempo necessario ad affrontare una situazione critica, ma non può diventare uno strumento per mantenere indefinitamente condizioni di rischio mediante una riduzione permanente del livello di protezione.

Le Sezioni Unite si inseriscono in questo percorso. Il bilanciamento costituzionale deve confrontarsi con l’effettiva attuazione delle misure destinate a prevenire, ridurre o superare i pericoli accertati, considerando anche il tempo trascorso e l’eventuale ripetizione delle proroghe.

La riforma costituzionale del 2022 rafforza i limiti ambientali dell’impresa

Il quadro costituzionale nel quale si colloca la decisione è stato ulteriormente precisato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione.

L’articolo 9 attribuisce espressamente alla Repubblica il compito di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.

L’articolo 41, invece, riconosce la libertà d’iniziativa economica privata, ma stabilisce che essa non può svolgersi in modo da recare danno alla salute e all’ambiente, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

La riforma non ha introdotto dal nulla la protezione costituzionale dell’ambiente. Già prima del 2022, la giurisprudenza costituzionale ne aveva riconosciuto il rilievo attraverso l’interpretazione degli articoli 9 e 32.

La modifica ha però reso esplicito il limite ambientale all’esercizio dell’attività economica, rafforzando il collegamento tra tutela della salute, protezione degli ecosistemi e organizzazione della produzione.

Ne derivano alcune conseguenze:

  • La rilevanza economica di uno stabilimento non elimina gli obblighi di protezione sanitaria e ambientale.
  • Le autorizzazioni devono individuare condizioni di esercizio compatibili con tali obblighi.
  • Gli interventi straordinari diretti a preservare la produzione non possono trasformarsi in una rinuncia permanente al risanamento.

Questo non comporta che qualsiasi attività industriale capace di produrre emissioni debba essere interrotta. L’ordinamento ammette attività potenzialmente impattanti, subordinandole a prescrizioni, limiti, controlli e procedure autorizzative.

La situazione cambia quando vengono accertati pericoli gravi e rilevanti oppure quando rimangono inattuati gli obblighi necessari a fronteggiarli e a ridurli.

In tali circostanze, la continuità produttiva deve rispettare limiti giuridici che non possono essere superati invocando soltanto l’interesse economico o occupazionale.

La riforma del 2022 non ha quindi eliminato la necessità del bilanciamento. Ha rafforzato la formulazione costituzionale dei limiti entro i quali l’impresa può esercitare la propria attività, rendendo più evidente la necessità di considerare anche le conseguenze ambientali nel tempo.

Il caso decisivo: l’amianto, le scadenze e gli obblighi di risanamento

Per comprendere il significato concreto della sentenza occorre soffermarsi sulla questione dell’amianto. È su questo profilo che le Sezioni Unite hanno ritenuto infondate o inammissibili le censure delle società, lasciando ferma una ragione autonomamente sufficiente a sostenere l’ordine inibitorio.

L’articolo 13, comma 2, del D.P.C.M. 29 settembre 2017, relativo al piano ambientale dello stabilimento, prevedeva un programma organico di rimozione dell’amianto, indicato come PORA.

Secondo l’interpretazione accolta dalla Cassazione, non era sufficiente predisporre un programma destinato a essere attuato progressivamente senza una scadenza effettiva. Gli interventi previsti dovevano essere completati entro il 23 agosto 2023.

Le società sostenevano una lettura diversa, secondo cui la disposizione imponeva la presentazione e la progressiva attuazione del programma, ma non la conclusione della rimozione entro quella data.

Le Sezioni Unite non hanno condiviso tale interpretazione.

Nel caso concreto, la motivazione considera la presenza di circa 2.140 tonnellate di amianto ancora inglobate nei cowpers degli altiforni, strutture utilizzate nel processo siderurgico. La Corte ha ritenuto rilevante la possibilità di dispersione di fibre nell’ambiente, anche se l’amianto non costituiva una sostanza ordinariamente emessa durante il normale ciclo produttivo.

La Cassazione ha inoltre esaminato il rapporto tra gli obblighi precedenti e l’AIA rilasciata nel 2025. L’assenza di prescrizioni effettive e temporalmente definite sulla rimozione dell’amianto avrebbe comportato una sostanziale proroga dell’adempimento fino alla scadenza dell’autorizzazione, prevista nel 2037.

Il problema giuridico non riguardava quindi soltanto il mancato rispetto di una scadenza amministrativa, ma anche la compatibilità di tale rinvio con gli obblighi di protezione derivanti dalla disciplina europea.

