Dazi USA sul lavoro forzato: le nuove misure Section 301 colpiscono anche l’Unione europea


L’Amministrazione Trump apre un nuovo fronte nella politica commerciale americana. Dopo le misure tariffarie adottate nei confronti di acciaio, alluminio, automotive e semiconduttori, il tema del lavoro forzato diventa ora uno strumento di politica commerciale.

Con il Presidential Memorandum del 23 luglio 2026, gli Stati Uniti hanno introdotto nuovi dazi Section 301 sulle importazioni provenienti da 60 economie, tra cui anche l’Unione europea, ritenute responsabili di non vietare o di non contrastare efficacemente l’importazione di beni realizzati, anche solo in parte, mediante lavoro forzato.

Le nuove misure si applicano alle merci immesse in consumo oppure ritirate dai depositi doganali statunitensi a decorrere dalle ore 00:01 del 24 luglio 2026 (Eastern Time).

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1) Perché gli Stati Uniti hanno introdotto questi nuovi dazi

Il provvedimento rappresenta l’esito delle indagini avviate dallo United States Trade Representative (USTR) il 12 marzo 2026 ai sensi della Section 301 del Trade Act del 1974.

L’obiettivo dell’indagine era verificare se le economie interessate disponessero di un sistema realmente efficace per impedire l’importazione di prodotti ottenuti mediante lavoro forzato e se eventuali carenze normative o applicative costituissero una pratica commerciale irragionevole tale da danneggiare il commercio statunitense.

Al termine dell’istruttoria, lo USTR ha concluso che le pratiche adottate dalle 60 economie oggetto di indagine restringono il commercio degli Stati Uniti e sono pertanto suscettibili di misure correttive ai sensi della Section 301.

La decisione si inserisce in un contesto internazionale nel quale il contrasto al forced labour sta assumendo un ruolo sempre più centrale nelle politiche commerciali. Basti pensare che anche l’Unione europea ha adottato il Regolamento (UE) 2024/3015, che dal 14 dicembre 2027 impedirà l’immissione sul mercato europeo di prodotti realizzati con lavoro forzato.

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2) Le aliquote previste: tre diversi regimi tariffari

Il Memorandum introduce un sistema articolato di aliquote che varia in funzione del grado di cooperazione dimostrato da ciascuna economia.

Il primo gruppo comprende i Paesi ai quali viene applicato un dazio aggiuntivo del 10%. Vi rientrano, tra gli altri, Canada, Messico, India, Indonesia, Pakistan, Regno Unito, Bangladesh, Cambogia e Malaysia. In molti casi si tratta di Stati che hanno introdotto un divieto di importazione dei prodotti ottenuti con lavoro forzato, ma che secondo l’Amministrazione americana non lo applicano ancora in maniera sufficientemente efficace.

Per alcuni partner commerciali strategici viene invece adottato un sistema diverso, definibile come “aliquota a tetto”.

Per Unione europea e Taiwan, il dazio complessivo (MFN più Section 301) non potrà superare il 10%. In pratica:

  • se il dazio MFN è inferiore al 10%, il dazio Section 301 coprirà soltanto la differenza;
  • se il dazio MFN è già pari o superiore al 10%, non sarà applicato alcun ulteriore dazio Section 301.

Lo stesso meccanismo è previsto per Giappone, Corea del Sud e Svizzera, ma con una soglia complessiva del 12,5%.

Per tutte le restanti economie oggetto dell’indagine trova invece applicazione direttamente un dazio del 12,5%.

Questa impostazione riflette la volontà dell’Amministrazione americana di incentivare gli Stati che hanno già assunto specifici impegni internazionali in materia di contrasto al lavoro forzato, limitando l’effetto economico delle nuove misure.

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3) Esenzioni e rapporti con gli altri dazi americani

Uno degli aspetti più rilevanti del Memorandum riguarda il sistema delle esenzioni, estremamente articolato e costruito attraverso modifiche all’Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS).

Sono esclusi dall’applicazione dei nuovi dazi numerosi prodotti considerati essenziali per l’economia americana oppure caratterizzati da un’insufficiente capacità produttiva domestica. Tra questi figurano materie prime strategiche, determinati prodotti agricoli, prodotti farmaceutici, aeromobili civili, materiale informativo e donazioni umanitarie.

Sono inoltre previste deroghe specifiche per singole economie.

Per l’Unione europea, ad esempio, risultano esclusi alcuni prodotti quali sughero, seta, diamanti e specifici semilavorati siderurgici.

Particolarmente importante è poi la disciplina relativa al coordinamento con gli altri regimi tariffari americani.

Il Memorandum stabilisce infatti che i nuovi dazi Section 301 non si cumulano con i dazi Section 232 già applicati su acciaio, alluminio, rame e numerose altre categorie merceologiche.

Diversamente, continuano invece a cumularsi con gli eventuali dazi antidumping e dazi compensativi, con un conseguente incremento del carico tariffario complessivo.

Per questa ragione la corretta classificazione doganale delle merci assume oggi un’importanza ancora maggiore rispetto al passato, poiché da essa dipende sia l’applicazione dell’aliquota corretta sia l’accesso alle eventuali esenzioni previste.

4) Contingenti tariffari per il settore tessile

Il Memorandum introduce anche uno specifico sistema di Tariff-Rate Quotas (TRQ) destinato al comparto tessile e dell’abbigliamento.

Il meccanismo riguarda Bangladesh, Cambogia, Indonesia e Malaysia e avrà una durata iniziale di tre anni.

L’obiettivo è favorire l’utilizzo di cotone e materie prime di origine statunitense, riducendo la dipendenza da forniture provenienti da aree considerate maggiormente esposte al rischio di lavoro forzato.

I prodotti che rientreranno all’interno del contingente potranno essere importati negli Stati Uniti senza applicazione del dazio Section 301.

Fino all’istituzione formale dei contingenti, prevista entro il 1° settembre 2026, continueranno invece ad applicarsi le aliquote ordinarie del 10%.

5) Cosa devono fare le imprese italiane

Per le imprese esportatrici il nuovo quadro normativo richiede un approccio non limitato alla sola gestione doganale.

Il primo passo consiste nel verificare attentamente la classificazione tariffaria dei prodotti destinati agli Stati Uniti, così da individuare l’eventuale applicabilità delle esenzioni previste dal Memorandum.

Occorre poi analizzare l’intera catena di approvvigionamento, verificando l’origine delle materie prime e dei componenti utilizzati. Sebbene i nuovi dazi costituiscano una misura commerciale e non una sanzione diretta nei confronti delle singole imprese, la logica del provvedimento ruota proprio attorno alla capacità di dimostrare che i prodotti non derivano da filiere caratterizzate dal ricorso al lavoro forzato.


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