Procedimenti cautelari con pluralità di indagati: obbligatorietà dell’interrogatorio preventivo per i coindagati – omesso interrogatorio preventivo: nullità a regime intermedio deducibile in sede di riesame. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
1. Divieto di avvicinamento e interrogatorio omesso: il caso all’origine della decisione
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno applicava agli imputati la misura coercitiva personale del divieto di avvicinamento ad una persona offesa dei reati di cui agli artt. 612-bis, primo comma, e 56, 610 cod. pen., ascritti ad uno di essi, e rubricati ai capi A e B dell’imputazione provvisoria, nonché dei reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 582, 585, 576, 61 n. 2, 56, 610, primo e secondo comma, 61, n. 2, cod. pen. e 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., ascritti all’altro e rubricati ai capi C e D.
In particolare, ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati ascritti a entrambe le persone sottoposte a indagini, il Giudice aveva sostenuto la necessità di applicare loro la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa in considerazione del rischio di recidiva di cui all’art. 274, lett. e), cod. proc. pen..
Orbene, avverso siffatto provvedimento ricorreva per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, uno degli indagati, il quale chiedeva l’annullamento dell’ordinanza cautelare, deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 582, 585, 576, 61 n. 2, 56, 610, 61 n. 2 cod. pen. 178, lett. e), 274, comma 1, lett. e), 282-ter, 291, comma 1-quater, 292, comma 3-bis e 294 cod. proc. pen..
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2. Coindagati e nullità della misura: i due quesiti rimessi alle Sezioni Unite
La Sezione della Cassazione assegnataria del suddetto ricorso, vale a dire la Sezione quinta, rimetteva il ricorso alle Sezioni unite, ravvisando i seguenti contrasti ermeneutici.
Il primo riguardava l’applicazione dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. ai procedimenti soggettivamente cumulativi quando le condizioni derogatorie all’applicazione della norma riguardano uno solo dei coindagati (nel caso di specie, il fratello del ricorrente).
In effetti, se, secondo un primo indirizzo, nel procedimento cautelare che riguarda più indagati e ha ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e e), cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari, quando ritenga sussistenti, solo nei confronti di taluno, le condizioni di deroga, è esonerato, nei riguardi di tutti gli indagati, dall’obbligo di procedere all’interrogatorio preventivo, invece, un diverso indirizzo sostiene che la posizione di ciascun indagato soggiace al regime cautelare implicato dalle condizioni che la caratterizzano: gli indagati per i quali sussistono le esigenze cautelari di deroga subiranno un interrogatorio di garanzia “postumo”; per gli altri il giudice delle indagini preliminari dovrà procedere all’interrogatorio preventivo.
Ciò posto, un secondo profilo di contrasto concerneva il regime della deducibilità della nullità, sostenendosi a tal riguardo che, ferma la riconducibilità della nullità alla categoria di quelle a regime intermedio, in quanto trattasi di un difetto procedurale che incide sulla piena estrinsecazione del diritto di difesa, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione a un primo orientamento l’eccezione deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto utile che si svolge alla presenza delle parti e, quindi, nell’interrogatorio di garanzia, vi era all’opposto un diverso orientamento, in base al quale la nullità in questione può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame (o dinanzi alla Corte di Cassazione nel caso di ricorso diretto ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen.), fermo restando che l’ordinanza di rimessione in questione individuava un ulteriore profilo problematico, per quanto non si registrasse ancora un contrasto sul punto, nel senso che vi è l’interesse del ricorrente, che si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio di garanzia, a dedurre la nullità dell’ordinanza cautelare, trattandosi di una situazione che, sempre secondo tale Sezione, avrebbe potuto rendere necessario un confronto con il principio, immanente in plurime pronunce di legittimità, secondo cui può configurarsi una lesione del diritto di difesa solo qualora l’imputato evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dall’inosservanza della norma che si assume violata.
3. La decisione delle Sezioni Unite: interrogatorio individuale e nullità deducibile nel riesame
Le Sezioni unite – dopo avere delimitato le questioni sottoposte al loro vaglio giudiziale (così rappresentate: “se il giudice per le indagini preliminari che, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in ordine a reato per cui non è prescritto il previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., possa effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti degli altri coindagati destinatari di misura personale per i reati per i quali è previsto l’espletamento dell’interrogatorio preventivo; se l’omissione del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi previsti da tale disposizione, integri una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che possa essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall’interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia”) – evidenziavano innanzitutto che il comma 1-quater dell’art.291 cod. proc. pen. è stato aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. e), n. 2, legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha imposto al giudice competente a decidere sulla richiesta del pubblico ministero di applicazione di una misura cautelare personale, di procedere al previo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini nei cui confronti la richiesta è stata presentata, evidenziandosi al contempo come non si tratti di una novità assoluta, dal momento che l’obbligo dell’interrogatorio preventivo era già stato introdotto quasi trent’anni orsono dall’art. 2, comma 1, legge n. 234 del 1997 il quale, modificando l’art. 289, comma 2, cod. proc. pen., l’ha imposto nei casi di richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio a carico di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, a prescindere dal titolo del reato contestato (nel senso della indifferenza del reato contestato, Sez. 1, n. 15794 del 17/01/2011; Sez. 5, n. 2794 del 05/05/1998; Sez. 5, n. 1931 del 30/03/1998).
