1. Contratti pubblici – Esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 54, d.lgs. n. 36/2023 – Carattere imperativo e non discrezionale – La stazione appaltante è obbligata ad applicare il meccanismo quando ricorrono tutti i presupposti di legge – La previsione nella lex specialis è atto dovuto e non opzione discrezionale
2. Contratti pubblici – Esclusione automatica ex art. 54 – L’avvio erroneo del procedimento di verifica in contraddittorio ex art. 110 non genera affidamento legittimo – La stazione appaltante può correggere in autotutela la procedura erronea e applicare il meccanismo imperativo previsto dalla legge – Non è possibile invocare affidamento nell’applicazione di una norma in contrasto con la lex specialis e con la disposizione imperativa
3. Contratti pubblici – Esclusione automatica ex art. 54 – La rettifica della soglia di anomalia per errore materiale nel foglio di calcolo è legittima – La correzione di un errore di calcolo non è una modifica discrezionale della soglia ma il ripristino del calcolo corretto previsto dalla legge
1. L’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 dispone che «le stazioni appaltanti prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica» delle offerte anomale — e non «possono prevedere» — al ricorrere dei presupposti normativi: appalto di lavori o servizi, criterio del prezzo più basso, importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, assenza di interesse transfrontaliero certo e numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque. La disposizione «ha carattere imperativo e non lascia discrezionalità alla stazione appaltante»: quando tali presupposti ricorrono, la stazione appaltante è obbligata ad inserire nella lex specialis la clausola di esclusione automatica e ad applicarla, senza poter optare per il procedimento di verifica in contraddittorio ex art. 110 del codice. La ratio della previsione — come chiarisce la relazione illustrativa del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2022 — è duplice: bilanciare il rischio di offerte anormalmente basse e prevenire fenomeni di manipolazione della soglia di anomalia attraverso il coordinamento tra offerenti.
2. L’avvio erroneo da parte della stazione appaltante del procedimento di verifica della congruità delle offerte ex art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 — in un caso in cui ricorrevano i presupposti per l’esclusione automatica ex art. 54 — non genera un affidamento legittimo in capo ai concorrenti alla prosecuzione di tale procedimento. «Non può considerarsi in alcun modo legittimo l’affidamento riposto nell’applicazione di una procedura, quale quella della valutazione della congruità delle offerte ex art. 110, erroneamente avviata dalla commissione perché in aperto contrasto con le norme della lex specialis e dell’art. 54». La stazione appaltante può dunque correggere in autotutela la procedura erroneamente avviata — anche senza qualificare formalmente l’atto come annullamento in autotutela ex art. 21-nonies L. n. 241/1990 — al fine di ripristinare la legittimità procedurale mediante la corretta applicazione delle norme imperative previste per il caso di specie. I giustificativi prodotti dal concorrente nel sub-procedimento illegittimamente avviato non devono essere esaminati.
3. La rettifica della soglia di anomalia effettuata dalla stazione appaltante in corso di procedura per correggere un errore materiale nel foglio di calcolo excel — con conseguente modifica della soglia e correlativa diversa collocazione delle offerte rispetto alla medesima — è pienamente legittima, in quanto ha consentito di «ripristinare la legittimità procedurale con la esatta applicazione delle norme previste per il caso di specie», a prescindere dalla qualificazione giuridica formale attribuita dalla stazione appaltante all’atto di rettifica. La correzione di un errore di calcolo non costituisce una modifica discrezionale della soglia di anomalia ma il ripristino del risultato che il metodo normativamente prescritto avrebbe prodotto in assenza dell’errore. La circostanza che la rettifica abbia determinato il superamento della soglia da parte di un’offerta inizialmente ritenuta congrua non modifica la natura dell’operazione né la rende illegittima.
