Adempimento spontaneo e sanzioni doganali: le novità della Circolare n. 19/2026


La riforma doganale apportata dal D.lgs. n. 141/2024 (DNC) ha radicalmente modificato il sistema sanzionatorio doganale, ora impostato su un rigido sistema per scaglioni che, per le nuove ipotesi di contrabbando per dichiarazione omesso o infedele, comportano l’applicazione di rilievi di ordine amministrativo o penale, con annesse misure accessorie.

Accanto a questo quadro, la nuova normativa ha inteso innestare una serie di rilevanti strumenti, speciali o generali, orientati alla disclosure preventiva o che, comunque, si presentano come misure deflative e che sostengono il contribuente in caso di errori, irregolarità o, in genere, in caso di verifiche e controlli.

In concreto, l’art. 104 dell’Allegato I del DNC richiama espressamente l’applicabilità alle sanzioni e alle violazioni doganali le disposizioni dei D.Lgs. nn. 471/1997 e 472/1997, per quanto non sia specificamente previsto e in quanto compatibili, ai quali si aggiungono gli istituti tipici del diritto doganale, quali in particolare la revisione dell’accertamento.

Per il vero, si registra come il sistema oscilli tra un approccio sanzionatorio che, in molti casi, è di estremo rigore, al quale fa da controaltare un complesso estremamente articolato di disposizioni deflative che fa sorgere qualche dubbio sull’effettività del diritto di difesa del contribuente, spinto dalla disciplina generale più a definire una verifica, che a sostenere – ad alto prezzo sanzionatorio – la propria dichiarazione.

Ad ogni modo, nel corso degli ultimi mesi l’Agenzia delle Dogane ha emanato numerosi documenti di prassi interpretativi di tutti questi strumenti deflattivi e di favore per il contribuente; tra questi, è di grande rilievo la Circolare n. 16/2026, con la quale l’Agenzia ha cercato di categorizzare per la realtà doganale gli istituti dell’adempimento spontaneo, elencando e distinguendo facoltà e potenzialità della revisione, della regolarizzazione a posteriori, dell’utilizzabilità del ravvedimento operoso, del cumulo giuridico e delle modalità operativa, ossia calcolo di interessi e modalità di pagamento del quantum dovuto.

L’opera di sistematizzazione di questi strumenti, a causa di evidenti imprecisioni o elementi di scarsa chiarezza, è stata immediatamente corretta da parte dell’Agenzia, la quale ha pubblicato in data 22 luglio 2026 la Circolare n. 19/2026, con cui ha sostituito la Circolare n. 16/2026 del 19 giugno 2026.

Con questo atto, l’Ufficio ha meglio coordinato alcuni istituti e, in particolare, ha corretto alcuni errori normativi e di applicazione della norma, in particolare sull’effetto esimente del comma 13 dell’art. 96 dell’Allegato I del DNC, presentando una vera e propria guida per le imprese e i professionisti che le assistono.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle novità doganali, fiscali e operative? Iscriviti alla Newsletter gratuita Dogane di Fisco e Tasse per ricevere ogni 15 giorni, chiarimenti ufficiali, aggiornamenti normativi e approfondimenti pratici direttamente nella tua email.

Ti potrebbero interessare i nostri eBook:

Ti consigliamo anche i nostri Corsi online:

1) La scelta dello strumento è legata al momento e alla natura della sanzione

La Circolare n. 19/2026, così come faceva già la Circolare n. 16/2026, fa ruotare la scelta dell’istituto deflativo, in relazione al momento in cui si trova l’operatore, nonché al tipo di sanzione, ossia amministrativa o penale, che è astrattamente applicabile al caso di specie.

In maniera sistematica, si parta dal considerare che, qualora la merce si trovi sotto vigilanza doganale e viene effettuato un controllo in linea, allora l’operatore non può richiedere la revisione della dichiarazione su istanza di parte e quindi non potrà beneficiare della non applicazione delle sanzioni, ma potrà solo accedere all’istituto del ravvedimento operoso, quale manifestazione di adempimento spontaneo, accettando il risultato del controllo.

Se il controllo ha portato ad una sanzione amministrativa, il ravvedimento può essere chiesto su di essa, mentre, se il controllo ha portato da una sanzione penale, allora l’operatore può accedere allo strumento dell’art. 112 comma 1 per l’estinzione del reato, mediante il calcolo di una sanzione specifica, a cui si può applicare il ravvedimento operoso.