Ebbene, per la Suprema Corte, quel che rileva nel caso di specie è l’estensione generalizzata del modulo procedimentale che anticipa oggi alla fase pre-decisoria il contatto della persona sottoposta alle indagini con il giudice della cautela che precedentemente era rimandato alla fase post-esecutiva del provvedimento (sempre che il giudice non avesse già provveduto a interrogare la persona arrestata in flagranza di reato o fermata [art. 294, comma 1, cod. proc. pen.)], essendo la duplice funzione dell’interrogatorio preventivo chiara, vale a dire: informare la persona sottoposta alle indagini della pendenza nei suoi confronti di una domanda di misura cautelare personale; consentirle di interloquire sulla domanda, introducendo nel procedimento elementi dei quali il giudice deve tener conto nella sua decisione (art. 292, comma 2, lett. e-bis, cod. proc. pen.).
Del resto, se alla persona interessata viene attribuita la facoltà di essere partecipe del procedimento cautelare che la riguarda direttamente, più specificamente di essere parte attiva del processo decisionale del giudice, essendo chiaro il favor libertatis che ispira la riforma, evidenziavano i giudici di piazza Cavour nella decisione qui in commento, l’incombente istruttorio deve essere documentato integralmente secondo le modalità stabilite dall’art. 141-bis cod. proc. pen., pena l’inutilizzabilità dell’interrogatorio (comma 1-novies dell’art. 291, aggiunto anch’esso dall’art. 2, comma 1, lett. e, n. 2, legge 9 agosto 2024, n. 114) e, come detto, deve precedere la decisione del giudice, altrimenti l’ordinanza è nulla (art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., aggiunto dell’art. 2, comma 1, lett. f, n. 3, legge n. 114, cit.), fermo restando che l’obbligo dell’interrogatorio preventivo è escluso quando sussiste taluna delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lettere a) e b), cod. proc. pen.; se ricorre l’esigenza cautelare di cui alla lettera e) cod. proc. pen., l’obbligo è escluso se essa si presenti «in relazione» ad uno dei delitti indicati dall’art. 407, comma 2, lett. a), o all’art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.
Quindi, se siffatte deroghe rappresentano per l’appunto delle eccezioni che limitano l’applicazione della regola, seppure l’esclusione dell’obbligo nei casi di pericolo di inquinamento probatorio o di fuga non pone particolari problemi interpretativi, all’opposto, più problematica risulta, secondo l’ordinanza di rimessione, l’esegesi dei presupposti applicativi dell’adempimento procedurale nel caso in cui le esigenze cautelari consistano esclusivamente in quelle di cui alla lettera e) dell’art. 274 cod. proc. pen., osservandosi nell’ordinanza de qua che il concetto di “relazione” espresso nell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., si riferisce non tanto ai reati per i quali si procede quanto, piuttosto, ai reati che l’autore potrebbe commettere, a prescindere, dunque, dal tipo di reato già oggetto di imputazione provvisoria; in questa prospettiva, il giudice non sarebbe tenuto a interrogare preventivamente la persona nei cui confronti è stata avanzata domanda cautelare se ritiene che possa commettere uno dei delitti indicati dall’art. 407, comma 2, lett. a), o dall’art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., ovvero gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.
Ebbene, le Sezioni unite ritenevano, con la pronuncia qui in esame, di dovere concordare con tale esegesi, rilevando innanzitutto a tal riguardo che gli artt. 274 e 291 cod. proc. pen. operano su piani distinti, nel senso che, mentre l’art. 274 concorre, insieme ad altri (in particolare, artt. 272 e ss., 280, 287 cod. proc. pen.), a disciplinare le condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali, l’art. 291 disciplina invece il procedimento applicativo di queste ultime.
In particolare, allorché, al fine di escludere l’obbligo del previo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari, l’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. richiama l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), esso opera un diretto rinvio al “concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede”, facendosene conseguire da ciò che non v’è alcun dubbio che ai fini della scelta tra interrogatorio “preventivo” o “postumo” il giudice debba operare un giudizio prognostico avente ad oggetto il pericolo di futura commissione di uno o più delitti ricompresi nel perimetro – più ristretto di quello dell’art. 274, lett. e) cod. proc. pen. – testualmente disegnato dal citato art. 291, comma 1-quater “in relazione ad uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), o all’articolo 362, comma 1 ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale”.
Del resto, ad avviso dei giudici di piazza Cavour, trattandosi di una prognosi, è evidente che tale delitto debba essere diverso e ulteriore rispetto a quello oggetto di indagine e di imputazione provvisoria a fini cautelari, precisandosi, al riguardo, che se sussistono le condizioni minime di pena edittale previste nello stesso art. 274, lett. c), tali delitti ben possono essere della stessa specie, fermo restando però che è solo quello di cui si prevedesse la commissione risulterebbe ostativo al previo interrogatorio – costituente la regola generale – nella misura in cui esso rientrasse nelle specifiche, e più ristrette, categorie enunciate nell’art. 291, comma 1-quater.
