La disciplina di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo negli Stati Uniti si denota rispetto ad altri sistemi del panorama globale per un approccio cooperativo avanzato tra soggetti obbligati. Diversamente dall’impostazione europea, in cui la circolazione delle informazioni è principalmente mediata dalle Autorità di vigilanza, negli USA la collaborazione diretta tra intermediari finanziari e la condivisione di informazioni rilevanti ai fini antiriciclaggio, costituisce uno degli strumenti più rilevanti per il contrasto alla finanza illecita ed è elemento fondamentale per rafforzare i processi di onboarding e ongoing[1].
Il fulcro normativo di tale modello è rappresentato dalla Section 314(b) dello USA PATRIOT Act (Anti-Money Laundering Act o Bank Secrecy Act – BSA)[2], che consente agli operatori finanziari di condividere informazioni rilevanti ai fini AML/CFT. Questa disciplina si inserisce nel più ampio contesto del BSA e delle relative norme attuative, configurando un sistema di voluntary information sharing che negli ultimi anni è stato progressivamente rafforzato e implementato.
Il 12 giugno 2026 il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)[3] ha emanato un aggiornamento delle istruzioni operative per i soggetti obbligati in tema di scambio di informazioni segnando un passaggio decisivo verso una maggiore apertura e operatività che tende ulteriormente ad ampliare ambito, modalità e finalità dello strumento, come evidenziato dal comunicato del Segretario di Stato al Tesoro Scott Besset che ha evidenziato come gli istituti finanziari “hanno bisogno degli strumenti per agire rapidamente e condividere informazioni che possano contribuire a fermare le frodi prima che si diffondano”.
E’ proprio in tale ottica che la Section 314(b) introduce un meccanismo fondamentale di protezione giuridica (safe harbor), che consente agli intermediari di condividere informazioni senza incorrere in responsabilità penali, civili o regolamentari, purché rispettino le condizioni previste dalla norma. La condivisione ha lo scopo di identificare e segnalare attività che possono essere correlate a riciclaggio o finanziamento del terrorismo, anche in presenza di semplici sospetti. Le istruzioni chiariscono che l’adesione al programma è volontaria, ma fortemente incentivata dal FinCEN, in quanto consente di contrastare efficacemente comportamenti criminali caratterizzati da frammentazione operativa e tra diversi intermediari. Ed è in tale contesto si innesta la sharing information che arriva a svolgere una vera e propria funzione sistemica riducendo le asimmetrie informative e consentendo di ricostruire fenomeni finanziari complessi che difficilmente emergerebbero a livello di singolo soggetto obbligato.
Il documento di giugno di quest’anno rappresenta un aggiornamento di grande rilievo con l’introduzione di importanti chiarimenti interpretativi e ampliamenti applicativi che incidono profondamente sulla portata della Section 314(b)[4]. Infatti la FIU americana chiarisce un punto rilevantissimo attribuendo piena legittimità alla possibilità di condividere informazioni in real-time, precisando che né la normativa federale né le disposizioni attuative prevedono limiti temporali, consentendo lo scambio di informazioni anche mentre l’operazione sospetta è in corso. Tale apertura segna un cambio di paradigma: la sharing information diventa uno strumento operativo immediato, in grado non solo di facilitare la ricostruzione ex post, ma anche di prevenire o interrompere fenomeni di riciclaggio in itinere.
Le nuove linee guida chiariscono in modo esplicito come gli intermediari siano autorizzati a condividere le informazioni riguardanti anche “attività di frode”, in quanto queste sono ricomprese tra le specified unlawful activities rilevanti ai fini del riciclaggio. In tal modo si superano precedenti approcci interpretativi più prudenti, implicando che: non è necessario dimostrare l’effettiva provenienza illecita del denaro; è sufficiente il sospetto che l’attività possa essere collegata a schemi fraudolenti. Questa interpretazione amplia significativamente il perimetro operativo della sharing information, includendo una vasta gamma di condotte potenzialmente illecite.
