Ecobonus e Bonus Casa, portale ENEA riaperto



26/06/2026 – Da ieri 25 giugno 2026 è nuovamente operativo il portale ENEA per l’invio delle schede descrittive relative agli interventi agevolati con Ecobonus e Bonus Casa iniziati dal 4 febbraio 2026.
 
Con un avviso pubblicato sul proprio sito, ENEA ha comunicato l’aggiornamento del portale bonusfiscali.enea.it alle disposizioni del Dlgs 5/2026 e del DM 28 ottobre 2025 sui requisiti minimi degli edifici.
 
L’aggiornamento consente di trasmettere le schede descrittive anche per gli interventi che, in attesa dell’adeguamento informatico, non potevano essere caricati sul portale perché avviati a partire dal 4 febbraio 2026.
 

Perché il portale ENEA era stato bloccato

Il blocco temporaneo riguardava le schede descrittive con data di inizio lavori dal 4 febbraio 2026. La sospensione era stata necessaria per adeguare il portale alle nuove disposizioni in materia di prestazione energetica e fonti rinnovabili.
 
Le nuove disposizioni sono quelle del Dlgs 5/2026, in vigore dal 4 febbraio 2026, che recepisce la Direttiva RED III e aggiorna il Dlgs 199/2021, elevando il target nazionale di energia da fonti rinnovabili al 39,4% dei consumi finali lordi entro il 2030.
 
Per il settore edilizio, il decreto aggiorna gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, con nuove quote di copertura per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e interventi sugli impianti termici.
 

Rinnovabili negli edifici, cosa cambia con il Dlgs 5/2026

Il Dlgs 5/2026 fissa al 40,1% l’obiettivo vincolante di copertura da fonti rinnovabili del fabbisogno energetico degli edifici.
 
Per le nuove costruzioni e per gli interventi rilevanti, le fonti rinnovabili devono coprire il 60% del fabbisogno per acqua calda sanitaria e il 60% del fabbisogno complessivo dei servizi energetici, compresi riscaldamento e raffrescamento.
 
Per le ristrutturazioni importanti di primo livello, la quota minima è pari al 40% del fabbisogno per i servizi di climatizzazione invernale ed estiva. Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello viene introdotta una quota minima del 15%.
 
Il decreto amplia quindi il campo degli obblighi, includendo anche tipologie di intervento che, in precedenza, non erano sempre interessate dall’integrazione obbligatoria delle fonti rinnovabili.
 

Nuovo Decreto Requisiti Minimi, le novità tecniche

L’aggiornamento del portale tiene conto anche del DM 28 ottobre 2025 sui requisiti minimi degli edifici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2025 ed entrato in vigore il 3 giugno 2026.
 
Il decreto aggiorna il DM 26 giugno 2015 e introduce nuove verifiche sulle prestazioni energetiche degli edifici, con particolare riferimento all’involucro, ai ponti termici, ai requisiti impiantistici e alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
 
Tra le novità più rilevanti, per le ristrutturazioni importanti di secondo livello viene eliminata la verifica del coefficiente medio globale di scambio termico H’T, mentre restano le verifiche sulle trasmittanze dei singoli componenti edilizi interessati dall’intervento. Per le ristrutturazioni importanti di primo livello, invece, il valore limite di H’T diventa dinamico e varia in funzione della zona climatica e della percentuale di superficie vetrata dell’edificio.
 
Il nuovo decreto introduce inoltre un approccio più articolato ai ponti termici: nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello, la verifica della trasmittanza deve includere anche il loro effetto.
 

 

Schede ENEA, come calcolare il termine di 90 giorni

L’avviso ENEA chiarisce anche le regole per il calcolo del termine di 90 giorni entro cui inviare la scheda descrittiva.
 
Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 4 febbraio 2026 e data di fine lavori anteriore al 25 giugno 2026, i 90 giorni decorrono dal 25 giugno 2026, cioè dalla data di pubblicazione dell’aggiornamento del portale. Questa regola evita che il periodo di indisponibilità del sistema penalizzi contribuenti e tecnici incaricati della trasmissione.
 
Per gli interventi con data di inizio lavori anteriore al 4 febbraio 2026, resta invece valida la regola ordinaria: il termine di 90 giorni decorre dalla data dichiarata di fine lavori. La stessa regola vale per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 25 giugno 2026: in questo caso, i 90 giorni si calcolano dalla data di ultimazione dei lavori indicata nella scheda.
 

Comunicazione ENEA, quando deve essere inviata

In linea generale, la comunicazione ENEA deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori o, se previsto, dal collaudo.
 
L’adempimento riguarda gli interventi che comportano risparmio energetico, miglioramento dell’efficienza energetica o utilizzo di fonti rinnovabili e che accedono alle detrazioni fiscali per Ecobonus e Bonus Casa.
 
Attraverso la scheda descrittiva, ENEA acquisisce i dati tecnici degli interventi realizzati e può svolgere le attività di monitoraggio previste dalla normativa.
 

Quale portale usare per Ecobonus, Bonus Casa e Superbonus

Per Ecobonus e Bonus Casa, le schede descrittive devono essere trasmesse attraverso il portale bonusfiscali.enea.it.
 
Il Superbonus segue invece una procedura separata: le asseverazioni relative agli interventi di efficienza energetica devono essere inviate tramite il portale dedicato al SuperEcobonus.
 
La distinzione è importante perché, per Ecobonus e Bonus Casa, l’adempimento consiste nell’invio della scheda descrittiva dell’intervento, mentre per il Superbonus è richiesta l’asseverazione del tecnico abilitato sui requisiti tecnici e sulla congruità delle spese.
 

Ricevuta ENEA e codice CPID

Al termine della procedura, ENEA rilascia la ricevuta di trasmissione, identificata dal codice CPID, il Codice Personale Identificativo. La ricevuta, o la stampa della scheda descrittiva trasmessa, deve essere conservata dal contribuente insieme alla documentazione fiscale e tecnica relativa all’intervento.
 




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 Rossella Calabrese

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