In caso di caduta del paziente la struttura sanitaria non è responsabile se dimostra le misure adottate per garantire che gli spostamenti siano sicuri. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
1. Anziana cade attraversando una porta automatica dell’ospedale
Un’anziana signora ottantenne, cardiopatica e deambulante con difficoltà a causa di obesità, si recava presso un ospedale siciliano, in quanto affetta da dispnea notturna e da eccessiva frequenza dei battiti cardiaci, dove veniva fatta accedere senza il proprio accompagnatore a causa delle restrizioni corte a prevenire il contagio da covid-19.
Pertanto, la paziente veniva presa in carico dai sanitari di turno (che annotavano nella cartella clinica le condizioni fisiche e di salute della medesima), i quali la invitavano a trasferirsi presso un’altra sala dove avrebbe dovuto essere sottoposta al controllo cardiologico. Tuttavia, nell’attraversare la porta automatica che separava le due stanze, la paziente veniva schiacciata tra le due ante che si richiudevano velocemente allorquando la paziente ancora le stava attraversando.
A causa dell’impatto con le ante della porta automatica, la paziente cadeva a terra subendo un trauma alla spalla destra, una frattura del femore destro e una frattura del pube, che la costringevano a sottoporsi immediatamente ad intervento chirurgico di osteosintesi con applicazione di chiodo endomidollare.
La paziente si rivolgeva quindi al tribunale di Palermo al fine di far accertare la responsabilità della struttura sanitaria nella determinazione della caduta e quindi delle lesioni subite. In particolare, la paziente sosteneva l’omissione da parte della struttura sanitaria delle opportune cautele volte a tutelare l’incolumità della medesima, in quanto gli operatori sanitari, nonostante l’età e le condizioni fisiche della paziente, non avevano adottato idonei strumenti di supporto alla deambulazione della medesima (esempio sedia rotelle) e non avevano vigilato durante il suo passaggio attraverso la porta automatica, ma si erano limitati ad invitare la presente a seguirli.
La struttura sanitaria si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice, in quanto riteneva che la medesima fosse caduta per fatto proprio e che pertanto l’evento fosse qualificabile come eccezionale e fortuito, mentre i sanitari della convenuta avevano eseguito correttamente la prestazione sui medesimi gravanti. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
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2. Cadute dei pazienti: gli obblighi di prevenzione della struttura sanitaria
Il tribunale di Palermo, dopo aver preliminarmente ricordato che nelle fattispecie di responsabilità medica la struttura sanitaria risponde per responsabilità contrattuale (e che pertanto grava sul paziente danneggiato l’onere di provare – oltre alla sussistenza del contratto di spedalità – il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e pregiudizio di tutti il risarcimento, mentre grava sulla struttura sanitaria l’onere di provare che l’inadempimento non sussiste o è stato determinato da causa alla medesima non imputabile), ha evidenziato che la caduta all’interno delle strutture sanitarie è uno degli eventi avversi più comuni che causano conseguenze fisiche e psicologiche ai pazienti.
In particolare, il 78% delle cadute in ospedale è classificabile come “prevedibile” attraverso dei fattori di rischio previamente identificabili, mentre il 14% è classificabile come “accidentale” in quanto determinato da fattori ambientali e solo l’8% è classificabile come “imprevedibile” tenuto conto delle condizioni fisiche del paziente.
Sulla scorta di tali statistiche, il giudice ha evidenziato come il rischio di caduta all’interno di una struttura sanitaria nel concreto non può essere eliminato, ma può comunque essere ridotto attraverso l’attuazione di appositi programmi di prevenzione. Tali programmi possono essere attuati con l’identificazione precoce dei pazienti a maggior rischio di cadere da compiersi utilizzando strumenti per la valutazione del rischio. In particolare, si tratta generalmente di una lista di fattori di rischio a cui vengono associati dei punteggi, ai quali far corrispondere il livello di assistenza necessario a scongiurare il rischio caduta (quali per esempio la scala di Stratify e il modello di Hendrich).
Detti strumenti permettono al personale sanitario di inquadrare e identificare eventuali criticità del paziente con riferimento al rischio caduta, in modo tale da poterne prevedere potenzialmente la verificazione, e conseguentemente consentono al predetto personale sanitario di adottare le opportune misure di sicurezza preventive.
