La Consulta ritiene costituzionalmente illegittimo l’art. 104-bis, co. 1-bis, secondo periodo, disp. att. c.p.p. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
1. Il caso: lo scontro tra confisca penale e creditori anteriori
La Corte di Cassazione, terza sezione civile, era investita di un rinvio pregiudiziale, a norma dell’art. 363-bis del codice di procedura civile, disposto dal Tribunale ordinario di Pavia, quale giudice dell’opposizione all’esecuzione, per la risoluzione della questione di diritto concernente il «regime di opponibilità, in relazione al medesimo bene immobile, del provvedimento di confisca ordinaria (o del sequestro preventivo preordinato alla confisca ordinaria) al creditore con iscrizione ipotecaria antecedente all’emissione o trascrizione nei registri immobiliari della confisca ordinaria (o del sequestro preventivo ad essa preordinato) e al creditore che ha trascritto pignoramento prima dell’emissione o trascrizione nei registri immobiliari della confisca ordinaria (o del sequestro preventivo ad essa preordinato)».
Ebbene, ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale, e ritenuto di poter in seno ad esso sollevare incidente di legittimità costituzionale in funzione dell’enunciazione del principio di diritto, la Suprema Corte richiedeva quindi che intervenisse il Giudice delle leggi (nei termini che vedremo da qui a breve). Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La Cassazione chiama la Consulta: i dubbi sulla tutela dei terzi
Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, i giudici di piazza Cavour sollevavano questioni di legittimità costituzionale dell’art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come sostituito dall’art. 373, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), e modificato dall’art. 41, comma 1, lettera l), numero 2), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).
In particolare, ad avviso della Sezione rimettente, la norma censurata violerebbe gli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella parte in cui prevede che, nei rapporti con le procedure esecutive individuali, al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ai sensi degli artt. 321, comma 2, del codice di procedura penale e 322-ter del codice penale, nonché alla confisca stessa, si applichi la disciplina del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), «anziché la regola dell’ordo temporalis delle formalità pubblicitarie».
Invero, secondo il Supremo Consesso, a fronte del fatto che, per giurisprudenza nomofilattica, la disciplina di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 non si applica alle tipologie di confisca rispetto alle quali non vi è un apposito rinvio normativo, riguardo a esse dovendosi osservare il principio generale della successione temporale delle formalità pubblicitarie, e considerato che tale orientamento, però, deve ora confrontarsi con l’entrata in vigore, a far data dal 15 luglio 2022, dell’art. 317 del d.lgs. n. 14 del 2019 e con la novellazione che quest’ultimo decreto ha apportato alla disposizione oggetto di censura, si osservava innanzitutto che, contrariamente a quanto prospettava il Tribunale di Pavia nel rinvio pregiudiziale, la Corte rimettente escludeva che l’art. 317 cod. crisi d’impresa, nel sancire la prevalenza delle misure cautelari reali penali rispetto alle gestioni concorsuali, si applichi anche alle procedure esecutive individuali.
Nel dettaglio, se l’estensione in questione, sarebbe impedita dall’eterogeneità tra procedura concorsuale ed esecuzione individuale, che non verrebbe meno neppure ove a quest’ultima partecipino più creditori tramite intervento, si assumeva, tuttavia, che un effetto analogo a quello ipotizzato dal Tribunale di Pavia discenda dall’altra menzionata innovazione normativa, ovvero dal testo dell’art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, norme att. cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 373, comma 1, lettera a), cod. crisi d’impresa, dato che, rinviando alle disposizioni del codice antimafia «ai fini della tutela dei terzi» per ogni sequestro finalizzato alla confisca, incluso quello funzionale alla confisca ordinaria, la norma in questione assoggetterebbe alla disciplina di tale codice, quindi alla regola di prevalenza della misura penale, anche fattispecie non rientranti nell’alveo oggettivo della disciplina medesima, pertanto estranee alla corrispondente ratio pubblicistica, tenuto conto altresì del fatto che «la nozione di “tutela dei terzi” è talmente ampia da comprendere anche i creditori, pignorante e intervenuti, di una procedura esecutiva individuale avente ad oggetto i beni colpiti dal sequestro preventivo, nonché l’aggiudicatario degli stessi».
