Nella composizione negoziata della crisi molti imprenditori sbagliano strada già al primo passo: si dichiarano “sotto soglia” senza aver fatto bene i conti, e scoprono l’errore quando le misure protettive cadono o quando la via d’uscita scelta si rivela chiusa.
La risposta breve alla domanda del titolo è nell’art. 2, comma 1, lettera d), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), richiamato dall’art. 25-quater. È impresa minore quella che presenta congiuntamente tre requisiti. Il primo è un attivo patrimoniale annuo complessivo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti. Il secondo sono ricavi, “in qualunque modo essi risultino”, per un ammontare annuo complessivo non superiore a 200.000 euro nello stesso periodo. Il terzo sono debiti, anche non scaduti, per un ammontare non superiore a 500.000 euro. Se l’attività dura da meno di tre anni, si guarda al periodo dall’inizio dell’attività. Gli importi possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia: a ottobre 2026 il testo vigente consultato (Brocardi, aggiornato al 12/8/2026) riporta ancora questi valori.
Fin qui la norma. Nella pratica però i tre numeri si possono sbagliare in molti modi, e ognuno ha un prezzo. Gli errori che vediamo più spesso, in ordine di gravità, sono questi:
- Leggere le soglie come alternative, come se bastasse rispettarne una o due.
- Guardare solo l’ultimo bilancio invece di tutti e tre gli esercizi, anno per anno.
- Contare solo i debiti scaduti, dimenticando mutui, rateizzazioni, TFR e debiti a scadere.
- Misurare attivo e ricavi con il criterio sbagliato: patrimonio netto al posto dell’attivo, solo le vendite al posto di tutti i ricavi.
- Sbagliare destinatario e documenti dell’istanza, cioè presentarla alla commissione invece che al segretario generale della Camera di commercio, o il contrario.
- Non preparare la prova dei requisiti e dare per scontato che la qualifica resti ferma fino alla fine delle trattative.
Perché ne parliamo noi. La composizione negoziata è il terreno dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, una delle abilitazioni dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Per l’impresa minore, poi, le uscite previste dalla legge (concordato minore, liquidazione controllata) sono le procedure di sovraindebitamento che l’Avvocato conosce come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come professionista fiduciario di un OCC. Lo Studio lavora quindi su entrambi i lati della soglia: sa cosa succede sopra e cosa succede sotto.
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Una sola premessa di inquadramento, perché il resto dell’articolo è dedicato ai numeri. La composizione negoziata è un percorso stragiudiziale e riservato: l’imprenditore chiede la nomina di un esperto indipendente che lo aiuti a trattare con i creditori, mentre la gestione dell’impresa resta a lui. L’art. 25-quater ne prevede una versione per le imprese “sotto soglia”, con regole proprie su chi nomina l’esperto, quali documenti servono e quali sbocchi sono disponibili. Se i requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera d), ci sono tutti, si segue l’art. 25-quater. Se ne manca anche uno solo, si segue il percorso ordinario degli artt. 12 e seguenti.
Errore n. 1 – Pensare che basti rispettare una o due soglie su tre
L’errore
Un’impresa di autotrasporto ha 168.000 euro di ricavi e 241.000 euro di debiti, ma possiede tre automezzi e un capannone in leasing riscattato che portano l’attivo di bilancio a 342.000 euro. Il titolare ragiona così: “Ricavi sotto i 200.000, debiti sotto i 500.000: sono un’impresa minore”. Compila l’istanza come impresa sotto soglia e la presenta alla Camera di commercio della sua provincia.
Perché è un errore
L’art. 2, comma 1, lettera d), CCII usa l’avverbio decisivo: l’impresa minore è quella che presenta congiuntamente i tre requisiti. L’art. 25-quater, comma 1, ripete lo stesso concetto: può chiedere la nomina dell’esperto con le regole semplificate l’imprenditore commerciale o agricolo “che presenta congiuntamente i requisiti” dell’art. 2. Non c’è compensazione tra un parametro e l’altro. Un attivo di 342.000 euro non è “bilanciato” da ricavi bassi. Basta superare una sola soglia per uscire dalla categoria.
La stessa regola vale, in senso speculare, per la liquidazione giudiziale. L’art. 121 CCII la riserva agli imprenditori commerciali che non dimostrano di possedere congiuntamente i requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera d). Chi supera anche una sola soglia, quindi, non solo non è impresa minore: è esposto alla liquidazione giudiziale se diventa insolvente.
Le conseguenze
La prima conseguenza è che l’istanza segue un canale sbagliato. Per l’impresa sotto soglia l’esperto lo nomina il segretario generale della Camera di commercio della sede legale (art. 25-quater, comma 2). Per l’impresa sopra soglia lo nomina la commissione regionale prevista dalla disciplina ordinaria. La giurisprudenza ha già visto cosa succede quando l’impresa sbaglia canale. Il Tribunale di Verona, con un provvedimento del 25 novembre 2022 riportato nel massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia, ha revocato de plano le misure protettive di un’impresa sopra soglia che aveva presentato l’istanza al segretario generale anziché alla commissione. In quel caso l’impresa ha perso la protezione dalle azioni esecutive proprio nel momento in cui le serviva.
La seconda conseguenza riguarda gli sbocchi. Se le trattative non vanno a buon fine, l’impresa minore può chiedere il concordato minore o la liquidazione controllata (art. 25-quater, comma 4). Un’impresa che supera una soglia non può accedere a nessuno dei due, perché sono strumenti riservati ai soggetti sovraindebitati non assoggettabili alla liquidazione giudiziale (art. 2, comma 1, lettera c).
Cosa fare invece
Prima di scegliere il modulo, si costruisce una tabella con tre righe (attivo, ricavi, debiti) e una colonna per ciascun esercizio. Si confronta ogni valore con la sua soglia e si scrive accanto “sotto” o “sopra”. Solo se tutte le caselle sono “sotto” si può parlare di impresa minore. Se anche una sola casella è “sopra”, si segue il percorso ordinario e si prepara l’istanza con i documenti che la disciplina generale richiede, compreso il progetto di piano di risanamento.
La tabella va costruita con nove valori, non con tre. Nell’esempio dell’autotrasportatore sarebbe bastato scriverli in fila per vedere che l’attivo di 342.000 euro sfora di 42.000 euro, mentre ricavi e debiti restano sotto. A quel punto la domanda corretta non è “posso dichiararmi impresa minore?”, ma “quale percorso ordinario mi conviene, e con quali tempi?”. La risposta cambia anche le attese sulle trattative: nel percorso ordinario l’esperto è nominato dalla commissione, l’istanza deve contenere il progetto di piano e gli sbocchi sono quelli delle imprese soggette alla liquidazione giudiziale. Saperlo prima consente di preparare un piano credibile invece di scoprirlo quando un creditore solleva l’eccezione.
Se i valori sono vicini al limite (per esempio un attivo di 297.000 euro), conviene annotare anche il margine di ciascun parametro. Un margine di pochi migliaia di euro è fragile: basta una svalutazione mancata, un credito riclassificato o un debito dimenticato per cambiare la qualifica. In questi casi la verifica va fatta con particolare cura e documentata in modo che resista a un controllo.
