Negli ultimi anni nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono state introdotte significative innovazioni organizzative e assistenziali finalizzate a garantire una maggiore adeguatezza delle cure e a ridurre i ricoveri ordinari non strettamente necessari.
Tali evoluzioni hanno comportato la diffusione di modelli alternativi al ricovero tradizionale, come le attività ambulatoriali complesse, i day service, i percorsi diagnostico-terapeutici integrati e le strutture di osservazione breve, che consentono di erogare prestazioni di elevata complessità in tempi ridotti e in strutture sanitarie diverse dal reparto ospedaliero.
Tuttavia, queste evoluzioni hanno generato incertezze sul piano previdenziale, poiché, per la loro eterogeneità, le nuove prestazioni sanitarie non sono immediatamente riconducibili ai criteri che disciplinano il riconoscimento delle indennità da parte di INPS.
In questo contesto si inserisce la circolare n. 65/2026, finalizzata a fare chiarezza sulla tutela previdenziale spettante al lavoratore che, pur non essendo sottoposto a un ricovero ospedaliero tradizionale, si trovi in una condizione di salute tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa. La circolare definisce i criteri per l’equiparazione delle differenti tipologie di trattamento e di permanenza presso le strutture sanitarie, delineando quali casi siano assimilabili al ricovero ospedaliero e quali siano invece da ricondurre alla disciplina della malattia comune.
DIFFERENZE TRA RICOVERO E MALATTIA
Dal punto di vista previdenziale, l’INPS distingue il trattamento economico della malattia comune da quello del ricovero ospedaliero. Le differenze principali riguardano l’importo dell’indennità, i limiti di durata e le regole di calcolo. Per i lavoratori dipendenti del settore privato il ricovero ospedaliero rappresenta una riduzione della tutela economica ordinaria nel caso in cui non vi siano familiari a carico :
| Caratteristica | Malattia Comune | Ricovero Ospedaliero |
| Giorni di Carenza (1°-3° giorno) | A carico del datore di lavoro (se previsto dal CCNL). | A carico del datore di lavoro (se previsto dal CCNL). |
| Dal 4° al 20° giorno | 50% della retribuzione media giornaliera. | 20% della retribuzione (ridotta ai 2/5) se senza familiari a carico. Resta al 50% se ci sono familiari a carico. |
| Dal 21° al 180° giorno | 66,66% della retribuzione media giornaliera. | 26,67% della retribuzione (ridotta ai 2/5) se senza familiari a carico. Resta al 66,66% se ci sono familiari a carico. |
| Periodo di Convalescenza | Segue le percentuali standard (50% o 66,66%). | Ritorna per intero alle percentuali standard (cessa la riduzione del ri |
Inoltre, durante le giornate di effettivo ricovero in una struttura ospedaliera, il lavoratore è esonerato dalle fasce di reperibilità per le visite mediche di controllo dell’INPS. L’obbligo di reperibilità riparte immediatamente per il successivo periodo di convalescenza presso il proprio domicilio.
Altre differenze riguardano le modalità di certificazione dello stato di salute. Mentre la malattia comune richiede il classico certificato telematico compilato dal medico curante, per il ricovero la struttura ospedaliera deve trasmettere telematicamente il certificato di ricovero all’atto dell’ingresso o durante la degenza e il certificato di dimissioni che indica l’eventuale periodo di convalescenza a casa.
I CHIARIMENTI INPS
Day Hospital
Il primo chiarimento riguarda i trattamenti che possono rientrare nel regime del day hospital. Come detto in precedenza, l’evoluzione del sistema sanitario ha portato ad una progressiva riduzione dei ricoveri ospedalieri tradizionali in favore dell’introduzioni di modelli alternativi con riduzione dei tempi di degenza e osservazione anche per interventi ad elevata complessità.
Pertanto, superando vecchie interpretazioni, l’ INPS stabilisce che anche i trattamenti programmati in regime ambulatoriale complesso danno diritto alla tutela previdenziale e sono equiparati a tutti gli effetti al day hospital se compromettono l’effettiva capacità lavorativa. Ciò significa che il lavoratore dipendente ha diritto all’intera retribuzione della giornata di ricovero e non è soggetto al rispetto delle fasce di reperibilità.
