1. Contratti pubblici – Esecuzione dei servizi – Meccanismo sanzionatorio – Penali contrattuali – Termini e modalità per l’irrogazione fissati dal Capitolato Speciale – Natura perentoria dei termini – Fondamento e ratio – Tutela del diritto di difesa dell’esecutore
2. Contratti pubblici – Esecuzione del servizio di igiene urbana – Raccolta differenziata – Mancato raggiungimento delle percentuali minime – Penali applicate retroattivamente in modo cumulativo a ridosso della scadenza – Violazione della tempistica pattizia – Decadenza e illegittimità
1. I termini procedurali previsti dalle clausole del Capitolato Speciale d’Appalto per l’accertamento, la contestazione e la materiale irrogazione delle sanzioni contrattuali a carico dell’appaltatore hanno natura perentoria, anche in assenza di una espressa qualificazione letterale in tal senso. Tale qualità si desume in via interpretativa dalla funzione stessa dell’istituto, finalizzato a sollecitare la stazione appaltante a un tempestivo esercizio del potere sanzionatorio per soddisfare l’interesse pubblico all’esecuzione a regola d’arte e, al contempo, per evitare di lasciare l’operatore economico in uno stato di perenne incertezza, garantendone l’effettività del diritto di difesa e del contraddittorio.
«I termini previsti dal capitolato speciale d’appalto per l’adozione del provvedimento di applicazione delle sanzioni contrattuali hanno natura perentoria, assolvendo alla funzione di garantire l’effettività del diritto di difesa dei soggetti che vengano a trovarsi in posizione di soggezione rispetto alla pretesa sanzionatoria (…), ben potendo desumersi tale qualità in via interpretativa ove dal contesto negoziale e dalla funzione dell’istituto risulti (anche implicitamente ma in modo univoco) che la perdita del diritto è conseguenza immediata della mancata osservanza del termine».
2. È illegittimo per intervenuta decadenza del potere sanzionatorio della stazione appaltante il provvedimento dirigenziale che commini in un’unica soluzione e a distanza di oltre quattro anni dall’avvio del rapporto contrattuale una penale cumulativa per il mancato raggiungimento degli obiettivi progressivi di raccolta differenziata. Qualora il Capitolato Speciale d’Appalto prescriva uno specifico iter scandito da verifiche quadrimestrali, sopralluoghi congiunti, contestazioni scritte a ridosso dei fatti e trattenute mensili sulla “prima fattura utile”, l’applicazione retroattiva ed estemporanea delle penali operata a ridosso della scadenza quinquennale dell’appalto si pone in palese violazione della tempistica pattizia, determinando l’inesigibilità della somma ingiunta.
«L’applicazione cumulativa delle penali relative agli anni 2017-2020 con note dirigenziali del dicembre 2021 e febbraio 2022, a distanza di quattro anni e in assenza di contestazioni tempestive nel corso di esecuzione del contratto, appare in palese violazione delle tempistiche pattizie, con conseguente illegittimità dell’intera pretesa sanzionatoria per decadenza dal potere sanzionatorio».
Sintesi della Sentenza
1) La vicenda
Una società appaltatrice, aggiudicataria del servizio di igiene urbana e ciclo integrato dei rifiuti nel territorio di un Comune campano (contratto rep. n. 641 del 29.06.2017 per la durata di cinque anni e un importo complessivo superiore a 15 milioni di euro), proponeva atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli per impugnare due note dirigenziali emesse tra il dicembre 2021 e il febbraio 2022. Con tali provvedimenti l’Ente locale le aveva comminato una sanzione pecuniaria di € 3.187.115,00 a titolo di penale contrattuale per il mancato raggiungimento della quota minima del 65% di raccolta differenziata relativamente alle annualità dal 2017 al 2020.
L’impresa attrice deduceva la radicale illegittimità della sanzione, lamentandone la tardività assoluta, la natura ritorsiva (comminata a ridosso della scadenza naturale del rapporto e nelle more di trattative transattive pendenti in un separato giudizio) e la violazione della procedura prevista dalla lex specialis, che imponeva verifiche periodiche e contestazioni tempestive da trattenere sulla prima fattura utile. Nel merito, sosteneva che il calo della raccolta differenziata non fosse a sé imputabile, bensì ascrivibile alle inadempienze del Comune, colpevole di non aver fornito i kit di sacchetti alla cittadinanza e di aver omesso i necessari controlli repressivi sul territorio contro i conferimenti non conformi. Il Comune si costituiva in giudizio difendendo l’operato della propria amministrazione; imputava il decremento della raccolta differenziata (scesa fino al 22% nel 2019) a gravi colpe dell’appaltatore, quali l’utilizzo di un organico ridotto rispetto al piano industriale, la mancata consegna dei mastelli e la chiusura arbitraria o riduzione oraria dei centri di raccolta comunali. L’Ente eccepiva inoltre che l’obbligo contrattuale sui sacchetti per l’utenza prevedeva a proprio carico solo un rimborso economico e non la materiale fornitura.
2) La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale presso la Sezione Specializzata in materia di Impresa, ha accolto integralmente la domanda principale della società attrice, ritenendo superflua e assorbita la disamina delle questioni di merito relative alle reciproche inadempienze contrattuali.
Il Collegio ha incentrato la decisione sull’analisi della disciplina racchiusa negli artt. 7 e 27 del Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.). Il testo pattizio strutturava l’esercizio del potere sanzionatorio della stazione appaltante secondo un preciso protocollo temporale e formale: verifiche quadrimestrali, sopralluogo congiunto, contestazione scritta della violazione entro 7 giorni con assegnazione di un pari termine per le deduzioni a discarico dell’impresa, e infine contabilizzazione mensile con trattenuta economica da effettuarsi al primo pagamento utile successivo. Richiamando la giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i Giudici napoletani hanno chiarito che i termini fissati dalla lex specialis per l’irrogazione delle sanzioni contrattuali rivestono natura perentoria. Tale perentorietà risponde all’esigenza fondamentale di garantire il diritto di difesa del contraente debole e di assicurare la certezza dei rapporti di dare-avere in corso di esecuzione, escludendo che l’amministrazione possa soprassedere alle verifiche per poi accumulare i balzelli a distanza di anni. Di conseguenza, l’accumulo delle penali per l’intero quadriennio 2017-2020, operato dal Comune solo a ridosso della conclusione dell’appalto nel biennio 2021-2022, è stato giudicato tardivo e viziato da radicale nullità per intervenuta decadenza della potestà sanzionatoria dell’Ente. La somma di oltre 3 milioni di euro è stata pertanto dichiarata interamente inesigibile.
3) L’esito
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando:
Ha accolto la domanda principale formulata dalla società attrice;
Ha dichiarato la nullità della nota prot. n. 18767 del 24.12.2021 e della nota prot. n. 2179 dell’11.02.2022 emesse dal Dirigente del V Settore del Comune convenuto;
Ha accertato e dichiarato che nulla è dovuto dall’impresa a titolo di penale per il mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata, statuendo l’inesigibilità della somma di € 3.187.115,00;
Ha condannato il Comune convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della società attrice, liquidate in € 49.336,00 per compensi professionali ed € 3.399,00 per esborsi (comprensivi di contributo unificato), oltre spese generali (15%), CPA e IVA, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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