Il dettaglio che pochi conoscono
Le soglie dell’impresa minore non coincidono con i limiti del bilancio in forma abbreviata o delle micro-imprese del codice civile. Sono parametri diversi, con valori diversi e funzioni diverse. Avere i requisiti per redigere il bilancio semplificato non dice nulla sulla qualifica di impresa minore. Molti imprenditori ricevono dal commercialista la conferma di essere una “micro-impresa” e la scambiano per la qualifica che serve all’art. 25-quater: sono due verifiche diverse, e vanno fatte entrambe sui numeri.
C’è poi un secondo dettaglio. L’art. 25-quater, comma 1, riguarda l’imprenditore “commerciale e agricolo”. Il professionista intellettuale non è imprenditore e non rientra in questa disposizione: per lui gli strumenti sono quelli del sovraindebitamento. Applicargli le soglie dell’impresa minore è un errore di partenza che porta a cercare una procedura che non esiste per il suo caso.
Errore n. 2 – Guardare solo l’ultimo bilancio
L’errore
Una piccola società di ristorazione ha chiuso il 2025 con un attivo di 271.400 euro e ricavi per 186.900 euro. Il socio amministratore apre l’ultimo bilancio, vede che i numeri sono sotto le soglie e presenta l’istanza come impresa minore. Non controlla il 2023, l’anno della ristrutturazione del locale, in cui l’attivo era salito a 318.700 euro per effetto degli arredi e degli impianti appena acquistati.
Perché è un errore
L’art. 2, comma 1, lettera d), CCII misura attivo e ricavi “nei tre esercizi antecedenti” e li qualifica come valori annui. Non parla di media triennale né di ultimo esercizio. La lettura più diffusa, maturata sulla legge fallimentare che conteneva parametri identici, è che il superamento della soglia anche in uno solo dei tre esercizi basti a escludere la qualifica. Lo riportava ad esempio EC News nel commento del 13 luglio 2021 sulla prova delle soglie, e la regola è stata costantemente applicata dai tribunali chiamati a decidere sulla fallibilità.
Il terzo parametro, quello dei debiti, ha una struttura diversa. Il testo non lo collega ai tre esercizi: parla semplicemente di “un ammontare di debiti anche non scaduti” non superiore a 500.000 euro. Per i debiti, quindi, conta la fotografia attuale, non la storia triennale.
Le conseguenze
Chi guarda solo l’ultimo bilancio può trovarsi nella situazione dell’errore n. 1 senza saperlo: istanza presentata al soggetto sbagliato, misure protettive a rischio, sbocchi di sovraindebitamento preclusi. Il rischio più grave è scoprire il problema quando un creditore deposita un ricorso per liquidazione giudiziale e l’impresa non riesce a dimostrare di essere sotto soglia in tutti e tre gli anni. L’onere della prova, infatti, è del debitore (art. 121 CCII). Lo ricorda anche la giurisprudenza formata sulla legge fallimentare e richiamata in EC News del 19 febbraio 2025: spetta all’imprenditore dimostrare il possesso congiunto dei requisiti, e se l’incertezza rimane l’imprenditore resta assoggettabile alla procedura.
Cosa fare invece
Si recuperano tutti e tre i bilanci approvati, o le scritture equivalenti se l’impresa non è tenuta al bilancio. Si verifica ciascun esercizio separatamente, senza fare medie. Per le imprese nate da meno di tre anni si considerano tutti gli esercizi chiusi dall’inizio dell’attività. Se l’esercizio in corso è molto diverso dagli altri (ad esempio per una vendita straordinaria di beni), lo si segnala all’esperto e al consulente, perché potrebbe incidere sulla qualifica in un momento successivo.
Il dettaglio che pochi conoscono
Qual è il momento da cui contare “i tre esercizi antecedenti”? La lettera d) è scritta pensando all’istanza di apertura della liquidazione giudiziale. L’art. 25-quater si limita a dire che l’imprenditore deve “presentare congiuntamente” i requisiti. La lettura più coerente, che è anche quella prudente, è che nella composizione negoziata si guardi ai tre esercizi chiusi prima della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto. Ma la stessa verifica va rifatta se, finite le trattative, l’impresa deposita una domanda di concordato minore o di liquidazione controllata: in quel momento i “tre esercizi antecedenti” possono essere diversi, perché nel frattempo può essersi chiuso un nuovo esercizio. Un’impresa sotto soglia a novembre 2026 potrebbe non esserlo più nella primavera 2027, quando entra nel conto l’esercizio 2026.
Un’avvertenza pratica riguarda l’esercizio appena chiuso ma non ancora approvato. Se l’istanza si presenta a febbraio 2027, l’esercizio 2026 è chiuso ma il bilancio non è ancora approvato. Ignorarlo perché “non c’è ancora il bilancio” è un errore: i dati esistono nella contabilità, e un creditore o il tribunale possono chiederli. La scelta prudente è ricostruire comunque i valori del 2026 da una situazione contabile al 31 dicembre e verificarli con le soglie, accanto a quelli del 2024 e del 2025. Se i valori provvisori del 2026 sono vicini alla soglia, è bene saperlo prima, non dopo.
Un caso particolare è quello delle imprese che hanno cambiato forma, ad esempio una ditta individuale conferita in una S.r.l. Per la nuova società il periodo “dall’inizio dell’attività” decorre di regola dalla sua costituzione, ma i valori dell’azienda conferita entrano subito nell’attivo e nei debiti della società. La storia triennale della ditta individuale non si cancella dal patrimonio: si trasferisce con l’azienda. Anche in questi casi il prospetto va costruito esercizio per esercizio, indicando da dove viene ciascun valore.
Errore n. 3 – Contare solo i debiti scaduti
L’errore
Un commerciante con ditta individuale ha 139.600 euro di fornitori non pagati, 58.300 euro di rate di mutuo arretrate e un debito IVA rateizzato di cui ha saltato due rate. Somma i debiti scaduti, arriva a circa 210.000 euro e conclude di essere “lontanissimo” dai 500.000 euro. Non conta il capitale residuo del mutuo sul magazzino, i debiti verso i fornitori con fattura non ancora scaduta, il TFR maturato dai due dipendenti e la parte non scaduta della rateizzazione.
Perché è un errore
La lettera d), numero 3, parla di debiti “anche non scaduti“. La formula è identica a quella della legge fallimentare, e la giurisprudenza l’ha sempre letta come comprensiva dell’intero indebitamento: il commento di EC News del 19 febbraio 2025 lo ribadisce, distinguendo la soglia dei 500.000 euro (debiti complessivi) da quella, diversa, dei debiti scaduti e non pagati. Nel CCII la soglia dei debiti scaduti è un’altra: l’art. 268, comma 2, impedisce l’apertura della liquidazione controllata su domanda di un creditore se i debiti scaduti e non pagati sono inferiori a 50.000 euro. Sono due numeri con funzioni completamente diverse, e confonderli porta a conclusioni sbagliate.
Le conseguenze
Il conto “solo scaduti” porta quasi sempre a sottostimare. Nel nostro esempio il capitale residuo del mutuo (ipotizziamo 214.800 euro), le fatture a scadere (31.200 euro), il TFR (27.900 euro) e la parte non scaduta della rateizzazione IVA (22.700 euro) aggiungono quasi 297.000 euro. Il totale supera i 500.000 euro. L’imprenditore crede di essere impresa minore e non lo è: tutto ciò che costruisce dopo poggia su un presupposto inesistente.