In definitiva, per la Suprema Corte, mentre il pericolo di fuga e di inquinamento probatorio sterilizzano sempre l’obbligo dell’interrogatorio preventivo, l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. e), cod. proc. pen. esclude tale obbligo solo quando riguardi il pericolo di consumazione di uno dei delitti indicati dall’art. 407, comma 2, lett. a), o dall’art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., ovvero di gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale, trattandosi di una interpretazione che, in assenza di altri criteri di segno diverso, valorizza il dato che non v’è alcuna ragione per ritenere che il legislatore abbia inteso adottare criteri di valutazione diversi nella perimetrazione dei casi nei quali il giudice non è tenuto a procedere all’interrogatorio preventivo.
Del resto, stante il fatto che il riferimento, omogeneo, è alle esigenze cautelari con il solo limite, per quelle di cui alla lettera e) dell’art. 274 cod. proc. pen., costituito dal tipo di delitto che la persona sottoposta alle indagini si ritiene possa commettere, questa interpretazione della norma non dà luogo ad una ipotesi di non consentita analogia in malam partem,non trattandosi dell’ampliamento per via interpretativa della fattispecie a casi non espressamente previsti, bensì della scelta, tra i possibili significati della norma, di quello che trova nel testo di quest’ultima le ragioni della sua interpretazione più convincente ai casi che essa disciplina.
Libero, dunque, il pubblico ministero di agire cautelarmente per qualsiasi delitto consenta la applicazione della misura; se però viene evocato soltanto il pericolo, attuale e concreto, di commissione di gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale ovvero di uno dei delitti indicati dall’art. 407, comma 2, lett. a), o dall’art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., decida il giudice senza ascoltare prima le ragioni dell’interessato, trattandosi di delitti il cui pericolo di imminente realizzazione non tollera indugi, venendo in rilievo esigenze cautelari neutralizzabili efficacemente solo con la sorpresa e l’immediatezza della decisione, considerato comunque che il delitto per il quale si procede non rappresenta, ovviamente, un dato neutro nella valutazione prognostica che il giudice è chiamato a compiere ai sensi dell’art. 274, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dato che questa valutazione dovrà necessariamente svilupparsi, in ossequio a quanto espressamente disposto dalla norma da ultimo citata, a partire dalle “specifiche modalità e circostanze del fatto” e dalla personalità dell’indagato o dell’imputato “desunta da comportamenti o atti concreti”, senza che, tuttavia, ciò comporti l’elisione dell’ontologica diversità tra il reato oggetto di indagine e quello oggetto di prognosi di commissione a fini cautelari.
Va da sé quindi, per la Corte, che la sussistenza delle esigenze cautelari ostative all’interrogatorio preventivo può essere sindacata nel merito tanto da parte del giudice per le indagini preliminari prima di disporre la misura, quanto dal tribunale del riesame investito della questione di nullità dell’ordinanza, dal momento che il giudice della cautela non è vincolato alla domanda del pubblico ministero, sicché non viola il principio della domanda cautelare il giudice per le indagini preliminari, competente ad esercitare i più ampi poteri di valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l’adozione del titolo, che valorizzi un’esigenza cautelare diversa o ulteriore rispetto a quella indicata dal pubblico ministero (Sez. 2, n. 11921 del 23/01/2025; Sez. 2, n. 42438 del 06/11/2024; Sez. 3, n. 43731 del 08/09/2016,), nemmeno se tale diversa valutazione precluda l’espletamento dell’interrogatorio anticipato dell’indagato (Sez. 2, n. 11921).
Precisato ciò, per quanto invece concerne il Tribunale del riesame, secondo gli Ermellini, la sussistenza dell’esigenza ostativa potrà essere esclusa oppure condivisa, se del caso, anche in base a ragioni diverse da quelle enunziate nell’ordinanza genetica, essendo rimasta immutata la lettera dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025, che ha ritenuto immune da censure l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva annullato il provvedimento impositivo della misura cautelare, ritenendo insufficienti gli elementi di prova in forza dei quali il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto, invece, sussistente l’esigenza cautelare del pericolo di fuga; si tratta si principio che costituisce declinazione pratica dell’insegnamento secondo il quale il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, pertanto il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all’imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell’atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell’ordinanza cautelare; in questo senso, Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019; Sez. 6, n. 18853 del 15/03/2018).
Ciò posto, i giudici di legittimità ordinaria osservavano, a questo punto della disamina, come l’ambito applicativo dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. sia stato oggetto di contrasti giurisprudenziali che hanno generato indirizzi diversi, tuttavia accomunati dalla (ragionevole) presa d’atto della inapplicabilità dell’obbligo dell’interrogatorio preventivo nei procedimenti cd. oggettivamente cumulativi, stante il sol fatto che nei confronti della medesima persona si paventi il pericolo della commissione di uno dei delitti indicati dall’art. 291, comma 1-quater cod. proc..