Sintesi della Sentenza
1) La vicenda
In una procedura aperta con criterio del prezzo più basso e 88 offerte ammesse, la commissione aveva inizialmente calcolato la soglia di anomalia al 33,32% (con l’offerta della ricorrente al 33,02% risultata congrua). Dopo segnalazione di errore da parte di altro concorrente, la soglia era stata rettificata dapprima al 28,90% e poi al 29,91%, rendendo l’offerta della ricorrente anomala. Nonostante la lex specialis prevedesse l’esclusione automatica ex art. 54, la commissione aveva erroneamente avviato il sub-procedimento di verifica ex art. 110, richiedendo giustificativi. La ricorrente aveva prodotto una dettagliata relazione giustificativa, ma la commissione aveva successivamente corretto la propria condotta applicando l’esclusione automatica senza esaminare i giustificativi.
2) La decisione
Il TAR respingeva il ricorso. L’art. 54 è imperativo: quando ricorrono i presupposti (lavori, prezzo più basso, sotto soglia europea, almeno 5 offerte) l’esclusione automatica è obbligatoria. L’avvio erroneo del sub-procedimento ex art. 110 non genera affidamento legittimo perché in contrasto con la norma imperativa e con la lex specialis. La rettifica della soglia di anomalia per errore materiale è legittima. La correzione in autotutela del procedimento è pienamente legittima indipendentemente dalla sua qualificazione formale.
3) L’esito
Il TAR respingeva il ricorso, dichiarava improcedibile il quinto motivo (relativo alla lex specialis), respingeva la domanda risarcitoria per insussistenza dell’illecito, e condannava la ricorrente alle spese di lite (€ 8.000).
Pubblicato il 18/06/2026
N. 00712/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00013/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2026, proposto da
OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B8F72F4EF9, rappresentata e difesa dall’avvocato Tatiana Bizzoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Andreoli n. 1;
contro
Comune di Aprilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Sesselego, Federica Angeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OMISSIS s.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
dei seguenti atti relativi alla “Procedura aperta ai sensi dell’art. 71, d. lgs. 36/2023 per l’affidamento dell’appalto dei lavori di completamento dell’intervento PNRR – M5C2 – INV. 2.1 – C_219-C – Interventi di rigenerazione urbana della Borgata Campoverde” (CUP G18I21000870005 – CIG B8F72F4EF9):
1. Verbale di gara n. 3 del 1° dicembre 2025, con cui la Commissione di gara ha approvato la graduatoria definitiva e ha proposto l’aggiudicazione in favore della società OMISSIS s.r.l.;
2. Verbale di gara n. 2 del 1° dicembre 2025, nella parte in cui la Commissione, dopo aver convalidato in autotutela la soglia di anomalia nella misura del 29,91%, ha disposto l’esclusione automatica della società odierna ricorrente, senza procedere alla valutazione delle giustificazioni dalla stessa prodotte;
3. Verbale di gara n. 1bis del 24 novembre 2025 e della successiva rettifica del medesimo verbale, con cui la Commissione ha proceduto al ricalcolo della soglia di anomalia, fissandola prima al 28,90428% e, successivamente, al 29,91%;
4. Comunicazione del RUP del 24 novembre 2025, ore 13:25, limitatamente alla parte in cui indica una soglia di anomalia (28,90%) poi rettificata, ma per il resto quale atto presupposto che ha ingenerato il legittimo affidamento della ricorrente circa l’attivazione del contraddittorio ex art. 110 d.lgs. 36/2023;
5. Verbale di gara n. 1 del 21 novembre 2025, nella parte in cui non è stato cristallizzato l’esito del calcolo della soglia di anomalia, originariamente determinata al 33,32%;
6. Disciplinare di gara, in particolare: – del paragrafo 20 (“Verifica delle offerte e anomalia”), nella parte in cui introduce una clausola ambigua e contraddittoria circa le modalità di gestione delle offerte anomale, non chiarendo il rapporto tra la verifica in contraddittorio ex art. 110 e l’esclusione automatica ex art. 54 del d.lgs. 36/2023; – del paragrafo 4 (“Oggetto dell’appalto, importo”), nella parte in cui la tabella delle lavorazioni indica la medesima categoria (OG1) sia come prevalente che come scorporabile, determinando un’assoluta indeterminatezza dell’oggetto dell’appalto e violando le norme sulla qualificazione;
7. Comunicazione di esclusione del 5 dicembre 2025 (ore 11:10), trasmessa ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023;
8. Determinazione dirigenziale n. 224 – R.G. n. 1393 del 16 dicembre 2025, recante l’aggiudicazione della procedura di gara in favore di OMISSIS s.r.l.;
9. Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa la Determina di aggiudicazione efficace, qualora medio tempore intervenuta;
e per l’accertamento del diritto della società OMISSIS s.r.l.