Il calcolo, però, funziona anche nell’altro senso. Non tutto ciò che il creditore pretende va contato. La Cassazione, con l’ordinanza n. 29008/2024 commentata da EC News, ha stabilito che i crediti prescritti possono essere tolti dal conto e che il giudice, se la prescrizione è contestata, deve verificarla anche con prove acquisite d’ufficio, ad esempio chiedendo informazioni all’ente creditore. Con l’ordinanza n. 20671/2024 la Corte ha precisato che un debito contestato non è escluso automaticamente, ma va valutato con un accertamento incidentale, se le ragioni del debitore appaiono fondate. Sono pronunce rese in materia di fallimento, ma il parametro è lo stesso dell’art. 2, comma 1, lettera d).
Cosa fare invece
Si redige un elenco completo dei debiti alla data dell’istanza, diviso in quattro gruppi: scaduti, a scadere, contestati, potenzialmente prescritti. Nel totale da confrontare con i 500.000 euro vanno i primi due gruppi per intero; per gli altri due serve una valutazione documentata, non una cancellazione a occhio. Le voci che più spesso vengono dimenticate sono queste: il capitale residuo dei mutui e dei finanziamenti chirografari; la parte non scaduta delle rateizzazioni con l’agente della riscossione e con l’INPS; il TFR maturato e le mensilità aggiuntive dei dipendenti; le fatture dei fornitori ricevute ma non ancora scadute; i debiti verso l’erario per imposte dell’anno in corso; gli scoperti di conto corrente e gli anticipi su fatture; i debiti verso soci e familiari per finanziamenti. Le fonti da consultare sono le stesse che l’istanza richiede comunque: estratto della Centrale dei rischi, certificato dei debiti tributari, situazione debitoria presso l’agente della riscossione, certificato dei debiti contributivi, scadenzario fornitori, piani di ammortamento dei finanziamenti, prospetto del TFR.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il conto dei debiti si fa sull’impresa, ma per la ditta individuale il patrimonio è uno solo. Nei debiti dell’imprenditore individuale possono comparire anche finanziamenti personali (un mutuo sulla casa, una cessione del quinto di un precedente lavoro dipendente). Se rientrino nel conto della soglia è una questione da valutare caso per caso con il consulente, perché il testo parla di debiti dell’impresa ma il debitore è la persona fisica. In una società, i finanziamenti dei soci iscritti in bilancio come debiti sono debiti della società anche se postergati nel rimborso: la prudenza suggerisce di includerli nel conto, salvo una valutazione specifica e motivata. In generale, la prudenza suggerisce di fare due conti, con e senza le voci dubbie, e di sapere in anticipo da che parte della soglia si cade in ciascuna ipotesi.
Errore n. 4 – Misurare attivo e ricavi con il criterio sbagliato
L’errore
Una società artigiana ha un patrimonio netto di 64.000 euro. Il socio legge “attivo patrimoniale” e pensa al patrimonio netto, cioè a quanto resta dopo aver tolto i debiti. Conclude di essere molto sotto i 300.000 euro. Nello stesso bilancio, però, il totale dell’attivo dello stato patrimoniale è di 327.500 euro. Sul fronte dei ricavi, conta solo le vendite (192.300 euro) e trascura un contributo pubblico e una plusvalenza sulla vendita di un macchinario, iscritti tra gli “altri ricavi e proventi” per 11.900 euro.
Perché è un errore
L’attivo patrimoniale della lettera d) non è il patrimonio netto: è il totale dell’attivo, cioè il valore complessivo dei beni e dei crediti iscritti nello stato patrimoniale, prima di sottrarre i debiti. La norma parla di “attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo”. Il patrimonio netto può anche essere negativo in un’impresa con un attivo elevato.
Per i ricavi il testo è ancora più ampio: “ricavi, in qualunque modo essi risultino“. La formula suggerisce di non limitarsi alla voce dei ricavi delle vendite e delle prestazioni. La lettura prudente è considerare tutti i componenti positivi di reddito di natura ricavo, compresi gli altri ricavi e proventi. Sul punto non esiste un orientamento unico letto in questa sede, quindi la scelta deve essere motivata e documentata.
Le conseguenze
Nell’esempio, il totale dell’attivo (327.500 euro) supera la soglia di 300.000 euro, e i ricavi complessivi (204.200 euro) superano quella di 200.000 euro. L’impresa che si credeva molto sotto soglia è sopra soglia su due parametri. L’errore di criterio porta a una qualifica sbagliata anche quando i numeri del bilancio sono esatti. Le conseguenze sono quelle viste nell’errore n. 1: canale sbagliato, misure protettive revocabili, sbocchi preclusi, esposizione alla liquidazione giudiziale.
Cosa fare invece
Si legge il bilancio voce per voce con il commercialista e si individuano tre numeri precisi per ciascun anno: totale attivo dello stato patrimoniale, totale dei ricavi (vendite più altri ricavi e proventi), totale dei debiti. Se l’impresa è in contabilità semplificata e non redige un bilancio, si ricostruiscono gli stessi valori dalle dichiarazioni dei redditi e IVA, dai registri e dagli inventari, con un prospetto firmato dal professionista che li ha elaborati.
“Prima di discutere con i creditori bisogna essere certi della propria qualifica: ogni numero va ricondotto a un documento, perché la soglia si prova, non si dichiara”, è l’indicazione che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo dà nella fase preliminare di ogni pratica di composizione negoziata.
Il dettaglio che pochi conoscono
I valori dell’attivo sono valori di bilancio, non di mercato. Un immobile acquistato vent’anni fa e quasi del tutto ammortizzato può pesare poco nel totale dell’attivo anche se oggi vale molto. Viceversa, un credito verso clienti ormai inesigibile ma non ancora svalutato gonfia l’attivo. In entrambi i casi la soglia si misura sul bilancio, ma un bilancio con valori palesemente non veritieri può essere contestato. Prima di presentare l’istanza conviene quindi verificare che le svalutazioni dei crediti e gli ammortamenti siano stati fatti correttamente: un bilancio che regge al controllo vale più di un bilancio “favorevole” che non regge.
Un errore frequente nelle imprese individuali in contabilità semplificata è prendere come “ricavi” il reddito d’impresa indicato nella dichiarazione, cioè il risultato dopo i costi. La soglia dei 200.000 euro riguarda i ricavi, non l’utile: un’impresa con 230.000 euro di ricavi e 25.000 euro di reddito è sopra soglia, anche se il suo titolare guadagna poco. Allo stesso modo, nella stessa impresa l’attivo non si legge in dichiarazione: va ricostruito da un inventario dei beni strumentali, delle rimanenze di magazzino, dei crediti verso clienti e delle disponibilità liquide alla fine di ciascun esercizio.
Il valore dell’attivo serve anche a un’altra cosa: il compenso dell’esperto. L’art. 25-ter lo calcola a scaglioni sull’attivo dell’impresa, con base nella media dell’attivo risultante dagli ultimi tre bilanci, e con un minimo di 4.000 euro. Per l’impresa minore lo liquida il segretario generale della Camera di commercio che ha nominato l’esperto (art. 25-quater, comma 7).