Il Supremo Consesso, dunque, procedeva a illustrare siffatti orientamenti nomofilattici, il che veniva fatto nei seguenti termini: “Secondo un primo orientamento, il giudice non è tenuto a procedere all’interrogatorio preventivo quando il reato non “ostativo” è connesso o probatoriamente collegato con altro reato “ostativo” commesso da altra persona. In questi casi, si afferma, il giudice per le indagini preliminari che, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoria mente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e e), cod. proc. pen., ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di un indagato, una misura personale in ordine a reato per cui non è prescritto il previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., deve effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati per i quali ricorrono le condizioni per disporre una misura in ordine a reati connessi non ostativi all’espletamento dell’interrogatorio preventivo, non potendo disporre la separazione processuale d’ufficio e senza sentire le parti (Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, omissis, Rv. 288480 – 02; nello stesso senso, Sez. 3, n. 19068 del 15/01/2025, V., Rv. 288044 – 01; Sez. 2, n. 26915 del 12/06/2025, omissis, non mass.; Sez. 2, n. 26916 del 12/06/2025, omissis, non mass.; Sez. 2, n. 26917 del 12/06/2025, omissis, non mass.; Sez. 2, n. 26918 del 12/06/2025, omissis, non mass.; Sez. 2, n. 26919 del 12/06/2025, omissis, non mass.; Sez. 2, n. 26921 del 12/06/2025, omissis, non mass.). Tale indirizzo parte da una premessa e da una constatazione. La premessa (condivisibile e condivisa dalle Sezioni Unite) è che nessuna norma del codice di rito impone al pubblico ministero di modulare la domanda cautelare quando proposta in procedimenti soggettivamente cumulativi; libero il titolare delle indagini preliminari di determinarsi come crede, la scelta di procedere in sede cautelare nei confronti di più persone iscritte nell’ambito dello stesso procedimento non è sindacabile da alcuno, certamente non dal giudice della cautela. L’art. 130-bis disp. att. c.p.p. disciplina il modo e il tempo dell’esercizio dell’azione penale (non di quella cautelare) e in ogni caso si traduce in una raccomandazione, un invito privo di conseguenze sull’azione se non accolto. La constatazione è che «plurimi sono i casi in cui il sistema processuale fa coesistere disposizioni che disciplinano in maniera differenziata alcuni momenti procedimentali o processuali in relazione a specifiche e differenti categorie di reato o di soggetti: in tali casi, confluendo in un unico procedimento più ipotesi di reato caratterizzate da una differente disciplina, sia per il loro accertamento nel corso delle indagini preliminari, che per la loro successiva verifica dibattimentale, si è ritenuto debba trovare applicazione il principio della prevalenza della normativa riguardante il reato più grave» (Sez. 2, omissis, in motivazione). Si indicano, così, i casi delle intercettazioni disposte all’interno di un procedimento con più indagati la cui disciplina segue l’indagine e non gli indagati (Sez. 2, n. 31440 del 24/07/2020, omissis, Rv. 280062 – 01, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, la valutazione del reato per il quale si procede, da cui dipende l’applicazione della disciplina ordinaria ovvero di quella speciale per la criminalità organizzata di cui al ci.I. 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, va fatta in relazione all’indagine nel suo complesso e non con riguardo alla responsabilità di ciascun indagato; nello stesso senso, Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, omissis, Rv. 270565 – 01); i casi delle “contestazioni a catena” disciplinati dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., che fa retrocedere il termine iniziale di fase al giorno in cui è stata applicata la prima ordinanza e ne commisura la durata in base al reato più grave; i casi in cui la richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari non deve essere notificata alle persone sottoposte a indagine quando si procede per uno dei delitti indicati nell’art. 51, comma 3-bis, o nell’art. 407, comma 2, lett. a), nn. 4, 7-bis e 7-ter cod. proc. pen. a prescindere dal fatto che una qualsiasi delle persone nei cui confronti vengono svolte le indagini non sia iscritta per nessuno dei predetti reati (art. 406, comma 5-bis, cod. proc. pen.); i casi dei procedimenti per taluno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. in relazione ai quali il tendenziale divieto alla ripetizione dibattimentale della prova orale di cui all’art. 190-bis cod. proc. pen. si ritiene applicabile anche ai reati diversi quando si procede cumulativamente anche per questi ultimi. Di qui una prima conclusione: il sistema processuale penale genera regole che si oppongono all’automatica separazione dei procedimenti quando soccorrono esigenze superiori che depongono a favore dell’unitarietà del procedimento stesso. Nel caso dell’interrogatorio pre-cautelare soccorre l’esigenza della gestione unitaria della domanda cautelare nel nome della riservatezza dell’iniziativa complessivamente considerata, che ne impone la segretezza funzionale alla sua efficacia e osta alla adozione di moduli procedimentali separati. La consapevolezza di non poter avallare interpretazioni abroganti porta alla seconda conclusione dell’esistenza di un limite, individuato nella connessione qualificata tra reati ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen. ovvero nel loro collegamento probatorio di cui all’art. 371, comma 2, lett. b) e e) cod. proc. pen.: se i reati sono tenuti insieme in virtù di situazioni del tutto occasionali o da mere ragioni di opportunità processuale, siano trattati in modo differente ai fini cautelari, essendo soccombente in queste ipotesi l’esigenza della riservatezza complessiva dell’iniziativa cautelare. Un secondo orientamento sostiene, al contrario, la necessità del modulo procedimentale differenziato. Il giudice della cautela – si afferma – non può differire l’interrogatorio preventivo di chi ha il diritto di essere ascoltato prima dell’adozione, nei suoi confronti, della misura sol perché il pubblico ministero l’ha coinvolto nella medesima iniziativa cautelare insieme con altri ca-indagati nei cui confronti non soccorre l’obbligo del contraddittorio preventivo, e ciò a prescindere dalla connessione