Suicidio assistito, confermato l’art. 580 dalla Consulta


La Consulta ritiene non costituzionalmente illegittimo l’art. 580 c.p. e il requisito dei trattamenti di sostegno vitale per accedere al suicidio assistito oggi: vediamo il perché di ciò. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte costituzionale – sentenza n. 152 del 23-06-2026 (dep. 24-07-2026)

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1. Il caso: la richiesta di archiviazione per l’aiuto al suicidio


Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bologna era chiamato a pronunciarsi su una richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero in un procedimento penale nei confronti di talune persone indagate per il reato di concorso nell’aiuto al suicidio. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. I dubbi del GIP: il requisito del sostegno vitale è discriminatorio?


Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, il suddetto organo giudicante sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, come risultante a seguito della sentenza n. 242 del 2019 di questa Corte, «limitatamente alle parole “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”», in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
In particolare, in punto di rilevanza, il giudice a quo riteneva come la vicenda all’esame non potesse essere immediatamente risolta, applicando i principi affermati dalla sentenza n. 242 del 2019, «per l’assorbente, pacifico rilievo della mancanza del requisito» dell’essere la persona «tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale», dato che, come la stessa richiesta di archiviazione del pubblico ministero sottolineava, «la signora era affetta da una patologia irreversibile che, però, non implicava l’utilizzo di mezzi di trattamento di sostegno vitale, essendo il mantenimento in vita, pur nelle acclarate, ingravescenti condizioni, non condizionato da tali metodiche».
Ebbene, per il giudice rimettente, questo «frammento di norma» sarebbe dunque dirimente ai fini del giudizio, dal momento che, allo stato, la richiesta di archiviazione andrebbe rigettata, necessariamente aprendosi la via del rinvio a giudizio; mentre «l’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della parte indicata di norma consentirebbe di sussumere le condotte degli indagati nell’area di non punibilità dell’art. 580 c.p. già tracciata dalla sentenza n. 242/2019», tenuto conto altresì del fatto che le suesposte questioni sarebbero, d’altra parte, ammissibili perché in via interpretativa non si potrebbero superare i dubbi di legittimità costituzionale del dato normativo, la cui lettura non parrebbe consentire di ricomprendere nella nozione di trattamenti di sostegno vitale «anche la somministrazione di farmaci non immediatamente “salvavita”», nel senso che l’«elevato rango degli interessi [e] beni giuridici in rilievo, unitamente alla specificità della materia», farebbero «desistere da qualsivoglia defatigante lettura costituzionalmente orientata», a favore di «un autorevole intervento della Corte».
Ciò posto, per quanto invece attiene la non manifesta infondatezza, siffatto G.i.p. notava innanzitutto che il requisito della sottoposizione a trattamenti di sostegno vitale individuato nella sentenza n. 242 del 2019, a suo avviso, avrebbe dato luogo a un trattamento discriminatorio tra diverse tipologie di persone malate, in violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., dal momento che un soggetto «liberamente ed autonomamente determinatosi a porre fine alla propria esistenza, pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, nonché afflitto da malattia irreversibile fonte di gravi sofferenze fisiche o psicologiche eppure non tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale stricto sensu intesi» potrebbe versare «in una situazione di patologia irreversibile clinicamente accertabile altrettanto dolorosa al pari di altro malato che si avvale di tali trattamenti».
Invero, il requisito in parola non contribuirebbe in alcun modo «a misurare la capacità di intendere e di volere, la libertà ed autonomia di scelta o le sofferenze fisiche o psicologiche dei soggetti malati, risultando altresì irrilevante al fine di dimostrare la sussistenza di una patologia e della sua irreversibilità», rilevandosi dunque «del tutto indifferente rispetto ad esigenze di tutela della vita della persona malata da abusi o circonvenzioni», né sarebbe «funzionale a proteggere il malato psichiatrico o colui che si sia determinato in maniera avventata a porre fine alla sua vita in ragione di condizioni patologiche passeggere», dal momento che «l’oggettiva presenza di una patologia seria, concretamente verificabile» sarebbe «già pienamente assicurata dal requisito della malattia irreversibile nonché da quello delle sofferenze fisiche o psicologiche gravi».
