Contributi: la mera titolarità di quote sociali non basta


L’onere della prova dell’INPS nelle iscrizioni alla Gestione Commercianti

Negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità e di merito ha progressivamente consolidato un principio di particolare rilievo nelle controversie previdenziali relative all’iscrizione alla Gestione Commercianti dell’INPS: la semplice qualità di socio, amministratore o titolare di quote sociali non è sufficiente a fondare l’obbligo contributivo.

Ciò che rileva è l’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa personale, abituale e prevalente all’interno dell’impresa e la relativa prova grava integralmente sull’INPS.

Le recenti pronunce della Corte di Cassazione n. 25867 del 5 settembre 2023, del Tribunale di Milano n. 2376/2026 e del Tribunale di Monza n. 702/2026 confermano tale orientamento, ribadendo che l’Istituto previdenziale non può fondare la propria pretesa su elementi meramente formali quali la titolarità di partecipazioni sociali, la qualifica di socio accomandatario, la carica di amministratore o la compilazione della dichiarazione dei redditi.

La disciplina normativa di riferimento è contenuta nell’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, secondo cui l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti sussiste soltanto quando il soggetto partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.


La ratio della norma è stata più volte individuata dalla Suprema Corte nella tutela dell’attività lavorativa concretamente svolta e non del mero investimento patrimoniale o della posizione societaria formalmente rivestita.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 25867 del 2023 rappresenta uno dei più significativi arresti in materia. Pur riguardando una controversia concernente la determinazione della base imponibile contributiva, la Corte ha riaffermato con chiarezza il principio secondo cui il presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla Gestione Commercianti consiste nella prestazione di attività lavorativa abituale all’interno dell’impresa.

La Suprema Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’attività di mera riscossione dei canoni di locazione non integra di regola attività d’impresa e precisa che l’eventuale utilizzo dello schema societario per attività di mero godimento patrimoniale non può determinare automaticamente l’insorgenza dell’obbligo contributivo.

Soprattutto, la Cassazione afferma espressamente che l’onere della prova incombe sull’INPS, il quale deve dimostrare l’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa prevalente e abituale nella società.

La mera posizione di socio amministratore, le previsioni dell’atto costitutivo o le dichiarazioni fiscali costituiscono soltanto elementi indiziari e non possono sostituire la prova dell’attività concretamente esercitata.


Particolarmente significativa è la successiva applicazione di tali principi da parte del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n. 2376 del 6 maggio 2026. In tale pronuncia il giudice milanese ha annullato un avviso di addebito emesso nei confronti di un socio accomandatario di una società immobiliare.

Il Tribunale ha rilevato come l’INPS avesse proceduto all’iscrizione d’ufficio facendo leva esclusivamente sulla qualità di socio accomandatario e sui connessi poteri di amministrazione derivanti dalla legge.

Il giudice ha invece osservato che l’Ente previdenziale non aveva fornito alcuna prova concreta dello svolgimento di attività lavorativa abituale e prevalente. Richiamando espressamente la Cassazione n. 25867/2023, il Tribunale ha ribadito che l’onere probatorio grava sull’INPS e che la qualità di socio amministratore non può essere considerata di per sé sufficiente a fondare l’obbligo contributivo.

L’assenza di specifiche richieste istruttorie e di elementi fattuali relativi all’attività effettivamente svolta ha determinato l’annullamento integrale della pretesa contributiva.

Nella stessa direzione si colloca la sentenza del Tribunale di Monza n. 702 del 25 maggio 2026. Il caso riguardava un soggetto che, pur essendo socio al 50% e consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata, non svolgeva alcuna attività operativa all’interno della stessa.


L’INPS aveva fondato la propria pretesa sulla partecipazione societaria e sulla compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi. Il Tribunale ha tuttavia osservato che tali elementi non dimostrano l’esistenza di una partecipazione personale al lavoro aziendale.

La sentenza sottolinea che spettava all’INPS provare l’effettivo svolgimento di attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza e che tale prova non era stata fornita.

Né poteva assumere valore decisivo l’errata indicazione fiscale contenuta nella dichiarazione dei redditi, trattandosi di un elemento meramente formale incapace di dimostrare l’esistenza di un ruolo operativo nella società.

Anche in questo caso l’avviso di addebito è stato annullato.
Dalle tre decisioni emerge con chiarezza una distinzione fondamentale tra società di persone e società di capitali.

Nelle società di persone, ed in particolare nelle società in nome collettivo e nelle società in accomandita semplice, il legislatore attribuisce maggiore rilevanza all’elemento personale del rapporto sociale.


La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 354 del 7 novembre 2001, richiamata dalla Cassazione n. 25867/2023, ha evidenziato come nelle società di persone il vincolo sociale non rappresenti un mero apporto di capitale, ma un collegamento personale tra i soci finalizzato allo svolgimento di un’attività comune.

Per tale ragione, sul piano della determinazione dell’imponibile contributivo, i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone vengono normalmente qualificati come redditi d’impresa e possono concorrere alla formazione della base contributiva dell’’iscritto.

Tuttavia, anche nelle società di persone, la qualità di socio accomandatario o di amministratore non determina automaticamente l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti.

La Cassazione ha chiarito che permane la necessità di accertare lo svolgimento effettivo di attività lavorativa abituale e prevalente, e che la relativa prova grava sempre sull’INPS. Pertanto, la posizione formale di socio accomandatario può costituire un indizio, ma non una prova sufficiente.

Nelle società di capitali il principio assume contorni ancora più netti. I redditi percepiti dal socio, in linea generale, costituiscono redditi di capitale e non redditi d’impresa.


Inoltre, la giurisprudenza distingue nettamente l’attività di amministratore dall’attività lavorativa svolta nell’impresa. L’amministratore che si limiti a svolgere funzioni gestorie e rappresentative non è automaticamente soggetto all’iscrizione nella Gestione Commercianti; l’iscrizione richiede la dimostrazione di una partecipazione personale e continuativa all’attività aziendale.

È proprio questa distinzione che ha consentito ai Tribunali di Milano e Monza di annullare le pretese contributive fondate esclusivamente sulla partecipazione societaria o sulla carica amministrativa.

L’insegnamento che emerge da tali pronunce è di particolare importanza pratica. L’INPS non può presumere l’esistenza dell’obbligo contributivo sulla base di dati formali risultanti dalle visure camerali, dagli atti costitutivi o dalle dichiarazioni fiscali.

Occorre invece una prova concreta dell’attività lavorativa svolta, attraverso elementi fattuali idonei a dimostrare la partecipazione personale, abituale e prevalente del soggetto alla vita dell’impresa. In mancanza di tale dimostrazione, l’iscrizione alla Gestione Commercianti e la conseguente pretesa contributiva risultano illegittime.

Le sentenze esaminate confermano dunque un principio ormai consolidato: essere titolari di quote sociali, anche rilevanti, oppure rivestire la carica di socio accomandatario o amministratore, non equivale a svolgere attività lavorativa nell’impresa.


L’obbligo contributivo nasce dal lavoro effettivamente prestato e non dalla semplice appartenenza alla compagine sociale. Ne consegue che, in caso di contestazione, l’INPS è tenuto a dimostrare in modo rigoroso i fatti costitutivi della propria pretesa, non potendo affidarsi a mere presunzioni fondate sulla posizione formale del contribuente.


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 Giuseppe Marino

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