Qualora la merce non si trovi più in vigilanza doganale, è stata svincolata e l’operatore non ha avuto formale conoscenza di controlli o verificate avviate dalla Dogana, allora l’operatore per correggere errori sulle dichiarazioni può presentare la richiesta di revisione della dichiarazione, affinché possa beneficiare dell’esimente delle sanzioni doganali, ossia non versare nulla a titolo di sanzioni, come previsto dall’art. 96 comma 13 dell’Allegato I del DNC.

Se l’istanza è inviata entro 90 giorni dallo svincolo delle merci, la revisione esime l’operatore anche dal pagamento dei maggiori interessi.

Anche in questo caso, la natura della sanzione applicabile fa variare il quadro: se l’errore commesso in dichiarazione porta a calcolare maggiori diritti tali da far scattare una violazione e sanzione penale, allora l’operatore può richiedere l’applicabilità dell’art. 112 comma 2, beneficiando della non punibilità del reato e l’applicazione del ravvedimento sulla sanzione sostitutiva, mentre se l’errore porta a calcolare maggiori diritti tali da far scattare la sanzione amministrativa, allora vi è il beneficio dell’esimente.

Qualora la merce sia stata svincolata e l’operatore abbia invece avuto formale conoscenza di controlli o verifiche, allora è possibile richiede la revisione della dichiarazione su istanza di parte ma non si potrà beneficiare dell’esimente.

Dall’altro lato, se la Dogana ha avviato un controllo o ha già notificato PVC, allora l’operatore potrà richiedere di accedere al solo istituto del ravvedimento operoso. Anche in questo caso, va sempre vista la natura della sanzione per l’applicabilità dell’art. 112 comma 1 dell’Allegato I del DNC.

Inoltre, la Circolare n. 19/2026, a differenza della Circolare n. 16/2026, specifica meglio in cosa consista il caso dell’istituto della regolarizzazione a posteriori, a cui si può ricorrere in caso di omessa presentazione della dichiarazione doganale. In tale caso, la regolarizzazione a posteriori non consente di accedere al ravvedimento operoso sulle sanzioni inflitte, se la dichiarazione è presentata con un ritardo superiore a 90 giorni dall’immissione in consumo della merce.

Infine, nel caso di revisione delle dichiarazioni su istanza di parte di una moltitudine di dichiarazioni, omogenee nella loro violazione compiuta, ai fini della causa di non punibilità di cui all’art. 112 comma 2 dell’Allegato I del DNC, possono essere regolarizzate con il pagamento di un unico ravvedimento operoso.

Quindi, in estrema sintesi:

  1. Fintanto non si ha conoscenza di controlli, va richiesta la revisione e beneficiare dell’esimente delle sanzioni amministrative. Se si cade in sanzioni penali, si applica il ravvedimento dopo attivazione dell’art. 112 comma 2;
  2. Se il controllo è in linea prima dello svincolo, allora si può accedere al ravvedimento operoso o all’istituto dell’art. 112 comma 1, se la violazione è penale;
  3. Se è stato avviato controllo a posteriori, è possibile richiedere ravvedimento operoso. ma solo se non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o un atto di irrogazione delle sanzioni.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle novità doganali, fiscali e operative? Iscriviti alla Newsletter gratuita Dogane di Fisco e Tasse per ricevere ogni 15 giorni, chiarimenti ufficiali, aggiornamenti normativi e approfondimenti pratici direttamente nella tua email.

Ti potrebbero interessare i nostri eBook:

2) La novità: il cumulo giuridico e il ravvedimento parziale in dogana

La Circolare n. 19/2026, poi, conferma l’applicabilità del cumulo giuridico e del ravvedimento parziale alle sanzioni doganali. In particolare, questo può essere richiesto dal contribuente per tutte le violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024 e, se richiede il ravvedimento operoso, per tutte le violazioni commesse nel medesimo anno solare. Ai fini del calcolo del ravvedimento sul cumulo, si dovrà tenere in considerazione la prima violazione del periodo di riferimento.

Infine, anche nel versamento del dovuto a titolo di ravvedimento, l’effetto è benefico per il contribuente nel caso in cui non versi tutto quanto dovuto. Infatti, il ravvedimento si intende perfezionato come parziale, mentre la parte non ancora versata dovrà essere riscossa dall’autorità con le procedure di accertamento/riscossione.

Iscriviti alla Newsletter gratuita Dogane di Fisco e Tasse per ricevere ogni 15 giorni, chiarimenti ufficiali, aggiornamenti normativi e approfondimenti pratici direttamente nella tua email.

Ti consigliamo i nostri Corsi online:

Ti potrebbero interessare i nostri eBook:


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
FISCOeTASSE.com

Source link