Ciò posto, a questo punto della disamina, la Corte di Cassazione evidenziava inoltre, che gli artt. 52 e 53 cod. antimafia limitano notevolmente la tutela dei terzi creditori, onerandoli di provare numerose condizioni di accesso al soddisfacimento del proprio diritto, in particolare la loro buona fede, e comunque rendendo il soddisfacimento stesso parziale, per effetto di una falcidia del 40 per cento del valore dei beni, deducendo al contempo che, applicate al sequestro finalizzato alla confisca ordinaria, tali limitazioni violerebbero gli artt. 3, 24 e 42 Cost., «poiché irragionevolmente si pregiudica la possibilità del creditore ipotecario, ancorché estraneo a qualsivoglia attività criminale del debitore […], di soddisfarsi in via esecutiva sul bene oggetto di un diritto reale di garanzia».
Ordunque, richiamati gli argomenti sulla tutela costituzionale della garanzia ipotecaria, come articolati dalla Consulta nella sentenza n. 160 del 2024, i giudici a quibus denunciavano che le predette limitazioni risultino prive di adeguata giustificazione, una volta che la disciplina del codice antimafia sia divenuta di generalizzata applicazione, estesa «a situazioni avulse dalla ratio legis».
Chiarito ciò, per la Suprema Corte, del resto, sarebbe violato, altresì, l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, in quanto l’estensione della disciplina del codice antimafia sacrificherebbe, ben oltre la finalità di contrasto della criminalità organizzata, tanto il diritto di credito del terzo, facente parte del suo patrimonio, quanto lo ius ad rem dell’eventuale aggiudicatario del bene sequestrato, entrambi travolti dall’acquisizione statale per effetto della sopravvenuta confisca.
In effetti, secondo il giudice rimettente, «la questione non può essere apoditticamente liquidata in base a una presunta prevalenza degli interessi “pubblicistici” di contrasto al crimine (sottesi agli strumenti penali) sugli interessi “privatistici” della tutela dell’aggiudicatario (e/o dei creditori)», dal momento che anche l’espropriazione forzata sottenderebbe interessi di rilievo pubblicistico, che non potrebbero essere pretermessi in applicazione della disciplina di contrasto alle mafie, laddove la fattispecie concreta sia estranea a tale fenomeno.
Ad avviso del giudice a quo, tra l’altro, la norma censurata, per il suo chiaro tenore letterale e le connesse ragioni logico-sistematiche, sarebbe insuscettibile di un’interpretazione costituzionalmente orientata, in guisa tale che comportarne la sua illegittimità costituzionale, sottraendo in tal modo la fattispecie ordinaria alla disciplina speciale del codice antimafia e restituendola alla regola di diritto comune della successione temporale delle formalità pubblicitarie, onde «evitare un grave, irragionevole e ingiustificato pregiudizio ai diritti dei creditori e dell’aggiudicatario o dell’acquirente in executivis, neppure in alcun modo giustificato dalle peculiari esigenze di prevenzione proprie di quella normativa speciale».
3. La decisione della Consulta: una compressione irragionevole dei crediti
La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni enunciate dal giudice rimettente –riteneva le questioni suesposte fondate.
Nel dettaglio, i giudici di legittimità costituzionale, dopo avere compiuto una sintetica illustrazione del quadro normativo e giurisprudenziale, muovendo dalla disciplina del codice antimafia sulla tutela dei terzi, osservavano che, per costante giurisprudenza costituzionale, la tutela giurisdizionale dei diritti, assicurata dall’art. 24 Cost., comprende anche la fase dell’esecuzione forzata, poiché necessaria a rendere effettiva l’attuazione del provvedimento giudiziale (ex multis, sentenze n. 211 e n. 160 del 2024, n. 159 del 2023 e n. 228 del 2022).
Più in particolare, si notava come la Consulta abbia rilevato nella sentenza n. 160 del 2024, riguardo alla tutela del creditore ipotecario avverso la confisca edilizia dell’immobile, «[i]l credito garantito da ipoteca gode nell’ordinamento giuridico di una protezione peculiare, che discende dalla realità del diritto di garanzia e dalla sua accessorietà al credito», essendo l’ipoteca, nelle tipiche connotazioni funzionali dello ius sequelae, ius distrahendi e ius praelationis, una componente del patrimonio del creditore, sì da poter fruire della tutela riconducibile all’art. 42 Cost., ed essere, in pari tempo, «attratta nell’alveo protettivo dell’art. 24 Cost., quale strumento vòlto ad assicurare una tutela preferenziale del credito in sede esecutiva».