qualificata o dal collegamento probatorio tra reati. Sicché, il giudice deve procedere all’interrogatorio di garanzia postumo nei soli confronti dell’indagato rispetto al quale ritiene sussistente il pericolo di fuga o di inquinamento probatorio ovvero il concreto e attuale pericolo di commissione di un reato ostativo ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., in quanto non assume rilievo, a tal fine, l’eventuale sussistenza di cause derogatorie afferenti a coindagati, pur se gravemente indiziati del medesimo reato ovvero di reati connessi o, comunque, collegati (Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, omissis, Rv. 288191-01; Sez. 6, n. 29189 del 27/06/2025, omissis, Rv. 288537-01; Sez. 5, n. 30342 del 24/07/2025, omissis, Rv. 288640-01; Sez. 6, n. 39410 del 16/09/2025, omissis, non mass.). Deve prevalere, secondo questo indirizzo, la tutela del singolo indagato il quale non può essere pregiudicato dalla posizione di altri indagati nei cui confronti siano specificamente ravvisabili esigenze che impongono un intervento a sorpresa; la misura cautelare si rivolge al singolo ed è dunque la posizione del singolo indagato, di fronte al rischio di sottoposizione a misura cautelare, che deve essere prioritariamente tutelata secondo il disegno normativo. L’impossibilità per il giudice di separare le singole posizioni non osta alla adozione di prassi virtuose volte ad evitare che il previo interrogatorio di un indagato possa compromettere le esigenze di immediata tutela che possano essere ravvisate nei confronti di altro indagato, facendo coincidere l’esecuzione dell’ordinanza applicativa di misura cautelare con l’avviso finalizzato al previo interrogatorio di coloro nei cui confronti non operano le ragioni di eccezione alla regola (Sez. 6, omissis, in motivazione). pen. sterilizza l’obbligo dell’interrogatorio preventivo se si ritiene che possa commettere anche reati ostativi, senza peraltro che il giudice possa sindacare la scelta del pubblico ministero di presentare un’unica richiesta cautelare. Il contrasto nasce, invece, nei casi di procedimenti cd. soggettivamente cumulativi, quando cioè la domanda cautelare investe più persone indagate in un unico procedimento ipotizzando, solo per alcune di esse, il pericolo della commissione di reati “ostativi”. La diversità delle soluzioni proposte ha dato vita a due orientamenti contrapposti”.
Ordunque, terminato siffatto excursus giurisprudenziale, le Sezioni unite ritenevano di dovere dare continuità al secondo orientamento ermeneutico.
Nel dettaglio, codeste Sezioni addivenivano a siffatto esito giuridico, rilevando prima di tutto che la lettera della legge non si presta ad equivoci: a meno di esigenze ostative, il giudice deve procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari quando nei suoi confronti sia avanzata una domanda di cautela personale, dal momento che l’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. ha introdotto un principio evidentemente ispirato al favor libertatis; ulteriori deroghe alla sua applicazione, diverse da quelle espressamente previste dallo stesso comma 1-quater, non possono essere desunte aliunde mediante un’interpretazione del tutto svincolata dalla regola scritta.
In effetti, le eccezioni ad una regola che disciplina il modo con cui il giudice può legittimamente privare o limitare l’altrui libertà devono essere espressamente poste; regola
ed eccezione, in materia di libertà personale, devono necessariamente condividere la medesima forma (che è sostanza) onde evitare che i casi e i modi che, ai sensi dell’art. 13, secondo comma, Cast., legittimano la provvisoria e anticipata limitazione della libertà di persona che si presume innocente fino a sentenza irrevocabile di condanna possano essere espansi oltre i limiti espressamente stabiliti “dalla legge”.
La riserva assoluta di legge, invero, impedisce esplorazioni verso sentieri non indicati dalla legge stessa quando traccia confini rigidi alla riserva di giurisdizione, il cui esercizio si pone sempre a valle della prima.
All’opposto, per la Cassazione, le soluzioni proposte dall’orientamento disatteso, nella misura in cui postulano l’esigenza della gestione unitaria della domanda cautelare, limitano, di fatto, la facoltà del pubblico ministero di determinarsi nel modo che meglio ritiene, non potendosi, in ogni caso, prescindere dalla considerazione che, per il legislatore, l’azione penale (e quella cautelare) è proiettata verso la singola persona della cui libertà personale si tratta. L’azione penale, del resto, riguarda una persona e un reato; la scelta del pubblico ministero di esercitarla unitariamente verso più persone e per più reati nulla toglie all’autonomia dell’azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione, considerato oltre tutto che il principio della pluralità delle azioni penali, tante quanti sono gli imputati e, per ciascun imputato, tante quante sono le imputazioni, costituisce ormai un principio definitivamente acquisito (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016; Sez. 3, 26807 del 16/03/2023; Sez. 3, n. 20899 del 25/01/2017).
L’azione cautelare si informa, dunque, per i giudici di piazza Cavour, sotto questo profilo, ai medesimi principi dell’azione penale non essendovi motivo per escludere che anch’essa riguardi la singola persona e il reato a quest’ultima ascritto, tanto più se si considera che non a caso entrambi gli orientamenti convergono sull’utilizzo dei medesimi termini: procedimenti oggettivamente o soggettivamente cumulativi, volendosi con ciò dire che il procedimento è oggettivamente cumulativo quando la persona sottoposta alle indagini è unica ma più sono i reati a lei ascritti, è soggettivamente cumulativo quando più sono le persone nei cui confronti viene proposta l’azione cautelare anche se per un solo reato (non potendosi escludere che solo per alcune di esse ricorra il pericolo di fuga o di inquinamento probatorio o il pericolo di commissione di un reato ostativo), essendo emblematico, sempre per la Corte, da questo punto di vista, il fatto che l’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. utilizzi il singolare: l’interrogatorio deve essere effettuato nei confronti “della persona sottoposta alle indagini”, le esigenze cautelari ed i reati “ostativi” devono riguardare la persona destinataria della domanda, non altre, né il procedimento nel suo complesso.