Ulteriore novità introdotta dal FinCEN consiste nell’inclusione tra i fattori da poter condividere quelli che riguardano i “tentativi di operazioni sospette”, nonché le attività preparatorie[5], rafforzando la dimensione preventiva del sistema, nell’ottica di consentire di approntare risposte anticipate rispetto al compimento dell’illecito.
Inoltre le istruzioni chiariscono come non vi siano particolari categorie o tipologie di informazioni che possono essere scambiate, consentendo ai soggetti obbligati di condividere ogni tipo di elemento utile senza restrizioni né sul tipo di dati né sulle modalità di condivisione, fatta eccezione per le segnalazioni di operazioni sospette (Suspicious Activity Report – SAR); infatti tra le informazioni “condivisibili” figurano:
- dati sulle transazioni;
- informazioni di natura tecnologica (IP, geolocalizzazione);
- identificativi dei dispositivi;
- alert dei sistemi di monitoraggio;
- decisioni relative alla gestione dei rapporti con la clientela;
- indicatori di sospetto basati su comportamenti anomali.
A conferma dell’approccio orientato alla maggiore concretezza e flessibilità che connota le linee guide, si conferma l’assenza di vincoli sulle modalità di condivisione che potrà avvenire con scambi scritti o orali; utilizzando piattaforme elettroniche; condividendo in contesti bilaterali o multilaterali (più di due intermediari).
Un chiarimento particolarmente significativo che sottolinea la dimensione sistemica della sharing information riguarda la possibilità di condividere informazioni anche in assenza di relazioni con il soggetto segnalato: le informazioni vengono scambiate al fine di rafforzare i propri sistemi di monitoraggio migliorando la customer due diligence e consentire di valutare l’opportunità di instaurare o mantenere un rapporto.
Già nel precedente assetto era concessa la possibilità di presentare delle SARs (Joint SARs) congiunte tra soggetti obbligati quando questi avessero identificato elementi di sospetto nell’ambito di una collaborazione attivata a seguito di una voluntary information sharing, ciò per poter fornire più efficaci e complete informazioni alle Autorità di controllo Con le istruzioni del 2026 viene valorizzato ulteriormente lo strumento delle Joint SARs, proprio quando l’attività sospetta emerge a seguito di una cooperazione tra intermediari, mantenendo fermo il principio di assoluta riservatezza delle SARs, che non possono essere condivise né direttamente né indirettamente.
L’aggiornamento delle istruzioni operative in tema di scambio di informazioni tra soggetti obbligati AML/CFT consolidano lo strumento come uno dei più avanzati a livello internazionale in materia di cooperazione tra operatori finanziari. L’apertura allo scambio in tempo reale, l’estensione alle attività fraudolente e ai tentativi, nonché l’assenza di limiti sulle modalità di condivisione delineano un sistema profondamente innovativo, orientato alla prevenzione e alla tempestività dell’intervento.
In un’ottica comparata, modelli simili potrebbero rappresentare ottimi mezzi per l’evoluzione della disciplina europea, suggerendo la necessità di valorizzare forme di cooperazione orizzontale tra soggetti obbligati.
[1] In merito alle disposizioni alle disposizioni USA sullo scambio di informazioni tra intermediari finanziari – Sezione 314 (b) dello USA Patriot Act – Diritto Bancario: Scambio di informazioni antiriciclaggio tra soggetti obbligati: la disciplina negli Stati Uniti – Antonio Martino e Ernesto Carile – 11 gennaio 2021 – https://www.dirittobancario.it/art/scambio-di-informazioni-antiriciclaggio-tra-soggetti-obbligati-la-disciplina-negli-stati-uniti/
[2] L’Anti-Money Laundering Act (AML Act) è stato emanato come Division F, §§ 6001-6511, del William M. (Mac) Thornberry National Defense Authorization Act per l’Anno Fiscale 2021, Pub. L.116-283 (2021).
