IL PRIMO CASO – La responsabilità del medico
La prima vicenda riguarda un paziente, all’epoca sessantottenne, il quale, sottoposto ad un intervento di artroscopia alla spalla destra, nel corso delle manovre anestesiologiche subisce un arresto cardiaco all’esito del quale consegue un gravissimo danno neurologico da ipossia cerebrale, che gli determina uno stato di invalidità pressoché totale.
Nell’affollato giudizio risarcitorio che ne è seguito (proposto dal paziente offeso, dal coniuge e dai due figli), il Tribunale in primo grado accerta la responsabilità solidale del chirurgo, dell’anestesista, della struttura sanitaria e, in varia misura, delle società assicuratrici terze chiamate in garanzia.
La Corte d’appello, all’esito di un articolato, acceso giudizio e di una nuova consulenza tecnica medico-legale, non ravvisando profili di responsabilità tanto nella condotta del chirurgo, quanto nell’assetto organizzativo della struttura sanitaria, identifica nell’errata gestione della procedura anestesiologica l’unica causa dell’arresto cardiaco, ed afferma la responsabilità esclusiva dell’anestesista, che presenta ricorso in Cassazione dall’esito, per quella, definitivamente negativo.
Snodo della controversia è la doglianza della ricorrente in ordine al ragionamento chiave della Corte d’Appello, che aveva ritenuto essere l’arresto cardiorespiratorio subito dal paziente riconducibile alla condotta medica di essa anestesista, e non avrebbe tenuto invece nel dovuto conto le risultanze della C.T.U., che avevano comunque delineato un “quadro eziopatogenetico plurimo e non univoco”.
Nonostante tale quadro di equiprobabilità -lamenta in Cassazione il medico anestesista- la Corte d’appello ha fondato il suo convincimento sulla sola carenza documentale della cartella clinica, ritenendo che l’omessa descrizione di un procedimento sanitario (nella fattispecie, le modalità di inoculazione dell’anestetico) costituisse elemento da cui far discendere presuntivamente la sua esclusiva responsabilità professionale.
Siffatta conclusione, chiosa la ricorrente, sarebbe errata ed avrebbe violato i canoni del riparto probatorio, in quanto il difetto di tenuta della cartella non avrebbe potuto supplire al mancato assolvimento dell’onere circa la sussistenza di una condotta astrattamente idonea a produrre il danno, che sarebbe rimasto pertanto totalmente sfornito di prova.
Di opposto avviso la Cassazione, la quale sottolinea nell’ordinanza che, quando la condotta del sanitario risulti idonea a causare l’evento dannoso, l’eventuale impossibilità di accertare fattori causali alternativi, determinata dalle lacune della documentazione sanitaria, non può risolversi a vantaggio del medico.
Nel caso esaminato, affermano gli Ermellini, la Corte territoriale aveva ben evidenziato come il farmaco usato per l’anestesia potesse divenire altamente pericoloso se non somministrato secondo le rigorose regole cautelari richieste dalla pratica anestesiologica, aggiungendo, in particolare, che la mancata documentazione dell’utilizzo della tecnica corretta aveva impedito di escludere che il farmaco fosse stato accidentalmente immesso in modo tale da causare l’arresto cardiocircolatorio.
La tesi difensiva prospettata dall’anestesista, che individuava come detto una causa alternativa per l’arresto cardiaco, viene di contro qualificata dalla Cassazione come mera possibilità teorica, priva di riscontri clinici e incompatibile con la dinamica temporale accertata.
La Suprema corte precisa poi, sul punto che qui più ci interessa, che il criterio civilistico del “più probabile che non” non richiede l’eliminazione di ogni possibile ipotesi alternativa, ma impone di individuare, tra le diverse ricostruzioni eziologiche, quella più coerente con gli elementi istruttori disponibili.
L’incompletezza della cartella clinica e le conseguenti omissioni documentali, imputabili al medico, divengono dunque, nella fattispecie in esame, un elemento di rilevanza decisiva sul piano probatorio, perché impediscono la ricostruzione del decorso clinico e l’accertamento di eventuali cause alternative dell’evento dannoso.
Di qui la formulazione del seguente principio di diritto:
“Il Collegio ha dunque fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 14/11/2019, n. 29498; Cass. 31/03/2016, n. 6209) secondo cui il rischio della “causa ignota” deve gravare sulla parte che ha dato causa all’opacità documentale. L’incertezza eziologica non si risolve in un non liquet favorevole al sanitario, ma si converte in una prova di responsabilità ogni qualvolta la condotta non documentata sia astrattamente idonea a cagionare l’evento, poiché il medico, avendo omesso di redigere correttamente la cartella clinica non può giovarsi dello stato di incertezza probatoria da lui stesso colposamente cagionato”.