a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata e subentro della ricorrente nel medesimo, ai sensi degli artt. 122 e 124 del c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Aprilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 23 dicembre 2025 e depositato il 7 gennaio 2026, la OMISSIS s.r.l. ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento degli atti della gara “Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023 per l’affidamento dell’appalto dei lavori di completamento dell’intervento PNRR – M5C2 – INV. 2.1 – C_219-C – Interventi di rigenerazione urbana della Borgata Campoverde” (CUP G18I21000870005 – CIG B8F72F4EF9)”, come in epigrafe indicati, per contestare la sua esclusione dalla procedura e l’aggiudicazione della stessa alla società OMISSIS s.r.l.
2. La ricorrente espone che in data 3 novembre 2025, il Comune di Aprilia indiceva una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71, d.lgs. 36/2023, per l’affidamento dei lavori di completamento dell’intervento PNRR di rigenerazione urbana della Borgata Campoverde, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo su un importo a base di gara di € 2.430.213,37.
La società OMISSIS s.r.l., operatore economico qualificato e in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, presentava ritualmente la propria offerta economica, proponendo un ribasso percentuale del 33,02%.
Alla procedura di gara venivano ammesse 88 offerte valide.
Pertanto, la Commissione di gara, nella seduta pubblica del 21 novembre 2025, procedeva al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’Allegato II.2, d.lgs. 36/2023, applicando il “Metodo A”.
Come risulta dal verbale n. 1, la soglia di anomalia veniva determinata nella misura del 33,32%.
In base a tale calcolo, l’offerta della odierna ricorrente (33,02%) risultava congrua e non anomala. Anzi, a seguito dell’esclusione delle due offerte che la precedevano (con ribassi superiori alla soglia), OMISSIS s.r.l. si collocava virtualmente al primo posto utile della graduatoria.
Pur tuttavia, nella successiva seduta riservata del 24 novembre 2025 (verbale n. 1bis), la Commissione, ritenendo di essere incorsa in un “errore materiale nel file excel utilizzato per il calcolo”, procedeva in autotutela a un primo ricalcolo della soglia, che veniva rideterminata nella misura del 28,90428%. Tale operazione, già di per sé anomala, veniva superata da un’ulteriore rettifica, formalizzata poche ore dopo nello stesso giorno, con cui la soglia veniva nuovamente modificata e fissata, questa volta, al 29,91%.
A seguito di tali ricalcoli, l’offerta di OMISSIS S.r.l. (33,02%) veniva a trovarsi al di sopra della nuova soglia di anomalia.
Conseguentemente, in data 24 novembre 2025, il RUP inviava alla società ricorrente una comunicazione a mezzo PEC, con la quale, facendo espresso riferimento alla soglia del 28,90% e richiamando l’art. 110, d.lgs. 36/2023, richiedeva formalmente la presentazione delle giustificazioni a corredo dell’offerta, assegnando a tal fine il termine perentorio del 27 novembre 2025.
Con tale atto, l’amministrazione procedeva, dunque, all’attivazione del subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta in contraddittorio.
