La Revisione del regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio di Anac in materia di contratti pubblici è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 141 del 20 giugno 2026.
E’ entrata, così, definitivamente in vigore la delibera n. 210, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 25 maggio 2026, che modifica il regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di contratti pubblici approvato con Delibera n. 271 del 20 giugno 2023, già aggiornato dalla Delibera n. 65 del 10 gennaio 2024.
In particolare, è stato modificato l’art. 4 – dedicato alle ipotesi di falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri – con l’inserimento alla lettera b), tra gli elementi potenzialmente oggetto di falsa dichiarazione o produzione di falsa documentazione, anche del “versamento del contributo ex art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266” (contributo ANAC) e della garanzia provvisoria.
Tra le novità delle ultime modifiche, quindi, l’ampliamento dell’ambito delle false dichiarazioni rilevanti ai fini sanzionatori e l’inserimento nel regolamento alcune ipotesi che riguardano direttamente il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.
L’aggiornamento interessa soprattutto le amministrazioni che hanno ottenuto o intendono ottenere la qualificazione prevista dal Codice dei Contratti perché individua una serie di dichiarazioni che, se non corrispondenti alla situazione effettiva, possono determinare l’attivazione dei poteri sanzionatori dell’Autorità.
L’articolo 4 del regolamento, dedicato alle ipotesi di falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri, viene modificato ed è rafforzato il controllo sulle informazioni utilizzate dalle amministrazioni per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal Codice degli Appalti.
Restano ferme le disposizioni che riguardano gli operatori economici, comprese le dichiarazioni false rese in gara con riferimento ai requisiti di partecipazione, alle garanzie, al contributo Anac, all’offerta economicamente più vantaggiosa e all’anomalia dell’offerta.
Continuano ad avere forte rilievo le dichiarazioni non veritiere e la documentazione prodotta dagli operatori economici per dimostrare il possesso dei requisiti necessari alla qualificazione.
Accanto a ciò, il nuovo testo richiama espressamente alcune condotte riferite a stazioni appaltanti, enti concedenti e centrali di committenza.
L’aggiornamento del regolamento è strettamente collegato al sistema di qualificazione introdotto dal Codice dei contratti pubblici, che attribuisce un ruolo centrale alla capacità organizzativa delle amministrazioni chiamate a gestire procedure di affidamento.
Per ottenere e mantenere la qualificazione, le amministrazioni devono dimostrare il possesso di specifici requisiti organizzativi, professionali e strutturali. Proprio su questo aspetto interviene la modifica approvata da Anac.
L’Autorità considera espressamente rilevanti le dichiarazioni fuorvianti o non veritiere utilizzate per attestare il possesso di requisiti di qualificazione che in realtà non sussistono.
Di conseguenza, il potere sanzionatorio non riguarda esclusivamente le dichiarazioni rese dagli operatori economici durante le procedure di gara, ma può interessare anche le informazioni utilizzate dalle amministrazioni per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per la qualificazione.
Una parte significativa della modifica riguarda le centrali di committenza e la documentazione utilizzata per attestarne l’effettiva capacità organizzativa.
Il nuovo articolo 4 richiama il caso in cui venga dichiarata la presenza di una organizzazione stabile mentre il personale continua di fatto a operare presso l’amministrazione di provenienza. La stessa disposizione considera rilevante l’ipotesi in cui venga dichiarata la presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile che risulta invece impegnato in attività differenti.
Tra le fattispecie individuate figurano inoltre le dichiarazioni non veritiere relative ai sistemi di formazione e aggiornamento del personale, elemento utilizzato ai fini della qualificazione delle amministrazioni.
Di fatto, quindi, viene spostata l’attenzione dall’esistenza formale dei requisiti alla loro effettiva presenza nell’organizzazione dell’amministrazione. Le informazioni utilizzate per ottenere o mantenere la qualificazione devono trovare riscontro nella struttura organizzativa, nel personale impiegato e nelle attività effettivamente svolte.
Tra le condotte rilevanti vengono infatti incluse anche le false comunicazioni rese dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti in merito alla decisione di conformarsi o meno ai pareri di precontenzioso emessi dall’Autorità.
La disposizione attribuisce quindi rilievo anche alle informazioni trasmesse ad Anac nell’ambito delle attività di vigilanza e di supporto alle amministrazioni.
La correttezza delle comunicazioni istituzionali assume un ruolo sempre più importante nel rapporto tra amministrazioni e Autorità, soprattutto quando le informazioni trasmesse incidono sull’esercizio delle funzioni di vigilanza previste dal Codice dei contratti pubblici.
Per le amministrazioni, la modifica comporta la necessità di verificare con maggiore attenzione la corrispondenza tra quanto dichiarato e la situazione effettivamente esistente.
Il tema riguarda la composizione delle strutture organizzative, l’effettiva disponibilità del personale indicato ai fini della qualificazione, i percorsi di formazione professionale e, più in generale, tutti gli elementi utilizzati per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.
La Delibera n. 210/2026 rafforza così il collegamento tra qualificazione, veridicità delle dichiarazioni e controlli dell’Autorità, confermando che il possesso dei requisiti richiesti dal sistema delineato dal Codice Appalti deve essere dimostrato attraverso informazioni coerenti con la realtà organizzativa delle stazioni appaltanti.
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