Il 22 luglio 2026 l’Aula di Palazzo Madama ha dato il via libera definitivo, con 114 voti favorevoli, nessun contrario e 19 astensioni (Movimento 5 Stelle), al d.d.l. delega per la riforma organica dell’ordinamento della professione forense (A.S. n. 1917), contenente le regole sulla monocommittenza degli avvocati. Il testo, già approvato dalla Camera il 26 maggio scorso, non ha subito modifiche a Palazzo Madama e diventa ora legge, in attesa della promulgazione presidenziale e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Da tale momento decorreranno i sei mesi entro cui il Governo dovrà adottare i decreti legislativi attuativi. La disciplina della monocommittenza degli avvocati, introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera l) della delega, è tra le novità più discusse dagli operatori del settore. È bene chiarire subito un equivoco che circola tra gli addetti ai lavori: la riforma non crea la figura del “giurista d’impresa” dipendente da un’azienda privata. Il perimetro della novità è più circoscritto, ma non per questo meno significativo. Per le informazioni generali sulla riforma, leggi l’articolo Riforma forense approvata dal Senato: tutte le nuove regole per gli avvocati.
1. Cosa prevede davvero la delega
La lettera l) afferisce all’attività professionale svolta da un avvocato, dietro compenso, in favore di:
- un ulteriore avvocato,
- un’associazione professionale,
- una rete tra avvocati (anche multidisciplinare, se dotata di soggettività giuridica),
- una società tra avvocati.
Per questi rapporti il legislatore delegato dovrà introdurre una disciplina organica del lavoro reso in regime di monocommittenza ovvero di collaborazione continuativa, senza che si instauri un vincolo di subordinazione, bensì con obbligo di esclusività verso il committente. L’obiettivo dichiarato è favorire l’accesso al mercato del lavoro dei giovani professionisti, sovente inquadrati con collaborazioni atipiche prive di tutele. La delega pone tre paletti:
- il rapporto deve svolgersi “in regime di esclusività”;
- deve essere sempre salvaguardata l’autonomia, la libertà e l’indipendenza intellettuale e di giudizio dell’avvocato monocommittente;
- il compenso deve essere “congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d’opera professionale eseguita”.
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2. Nodo dell’incompatibilità col lavoro subordinato
La monocommittenza forense va letta unitamente alla lettera p), n. 1.1, che ribadisce il principio cardine dell’ordinamento vigente: la professione di avvocato resta incompatibile con “qualsiasi altra attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente”, salvo, appunto, quanto disposto in materia di monocommittenza. La deroga, quindi, opera in modo esclusivo all’interno del perimetro forense: un avvocato può ora lavorare in esclusiva per un collega, uno studio associato o una società tra avvocati senza che ciò configuri incompatibilità, bensì non può farlo alle dipendenze di un’impresa che non sia essa stessa un soggetto abilitato all’esercizio della professione forense.
3. Avvocati degli enti pubblici, unico “corporate counsel” riconosciuto
L’unica figura assimilabile, in senso lato, a un giurista d’impresa “riconosciuto” dall’ordinamento resta quella disciplinata dalla lettera q) della delega: gli avvocati degli uffici legali degli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato purché partecipati prevalentemente da soggetti pubblici. Per loro la riforma conferma l’iscrizione in un apposito albo tenuto dal consiglio dell’ordine competente per territorio, la piena indipendenza nella trattazione esclusiva degli affari legali dell’ente e un trattamento economico adeguato alla funzione svolta. Le prestazioni riservate, tuttavia, restano rese esclusivamente in favore dell’ente datore di lavoro, e la potestà disciplinare spetta al consiglio distrettuale competente per il capoluogo di distretto.
4. Vuoto che resta aperto
Per il legale d’azienda che opera nel settore privato, la figura di riferimento per chi, come i responsabili legali di società industriali o commerciali, gestisce internamente il contenzioso e la compliance di un’impresa, la riforma non introduce alcuna nuova compatibilità con l’iscrizione all’albo. Resta fermo il principio, ribadito dalla medesima delega, per cui l’esercizio della professione forense presuppone indipendenza e assenza di subordinazione: chi opera quale dipendente di una società commerciale, quindi, continuerà a non poter mantenere l’iscrizione all’albo per le attività riservate, salvo ricorrere agli strumenti già oggi previsti dall’ordinamento per la consulenza legale interna in forma non forense. La partita, in ogni caso, si sposta ora sui decreti legislativi delegati: sarà lì che si giocherà la definizione concreta dei confini della monocommittenza, dei suoi requisiti contrattuali e delle tutele minime per il professionista.
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Biarella Laura
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