La soluzione dei moduli procedimentali separati, per gli Ermellini, è dunque quella più lineare e suggerisce possibili prassi virtuose coerenti con la scelta del legislatore: proceda il giudice della cautela ad adottare la misura nei confronti di quelle persone che non beneficiano del diritto al contraddittorio preventivo e, eseguita tale misura, contemporaneamente inviti gli altri a presentarsi per rendere interrogatorio in conformità a quanto stabilito dal comma 1-sexies dell’art. 291, tanto più se si considera che il mantenimento dell’effetto sorpresa deriva da scelte ragionevoli (la notificazione o l’emissione dell’invito dopo l’esecuzione della misura) ovviamente non tipizzabili, fermo restando che, ad ogni modo, di certo, eventuali problemi organizzativi derivanti dalla adozione di moduli procedimentali distinti non possono giustificare la compressione del diritto della persona nei cui confronti viene esercitata l’azione cautelare al contraddittorio preventivo, a introdurre cioè elementi a suo favore finalizzati a paralizzare – o contenere – la domanda di limitazione/privazione della sua libertà.
Del resto, sempre le Sezioni unite, non si può predicare la assoluta e totale impermeabilità dell’ufficio inquirente all’esigenza di adottare prassi virtuose che, salvaguardando l’effetto sorpresa, diano precedenza, per esempio, alle richieste di cautela che non richiedono l’interrogatorio preventivo rinviando quelle che impongono tale incombente procedurale ad un momento successivo.
In risposta al primo quesito, la Suprema Corte enunciava dunque il seguente principio di diritto: “il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali sono contestati reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e e), cod. proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in assenza di previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., non può effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per i quali è previsto l’espletamento dell’interrogatorio preventivo”.
Chiarito ciò, venendo a trattare il secondo quesito, i giudici di piazza Cavour notavano prima di tutto che l’ordinanza che applica la misura cautelare è nulla se non è preceduta dell’interrogatorio nei casi previsti dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. (art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. f), legge n. 114 del 2024), rilevandosi al contempo come trattasi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo leso il diritto della persona sottoposta alle indagini a contraddire la domanda del pubblico ministero di applicazione nei suoi confronti di una misura cautelare o interdittiva e, dunque, a intervenire nella fase endoprocedimentale che precede la decisione del giudice; la giurisprudenza di legittimità è pacifica sul punto ed è condivisa dalla medesima Cassazione (Sez. 5, n. 30342 del 24/07/2025; Sez. 6, n. 27444 del 09/07/2025; Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025; Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025; Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025; Sez. 2, n. 12034 del 18/02/2025; Sez. 5, n. 12857 del 22/01/2025; Sez. 5, n. 28187 del 26/06/2025).
Orbene, fatta questa breve disamina di ordine prevalentemente normativo, il Supremo Consesso faceva presente come la giurisprudenza fosse divisa sul regime della deducibilità della nullità, essendoci orientamenti nomofilattici fra di loro confliggenti, i quali venivano rappresentati nella decisione qui in commento nei seguenti termini: “(…) Un primo indirizzo nega la possibilità di dedurre la nullità per la prima volta (o che possa essere rilevata d’ufficio) in sede di riesame se non dedotta in sede di interrogatorio postumo di garanzia (Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, omissis, Rv. 288480-03; Sez. 5, n. 30342 del 24/07/2025, omissis, Rv. 288640-02; Sez. 2, n. 26915 del 12/06/2025, omissis, non mass.; Sez. 2, n. 26916 del 12/06/2025, omissis, non mass.; Sez. 2, n. 26917 del 12/06/2025, omissis, non mass.; Sez. 2, n. 26918 del 12/06/2025, omissis, non mass.; Sez. 2, n. 26919 del 12/06/2025, omissis, non mass.; Sez. 2, n. 26921 del 12/06/2025, omissis, non mass.). Secondo questo orientamento l’interrogatorio di garanzia postumo costituisce, ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen., il primo momento utile in cui la parte regolarmente assistita dal suo difensore può (e deve) rappresentare al giudice per le indagini preliminari la nullità verificatasi. In quanto nullità a regime intermedio, l’art. 182 cod. proc. pen. chiarisce che la mancata deduzione comporta la sanatoria della nullità. (…) Una diversa interpretazione è proposta da Sez. 6, n. 27080 del27/06/2025, omissis, Rv. 288191-02 e Sez. 6, n. 27444 del 09/07/2025, omissis, Rv. 288192-01, secondo cui l’omissione del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., integra una nullità a regime ntermedio che può essere dedotta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall’interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more, non essendo per contro deducibile per la prima volta oltre detta fase procedimentale. Si osserva, al riguardo, che «il mezzo tipico di deduzione della nullità è rappresentato dalla richiesta di riesame, che costituisce il mezzo di impugnazione preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento cautelare e che consente all’indagato di ottenere un pieno controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento e, quindi, la verifica ex post della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per l’applicazione della misura, costituiti non solo dai gravi indizi e dalle esigenze cautelari ma anche dalla necessità (o meno) dell’interrogatorio preventivo. Non rileva a pena di decadenza, trattandosi di vizio genetico del titolo, la mancata deduzione della nullità nel corso dell’interrogatorio di garanzia, a prescindere dalle sue modalità e, cioè, sia nel caso in cui l’indagato abbia accettato il contraddittorio, rispondendo alle domande ed esponendo quanto ritenuto utile alla sua difesa, sia nel caso in cui si sia avvalso del diritto al silenzio. L’interrogatorio preventivo non è, infatti, surrogabile e l’indagato ha interesse, a prescindere dal concreto iter processuale, all’osservanza della disposizione che è parte integrante del potere coercitivo del giudice». L’intervento riformatore del 2024, che ha introdotto l’interrogatorio preventivo, ha lasciato – si osserva – totalmente invariati i poteri del tribunale del riesame ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il quale continua a svolgere la funzione di controllo e verifica di tutti i presupposti formali e sostanziali legittimanti l’adozione della misura cautelare, ivi compreso, oggi, l’avvenuto espletamento dell’interrogatorio anticipato, ove previsto (in senso adesivo anche Sez. 6, n. 29189 del 27/06/2025, omissis, non massimata sul punto, e Sez. 6, n. 27818 del 09/07/2025, omissis, non mass.)”.