Per fare chiarezza, la circolare n. 65/2026 individua i modelli assistenziali alternativi che risultano equiparabili al regime di day hospital:
- DSA (Day Service Ambulatoriale)
- Day Surgery
- MAC (Macro Attività Ambulatoriale Complessa)
- BIC (Bassa Intensità Chirurgica)
- PAC (Pacchetto Ambulatoriale Complesso)
- PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali)
L’Inps precisa, tuttavia, che tale agevolazione non si estende alle cosiddette dimissioni protette. In tal caso, il periodo di permanenza al domicilio viene indennizzato con le modalità del day hospital esclusivamente per le giornate in cui il lavoratore fa ritorno nella struttura sanitaria per sottoporsi ad accertamenti programmati, mentre per i restanti giorni rimane necessaria la comune certificazione medica di malattia.
Pronto soccorso e OBI
Le novità introdotte dall’ INPS riguardano anche il settore delle urgenze, stabilendo che la permanenza prolungata presso il Pronto Soccorso, o nelle unità di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e di Degenza Breve (DB), sia equiparata al ricovero ospedaliero.
Il periodo trascorso in queste strutture, istituite per monitorare il quadro clinico del paziente ed evitare ricoveri impropri attraverso una degenza che può protrarsi anche per alcuni giorni, viene quindi riconosciuto con le medesime tutele previdenziali previste per il ricovero nei reparti ordinari.
Diversamente, per quanto riguarda le giornate di presenza presso i Centri di Salute Mentale (CSM) per trattamenti terapeutici programmati, queste vengono assimilate ai cicli di cura ricorrenti e sono pertanto indennizzabili come malattia comune. Soltanto l’eventuale degenza protratta per ventiquattro ore, se formalmente documentata come ricovero breve, viene equiparata al regime di day hospital.
Strutture psichiatriche e comunità
L’INPS prende atto della crescente diffusione di strutture sanitarie e socio-sanitarie che offrono percorsi di cura residenziali o semiresidenziali, per la presa in carico di patologie complesse come disturbi psichici o dipendenze, che comportano per il lavoratore un’effettiva incapacità di svolgere l’attività lavorativa.
In questo caso, la permanenza in queste strutture viene ritenuta equiparabile al ricovero ospedaliero in considerazione della particolare natura sanitaria o socio-educativa che deve presentare i seguenti requisiti :
- Autorizzazione o accreditamento presso il Servizio Sanitario Nazionale;
- Presenza di una Direzione sanitaria con equipe medica;
- Tenuta della cartella clinica e piano Terapeutico Individuale (PTI) aggiornato;
- Assistenza medica h24 e procedure per la gestione di farmaci e emergenze;
- tracciabilità delle presenze e delle attività.
In assenza di tali requisiti, o qualora il ricovero avvenga in strutture a prevalenza socio-educativa prive di cartella clinica, si applica l’equiparazione alla malattia comune, previa idonea certificazione medica e con obbligo di reperibilità nelle fasce prestabilite presso l’indirizzo della struttura. Ai fini della tutela previdenziale, il medesimo schema viene applicato anche per i pazienti presi in carico presso i centri per i disturbi alimentari.
CONCLUSIONI
La circolare riscrive i confini che separano la malattia dal ricovero ospedaliero, adeguando la tutela previdenziale alle evoluzioni del Servizio Sanitario Nazionale. In questo nuovo quadro, il provvedimento definisce i criteri operativi che devono essere osservati, pena la perdita del diritto all’indennità.
Nello specifico, per ottenere l’equiparazione al ricovero ospedaliero, è necessario presentare all’Inps il certificato di dimissione completo di diagnosi, redatto da un medico in servizio presso la struttura sanitaria o la comunità. Qualora si tratti invece di un’equiparazione alla malattia comune è obbligatorio produrre un’idonea certificazione medica di incapacità al lavoro. In questo secondo caso permane inoltre l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità per le visite fiscali; se il lavoratore soggiorna presso la struttura durante il percorso di cura, gli accertamenti medico-legali verranno eseguiti direttamente presso l’indirizzo della struttura riabilitativa.
L’articolo Malattia o ricovero ospedaliero ? L’INPS si adegua ai modelli alternativi del SSN. proviene da Lavorosì.
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