Di conseguenza, per il giudice a quo, le persone malate, che non si debbano avvalere di un presidio medico o di un trattamento farmacologico di sostegno ad un organo, dovrebbero oggi «di necessità affrontare l’attesa del peggioramento delle condizioni patologiche di cui soffrono», potendo accedere alla procedura di suicidio assistito «solo a seguito della sopraggiunta dipendenza da un trattamento di sostegno vitale», e ciò confermerebbe tale valutazione il parere reso dal Comitato nazionale per la bioetica il 18 luglio 2019 in materia di suicidio medicalmente assistito («Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito»), nel senso che la presenza di un trattamento di sostegno vitale dovrebbe essere considerata una «condizione aggiuntiva, solo eventuale»: «ritenerla necessaria, viceversa, creerebbe una discriminazione irragionevole e incostituzionale “fra quanti sono mantenuti in vita artificialmente e quanti, pur affetti da patologia anche gravissima e con forti sofferenze, non lo sono o non lo sono ancora”», tenuto conto altresì del fatto che la denunciata arbitrarietà della previsione del requisito in esame emergerebbe altresì alla luce della giurisprudenza costituzionale secondo la quale «nelle operazioni di bilanciamento non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango» (si citava, tra le altre, la sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2013). In effetti, nella specie, ferma la ricorrenza degli altri requisiti, «la tutela della libertà di avvalersi di un aiuto a porre fine alla propria vita in modo dignitoso» sarebbe sacrificata «senza alcun corrispettivo, in termini di innalzamento di altri diritti costituzionali».
Chiarito ciò, sempre ad avviso di codesto organo giudicante, il requisito della necessaria sussistenza dei trattamenti di sostegno vitale violerebbe altresì il principio personalista di cui all’art. 2 Cost., la libertà personale di cui all’art. 13 Cost. e la libertà di autodeterminazione in ambito terapeutico, di cui agli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost..
Infatti, per il giudice a quo, il principio personalista e la richiamata libertà di autodeterminazione dovrebbero estendersi «al momento delle scelte di fine vita», sino ad «abbracciare, all’interno di un rapporto medicalizzato, la scelta di congedarsi dalla vita nel caso di malattia irreversibile che provoca gravi sofferenze fisiche o psicologiche, ferma restando la piena capacità di intendere e di volere e la libertà ed autonomia della scelta stessa», mentre la previsione del requisito della sottoposizione a trattamenti di sostegno vitale, come risultante dall’attuale formulazione dell’art. 580 cod. pen., si porrebbe invece «in netto contrasto con l’esercizio di tale libertà», poiché la prospettiva della sanzione penale per gli agevolatori precluderebbe infatti «ad ammalati nelle medesime condizioni della R. di avvalersi di un aiuto esterno» nella drammatica scelta di congedarsi dalla vita, laddove quest’ultima si porrebbe «quale essenziale e incoercibile modalità di affermazione della propria personalità, su cui l’individuo deve potersi liberamente autodeterminare».
Tuttavia, se «Dirimente» dovrebbe essere piuttosto «il concetto stesso di “malattia”, e non il trattamento che questa riceve, che potrà semmai rilevare come indice della gravità o dello stadio di avanzamento della patologia», d’altro canto, per il giudice rimettente, sarebbe irragionevole riconoscere al paziente, in base all’art. 1, comma 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), il diritto di rifiutare sin dall’inizio «qualsiasi» trattamento sanitario, anche di sostegno vitale, mentre, per accedere al suicidio medicalmente assistito, «un paziente che avesse da sempre rifiutato qualsiasi cura dovrebbe prima chiedere di essere sottoposto ad un trattamento per poi rinunciarvi», tanto più se si considera che, qualora poi con il requisito in esame si fosse inteso «riservare il suicidio assistito soltanto a pazienti ormai prossimi al decesso per cause naturali o comunque la cui malattia, ex se, porterebbe ad un esito letale», allora «sarebbe forse più congruo inserire un requisito ulteriore e diverso», e comunque espungere un vincolo, peraltro costituente un unicum a livello internazionale, tale da esporre di fatto «al rischio delle segnalate ingiustizie sostanziali».