Ebbene, terminato questo excursus ermeneutico, gli Ermellini reputavano di dovere aderire al secondo orientamento alla stregua delle susseguenti ragioni.
Si notava prima di tutto che la qualificazione della nullità come di ordine generale a cd. regime intermedio comporta l’applicazione degli artt. 180, 182 e 183 cod. proc. pen., per poi subito dopo farsi presente che, premesso che per “parte”, sulla quale grava l’onere di eccepire una qualsiasi nullità, deve intendersi solo il difensore (o il pubblico ministero), e non l’indagato di persona (né altra parte privata: Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009), è certo che il difensore della persona che subisce l’applicazione a sorpresa di una misura cautelare o interdittiva non preceduta dall’interrogatorio preventivo nei casi in cui esso è previsto non può in alcun modo essere qualificato alla stregua di “parte che assiste all’atto nullo”, venendo così meno il presupposto applicativo dell’art. 182, comma 2, prima parte, cod. proc. pen. costituito, appunto, dall’assistenza della parte all’atto (nel caso in questione l’ordinanza che applica la misura cautelare).
Tal che se ne faceva conseguire che, non potendo tale nullità essere dedotta né prima né immediatamente dopo il compimento dell’atto, può essere eccepita o rilevata d’ufficio entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. che indica, a tal fine, la deliberazione della sentenza di primo grado per le nullità che si sono verificate prima del giudizio, considerato oltre tutto che l’interrogatorio preventivo obbligatorio non ammette equipollenti e la sua mancanza vizia radicalmente l’ordinanza che applica la misura, così come nemmeno la mancata deduzione del vizio in sede di interrogatorio di garanzia o l’esercizio della facoltà di non rispondere sanano la nullità, essendo necessario che la parte interessata rinunci espressamente ad eccepirla (art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.), anche se non si è mancato di osservare, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che l’art. 180 del vigente codice di rito è formulato avendo riguardo alla figura dell’imputato (Sez. 1, n. 333 del 27/01/1993) con conseguente necessità di “adattamento” della norma alle nullità di ordine generale verificatesi nel corso della fase cautelare (nello stesso senso, più recentemente, Sez. 5, n. 12295 del 25/02/2025, nonché, indirettamente, Sez. 1, n. 13994 del 27/03/2020, secondo cui, in tema di collaboratori di giustizia, il provvedimento di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, qualora adottato senza previa acquisizione del parere del Procuratore Nazionale Antimafia, prescritto dall’art. 16-octies del ci.I. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è affetto da nullità a regime intermedio, in quanto attinente alla “partecipazione al procedimento” del pubblico ministero ex art. 178, lett. b), ultima parte, cod. proc. pen., soggetta al regime di deducibilità previsto dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen., cosicché, ove non sia stata eccepita nell’appello dinanzi al tribunale del riesame, detta nullità non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità; più in generale, nel senso che l’efficacia della pronunzia adottata dal tribunale per il riesame in ordine alla carenza dei gravi indizi di responsabilità resta circoscritta nell’ambito del procedimento incidentale de libertate ed è finalizzata soltanto all’eliminazione della misura cautelare, Sez. U, n. 20 del 12/10/1993, secondo cui tale pronuncia non vincola né l’apprezzamento dell’ufficio del P.M. titolare delle indagini preliminari quanto alla rilevanza degli elementi indiziari acquisiti, né quello del G.i.p., ai fini del rinvio a giudizio, o del giudice del dibattimento).