Confidando pienamente nella regolarità del contraddittorio instaurato, la società ricorrente predisponeva, quindi, una dettagliata relazione tecnica giustificativa, caricandola ritualmente sulla piattaforma di gara nei termini prescritti.
Ciò nonostante, la Commissione di gara, con il verbale n. 2 del 1° dicembre 2025, dopo aver “convalidato” la soglia di anomalia al 29,91%, in contraddizione con il proprio precedente operato, disponeva l’esclusione automatica di tutte le offerte con ribasso pari o superiore a tale soglia, inclusa quella della ricorrente.
La Commissione, quindi, ometteva di esaminare le giustificazioni già trasmesse dalla ricorrente, disattendendo il subprocedimento che essa stessa aveva avviato, ritenendo di poter applicare il meccanismo espulsivo automatico.
Infine, con il verbale n. 3 del 1° dicembre 2025, la stazione appaltante approvava la graduatoria definitiva, epurata delle offerte così escluse, proponendo l’aggiudicazione in favore della società OMISSIS s.r.l., la cui offerta (con ribasso del 29,78%) si collocava appena al di sotto della soglia di anomalia convalidata.
In data 5 dicembre 2025, la società ricorrente riceveva una pec nella quale il Comune di Aprilia effettuava la comunicazione ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 36/2023 “per rappresentare l’esclusione dalla presente procedura di gara a seguito dell’adozione del verbale n. 2 del 01/12/2025 in quanto, il ribasso percentuale offerto e applicato sulla Vostra offerta rientra nell’ambito della soglia di anomalia ricavata in applicazione dei paragrafi 17 e 20 del disciplinare di gara nonché dell’art. 54, comma 1 e dell’Allegato II.2, Metodo A, commi 1) e 3) del d.lgs. 36/2023.”
Infine, con determinazione dirigenziale n. 224 – R.G. n. 1393 del 16 dicembre 2025, il Comune di Aprilia, disponeva l’aggiudicazione definitiva della gara in favore della società OMISSIS s.r.l..
3. Avverso i gravati atti, parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023. Violazione dei principi di legittimo affidamento, buona fede e correttezza (art. 5 d.lgs. 36/2023). Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e sviamento (venire contra factum proprium).
La condotta della stazione appaltante che avrebbe, dapprima avviato il sub procedimento di verifica della congruità dell’offerta della ricorrente, per poi mutare decisione ed escluderla dalla gara, in virtù dell’applicazione del meccanismo di esclusione automatica, violerebbe, secondo la ricorrente, il principio del legittimo affidamento.
II. Violazione dell’art. 54, d.lgs. 36/2023. Violazione della lex specialis. Carenza dei presupposti. Eccesso di potere per sviamento e manifesta illogicità.
Secondo la ricorrente, sarebbe stato violato l’art. 54, cod. app., per: a) la natura eccezionale e derogatoria dell’esclusione automatica ex art. 54 e la sua incompatibilità con il procedimento di verifica ordinaria; b) la violazione del principio di auto-vincolo derivante dalla scelta procedimentale già operata dalla Stazione Appaltante; c) l’eccesso di potere per manifesta illogicità e sviamento, derivante dall’applicazione di un istituto al di fuori del suo perimetro normativo.
III. Violazione dell’art. 54, d.lgs. 36/2023 e dell’allegato II.2 (metodo A). Eccesso di potere per erronea interpretazione dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione, proporzionalità e favor participationis.
La ricorrente deduce, quindi, l’erroneità dell’interpretazione e dell’applicazione, da parte della stazione appaltante, della disciplina di cui all’art. 54 del d.lgs. 36/2023 e all’Allegato II.2 del medesimo Codice, con particolare riferimento all’istituto del c.d. “taglio delle ali”.
La stazione appaltante avrebbe attribuito al taglio delle ali una funzione espulsiva autonoma, trasformando una mera operazione aritmetica prodromica alla determinazione della soglia di anomalia in una illegittima causa di esclusione automatica, in violazione del dato normativo e dei principi fondamentali che governano le procedure di evidenza pubblica.