3. La decisione della Consulta: perché l’art. 580 c.p. resta costituzionale


La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni enunciate nella succitata ordinanza e disattese le eccezioni (di inammissibilità) prospettate dalle parti costituite – riteneva come, nel merito, essa non potesse che reiterare la valutazione di non fondatezza delle censure, per i medesimi argomenti già sviluppati nelle sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025, a fronte di censure pressoché sovrapponibili, trattandosi di argomenti rispetto ai quali, a suo avviso, il rimettente avrebbe omesso completamente di confrontarsi nella sua pur articolata ordinanza.
In particolare, quanto alla prospettata violazione dell’art. 3 Cost., una volta preso atto che, a parere del giudice a quo, il requisito della sottoposizione della persona che chiede di poter concludere la propria vita a trattamenti di sostegno vitale creerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra pazienti affetti da patologie gravissime, i giudici di legittimità costituzionale notavano che, in risposta a una identica censura, se il medesimo Giudice delle leggi avesse già sottolineato di essere «pienamente consapevole della intensa sofferenza e prostrazione sperimentata da chi, affetto da anni da patologie degenerative del sistema nervoso, e giunto ormai a uno stato avanzato della malattia, associato alla quasi totale immobilità e conseguente dipendenza dall’assistenza di terze persone per le necessità più basilari della vita quotidiana, viva questa situazione come intollerabile», nondimeno, sempre la Consulta ha sottolineato che «il requisito della dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale […] svolge, in assenza di un intervento legislativo, un ruolo cardine nella logica della soluzione adottata con l’ordinanza n. 207 del 2018, poi ripresa nella sentenza n. 242 del 2019. […] [I]nfatti, questa Corte non ha riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile, ma ha soltanto ritenuto irragionevole precludere l’accesso al suicidio assistito di pazienti che – versando in quelle condizioni, e mantenendo intatte le proprie capacità decisionali – già abbiano il diritto, loro riconosciuto dalla legge n. 219 del 2017 in conformità all’art. 32, secondo comma, Cost., di decidere di porre fine alla propria vita, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza. Una simile ratio, all’evidenza, non si estende a pazienti che non dipendano da trattamenti di sostegno vitale, i quali non hanno (o non hanno ancora) la possibilità di lasciarsi morire semplicemente rifiutando le cure. Le due situazioni sono, dunque, differenti dal punto di vista della ratio adottata nelle due decisioni menzionate; sicché viene meno il presupposto stesso della censura di irragionevole disparità di trattamento di situazioni analoghe, formulata con riferimento all’art. 3 Cost.» (sentenza n. 135 del 2024, punto 7.1. del Considerato in diritto, nonché – in termini sovrapponibili – sentenza n. 66 del 2025, punto 6.1. del Considerato in diritto).
Tra l’altro, quanto ai brani, citati dall’ordinanza di rimessione, del parere del Comitato nazionale per la bioetica del 18 luglio 2019, la Corte costituzionale riteneva innanzitutto necessario rilevare come il Comitato abbia pubblicato un nuovo e più articolato documento nel 2024 specificamente sul tema della rilevanza della sottoposizione a trattamenti di sostegno vitale del paziente che richiede di accedere al suicidio assistito, del quale, sempre il Giudice del leggi, il giudice a quo non teneva conto (Comitato nazionale per la bioetica, risposta del 20 giugno 2024 al quesito del Comitato etico territoriale della Regione Umbria 3 novembre 2023), tanto più se si considera che, nella relazione di maggioranza contenuta in tale documento, non si trova alcuna indicazione relativa alle asserite discriminazioni cui darebbe luogo il requisito in parola, facendosene conseguire da ciò come le valutazioni espresse nelle precedenti sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025 in relazione alla censura in esame, dovessero dunque trovare integrale conferma anche in questa sede.
Ciò posto, quanto, poi, alle censure di violazione del principio personalista, della libertà personale e della libertà di autodeterminazione in ambito terapeutico, che il rimettente ancorava nel loro complesso agli artt. 2, 13 e 32 Cost., si notava che la stessa Consulta abbia già sottolineato come, sebbene non vi sia dubbio «che dalle tre norme costituzionali menzionate discenda il diritto fondamentale del paziente di rifiutare qualsiasi trattamento medico, inclusi quelli necessari a garantirne la sopravvivenza […]; diritto sul quale si fonda la valutazione di irragionevolezza del divieto di aiuto al suicidio prestato in favore di chi già abbia la possibilità di porre termine alla propria vita rifiutando un trattamento di sostegno vitale» (sentenza n. 135 del 2024, punto 7.2. del Considerato in diritto), è «proprio la tutela della libertà di autodeterminazione a giustificarne, innanzitutto affinché sia genuina e responsabile, il bilanciamento con il dovere dello Stato di tutela della vita, la quale “si colloca in posizione apicale nell’ambito dei diritti fondamentali della persona” (sentenze n. 135 del 2024, punto 5.1. del Considerato in diritto, e n. 50 del 2022, punto 5.2. del Considerato in diritto, la quale precisa, poi, al punto 5.3.: “[q]uando viene in rilievo il bene della vita umana, dunque, la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima”)» (sentenza n. 66 del 2025, punto 7 del Considerato in diritto).