Errore n. 5 – Sbagliare destinatario e documenti dell’istanza
L’errore
Un’impresa agricola con ricavi per 410.000 euro sa che gli imprenditori agricoli non sono soggetti alla liquidazione giudiziale e ne deduce di essere “sotto soglia” per definizione. Presenta l’istanza al segretario generale della Camera di commercio, senza il progetto di piano di risanamento. All’opposto, una piccola impresa commerciale davvero sotto soglia presenta l’istanza con il percorso ordinario, allega il progetto di piano e aspetta la nomina dalla commissione regionale.
Perché è un errore
L’art. 25-quater, comma 1, riguarda l’imprenditore commerciale e agricolo “che presenta congiuntamente i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d)”. Per l’imprenditore agricolo, quindi, le soglie contano eccome: il fatto di non essere soggetto alla liquidazione giudiziale non lo rende automaticamente impresa minore ai fini della composizione negoziata. Se le supera, segue il percorso ordinario.
Il comma 2 fissa poi le regole dell’istanza sotto soglia. Si presenta al segretario generale della Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale, nelle forme dell’art. 17, comma 1, con i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h). Manca la lettera b): per l’impresa minore il progetto di piano di risanamento non è richiesto al momento dell’istanza. La dichiarazione della lettera d) è adattata: riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l’attestazione di non avere depositato un ricorso per concordato minore (art. 74) e, per le imprese agricole, anche per accordo di ristrutturazione (art. 57). L’esperto è nominato dal segretario generale.
Le conseguenze
Il canale sbagliato espone alle conseguenze già viste con il provvedimento del Tribunale di Verona del 25 novembre 2022: revoca delle misure protettive per errata individuazione del soggetto che nomina l’esperto. La giurisprudenza sulla composizione negoziata è severa anche sugli altri errori formali. Il Tribunale di Trani, il 21 marzo 2022, ha ritenuto che il deposito tardivo del ricorso per la conferma delle misure comporti il rigetto e l’inefficacia della protezione; il Tribunale di Genova, il 13 marzo 2023, ha qualificato quel termine come perentorio, ammettendo solo una domanda subordinata con effetti per il futuro. Una protezione persa per un errore di forma può significare un pignoramento che riparte proprio mentre si tratta con le banche.
L’errore dell’impresa sotto soglia che usa il canale ordinario è meno grave, ma costa tempo e lavoro: si prepara un progetto di piano che la legge non chiede, e si rischia comunque un’eccezione sulla competenza del soggetto che ha nominato l’esperto.
Cosa fare invece
Si decide il canale solo dopo la verifica delle tre soglie, e lo si dichiara nell’istanza in modo motivato, allegando il prospetto dei valori. Per l’impresa minore si preparano i documenti richiesti dall’art. 17, comma 3, nelle lettere richiamate: tra questi, i bilanci (o per chi non vi è tenuto le dichiarazioni fiscali) con una situazione patrimoniale aggiornata, l’elenco dei creditori con i crediti scaduti e a scadere, la dichiarazione sulle procedure pendenti nella forma adattata dall’art. 25-quater, i certificati dei debiti tributari, contributivi e verso l’agente della riscossione, l’estratto della Centrale dei rischi. Il contenuto preciso di ciascuna lettera va riscontrato sul testo vigente dell’art. 17 al momento del deposito.
Il dettaglio che pochi conoscono
Le misure protettive (artt. 18 e 19) si applicano anche all’impresa minore, ma solo “in quanto compatibili” (art. 25-quater, comma 5). Vanno chieste espressamente, non esistono in automatico. Non coprono i crediti dei lavoratori (art. 18, comma 1). E l’art. 18, comma 3, precisa che non sono inibiti i pagamenti: l’impresa può continuare a pagare fornitori e dipendenti. Alcuni commentatori segnalano un problema di compatibilità con i documenti richiesti per la conferma, pensati per l’impresa che presenta un piano: è un punto su cui preparare con cura il ricorso.
Un’altra differenza che pesa in pratica riguarda gli sbocchi delle trattative. L’impresa minore che trova una soluzione può concludere un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità, una convenzione di moratoria con il contenuto dell’art. 62, oppure un accordo sottoscritto anche dall’esperto con gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5 (art. 25-quater, comma 3). Se la soluzione non si trova, può proporre il concordato minore, chiedere la liquidazione controllata, proporre il concordato semplificato dell’art. 25-sexies e, se è un’impresa agricola, chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione (comma 4). Sono strade diverse da quelle dell’impresa sopra soglia, ed è per questo che la qualifica va fissata all’inizio: chi imposta le trattative pensando a uno sbocco che poi si rivela precluso perde mesi di lavoro.
Va poi ricordato che l’art. 25-quater, comma 5, richiama le norme generali sulla composizione negoziata solo “in quanto compatibili” e, per alcune disposizioni, solo per singoli commi: dell’art. 24, ad esempio, richiama soltanto i commi 3 e 4. Non tutto quello che si legge sulla composizione negoziata “ordinaria” vale automaticamente per l’impresa minore, e anche questo va controllato sul testo prima di costruire la strategia.
Un ultimo dettaglio: nei procedimenti disciplinati dal CCII la sospensione feriale non si applica (art. 9, comma 1). I termini per la conferma delle misure protettive e per gli altri adempimenti davanti al tribunale corrono anche dal 1° al 31 agosto.
Errore n. 6 – Non preparare la prova dei requisiti e darli per acquisiti fino alla fine
L’errore
Una S.r.l. con un solo socio non deposita i bilanci da alcuni anni. Il socio amministratore è sicuro di essere sotto soglia, presenta l’istanza come impresa minore e non si preoccupa di documentare i numeri. Sei mesi dopo le trattative falliscono, un fornitore deposita ricorso per liquidazione giudiziale e il tribunale chiede la prova dei requisiti. Nel frattempo l’esercizio 2026 si è chiuso con ricavi superiori ai 200.000 euro per effetto di una commessa straordinaria.
Perché è un errore
L’art. 121 CCII mette l’onere della prova sul debitore: la liquidazione giudiziale si applica all’imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti. La giurisprudenza ha precisato come si dà questa prova. La Cassazione, con l’ordinanza n. 10576 del 23 aprile 2025 commentata da Edotto, ha confermato che l’onere grava sul debitore, ma che non è richiesta una prova formalistica: i bilanci sono un mezzo di prova privilegiato, non vincolante né esclusivo, e si possono usare scritture contabili e documenti dell’imprenditore o di terzi che diano un quadro fedele. Il mancato deposito dei bilanci non è di per sé sufficiente a ritenere non assolto l’onere.
Le conseguenze
La prova non preparata è la ragione per cui un’impresa realmente sotto soglia può essere trattata come se non lo fosse. La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza n. 11 del 31 marzo 2021 citata da EC News, ha ritenuto non provata l’esenzione quando i bilanci mancavano o erano inattendibili, salvo documenti altrettanto significativi. Chi non ha i documenti rischia di perdere la qualifica che avrebbe avuto diritto di far valere.
Il secondo profilo è il tempo. La qualifica non è una medaglia acquisita una volta per tutte. Gli sbocchi delle trattative (concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato) si aprono con una nuova domanda, e in quel momento i requisiti vanno di nuovo verificati sui tre esercizi che precedono quella domanda. Nell’esempio, la chiusura del 2026 con ricavi sopra soglia può far cambiare la qualifica proprio quando serve.