[3] Il Financial Crimes Enforcement Network è stato istituito con il Treasury Order nr. 105-08 del Segretario del Tesoro degli Stati Uniti il 25 aprile 1990 e, attualmente, è integrato nel Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. La missione istituzionale di FinCEN è proteggere da attività illecite il sistema finanziario e combattere il riciclaggio di denaro sporco e promuovere la sicurezza nazionale attraverso la raccolta, l’analisi e la diffusione di informazioni finanziarie e l’uso strategico delle autorità finanziarie. FinCEN svolge la sua missione ricevendo e conservando i dati delle transazioni finanziarie; inoltre analizza e diffonde tali dati a fini di contrasto e coopera a livello globale con le organizzazioni omologhe degli altri Stati (FIU) e con gli organismi internazionali (GAFI, Gruppo Egmont). FinCEN esercita funzioni regolatorie principalmente ai sensi del Currency and Transaction Reporting Act del 1970 (il cui quadro legislativo viene comunemente definito “Bank Secrecy Act” – “BSA”), modificato dal Titolo III del Patriot Act del 2001, nonché da diverse norme che ne hanno esteso ed integrato i poteri e le competenze. Il BSA è il primo e più completo statuto federale che detta le linee di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Il BSA autorizza il Segretario del Tesoro a emanare regolamenti che impongono alle banche e ad altri istituti finanziari di adottare una serie di precauzioni contro i reati finanziari, tra cui l’istituzione di programmi AML e l’archiviazione di rapporti connessi con indagini e procedimenti penali, fiscali e regolamentari, anche in materia di intelligence e antiterrorismo. Il Segretario del Tesoro delega il Direttore di FinCEN ad attuare, amministrare e far rispettare il Bank Secrecy Act e le altre normative di settore. Il Congresso degli Stati Uniti ha assegnato a FinCEN specifici poteri diretti alla raccolta, l’analisi e la diffusione a livello centrale delle informazioni connesse al monitoraggio del sistema finanziario a supporto delle Autorità pubbliche e dell’industria finanziaria a livello federale, statale, locale e internazionale. Il National Defense Authorization Act del 2021 introduce i seguenti requisiti come punti chiave per il contrasto AML/CFT:
- stabilire standard per la comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva, costituire un sistema informatico per raccogliere e proteggere i dati e creare protocolli di accesso;
- stabilire priorità nazionali contro il riciclaggio di denaro e contrastare il finanziamento del terrorismo;
- migliorare le disposizioni relative ai whistleblowers per prevedere un solido programma di denuncia e nuove tutele anti-ritorsione;
- rivedere, se necessario, i requisiti di segnalazione delle Transazioni in Valuta (CTR) e delle Operazioni Sospette (SAR) e altri regolamenti e linee guida esistenti del Bank Secrecy Act (BSA);
- ampliare i requisiti e gli obblighi BSA per i soggetti dediti al commercio di antichità e di opere d’arte;
- codificare il programma FinCEN Exchange;
- cooperare con gli operatori privati nel settore tecnologico per il contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo;
- attivare una cooperazione tra il FinCEN, le forze dell’ordine e gli operatori finanziari sull’uso dei dati BSA e delle segnalazioni di operazioni sospette (SARs);
- introdurre un programma per consentire agli istituti finanziari di condividere le SARs con le proprie filiali, sussidiarie e affiliate estere.
[4] FinCEN Issues Guidance to Help Financial Institutions Eliminate Fraud Through Information Sharing – 12 giugno 2026 – https://www.fincen.gov/system/files/shared/314bfactsheet.pdf.
[5] Ad esempio, possono essere condivise informazioni relative a: tentativi di esecuzione di transazioni sospette; schemi di money mule; condotte volte a coinvolgere terzi in operazioni illecite.
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