Un’autorizzazione successiva non può essere utilizzata per rinviare sostanzialmente senza termine un obbligo di risanamento imposto a protezione della salute e dell’ambiente.

La decisione non deriva, dunque, da una generica preferenza per la protezione sanitaria rispetto all’occupazione. La Corte ha esaminato disposizioni specifiche, obblighi determinati e le conseguenze della loro mancata attuazione.

Salute e ambiente: quando il diritto europeo impone la sospensione

La disciplina europea rappresenta un altro passaggio essenziale della motivazione. La sentenza delle Sezioni Unite si inserisce nel percorso avviato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, sentenza 25 giugno 2024, causa C-626/22, pronunciata su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano nell’ambito della controversia relativa allo stabilimento di Taranto.

La Corte di giustizia ha interpretato la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, chiarendo che la valutazione degli effetti dell’impianto sulla salute umana e sull’ambiente deve essere parte integrante del procedimento di rilascio e riesame dell’autorizzazione.

Tale valutazione deve comprendere tutte le sostanze scientificamente note come nocive che, in relazione alle caratteristiche dell’installazione, possano essere emesse o generate, senza limitarsi a quelle ordinariamente considerate durante il ciclo produttivo.

La pronuncia europea chiarisce tre aspetti:

  • La valutazione sanitaria deve concorrere alla definizione delle condizioni autorizzative, insieme alla valutazione ambientale.
  • Le sostanze pericolose devono essere considerate in relazione alla concreta possibilità di emissione o dispersione dall’impianto.
  • La sospensione dell’attività può diventare obbligatoria quando ricorrono i presupposti stabiliti dalla disciplina europea.

Il riferimento normativo è l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2010/75/UE, che impone la sospensione dell’esercizio dell’installazione quando la violazione delle condizioni autorizzative comporti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni negative immediate e significative sull’ambiente.

Nell’interpretazione resa nel caso Ilva, la Corte di giustizia ha chiarito che, in presenza di pericoli gravi e rilevanti per la salute e per l’ambiente, non possono essere consentite proroghe ripetute delle misure necessarie all’adeguamento.

Le Sezioni Unite richiamano questa interpretazione e ritengono adeguatamente motivata la valutazione compiuta dai giudici di merito sulla sussistenza dei pericoli rilevanti. Considerano inoltre la misura inibitoria compatibile con i principi di precauzione e proporzionalità, tenendo conto anche del protrarsi della vicenda.

Occorre però mantenere distinta la questione delle polveri sottili. La Corte d’appello aveva fondato la propria decisione anche su tale profilo, ma la Cassazione non ha esaminato nel merito le relative censure, dichiarandole inammissibili per difetto di interesse dopo aver ritenuto sufficiente la ratio decidendi sull’amianto.

Il principio generale non è quindi l’obbligo di sospendere ogni attività industriale che presenti un impatto ambientale. È la necessità di applicare concretamente le norme che impongono misure di protezione quando siano accertate le condizioni di pericolo previste dalla legge.

Le autorizzazioni pubbliche non rendono intangibile l’attività produttiva

Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza riguarda il rapporto tra autorizzazioni amministrative e tutela giudiziaria dei diritti fondamentali. Lo stabilimento di Taranto aveva operato nell’ambito di una disciplina speciale e di successive autorizzazioni, compresa l’Autorizzazione Integrata Ambientale del 2025.

Si potrebbe quindi ritenere che, una volta autorizzata la prosecuzione dell’attività, il giudice ordinario non possa più intervenire sulle modalità di esercizio dell’impianto. Le Sezioni Unite escludono questa conclusione.

L’autorizzazione individua le condizioni amministrative alle quali l’impresa può operare, ma non esclude in assoluto la tutela giudiziaria dei diritti soggettivi dei terzi.

La Cassazione distingue tra l’impugnazione dell’atto amministrativo e la domanda diretta a ottenere la cessazione di una condotta pregiudizievole.

Nel primo caso, l’oggetto della controversia è la legittimità dell’autorizzazione, il cui annullamento appartiene alla competenza del giudice amministrativo. Nel secondo, l’oggetto è la protezione dei diritti delle persone che lamentano le conseguenze dell’attività industriale.

Quando l’autorizzazione costituisce l’antecedente amministrativo della condotta contestata, il giudice ordinario può valutarne incidentalmente la legittimità e, ricorrendone i presupposti, disapplicarla nel giudizio, ai sensi dell’articolo 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E.

Questo potere presenta limiti precisi:

  • Il giudice ordinario non annulla l’AIA con effetti generali.
  • La disapplicazione opera ai fini della controversia sottoposta al suo esame.
  • Il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nella definizione delle prescrizioni autorizzative né impartire ordini direttamente agli organi amministrativi.