Ebbene, in considerazione di tali rilievi, si evidenziava come sempre la sentenza n. 160 del 2024 abbia anche evidenziato «l’irragionevolezza di una disciplina che determina l’automatica estinzione del diritto reale di ipoteca e il conseguente pregiudizio alla tutela del credito, a scapito di un creditore ipotecario che non sia responsabile dell’abuso».
Precisato ciò, la Corte costituzionale faceva presente, a questo punto della disamina, che, nella fattispecie in questione, la garanzia ipotecaria del credito, pur non essendo radicalmente estinta dalla sopravvenienza del vincolo penale, patisce una compressione irragionevole e sproporzionata, che d’altronde attinge pure il credito chirografario, sebbene con minore evidenza.
In altri termini, se chi eroga il credito ripone affidamento sul patrimonio del debitore e per questo compie, con la diligenza delle buone pratiche, le normali verifiche di solvibilità, tra cui, innanzitutto, la consultazione dei pubblici registri, mobiliari e immobiliari, non può esigersi ordinariamente che gli accertamenti del creditore vadano oltre la sfera degli indici patrimoniali, e che si estendano a un profilo, quello della capacità a delinquere del debitore, che, almeno di regola, non offre evidenze specifiche, tanto più se si considera che la presunzione di mala fede, stabilita dall’art. 52, comma 1, lettera b), cod. antimafia, onera il creditore allo svolgimento di indagini attinenti non all’integrità patrimoniale del debitore, bensì alla sua integrità penale, il che, se può giustificarsi nell’area del contrasto alla criminalità organizzata (anche in virtù del sistema delle certificazioni antimafia), si appalesa viepiù inesigibile man mano che ci si allontana da questa area specifica, ovvero dal nucleo originario delle misure di prevenzione.
Del resto, per il Giudice delle leggi, analoghe considerazioni vanno riferite alla falcidia creditoria, atteso che questa si rivela un sacrificio irragionevole del patrimonio del creditore, una volta che egli abbia provato la propria buona fede, e quindi l’estraneità al reato del debitore, tenuto conto altresì del fatto che, essendo applicata previa detrazione dei costi di procedura – in seguito alla ricordata modifica di cui all’art. 20, comma 2, della legge n. 161 del 2017 –, la falcidia di cui sopra non può giustificarsi quale concorso del creditore alle spese statali, risolvendosi piuttosto in un incameramento netto dell’erario, ai danni di creditori in buona fede.
Detto questo, veniva oltre tutto rilevato che, per la Corte europea dei diritti dell’uomo, il credito rientra nel novero di biens e possessions, garantiti dall’art. 1 Prot. addiz. CEDU (ex multis, sezione prima, sentenze 1° luglio 2014, Gerasimov e altri contro Russia; 29 luglio 2010, Streltsov e altro contro Russia; 3 luglio 2003, Buffalo srl in liquidazione contro Italia), così come, del pari, la Corte EDU affida la materia dei sequestri e delle confische al criterio di proporzionalità, che esige un fair balance tra l’interesse pubblico e il diritto privato, un equilibrato bilanciamento che è compromesso se al titolare del diritto viene imposto un onere eccessivo (excessive burden), da valutare nell’insieme dei condizionamenti e limiti sanciti a suo carico, perché «their cumulative effect could be such as to tilt the balance in the proceedings in the State’s favour» (sezione quarta, sentenza 13 luglio 2021, Todorov e altri contro Bulgaria, paragrafo 215).
In effetti, nell’occuparsi della confisca di prevenzione ex art. 24 cod. antimafia, la Corte di Strasburgo, pur evidenziando come essa possa applicarsi anche in pregiudizio di terzi, considerata la pericolosità sociale dei reati in discorso, è tornata a esprimere gravi preoccupazioni (serious concerns) riguardo alle norme nazionali che prevedano misure del genere oltre il perimetro dei reati di maggiore allarme sociale (sezione prima, sentenza 25 settembre 2025, Isaia e altri contro Italia, paragrafo 72).