IL SECONDO CASO – La responsabilità dell’Avvocato
La seconda vicenda trae origine da un incarico conferito ad un legale per ottenere l’accertamento dell’usucapione di alcuni immobili. Nel corso della causa, tuttavia, il difensore dimentica di indicare i testimoni nei termini previsti dal rito processuale, compromettendo l’intero svolgimento della causa.
Il Tribunale in primo grado accoglie la domanda risarcitoria del cliente, ritenendo che l’errore avesse inciso sull’esito del giudizio. La Corte d’Appello ribalta la decisione, escludendo il nesso causale tra la condotta del professionista e la perdita del processo e la Cassazione conferma in via definitiva la decisione.
La questione si incentra sul fatto che, secondo il ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe considerato che il risultato sperato (con la causa persa) non era altro che una “chance più probabile”, né che il danno avrebbe potuto essere liquidato in via equitativa.
La Suprema Corte, tuttavia, partendo dalle argomentazioni dei giudici del gravame, secondo i quali le prove disponibili non sarebbero state sufficienti a dimostrare i presupposti dell’usucapione e le testimonianze mancate non sarebbero state comunque decisive, chiarisce che la responsabilità dell’avvocato non può essere affermata in modo automatico per il solo errore processuale, ma occorre dimostrare, con un giudizio “prognostico”, che la causa avrebbe avuto una ragionevole probabilità di essere vinta.
Il giudizio di responsabilità professionale non comporta insomma una mera riproposizione del processo originario ed il giudice del riesame non deve reimpostare una causa allo scopo di verificare quale avrebbe potuto essere l’esito definitivo, spettando a quello solo il compito di valutare le concrete possibilità di accoglimento della domanda ove non vi fosse stato l’errore del professionista.
Ebbene questa valutazione, hanno rilevato i giudici di legittimità, è stata correttamente effettuata dalla Corte d’appello, la quale, scrupolosamente analizzando la documentazione istruttoria del caso, aveva concluso nel ritenere che le testimonianze omesse non avrebbero introdotto fatti nuovi, specifici e potenzialmente utili a modificare il corso di un processo già giunto a destinazione.
In merito della domanda di liquidazione equitativa, infine, la Corte di Cassazione chiarisce che essa non si sostituisce alla prova dell’an, e presuppone che sia già provata l’esistenza del danno risarcibile e del nesso causale.
Nel giudizio di responsabilità professionale, insomma, il ricorso all’equità non può colmare la mancata dimostrazione della relazione causale tra l’inadempimento dell’avvocato e la perdita del risultato utile o della concreta possibilità di conseguirlo. Di qui, l’inevitabile rigetto della corrispondente domanda.
CONCLUSIONI
Due vicende di responsabilità professionali per loro natura decisamente diverse, ma accomunate dallo stesso principio garantista del “più probabile che non”.
Abbastanza noto e consolidato in ambito legale, il riferito principio, così come applicato nel secondo caso esaminato, ha confermato che non basta dimostrare un errore del difensore per ottenere un risarcimento, ma è necessario provare che, senza quell’errore, la causa avrebbe avuto concrete possibilità di successo.
La responsabilità professionale del legale richiede quindi non solo la prova dell’errore, ma anche quella del danno che ne è conseguito, valutato secondo criteri probabilistici e non ipotetici.
Trasposto in campo medico, ed in particolare nell’ambito del primo caso qui esaminato, lo stesso identico principio risulta essere stato anche lì applicato sebbene, a sommesso parere di chi scrive, in maniera più severa e rigorosa.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, il giudizio di probabilità prevalente espresso attraverso il canone del “più probabile che non” comporta, o quantomeno ha comportato, nello specifico caso esaminato, il deciso spostamento dell’onere della prova liberatoria sulla parte convenuta, alla quale è stato richiesto di dimostrare la ricorrenza di un fattore esterno imprevisto, o che il danno si sarebbe verificato ugualmente, anche in presenza di una condotta diligente.
Ad avviso della Suprema Corte, insomma -e questo è l’avvertimento che dovremmo dare a tutti i nostri amici medici- l’operatore sanitario che ometta di appuntare correttamente dati clinici, procedure eseguite e controlli effettuati, non può successivamente avvantaggiarsi dell’incertezza probatoria derivante dalla propria omissione.
Al contrario, proprio la non equivocabile interpretazione della documentazione sanitaria di un intervento, dal quale derivi un danno al paziente, potrà costituire pericolosa responsabilità professionale del medico che la ha approssimativamente redatta.
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Avv. Carlo Totino
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