IV. Violazione degli artt. 21nonies e 21quinquies della l. 241/1990. Eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione.
V. Nullità/illegittimità radicale della lex specialis (art. 4 del disciplinare) per violazione delle norme sulla qualificazione. Indeterminatezza dell’oggetto dell’appalto e violazione dei principi di massima partecipazione e concorrenza.
Tale censura è proposta dalla ricorrente in via subordinata, ai fini della eventuale riedizione della gara, attenendo alla: a) la violazione delle norme sulla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici per erronea indicazione delle categorie SOA nella lex specialis; b) la conseguente indeterminatezza dell’oggetto dell’appalto e la violazione dei principi di par condicio competitorum e certezza del diritto; c) la lesione dei principi di massima partecipazione, trasparenza e buona amministrazione.
VI. Violazione dei principi di trasparenza, certezza dell’azione amministrativa e buona amministrazione (art. 97 cost.). Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e difetto di istruttoria.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Aprilia deducendo, nel merito, l’infondatezza del gravame.
5. All’esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2026, con ordinanza cautelare n. 17/2026, è stata respinta la domanda cautelare proposta.
6. Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
I. Il ricorso è infondato.
Per ragioni di economia processuale tutti i motivi di ricorso (primo, secondo, terzo, quarto e sesto) concernenti l’avvenuta esclusione della ricorrente in applicazione dell’art. 54, cod. app., possono essere contestualmente trattati.
1.1. L’art. 54, comma 1, d. lgs n. 36/2023, statuisce che “nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”.
Con la disposizione de qua il legislatore del codice ha previsto, in omaggio alla giurisprudenza nazionale ed euro-unitaria sul punto, un’espressa deroga al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, disciplinato dal successivo art. 110, purché: l’appalto abbia a oggetto lavori e servizi, l’aggiudicazione avvenga con il criterio del prezzo più basso, il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, l’importo della commessa sia inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e non vi sia un interesse transfrontaliero certo.
In caso di sussistenza di tutti i requisiti de quibus la stazione appaltante è, quindi, tenuta a inserire nella lex specialis di gara l’espressa previsione che, qualora le offerte siano pari o superiori a cinque, si procederà all’esclusione automatica delle proposte anomale e, qualora non opti per il sorteggio, il metodo prescelto per il calcolo della soglia di anomalia, dovrà essere individuato tra i tre previsti dall’allegato II. 2 del codice (così, tra le tante, Tar Piemonte, I, 15 maggio 2024, n. 514; Tar Lazio, Roma, I, 3 dicembre 2025, n. 21755).
Come del resto evidenziato nella relazione illustrativa dello schema definitivo del Codice dei contratti pubblici, redatto dal Consiglio di Stato il 7 dicembre 2022, “la ratio della previsione poggia su una duplice considerazione. In primo luogo, l’adeguato bilanciamento del rischio di offerte anormalmente basse e di una sana dinamica competitiva tra operatori economici non può essere soddisfatto da un unico meccanismo in quanto l’equilibrio ricercato dalla stazione appaltante dipenderà dalle caratteristiche specifiche del contratto e anche del tessuto produttivo degli operatori economici a cui la stazione appaltante si rivolge. In secondo luogo, il sistema, in ultimo delineato nel d. lgs. n. 50 del 2016, si prestava, nel tempo, a una possibilità di predeterminazione, da parte degli offerenti, dei parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia; tale fenomeno dipendeva dal fatto che l’algoritmo per il calcolo della soglia (e anche i precedenti in passato applicati) risultava ancorato a una funzione della distribuzione degli sconti offerti o, in altri termini, era un valore determinato, in via endogena, sulla base del valore di quegli sconti. Talune delle imprese offerenti, quindi, avrebbero potuto essere indotte a tentare di manipolare la soglia, coordinandosi nella fase di presentazione delle offerte; altre imprese partecipanti avrebbero potuto provare a “scommettere” sulla determinazione della soglia di anomalia. In entrambi i casi, si sarebbe potuto determinare l’esito svantaggioso per la stazione appaltante (e per la collettività dei contribuenti) della presentazione di offerte potenzialmente svincolate dai costi sottostanti.”