Conclusa questa disamina di tale giurisprudenza di rango sovranazionale, i giudici di piazza Cavour facevano presente come le odierne questioni riguardassero la confisca prevista dall’art. 322-ter cod. pen., inserito dall’art. 3, comma 1, della legge 29 settembre 2000, n. 300 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all’articolo K. 3 del Trattato sull’Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica), detonandosi contestualmente che tale norma si riferisce a una serie di reati omogenei quanto a oggettività giuridica (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), ma molto diversi per gravità, incluse anche le forme minori di peculato, ovvero peculato d’uso e peculato mediante profitto di errore altrui, reati che possono essere del tutto slegati da fenomeni di criminalità organizzata, e provenire da soggetti non sospettabili agli occhi dei terzi, nel momento in cui diventano titolari di un diritto di credito.
In particolare, questi terzi vedono sacrificato il proprio diritto patrimoniale, anche se di data certa anteriore al vincolo penale, e persino se assistito da un’anteriore iscrizione ipotecaria, tranne che provino la loro buona fede (con onere di non facile adempimento) e, comunque, con una falcidia del 40 per cento sul netto liquidato, e ciò comporta che il cumulo di aspetti negativi rende eccessivo il peso sul creditore, tanto più a fronte di reati del debitore non necessariamente legati al crimine organizzato, sicché la norma censurata non supera il test convenzionale di proporzionalità.
Pertanto, per la Corte costituzionale, la norma censurata nel caso di specie doveva essere dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione di tutti i parametri evocati, con riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, ovvero con riguardo alla tutela dei creditori i quali abbiano instaurato una procedura esecutiva individuale, o vi siano intervenuti, su beni sequestrati o confiscati ai sensi del combinato disposto degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen..
Invero, sebbene nell’ordinanza di rimessione il petitum fosse limitato alla confisca per equivalente, per la Consulta, l’accoglimento delle questioni non poteva che riferirsi alla confisca in genere, poiché la violazione dei parametri costituzionali, per quanto ancor più nitida in relazione alla confisca del tantundem, cioè di beni diversi da quelli specificamente correlati al reato, si riscontra anche per la confisca diretta, avente a oggetto questi ultimi.
Del resto, per il Giudice delle leggi, all’accoglimento delle odierne questioni non ostano i precedenti della medesima Corte costituzionale, relativi ai terzi coinvolti da procedimenti di prevenzione instaurati prima dell’entrata in vigore del codice antimafia, ovvero le sentenze n. 94 del 2015 e n. 26 del 2019, entrambe dichiarative dell’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 1, comma 198, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», poiché, nel determinare l’estensione soggettiva – per alcune classi di creditori – di una disciplina intertemporale analoga a quella introdotta dal codice antimafia, tali sentenze hanno avuto pur sempre a oggetto il sequestro e la confisca di prevenzione, mentre le questioni odierne concernono la posizione dei terzi rispetto al più ampio spettro del sequestro e della confisca ordinari.
Anzi, per la Corte, proprio qui cadeva il vulnus costituzionale riscontrato in siffatta occasione, ovvero l’avvenuta estensione della disciplina dei diritti dei terzi, prevista nel codice antimafia, dal sequestro e confisca di prevenzione al sequestro e alla confisca penali.
Tra l’altro, la Consulta non ignorava il fatto che l’odierna declaratoria di illegittimità costituzionale, incidendo su una particolare fattispecie all’interno di una realtà normativa interconnessa, reca con sé problemi di coordinamento, se non un’esigenza di revisione organica dal momento che, se, per un verso, poiché la decisione che ora si assume riguarda specificamente le esecuzioni individuali, si pone il tema dei riflessi sulle procedure concorsuali: invero, pure a queste si riferisce la disposizione censurata, tramite la formulazione «e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria», oltre che l’art. 317 cod. crisi d’impresa, che, sotto la rubrica «Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi», a sua volta circolarmente rinvia al titolo IV del Libro I del codice antimafia, all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e allo stesso art. 104-bis norme att. cod. proc. pen., per altro verso, giacché la presente sentenza, in ragione della fattispecie rilevante, è limitata al sequestro e alla confisca ex art. 322-ter cod. pen., si apre uno spazio di riflessione sulle misure cautelari e ablative alle predette assimilabili, nonché sulla disposizione del primo periodo del comma 1-quater dello stesso art. 104-bis norme att. cod. proc. pen., che estende in modo specifico la disciplina del codice antimafia al sequestro e alla confisca in casi particolari e agli ulteriori casi di sequestro e confisca nei procedimenti per delitti riguardo ai quali le funzioni di pubblico ministero sono attribuite alla procura distrettuale.
