24/06/2026 – Nelle gare per servizi di ingegneria e architettura (SIA), l’equo compenso resta un limite vincolante anche quando il ribasso riguarda solo la quota variabile del corrispettivo.
Con la sentenza n. 3911/2026, il TAR Campania ha confermato l’esclusione di un operatore che aveva offerto un ribasso del 100% sui costi delle indagini, ritenendo l’offerta priva di una dimostrazione concreta della sua sostenibilità.
Il 35% ribassabile non può tradursi in una compressione indiretta della quota del 65% riservata ai compensi professionali. Se i costi delle indagini restano senza una copertura effettiva e documentata, la verifica di anomalia può portare all’esclusione.
Il caso esaminato dal TAR Campania
La controversia riguarda una procedura aperta, suddivisa in due lotti, bandita dall’Agenzia del Demanio per accordi quadro triennali relativi a servizi di ingegneria e architettura nell’ambito di interventi pubblici legati al bradisismo.
L’appalto comprendeva rilievi e indagini di tipo strutturale e geognostico, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per interventi di miglioramento o adeguamento sismico ed efficientamento energetico.
Il concorrente, in RTP (Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti) con uno studio tecnico associato, ha presentato un’offerta con ribasso del 100% sulla parte ribassabile del corrispettivo, riferita ai costi delle indagini. Da qui è scattata l’esclusione poi impugnata davanti al giudice amministrativo.
Come funziona il corrispettivo nelle gare SIA
Al centro della sentenza c’è l’articolo 41, comma 15-bis, del Codice dei contratti pubblici (DL 36/2023). La norma prevede che, nei servizi di ingegneria e architettura, il corrispettivo sia determinato secondo i criteri di legge e che il 65% dell’importo assuma la forma di prezzo fisso.
Questa quota è sottratta al ribasso e tutela l’equo compenso delle prestazioni professionali. Solo il restante 35% può essere assoggettato a ribasso, nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Per i giudici questo assetto impone una verifica sostanziale dell’offerta. La distinzione tra quota fissa e quota ribassabile non basta sul piano formale: occorre verificare se il ribasso proposto lasci davvero coperti i costi delle attività da eseguire.
Perché il ribasso del 100% è stato ritenuto insostenibile
La stazione appaltante ha ritenuto che l’azzeramento della quota destinata alle indagini rendesse l’offerta inattendibile sul piano economico. Le indagini strutturali, geognostiche e di laboratorio comportano infatti costi effettivi, legati a personale, attrezzature, prove, sondaggi e ripristini.
Secondo il TAR, se quei costi non trovano copertura nella quota ribassabile, finiscono per gravare sulla quota del 65% riservata ai servizi professionali. In questo modo viene meno, nella sostanza, la tutela dell’equo compenso.
Il collegio ha quindi condiviso la valutazione dell’Agenzia del Demanio: il ribasso totale sulla parte variabile, in assenza di una prova concreta della sostenibilità dell’offerta, rende legittima l’esclusione.
Le giustificazioni presentate dal concorrente
Nel giudizio, l’operatore ha sostenuto la sostenibilità dell’offerta richiamando una serie di elementi organizzativi e tecnici. Tra questi, la disponibilità di strumentazioni proprie, personale interno specializzato, collaborazioni già attive e un’organizzazione capace di ridurre i costi indiretti.
La società ha anche fatto riferimento a una simulazione contabile, con l’obiettivo di dimostrare la permanenza di un margine economico anche in presenza dell’azzeramento della quota relativa alle indagini.
La sentenza rileva però che queste giustificazioni sono rimaste generiche e prive di adeguati riscontri. Il TAR sottolinea l’assenza di elementi oggettivi capaci di dimostrare in modo verificabile come i costi delle indagini potessero essere realmente assorbiti senza incidere sul compenso professionale.
Perché la prova documentale diventa decisiva
Uno dei punti più rilevanti della decisione riguarda il livello di prova richiesto quando l’offerta presenta un ribasso estremo. Per il TAR Campania, in questi casi non bastano affermazioni di principio su economie di scala, efficienza interna o migliore organizzazione aziendale.
Serve invece una dimostrazione puntuale della sostenibilità economica dell’offerta, costruita con elementi concreti e verificabili.
La sentenza si basa proprio sull’assenza di documentazione idonea a provare che le attività di indagine potessero essere svolte senza costi tali da incidere sulla quota fissa del corrispettivo. Inoltre, più il ribasso è spinto, più la giustificazione deve essere analitica, coerente e supportata da dati riscontrabili.
Il ruolo della stazione appaltante
La pronuncia conferma anche l’ampiezza del controllo rimesso alla stazione appaltante nella verifica di anomalia. L’amministrazione deve valutare se l’offerta sia sostenibile nel suo complesso e se il ribasso, pur formalmente collocato nella parte variabile del corrispettivo, finisca per comprimere il compenso minimo tutelato dalla legge.
Nel caso esaminato, la verifica è stata ritenuta corretta perché fondata sulla natura concreta delle attività richieste e sulla mancanza di prova circa l’effettiva neutralizzazione dei relativi costi.
Il ricorso respinto dal TAR Campania
Il TAR Campania ha così respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’esclusione disposta dall’Agenzia del Demanio.
Secondo il giudice amministrativo, l’offerta non dimostrava una copertura effettiva dei costi delle indagini e determinava una compressione indiretta della quota del 65% destinata al compenso professionale.
Questo significa che il ribasso sulla quota variabile richiede una struttura economica chiara e una prova documentale adeguata, soprattutto quando riguarda prestazioni tecniche che comportano costi vivi.
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Nicola Damato
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