Può invece ordinare all’impresa convenuta di cessare o sospendere la condotta lesiva e indicare gli obiettivi di protezione necessari per porre fine al pregiudizio, lasciando all’amministrazione e al gestore le rispettive competenze procedimentali e tecniche.

Questa impostazione trova sostegno anche nei precedenti richiamati dalla Cassazione, tra cui Cass. civ., Sezioni Unite, 27 aprile 2020, n. 8092, e Cass. civ., Sezioni Unite, 7 dicembre 2021, n. 28284, in tema di attività dannosa svolta sulla base di provvedimenti amministrativi.

La pronuncia conferma quindi che l’esistenza di un’autorizzazione non determina automaticamente una riduzione della tutela dei diritti fondamentali dei terzi.

Nel caso dell’ex Ilva, l’azione esercitata era quella prevista dall’articolo 840-sexiesdecies c.p.c. La disposizione consente a chiunque abbia interesse, nei confronti dei soggetti indicati dalla norma, di chiedere la cessazione o il divieto di reiterazione di atti e comportamenti pregiudizievoli per una pluralità di individui o enti.

Il giudice può inoltre disporre misure dirette a eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni e utilizzare gli strumenti di coercizione indiretta previsti dall’articolo 614-bis c.p.c.

Si tratta di una tutela collettiva autonoma e preventiva, diversa dall’azione di classe risarcitoria e non qualificabile come misura cautelare in senso tecnico.

La decisione non riguarda direttamente, invece, la distinta disciplina della responsabilità per danno ambientale pubblico prevista dalla parte sesta del d.lgs. 152/2006.

Quali conseguenze per gli altri stabilimenti industriali?

La decisione delle Sezioni Unite presenta un interesse che supera la vicenda dell’ex Ilva, ma la sua portata generale deve essere individuata con attenzione.

Non significa che qualsiasi impianto industriale autorizzato possa essere sospeso sulla base della sola preoccupazione per le sue emissioni. L’intervento giudiziario richiede un fondamento normativo, l’accertamento delle condizioni previste dalla disciplina applicabile e una valutazione adeguata delle circostanze concrete.

La pronuncia offre comunque indicazioni importanti per le imprese, le amministrazioni e i cittadini interessati da attività potenzialmente pericolose.

Per le imprese, il rilascio dell’AIA non costituisce una garanzia assoluta contro qualsiasi intervento giudiziario. Le prescrizioni autorizzative devono essere rispettate, ma occorre anche verificare che gli obblighi di risanamento siano effettivamente attuati e che le situazioni di rischio siano affrontate tempestivamente.

Per le amministrazioni, la decisione richiama l’importanza di valutazioni aggiornate, prescrizioni concretamente attuabili e termini coerenti con gli obiettivi di protezione. La ripetizione delle proroghe può assumere rilievo quando comporti il protrarsi di condizioni che la normativa impone di superare.

Per i cittadini, la sentenza conferma che l’esistenza di un’autorizzazione non impedisce necessariamente l’accesso agli strumenti di tutela dei diritti soggettivi.

Nella pratica, occorre distinguere almeno tre situazioni:

  • Attività autorizzata e conforme alle prescrizioni, senza che risultino accertati pericoli tali da richiedere ulteriori interventi.
  • Attività esercitata in violazione delle condizioni autorizzative, rispetto alla quale possono operare i rimedi previsti dalla disciplina ambientale.
  • Attività autorizzata che presenta comunque pericoli gravi e rilevanti, rispetto alla quale può rendersi necessario un intervento giudiziario quando ricorrano i relativi presupposti.

È soprattutto quest’ultima situazione a mostrare il significato della pronuncia. L’autorizzazione amministrativa e la tutela dei diritti fondamentali operano su piani distinti, che possono intersecarsi quando l’attività produttiva comporti rischi non adeguatamente fronteggiati.

La conseguenza non è una generale attribuzione al giudice ordinario del potere di riscrivere le autorizzazioni. È il riconoscimento che l’attività economica, pur autorizzata, deve continuare a rispettare i limiti imposti dalle norme poste a protezione delle persone e dell’ambiente.

Conclusioni: la continuità produttiva incontra limiti precisi

La Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 29 ottobre 2026, n. 28087, non stabilisce una gerarchia assoluta tra diritto alla salute e diritto al lavoro. La motivazione parte, al contrario, dalla necessità di considerarli come diritti che devono trovare una tutela compatibile.