1.2. La procedura di gara in esame ha ad oggetto un appalto di lavori per un importo pari a € 2.430.213,37, inferiore alla soglia comunitaria pari ad € 5.382.000 (art. 14, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023), da aggiudicare col criterio del prezzo più basso.
In ossequio, dunque, al suddetto disposto normativo, la stazione appaltante ha previsto, all’art. 20 del disciplinare di gara, espressamente, che “la stazione appaltante procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 36/2023 nonché all’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art. 54 comma 1, del D.lgs. n. 36/2023”.
Il disciplinare di gara, contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente, ed in applicazione dell’art. 54 cit., non prevede, dunque, alcuna alternatività di scelte possibili da seguire da parte, della stazione appaltante, in caso di offerte anormalmente basse, essendosi al contrario del tutto legittimamente conformata al dettato normativo secondo cui:
– nel caso in cui il numero delle offerte sia inferiore a cinque, si applica l’art. 110, cod. app.;
– nel caso in cui il numero di offerte sia pari o superiore a cinque deve trovare applicazione l’art. 54, comma 1, cod. app..
La stazione appaltante, nel caso di specie, si è dunque auto-vincolata, seguendo il dettato normativo (“le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica” e non “possono prevedere”), ad applicare il metodo di esclusione automatica in presenza di un numero pari o superiore a cinque offerte, trattandosi di appalto di lavori da aggiudicare col criterio del prezzo più basso, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e privo di interesse transfrontaliero.
1.3. Ciò posto, nel corso della procedura di gara è avvenuto quanto segue.
a) Alla seduta del 21 novembre 2025, risultando essere state ammesse n. 88 offerte, il seggio di gara, avvalendosi dell’inversione procedimentale, dopo aver proceduto all’esame delle offerte economiche e dato atto della presenza di un numero di offerte ammesse superiore a 5, procedeva al calcolo della soglia di anomalia, utilizzando il Metodo A dell’Allegato II.2 del d.lgs. 36/23, che risultava pari al 33,32%.
b) Sulla base della soglia di anomalia così individuata, risultavano anomale due offerte, mentre l’odierna ricorrente risultava essere la prima impresa in graduatoria, con una percentuale di ribasso inferiore alla soglia.
c) In seguito alla richiesta di chiarimenti formulata dall’operatore economico Enea Appalti, in merito al metodo di calcolo della soglia di anomalia, il seggio, verificata la presenza di un errore materiale nel foglio di calcolo excel per la determinazione della soglia, redigeva il verbale 1bis, del 24 novembre 2025, recante “Rettifica soglia di anomalia per errore materiale”.
d) Nel suddetto verbale, il seggio di gara, previa indicazione del prospetto del calcolo effettuato, individuava la soglia del 28,90428%, in virtù della quale risultavano anomale 52 offerte, ivi compresa quella formulata dall’odierna ricorrente.
e) Nonostante gli atti di gara prevedessero l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 54, comma 1 del d.lgs. 36/23, il seggio di gara procedeva erroneamente ad applicare la procedura ex art. 110 cod. app., chiedendo con pec del 24 novembre 2025, i giustificativi delle offerte economiche risultate anormalmente basse.
f) Con pec inviata in pari data, veniva comunicata l’avvenuta pubblicazione di un nuovo messaggio per l’argomento n. 59 – rettifica soglia anomalia verbale 1-bis, con la quale si comunicava agli operatori economici che la soglia di anomalia corretta era pari al 29,91%.