«Se è vero», si è osservato in questa prospettiva, «che ogni scelta di legalizzazione di pratiche di suicidio assistito o di eutanasia amplia gli spazi riconosciuti all’autonomia della persona nel decidere liberamente sul proprio destino, essa crea – al tempo stesso – rischi che l’ordinamento ha il dovere di evitare, in adempimento del dovere di tutela della vita umana che, esso pure, discende dall’art. 2 Cost. […]. I rischi in questione non riguardano solo la possibilità che vengano compiute condotte apertamente abusive da parte di terzi a danno della singola persona che compia la scelta di porre termine alla propria esistenza, ma riguardano anche […] la possibilità che, in presenza di una legislazione permissiva non accompagnata dalle necessarie garanzie sostanziali e procedimentali, si crei una “pressione sociale indiretta” su altre persone malate o semplicemente anziane e sole, le quali potrebbero convincersi di essere divenute ormai un peso per i propri familiari e per l’intera società, e di decidere così di farsi anzitempo da parte» (sentenza n. 135 del 2024, punto 7.2. del Considerato in diritto).
«[C]ompito di questa Corte» – ha proseguito la sentenza n. 135 del 2024 – non è dunque «quello di sostituirsi al legislatore nella individuazione del punto di equilibrio in astratto più appropriato tra il diritto all’autodeterminazione di ciascun individuo sulla propria esistenza e le contrapposte istanze di tutela della vita umana, sua e dei terzi; bensì, soltanto, quello di fissare il limite minimo, costituzionalmente imposto alla luce del quadro legislativo oggetto di scrutinio, della tutela di ciascuno di questi principi, restando poi ferma la possibilità per il legislatore di individuare soluzioni che assicurino all’uno o all’altro una tutela più intensa».
In definitiva, «[t]ale margine di discrezionalità rende costituzionalmente non obbligata la scelta – non preclusa, in ipotesi, al legislatore, laddove appresti le necessarie garanzie contro i rischi di abuso e di abbandono del malato […] – di consentire l’accesso al suicidio assistito anche a pazienti capaci di assumere decisioni libere e responsabili, affetti da patologie irreversibili che cagionino loro sofferenze intollerabili, ma le cui funzioni vitali non dipendano da trattamenti di sostegno vitale» (sentenza n. 66 del 2025, punto 6.2. del Considerato in diritto).
Fermo restando, però, «il dovere della Repubblica di rispondere all’appello che sgorga dalla fragilità, in modo che una persona malata possa avvertire la solidarietà attorno a sé non a tratti, non a prolungate intermittenze, ma in via continuativa, attraverso un percorso di effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociale» (sentenza n. 66 del 2025, punto 7.2. del Considerato in diritto), nonché per mezzo di «un adeguato sviluppo delle reti di cure palliative […], al fine di evitare un ricorso improprio al suicidio assistito» (ancora sentenza n. 66 del 2025, punto 7.3. del Considerato in diritto),
pur tuttavia, si rammentava come, anche nella presente occasione, si sia stimato comunque opportuno sottolineare come non sia condivisibile l’assunto del giudice rimettente secondo cui, per poter legittimamente accedere al suicidio assistito, il malato dovrebbe «prima chiedere di essere sottoposto ad un trattamento [di sostegno vitale] per poi rinunciarvi».
In effetti, come già evidenziato nelle sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025, «il diritto fondamentale scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., di fronte al quale il Giudice delle leggi ha ritenuto non giustificabile sul piano costituzionale un divieto assoluto di aiuto al suicidio, comprende anche – prima ancora del diritto a interrompere i trattamenti sanitari in corso, benché necessari alla sopravvivenza – quello di rifiutare ab origine l’attivazione dei trattamenti stessi. Dal punto di vista costituzionale, per i giudici di legittimità costituzionale, non vi può essere, dunque, distinzione tra la situazione del paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui può pretendere l’interruzione, e quella del paziente che, per sopravvivere, necessiti, in base a valutazione medica, dell’attivazione di simili trattamenti, che però può rifiutare» (sentenza n. 135 del 2024, punto 7.2. del Considerato in diritto; analogamente, sentenza n. 66 del 2025, punto 5.1. del Considerato in diritto).
La Corte costituzionale, pertanto, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, dichiarava infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 580 cod. pen., sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, secondo comma, Cost., mentre reputava inammissibile quella prospettata in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

4. Cosa cambia dopo la sentenza n. 152/2026 sul suicidio assistito

Fermo restando che l’art. 580, co. 1, primo periodo, cod. pen., com’è noto, stabilisce che chiunque “determina altrui al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni”, e considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 242 del 2019, ha dichiarato siffatta disposizione codicistica illegittima costituzionalmente nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219– ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione –, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, con la decisione qui in esame, la Consulta ha ritenuto tale norma incriminatrice, come risultante a seguito della sentenza n. 242 del 2019 della Consulta, «limitatamente alle parole “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”, conforme alla nostra Legge fondamentale.
Tal che, per effetto di questa pronuncia, siffatto precetto normativo continuerà a trovare applicazione nei termini ivi enunciati e alla luce di quanto deciso dalla Corte costituzionale in codesto provvedimento del 2019.
Questa è dunque la novità (o meglio, la conferma) che connota il provvedimento qui in commento.

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Di Tullio D’Elisiis Antonio

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