Il lavoro costituzionalmente protetto deve essere salubre e sicuro. La libertà d’impresa, pur riconosciuta dall’articolo 41 Cost., non può essere esercitata arrecando danno alla salute e all’ambiente.

Il caso dell’ex Ilva dimostra inoltre che il bilanciamento non può essere affidato a proroghe indefinite. Quando la legge e le prescrizioni applicabili impongono interventi di risanamento entro termini determinati, la continuità produttiva non può diventare lo strumento per rinviarli senza una prospettiva effettiva di completamento.

La vicenda dell’amianto rappresenta l’esempio concreto di questo principio. È su tale questione che le Sezioni Unite hanno ritenuto sufficiente la ratio decidendi posta a fondamento dell’inibitoria, senza esaminare nel merito le ulteriori censure sulle polveri sottili.

La decisione chiarisce infine che un’attività industriale autorizzata non è, per ciò solo, sottratta alla tutela giudiziaria dei diritti fondamentali. Il giudice ordinario può intervenire nei limiti delle proprie attribuzioni, anche attraverso la disapplicazione incidentale dell’atto amministrativo, quando ciò sia necessario per decidere sulla domanda proposta.

Il significato generale della pronuncia è quindi più preciso della semplice affermazione secondo cui la salute prevale sul lavoro: la salvaguardia dell’occupazione deve essere perseguita attraverso condizioni produttive compatibili con la vita, la salute, la sicurezza e l’ambiente, non mediante la protrazione indefinita di situazioni di rischio.

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Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato e incaricato del corso di Diritto dell’Ambiente presso l’Università Ca’ Foscari Venezia – Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.

FAQ su salute e lavoro

Il diritto alla salute prevale sempre sul diritto al lavoro?

No. La Corte costituzionale e la Cassazione escludono una gerarchia automatica tra i diritti fondamentali. Il lavoro deve svolgersi in condizioni di sicurezza e salubrità, mentre la libertà d’impresa incontra i limiti posti dagli articoli 9, 32 e 41 della Costituzione. Quando una norma impone la sospensione in presenza di determinati pericoli, le esigenze occupazionali non possono neutralizzare quell’obbligo.

Che cosa ha deciso la Cassazione sull’ex Ilva di Taranto?

Con la sentenza 29 ottobre 2026, n. 28087, le Sezioni Unite civili hanno rigettato il ricorso principale di Ilva e il ricorso incidentale di Acciaierie d’Italia e Acciaierie d’Italia Holding, lasciando ferma la decisione della Corte d’appello di Milano. La ratio decidendi relativa all’amianto è stata ritenuta autonomamente sufficiente, mentre i motivi sulle polveri sottili sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse.

Perché l’amianto è stato decisivo nella sentenza?

La Cassazione ha interpretato l’articolo 13, comma 2, del D.P.C.M. 29 settembre 2017 nel senso che il programma di rimozione dell’amianto dovesse essere completato entro il 23 agosto 2023. Ha inoltre ritenuto rilevante la presenza dell’amianto nei cowpers degli altiforni, anche in considerazione della possibile dispersione di fibre nell’ambiente.

Un impianto industriale autorizzato può essere sospeso?

Un impianto autorizzato può essere destinatario di un ordine di sospensione quando ricorrano i presupposti previsti dalla normativa applicabile. L’autorizzazione non viene necessariamente annullata: nel giudizio sui diritti soggettivi, il giudice ordinario può disapplicarla incidentalmente, senza eliminarla dall’ordinamento con effetti generali.

Qual è il ruolo dell’articolo 41 della Costituzione?

L’articolo 41 riconosce la libertà d’iniziativa economica privata, ma vieta che essa si svolga arrecando danno, tra l’altro, alla salute e all’ambiente. La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, ha inserito espressamente questi limiti nella disposizione.

Che cosa stabilisce la direttiva europea sulle emissioni industriali?

L’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2010/75/UE prevede la sospensione dell’esercizio quando la violazione delle condizioni autorizzative comporti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni negative immediate e significative sull’ambiente. Nel caso Ilva, la Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, sentenza 25 giugno 2024, causa C-626/22, ha chiarito che, in presenza di pericoli gravi e rilevanti, non sono ammesse proroghe ripetute delle misure di adeguamento.

La sentenza sull’ex Ilva può essere applicata ad altri stabilimenti?

I principi sulla tutela dei diritti soggettivi, sui limiti delle autorizzazioni amministrative e sui poteri del giudice possono assumere rilievo anche in altre controversie industriali. Non esiste però una regola automatica di sospensione: occorre verificare le disposizioni applicabili, i rischi accertati e le circostanze del singolo caso.


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