La pluralità delle fattispecie, caratterizzate da punti di contatto, ma anche da profili distintivi – facendosi all’uopo presente che, a differenza delle procedure concorsuali, «il procedimento di prevenzione non presuppone alcuna situazione di insolvenza del prevenuto, bensì la sua pericolosità» (sentenza n. 12 del 2024) –, suggerisce quindi, per la Corte costituzionale, l’opportunità di un articolato intervento del legislatore.
I giudici di legittimità costituzionale, di conseguenza, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, dichiaravano l’illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui stabilisce che, in caso di sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., in funzione della confisca di cui all’art. 322-ter cod. pen., e in caso di confisca ordinata ai sensi di quest’ultima disposizione, ai fini della tutela dei terzi creditori, i quali abbiano instaurato sui beni sequestrati o confiscati una procedura esecutiva individuale, o in tale procedura siano intervenuti, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del codice antimafia, specificandosi al contempo che, se la declaratoria di illegittimità costituzionale segnatamente rimuove l’assoggettamento della suddetta fattispecie alle disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del codice antimafia, il che implica che la fattispecie medesima torni nell’alveo della regola di diritto comune, la quale determina la prevalenza del credito risultante da atto di data certa anteriore al sequestro (o alla confisca non preceduta da sequestro) e dei diritti reali di garanzia iscritti in epoca anteriore al sequestro (o alla confisca non preceduta da sequestro), il legislatore potrà comunque, nell’esercizio della sua discrezionalità, e nel rispetto della Costituzione, introdurre un’apposita regolamentazione per contemperare la tutela dei diritti patrimoniali dei terzi di buona fede con l’esigenza di contrastare pratiche collusive con gli autori di reato.
4. Gli effetti della sentenza: tornano a prevalere crediti e ipoteche anteriori
Fermo restando che l’art. 104-bis, co. 1-bis, secondo periodo, disp. att. c.p.p., com’è noto, dispone che, in “caso di sequestro disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo”, con la sentenza qui in commento, siffatto precetto attuativo è stato ritenuto in contrasto con la Costituzione nella parte in cui stabilisce che, in caso di sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, in funzione della confisca di cui all’art. 322-ter del codice penale, e in caso di confisca ordinata ai sensi di quest’ultima disposizione, ai fini della tutela dei terzi creditori, i quali abbiano instaurato sui beni sequestrati o confiscati una procedura esecutiva individuale, o in tale procedura siano intervenuti, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Di conseguenza, per effetto di tale provvedimento, come tra l’altro trapela nella medesima parte motiva (come già abbiamo avuto modo di vedere), venuto meno l’assoggettamento della fattispecie contemplata in tale periodo alle disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del codice antimafia (ossia quelle che vanno dall’art. 52 all’art. 65, e che attengono alla tutela dei terzi e ai rapporti con le procedure concorsuali), ciò fa sì che la stessa fattispecie torni nell’alveo della regola di diritto comune il che comporta, come logico corollario, la prevalenza del credito risultante da atto di data certa anteriore al sequestro (o alla confisca non preceduta da sequestro) e dei diritti reali di garanzia iscritti in epoca anteriore al sequestro (o alla confisca non preceduta da sequestro).
Ciò non toglie però, ancora una volta come rilevato sempre dalla Consulta nella pronuncia qui in esame, che il Legislatore possa intervenire, e segnatamente mediante l’introduzione di un’apposita regolamentazione che bilanci la tutela dei diritti patrimoniali dei terzi di buona fede con l’esigenza di contrastare pratiche collusive con gli autori di reato.
Queste sono dunque in sostanza le principali novità che connotano il pronunciamento qui in esame.
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Di Tullio D’Elisiis Antonio
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