Cosa fare invece
Si costruisce un fascicolo della prova fin dall’istanza: i tre bilanci (o le dichiarazioni), il prospetto delle tre soglie anno per anno, le visure, i certificati dei debiti, l’estratto della Centrale dei rischi, e, se i bilanci non sono stati depositati, le scritture e i documenti che ne confermano i dati. Il Tribunale di Como, con la sentenza n. 54/2025 pubblicata il 20 maggio 2025, ha riconosciuto la qualifica di impresa minore a una S.r.l. che non aveva depositato i bilanci degli ultimi esercizi, ma li aveva prodotti in giudizio insieme ad altri elementi (assenza di dipendenti, certificazione dell’Agenzia delle Entrate, ultimo bilancio depositato coerente). Il tribunale ha richiamato la Cassazione, Sez. I, ord. n. 11218/2021, secondo cui i bilanci fanno presunzione semplice e possono essere ritenuti inattendibili solo indicando anomalie concrete. Durante le trattative si aggiorna il prospetto ogni volta che si chiude un esercizio.
Il dettaglio che pochi conoscono
La Cassazione, Sez. I, ord. n. 7642/2025, richiamata nella stessa sentenza di Como, valorizza la rappresentazione storica dei fatti economici ricavabile da tutta la documentazione disponibile, comprese le scritture contabili e la corrispondenza d’impresa. Già nel 2021, con la pronuncia n. 21188 del 23 luglio, la Corte aveva indicato che si può usare qualsiasi documento e che devono prevalere i dati più recenti. Significa che la prova si costruisce anche con documenti “minori”: fatture, estratti conto, contratti, registri IVA. Ma significa anche che un dato recente sfavorevole (la commessa straordinaria) pesa. Meglio conoscerlo prima e decidere la strategia di conseguenza, valutando con l’esperto e con il consulente anche i tempi della domanda che chiude le trattative, perché i tre esercizi da considerare cambiano quando se ne chiude uno nuovo.
C’è poi uno strumento che aiuta a non arrivare impreparati: il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 31 maggio 2026, secondo le fonti di settore consultate) ne prevede una versione semplificata per l’impresa minore. Il test non serve a stabilire se si è sotto soglia, ma obbliga a mettere in fila gli stessi numeri (debito, flussi, attivo) che servono per la verifica delle soglie. Compilarlo con dati coerenti con il prospetto dei requisiti evita contraddizioni che un creditore potrebbe sfruttare.
Tre conti sbagliati, tre esiti diversi: gli errori misurati in euro
Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Servono a vedere come lo stesso errore di calcolo cambia la strada dell’impresa.
Ipotesi A – L’attivo che sfora in un solo anno
Una S.n.c. di commercio al dettaglio presenta questi valori:
- attivo: 284.600 euro (2023), 296.300 euro (2024), 307.900 euro (2025);
- ricavi: 188.400 euro (2023), 193.700 euro (2024), 196.200 euro (2025);
- debiti complessivi alla data dell’istanza: 412.800 euro.
Il socio amministratore guarda la media dell’attivo (296.267 euro) e conclude di essere sotto soglia. Con la lettura anno per anno, il 2025 sfora di 7.900 euro e l’impresa non è minore. Se presenta l’istanza al segretario generale, rischia la revoca delle misure protettive per errata individuazione del soggetto che nomina l’esperto. Se presenta invece l’istanza alla commissione con il percorso ordinario, la procedura parte sulla base corretta. La differenza pratica è anche negli sbocchi: l’impresa sopra soglia, se le trattative falliscono, non ha a disposizione il concordato minore, ma gli strumenti ordinari (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, concordato semplificato dell’art. 25-sexies), con costi e requisiti diversi. Se diventa insolvente, è esposta alla liquidazione giudiziale su ricorso di un creditore.
C’è però un elemento da verificare prima di concludere: se il dato 2025 dipende da un credito verso clienti non svalutato, una corretta svalutazione potrebbe riportare l’attivo sotto i 300.000 euro. Non si tratta di “aggiustare” il bilancio, ma di controllare che il bilancio sia corretto: se la svalutazione era dovuta, il bilancio corretto è quello che la contiene.
Ipotesi B – I debiti a scadere che fanno superare i 500.000 euro
Una ditta individuale ha:
- debiti scaduti verso fornitori: 139.600 euro;
- rate di mutuo arretrate: 58.300 euro;
- rate IVA rateizzate scadute: 12.150 euro;
- capitale residuo del mutuo a scadere: 214.800 euro;
- fatture fornitori non ancora scadute: 31.200 euro;
- TFR maturato: 27.900 euro;
- rate IVA rateizzate a scadere: 22.700 euro.
Conto “solo scaduti”: 210.050 euro. Conto corretto, “anche non scaduti”: 506.650 euro. L’impresa supera la terza soglia di 6.650 euro.
Supponiamo ora che tra i debiti verso fornitori ci sia una fattura di 14.300 euro di cinque anni fa, mai sollecitata, per una fornitura contestata a suo tempo per vizi. Se il titolare documenta che il credito è prescritto o fondatamente contestato, il giudice può valutarlo (Cass. 29008/2024 e 20671/2024, nel regime fallimentare). Togliendo quella voce si scende a 492.350 euro: sotto soglia. La differenza tra 506.650 e 492.350 euro è la differenza tra due procedure, e si gioca su un solo documento. Per questo il conto va fatto sui documenti e le voci dubbie vanno motivate per iscritto.
Ipotesi C – I ricavi “in qualunque modo risultino” e l’impresa giovane
Una S.r.l. costituita nel marzo 2024 ha chiuso due esercizi:
- 2024: ricavi delle vendite 87.300 euro, nessun altro ricavo;
- 2025: ricavi delle vendite 191.800 euro, contributo in conto esercizio 7.400 euro, plusvalenza da cessione di un furgone 5.000 euro.
Poiché l’attività dura da meno di tre anni, si considerano gli esercizi dall’inizio dell’attività, cioè il 2024 e il 2025. Contando solo le vendite, il 2025 è sotto soglia (191.800 euro). Con la lettura prudente della formula “in qualunque modo essi risultino”, i ricavi 2025 arrivano a 204.200 euro: sopra soglia di 4.200 euro.
Qui l’errore non è solo di calcolo, è di metodo: la scelta di includere o escludere il contributo e la plusvalenza deve essere dichiarata e motivata. Se l’impresa sceglie la lettura restrittiva, deve sapere che un creditore o il tribunale potrebbero non condividerla, e preparare un piano B nel percorso ordinario. Se sceglie la lettura prudente, deve accettare di non essere impresa minore e di seguire il percorso ordinario fin dall’inizio.
La mappa degli errori: quando si commettono e cosa si può recuperare
Gli errori descritti non nascono tutti nello stesso momento. Alcuni si commettono a tavolino, quando si leggono i bilanci; altri quando si compila l’istanza; altri ancora durante o alla fine delle trattative, quando si sceglie lo sbocco. Il rimedio dipende soprattutto da quando l’errore viene scoperto: prima della nomina dell’esperto quasi tutto è recuperabile, dopo la revoca delle misure molto meno. La tabella riassume il quadro.