Pertanto, la prima condotta richiesta al personale della struttura sanitaria per prevenire le cadute dei pazienti si sostanziano nella identificazione dei possibili fattori di rischio caduta, tenendo conto delle caratteristiche del paziente nonché delle caratteristiche di sicurezza e organizzazione dell’ambiente e della struttura dove il paziente è ospitato.
Fra detti fattori di rischio rientrano sicuramente l’età superiore a 65 anni del paziente e le patologie di quest’ultimo che possono comprometterne la regolare deambulazione (come il deterioramento della salute mentale, quello delle funzioni neuromuscolari, la riduzione del visus ecc.).
La seconda condotta richiesta al personale della struttura sanitaria si sostanzia nella adozione di ogni precauzione volta a scongiurare il rischio di caduta del paziente.
Ciò detto, il giudice ha ricordato come la posizione di garanzia nei confronti del paziente gravante sul medico e sull’infermiere (professionista sanitario che svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente) seppur comporta l’obbligo a carico di quest’ultimi di tutelare la salute del primo preservandolo dai rischi che possano danneggiare la sua integrità e neutralizzando tutte le fonti di pericolo, non determina che detti sanitari siano automaticamente responsabili delle lesioni subite dal paziente. Infatti, per poter ritenere detti sanitari responsabili, è necessario accertare che i medesimi hanno violato una regola cautelare e che l’evento dannoso verificatosi fosse imprevedibile e inevitabile.
3. Nessuna prova delle misure di sicurezza: l’ospedale deve risarcire
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che la prima condotta inadempiente della struttura sanitaria sia consistita nel fatto che al momento dell’accettazione della paziente non sia stato utilizzato alcuno strumento per valutare il rischio caduta della signora, ciò nonostante quest’ultima fosse stata descritta nella cartella clinica come una paziente cardiopatica e che deambulante con difficoltà a causa della sua obesità.
Secondo il giudice, invece, le preesistenti condizioni di salute della paziente e la sua età avanzata erano un fattore di rischio caduta che la struttura sanitaria avrebbe dovuto analizzare e prendere in considerazione per garantire l’incolumità della medesima all’interno della struttura.
Pertanto, il giudice ha ritenuto che le difese dedotte dalla convenuta, relative alle asserite buone condizioni di salute della paziente e alla sua capacità deambulazione autonoma nonché al prefetto funzionamento delle porte automatiche munite di dispositivi di sicurezza con fotocellule che in presenza di corpi estranei aprono immediatamente le porte scorrevoli, non fossero meritevoli di accoglimento.
Infatti, secondo il giudice, la struttura sanitaria avrebbe potuto andare esente da responsabilità soltanto se avesse dimostrato di avere concretamente svolto delle attività volte ad assicurare all’anziana paziente le condizioni per potersi spostare in sicurezza all’interno della struttura. Soltanto in tal modo la caduta avrebbe potuto essere ritenuta non evitabile. In particolare, il giudice ha precisato che le suddette attività della struttura sanitaria non avrebbero dovuto consistere necessariamente in un’assistenza continuativa e individuale, né necessariamente nella immobilizzazione dell’anziano, ma avrebbero potuto essere sufficienti delle semplici attività di sorveglianza, assistenza e cautela da approntare nei momenti dei luoghi di maggiore rischio caduta (quali, a titolo di esempio nel caso di specie, la predisposizione di almeno un operatore pronto ad individuare situazioni di difficoltà della paziente e ad intervenire oppure l’affiancamento con l’accompagnamento della paziente durante gli spostamenti).
Invece, la struttura sanitaria convenuta non ha provato di aver adottato alcuna delle suddette misure di protezione della paziente e conseguentemente il tribunale di Palermo ha ritenuto la caduta della paziente riconducibile alla omessa vigilanza da parte della struttura sanitaria, ritenendola così responsabile e condannandola al risarcimento del danno biologico permanente e temporaneo subito dalla paziente nonché al risarcimento del danno patrimoniale per le spese sostenute per il ricovero di 10 mesi post operatorio.
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Muia’ Pier Paolo
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