La domanda di cautela apre quindi, per la Corte, un sub-procedimento incidentale, autonomo e indipendente dal giudizio di merito (Sez. 6, n. 14653 del 08/02/2007, definisce “assoluta” questa autonomia) che si sviluppa attraverso la (eventuale) adozione del provvedimento richiesto e la sua (altrettanto eventuale) impugnazione dinanzi al tribunale del riesame (o alla Corte di cassazione in caso di ricorso diretto), impugnazione che definisce la fase di merito di questo sub-procedimento finalizzata alla verifica della legittimità rebus sic stantibus della privazione o limitazione della libertà personale, fermo restando che, ai provvedimenti che definiscono questa fase, la giurisprudenza della Cassazione ha sempre riconosciuto una sia pur limitata efficacia preclusiva di natura endoprocessuale, fondata sul principio del ne bis in idem, di cui all’art. 649 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 26 del 12/11/1993, secondo cui le ordinanze inoppugnabili e quelle impugnabili, qualora non siano state impugnate o si siano esauriti diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteristica dell’irrevocabilità che, pur non essendo parificabile all’autorità di cosa giudicata, parimenti porta seco il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il bis in idem, salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione), tenuto conto altresì del fatto che il principio in questione è stato anche ribadito da Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, secondo cui le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva “endoprocessuale” riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame.
Ciò posto, per quanto invece riguarda l’efficacia del cd. “giudicato cautelare” limitata alle questioni dedotte e non a quelle deducibili (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004), per i giudici di piazza Cavour, è certo, comunque, che la pronuncia del Tribunale del riesame (o della Corte di Cassazione adita direttamente ai sensi dell’art. 311, comma 2, o 325, comma 2, cod. proc. pen.) costituisce un primo punto fermo sulla verifica della legittimità formale dell’ordinanza che applica la misura cautelare; un punto superato il quale la nullità derivante dall’omesso interrogatorio preventivo non può più essere dedotta, né rilevata d’ufficio dal giudice della cautela, e ciò anche in ragione dell’esigenza di certezza della situazione cautelare dell’interessato che non può essere procrastinata sino alla deliberazione della sentenza di primo grado.
D’altronde, la privazione della libertà personale esige verifiche sollecite ed immediate del provvedimento giurisdizionale che la limita e, prima ancora, della regolarità formale del titolo e del suo procedimento di adozione la cui legittimità (immediatamente rilevabile) non può restare incerta fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, la cui verifica della regolarità formale del titolo che priva taluno della libertà personale è questione preliminare che logicamente precede l’accertamento, nel merito, della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
Tra l’altro, l’interessato può certamente sottoporre al giudice della cautela questioni non dedotte in sede di riesame (o di ricorso diretto per Cassazione), ma non più quelle che riguardano la regolare formazione del titolo (e dunque la nullità dell’ordinanza), costituendo al riguardo l’ordinanza del riesame (o la sentenza della Corte di Cassazione) un approdo non più superabile.
Detto questo, dopo essersi fatto presente come il deducente debba avere interesse all’osservanza della norma violata (art. 182 cod. proc. pen.), i giudici di legittimità ordinaria osservavano come tale interesse non possa identificarsi unicamente con quello alla introduzione nel procedimento cautelare di informazioni che si sarebbero potute rilevare utili alla difesa e che avrebbero, in tesi, potuto disinnescare l’azione cautelare o attenuarne le conseguenze, tanto più se si considera che l’osservazione che non ha concreto interesse al rispetto di tale obbligo chi, nell’interrogatorio postumo, si sia avvalso della facoltà di non rispondere non regge all’obiezione che così ragionando si trasforma il legittimo esercizio del diritto di difesa in uno strumento di negazione del diritto stesso (la facoltà, cioè, di dedurre la nullità dell’ordinanza nella sede propria), così come, per lo stesso motivo, non ha alcuna rilevanza l’interrogatorio di garanzia positivamente reso, tantomeno l’ammissione postuma degli addebiti poiché tale condotta riguarda la sussistenza dei gravi indizi di reato non la legittimità del titolo che, come detto, è questione che precede l’accertamento delle condizioni di applicabilità della misura (sotto il profilo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari).
Per le stesse ragioni, del resto, sempre ad avviso degli Ermellini, non si può nemmeno affermare che la scelta di sostenere l’interrogatorio di garanzia senza avvalersi della facoltà di non rispondere sani il vizio ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen. dal momento che, se così fosse, poiché l’interrogatorio di garanzia costituisce comunque un passaggio obbligato quando sia mancato il doveroso interrogatorio preventivo, l’obbligo imposto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., verrebbe privato della sua sostanza e persino della sua ragionevolezza. L’atteggiamento della persona interrogata dal giudice ai sensi dell’art. 294 cod. proc. pen., qualunque esso sia, non sana quindi il vizio genetico del titolo cautelare personale né lo priva dell’interesse a coltivare il diritto di eccepire la nullità dell’ordinanza in sede di riesame o di ricorso diretto per cassazione, considerato che il fondamentale interesse del deducente, in questi casi, è il ritorno alla propria libertà o alla riespansione della propria capacità di agire (limitata dalla misura interdittiva) illegittimamente compresse da un atto viziato nella sua formazione.
In altre parole, la denunzia del vizio ha effetti pratici immediati che sono impermeabili a qualsiasi valutazione sul merito delle scelte difensive, nel senso che il pregiudizio subito non è astratto, né potenziale, bensì immediato e concreto.
Le Sezioni unite, pertanto, alla stregua delle valutazioni sin qui enunciate, formulavano il seguente principio di diritto: “l’omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. integra una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. e), cod. proc, pen. che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall’interessato in sede di interrogatorio di garanzia”.
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Di Tullio D’Elisiis Antonio
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