Leggendola, si nota che quasi tutti i rimedi diventano “parziali” non appena l’istanza è depositata. Il motivo è semplice: dopo il deposito entrano in gioco i creditori, la pubblicazione nel registro delle imprese, le eventuali misure protettive e i loro termini, che nei procedimenti del CCII corrono senza sospensione feriale. Ogni correzione successiva costa più tempo e lascia più spazio alle contestazioni. Per questo la parte più importante del lavoro sulle soglie si fa prima, a tavolino, con i bilanci aperti e lo scadenzario dei debiti accanto. Un’ora di verifica in più in quella fase vale più di molte settimane spese a riparare un’istanza sbagliata. Chi ha già depositato non deve però scoraggiarsi: la tabella indica anche dove un margine di recupero esiste ancora, e la sezione successiva spiega come usarlo.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza tipica | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Soglie lette in alternativa | Analisi preliminare dei bilanci | Istanza sul canale sbagliato, sbocchi di sovraindebitamento preclusi | Sì, se scoperto prima del deposito; parziale dopo |
| Solo l’ultimo bilancio | Analisi preliminare | Qualifica errata, prova impossibile in giudizio | Sì prima del deposito; parziale dopo |
| Solo debiti scaduti | Elenco dei creditori | Sottostima, qualifica errata | Parziale: si ricalcola, ma l’istanza va eventualmente ripresentata |
| Criterio sbagliato su attivo e ricavi | Lettura del bilancio | Qualifica errata anche con dati esatti | Parziale |
| Destinatario o documenti sbagliati | Compilazione e deposito dell’istanza | Revoca o inefficacia delle misure protettive | Parziale: nuova istanza sul canale corretto, con effetti dal nuovo deposito |
| Prova non preparata / qualifica data per acquisita | Fase giudiziale o scelta dello sbocco | Liquidazione giudiziale, inammissibilità del concordato minore | Parziale: prova con documenti alternativi; no se i requisiti mancano davvero |
La verifica da fare prima di firmare l’istanza
Questa lista si può stampare e usare con il proprio commercialista. Ogni voce è un’azione concreta: se una casella resta vuota, l’istanza non è pronta.
- [ ] Ho recuperato i bilanci (o le dichiarazioni dei redditi e IVA) di tutti e tre gli ultimi esercizi chiusi, oppure di tutti gli esercizi dall’inizio dell’attività se l’impresa è più giovane.
- [ ] Ho individuato per ogni anno il totale dell’attivo dello stato patrimoniale, non il patrimonio netto.
- [ ] Ho sommato per ogni anno tutti i ricavi, comprese le voci tra gli altri ricavi e proventi, e ho annotato le voci dubbie.
- [ ] Ho confrontato ogni anno con le soglie separatamente, senza medie.
- [ ] Ho elencato tutti i debiti alla data dell’istanza, scaduti e non scaduti: capitale residuo dei mutui, rateizzazioni, TFR, fatture a scadere, finanziamenti dei soci.
- [ ] Ho separato i debiti contestati o potenzialmente prescritti e per ciascuno ho un documento che giustifichi la mia valutazione.
- [ ] Ho fatto due conti dei debiti, con e senza le voci dubbie, e so da che parte della soglia di 500.000 euro cado in ogni ipotesi.
- [ ] Ho verificato se sono imprenditore commerciale o agricolo (il professionista non rientra nell’art. 25-quater).
- [ ] Ho scelto il canale coerente con il risultato: segretario generale della Camera di commercio della sede legale se sono sotto tutte le soglie, percorso ordinario se ne supero anche una.
- [ ] Ho preparato i documenti richiesti dall’art. 17, comma 3, nelle lettere richiamate dall’art. 25-quater, e ho controllato sul testo vigente il contenuto di ciascuna.
- [ ] Ho controllato di non avere procedure pendenti incompatibili (liquidazione controllata, ricorso per concordato minore, per le imprese agricole accordo di ristrutturazione) e lo dichiaro nell’istanza.
- [ ] Ho annotato in agenda la chiusura del prossimo esercizio, per rifare la verifica prima di scegliere lo sbocco delle trattative.
E se l’errore l’ho già fatto?
L’esperienza insegna che chi scopre di aver sbagliato la qualifica tende a due reazioni opposte: il panico (“è tutto perduto”) o la rimozione (“tanto nessuno controllerà”). Entrambe sono sbagliate. Il punto da cui partire è capire in quale fase si trova la pratica e se l’errore è di calcolo o di sostanza.
Primo scenario: l’istanza è stata depositata ma l’esperto non è ancora operativo. È il caso più favorevole. Si può rinunciare all’istanza e ripresentarla sul canale corretto, con i documenti giusti. Si perde qualche settimana, ma non si costruiscono trattative su un presupposto sbagliato. Occorre però considerare che le misure protettive eventualmente richieste con la prima istanza decorrono dalla loro pubblicazione: se si ripresenta l’istanza, la protezione va richiesta di nuovo e decorre dal nuovo deposito.
Secondo scenario: l’esperto è nominato e le trattative sono in corso, ma l’errore emerge ora. Qui la priorità è la trasparenza. Si informa l’esperto, si ricostruiscono i numeri e si valuta con lui se la nomina è stata fatta dal soggetto competente. Se l’impresa era sopra soglia e l’esperto è stato nominato dal segretario generale, il rischio è che un creditore chieda la revoca delle misure protettive, come nel caso deciso dal Tribunale di Verona nel 2022. La via d’uscita è spesso una nuova istanza sul canale corretto, preparata in tempi stretti, che consenta di proseguire il confronto con i creditori su basi solide. Se invece l’impresa era sotto soglia e ha usato il canale ordinario, il problema è più gestibile: il percorso è più oneroso, ma la sostanza delle trattative resta valida e l’eccezione di competenza va valutata con attenzione.
Terzo scenario: le misure protettive sono state revocate o dichiarate inefficaci. La protezione persa non torna automaticamente. Il Tribunale di Genova, il 13 marzo 2023, ha ammesso per il caso del termine scaduto una domanda subordinata con effetti solo per il futuro. Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, il 7 novembre 2024, ha ritenuto inammissibile una nuova domanda di misure senza reiterare il procedimento dell’art. 18. Il rimedio, se c’è, passa da una nuova procedura completa, non da un semplice ricorso bis. Nel frattempo i creditori possono riprendere le azioni esecutive, e occorre prepararsi a gestirle.
Quarto scenario: le trattative sono finite e lo sbocco scelto è precluso. Se l’impresa credeva di essere minore e non lo è, il concordato minore e la liquidazione controllata non sono disponibili. Restano gli strumenti per le imprese sopra soglia, tra cui il concordato semplificato dell’art. 25-sexies, a cui si accede se l’esperto ha attestato nella relazione finale lo svolgimento delle trattative con correttezza e buona fede e l’impraticabilità delle altre soluzioni, entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione. Per questo la relazione finale dell’esperto va curata anche quando le trattative falliscono: è la chiave dello sbocco residuo.
Quinto scenario: un creditore ha chiesto la liquidazione giudiziale e il tribunale chiede la prova dei requisiti. Qui l’errore è recuperabile se i requisiti ci sono davvero e manca solo la prova. La Cassazione (ord. n. 10576/2025) consente di provarli anche senza bilanci depositati, con scritture e documenti di terzi. Si raccoglie in tempi brevissimi tutta la documentazione alternativa e la si presenta in modo ordinato, con un prospetto che ricostruisca i tre valori anno per anno. Se invece i requisiti mancano davvero, la preclusione è sostanziale: non c’è prova che possa trasformare un’impresa sopra soglia in impresa minore, e la difesa si sposta sui presupposti dell’insolvenza e sugli strumenti alternativi.