g) Con il successivo verbale n. 2 del 1° dicembre 2025, richiamati i paragrafi 17 e 20 del disciplinare di gara, nonché il comma 3 del Metodo A dell’Allegato II.2 del Codice, e dato atto che, ai sensi della normativa richiamata, il seggio di gara non avrebbe dovuto procedere alla richiesta di chiarimenti – come, invece, erroneamente fatto con pec del 24.11.25 – determinava di convalidare il verbale 1-bis disponendo l’esclusione automatica, ai sensi dei paragrafi 17 e 20 del disciplinare di gara, nonché dell’art. 54, comma 1 e dell’Allegato II.2, Metodo A, commi 1 e 3 del Codice, delle offerte economiche con ribassi pari o superiori alla soglia di anomalia individuata.
h) Venivano conseguentemente esclusi 42 operatori economici (tra i quali, la società ricorrente), le cui offerte risultavano superiori alla soglia di anomalia, e, tra le offerte non escluse, venivano individuati i primi tre operatori economici per la valutazione della documentazione amministrativa, da effettuarsi nella seduta pubblica del 1° dicembre 2025.
i) Con successivo verbale n. 3, del 1°dicembre 2025, il seggio di gara, verificata l’ammissibilità della documentazione amministrativa presentata dai primi tre operatori, procedeva all’esame della stessa. Successivamente, rilevata la conformità delle buste amministrative, proponeva l’aggiudicazione della procedura in esame in favore della società OMISSIS s.r.l., la cui offerta conteneva un ribasso percentuale pari al 29,78%.
l) Con determinazione n. 1393 del 16.12.2025 veniva aggiudicato l’appalto in questione alla OMISSIS s.r.l.
La commissione di gara, dunque, con il verbale n. 2 del 1° dicembre 2025 ha provveduto a sanare il duplice errore in cui era incorsa:
– dapprima l’erroneo calcolo della soglia di anomalia, poi corretto con una mera correzione di calcolo, applicando il metodo esatto previsto dalla legge di gara;
– poi dando corretta e legittima applicazione al meccanismo di esclusione automatica delle offerte sopra soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 54 cod. app. e dell’art. 20 della lex specialis, essendosi avveduta di aver erroneamente avviato il procedimento di valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 110, cod. app., in un caso (presentazione di più di 5 offerte) in cui non avrebbe dovuto essere applicato.
1.4. Da ciò discende, innanzitutto, che la rettifica del procedimento effettuata in corso di procedura in autotutela risulta essere pienamente legittima, in quanto ha consentito di ripristinare la legittimità procedurale con la esatta applicazione delle norme previste per il caso di specie (presentazione di un numero superiore a cinque di offerte economiche), e ciò a prescindere dalla qualificazione giuridica che ne è stata data dalla stazione appaltante (“verbale di convalida ex art. 21 nonies, comma 2, l. n. 241/90).
In secondo luogo, nessun legittimo affidamento della ricorrente è stato in tal modo violato in quanto non può considerarsi in alcun modo legittimo l’affidamento dalla stessa riposto nell’applicazione di una procedura, quale quella della valutazione della congruità delle offerte ex art. 110 cod.app., erroneamente avviata dalla commissione perché in aperto contrasto con le norme della lex specialis e dell’art. 54 cit., previste per la fattispecie in esame.
2. Dalla infondatezza dei motivi primo, secondo, terzo, quarto e sesto, per tutto quanto sopra esposto, discende l’improcedibilità del quinto, per difetto di interesse, essendo stata accertata la legittima esclusione della ricorrente dalla procedura di gara de qua.
Unitamente alla domanda annullatoria deve essere altresì respinta la domanda risarcitoria per insussistenza dell’elemento oggettivo del fatto illecito e dell’ingiustizia del danno.
3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidiate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Aprilia, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 8.000 (euro ottomila/00), oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Francesca Romano, Consigliere, Estensore
Emanuela Traina, Consigliere
IL SEGRETARIO
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