Il punto che sfugge quasi sempre è che nessuno di questi scenari si risolve da solo. Il tempo, nei procedimenti del CCII, corre anche in agosto (art. 9, comma 1), e ogni settimana persa riduce le possibilità di scegliere.
Le domande di chi teme di aver sbagliato i conti
“Ho superato la soglia dell’attivo di poche centinaia di euro in un solo anno: conta davvero?”
Sì. Le soglie non hanno margini di tolleranza. Prima di arrendersi, però, conviene verificare che il bilancio di quell’anno sia corretto (svalutazioni, ammortamenti, crediti inesigibili). Se il bilancio corretto riporta il valore sotto soglia, la qualifica si recupera; se il valore resta sopra, si segue il percorso ordinario.
“Ho presentato l’istanza come impresa minore, ma i miei debiti, contando il mutuo, superano i 500.000 euro. Cosa rischio?”
Il rischio principale è che le misure protettive vengano revocate per errata individuazione del soggetto che ha nominato l’esperto, e che gli sbocchi di sovraindebitamento siano preclusi. La cosa da fare subito è informare l’esperto e valutare una nuova istanza sul canale corretto. Non è detto che le trattative già avviate vadano perse: i contatti con i creditori e il lavoro sui numeri restano utili.
“Non deposito i bilanci da anni: posso comunque dimostrare di essere sotto soglia?”
Sì, ma serve lavoro. La Cassazione (ord. n. 10576/2025) e il Tribunale di Como (sent. n. 54/2025) hanno riconosciuto che la prova si può dare con bilanci non depositati, scritture contabili, dichiarazioni fiscali e documenti di terzi. Il mancato deposito non è sanzionato in sé, ma i documenti devono essere attendibili e coerenti tra loro.
“Sono un’impresa agricola: le soglie valgono anche per me?”
Per la composizione negoziata semplificata sì. L’art. 25-quater richiama i requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera d), anche per l’imprenditore agricolo. Se le supera, segue il percorso ordinario. Per le imprese agricole sotto soglia, la legge prevede anche lo sbocco dell’accordo di ristrutturazione (art. 25-quater, comma 4, lettera d).
“Sono già insolvente: posso usare la composizione negoziata come impresa minore?”
L’art. 25-quater, comma 1, parla di squilibrio che rende “probabile la crisi o l’insolvenza”, mentre la disciplina generale dell’art. 12 richiama anche crisi e insolvenza. È una questione aperta. Nella disciplina generale, il Tribunale di Lecco (2 gennaio 2023) ha ritenuto che l’insolvenza non precluda di per sé l’accesso, se il risanamento è ragionevolmente perseguibile. Per l’impresa minore il punto va valutato caso per caso, perché il rischio è avviare trattative che non possono portare a un risultato.
“Ho chiuso la partita IVA l’anno scorso: posso ancora chiedere la composizione negoziata?”
La composizione negoziata è pensata per risanare un’impresa che esiste. Per il concordato minore, la Cassazione (Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026, segnalata da iusletter) ha ritenuto inammissibile la domanda dell’imprenditore individuale già cancellato. Prima di chiudere l’attività, quindi, conviene valutare gli strumenti disponibili: dopo la cancellazione alcune porte si chiudono.
“Il mio commercialista dice che sono una micro-impresa: vuol dire che sono impresa minore?”
No, non necessariamente. Le categorie del codice civile per il bilancio (abbreviato, micro-imprese) usano parametri diversi e servono ad altro. La qualifica di impresa minore si verifica solo con i tre valori dell’art. 2, comma 1, lettera d): totale attivo, ricavi complessivi e debiti, anche non scaduti. Chiedete al commercialista quei tre numeri, anno per anno.
“Se sbaglio la qualifica, rischio anche sul piano penale?”
La domanda è legittima, ma la risposta dipende dal caso concreto e da come sono stati redatti i documenti. Le dichiarazioni allegate all’istanza devono essere veritiere e i bilanci corretti. Per i profili penali, che esulano da questo articolo, il riferimento è il difensore penale, da coinvolgere prima di depositare documenti dubbi.
Cosa è successo a chi ha sbagliato: i provvedimenti che contano
I provvedimenti che seguono sono stati verificati su fonti lette per questo articolo. Molti sono stati resi sotto la legge fallimentare, che conteneva soglie identiche a quelle dell’art. 2, comma 1, lettera d), CCII: sono utili per interpretare i parametri, con la cautela che il contesto era diverso. Le pronunce di merito sulla composizione negoziata sono quasi tutte del 2022-2024 e senza numero: lo indichiamo.
1. Cass. civ., ord. n. 10576 del 23 aprile 2025 (fonte: Edotto, 13/5/2025, sintesi).
Cosa è successo: una società in liquidazione non aveva depositato i bilanci; la Corte d’appello aveva ritenuto non provati i requisiti. Principio: l’onere della prova è del debitore, ma non è formalistico; i bilanci sono prova privilegiata, non esclusiva; contano anche scritture e documenti di terzi; il mancato deposito dei bilanci non ha valore sanzionatorio. Rilevanza: chi teme di non avere bilanci in ordine può ancora provare la qualifica, se ha documenti attendibili.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7642/2025 (citata nella sentenza del Tribunale di Como n. 54/2025, letta per intero).
Principio: per la prova dei requisiti rileva la rappresentazione storica dei fatti economici ricavabile da tutta la documentazione disponibile, comprese scritture contabili e corrispondenza d’impresa. Rilevanza: la prova delle soglie si costruisce con tutti i documenti, non solo con il bilancio.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11218/2021 (citata nella stessa sentenza di Como).
Principio: i bilanci fanno presunzione semplice di veridicità, valutata dal giudice; non possono essere ritenuti inattendibili solo per la mancata produzione delle scritture, ma serve indicare anomalie concrete. Rilevanza: un bilancio corretto, anche se non depositato, ha valore; un bilancio con anomalie evidenti non basta.
4. Cass. civ., n. 21188 del 23 luglio 2021 (fonte: EC News, sintesi).
Principio: per provare il mancato superamento delle soglie si può usare qualsiasi documento, e devono prevalere i dati recenti. Rilevanza: un dato recente sfavorevole pesa; va conosciuto prima di scegliere la strada.
5. Cass. civ., ord. n. 29008/2024 (fonte: EC News, 19/2/2025, sintesi).
Cosa è successo: un imprenditore era stato dichiarato fallito anche considerando debiti che sosteneva prescritti. Principio: i crediti prescritti possono essere tolti dal computo dei debiti; se la prescrizione è contestata, il giudice la verifica anche d’ufficio, chiedendo informazioni all’ente creditore. Rilevanza: nel conto della soglia di 500.000 euro non vanno inseriti a occhio i debiti estinti, ma neppure tolti senza documenti.
6. Cass. civ., ord. n. 20671/2024 (fonte: EC News, 19/2/2025, sintesi).
Principio: un debito contestato non è escluso automaticamente dal computo; il giudice compie un accertamento incidentale se le ragioni del debitore appaiono fondate. Rilevanza: le contestazioni vanno documentate per pesare sul conto.
7. Cass. civ., ord. n. 29472/2022 (fonte: EC News, 19/2/2025, sintesi).
Principio: rilevano anche i debiti sorti prima della decisione ma accertati successivamente. Rilevanza: un debito “dimenticato” nell’elenco dei creditori può emergere dopo e far superare la soglia.
8. Corte d’appello di Lecce, sent. n. 11 del 31 marzo 2021 (fonte: EC News, 13/7/2021, sintesi).
Cosa è successo: i bilanci mancavano o erano inattendibili. Principio: in quel caso l’esenzione non era provata, salvo documenti altrettanto significativi. Rilevanza: senza documenti, anche un’impresa piccola rischia di essere trattata come sopra soglia.
9. Trib. Como, Sez. I civ., sent. n. 54/2025, pubblicata il 20 maggio 2025 (PDF letto per intero sul sito del tribunale).
Cosa è successo: una S.r.l. con un solo socio, senza dipendenti, non depositava i bilanci da anni ma li ha prodotti in giudizio. Principio: il mancato deposito non rende di per sé inattendibili i dati, in assenza di anomalie concrete; la società è stata qualificata impresa minore e, su domanda subordinata, è stata aperta la liquidazione controllata. Rilevanza: mostra come si costruisce in concreto la prova dei requisiti nel regime del CCII.
10. Trib. Verona, 25 novembre 2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia, senza numero, massima).
Cosa è successo: un’impresa sopra soglia aveva presentato l’istanza al segretario generale della Camera di commercio anziché alla commissione. Principio: revoca de plano delle misure protettive per errata individuazione del soggetto che nomina l’esperto. Rilevanza: è la conseguenza diretta dell’errore sulla qualifica di impresa minore.
11. Trib. Trani, 21 marzo 2022, e Trib. Genova, 13 marzo 2023 (massimario CCIAA Prato-Pistoia, senza numero, massime).
Principio: il deposito tardivo del ricorso per la conferma delle misure ne comporta il rigetto e l’inefficacia (Trani); il termine è perentorio, con possibilità di una domanda subordinata con effetti solo per il futuro (Genova). Rilevanza: gli errori formali nella composizione negoziata hanno conseguenze immediate sulla protezione.
12. Trib. Lecco, 2 gennaio 2023, e Trib. Perugia, 15 luglio 2024 (massimario CCIAA Prato-Pistoia, senza numero, massime).
Principio: l’insolvenza non preclude di per sé l’accesso alla composizione negoziata, che è escluso dalla mancanza di ragionevoli prospettive di risanamento (Lecco); l’accesso non è precluso alla società in liquidazione volontaria, se il risanamento è perseguibile (Perugia). Rilevanza: pronunce rese nella disciplina generale; per l’impresa minore il testo dell’art. 25-quater è più restrittivo e la questione resta aperta.
13. Cass. civ., Sez. I, n. 31856/2025 (fonte: EC News, 27/1/2026, sintesi).
Principio: è inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre è ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato. Rilevanza: per l’impresa minore l’art. 25-quater, comma 2, chiede di dichiarare che non pende un ricorso per concordato minore né una liquidazione controllata: la dichiarazione va resa con esattezza.
14. Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026 (fonte: iusletter, sintesi).
Principio: è inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale già cancellato. Rilevanza: chi chiude l’attività prima di aver valutato gli strumenti può perdere lo sbocco tipico dell’impresa minore.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il lavoro dello Studio ha un doppio taglio: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già accaduto, verificare cosa si può ancora recuperare.
- Ricostruiamo le tre soglie anno per anno. Prevenzione: leggiamo i bilanci (o le dichiarazioni) dei tre esercizi con i commercialisti dello staff e prepariamo un prospetto con totale attivo, ricavi complessivi e debiti, confrontato con i limiti dell’art. 2, comma 1, lettera d).
- Facciamo il doppio conto dei debiti. Prevenzione: elenchiamo debiti scaduti e a scadere, separiamo quelli contestati o potenzialmente prescritti e calcoliamo il totale in entrambe le ipotesi, con i documenti a supporto.
- Scegliamo il canale corretto dell’istanza. Prevenzione: in base al prospetto indichiamo se l’istanza va al segretario generale della Camera di commercio (art. 25-quater) o segue il percorso ordinario, e lo motiviamo per iscritto.
- Prepariamo i documenti dell’istanza. Prevenzione: raccogliamo i certificati dei debiti tributari e contributivi, la situazione presso l’agente della riscossione, l’estratto della Centrale dei rischi e redigiamo le dichiarazioni richieste nella forma adattata all’impresa minore.
- Costruiamo il fascicolo della prova. Prevenzione: se i bilanci non sono depositati o sono incompleti, organizziamo scritture, dichiarazioni e documenti di terzi in modo che reggano a un eventuale controllo del tribunale.
- Assistiamo nei ricorsi per le misure protettive. Prevenzione: prepariamo il ricorso per la conferma nei termini, ricordando che nei procedimenti del CCII la sospensione feriale non opera.
- Monitoriamo la qualifica durante le trattative. Prevenzione: rifacciamo la verifica quando si chiude un nuovo esercizio e prima di scegliere lo sbocco (concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato).
- Valutiamo il rimedio dopo l’errore. Rimedio: quando l’istanza è stata presentata sul canale sbagliato o le misure sono state revocate, verifichiamo se e come ripresentarla e quali effetti si possono salvare.
- Difendiamo l’impresa nel ricorso per liquidazione giudiziale. Rimedio: quando un creditore contesta la qualifica, verifichiamo se i requisiti ci sono e costruiamo la prova con documenti alternativi ai bilanci.
- Seguiamo lo sbocco fino all’ultimo grado. Rimedio: se il tribunale nega la qualifica o rigetta la domanda, valutiamo l’impugnazione e manteniamo la stessa linea difensiva nei gradi successivi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Come cassazionista, l’Avvocato può seguire la stessa pratica dalla prima verifica dei numeri fino al giudizio di legittimità: quando un errore sulla qualifica va riparato davanti al tribunale, in reclamo o in Cassazione, la strategia resta quella impostata all’inizio, con lo stesso difensore. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa gli consente di conoscere dall’interno il percorso della composizione negoziata, e quella di Gestore della crisi gli strumenti che si aprono all’impresa minore quando le trattative non bastano. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i numeri del bilancio e la loro qualificazione giuridica vengono verificati insieme.
In chiusura
Le soglie dell’impresa minore sono tre numeri semplici: 300.000 euro di attivo, 200.000 euro di ricavi, 500.000 euro di debiti. Ma vanno rispettati tutti insieme, in ogni esercizio del triennio per attivo e ricavi, contando anche i debiti non scaduti, con i criteri giusti e con una prova pronta. Ogni scorciatoia rischia di trasformarsi in una protezione persa o in uno sbocco precluso.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché unisce le due competenze che servono: quella dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), che conosce il percorso della composizione negoziata, e quella del Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, che conosce il concordato minore e la liquidazione controllata, cioè gli sbocchi riservati all’impresa sotto soglia. A queste si aggiunge il lavoro dei commercialisti dello staff sui bilanci.
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